Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Disciplina delle attività di distribuzione dei carburanti,
Allegato A
Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Disciplina delle attività di distribuzione dei carburanti,
in attuazione del Titolo IV della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche)”
Indice
Art. 1 (Oggetto e finalità) 3
Art. 2 (Definizioni) 3
Art. 3 (Tavolo regionale sui carburanti) 4
Art. 4 (Classificazione degli impianti) 4
Art. 5 (Ubicazione) 5
Art. 6 (Dimensione delle superfici coperte) 5
Art. 7 (Zone sottoposte a tutela) 6
Art. 8 (Deroghe ed impossibilità tecniche) 6
Art. 9 (Obbligo Iscrizione all’anagrafe) 7
Art. 10 (Impianti mono prodotto) 7
Art. 11 (Funzione e compiti dei Comuni) 7
Art. 12 (Nuovi Impianti della rete ordinaria) 8
Art. 13 (Attività soggette a SCIA) 9
Art. 14 (Nuovi Impianti della rete autostradale e raccordi autostradali) 9
Art. 15 (Concessione Autostrade e raccordi autostradali) 10
Art. 16 (Rinnovo della concessione) 11
Art. 17 (Ristrutturazione degli impianti) 11
Art. 18 (Impianti di distribuzione ad uso privato) 12
Art. 19 (Richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto ad uso privato) 13
Art. 20 (Smantellamento e rimozione) 13
Art. 21 (Attività accessorie e servizi integrativi) 13
Art. 22 (Comunicazioni) 14
Art. 23 (Verifiche quindicennali) 15
Art. 24 (Attivazione di contenitori – distributori mobili) 15
Art. 25 (Impianti senza gestore) 15
Art. 26 (Modalità e spese per il collaudo) 15
Art. 27 (Orari) 16
Art. 28 (Turnazioni) 16
Art. 29 (Esenzioni) 17
Art. 30 (Pubblicità) 17
Art. 31 (Modifiche dell’impianto) 18
Art. 32 (Trasmissione dati) 18
Art. 33 (Esercizio provvisorio) 18
Art. 34 (Pubblicità dei prezzi) 19
Art. 35 (Ammodernamento) 19
Art. 36 (Subentro) 19
Art. 37 (Sospensione temporanea dell'attività) 20
Art. 38 (Norme transitorie) 20
Art. 39 (Vigilanza, controlli e sanzioni) 21
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche), inerenti la disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale in materia di semplificazione, trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa nonché libertà di stabilimento, tutela della concorrenza e del territorio.
2. Il presente regolamento fissa i principi ed i criteri fondamentali per l’ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, al fine di migliorare l’efficienza complessiva della rete, di promuovere l’incremento anche qualitativo dei servizi resi all’utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell’ottica della snellezza, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e tutela della concorrenza e del territorio.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 92 della l.r. 22/2021 si intendono per:
a) rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione: la rete ordinaria e la rete autostradale;
b) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione e i relativi fabbricati delle attività accessorie;
c) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra, con esclusione delle pensiline delle zone di erogazione;
d) indice di copertura: il rapporto tra SC e ST;
e) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura;
f) ristrutturazione totale: il completo rifacimento dell’impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento nella stessa area di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi mediante ristrutturazioni eseguite nell’arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni;
g) punto di ricarica elettrica di potenza elevata veloce: il punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
h) gestore: il soggetto titolare della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti rilasciata dall'Agenzia delle dogane;
i) tecnici abilitati: ai fini del presente regolamento per tecnici competenti alla sottoscrizione del progetto si intendono tecnici iscritti agli ordini o albi professionali previsti in Italia o nello Stato membro dell'Unione europea di appartenenza;
j) zona territoriale omogenea (Z.T.O.), porzione di territorio con caratteri di omogeneità, o individuata come tale dallo strumento urbanistico, e per la quale le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) forniscono contestualmente e contemporaneamente la disciplina morfologica, d’uso, d’intervento e le procedure d’attuazione. Ai fini della verifica del rispetto degli standard, L’art. 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444 individua e definisce le Z.T.O come segue:
• Zona A centro storico: edilizia storica
• Zona B zona di completamento: edilizia residenziale consolidata
• Zona C zona di espansione: edilizia residenziale di espansione
• Zona D zona per insediamenti produttivi
• Zona E zona agricola
• Zona F zona per impianti e attrezzature collettive
Art. 3
(Tavolo regionale sui carburanti)
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 articoli 99 e 105, la Giunta regionale istituisce un Tavolo di lavoro regionale sui carburanti, a sostegno della Struttura regionale competente, finalizzato a fornire contributi e proposte all’amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:
a) la qualificazione e l'ammodernamento della rete distribuzione dei carburanti;
b) l’elaborazione di proposte, di studi o di iniziative inerenti le finalità previste dal presente regolamento e dalla legge regionale 22/2021;
c) i criteri e le modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;
d) la dinamica della rete di distribuzione dei carburanti;
e) supporto all’ osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento del tavolo regionale dei carburanti, di cui fanno parte le associazioni di settore maggiormente rappresentative.
Art. 4 (Classificazione degli impianti)
1. Ai fini statistici e di monitoraggio regionale, gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione della rete ordinaria sono classificati nelle seguenti tipologie:
a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti, nonché da locali destinati agli addetti e da self-service pre-pagamento o post-pagamento;
b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self- service pre-pagamento o post-pagamento;
c) chiosco: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero degli addetti ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli;
d) punto isolato o appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;
e) impianto monoprodotto: impianti di distribuzione monoprodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa, GNC, sia in forma liquida GNL, nonché di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw e Idrogeno;
f) erogato di impianto: comprende i carburanti per autotrazione, di cui all’art.92, comma 1, lett. b), della legge regionale n.22/2021, effettivamente commercializzati come risultanti dai registri di carico e di scarico vidimati dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane o dai dati comunicati dai titolari dell'autorizzazione relativamente al prodotto metano, sia in forma compressa, GNC, sia in forma liquida, GNL.
2. Gli impianti della rete ordinaria e della rete autostradale sono provvisti di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità ad eccezione per gli impianti funzionanti in modalità self service pre- pagamento H24 senza la presenza del gestore, in base a quanto previsto dall’art. 106 comma 3 l.r. 22/2021.
Art. 5 (Ubicazione)
1. Ai fini dell'applicazione della l.r. 22/2021 e del presente regolamento, si osservano le disposizioni relative alla ripartizione del territorio nelle zone omogenee urbanistiche previste dal piano regolatore generale comunale e dagli strumenti urbanistici nonché nel rispetto delle norme nazionali ed europee.
2. Quando il Comune intende riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti, vi provvede previa pubblicazione di bandi di gara, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 32/1998.
3. Il complesso unitario costituito dall'impianto di distribuzione dei carburanti e dai manufatti relativi, può essere realizzato in tutto o in parte anche all'interno delle fasce di rispetto stradali individuate ai sensi del d.lgs. 285/1992 del nuovo codice della strada esclusivamente nel caso in cui la localizzazione del nuovo impianto interessi un'area sita fuori del perimetro dei centri abitati, a condizione che non ricadano negli ambiti di tutela ambientale, paesaggistica o monumentale anche ai sensi del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) e fatte salve le norme in particolare in materia di prevenzione incendi, edilizia, ambiente, igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro.
4. All'interno delle fasce di rispetto stradali ricadenti negli ambiti di tutela di cui al comma 1 possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione del carburante e un locale prefabbricato con una superficie massima di 60 metri quadrati, munito di servizi igienici per gli utenti, in cui possono essere esercitate anche attività accessorie.
Art. 6
(Dimensione delle superfici coperte)
1. Nelle zone del territorio comunale ove è possibile localizzare gli impianti di distribuzione carburanti, la SC realizzabile è calcolata in relazione alla ST dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, secondo i seguenti parametri:
a) in caso di impianto con superficie fino a 2.500 metri quadrati, la SC non deve superare l'8 per cento della ST dell'impianto, con una altezza massima degli edifici di 4,50 metri;
b) in caso di impianto con superficie superiore ai 2.500 metri quadrati, la SC non deve superare il 10 per cento della ST dell'impianto, con un massimo di 1.500 metri quadrati e con una altezza massima degli edifici di 8 metri.
2. Le distanze da osservare nella costruzione degli edifici relativi alle attività accessorie degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono le seguenti:
a) 5 metri dai confini;
b) 10 metri dagli edifici esterni all'area dell'impianto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, generali e attuativi. Resta fermo che prevalgono le disposizioni più restrittive previste dalla disciplina vigente.
Art. 7
(Zone sottoposte a tutela)
1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita nelle aree agricole poste all’interno di zone sottoposte a vincoli ambientali e dagli strumenti della pianificazione comunale e/o sovraordinata.
2. È vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nelle aree di pertinenza di edifici tutelati ai fini storico-culturali e/o ambientali.
3. Non si possono installare impianti di distribuzione carburanti nel caso in cui costituiscano elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico ambientale.
Art. 8
(Deroghe ed impossibilità tecniche)
1. L’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 95 della l.r. 22/2021, non si applica:
a) agli impianti localizzati nei comuni montani come individuati dalle disposizioni regionali/nazionali nonché nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
b) nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:
• per il GNC lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
• per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
2. L’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 95 si applica anche agli impianti già autorizzati alla data del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 5 marzo 2018 sottoposti a ristrutturazione totale
fatte salve le impossibilità tecniche di cui al comma 1 e, per il GNL e il GNC, la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio.
3. Le suddette impossibilità tecniche, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, coincidono con gli ostacoli tecnici o oneri eccessivi e non proporzionali previsti dall’articolo 83bis, comma 17, del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni e l. 124/2017, articolo 1, comma 98.
4. Il titolare dell’impianto fa valere con apposita richiesta la presenza di una o più delle condizioni di cui al comma 1, che viene verificata e certificata in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
5. La misurazione della lunghezza della tubazione per l’allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell’effettivo percorso più breve della tubazione. Il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita. Nell’individuazione del percorso più breve si tiene conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che dell’esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.
6. La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.
Art. 9
(Obbligo Iscrizione all’anagrafe)
1. Ai sensi della legge 124/2017 i titolari dell’autorizzazione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete.
2. L’iscrizione all’anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzatorio ai sensi del comma 107, articolo 1, l. 124/2017 e riguarda tutti gli impianti della rete ordinaria e autostradale anche se sono sottoposti a sospensione dell’attività sulla base della disciplina regionale.
3. Sono invece esclusi gli impianti a uso privato, gli impianti marini e avio.
Art. 10 (Impianti mono prodotto)
1. È consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida
– GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 KW e pari o inferiore a 50 KW.
2. L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare gas naturale, compreso il biometano, sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente anche di nuovi punti di ricarica elettrica come definiti al comma 1.
3. L'obbligo di dotarsi di punti di ricarica elettrica non sussiste per gli impianti mono prodotto già autorizzati.
4. Gli impianti di cui al presente articolo, compatibilmente con l'evoluzione della tecnologia, possono facoltativamente essere dotati di apparecchiature self-service a prepagamento.
Art. 11
(Funzione e compiti dei Comuni)
1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 93 e 94 della legge regionale 22/2021 esercitano le funzioni amministrative ivi previste. In particolare provvedono:
a) al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di impianti di distribuzione di carburanti comprensiva del permesso di costruire;
b) alla fissazione dei criteri degli orari e dei turni di apertura e di chiusura, sulla base degli indirizzi regionali previsti nel presente regolamento.
2. I comuni esercitano le funzioni concernenti la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
3. I Comuni nell’esercizio dei compiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, individuano i criteri di inquadramento territoriale, i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree private sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzione carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti, anche in relazione ad attività commerciali integrative. Contestualmente i comuni stabiliscono le norme applicabili a tali aree, comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali i comuni stessi sono tenuti a rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto.
Art. 12
(Nuovi Impianti della rete ordinaria)
1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio avvalendosi del SUAP, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nel presente regolamento.
2. L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni vigenti:
a) Norme statali o regionali;
b) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
c) prescrizioni fiscali;
d) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
e) previsioni in materia di sicurezza antincendio;
f) disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.
3. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti o di ristrutturazione totale degli impianti esistenti è fatto obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service.
4. Nel caso di erogazione di metano la capacità nominale di compressione, escluso lo stoccaggio, è adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 metri cubi all’ora per un erogatore doppio.
5. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al suap competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
a) le generalità del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori e, nel caso di società, del legale rappresentante;
b) le caratteristiche e la disponibilità dell'area sulla quale viene localizzato l'impianto;
c) il possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti dalla vigente normativa statale e regionale;
d) la dettagliata composizione dell’impianto;
e) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di onorabilità.
6. La domanda di cui al comma 5 è corredata dalla seguente documentazione:
a) perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici;
a bis) perizia giurata, riportante gli esiti di indagini ambientali del suolo, sottosuolo e falda (una in prossimità del confine dell’area a monte idrogeologico, una entro l’area stessa ed una in prossimità del confine a valle idrogeologico) o la certificazione di avvenuta bonifica qualora si tratti di un ex sito contaminato; ciò al fine di escludere la presenza di contaminazioni;
b) relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto e sui materiali usati e relazione descrittiva dell’intervento da realizzare;
c) planimetria in scala 1:2.000 e 1:100 relativa al progetto dell'impianto;
d) elaborati tecnici necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente, qualora non siano stati già depositati presso altri uffici del Comune competente;
e) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia.
7. Il Suap competente trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed ai competenti uffici finanziari.
Art. 13
(Attività soggette a SCIA)
1. Fatto salvo il rilascio delle autorizzazioni previste dall’art. 94 della lr 22/2021 sono soggette a SCIA, da presentare al Suap competente per territorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio:
a) la sostituzione parziale o totale di un impianto sulla stessa area;
b) la sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per carburanti già autorizzati;
c) il cambio di destinazione dei serbatoi o dei distributori di prodotti già autorizzati
d) la diminuzione del numero o riduzione della capacità di stoccaggio per eliminazione di serbatoio;
e) l'aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;
f) l'eliminazione di distributori o di carburanti già autorizzati;
g) l'installazione di self-service pre-pagamento;
h) l'estensione ad altri carburanti del self-service pre-pagamento esistente;
i) l'aumento del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
j) l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica e/o tecnologie per lo stoccaggio di energia elettrica;
k) la trasformazione delle modalità di approvvigionamento del metano sull’impianto.
2. La SCIA di cui al comma 1 è corredata dai seguenti documenti:
a) relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto e sui materiali usati;
b) planimetria in scala 1:2.000 e 1:100 relativa al progetto dell'impianto;
c) perizia giurata redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. In caso di richiesta di ristrutturazione parziale il titolare dell’impianto deve altresì produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti di non aver effettuato il completo rifacimento dell’impianto, anche in momenti successivi, nell’arco di tre anni.
4. Le modifiche degli impianti di cui al comma 1 possono essere effettuate dalla data di presentazione della SCIA.
Art. 14
(Nuovi Impianti della rete autostradale e raccordi autostradali)
1. Per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione dei carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali è necessario dotare l'impianto di servizi accessori qualificati, finalizzati a fornire un servizio di natura polifunzionale al consumatore.
2. Gli impianti devono possedere obbligatoriamente i seguenti servizi:
a) cartelloni elettronici dei prezzi praticati;
b) aree di sosta video sorvegliate e attrezzate anche per lunghe soste per autoveicoli, motocicli, Caravan, automezzi pesanti con parcheggi riservati agli utenti in condizione di disabilità e aree dedicate per le auto elettriche;
c) servizi igienici per utenti anche in condizione di disabilità e relative attrezzature quali docce, fasciatoi;
d) colonnine di ricarica elettrica collegate a pannelli fotovoltaici o impianti di fonte rinnovabile;
e) servizio di informazioni sul traffico e sulla situazione meteorologica;
f) internet point;
g) servizio di prelievo automatico di denaro;
h) diffusori automatici di acqua potabile e aree dedicate agli animali da compagnia.
Art. 15
(Concessione Autostrade e raccordi autostradali)
1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, sono presentate al SUAP territorialmente competente , corredate del preventivo assenso all'installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale, nonché dei pareri dei vigili del fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'agenzia delle dogane, in merito agli aspetti tecnico fiscali e della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.
2. La concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto è rilasciata dal Suap competente per la durata prevista dalla normativa vigente, subordinatamente alla conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.
3. Per il rilascio della Concessione il titolare dell'impianto trasmette al suap competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
a) le generalità del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori e, nel caso di società, del legale rappresentante;
b) le caratteristiche e la disponibilità dell'area sulla quale viene localizzato l'impianto;
c) il possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti dalla vigente normativa statale e regionale;
d) la dettagliata composizione dell’impianto;
e) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di onorabilità.
4. La domanda per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto è corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di onorabilità;
b) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;
b bis) perizia giurata, riportante gli esiti di indagini ambientali del suolo, sottosuolo e falda (una in prossimità del confine dell’area a monte idrogeologico, una entro l’area stessa ed una in prossimità del confine a valle idrogeologico) o la certificazione di avvenuta bonifica qualora si tratti di un ex sito contaminato; ciò al fine di escludere la presenza di contaminazioni;
c) relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto e sui materiali usati e relazione descrittiva dell’intervento da realizzare storici e artistici;
d) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia;
e) dichiarazione di assenso da parte del proprietario della strada o da un suo concessionario;
f) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente;
g) planimetria in scala 1:2.000 e 1:100 relativa al progetto dell'impianto;
h) elaborati tecnici necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente, qualora non siano stati già depositati presso altri uffici del Comune competente.
5. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici finanziari.
6. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo che l'interessato deve richiedere almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori.
7. Il trasferimento di sede degli impianti lungo le autostrade o i raccordi autostradali costituisce installazione di nuovo impianto ad ogni effetto.
Art. 16
(Rinnovo della concessione)
1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata al SUAP territorialmente competente e, per conoscenza, all’ANAS o alla Società titolare della concessione autostradale, almeno sei mesi prima della scadenza e comunque entro e non oltre la data di validità della medesima. Fino all’emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all’esercizio dell’impianto.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) dichiarazione di assenso, da parte dell’ANAS o della Società titolare della concessione autostradale, alla permanenza dell’impianto ovvero copia dell’istanza inviata allo stesso di cui sopra, destinata ad ottenerlo;
b) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/71;
c) perizia giurata redatta da tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea attestante la conformità dell’impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
d) richiesta di accertamento dell’idoneità tecnica delle attrezzature dell’impianto.
3. Il rinnovo della concessione è subordinato all’esito positivo dell’accertamento dell’idoneità tecnica delle attrezzature dell’impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo.
4. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici finanziari.
Art. 17 (Ristrutturazione degli impianti)
1. La domanda di ristrutturazione totale di un impianto di carburanti autostradali e raccordi autostradali è presentata al Suap territorialmente competente ed è sottoposta a collaudo.
2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
b) dichiarazione di assenso da parte del proprietario della strada o da un suo concessionario;
c) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente.
3. La domanda di ristrutturazione totale di un impianto di carburanti sulla rete ordinaria è presentata al Suap competente territorialmente ed è corredata dalla documentazione di cui al comma 2 lettere a) e c).
4. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo, che l'interessato deve richiedere alla struttura di cui al comma 1 almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori.
5. Per non sospendere l'attività di erogazione può essere realizzato un impianto temporaneo. La domanda per la relativa autorizzazione, presentata dal gestore insieme a quella di autorizzazione alla ristrutturazione, è corredata dei pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente. Dell'avvenuto smantellamento dell'impianto temporaneo deve essere data comunicazione entro trenta giorni al Suap competente.
Art. 18
(Impianti di distribuzione ad uso privato)
1. L'installazione di impianti ad uso privato è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.
2. Nei provvedimenti di autorizzazione dovranno essere esplicitamente indicati la destinazione dell'impianto all'uso privato per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà dell'impresa interessata, nonché l'espresso divieto di cessione del carburante a terzi, a titolo oneroso o gratuito, pena la revoca immediata, in caso di inosservanza, dell'autorizzazione stessa.
3. Nessuna pubblicità o cartello pubblicitario può essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto.
4. L'area dove avviene il rifornimento dei mezzi deve essere impermeabilizzata e pavimentata munita di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di eventuali sistemi di contenimento dei versamenti accidentali di idrocarburi
5. Il rilascio dell'autorizzazione per un impianto a uso privato è subordinato alla condizione che lo stesso sia destinato esclusivamente al rifornimento degli automezzi di proprietà, in locazione e in uso al gestore e nel rispetto delle norme di settore in particolare edilizie, ambientali, igienico- sanitarie, di sicurezza sul lavoro e acustiche.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli impianti a uso privato installati da cooperative o consorzi di autotrasportatori, possono essere destinati anche al rifornimento degli automezzi in disponibilità dei soci delle cooperative o dei consorzi medesimi, con esclusione degli automezzi a uso personale.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'impianto a uso privato invia al Comune competente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 con l'indicazione dei seguenti dati:
a) il numero e la descrizione degli automezzi di proprietà, in locazione e in uso;
b) l'erogato complessivo annuo;
c) l'importo complessivo del fatturato annuo riferito al carburante erogato.
8. La mancata presentazione della dichiarazione da parte del titolare dell'impianto privato produce la decadenza immediata dell’autorizzazione.
9. Il Comune invia alla Regione i dati di cui al comma 6 entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
10. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita separatamente dalla stessa attività.
11. I comuni entro 90 giorni dall’approvazione del presente regolamento inviano tramite piattaforma regionale i dati relativi agli impianti di distribuzione ad uso privato operanti nel territorio comunale.
Art. 19
(Richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto ad uso privato)
1. La richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto ad uso privato deve essere presentata unicamente al Suap del Comune ove si intende realizzare l’impianto e deve contenere:
• generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante della società;
• località in cui si intende installare l’impianto;
• dettagliata composizione dell’impianto;
• certificazione comprovante la disponibilità dell’area;
• perizia giurata redatta da tecnico competente che deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;
• ricevuta dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia;
• planimetria dell’impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto;
• elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l’impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all’utilizzo dell’impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell’autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito.
Art. 20 (Smantellamento e rimozione)
1. Entro dodici mesi dalla data di autorizzazione allo smantellamento, l’intestatario del titolo abilitativo o il titolare dell’impianto deve provvedere allo smantellamento e rimozione dell'impianto o del distributore – contenitore mobile.
2. Fatta salve le normative nazionali, l'autorizzazione allo smantellamento ed alla rimozione prevede:
a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto;
b) iI ripristino dell'area nella situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
d) la bonifica del suolo, del sottosuolo e della falda acquifera, se necessaria, con presentazione di idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo.
Art. 21
(Attività accessorie e servizi integrativi)
1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti, anche in deroga alle norme di settore, possono essere dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista, quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet e bancomat.
2. Nel rispetto delle norme di settore, possono altresì essere dotati di autonome attività commerciali integrative, alimentari e non alimentari, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di generi di monopolio, la vendita di stampa quotidiana e periodica, vendita di ogni bene e servizio, nonché le attività ricettive, artigianali e professionali.
3. All’interno degli impianti di distribuzione carburanti si può svolgere qualsiasi attività di servizio a favore di soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente, inclusa l’attività di informazione e accoglienza turistica.
4. Le attività accessorie di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dal soggetto titolare dell’autorizzazione che può affidarle al gestore titolare della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’Agenzia delle dogane, ovvero, a terzi.
5. Il rilascio delle autorizzazioni o titoli abilitativi è subordinato al legame con l’impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede.
6. Nelle aree di servizio autostradali le attività di cui al comma 1 possono essere gestite anche da altri soggetti nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti
7. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo seguono gli orari e le turnazioni previsti a livello comunale per gli esercizi che svolgono attività analoghe.
8. Il Comune definisce altresì gli orari di apertura delle attività e servizi integrativi nel caso in cui l'impianto svolga il servizio notturno.
9. Il rilascio delle autorizzazioni o altro titolo abilitativo relativo alle attività accessorie avviene nel rispetto delle norme di settore, in particolare per gli aspetti edilizi, ambientali, igienico-sanitari, di sorvegliabilità e di sicurezza sul lavoro.
Art. 22 (Comunicazioni)
1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 22/2021, il Comune deve comunicare alla Regione:
• il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
• le modifiche intervenute sugli impianti;
• le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell’attività;
• le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
• ogni altra informazione che la Regione richiede.
2. Il titolare dell’autorizzazione/Gestore deve comunicare alla Regione:
• il cambio di marchio degli impianti;
• i dati di erogato dell’impianto;
• le attività accessorie presenti sugli impianti;
• il cambio di gestione degli impianti.
Art. 23 (Verifiche quindicennali)
1. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica.
Art. 24
(Attivazione di contenitori – distributori mobili)
1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e nell'esercizio delle attività agromeccaniche, di capacità non superiore a 6 metri cubi, è soggetta a comunicazione informativa da inviare al SUAP competente per territorio.
2. Per i contenitori-distributori mobili di cui al comma 1 di capienza superiore a 6 metri cubi e non superiore a 9 metri cubi, il titolare dell'impresa agricola o agromeccanica invia al SUAP del Comune competente per territorio la comunicazione informativa unitamente a copia della SCIA presentata al competente comando dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata dal titolare o affittuario dell’impianto almeno dieci giorni prima dell’attivazione.
4. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
5. I soggetti interessati ai prelievi inferiori a 100 litri debbono essere muniti di recipienti mobili conformi alla vigente normativa statale.
Art. 25 (Impianti senza gestore)
1. Con riferimento all’articolo 96 della l.r. 22/2021 Il titolare degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti senza gestore garantisce un’adeguata sorveglianza, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 26
(Modalità e spese per il collaudo)
1. Nella fase di collaudo degli impianti di distribuzione dei carburanti, gli stessi devono sospendere per motivi di sicurezza l'attività di erogazione, con chiusura del piazzale, limitatamente al tempo necessario al sopralluogo della commissione.
2. Le operazioni di collaudo sono eseguite alla presenza del gestore o suo delegato e del tecnico responsabile dei lavori.
3. In caso di esito negativo del collaudo, la Regione o il Comune assegna un termine perentorio al richiedente per la eliminazione delle irregolarità riscontrate sull'impianto e dispone un nuovo collaudo.
4. Il rimborso forfettario delle spese ai componenti la commissione è a carico della ditta richiedente. Il relativo importo e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla Giunta regionale. Il personale regionale svolge tale attività istituzionale oltre l'orario di lavoro.
Art. 27 (Orari)
1. Per l'espletamento del servizio pubblico della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti della rete ordinaria con la presenza del gestore deve essere tra 42 e 52 ore.
2. L'orario ha carattere flessibile e, pertanto, i gestori possono aumentare l'orario minimo settimanale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) apertura non prima delle ore 5.00;
b) chiusura non dopo le 22.00;
c) possibilità di chiusura infrasettimanale;
d) possibilità di chiusura domenicale e festiva.
3. Durante l’orario di apertura è garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti in condizione di disabilità.
4. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.
5. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto e l'eventuale scelta di effettuare il servizio notturno nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.
6. I gestori degli impianti lungo la XX 0 x XX Xxxxxx - Xxxxx X'Xxxxxx, la E78 Grosseto - Fano e variante XX 0 Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxx, la XX 00 xxxxx Xxx x'Xxxxx e la XX 00 xxxxx Xxx xx
Xxxxxxx, possono scegliere di effettuare un orario continuato nell'arco delle 24 ore senza dover effettuare la turnazione e la chiusura infrasettimanale.
7. Il gestore degli impianti di cui al comma 5 comunica annualmente al Comune competente l'orario praticato almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo.
Art. 28 (Turnazioni)
1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il Comune garantisce l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 5 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Il raggiungimento di tale percentuale può essere garantito anche mediante l'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore. La scelta è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune.
2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale o festivo con la presenza del gestore possono sospendere l'attività nel primo giorno feriale successivo.
3. Il turno di riposo infrasettimanale è libero.
4. È facoltà del gestore tenere aperto l'impianto nelle festività in cui il Sindaco, con propria ordinanza, deroga dall'obbligo di chiusura gli esercizi di vendita al dettaglio.
5. La domanda di sospensione dell'attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune.
6. Sono soggetti alla disciplina degli orari dei turni festivi anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, nelle autorimesse, nelle aree delle strutture turistico-ricettive e dei complessi commerciali.
7. È facoltà dei Comuni promuovere intese, anche intercomunali, con le Organizzazioni Sindacali dei gestori maggiormente rappresentative, per concordare turni di servizio in deroga a quelli di cui alle presenti disposizioni purché garantiscano un’offerta adeguata e livelli di servizio adatti all’utenza.
Art. 29 (Esenzioni)
1. Gli impianti di erogazione di metano o di GPL, anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, al fine di assicurare agli utenti la possibilità di rifornimento, sono esentati dall'osservanza degli orari e dei turni di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento purché venga garantito il rispetto dell’orario minimo di apertura.
2. Sono esonerati dal rispetto dell'orario e dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale gli impianti senza gestore.
Art. 30 (Pubblicità)
1. È fatto obbligo ai gestori di esporre un cartello al pubblico, predisposto secondo le indicazioni del Comune, posizionato in prossimità degli accessi e indicante:
a) l'orario di apertura;
b) i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo;
c) i prezzi praticati.
Art. 31 (Modifiche dell'impianto)
1. Costituiscono modifiche dell'impianto i seguenti interventi:
a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
b) l’aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;
c) la sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per carburanti già autorizzati;
d) il cambio di destinazione dei serbatoi o dei distributori di prodotti già erogati;
e) l'aumento del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l'installazione o l’estensione ad altri carburanti di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
j) la trasformazione delle modalità di approvvigionamento del metano sull’impianto.
2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio, fiscali e urbanistico-edilizie.
3. Le modifiche di cui al comma 1, ad eccezione delle lettere a), f), h), i), sono soggette a SCIA. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea.
4. La modifica di cui al comma 1, lett. a), è soggetta ad autorizzazione, mentre quella delle lett. f), h), i) è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP.
Art. 32 (Trasmissione dati)
1. La mancata comunicazione dei dati richiesti dal presente regolamento impedisce l’effettuazione di indagini e rilievi finalizzati all’erogazione di contributi anche di natura patrimoniale.
2. Le imprese commerciali ricadenti nei comuni che sono in regola con l’invio dei dati all’osservatorio regionale del commercio che partecipano a bandi regionali per l’incentivazione possono ottenere una maggiorazione di punteggio.
Art. 33 (Esercizio provvisorio)
1. Per i nuovi impianti, le modifiche e le ristrutturazioni soggette a collaudo, il Comune può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili al massimo di ulteriori sei mesi, previa presentazione della seguente documentazione:
a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, comprovante la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
b) attestato di conformità antincendio rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente secondo le forme di legge
Art. 34 (Pubblicità dei prezzi)
1. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
2. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. in attuazione dell’articolo 15 del d.lgs. 206/2005.
Art. 35 (Ammodernamento)
1. Per perseguire la qualificazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, le amministrazioni comunali, anche d’intesa con la Regione, possono promuovere accordi di programma con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti anche al fine di valutare l’inserimento delle infrastrutture di ricarica elettrica.
2. I comuni periodicamente sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria ed ambientale gli impianti esistenti e ne verificano la compatibilità nel rispetto delle disposizioni vigenti, consentendo, se necessario, l'adeguamento degli impianti.
Art. 36 (Subentro)
1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità dell’impianto, gli aventi diritto presentano una Comunicazione al SUAP del Comune competente, allegando l’originale del titolo abilitativo,
copia del contratto di cessione o gestione d’azienda e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali se richiesti dalle normative di settore.
2. Fino alla presentazione della Comunicazione di cui al comma 1, gli aventi diritto possono svolgere l’attività esibendo l’originale del contratto di cessione o gestione d’azienda, unitamente a copia conforme all’originale del titolo abilitativo.
3. Nel caso di trasferimento per causa di morte della titolarità dell’impianto gli aventi diritto presentano Comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio, entro trenta giorni dal decesso, allegando l’originale del titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta la qualità di erede e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali.
4. Fino alla presentazione della Comunicazione di cui al comma 3, gli aventi diritto possono svolgere l’attività esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta la qualità di erede, unitamente all’originale del titolo abilitativo. Nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, fino alla pendenza del termine di accettazione dell’eredità ovvero per la durata di gestione provvisoria dell’impresa individuale, gli aventi diritto possono svolgere l’attività esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, unitamente all’originale del titolo abilitativo.
5. In caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, gli aventi diritto possono svolgere l’attività presentando la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario unitamente all’originale del titolo abilitativo.
6. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della Comunicazione di cui ai commi 1 e 3, provvede, verificati i requisiti, alla reintestazione del titolo abilitativo a favore del subentrante.
7. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti autostradali di carburanti è presentata al SUAP competente e sottoscritta sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di assenso da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale;
b) documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico organizzativa ed economica;
c) documentazione antimafia, riferita al soggetto subentrante, di cui al X.Xxx. 6 settembre 2011,
n. 159 e s.m.i;
d) copia della concessione da trasferire;
e) impegno del concessionario uscente al trasferimento della proprietà dell’impianto al subentrante.
Art. 37
(Sospensione temporanea dell'attività)
1. I titolari degli impianti di distribuzione carburanti possono sospendere l'esercizio dell'attività nel rispetto di quanto previsto all’articolo 110 della legge regionale 22/2021 ed anche per periodi di tempo non consecutivi.
2. La sospensione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica regionale con l'indicazione dei dati e con gli eventuali allegati ivi previsti.
3. Al termine del periodo di sospensione, il titolare dell’impianto di distribuzione dovrà trasmettere formale comunicazione di riapertura dell'impianto utilizzando la modulistica regionale con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.
Art. 38 (Norme transitorie)
1. I Comuni adeguano i propri Regolamenti alle presenti disposizioni entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In attesa si applicano le disposizioni comunali vigenti se ed in quanto compatibili.
2. È abrogato il regolamento n. 2 /2011 e le disposizioni regolamentari o regolatorie comunque non compatibili con il presente Regolamento, con decorrenza a partire dall’entrata in vigore dello stesso.
3. Per quanto non espressamente stabilito, si rinvia alla normativa sovranazionale, nazionale e regionale in vigore ed in particolare alle disposizioni della legge 241/1990 e smi.
4. Le disposizioni del presente regolamento che si pongono in contrasto con eventuali norme nazionali o governative sopravvenute difformi sono automaticamente disapplicate.
5. La modulistica standardizzata `e aggiornata o emanata ex novo dalla struttura regionale competente entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BUR Marche.
6. In attesa della modulistica pubblica (nazionale unificata e/o regionale), può essere utilizzata quella adottata ai sensi della normativa regionale previgente, integrata nei contenuti con quanto richiesto dalla medesima l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.
7. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti collaudati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge regionale 22/2021 e l’entrata in vigore del presente regolamento, ma si applicano le disposizioni del regolamento precedente.
8. Nei Comuni in cui è presente un unico impianto funzionante alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quest'ultimo può proseguire l'attività con le apparecchiature self-service pre- pagamento, previa comunicazione da presentare nei termini e con le modalità stabilite dal Comune.
9. Le domande di autorizzazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione.
10. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento l’impianto di distribuzione carburanti deve dotarsi dei servizi igienico sanitari per gli utenti di cui all’art. 106 comma 3 della legge regionale n.22/2021.
Art. 39
(Vigilanza, controlli e sanzioni)
1. II Comune ha il dovere di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall’art. 111 della legge regionale n.22/2021.