Contract
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all’ordine del giorno “Accordo transattivo comportante rinunzia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx; Xxxxxx Xxxxx; delibere inerenti e conseguenti”.
Signori Azionisti,
Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria, anche per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera di cui al primo punto all’ordine del giorno: “Accordo transattivo comportante rinunzia all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx; Xxxxxx Xxxxx; delibere inerenti e conseguenti”.
Ai fini di una compiuta disamina di detta proposta di delibera e più specificatamente del contenuto della transazione di cui all’accordo sottoscritto il 18 ottobre 2019 (“Accordo Transattivo” o anche “Transazione”), la cui efficacia è condizionata all’approvazione da parte dei soci dei relativi termini e rinunce alle azioni di responsabilità, come verrà di seguito meglio illustrato, risulta opportuna una breve ricostruzione dei fatti da cui sono originati i fatti e le condotte oggetto dell’Accordo Transattivo.
Come già rendicontato ai soci, in occasione dell’approvazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 da parte del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. (di seguito, anche solo “NET”), oltre che dell’approvazione dei progetti di bilancio al 31 dicembre 2018 di NET e di Net Insurance Life S.p.A. (di seguito, anche solo “NET Life”), da parte dei rispettivi Consigli di amministrazione del 20 marzo 2019, veniva riscontrata l’insussistenza di titoli di Stato delle stesse Compagnie per un ammontare pari a circa 26,67 milioni di euro (“Ammanco”).
In ragione di ciò e dell’Accordo finalizzato ad attuare la Business Combination di NET con Xxxxxxxxx S.p.A., stipulato in data 18 giugno 2018 tra (i) NET, (ii) il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx (anche per conto di Archimede S.p.A.), (iii) i Sig.ri Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx (“GR Amato”), Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (”RG Amato”), Xxxxxx Xxxxx (“A Amato”), Xxxxxxx Xxxxx (“N Amato”), Xxxxxxx Xxxxxx (“A Rocchi”), unitamente alla soc.
Prealpina Investimenti Srl (congiuntamente i “Soci NET”), NET – anche nella propria veste di successore universale della società Archimede S.p.A. – ritenuto che tale insussistenza integrasse un Evento da cui derivava una passività potenzialmente risarcibile ai sensi dell’Accordo, inoltrava al Rappresentante Comune dei Soci NET, Dott. XX Xxxxx, una richiesta di indennizzo volta ad ottenere il pagamento della Passività originata dall’Evento. (“Richiesta di Indennizzo”).
Il Rappresentante Comune dei Soci NET riscontrava in nome e per conto dei Soci NET, la Richiesta di Indennizzo contestando integralmente la sussistenza di eventuali profili di responsabilità a loro carico. Seguiva ulteriore corrispondenza tra NET – anche nella propria veste di successore universale della società Archimede – e i Soci NET, in esito alla quale tali parti non riuscivano a risolvere amichevolmente la vertenza entro i termini di cui alla Procedura di Xxxxxxxxxx, ai sensi di uno degli allegati dell’Accordo.
In ragione degli eventi di cui all’Ammanco, in data 3 giugno 2019 le rispettive Assemblee dei Soci di NET e NET Life deliberavano a maggioranza di revocare per giusta causa, ai sensi dell’art.13, comma 3, del D.Lgs 39/2010 e dell’art. 4 del DM 261/2012, l’incarico di revisione legale conferito alla Società di revisione BDO Italia
S.p.A. rispettivamente in data 29.04.2010 e 27.04.2012 sulla base delle motivazioni come riportate nelle rispettive relazioni dei Consigli di Amministrazione di NET e NET Life sulle proposte di deliberazione all’ordine del giorno.
In data 18.06.2019 e 28.06.2019, in ragione dei fatti sopra narrati e per le ulteriori motivazioni come contenute nelle rispettive Relazioni qui richiamate e a cui si fa integrale rinvio - i Consigli di Amministrazione di NET e NET Life (a maggioranza dei loro componenti) sottoponevano all’approvazione dei soci, tra le varie, le seguenti delibere e rendicontazioni:
1. Revoca della delibera assembleare del 24 aprile 2018 di approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 (sia per NET che NET Life).
2. Nuovo Bilancio d’esercizio di NET e NET Life al 31 dicembre 2017.
3. Nuovo Bilancio consolidato del Gruppo NET al 31 dicembre 2017. (solo per NET)
4. Bilancio d’esercizio di NET e NET Life al 31 dicembre 2018.
5. Bilancio consolidato del Gruppo NET al 31 dicembre 2018. (solo per NET)
6. Bilancio di Archimede al 31 dicembre 2018. (solo per NET)
7. Azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie,sia per NET che NET Life ex artt. 2392 cod. civ., 2393 cod. civ. 2407 cod. civ, 2396 cod. civ. 1218 cod. civ. e ex art. 15 del D.Lgs 39/2010 (“Azioni di Responsabilità e Risarcitorie”).
I Soci NET e alcuni tra gli ex amministratori e sindaci contestavano integralmente la fondatezza delle pretese avanzate da NET e NET Life nei loro confronti, nonché la correttezza delle rappresentazioni effettuate in relazione alle proposte di delibera testé riportate e quelle relative alla revoca dell’incarico a BDO Italia S.p.A, riservandosi di impugnare le relative deliberazioni, ivi incluse quelle dei Consigli di Amministrazione che le avevano autorizzate.
In data 19 luglio 2019, le Assemblee dei Soci di NET e NET Life, approvavano, a maggioranza, inter alia, le delibere di cui alle “Azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie ex artt. 2392, 2393, 2407, 2396, 1218 x.x., xxxxxx xx xxx. 00 X.Xxx. 00/00”, xxx xxxxxxx di seguito precisati:
Per NET:
a) promuovere l'azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti dell’ex amministratore Xxxxxx Xxxxxxxx (Amministratore Delegato di NET), per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;
b) di rinviare la decisione sulla proposizione della medesima azione di responsabilità ad una prossima Assemblea dei Soci nei confronti degli ex amministratori di NET Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Presidente), Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx (Amministratore), Xxxxxx Xxxxxxxxx (Amministratore), Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Amministratore), nonché dei sindaci della medesima società Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (ex Presidente del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxx Xxxxx (ex Sindaco effettivo) e Xxxxx Xxxxxx (ex Sindaco effettivo);
c) di promuovere l'azione di responsabilità e/o comunque ai sensi di legge nei confronti dell’ex Direttore Generale di NET Xxxxxxxx Xxxxxx e dell’ex Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della medesima
società, Xxxxx Xxxxx, per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;
d) di promuovere l'azione di responsabilità ex art. 15 del D.Lgs 39/2010 e/o comunque ai sensi di legge nei confronti della società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.
Per Net Life
e) di promuovere l'azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti degli ex amministratori Xxxxxx Xxxxxxxx (Amministratore Delegato) e Xxxxx Xxxxx (Amministratore), per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
f) di rinviare la decisione sulla proposizione della medesima azione di responsabilità ad una prossima Assemblea dei Soci nei confronti degli ex amministratori Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Presidente), Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx (Amministratore), Xxxxxx Xxxxxxxxx (Amministratore), nonché dei xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (ex Presidente del Collegio Sindacale), Xxxxxxx Xxxxx (ex Sindaco effettivo) e Xxxxx Xxxxxx (ex Sindaco effettivo);
g) di promuovere l'azione di responsabilità ex art. 15 del D.Lgs 39/2010 e/o comunque ai sensi di legge nei confronti della società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione,
Le proposte di cui ai punti b) e f) che precedono trovava la propria ragione d’essere nella sussistenza di trattative volte ad individuare un componimento bonario della vertenza.
Al contempo, in data 21 luglio 2019, NET (anche per conto di NET Life) concludeva un accordo con i soggetti che erano stati ritenuti dalle Compagnie responsabili della sottrazione dei titoli di Stato per definire un piano di restituzione dei titoli e liquidità di
cui all’Ammanco che, se adempiuto, si concluderebbe entro il 31.12.2020 (“Piano di Rientro”).
In data 29 luglio 2019 veniva incassata da NET la prima tranche pari ad € 6,3 milioni in Titoli di Stato di cui al Piano di Rientro e sempre in relazione a detto Piano di Rientro venivano al contempo acquisite alcune garanzie collaterali da NET anche per conto di NET Life.
Alla luce di quanto sopra, (i) NET - in proprio e quale successore universale di Xxxxxxxxx
– e NET LIFE da una parte, (ii) i Soci NET, FR Amato, X Xxxxxx, Passeri, Xxxxxxxx e Xxxxx dall’altra parte (congiuntamente le “Parti”), senza riconoscimento alcuno in merito alla fondatezza delle pretese reciproche e al solo fine di evitare l’insorgere di eventuali controversie, hanno concluso la trattativa volta a definire un accordo transattivo novativo per definire ogni questione e/o pendenza reciproca, afferenti alla vertenza tra loro intercorsa e i rapporti ivi dedotti e deducibili in relazione alle circostanze sopra riportate. Come già precisato, in data 17- 18 ottobre 2019 (proposta di Net Insurance spa e di Net Insurance Life spa del 17 ottobre e sua accettazione del 18 ottobre 2019) veniva infatti stipulato l’Accordo Transattivo avente carattere novativo - la cui efficacia è stata condizionata all’approvazione dei relativi termini e rinunce da parte dell’Assemblea dei soci di NET e NET Life - attraverso il quale le Parti, per quanto di rispettiva competenza, avrebbero inteso definire le vertenze sorte e/o che possano insorgere tra loro in relazione alla Richiesta di Indennizzo di cui all’Accordo e alle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie, alle eventuali contestazioni IVASS in merito ai fatti sopra descritti e più in generale al contesto in cui si sono sviluppati, nonché alle contestazioni, in ordine alla correttezza e validità delle delibere consiliari e assembleari nei termini descritti in precedenza che trovino causa nei fatti e atti di cui alla Richiesta di Indennizzo e alle Azioni di Responsabilità e relative contestazioni, ivi incluse quelle eventuali dell’IVASS.
Premesso che ad oggi non è noto ne è stato rilevato alcun ulteriore fatto e/o atto che possa dare luogo ad ulteriori pretese nei confronti delle Parti di cui alla Transazione, essa afferirebbe ai profili di responsabilità, di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo che possano riguardare le suddette persone, nei termini di seguito meglio precisati:
(i) NET – in relazione all’Accordo e agli impegni come stabiliti ai successivi punti (iv), (v), (vi) (vii), (viii) e (ix) - anche nella propria veste di successore universale della società Archimede e per conto di NET Life – rinuncerebbe, espressamente a qualsivoglia pretesa, attuale o potenziale, di cui alla Richiesta di Indennizzo, nei confronti dei Soci NET e, per l’effetto, dei loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, che in qualsiasi modo possano essere originate da o comunque relative, direttamente ed indirettamente, alle circostanze contestate con la Richiesta di Xxxxxxxxxx, rinunciando altresì in via definitiva a far valere anche pro futuro ogni ulteriore pretesa nei confronti dei Soci NET che possa originare dalle dichiarazioni e garanzie dagli stessi rilasciate ai sensi dell’Accordo e dagli obblighi di indennizzo;
(ii) NET – in relazione agli impegni come stabiliti ai successivi punti (iv), (v),
(vi) (vii), (viii) e (ix) – rinuncerebbe alle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie descritte nelle Relazioni predisposte dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia dell’Assemblea del 19 luglio 2019 nei soli confronti di XX Xxxxx (Presidente), FR Amato (Amministratore), X Xxxxxx (Amministratore), nonché dei soli sindaci della medesima società Xxxxxxxx (ex Presidente del Collegio Sindacale), e Xxxxx (ex Sindaco effettivo), per i fatti e gli atti a loro contestati nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie nei termini descritti in precedenza anche in riferimento ad eventuali contestazioni che dovesse muovere IVASS; le anzidette rinunce riguarderebbero anche le attività svolte da FR Xxxxx e X Xxxxxx in relazione ai medesimi fatti quali componenti dell’Organismo di vigilanza ex lege n. 231/2001;
(iii) NET Life – in relazione agli impegni come stabiliti ai successivi punti (iv), (v), (vi) (vii), (viii) e (ix) - rinuncerebbe alle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie nei termini descritti in precedenza nei soli confronti di XX Xxxxx (Presidente), FR Xxxxx (Amministratore), X Xxxxxx
(Amministratore), nonché dei soli sindaci della medesima società Xxxxxxxx (ex Presidente del Collegio Sindacale), e Xxxxx (ex Sindaco effettivo), per i fatti e gli atti a loro contestati nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie nei termini descritti in precedenza anche in riferimento ad eventuali contestazioni che dovesse muovere IVASS; le anzidette rinunce riguarderebbero anche le attività svolte da FR Amato e X Xxxxxx in relazione ai medesimi fatti quali componenti dell’Organismo di vigilanza ex lege n. 231/2001;
(iv) i Soci NET, FR Amato, X Xxxxxx, Passeri, Xxxxxxxx e Xxxxx a fronte delle rinunce di cui ai punti (i) (ii) e (iii), si impegnerebbero a versare un corrispettivo pari ad euro 3.100.000,00 (euro tremilioni centomila) (“Corrispettivo”). Il medesimo sarà da considerarsi fisso ed omnicomprensivo, definitivo e non suscettibile di alcuna riduzione, revisione o conguaglio. Esso sarà versato in denaro, in un’unica soluzione, entro e non oltre il termine essenziale di quindici giorni dall’ultima delle approvazioni assembleari della Transazione da parte di NET e NET Life;
(v) i Soci NET e FR Amato – fatta eccezione per Prealpina e A Rocchi – in relazione all’Accordo e a fronte delle rinunce di cui ai punti (i) (ii) e (iii) - si impegnerebbero a ridurre la partecipazione complessivamente detenuta in NET e secondo modalità indicate nella Transazione. La cessione delle partecipazioni in NET dovrà essere attuata (i) per il tramite di una vendita “ai blocchi”, oppure (ii) “fuori mercato” mediante contrattazione diretta con parti terze non correlate, oppure (iii) se effettuata sul mercato, a valere quale ipotesi residuale, ad un prezzo minimo non inferiore alla media mensile che il titolo avrà registrato nelle precedenti sedute di borsa, adottandosi tutte le misure diffuse nella prassi, al fine di minimizzare l’impatto che tali operazioni possano avere sull’andamento delle quotazioni e dunque preservare la stabilità del corso del titolo, nel comune interesse delle Parti. I Soci NET e FR Xxxxx, si impegnerebbero, altresì,
sino al 31 ottobre 2020 ad effettuare ogni e successiva cessione delle rispettive partecipazioni in NET con le modalità descritte in precedenza;
(vi) XX Xxxxx e FR Amato - rassegnerebbero le proprie dimissioni dalla carica di amministratori di NET e NET Life con decorrenza entro 7 giorni lavorativi dall’ultima Assemblea di approvazione della Transazione, mentre X Xxxxxx rassegnerebbe le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco di NET e NET Life, con decorrenza dal 30 novembre 2019 e, inoltre, i Soci NET e FR Xxxxx assumerebbero l’obbligo di astenersi dal proporre e/o votare la nomina di candidati alla carica di amministratore e
/o sindaco di NET e/o NET Life di loro designazione e/o a loro correlati sino al 31 ottobre 2022;
(vii) i Soci NET, FR Amato, Passeri, X. Xxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxx - a fronte delle rinunce di cui ai punti (i) (ii) e (iii) - rinuncerebbero a loro volta a qualsivoglia pretesa, attuale o potenziale, fatta presente o meno, nei confronti di NET e NET Life, dei loro attuali amministratori e sindaci dei loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, che in qualsiasi modo possano essere originate o comunque relative, direttamente ed indirettamente, alle circostanze descritte nella Richiesta di Indennizzo e nelle relazioni dei Consigli di Amministrazione di NET e NET life descritte in precedenza ed in particolare a contestare e/o impugnare le delibere assunte dalle assemblee dei soci di Net e Net Life rispettivamente in data 3 giugno 2019 e 19 luglio 2019, nonché quelle assunte dai Consigli di Amministrazione di Net e Net Life del 18 giugno 2019 e 28 giugno 2019;
(viii) FR Xxxxx, GR Amato e RG Amato – in relazione all’Accordo e a fronte delle rinunce di cui ai punti (i) (ii) e (iii) - si impegnerebbero all’acquisto anticipato della partecipazione che NET detiene in Dynamica. La partecipazione Dynamica verrà acquistata entro e non oltre i cinque giorni successivi all’ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della
Banca d’Italia, autorizzazione da richiedersi inderogabilmente il giorno successivo alla data di efficacia della Transazione e avrà ad oggetto, numero 367.833 azioni Dynamica pari complessivamente al 14,70% (valore arrotondato) del capitale sociale per un importo totale di euro 2.237.764 (due milioni duecento trentasettemila settecento sessantaquattro) fermo restando che le residue 129.240 azioni pari al 5,16% (valore arrotondato) che fanno capo a Prealpina ( n. 64.620 azioni) e X. Xxxxxx (n. 64.620 azioni ) saranno dai medesimi acquistate alla scadenza indicata nell’Accordo per un corrispettivo totale di euro 786.250,00 (settecento ottanta seimila duecentocinquanta), con l’obbligazione di X. Xxxxxx ( euro 393.125) assunta anche personalmente in via cumulativa da X. Xxxxxx;
(ix) i Soci NET e FR Amato, X Xxxxxx, Passeri, Xxxxxxxx, Xxxxx – anche nella loro qualità di amministratori e sindaci – in via espressa ed irrevocabile rinuncerebbero a loro volta a qualsivoglia pretesa, attuale o potenziale, fatta presente o meno, nei confronti di NET e NET Life, dei loro attuali amministratori e sindaci dei loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, che in qualsiasi modo possano essere originate o comunque relative, direttamente ed indirettamente, alle circostanze descritte nella Richiesta di Indennizzo e nelle relazioni dei Consigli di Amministrazione di NET e NET Life ed in particolare a contestare e/o impugnare le delibere sia consiliari che assembleari di cui si è già detto.
In funzione di quanto sopra, l’efficacia della Transazione è stata assoggettata alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte delle rispettive Assemblee dei Soci di NET e NET Life della proposta a transigere ai sensi dell’art. 2393 cod. civ. le Azioni di Responsabilità e Risarcitorie descritte in precedenza, alle condizioni e termini di cui alla Transazione stessa e a quella successiva del pagamento integrale del Corrispettivo. La Transazione dunque – se ed in quanto approvata dall’Assemblea dei soci di NET e NET Life - acquisterebbe efficacia a partire dal momento dell’integrale pagamento del Corrispettivo a seguito dell’approvazione delle delibere autorizzative da parte delle Assemblee dei soci di NET e NET Life.
Si ribadisce che, qualora l’Assemblea dei Soci di NET non autorizzasse la Compagnia a transigere ai sensi dell’art. 2393 cod civ le Azioni di Responsabilità e Risarcitorie descritte in precedenza, la Transazione non avrà alcuna efficacia e quanto ivi previsto si intenderà come mai convenuto e stabilito fra le relative Parti.
Nel caso in cui, in relazione alle circostanze di cui alle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie – ed in riferimento soltanto alle stesse - un soggetto terzo dovesse essere condannato a risarcire NET e/o NET Life e, con riferimento a tale condanna, venisse accertato giudizialmente un suo diritto di regresso - ovvero il diritto di essere tenuto indenne - nei confronti dei o dai Soci NET, FR Amato, X Xxxxxx, Passeri, Xxxxxxxx e Xxxxx, anche pro quota singolarmente considerati, NET e NET Life, rinuncerebbero a far valere nei confronti di tale soggetto terzo/i quella quota parte di condanna attribuibile alla responsabilità dei medesimi Soci NET, FR Amato, X Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxx e quindi quanto dovesse essere dovuto dai medesimi in via di regresso.
In relazione ai fatti, atti e circostanze di cui alle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie, e più in generale ai fatti descritti in precedenza, NET e/o NET Life manterranno il diritto
(i) di intraprendere le medesime azioni nei confronti degli ex amministratori di NET e NET Life nonché dei componenti dei rispettivi collegi sindacali e più in generale risarcitorie nei confronti di dipendenti e/o ex dipendenti e/o collaboratori e/o ex collaboratori delle medesime che non prendessero parte all’Accordo Transattivo ed in particolare di quelle già autorizzate dalle rispettive Assemblee dei Soci del 19 luglio 2019, nei termini di cui ai relativi verbali che qui si richiamano integralmente che riguardano Xxxxxx Xxxxxxxx (Amministratore Delegato di NET e NET Life) e Xxxxx Xxxxx (Amministratore di NET Life), per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta dai rispettivi Consigli di Amministrazione, dell’ex Direttore Generale di NET Xxxxxxxx Xxxxxx e dell’ex Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili della medesima società Xxxxx Xxxxx, per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione di NET; ex art. 15 del D.Lgs 39/2010 e/o comunque ai sensi di legge nei confronti della società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta dai rispettivi Consigli di Amministrazione, nonché (ii) di intraprendere ulteriori contenziosi ai sensi di legge nei confronti di altri soggetti che dovessero essere ritenuti dalle stesse
responsabili dei fatti di cui all’Accordo Transattivo. Quanto alla posizione dell’ex amministratore di NET Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Amministratore di NET) e dell’ex sindaco effettivo di NET e NET Life Xxxxx Xxxxxxx si fa rinvio a quanto viene proposto in ordine al punto due dell’Assemblea.
In relazione agli impegni assunti, i Soci NET e FR Amato, X Xxxxxx, nella loro qualità di azionisti di NET, si impegnerebbero a non intraprendere alcuna iniziativa che possa ostacolare le azioni intraprese da NET e/o NET Life, fermo restando il loro diritto di intraprendere iniziative giudiziali autonome, con i soggetti che erano stati ritenuti dalle Compagnie responsabili della sottrazione dei titoli di Stato a partire dal 31 gennaio 2021 per rivalersi verso questi.
Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati, si fa anche presente che, il Comitato Controllo Interno Rischi e Parti Correlate, ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate del Gruppo NET ha ritenuto l’Accordo Transattivo congruo e conveniente per NET e NET Life, sulla base della valutazione della documentazione ricevuta agli atti, sulle informazioni acquisite dal Key Manager e dalle risposte fornite dal legale in quanto:
- come già sopra illustrato, NET e NET Life hanno già sottoscritto un accordo transattivo che prevede il rientro di titoli/cash corrispondente all’intero valore dei titoli sottratti. A fronte di tale accordo sussistono anche alcune attività a garanzia parziale delle obbligazioni assunte dalle controparti;
- in relazione a tale Accordo Transattivo già stipulato l’importo di euro 3.100.000,00 appare congruo;
- un’eventuale azione giudiziale per il riconoscimento dei danni richiederebbe tempi lunghi e sarebbe comunque esposto all’alea del giudizio anche quanto all’ammontare finale del risarcimento riconosciuto;
- l’Accordo Transattivo non impedirà a NET e NET Life di agire nei confronti anche degli altri soggetti ritenuti corresponsabili tra cui, oltre ai cessati amministratori e dirigenti esecutivi, anche la Società di revisione, la quale appare dotata finanziariamente
delle risorse per far fronte ad una eventuale condanna, anche in ragione delle coperture assicurative che presumibilmente avrà la possibilità di attivare.
- oltre ai benefici monetari l’Accordo Transattivo, presenta diversi benefici non monetari. Tra questi vale la pena evidenziare
• l’eliminazione di una serie di rischi di azioni legali in relazione alle cause da intraprendere e/o quelle che verrebbero presumibilmente intentate dalle controparti (con connesse impugnative di atti di NET e NET Life), le quali potrebbero comportare ulteriori spese, anche e soprattutto in ragione del moltiplicarsi delle parti processuali (con conseguente dispersione di risorse e/o loro eventuale temporanea ricollocazione per far fronte a tali contenziosi), danni reputazionali e d’immagine di NET e NET Life, ferma restando, in ogni caso, la piena convinzione della correttezza delle ragioni addotte a fondamento delle contestazioni e dei rilievi sollevati;
• l’anticipo dei termini di dismissione di una parte della rimanente partecipazione di NET in Dynamica Retail;
• le ulteriori pattuizioni inerenti alla governance di NET e NET Life.
Quanto ai prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione, si rappresenta che il Corrispettivo sommato alla dismissione di una parte della rimanente partecipazione di NET in Dynamica, determinerebbe a livello di Gruppo NET Insurance:
un impatto positivo sul conto economico per 2,3 milioni di euro e di conseguenza un incremento del patrimonio netto di pari valore;
un incremento di 10 p.p. del livello di Solvency Capital Ratio (incremento di 18
p.p. a livello di Minimum Capital Ratio).
***
Tutto ciò premesso, i Consigli di Amministrazione di NET e NET Life propongono quindi all’ Assemblea di adottare le seguenti deliberazioni:
"L'assemblea degli Azionisti di Net Insurance S.p.A.,
- esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto dei termini generali della Transazione, con particolare riferimento a quanto pattuito relativamente agli impegni reciprocamente assunti dalla Parti ed in particolare al Corrispettivo;
- avuto riguardo al parere positivo del Comitato Controllo Interno Rischi e Parti Correlate ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate del Gruppo NET circa l’interesse delle Compagnie NET e NET Life alla stipula dell’ Accordo Transattivo e le motivazioni ad esse sottese;
DELIBERA
(i) ai sensi dell’art. 2393, ultimo comma c.c. di approvare (i) la rinunzia all'esercizio dell'azione di responsabilità ex artt. 2392, 2393, 2407, 1218 c.c. e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti di: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx; Xxxxxx Xxxxx; e (ii) i termini dell’Accordo Transattivo come indicati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
(ii) di approvare e ratificare l’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo Transattivo riconoscendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Xxxxx Xxxxxx e/o all’Amministratore Delegato, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in via disgiunta tra loro e con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla Transazione tra la Compagnia (in proprio e quale successore universale di Archimede S.p.A.) e la Controllata Net Life da un lato e Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxxx Xxxxx; Xxxxxxx Xxxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxx, Prealpina Investimenti (in persona del proprio legale rappresentante, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx); Xxxxx Xxxxxxx (in proprio, quale ex consigliere d’amministrazione di NET), Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxxxx; Xxxxxx Xxxxx dall’altro.
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all’ordine del giorno “Azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie ex artt.2392, 2393, 2407, 1218 c.c. nei confronti dell’ex
amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dell’ex Sindaco effettivo Xxxxxxx Xxxxx; delibere inerenti e conseguenti”.
Xxxxx riguardo a quanto proposto al primo punto all’ordine del giorno e già deliberato in data 19 luglio 2019, abbiamo convocato la presente assemblea ordinaria, anche per sottoporre alla approvazione dei soci la proposta di delibera in ordine alle: “Azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie ex artt.2392, 2393, 2407, 1218 c.c. nei confronti dell’ex amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dell’ex Sindaco effettivo Xxxxxxx Xxxxx delibere inerenti e conseguenti”.
In relazione alla posizione dell’ex Sindaco di NET e NET Life Xxxxx Xxxxxxx e dell’ex Amministratore di NET, Rag. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, entrambi in carica negli esercizi 2017 e 2018, in considerazione del fatto che con i medesimi non è stato raggiunto alcun accordo transattivo, risulta opportuno - anche per ragioni di economia processuale consistenti nella promozione in un unico giudizio della relativa azione di responsabilità unitamente a quelle già autorizzate dalle precedenti Assemblee dei Soci - procedere anche nei loro confronti, in ragione delle motivazioni che sono state illustrate nel corso della scorsa Assemblea per la proposizione delle Azioni di Responsabilità e Risarcitorie, qui integralmente richiamate, assieme alle definizioni ivi contenute (All. 1 – Relazione Consiglio di Amministrazione Assemblea dei Soci del 19.07.2019).
In particolare, quanto alla posizione dell’ex amministratore di NET Xxxxxxx Xxxxxxxxx, si rammenta che, in termini generali, gli amministratori delle società per azioni “devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri”.
Assume, dunque, un ruolo rilevante la diligenza con cui deve essere svolto l’incarico.
La responsabilità investe ciascun amministratore in ragione del fatto di avere personalmente partecipato all'atto che ha causato il danno o, se non vi ha partecipato (ad esempio, perché si trattava di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o del consigliere delegato o in concreto assegnate a uno o più amministratori: art. 2392, 1° co. c.c.), di non aver fatto quanto poteva per impedirne il compimento o per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2392, 2° co. c.c.). In questo secondo caso egli sarà responsabile per la violazione, valutabile alla stregua della dovuta diligenza, di quel generale dovere di vigilanza sull'andamento della gestione che è imposto dallo stesso art. 2381, co. 3° c.c.
Nelle imprese assicurative, inoltre, assume rilevanza un efficace sistema di governo societario e, dunque, anche di gestione dei rischi. È necessario, infatti, che la società si doti di un’adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un’appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell’impresa; di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni; di un’efficace funzione di revisione interna, di verifica della conformità, e di gestione dei rischi. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate essenziali.
Con particolare riguardo al sistema di gestione dei rischi, l’impresa deve dotarsi di un sistema che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l’impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa, quando tiene in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’impresa o altre funzioni fondamentali.
L’organo amministrativo assume un ruolo rilevante in ordine a quanto sopra, in quanto ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili e, dunque, della corretta applicazione di quelle in materia di governance, tra cui dei sistemi dei controlli interni e di gestione dei rischi dei quali deve assicurare la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate, mentre l’alta direzione, ovvero l’amministratore delegato, il direttore generale nonché l’alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale, è responsabile dell’attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, coerentemente con le direttive dell’organo amministrativo.
Sul punto rilevano anche le Linee Guida emanate da EIOPA che pongono l’attenzione sui compiti degli amministratori in tema di sistema di governance, i quali dovrebbero aver un’idonea interazione con i livelli più elevati dell’amministrazione e con il personale avente altre funzioni chiave dell’impresa, chiedendo loro informazioni in maniera proattiva e, se del caso, mettendo in discussione le informazioni ricevute anche al fine di garantire un’efficace sistema di gestione dei rischi dell’intero gruppo assicurativo.
Affinché la condotta inadempiente degli amministratori integri un’ipotesi di responsabilità civilisticamente rilevante è necessario che dalla stessa derivi anche un danno nei confronti della società (art. 2392 c.c.) o dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) o dei soci/terzi (art. 2395 c.c.) e che tra i due elementi – inadempimento e danno – intercorra un nesso di causalità.
Venendo quindi agli elementi di fatto a fondare l’azione di responsabilità, nel richiamare quanto già precisato dal dott. Cremona, dal xxxx. Xxxxxx che non pare sia smentito da quanto evidenziato dal prof. Fiori e dal prof. Laghi, sono state riscontrate gravi carenze in ordine ai processi finalizzati a verificare l’affidabilità finanziaria e professionale delle controparti contrattuali a cui sono stati trasferiti i Titoli di Stato, nonché l’eventuale presenza di elementi pregiudizievoli a loro carico.
Si ribadisce che le Operazioni - così come descritte nella relazione del Consiglio di Amministrazione ai Soci predisposta per la scorsa Assemblea - non appaiono per nulla supportate da adeguate o comprovate ragioni di business. Si ricorda che all’epoca NET necessitava di un rafforzamento patrimoniale, risultando il Gruppo carente sotto tale profilo, in conseguenza del cambiamento normativo verificatosi con l’entrata in vigore del regime Solvency II. L’Amministratore Xxxxxxxxx e con esso il Sindaco Xxxxxxx hanno ritenuto fosse nell’interesse delle Compagnie NET e NET Life quello di stipulare degli accordi con parti terze, senza alcuna seria verifica sulla effettiva reputazione di queste controparti, sulla loro solidità patrimoniale, sull’interesse delle medesime Compagnie ad ottenere i “servizi” di brokeraggio da tali società, peraltro, nella sostanza mai svolti.
Nel caso di specie, l’Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx risultava essere stato nominato su designazione del Sig. A, evidentemente rappresentando indirettamente i suoi interessi, essendo comunque a conoscenza dell’organizzazione di quest’ultimo, avendo rivestito delle cariche di amministratore nelle società a questi riconducibili, e non avendo sollevato alcun rilievo e/o alcun dubbio in ordine alla valenza dell’operazione posti in essere soprattutto con riferimento all’accensione del rapporto con SC e al successivo trasferimento da parte di NET di euro 10 milioni di Titoli di Stato.
In riferimento alla posizione dell’ex sindaco di NET e NET Life, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, si rammenta come i sindaci debbano adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, in quanto responsabili della verità delle loro attestazioni. Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi,
quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
In particolare, non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con i propri doveri, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Tribunale per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (Cass. Pen. 12186/2019). Ai fini dell'esonero da responsabilità i sindaci non debbono, tuttavia, limitarsi a vigilare e a denunciare nella relazione al bilancio le censure alla condotta dell'organo gestorio, ma è, altresì, necessario che questi si attivino al fine di porre in essere gli opportuni atti e a dare attuazione ad ogni loro potere di sollecitazione e denuncia. Il Sindaco Xxxxxxx, pertanto, non aveva solo l'obbligo di conoscenza ma anche di attivazione (vedasi Cass. Civ. 21662/2018).
La garanzia della legittimità della gestione societaria e dell'osservanza dei principi di corretta amministrazione assume un ruolo centrale in società che – in ragione della loro particolare attività – coinvolgono interessi generali, quali sono le società assicurative. Nel settore assicurativo, il tema dei controlli interni è affrontato dal Regolamento ISVAP n. 20/2008 (abrogato dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018), il quale prevede che l'organo di controllo e dunque il Sindaco Xxxxxxx fosse tenuto a verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento. Per l’espletamento di tali doveri l’organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo e deve acquisire, all’inizio del mandato, conoscenze sull’assetto organizzativo aziendale ed esaminare i risultati del lavoro della società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile; verificare l’idoneità della definizione delle deleghe, nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni; valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all’operato della funzione di revisione interna della
quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell’ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valutare il contenuto dell’incarico sulla base del relativo contratto; mantenere un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna; curare il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione; segnalare all’organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianificare e svolgere, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all’inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell’operatività della società che impongano un adeguamento dell’assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni; in caso di società appartenenti al medesimo gruppo assicurativo assicurare i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre imprese; non da ultimo conservare una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell’attuazione delle eventuali misure correttive.
Nel periodo che ha interessato le Operazioni, non risulta essere stata attivata una adeguata attività di vigilanza e controllo da parte del Sindaco Xxxxxxx quale componente del collegio sindacale nonostante l’ingente valore dei Titoli di Stato oggetto di plurimi trasferimenti.
Nel periodo maggio - novembre 2016 il Collegio Sindacale e con esso il suo componente effettivo Xxxx. Xxxxxxx risulta essere stato aggiornato sugli sviluppi del processo di collocamento del Prestito Subordinato – e a conoscenza del fatto che il collocamento sarebbe stato gestito dalla SA. In tal senso e nell’ambito di tale organo non risulta che il Xxxx. Xxxxxxx abbia richiesto informazioni e/o svolto approfondimenti sui beneficial owners di SA, né soprattutto sul ruolo e sulla reputazione del sig. A.
La stessa inerzia è stata riscontrata in riferimento ai contratti di Prime Brokerage. Nonostante, infatti, il Xxxx. Xxxxxxx nell’ambito del Collegio Sindacale venisse aggiornato sugli impieghi finanziari delle Compagnie in riferimento alle Operazioni, non ha ritenuto – nemmeno in tal caso – di dover svolgere alcuna verifica sulle controparti contrattuali di diritto estero, riconducibili sempre al medesimo soggetto, sig. A, che figurava di volta in volta quale socio di controllo e/o il beneficiario economico e/o amministratore delle stesse e che proponeva alle
Compagnie l’avvicendamento di ben tre società diverse nel giro di pochi mesi (da settembre 2016 a luglio 2017).
Peraltro, il xxxx. Xxxxxxx quale componente del Collegio Sindacale non ha impiegato la dovuta diligenza anche nel valutare la stessa struttura dei contratti di Prime Brokerage, svolgendo un’analisi superficiale ed approssimativa degli stessi. Nei verbali del Collegio Sindacale si riporta che lo stesso ha verificato che “sui titoli di proprietà della Società non sussiste alcun vincolo, come risulta dalle seguenti attestazioni dei depositari”. Tra i “depositari” venivano menzionate anche SB, SC e SD, per i periodi di rispettiva “competenza” contrattuale, per le quali si faceva riferimento ad un “estratto conto” presumibilmente fornito al Collegio Sindacale per le proprie verifiche (in base alle informazioni ricevute, tali estratti conto sono le attestazioni “unilaterali” periodicamente inviate alle Compagnie e già illustrate).
Al riguardo, come confermato da Price Xxxxxxxxxx Coopers, il xxxx. Xxxxxxx quale componente del Collegio Sindacale ha dimostrato la propria negligenza, omettendo appurati controlli, in quanto ha qualificato erroneamente tali soggetti come “depositarie” dei Titoli di Stato, benché i contratti di Prime Brokerage (per lo meno a partire dal mese di febbraio 2017) facessero riferimento all’accensione di rapporti bancari presso la (*). Si precisa inoltre che le autocertificazioni prodotte confermavano “la piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità” dei Titoli, premettendo sempre la dicitura “per quanto a nostra conoscenza”. Sebbene fosse palese che dette attestazioni non potessero essere in alcun modo assimilabili ad una certificazione bancaria, il Xxxx. Xxxxxxx quale componente del Collegio Sindacale non si è interrogato su tale anomalia e non ha richiesto alcuna informazione alle Compagnie e/o alcun riscontro esterno.
Parimenti il xxxx. Xxxxxxx e in tal senso anche il Rag. Xxxxxxxxx sono stati negligenti nel valutare l’effettiva valenza delle Operazioni e l’esercizio dei poteri da parte degli organi delegati. Queste Operazioni - si ricorda - non appaiono per nulla supportate da adeguate o comprovate ragioni di business. Si è infatti ritenuto fosse nell’interesse delle Compagnie quello di stipulare degli accordi con parti terze, senza alcuna seria verifica sulla effettiva reputazione di queste controparti, sulla loro solidità patrimoniale, sull’interesse delle medesime Compagnie ad ottenere i “servizi” di brokeraggio da tali società, peraltro nella sostanza mai svolti.
Dopo aver stipulato i contratti di Prime Brokerage si è ritenuto fosse nell’interesse delle Società quello di trasferire da conti bancari di istituti di credito regolamentati i Titoli di Stato e/o liquidità per circa € 26,6 milioni a società e conti bancari esteri, senza effettuare alcuna verifica
sulle prime e su questi ultimi, senza acquisire alcuna informazione dagli istituti bancari con cui queste società si rapportavano e, soprattutto, senza assicurarsi se effettivamente detti Titoli di Stato fossero stati depositati su conti bancari di deposito la cui titolarità fosse direttamente e/o indirettamente riconducibile a quella delle Compagnie.
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di NET propone all’Assemblea di adottare le seguenti deliberazioni:
“L’assemblea degli Azionisti di Net Insurance S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
- di promuovere l’azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti dell’ex amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxxx, per le causali specificate nelle relazioni illustrative dell’assemblea dei soci del 19 luglio 2019 e di quella odierna predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
- di promuovere l’azione di responsabilità ex artt. 2407 e 2393 c.c. e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti dell’ex sindaco Xxxxxxx Xxxxx (Sindaco effettivo), per le causali specificate nelle relazioni illustrative dell’assemblea dei soci del 19 luglio 2019 e di quella odierna predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
conferendo al medesimo Consiglio di Amministrazione ogni potere per intraprendere ogni opportuna complementare e/o diversa azione legale e/o risarcitoria e/o adottare tutti gli opportuni provvedimenti e/o assumere ogni più opportuna iniziativa, in ogni sede giudiziale e non, al fine di tutelare gli interessi della Compagnia in relazione ai fatti ed agli eventi rappresentati nella relazione illustrativa ed ottenere il risarcimento dei danni subiti”.
NET INSURANCE S.P.A.
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente