PREMESSO
Allegato 2
Determinazione Dirigenziale n. CF/3140/2021 del 21/10/2021
SCHEMA di CONTRATTO
PREMESSO
Che con Determinazione Dirigenziale n. del si è proceduto all’affidamento del progetto “ Interventi e valutazioni delle relazioni familiari” all’Operatore economico ;
che l’Operatore economico affidatario ha consegnato alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V:
1. la Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti (Polizza n……………….. , per un importo di € …………………… rilasciata da ……………………..con sede in
………………………….. in data ;
2. la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto;
Il giorno…………..del mese di …………….dell’anno , nella sede del Municipio Roma V di Roma Capitale,
Direzione Socio Educativa. sita in xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000 – 00000 - Xxxx
tra
Roma Capitale, Municipio Roma V, codice fiscale 02438750586, rappresentato da ………………………………………….
in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V ai sensi del T.U.E.L. e dello Statuto attuativo di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013, domiciliato per la carica ove sopra
e
L’Operatore economico…………………………… con sede legale in …………… Via ………………………………………….
C.F.………………….. P.IVA …………………, nel prosieguo denominata “Operatore economico affidatario”, rappresentata da…………………… nata a , nella sua veste di legale rappresentante, il quale dichiara,
come da attestazione in atti, di avere la piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
Si conviene e stipula quanto segue Art. 1 Oggetto del contratto
L’appalto ha per oggetto l’attuazione delle attività del progetto “ Interventi e valutazioni delle relazioni familiari” - Numero Gara n. 8324765 - CIG 8950233DE9.
Il presente contratto disciplina le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’ Operatore economico affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati.
Art. 2 Titolarità del servizio
Titolare del Servizio “ Interventi e valutazioni delle relazioni familiari” è il Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa, di seguito indicata come Stazione appaltante, che affida all’ Operatore economico l’esecuzione delle attività.
Il presente contratto non istaura alcun rapporto di lavoro tra la Stazione Appaltante e Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio ed è regolata inoltre da:
la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; il D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi: Codice)
il D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015e xx.xx. e ii;
il “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’ A.N.A.C. in data 29 Luglio 2015;
il Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
l’offerta tecnica e economica presentata, in sede di gara, dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;
Art. 3 - Durata del contratto
Roma Capitale - Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa, affida all’Operatore economico
……………………………………………….. la gestione del servizio “ Interventi e valutazioni delle relazioni familiari” a partire da ………….. fino al compresi, nel rispetto sia del Capitolato descrittivo e prestazionale sia dell’offerta
progettuale presentata dall’Operatore economico affidatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare la procedura prevista dall’art. 63, comma 5 del decreto legislativo
n. 50/2016 per l’affidamento del servizio consistente nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, tale possibilità è da ritenersi riferita al massimo al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, viene determinata per un periodo di dodici mesi alle stesse condizioni del presente contratto.
Nel caso non si ritenesse opportuno applicare la procedura di cui al citato art. 63 comma 5 del Codice dei contratti o se fosse impossibile per mancanza di risorse economiche, la stazione appaltante in ogni caso si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, di prolungare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per un periodo di sei mesi.
Art. 4 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo massimo dovuto da Roma Capitale all’Operatore economico affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è pari a € IVA inclusa al % di cui €
per imponibile e € ……………per IVA. Tale importo è determinato dall’offerta economica presentata dall’Operatore economico affidatario in sede di gara.
Art. 5 – Obiettivi
Servizio di visita e di relazione
Come da Deliberazione di Giunta Capitolina n. 335 del 21 ottobre 2015 i servizi per il diritto di visita e di relazione sono variamente indicati come:
spazio neutro
spazio protetto
spazio di incontro
incontri protetti
Lo spazio si costituisce come prerequisito che rimanda al concetto di tempo e di luogo evidenziandone tre caratteristiche principali trasversali e comuni agli interventi:
la neutralità in quanto lo spazio non deve essere sentito come “di parte”, ma accanto ai minori nella ricerca di un diverso equilibrio delle relazioni familiari in crisi;
l’incontro per il recupero e/o mantenimento della relazione genitore non convivente e figlio;
la protezione sia dal conflitto genitoriale e di protezione del minore dai comportamenti pregiudizievoli nei suoi confronti
Il servizio pertanto sarà finalizzato a:
recuperare, favorire e sostenere la relazione genitore/figlio, nell’ambito della garanzia del bambino separato da uno o da entrambi i genitori a mantenere relazioni personali e contati diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino separati o altri familiari e figli nei casi in cui sia necessario ristabilire una relazione interrotta o compromessa;
proteggere il minore laddove sono i comportamenti di uno o di entrambi i genitori ad arrecare “grave pregiudizio” alla sua integrità fisica o psichica.
Valutazione delle competenze genitoriali
Valutare la capacità genitoriale di singoli e coppie è intesa come servizio a supporto del servizio sociale per offrire all’Autorità Giudiziaria uno strumento completo per emettere decreti adeguati alle singole situazioni trattate.
Il servizio sarà quindi finalizzato a:
Xxxxxxxx le capacità genitoriali di singoli e coppie seguiti dal servizio sociale anche su mandato dell’Autorità Giudiziaria. Si potranno quindi ottenere valutazioni su:
◦ l’adattamento al ruolo di genitore
◦ La relazione con i figli
◦ Le influenze della famiglia
◦ L’interazione con il mondo esterno
◦ Le potenzialità di cambiamento
Art. 6 – Destinatari/Articolazione del servizio e azioni specifiche
Destinatari:
Minori e famiglie residenti nel Municipio Roma V inviati dal servizio sociale municipale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Descrizione delle attività:
1. Valutazione delle capacità genitoriali e della qualità delle relazioni intra-familiari con modelli di riferimento teorico concettuali ed operativi di tipo sistemico-relazionali, integrando se opportuno con batterie testologiche.
La valutazione delle capacità genitoriali deve prevedere un setting valutativo aperto anche alle informazioni provenienti dalla rete dei professionisti impegnati sul caso, al fine di raggiungere una
valutazione che tenga conto di tutte le informazioni che provengono dai vari cointesti (sociale, scolastico,
…) e non soltanto di ciò che accade nel setting clinico.
L’attività valutativa deve terminare con una dettagliata relazione in cui viene espresso un parere chiaro sulla capacità genitoriale ed eventuale recuperabilità della stessa , in modo da poter orientare le scelte future .
2. Gestione, osservazione, valutazione e sostegno agli incontri per il diritto di visita e relazione tra il minore e il genitore non convivente anche in condizione di elevata conflittualità e/o di necessità di ripristinare le relazioni interrotte o compromesse Tutti gli interventi proposti relativi alla gestione degli incontri in spazio neutro dovranno rispettare la Deliberazione n.335 del 21 Ottobre 2015 relativa all’approvazione delle “Linee Guida per la Progettazione e Realizzazione dei Servizi per il Diritto di Visita e Relazione” (allegata).
3. Coordinamento
◦ Incontri mensili del coordinatore dell’organismo con il responsabile municipale del progetto;
◦ Incontri d’ équipe fra il personale dell’organismo e gli assistenti sociali municipali per la condivisione dei singoli progetti d’intervento.
Metodologia dell’intervento
L’offerta progettuale dovrà contenere una sintetica descrizione della metodologia utilizzata dall’organismo per lo svolgimento delle azioni previste nel capitolato.
Indicativamente, il processo di presa in carico si svolgerà con le seguenti fasi:
. Invio all’organismo della segnalazione da parte del servizio sociale municipale con apposita scheda;
. Presentazione agli operatori designati individuati dall’organismo con indicazione delle richieste e del progetto di intervento con l’assistente sociale municipale titolare della presa in carico;
. Definizione condivisa degli interventi da avviare e delle relative modalità e tempistiche;
Interventi periodici di monitoraggio e rimodulazione attraverso la stesura di dettagliate relazioni sugli interventi effettuati e relative valutazioni;
Conclusione dell’intervento attraverso un’apposita scheda.
Art. 7 – Utilizzo delle risorse professionali
L’ équipe dovrà essere così composta:
n.1 coordinatore/supervisore del progetto con esperienza professionale annuale in servizi per la famiglia e i minori per un monte orario di 12 ore mensili
Titolo di studio richiesto: laurea in psicologia L-24 e abilitazione professionale;;
n. 3 educatori professionali per un monte orario 15 ore settimanali ciascuno Titolo di studio richiesto: laurea in Scienze della Formazione L-19;
n.2 psicologi per un monte orario di 15 ore settimanali ciascuno Titolo di studio richiesto: laurea in psicologia L-24
Art. 8 - Sede delle attività
L’Organismo utilizzerà per lo svolgimento del progetto locali propri, in regola con le normative vigenti per quanto attiene l'agibilità dei locali, l’igiene, la sicurezza e la prevenzione incendi.
I locali dovranno prevedere:
n. 2 stanze arredate per i colloqui e per gli incontri in spazio neutro attrezzate con giochi adatti alle diverse fasce d’età dei minori munite di impianto per la ripresa degli incontri con possibilità di visione in diretta presso altro locale ;
n. 1 stanza dedicata ai colloqui per le valutazioni delle capacità genitoriali.
Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi
Il corrispettivo che finanzia la realizzazione del Progetto è da intendersi onnicomprensivo di tutti i costi necessari al funzionamento, pertanto, ogni relativo onere di qualsivoglia natura, derivante dalla gestione e dal funzionamento, è in carico in via esclusiva all'Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di Contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto, nel capitolato e nella offerta progettuale proposta dall'Operatore economico in sede di gara.
Roma Capitale, provvederà a liquidare mensilmente e dopo l'effettiva erogazione del servizio, il prezzo mensile dovuto all'esecutore nei limiti di spesa indicati nell’artico 4 del presente contratto.
Nel caso di RTI o ATI in base all’art. 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ciascun soggetto dovrà fatturare la propria quota di servizi erogati.
Al fine di ottenere il pagamento, l’Operatore economico affidatario dovrà presentare apposita fattura elettronica, per l’importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte e delle presenze giornaliere dei beneficiari.
Sulla fattura dovrà essere esplicitato il periodo e l’importo mensile risultante dall’offerta progettuale.
Le fatture dovranno essere intestate a Roma Capitale Municipio Roma V (codice univoco di struttura ZJ8ZFB). Su ciascuna fattura dovrà inoltre essere indicato:
Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa – Viale Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 983
- il CIG (codice identificativo gara)
- il dettaglio del periodo e delle attività oggetto di pagamento
- il codice IBAN
- l’indicazione della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972, cosi come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/ CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come
modificato dal D. Lgs. n. 1921/2012.
E’ previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, detti termini sono interrotti in caso di irregolarità rilevate e comunicate, fino alla data della loro regolarizzazione.
Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 3 della legge n. 98/2013 in caso di ottenimento da parte dell' Ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ufficio medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ove ricorra cessione di credito, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art.10 - Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni/Monitoraggio e valutazione
Con la metodologia e gli strumenti (schede/questionari ecc.) di cui alla proposta progettuale l’Organismo aggiudicatario
dovrà predisporre strumenti di rilevazione atti da acquisire:
1. Numero di famiglie e minori prese in carico;
2. Numero e tipologia degli interventi in corso (attività 1-2-3-4);
3. Numero degli incontri figlio/i – genitore/i realizzati;
4. Relazioni su indicazione dei dispositivi dell’Autorità Giudiziaria e/o dei servizi invianti;
5. Relazione annuale sulle attività svolte da trasmettere all’ufficio di piano municipale.
La Stazione Appaltante, con personale all'uopo destinato, ha facoltà di effettuare accertamenti e verifiche sull'attività svolta nell'ambito delle prestazioni dedotte nel contratto d'appalto.
L’Operatore economico affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione, in qualsiasi momento, mezzi e informazioni ritenute utili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente dedotte nel presente contratto.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
Attestazione di regolare esecuzione. Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 102 del Codice mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del Procedimento.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità è svolta in corso di esecuzione ad ogni liquidazione. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all'esecutore ai sensi dell'articolo seguente del presente contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108 del Codice.
Art.11 Inadempimenti contrattuali e Penali
La Stazione Appaltante esplica, nei confronti delle attività oggetto del presente contratto, un ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, finalizzato all'ottimizzazione degli interventi e si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Operatore economico possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi previsti dal presente contratto.
Tali attività di controllo, per quel che concerne gli operatori impiegati nei servizi, sono effettuate anche in collaborazione con l'Osservatorio sulle condizioni del Lavoro di Roma Capitale (come da Deliberazione C. C. n. 259 del 17/10/05).
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni nel termine massimo di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso in cui l'Operatore economico non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo al periodo in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze
e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui sopra, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo al periodo in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L'accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio quali:
- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza
comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nonché l'immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi
della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice e 123 del Regolamento, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Art. 12 Cauzione e garanzie
L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Ai sensi dell'art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 13 Assicurazioni a carico dell'esecutore
L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Vista la tipologia dell’utenza del servizio il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, in considerazione dei rischi verificabili è pari a 1.500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e termina alla data di cessazione del servizio.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo prima della sottoscrizione del contratto .
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art.14 Tracciabilità dei flussi finanziari
AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136 recante:
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L 17 dicembre 2010 n.217.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del
D. L n.187/201O, convertito con modificazioni dalla L n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Art.15 Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Reg. UE n. 679/2016, “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, Roma Capitale – in quanto “titolare del trattamento dei dati – designa l’Organismo affidatario quale “responsabile esterno” del trattamento dei dati personali degli utenti partecipanti alla progettazione di cui trattasi e provvederà, con successivo atto, alla relativa nomina.
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/20146 vengono affidati all'Organismo affidatario i seguenti compiti:
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al servizio affidato;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori del servizio che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'Organismo può venire in possesso nell'espletamento del servizio stesso.
L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e sensibili che come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
L'Organismo affidatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
AI termine dell'incarico tutti i dati trattati relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati saranno restituiti all'Amministrazione Comunale Municipio Roma V, titolare del trattamento ai sensi dell'art 4 comma1 del D. Lgs196/2003.
Art. 16 Risoluzione del Contratto
In relazione alla risoluzione della contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall'art. 108 del Codice dei contratti.
Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati:
in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per mancata produzione alla stazione appaltante della polizza assicurativa di cui all’art. 12 del presente schema di contratto al momento della consegna dell’appalto previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del Contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 17 Oneri a carico dell'Operatore economico affidatario
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto e nel capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
L’Operatore economico affidatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’Operatore economico affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l'Operatore economico affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’Operatore economico affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività , nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Operatore economico affidatario é tenuto osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
A richiesta della Stazione Appaltante dovrà essere esibita idonea documentazione contributiva nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 135/2000 e n. 259/2005.
L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica delle conformità delle prestazioni contrattuali.
L’Operatore economico affidatario si obbliga, inoltre, al rimborso delle spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. sostenute dalla Stazione Appaltante così come previsto dall’articolo 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 18 Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati
Roma Capitale ha approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 il "Protocollo di Integrità" (integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021 come modificato per il triennio 2021/2022/2023 approvato con D.G.C. n.34 del 19 febbraio 2021).
Come accettato e sottoscritto dall'operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente – ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E. l’art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti per l’esecuzione del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nella stessa: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi;
I. guardiania dei cantieri.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Art. 19 Violazione del "Patto di Integrità"
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto, fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi. in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti - D.Lgs. 50/2016.
Art. 20 Efficacia del "Patto di Integrità"
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche esperita con procedura negoziata
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 21 Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’Operatore economico affidatario comunicare a Roma Capitale Municipio Roma V Direzione S.E.C.S. l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub- contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
1. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Art. 22 Interpello ai sensi dell'art. 110 del Codice
Ai sensi dell'art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159 /2011, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 23 Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nel presente contratto:
"L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa".
"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
"Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico".
Art. 24 Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario
Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore
Art. 25 Pretese di terzi
L’Operatore economico garantisce, in ogni tempo, la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall'Operatore economico per lo svolgimento del servizio oggetto del Contratto.
Art. 26 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente contratto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 27 Norme finali
Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto si deve far riferimento alla normativa vigente intervenuta in materia relativa alla gestione del servizio in oggetto e al rispetto di tutte le normative collegate secondo la ordinaria gerarchia delle fonti.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente Per L’Operatore economico
Il Legale Rappresentante
Per Roma Capitale