DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 18/RE DEL 03 MARZO 2022
PROPOSTA N. 73/RE DEL 01/03/2022
STRUTTURA PROPONENTE: | Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità |
OGGETTO: | Approvazione dello scheda di Accordo-Quadro con il Dipartimento di Agraria dell’Università Xxxxxxxx XX di Napoli, la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità microbica autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare. |
Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.
FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Xxxxx Xxxxx) | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome) | DIRIGENTE DI AREA (Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxxx) | IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Agr. Xxxxx Xxxxxx) |
X.xx digitalmente (Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxxx) | X.xx digitalmente (Dott. Agr. Xxxxx Xxxxxx) |
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Xxxxx Xxxxxx
Approvata con Deliberazione n. 18/RE del 03 Marzo 2022
PUBBLICAZIONE | |
N. 18/RE DELL’ALBO DELL’AGENZIA | INVIATA ALL’ORGANO DI CONTROLLO IL PROT. N. |
DATA, lì 03/03/2022 | ESITO |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L. n. T00164 del 01 Ottobre 0000 -
X.X.X.X. x. X00000 del 07 Giugno 2021)
Estratto del verbale della seduta del giorno 03 Marzo 2022
L’anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di Marzo nella sede centrale di ARSIAL, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxx, alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *) Xxx. Xxxxx Xxxxxx - Presidente Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx - Componente (*) Dott. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Componente
Presiede il Presidente dell’Agenzia Xxx. Xxxxx Xxxxxx.
Partecipa il Dott. Agr. Xxxxx Xxxxxx, Direttore Generale dell’Agenzia, con funzioni di Segretario verbalizzante.
Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti (gli assenti sono indicati con *): Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx - Presidente
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx – Componente (*) Xxxx. Xxxxx Xxxxxx – Componente
XXXXXXXXXXXXX X. 00/XX
OGGETTO: | Approvazione dello scheda di Accordo-Quadro con il Dipartimento di Agraria dell’Università Xxxxxxxx XX di Napoli, la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità microbica autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare. |
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx e del Xxxx. Xxxxx Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l’Xxx. Xxxxx Xxxxxx, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Xxxxx Xxxxxx;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Xxxx. Xxxxx Uniformi in data 13 Maggio 2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del xxxx. Xxxxx Uniformi, dimissionario;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità al dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxxx;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta “l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario (art. 2 comma 1 lett.i);
CONSIDERATO CHE ARSIAL, in conformità alla L.R. 1 marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, gestisce il Registro Volontario Regionale (RVR), nel quale vengono iscritte le risorse genetiche autoctone del Lazio, a rischio di erosione, e la Rete di Conservazione e Sicurezza, alla quale aderiscono i detentori delle risorse genetiche tutelate; i relativi Piani Settoriali di intervento prevedono azioni di recupero, caratterizzazione, conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche autoctone del Lazio di interesse agrario ed a rischio di erosione, attuate secondo le “Linee Guida Nazionali per la conservazione in-situ/on-farm ed ex-situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” adottate dal MIPAF (G.U.n.171 il 24 luglio 2012);
CONSIDERATO CHE la Pianificazione dello Sviluppo Rurale contempla espressamente, con apposite misure, la conservazione della biodiversità di interesse agrario e dell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;
CONSEDERATO che è necessario avviare un programma di ricerca e caratterizzazione della biodiversità microbica di interesse agrario ed alimentare secondo le richiamate linee guida nazionali al fine di tutelare e valorizzare la biodiversità microbica di interesse agrario ed agroalimentare del Lazio, volto in particolare a:
• Caratterizzazione della biodiversità microbica autoctona del Lazio, di interesse agrario ed agroalimentare;
• Nuove tecnologie nel comparto agricolo ed agroalimentare per la valorizzazione della biodiversità microbica di interesse agricolo ed agroalimentare del Lazio;
• Valorizzazione, salvaguardia e miglioramento delle produzioni agricole ed agroalimentari del Lazio, anche mediante la valorizzazione della biodiversità microbica;
CONSIDERATO il Dipartimento di Agraria dell’Università Xxxxxxxx XX di Napoli rappresenta un polo di ricerca di primario livello in ambito nazionale ed internazionale nell’ambito della microbiologia agraria ed agroalimentare, sulla scorta di numerose iniziative di ricerca e sviluppo già consolidate sia in ambito universitario che per le numerose relazioni con il sistema agroalimentare nazionale;
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
VISTO l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici
- prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
DATO ATTO che il presente Accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;
ATTESO CHE gli oneri finanziari che deriveranno dalle previste convenzioni o accordi di collaborazione non possono figurarsi quali pagamento di un corrispettivo ma rappresentano un contributo allo spese effettivamente sostenute dal Dipartimento, nell’ottica della reale condivisione di compiti e responsabilità;
CONSIDERANDO CHE l’Accordo-Quadro, allegato e parte integrante della presente deliberazione, richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future convenzioni operative o accordi di collaborazione ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri Accordi o Convenzioni si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo-Quadro;
ATTESO CHE ARSIAL e Dipartimento di Agraria dell’Università Xxxxxxxx XX di Napoli attraverso la sottoscrizione dell’allegato Accordo-Quadro si impegnano a collaborare per le seguenti attività:
• Caratterizzazione della biodiversità microbica autoctona del Lazio, di interesse agrario ed agroalimentare;
• Nuove tecnologie nel comparto agricolo ed agroalimentare per la valorizzazione della biodiversità microbica di interesse agricolo ed agroalimentare del Lazio;
• Valorizzazione, salvaguardia e miglioramento delle produzioni agricole ed agroalimentari del Lazio, anche mediante la valorizzazione della biodiversità microbica;
SU PROPOSTA e istruttoria del Dirigente dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxxx;
CON VOTO Unanime;
D E L I B E R A
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,
DI APPROVARE lo schema di Accordo-Quadro con Il Dipartimento di Agraria dell’Università Xxxxxxxx XX di Napoli, parte integrante della presente deliberazione, per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità microbica di interesse agrario
ed agroalimentare del Lazio, di cui alla L.R. 15/2000, e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità.
Soggetto a pubblicazione | Tabelle | Pubblicazione documento | ||||||
Norma/e | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si | No |
D.lgs. 33/2013 | 23 | 1 | X | X |
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio | Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX |
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità microbica di interesse agrario ed agroalimentare del Lazio, di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità
tra
Il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX (di seguito, per brevità, Dipartimento di Agraria), con sede in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxx 000, codice fiscale 00876220633, rappresentato dal Preside p.t., Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento.
e
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (di seguito, per brevità, ARSIAL), codice fiscale e P. IVA 04838391003 rappresentata del Presidente del CdA Xxx. Xxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede ARSIAL di via Xxxxxxx Xxxxxxxx, 38 00162 Roma
(il Dipartimento di Agraria e ARSIAL di seguito, per brevità, singolarmente definite “Parte” e congiuntamente “Parti”)
premesso:
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- gli oneri finanziari che deriveranno dalle previste convenzioni o accordi di collaborazione non possono figurarsi quali pagamento di un corrispettivo ma rappresentano un contributo alle spese effettivamente sostenute del Dipartimento di Agraria nell’ottica della reale condivisione di compiti e responsabilità;
- il presente Accordo-Quadro richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future convenzioni operative o accordi di collaborazione ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri Accordi o Convenzioni si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo-Quadro;
- ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario (art. 2 comma 1 lett.i);
- ARSIAL, in conformità alla L.R. 1 marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, gestisce il Registro Volontario Regionale (RVR), nel quale vengono iscritte le risorse genetiche autoctone del Lazio, a rischio di erosione, e la Rete di Conservazione e Sicurezza, alla quale aderiscono i detentori delle risorse genetiche tutelate; i relativi Piani Settoriali di intervento prevedono azioni di recupero, caratterizzazione, conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche autoctone del Lazio di interesse agrario ed a rischio di erosione, attuate secondo le “Linee Guida Nazionali per la conservazione in-situ/on-farm ed ex-situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” adottate dal MIPAF (G.U.n.171 il 24 luglio 2012);
- le suddette Linee Guida richiedono azioni mirate volte a promuovere la conservazione in- situ/on-farm ed ex-situ ovvero la conservazione delle risorse genetiche in situ nell’azienda agricola, presso le collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;
- che è interesse di ARSIAL avviare un programma di caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità microbica di interesse agrario ed agroalimentare e per la tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità;
- per quanto sopra detto, risulta necessario coordinare e monitorare la conservazione in situ
/ on farm delle risorse genetiche tutelate dalla L.R. n. 15/2000, offrendo supporto scientifico e tecnico alle comunità di agricoltori locali;
- la Pianificazione dello Sviluppo Rurale contempla espressamente, con apposite misure, la conservazione della biodiversità di interesse agrario e dell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;
- per il conseguimento dei già menzionati obiettivi, ARSIAL ritiene di fondamentale importanza instaurare rapporti di collaborazione con enti e strutture di riconosciuta competenza ed eccellenza nell’ambito delle tematiche della microbiologia agraria e delle sue applicazioni nel settore agroalimentare e tecnologico;
- Il Dipartimento di Agraria dell’Università Xxxxxxxx XX, i suoi centri ed i suoi laboratori, costituiscono un patrimonio di attrezzature e competenze rilevanti nel settore della microbiologia agraria ed agroalimentare;
- Il Dipartimento di Agraria propone altresì una capacità di primissimo livello di trasferimento
tecnologico nei settori delle scienze agrarie ed agroalimentari testimoniata dalle numerose collaborazioni ed iniziative già intraprese e dai numerosi contatti e coinvolgimenti anche con le pubbliche amministrazioni e dalla promozione, partecipazione e autorizzazione alla costituzione di Spin-off;
- Il Dipartimento di Agraria ritiene di fondamentale importanza il collegamento con il mondo istituzionale, economico e produttivo, ai fini della tutela delle risorse autoctone, dei processi di innovazione tecnologica e dell’aggiornamento dei percorsi di formazione, nonché della collaborazione per la crescita delle opportunità economiche e sociali del Paese e dei suoi territori;
- Il Dipartimento di Agraria in base alle previsioni statutarie, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissati da Regolamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio a supporto di altri soggetti;
- ARSIAL e il Dipartimento di Agraria hanno avviato una serie di contatti finalizzati ad esplorare la possibilità di dar vita a forme di collaborazione;
- pertanto, una cooperazione tra ARSIAL e il Dipartimento di Agraria potrebbe risultare particolarmente produttiva per il raggiungimento delle finalità perseguite da entrambe le Parti;
tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, per brevità, l’“Accordo”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. Finalità del presente Accordo è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del Dipartimento di Agraria e le attività di ARSIAL per quanto attiene la tutela della biodiversità di interesse agrario della Regione Lazio, possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento agli specifici settori di competenza delle parti.
2. Le aree e le tematiche che potrebbero formare oggetto di concreta collaborazione ad oggi identificate dalle Parti (e che potranno essere congiuntamente ampliate dalle medesime) riguardano principalmente:
• Caratterizzazione della biodiversità microbica autoctona del Lazio, di interesse agrario ed agroalimentare;
• Nuove tecnologie nel comparto agricolo ed agroalimentare per la valorizzazione della biodiversità microbica di interesse agricolo ed agroalimentare del Lazio;
• Valorizzazione, salvaguardia e miglioramento delle produzioni agroalimentari anche mediante la valorizzazione della biodiversità microbica.
Art. 2 – Possibili forme di collaborazione
1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere e sviluppare collaborazioni aventi ad oggetto attività di collaborazione scientifica in materia di biodiversità microbica
di interesse agrario ed agroalimentare;
La collaborazione e/o le iniziative scientifiche che le Parti potranno decidere di attuare potranno svolgersi nelle forme di seguito indicate, a mero titolo esemplificativo:
o svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici;
o definizione e l’attuazione congiunta di programmi di ricerca, sviluppo e/o innovazione;
o partecipazione congiunta a programmi e/o a progetti finanziati a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale;
o promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
o attività di ricerca e consulenza commissionate.
Art. 3 – Responsabili dell’Accordo
1. Il Dipartimento di Agraria indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
2. ARSIAL indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il dirigente protempore dell’Area Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle produzioni, dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxxx
Art. 4 – Diffusione interna dell’accordo
1. ARSIAL e il Dipartimento di Agraria si impegnano a dare massima diffusione dell’Accordo, al proprio interno, con particolare riferimento ai centri ed alle strutture in cui le Parti si articolano.
Art. 5 – Durata
1. Il presente Accordo ha la durata di anni 7 dalla data della sua sottoscrizione e alla sua scadenza potrà essere prorogato e/o rinnovato dalle Parti previo accordo scritto firmato da rappresentanti di entrambe le Parti a ciò autorizzati.
2. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte tramite PEC e il recesso avrà effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data di trasmissione della relativa comunicazione.
3. In ogni caso di cessazione dell’Accordo, le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività dedotte nelle convenzioni operative di cui al successivo articolo 6 che siano già state sottoscritte prima della data di (i) invio della comunicazione di recesso, salvo che le Parti non stabiliscano diversamente per iscritto, ovvero (ii) cessazione per altra causa dell’Accordo.
4. Al termine dell’Accordo il Dipartimento di Agraria e ARSIAL redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.
Art. 6 – Modalità di attuazione
1. Le Parti convengono che qualsiasi obbligazione in merito alla concreta attuazione delle possibili iniziative e/o collaborazioni di cui all’Accordo, sarà valida e vincolante per le Parti solo se contenuta in apposite convenzioni operative sottoscritte tra le Parti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti e della normativa vigente, e volte a disciplinare i termini e le condizioni per tali iniziative e/o collaborazioni (di seguito, “Convenzione Operativa”).
2. La Convenzione Operativa potrà riguardare i settori tecnico-scientifici sopra indicati, quelli che saranno individuati dai Responsabili dell’Accordo di cui al precedente articolo 3, ovvero essere autonomamente proposti dalle strutture specificamente interessate.
3. Detta Convenzione disciplinerà le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare e tra l’altro:
• l’oggetto e gli obiettivi della Convenzione Operativa;
• i termini e le modalità dei rispettivi impegni di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria;
• la tempistica di realizzazione delle attività;
• gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, in coordinamento con gli uffici competenti in materia di sicurezza delle Istituzioni contraenti
• la disciplina relativa alla proprietà intellettuale e all’utilizzo dei risultati scientifici,
• la disciplina relativa alla riservatezza, nonché al trattamento dei dati personali;
• l’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi che dovranno a tal fine sottoscrivere la medesima convenzione operativa;
• quanto altro ritenuto necessario dalle Parti.
Art. 7 – Oneri
1. L’Accordo non comporta oneri a carico delle Parti, salvo quelli che eventualmente saranno concordati nelle singole Convenzioni Operative da stipulare in base alla normativa vigente e agli ordinamenti interni delle Parti, in relazione alla tipologia della collaborazione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 8 – Copertura assicurativa
1. Il Dipartimento di Agraria garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, nonché i propri studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo che potrebbero frequentare il territorio della Regione Lazio e le sedi di ARSIAL per lo svolgimento dell’attività specificamente prevista dagli accordi attuativi per la collaborazione scientifica.
2. ARSIAL garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori che a qualsiasi titolo risultino impegnati nello svolgimento delle suddette attività.
3. Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa /o eccettuata e si impegna sin d’ora a tenere indenne e manlevata l’altra parte per ogni danno o pregiudizio che quest’ultima abbia a subire in connessione e/o dipendenza con eventuali violazioni poste in essere dall’altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 9 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le Parti, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di rischi, infortuni, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti, coinvolto nello svolgimento delle attività in collaborazione .
2. ARSIAL e il Dipartimento di Agraria si scambieranno le informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle attività in convenzione, prima del loro inizio.
3. I rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione coopereranno per lo svolgimento di una specifica valutazione, in conformità all’art. 28 del D.Lgs. 81/08, dei rischi relativi alle attività svolte, qualora ne ricorrano i presupposti; in tale ipotesi, il documento di valutazione dei rischi elaborato dovrà essere allegato alle Convenzioni operative che saranno stipulate a valle del presente Accordo quadro o comunque sottoscritto prima dell’avvio dell’attività in collaborazione.
4. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l’attività scientifica dalle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti ed essere garantiti da apposita copertura assicurativa per rischio incendio, furto e responsabilità civile verso terzi.
5. Al personale di entrambi i contraenti saranno forniti i DPI necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante.
6. Il personale di ciascuna Parte si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico della struttura ospitante in quanto proprietario dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
7. Qualora il personale delle Parti, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione da adottare.
Art. 10 – Proprietà intellettuale dei risultati e loro sfruttamento
1. Il regime dei risultati e la disciplina dei diritti di proprietà applicabile verranno definiti nell’ambito delle convenzioni operative di cui al precedente art. 6 nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dalle Parti, in relazione alla tipologia della collaborazione.
2. Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d’autore, il regime dei risultati, ove non diversamente concordato dalle Parti nella specifica convenzione operativa di cui al precedente articolo 7, è quello della comproprietà in pari quota.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi scaturenti dal presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
4. Nessuna delle Parti utilizzerà il nome e/o il logo dell'altra in alcuna forma di pubblicità o materiale promozionale senza il precedente consenso scritto della Parte interessata., fermo restando che tale uso potrà essere consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Accordo o delle convenzioni operative, nell’ambito della comunicazione istituzionale.
5. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esplicitate nelle convenzioni operative, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alle attività scaturenti dal presente Accordo.
Art. 11 – Legge regolatrice e controversie
1. L’Accordo è regolato dalla legge italiana.
2. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell’Accordo prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di mancata composizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione dell’Accordo, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Napoli
Art. 12 - Modifiche
1. L’Accordo non può essere modificato se non previo accordo scritto delle Parti.
Art. 13 - Completezza e validità dell’Accordo
1. L’ Accordo costituisce l’unico accordo fra le Parti in merito a quanto ne forma oggetto e supera ed annulla ogni precedente intesa, verbale o scritta, in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto.
2. L’Accordo è stato oggetto di negoziazione e di accordo tra le Parti; in relazione a ciò, le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell’articolo 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.
Art. 14 – Imposta di bollo e registrazione
1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in duplice originale. Le spese di bollo sono a carico della Società ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131. Le spese di registrazione e relativo bollo saranno a carico della parte richiedente la registrazione.
Art. 15 – Trattamento dati personali (ex Regolamento UE 2016/679)
1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo le Parti ognuna per quanto di competenza, si conformano alle disposizioni del D.Lgs.196/03 (c.d. Codice privacy) e ss.mm.ii del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 nonché del Regolamento UE n. 679/2016.
2. A tal fine le parti si impegnano ad inserire all’interno di ciascuna convenzione operativa un articolo nel quale sarà disciplinato il trattamento dei dati personali determinato dal contenuto del singolo accordo, con l’indicazione dei ruoli di Titolare, eventuale Contitolare e/o Responsabile del trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 art 4. n. 7) e 8).
Art. 16 – Codice di condotta e modello organizzativo e L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013)
1. Le Parti, in attuazione della Legge n. 190/2012 e loro ss.mm.ii, si danno atto che i rispettivi Codici di comportamento sono pubblicati sui siti istituzionali xxx.xxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx e si obbligano a darsi tempestiva reciproca infromazione delle modifiche/integrazioni dei propri Codici.
Art. 17 - Responsabilità nei confronti di xxxxx
1. Fatti salvi i rapporti direttamente derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni Operative, ciascuna Parte rimane estranea ai rapporti che l’altra possa stabilire con soggetti terzi, restando, pertanto, esclusa ogni responsabilità nei confronti degli stessi.
Art. 18 – Clausola di non esclusività
1. II presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri soggetti e/o istituzioni.
Art. 19 – Xxxxxxxx xx xxxxxx
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Roma, _
Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX Il Direttore xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | ARSIAL Il Presidente del CdA Xxx. Xxxxx Xxxxxx |