Contract
_Comune di Penna in Teverina Provincia di Terni | ||
Tavola 8 | ||
CAPITOLATO SPECIALE | ||
D’APPALTO | ||
_ OGGETTO: | INDAGINI, STUDI ED ACCERTAMENTI, DEFINIZIONE DI | |
INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE DI AREE CAMPIONE | ||
INTERESSATE DA MOVIMENTI GRAVITATIVI CHE POSSONO | ||
DETERMINARE SITUAZIONI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL | ||
TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA | ||
COMMITTENTE: | Comune di Penna in Teverina | |
Data: 25/11/2013 | ||
_IL TECNICO | ||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | ||
Xxxxxxxxxxx Prezziario Regione Umbria 2012 |
INDICE GENERALE DEL C.S.A.
PREMESSA
PARTE "A" OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO
ART. A.2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, CATEGORIA DEI LAVORI E ABILITAZIONI ART. A.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO
PARTE B - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
ART. B.1 INTERPRETAZIONE DELL'APPALTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ART. B.2- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO
ART. B.3 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO/APPALTO
ART. B.4 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE. ART. B.5 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO
ART. B.6 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
ART. B.7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA ART. B.8 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
ART. B.9 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI ART. B.10 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE.
ART. B.11 RISOLUZIONE DELL’APPALTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART. B. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO/APPALTO
ART. B.13- CONTABILITA' DEI LAVORI ART. B.14 - OPERE PROVVISIONALI
ART. B.15 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI ART. B.16 - ULTIMAZlONE DEI LAVORI
ART. B.17 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E/O COLLAUDO ART. B.18 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO ART. B.19 - DISCIPLINA DEI CANTIERI
ART. B.20 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE ART. B. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
ART. B. 22 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.
ART. B. 23 – GARANZIE ART. B. 24 – SUBAPPALTO
ART. B.25- AFFIDAMENTO DEI LAVORI ART. B.26 - PASSAGGIO PUBBLICO
ART. B.27 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO ART. B. 28 - PRESENZA DELL'APPALTATORE ART. B. 29 - PAGAMENTI
ART. B. 30 - LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO ART. B. 31 - PIANI DI SICUREZZA
ART. 32: PROSPEZIONI SISMICHE.
PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 33: XXXXXXXX E TRINCEE D’ISPEZIONE
ART. 34: PERFORAZIONI PER SONDAGGI GEOGNOSTICI ATTREZZATI ART. 35: PROVE IN SITU
ART. 36: PROVE DI LABORATORIO ART. 37: GIORNALE DI CANTIERE ART. 38: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
MODALITA’ ESECUTIVE DELLE INDAGINI E NORME DI MISURAZIONE
ART. 39: GENERALITA’
ART. 40: PROSPEZIONI SISMICHE
ART. 41: PERFORAZIONI DI SONDAGGIO ART. 42: SONDAGGI CON CAROTAGGIO.
ART. 43: SONDAGGI SENZA L’OBBLIGO DI CAROTAGGIO. ART. 44: PRELIEVO DI CAMPIONI
ART. 45: CASSETTE
PROVE IN SITO
ART.46: PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE S.P.T. (STANDARD PENETRETION TEST).
ART. 47: PER MISURAZIONE DELLE PRESSIONI NEUTRE IN TERRENI PREMEABILI CON PIEZOMETRI A TUBO APERTO. ART. 48: PER MISURAZIONE DELLE PRESSIONI NEUTRE IN TERRENI POCO PERMEABILI CON PIEZOMETRI XXXXXXXXXX O DI TIPO SPECIALE.
ART. 49: PER MISURE INCLINOMETRICHE ART. 50: ANALISI E PROVE DI LABORATORIO ART. 51: CARATTERISTICHE GENERALI
ART. 52: CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE, LIMITI DI ATTERBERG ED ANALISI GRANULOMETRICA ART. 53: PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE
ART. 54: PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA ART. 55: PROVE DI TAGLIO DIRETTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PREMESSA
In attuazione della DGR 421 del 08/03/2010 “Protocollo d’intesa per l’effettuazione di indagini, studi ed accertamenti, definizione d’interventi per la stabilizzazione di aree campione interessate da movimenti gravitativi che possono determinare situazioni di rischio idrogeologico nel territorio della regione Umbria – rimodulazione risorse destinate”, il Comune di Penna in Teverina in qualità di soggetto attuatore, procede all’affidamento delle attività di studi, monitoraggio ed indagini .
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto detta la disciplina relativa per gli interventi relativi ad indagini e studi da realizzare nell'ambito del piano di lavoro approvato - di seguito il comune di Penna in Teverina sarà individuato come "Stazione Appaltante".
Il contratto sarà affidato conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica e nella relazione di metodologica relativa allo studio globale.
PARTE "A" OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività necessarie al completamento del quadro di studio determinato nelle indagini geognostiche, del monitoraggio, delle relazioni finali e delle idee progettuali di bonifica e consolidamento. Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica.
L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme UNI, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi interessati.
In particolare:
a) ad interventi in area urbana l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
b) ad interventi in aree agricole e/o a verde, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili alle diverse proprietà interessate ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i luoghi dei lavori.
ART. A.2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, CATEGORIA DEI LAVORI E ABILITAZIONI
GIi interventi e i lavori per l’acquisizione dati ed il posizionamento delle strumentazioni sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:
1. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE
2. MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE
3. INDAGINI GEOFISICHE
4. ANALISI DIAGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO SU TERRE
Gli interventi sopraelencati sono pertanto sostanzialmente e genericamente ascrivibili alla categorie: OS, (per la cui esecuzione non si richiede il possesso della certificazione di cui al DM. 37/2008). Detta individuazione è meramente indicativa e basata su una parametrizzazione economica complessiva.
ART. A.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO
Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l'importo massimo delle prestazioni è così stimato:
IMPORTO LAVORI: € 51’295,58
Di cui:
- Costi della sicurezza: € 3’154,20
- Oneri della sicurezza: € 2’493,82
- Incidenza della manodopera: € 15’724,42 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 33’077,34
Gli importi si intendono al netto di iva.
PARTE B - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
ART. B.1 INTERPRETAZIONE DELL'APPALTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento o lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. B.2- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);
b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
c) prezziario della regione Umbria di cui di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1325 del 29.10.2012,
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
ART. B.3 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO/APPALTO
Al momento dell'affidamento dell’intervento l'Appaltatore, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento. Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Qualora l'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, anche in ragione dei nuovi prezzi determinati dalla Stazione Appaltante previo contraddittorio con l'operatore, interpellerà l'impresa parte dell'Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente dandone comunicazione alla Centrale di Committenza. Qualora l'Appaltatore rifiuti per tre volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi affidati in virtù dell'Accordo Quadro stesso.
ART. B.4 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE.
L'appaltatore dovrà avere una copertura assicurativa riferita al massimo importo appaltabile garantendo l'impegno a stipulare la relativa polizza.
ART. B.5 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Appalto alle voci del computo metrico estimativo di progetto.
Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del Codice dei Contratti.
ART. B.6 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
I danni di forza maggiore sono disciplinati dall' art. 166 del D.P.R. 207/2010.
Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L'Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
ART. B.7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA
Il contratto verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica e del Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in aderenza alla complessità degli interventi da effettuare.
La Stazione Appaltante, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base della complessità del progetto un eventuale organo di collaudo.
L'appaltatore sottoscritto il contratto redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni usuarie, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.
ART. B.8 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Nel periodo di operatività del presente contratto, per ogni singolo intervento o lavoro sono individuate, in base al crono programma lavori le tempistiche per lo svolgimento dei lavori saranno di 28 giorni lavorativi complessivi, distribuiti nell’arco di dodici mesi.
ART. B.9 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B8 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito e cioè di 40,00 €/gg, determinata a norma di quanto disposto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2011. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.
Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per l’ intervento si procederà alla risoluzione del contratto/appalto da parte della Stazione appaltante.
In tutti i casi di risoluzione del contratto/appalto rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati ed in corso di esecuzione.
ART. B.10 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE.
I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del D.P.R. 207/2011.
La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.
ART. B.11 RISOLUZIONE DELL’APPALTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto/appalto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs.163/2006.
Il contratto/appalto dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
b) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante;
c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
e) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei lavori appaltati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;
k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
l) qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per l’ intervento;
m) qualora, nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del Appalto, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’Appalto quadro medesimo;
n) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto/Appalto, resta a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati ed in corso di esecuzione.
ART. B. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO/APPALTO
La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario di riferimento depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all'Impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
ART. B.13- CONTABILITA' DEI LAVORI
La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010. Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell'elenco prezzi a corpo, la contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, il quale può controllarne l'attendibilità anche attraverso un riscontro con il computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
ART. B.14 - OPERE PROVVISIONALI
Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.
Sono altresì a carico dell'appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisionali.
ART. B.15 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi ed i lavori saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica di progetto. L'impresa selezionata in ragione del miglior ribasso offerto, designa un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari al fine di avviare l'esecuzione delle opere.
ART. B.16 - ULTIMAZlONE DEI LAVORI
Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà al più presto e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.
In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla data del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni degli impianti.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'articolo B9 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l'appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.
ART. B.17 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E/O COLLAUDO
Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami della parte II, titolo X del DPR 207/2010.
ART. B.18 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO
E' vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare materiale od attrezzature nei luoghi di lavoro in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti.
Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dall’aria cantierata a cura dell'Appaltatore.
L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'appaltatore.
ART. B.19 - DISCIPLINA DEI CANTIERI
L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.
L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far si che non vengano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.
L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.
ART. B.20 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore assume, in relazione ai singoli appalti, anche gli oneri per:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre eventuali ditte appaltatrici, consegnati all' Appaltatore.
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori.
e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente.
f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo.
h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati,illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.
i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario.
j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Xxxxx e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.
ART. B. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezziario di riferimento regionale e nell’ elenco prezzi del contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.
ART. B. 22 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n°163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., devono essere rispettati i seguenti obblighi:
a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell' appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
c) obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della stazione appaltante) del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.
Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
A garanzia dell’osservazione, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.
ART. B. 23 – GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.
ART. B. 24 – SUBAPPALTO
L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento, parte dei lavori in subappalto nei limiti di cui agli artt. 118 e 37 comma 11, Dlgs 163/06 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga concessa una sola volta.
Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione.
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. B.25- AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Come già riportato nei precedenti punti, lavori verranno affidati tramite contratto specifico elaborato all'interno del presente appalto.
ART. B.26 - PASSAGGIO PUBBLICO
Durante i lavori si dovrà provvedere a mantenere liberi gli eventuali passi pubblici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice e il pubblico.
ART. B.27 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO
Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M.n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto
ART. B. 28 - PRESENZA DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all’Appaltatore.
ART. B. 29 - PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997 n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione. All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di stati d’avanzamento così determinati:
- Primo al raggiungimento del 50% dell’importo lavori, compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza;
- Secondo e terzo al raggiungimento del 25% al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti.
Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
ART. B. 30 - LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.
ART. B. 31 - PIANI DI SICUREZZA
I lavori appaltati e regolati dal contratto possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l’appaltatore, prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC, o
l’eventuale piano sostitutivo, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare.
Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l’appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo all’ufficio della direzione dei lavori, in questo caso il direttore dei lavori avrà l’abilitazione di cui al D.Lgs 81/08. Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
PRESCRIZIONI TECNICHE
L’Esecutore dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature necessarie, del personale tecnico specializzato (laureato e diplomato) e della manovalanza. Dovrà provvedere alla redazione di una relazione generale sulle indagini geofisiche effettuate, con allegati i diagrammi dei singoli sondaggi, i risultati interpretativi e tutti gli elementi tecnico/scientifici necessari. Inoltre dovrà essere obbligatoriamente eseguito un rilievo topografico plano-altimetrico georefenziato di tutti gli stendimenti eseguiti e di tutti i rilievi eseguiti, completo delle relative planimetrie a curve di livello in scala opportuna e perfettamente leggibile.
ART. 32: PROSPEZIONI SISMICHE.
Le prospezioni sismiche dovranno essere effettuate con l’impiego di strumenti, con un minimo di 12 canali a seconda della indicazioni della Direzione dei Lavori, nei quali siano state adottate le più moderne tecnologie elettroniche, che consentono la visualizzazione dei segnali su un monitor, la registrazione, a mezzo di stampante grafica, delle onde sismiche dirette, rifratte o riflesse e la misurazione degli intervalli di tempo necessari alle onde stesse per l’arrivo dal punto di impatto ai geofoni. Per l’energizzazione l’Impresa dovrà impiegare preferibilmente delle masse battenti di peso opportuno. In tal caso, potranno essere impiegate sia onde P che onde Sv, Sh, secondo quanto stabilito nell’Elenco Xxxxxx e nel Computo Metrico Estimativo allegati e nel numero minimo di cinque scoppi per ogni base sismica. Qualora condizioni geologiche locali consigliassero l’uso di piccole cariche esplosive, l’Esecutore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla richiesta dei permessi, al trasporto ed alla conservazione della cariche stesse, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge esistenti in materia di pubblica incolumità, restando lo stesso Esecutore unico responsabile nel caso di inottemperanza o di danni causati da mancata applicazione delle norme di prevenzione. I risultati delle indagini del tipo “sismica a rifrazione”, con basi e stendimenti secondo le indicazioni e le specifiche di progetto delle stesse, dovranno essere rimesse all’Amministrazione completi della stampa di tutti i sismogrammi e relativo “pickink of first times”, delle condizioni di registrazione (guadagno del segnale, sommatoria dello stesso, applicazione di filtri ecc…). L’interpretazione dei dati dovrà essere obbligatoriamente effettuata mediante il Delay Time Method ed il GRM o metodo di Xxxxxx dei quali farà parte integrante l’elaborazione grafica finale, stampata o plottata in formati idonei e comunque sempre secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Idonee indicazioni vengono fornite per quanto riguarda la “sismica a riflessione”.
ART. 33: XXXXXXXX E TRINCEE D’ISPEZIONE
Nei punti indicati dalla DLL l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire dei pozzetti o trincee di ispezione, a mano o a mezzo attrezzatura meccanica adeguata, per il raggiungimento di profondità fissate dal progetto. Di ciascuno di essi l’Appaltatore dovrà fornire un elaborato con grafici che indichino l’ubicazione, la dimensione planimetrica, la sezione litostratigrafica con le caratteristiche evidenziabili dal riconoscimento macroscopico dei livelli litologici, quali: lo stato di impregnazione idrica, il colore, la degradazione, la consistenza e dovrà approntare l’attrezzatura per il prelievo di campioni cilindrici o cubici.
Sino a quando non sarà intervenuto il sopralluogo della DLL, l’Appaltatore ha l’obbligo di tenere coperti gli scavi con travate e tavole di legno. Allorquando la DLL avrà accertata la buona fattura dello scavo ed effettuato le osservazioni opportune, l’Appaltatore procederà al ricolmamento del cavo.
ART. 34: PERFORAZIONI PER SONDAGGI GEOGNOSTICI ATTREZZATI
L’Appaltatore è tenuto:
1. -a non muovere l’attrezzatura dal foro ultimato senza precisa autorizzazione della Direzione dei Lavori ed ogni caso a non rimuoverla dal foro prima che la DLL abbia effettuato la misura della profondità di questo;
2. -a fornire i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti necessari per la misurazione ed il controllo dei lavori, per studi particolari di dettaglio, per la redazione della contabilità e la successiva collaudazione dei lavori;
3. -a non approfondire il foro oltre la profondità preventivata senza precisa autorizzazione della DLL;
4. -ad assumere a proprio carico le spese occorrenti per il prelievo, la spedizione e l’analisi dei materiali e delle terre che, a giudizio della DLL, debbano essere eseguite da laboratori specializzati;
5. -ad osservare le norme in vigore sulla Polizia Mineraria;
6. -a provvedere all’esaurimento della acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi, nonché l’esecuzione di opere provvisionali per lo scavo e la deviazione preventiva di esse dalla sede di cantiere;
7. -a comunicare tempestivamente alla DLL lo stato di avanzamento dei sondaggi, precisando: la denominazione del sondaggio o pozzo trivellato e le coordinate di riferimento a due o più capisaldi indicati dalla DLL e comunque dovrà essere obbligatoriamente eseguito un rilievo topografico plano- altimetrico georefenziato di tutti i pozzi e/o sondaggi eseguiti, completo delle relative planimetrie a curve di livello in scala opportuna e perfettamente leggibile; la data di inizio di ogni foro; i diametri del foro; la natura dei successive strati attraversati da ogni singolo foro e riscontrati, precisando tutte le variazioni, anche di pochi centimetri, la costituzione granulometrica e consistenza e le eventuali inclusioni; le eventuali perdite, ove venisse
impiegata acqua nella perforazione, l’eventuale venuta d’acqua e tutte le caratteristiche delle falde acquifere incontrate; la profondità raggiunta giornalmente ed a fine foro; tutti i risultati delle prove in situ effettuate in corso di esecuzione; ogni altra indicazione necessaria affinché si abbia una sicura e precisa visione degli strati, della loro natura e della loro reciproca successione e giacitura;
8. -a fornire in n°5 copie alla DLL i rapportini di perforazione, completi di una breve relazione redatta da un Geologo, comprendente tutti i profili rappresentanti in scala la stratigrafia rilevata nei fori, accompagnandoli con una planimetria, pure in scala.
9. -I profili dei fori di sondaggio dovranno essere disegnati su appositi moduli divisi in colonne, nelle quali dovranno essere riportati i seguenti dati: spessore degli strati incontrati con il sondaggio; profondità progressiva; scala grafica; rappresentazione simbolica della natura e dei terreni incontrati; descrizione della natura dei terreni incontrati; diametro del foro; percentuali di carotaggio per ogni strato; livello freatico; grafici prove in foro, ecc.
10. - A trasmettere alla DLL un rapporto riguardante i campioni, indisturbati ed informi, estratti nelle prese precedenti. Su tale rapporto per ogni campione dovranno essere riportati: la denominazione del foro da cui è stato estratto; la quota del prelievo; le modalità del prelievo; la natura del campione; la data del prelievo; la data di spedizione al laboratorio di prove prescritte;
11. - A fornire almeno una fotografia in n°5 copie ciascuna, formato cm 13x18 di ogni zona ove vengono eseguiti i fori (oltre a quelle per ogni singolo sondaggio);
12. - A provvedere: alla fornitura della apposite cassette per la conservazione delle carote estratte mediante i sondaggi ed i necessari sacchetti di plastica; alla spedizione dei campioni ad un laboratorio di prove, secondo le istruzioni che verranno date dalla DLL; alla fornitura delle cassette per i campioni cubici, informi o indisturbati.
ART. 35: PROVE IN SITU
Le prove in situ sono, in genere, collegate all’esecuzione di sondaggi meccanici del tipo a rotazione. La DLL, in fase di consegna dei lavori, farà conoscere all’Impresa il programma di massima delle prove in situ, da effettuarsi nei fori di sondaggio e dal piano di campagna. In fase esecutiva, in relazione alle risultanze dei primi sondaggi, la DLL disporrà le prove da eseguire ed indicherà le profondità alle quali queste dovranno essere effettuate o, nel caso di prove svincolate dai sondaggi, le profondità da raggiungere.
L’Appaltatore dovrà approntare il materiale, il personale specializzato e la manovalanza per l’esecuzione delle prove secondo le modalità prescritte nel presente capitolato. Le risultanze delle prove in situ faranno parte integrante dei dati litostratigrafici, per cui l’Appaltatore allegherà questi dati alle colonne stratigrafiche ed alla relazione riepilogativa ed illustrativa redatta da Geologo o da un Ingegnere.
ART. 36: PROVE DI LABORATORIO
L’Impresa dovrà provvedere al prelievo di campioni indisturbati, alle profondità indicate dalla Direzione dei Lavori. Con le modalità di conservazione prescritte nell’art. 40 di questo capitolato, l’Appaltatore ha l’obbligo di portare i campioni nei laboratori di analisi geotecniche di gradimento della Direzione dei Lavori. L’Appaltatore consegnerà alla DLL gli elaborati delle prove, in n°5 copie, entro i tempi tecnici compatibili con il tipo di prove da effettuare.
ART. 37: GIORNALE DI CANTIERE
Il “Giornale di cantiere” dovrà essere predisposto a cura della ditta appaltante e dovrà avere le pagine numerate che, all’atto della consegna dei lavori, saranno firmate tutte dal legale rappresentante dell’Impresa e dalla Direzione dei Lavori. Tale giornale dovrà essere tenuto aggiornato tempestivamente e comunque almeno giornalmente dal rappresentante dell’Impresa sul cantiere ed in mancanza del capo cantiere dall’operaio più anziano.
Sul giornale dovranno essere annotati, sia pure in succinto od in forma scheletrica, tutti gli avvenimenti che interessano i lavori. Ad esempio: la data di inizio, di ultimazione e di sospensione (indicandone le cause per ogni singolo lavoro) dando anche nel primo riferimento ad esso le notizie circa la sua ubicazione e circa la disposizione d’esecuzione; data ed eventualmente anche l’ora, di particolari eventi, come piogge, frane, difficoltà impreviste, impossibilità di operare il previsto 8campionare, eseguire prove, ecc.), rinvenimento di grossi trovanti rocciosi, ecc.
Tale giornale dovrà essere mostrato al personale della DLL in visita al cantiere a semplice richiesta e su esso tale personale potrà porre le note che riterrà opportune. Il giornale di che trattasi, in sede di ultimazione dei lavori, se la DLL ne farà richiesta, dovrà essere consegnato alla stessa.
ART. 38: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al rilevamento plano-altimetrico georefenziato dei punti corrispondenti al baricentro di ogni foro di sondaggio, di ogni punto di energizzazione e di rilievo delle indagini geofisiche e di ogni prova in situ. La determinazione dovrà essere eseguita mediante riferimento ad almeno due o più capisaldi, quali punti trigonometrici o punti fiduciali; in mancanza di essi potranno essere utilizzati riferimenti noti, perpetui ed inamovibili. La scelta dei capisaldi occorrenti, che non fosse stata fatta tempestivamente dalla DLL, sarà effettuata dall’Impresa. Tutti gli elementi rilevati dovranno essere riportati su di una planimetria in scala idonea e comunque perfettamente leggibile, corredata del libretto delle misure e di quanto altro necessario.
MODALITA’ ESECUTIVE DELLE INDAGINI E NORME DI MISURAZIONE
Le modalità operative di alcune indagini prese in considerazione nel presente capitolato, si uniformano alle “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche” elaborate dalla Commissione A.G.I. e pubblicate nel 1977.
La trattazione degli argomenti si sviluppa secondo una possibile cronologica successione delle indagini.
Le prospezioni geofisiche, infatti, che danno un’informazione preliminare molto ampia e di base per la programmazione delle successive indagini, precedono la trattazione dei sondaggi diretti; per contro tutto quanto riguarda le prove in situ ed in laboratorio viene trattato per ultimo, come, temporalmente, avviene in realtà. I pozzi piezometrici trivellati, pur rientrando nel campo delle indagini geognostiche, sono stati ugualmente presi in considerazione, in quanto presentano le stesse modalità esecutive.
ART. 39: GENERALITA’
L’esecuzione delle indagini dovrà essere effettuata secondo le modalità via via descritte negli articoli successivi. Nel caso in cui l’Impresa ritenesse necessario apportare delle modifiche alle modalità anzidette, dovrà preliminarmente concordarle con la Direzione dei Lavori. Alla misura dei lavori sarà provveduto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l’Impresa.
Ogni prezzo di tariffa rappresenta il valore di un lavoro unitario interamente compiuto. Tutti gli oneri generali e speciali stabiliti nelle tariffe e nel capitolato restano indennizzati con la valutazione dei lavori in base ai prezzi di elenco, nei quali è tenuto conto di qualsiasi onere ed utile dell’Appaltatore, depurati del ribasso contrattuale.
ART. 40: PROSPEZIONI SISMICHE
Per la determinazione delle costanti elastiche del sottosuolo e per la ricostruzione della successione degli strati (o meglio dei rifrattori o riflessori) interessati dalle onde prodotte da masse battenti o da piccole cariche esplosive, l’Esecutore è tenuto ad approntare l’apparecchiatura che abbia le caratteristiche descritte nell’art.
38.2 del presente capitolato. L’attrezzatura predisposta per ricevere le onde riflesse o rifratte attraverso almeno n° 12 geofoni, dovrà consentire l’immediata registrazione dei tempi di arrivo delle onde sismiche dall’istante di energizzazione del suolo ai vari geofoni, attraverso cavi di collegamento, disposti lungo un allineamento. La conoscenza delle distanze dei geofoni dal punto di impatto, nonché dei rispettivi tempi di arrivo delle onde, consentirà la determinazione delle velocità di propagazione delle onde stesse e la costruzione delle dromocrone. L’indagine dovrà essere effettuata da tecnici esperti in geofisica, ed eseguita su prestabiliti allineamenti sismici lungo i quali, in successione, andranno effettuati i sondaggi (S-S) accoppiati in andata e ritorno.
ART. 41: PERFORAZIONI DI SONDAGGIO
I sondaggi hanno lo scopo di fornire una campionatura completa dei litotipi attraversati dall’utente, al fine di ricostruire la successione degli strati, di effettuare il prelievo dei campioni per le determinazioni di laboratorio geotecnico, per facilitare le eventuali prove in situ e per lo studio della falda acquifera. In relazione al tipo di lavoro da eseguire ed alle previsioni progettuali, le perforazioni, su disposizione della DLL, saranno eseguite con le modalità atte ad effettuare il carotaggio continuo, oppure con procedimenti in cui il carotaggio non sia necessario (a distruzione di nucleo).
I sondaggi saranno valutati per metro lineare di foro eseguito: le profondità saranno misurate dal piano di imposta dell’attrezzatura. E’ previsto anche un compenso forfetario per ogni prestazione. Nei prezzi a metro lineare di foro ed in detto compenso forfetario, è compreso qualsiasi onere, ed in particolare quello relativo a:
- alle indennità di occupazione ed ai danni comunque provocati per l’esecuzione del sondaggio e per le operazioni connesse;
- all’approntamento del macchinari e dei mezzi d’opera;
- alla preparazione del piazzole per l’installazione dei macchinari ed attrezzi, al relativo trasporto, montaggio e smontaggio, all’installazione degli stessi ed alla esecuzione dei sondaggi ad asse verticale, o comunque inclinato, in terreni di qualunque natura, pendenza e quota;
- ai trasferimenti delle apparecchiature da foro a foro e da zona a zona, in terreno di qualsiasi natura, pendenza e quota;
- alle eventuali soste disposte, con ordine di servizio della DLL, per accertamenti vari, di durata inferiore ai 5 giorni;
- all’allontanamento dei detriti estratti, all’eventuale riempimento a chiusura, anche con argilla fluidificata e boiacca di cemento, del foro eseguito ed al ripristino del terreno nelle primitive condizioni;
- alle prestazioni del personale tecnico e della manovalanza, alla fornitura ed all’impiego d’energia, del combustibile, dell’acqua, del cemento, dei fanghi bentonitici, degli additivi, dei sacchetti per la conservazione dei campioni, delle cassette catalogatrici ed all’impiego delle pompe e delle eventuali tubazioni di rivestimento;
- ai perditempi relativi ed agli oneri particolari derivanti dall’estrazione e conservazione in cantiere, per tutta la durata dei lavori, dei campioni estratti (carote e detriti di perforazione) chiusi in sacchetti di plastica e collocati con le indicazioni necessarie entro le apposite cassette catalogatrici;
- alla spedizione dei campioni prelevati al laboratorio di gradimento della DLL;
- all’esecuzione del foro di sonda dei sistemi, materiali o attrezzature, tali da impedire frane nel foro stesso e da garantire la sua accessibilità completa;
- all’eventuale lavaggio dei fori ed alla rimozione ed allontanamento dei detriti;
- al rilievo completo delle caratteristiche delle falde d’acqua eventualmente incontrate con il sondaggio;
- alla determinazione planimetrica ed altimetrica di ogni foro riferito a 2 o più capisaldi della zona.
Il prezzo è comprensivo, altresì, delle eventuali frantumazioni e setacciature dei campioni e delle carote, con setacci le cui caratteristiche saranno precisate all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Sono compresi, inoltre, per la parte di competenza, tutti gli oneri di cui al presente capitolato. In caso di inadempienza di uno o più oneri relativi ad un sondaggio, l’Amministrazione si riserva di non contabilizzare in tutto od in parte il sondaggio; qualora l’inadempienza comporti un danno all’interpretazione dello studio o ricerca in atto l’Amministrazione si riserva, sentito il parere della DLL, di obbligare l’Impresa alla ripetizione del sondaggio senza compenso alcuno, pena la risoluzione contrattuale.
ART. 42: SONDAGGI CON CAROTAGGIO.
Per questo tipo di indagine, l’Impresa è tenuta ad approntare attrezzature idonee ad eseguire sondaggi a rotazione e ad impiegare carotieri, del tipo semplice o doppio, secondo la natura dei terreni. Il diametro minimo a fondo foro dovrà essere sufficiente per prelevare campioni indisturbati del diametro non inferiore a mm. 80. La profondità che in linea di massima dovrà essere raggiunta da ciascun sondaggio sarà indicata dalla DLL prima dell’inizio del foro. L’Impresa avrà cura di fissare il diametro iniziale dei sondaggi e gli eventuali successivi, per raggiungere detta profondità con il minimo diametro precedentemente indicato. La DLL potrà, in ogni caso, disporre che il foro sia arrestato a profondità minore, o prolungato a profondità maggiore, di quella indicata inizialmente, senza che ciò dia diritto ad alcune compenso aggiuntivo a quello previsto nel presente capitolato per il lavoro effettivamente eseguito. Nei sondaggi il carotaggio potrà essere richiesto sia per l’intero foro, sia per uno o più tratti separati di foro. In fase di esecuzione dei sondaggi, dovrà essere assicurata la perfetta stabilità delle pareti e del fondo foro, operando in maniera tale da portare al terreno stesso il minimo disturbo. A tale scopo, l’Impresa è tenuta a stabilizzare le pareti con tubi di rivestimento o con fanghi bentonitici a seconda del programma di rilevamenti in situ, che sarà fatto conoscere in tempo dalla DLL. L’Impresa ha l’obbligo di fornire il carotaggio dei fori o dei tratti di foro precisati dalla DLL, adottando tutte le cautele, le attrezzature e gli accorgimenti necessari per ottenere la massima percentuale di recupero; in particolare, con riguardo alla natura dei terreni attraversati, le percentuali di recupero, valutate per ogni singola battuta di carotaggio non dovranno essere inferiori a:
30% per i terreni sciolti in genere (sabbia, ghiaia, ecc.) 40% per i terreni coesivi (argille, argille marnose, ecc.)
70% per rocce compatte in genere (calcari, calcari marnosi, arenarie, conglomerati, gessi, anidriti, rocce ignee, rocce metamorfiche, ecc.).
Per i tratti di foro per i quali sarà richiesto il carotaggio si applicherà in aggiunta al corrispondente prezzo dell’elenco, un sovrapprezzo così come fissato nello stesso elenco prezzi. Qualora il recupero dovesse risultare inferiore alle percentuali sopra indicate, il sovrapprezzo per i tratti carotati si applicherà ridotto in proporzione moltiplicandolo, cioè, per il rapporto tra la percentuale di carotaggio effettivamente misurata e la percentuale minima sopra descritta. L’attribuzione dei terreni incontrati alle classi sopra riportate è fatta dalla DLL, con giudizio insindacabile.
ART. 43: SONDAGGI SENZA L’OBBLIGO DI CAROTAGGIO.
Per questo tipo d’indagini, l’Impresa può impiegare attrezzature sia per avanzamenti a rotazione che a percussione. Il sistema a rotazione è consigliabile per fori misti, in cui i tratti a carotaggio e senza si possono alternare, e per i terreni coesivi. Per le perforazioni a percussione, l’Impresa dovrà usare una sonda a valvola (curetta) a caduta libera con uso d’acqua o fango di perforazione, il cui diametro non dovrà essere inferiore a 150 millimetri. Per l’attraversamento di rocce molto resistenti o terre ad elevata coesione, l’Impresa, in alternativa alla sonda a valvola, può usare lo scalpello fondo foro, che consente la facile frantumazione del materiale. Nella perforazione eseguita con la distruzione del nucleo, i detriti di perforazione saranno prelevati ad intervalli non inferiori a m 1.00 d’avanzamento, saranno eventualmente lavati e disposti nelle apposite casette catalogatrici con le indicazioni necessarie. Qualora l’Impresa preferisse eseguire con estrazione di nucleo i tratti di perforazione per i quali non fosse richiesto il carotaggio, non avrà, per questo, diritto ad altro compenso oltre quello stabilito dall’elenco prezzi alla voce “perforazione senza obbligo di carotaggio”, sarà tenuta comunque a curare il prelievo e la conservazione dei detriti di perforazione con le modalità già precisate al precedente comma.
ART. 44: PRELIEVO DI CAMPIONI
Il prelievo di campioni dovrà essere effettuato con procedure operative e con carotieri adeguati al programma d’indagini previsto in progetto. Per i tratti di sondaggio in cui si richiede la ricostruzione stratigrafica del sottosuolo e la conoscenza delle sole caratteristiche fisiche dei terreni, è consentito il prelievo di campioni disturbati o a disturbo limitato, mediante l’impiego di normali campionatori, da infiggere a percussione o a pressioni, a seconda della natura litologia dei terreni stessi.
Per i tratti in cui, invece, oltre alle caratteristiche suddette, è richiesta la caratterizzazione meccanica, i campioni dovranno essere del tipo indisturbato, e prelevati con campionatori a pistone, infissi a pressione, o a rotazione a doppia parete con scarpa avanzata, a seconda che si tratti di terreni coerenti poco o molto consistenti. I campioni indisturbati dovranno avere dimensioni non inferiori a 80 mm di diametro e 500 mm di lunghezza.
Tutti i campioni prelevati da scavi o da fori di sondaggio, dovranno essere accompagnati da un’etichetta, da applicare al contenitore e non degradabile
per umidità, in cui vengono indicati: committente, cantiere, scavo o foro, numero d’ordine del campione, profondità, orientamento e data di prelievo. Il prelievo di qualsiasi tipo di campione verrà compensato con l’applicazione del relativo prezzo d’elenco. Il prezzo comprende tutti gli oneri necessari all’estrazione e conservazione dei campioni, anche se qui non specificati, ed in particolare l’estrazione del campione, la fornitura dell’astuccio metallico necessario, perfettamente confezionato, la perfetta paraffinatura e sigillatura dell’astuccio e la conservazione del campione nell’astuccio. La successiva spedizione al laboratorio, sarà effettuata a cura dell’Impresa.
ART. 45: CASSETTE
In fase d’esecuzione dei sondaggi diretti, le cassette per la conservazione della campionatura dovranno essere pronte in cantiere prima dei lavori. Esse dovranno essere costruite a regola d’arte e munite di coperchio e dovranno contenere l’intera campionatura dei sondaggi.
Ogni cassetta dovrà essere segnata sull’esterno del coperchio con il numero d’ordine del sondaggio e con le quote di prelievo cui il contenuto si riferisce, ed inoltre, dovrà essere divisa in scomparti di dimensioni opportune, tali che ognuno contenga una sola pila di campioni. All’inizio ed alla fine di ogni scomparto dovrà essere segnata la quota di prelievo della sezione del campione vicino.
Inoltre, se nella successione dei campioni dovesse manifestarsi una sensibile variazione della natura delle rocce costituenti, dovrà essere segnata, su apposito tassella di legno interposto, la quota in cui nel sondaggio è riscontrata tale variazione.
PROVE IN SITO
Per la determinazione in situ della resistenza meccanica dei terreni, la Direzione dei Lavori disporrà all’Impresa di provvedere all’approntamento dell’attrezzatura idonea per seguire prove del tipo che, in relazione alla natura dei terreni ed alle esigenze progettuali, riterrà più opportuno. Tale disposizione dovrà essere accompagnata da un programma di massima e dall’indicazione dei punti di prova.
ART.46: PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE S.P.T. (STANDARD PENETRETION TEST).
Su disposizione della DLL la prova può essere effettuata saltuariamente a partire dal fondo dei fori di sondaggi, oppure in successione di prove più o meno ravvicinate in fori appositamente effettuati per la prova S.P.T. Sul fondo foro opportunamente pulito, dovrà essere infisso a percussione un campionatore di forma e dimensioni standard, attraverso il quale, in base al numero dei colpi N necessari alla penetrazione di 45 cm (misurati separatamente in tre tratti di 15 cm ciascuno) sia possibile valutare orientativamente lo stato di consistenza dei terreni, in genere sabbiosi o limo-argillosi. La percussione dovrà essere effettuata secondo le modalità contenute nelle norme ASTM n° D1586/67. Per la prova dovrà essere
usato un campionatore Xxxxxxx di lunghezza 711 mm, diametro esterno 50.8 mm, diametro interno 34.9 mm ed un dispositivo di guida e di sganciamento automatico del maglio, di peso 63.5 kg (+ 0.5 kg), che assicuri una corsa a caduta libera di 0.76 m (+ 0.02 m). Nelle perforazioni a circolazione di fluidi, è permesso soltanto l’impiego di scalpelli a getti laterali. Nei fori ove il terreno tendesse a franare, la stabilità delle pareti dovrà essere assicurata preferibilmente con tubi di rivestimento. Se la prova interesserà terreni molto compatti o ghiaiosi, su parere della DLL, l’Appaltatore potrà impiegare, al posto della scarpa del campionatore sopradescritta, una punta conica di diametro esterno 51 mm ed apertura angolare di 60°. L’Appaltatore è tenuto a conservare il campione estratto dal campionatore, trasferendolo dal tubo di campionamento in contenitori di plastica, contrassegnati con etichetta. L’Appaltatore dovrà consegnare alla DLL i campioni e la documentazione di ciascuna prova nella quale siano stati riportati i seguenti dati: cantiere, indicazione del foro, metodo di perforazione, tipo di maglio, profondità della prova in cui risulta il numero dei colpi X0, X0, X0, livello freatico, descrizione del litotipo campionato. Ogni prova sarà pagata con il prezzo di elenco relativo, indipendentemente dal numero dei colpi di maglio. La prova si intende completata in caso di rifiuto. L’esecuzione dei fori di sondaggio, con eventuali rivestimenti, sarà pagata a parte.
ART. 47: PER MISURAZIONE DELLE PRESSIONI NEUTRE IN TERRENI PREMEABILI CON PIEZOMETRI A TUBO APERTO.
All’interno di un foro di sondaggio precedentemente effettuato, la DLL può disporre all’Appaltatore la misurazione delle pressioni neutre stabilendo la profondità alla quale tale misurazione dovrà essere effettuata. A tale scopo l’Appaltatore dovrà effettuare, all’interno del foro, la posa del tubo metallico o di materiale plastico, di diametro sufficiente per consentire il passaggio dello strumento di misura del livello dell’acqua, secondo le seguenti successioni di fasi:
1. -riempimento del foro con miscela plastica acqua-bentonite-cemento (100-5- 30 parti in peso circa) dal fondo, fino alla quota di 130 cm al di sotto del centro del tratto di tubo fessurato;
2. -formazione del tappo impermeabile inferiore, dello spessore di cm 50, costituito da due strati di 12-13 cm ciascuno di palline di bentonite preconfezionate, alternati ad altrettanti strati di spessore 2-3 cm di ghiaietto; le palline saranno costipate con apposito pestello;
3. -lavaggio del foro con acqua pulita;
4. -collocazione del tubo con tappo di fondo e con tratto cieco di 30 cm al di sotto di quello fessurato, di lunghezza di cm 100;
5. -posa del filtro, costituito da materiale granulare, attorno al tratto di tubo fessurato, per un’altezza complessiva di 160 cm (il tratto fessurato più 30 cm al di sotto ed al di sopra) e sfilamento graduale dell’eventuale tubo di rivestimento;
6. -formazione del tappo impermeabile superiore con miscela acqua-bentonite- cemento in proporzione, in peso, 100-6-30, immessa con apposite aste sino alla sommità del foro;
7. -sistemazione dell’estremità superiore del tubo in pozzetto costruito nel terreno.
ART. 48: PER MISURAZIONE DELLE PRESSIONI NEUTRE IN TERRENI POCO PERMEABILI CON PIEZOMETRI XXXXXXXXXX O DI TIPO SPECIALE.
In perforazioni di sondaggio ed a seguito di un primo studio della idrogeologia del sottosuolo, per disposizioni della DLL, la misurazione delle pressioni neutre potrà essere effettuata con l’installazione di piezometri che consentono una migliore attendibilità e la ripetibilità delle misure. La posa della tubazione piezometrica dovrà effettuarsi con le seguenti modalità operative:
1. -lavaggio accurato del foro con acqua pulita e controllo della profondità;
2. -getto, nel fondo del foro, di sabbia pulita ed uniforme (diametro medio 0.5 mm) sino ad ottenere uno strato di cm 50 circa e ricontrollo della profondità. Nei fori rivestiti va effettuato il graduale sfilamento della tubazione di manovra, per un’altezza di poco inferiore allo strato di sabbia;
3. -calo dello strumento, con relativi tubicini, nel foro fino a farlo poggiare sullo strato di sabbia;
4. -versamento della sabbia in quantità tale da riempire il foro sino a cm 50-60 al di sopra dello strumento;
5. -effettuazione di una lettura al piezometro per accertarne il funzionamento;
6. -sigillatura del foro mediante uno strato di circa cm 100 costituito da alternanze di strati di 00 xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxx diametro di 20 mm) e ghiaietto compattato;
7. -realizzazione di un altro strato (50-100 cm) di sabbia pulita e di un secondo sigillo impermeabile come descritto al punto precedente;
8. -riempimento della restante parte del foro con miscela acqua-bentonite- cemento e contemporanea ripresa del sollevamento dell’eventuale colonna di rivestimento;
9. -costruzione di un pozzetto di protezione in calcestruzzo in corrispondenza della bocca del perforo.
L’Appaltatore sarà compensato applicando separatamente i prezzi d’elenco per ogni ml di tubo collocato, per l’installazione dei piezometri del tipo richiesto, per il noleggio dell’apparecchiatura ed infine per la creazione dei pozzetti d’ispezione. Qualora il piezometro fosse installato in preforo creato appositamente, quest’ultimo sarà compensato a parte secondo la rispettiva voce d’elenco prezzi. Infine i piezometri ad infissione saranno compensati secondo la rispettiva voce d’elenco.
ART. 49: PER MISURE INCLINOMETRICHE
In fori si sondaggio, od in perforazioni apposte eseguite anche a distruzione di nucleo, di diametro non inferiore a 100 mm e non superiore a 150 mm, dovrà essere calata la tubazione inclinometrica di diametro non superiore a 90 millimetri. I fori, che a seconda della natura dei terreni attraversati possono non essere rivestiti, dovranno essere preventivamente puliti o con acqua o con getto d’aria. La colonna dei tubi sarà formata da spezzoni, via via collegati fra di loro, con tappo di fondo nel primo spezzone.
In caso di calo di tubazione in falda e la spinta idrostatica, quindi, ne impedisse la regolare collocazione, questa potrà essere appesantita con tondini di ferro applicati all’esterno o riempiendo in parte il tubo d’acqua o fango. La manovre anzidette dovranno essere effettuate con la massima attenzione, al fine di conservare integri i collegamenti degli spezzoni e di evitare piegamenti e torsioni nei tubi. Dopo il calo della tubazione, si dovrà provvedere al riempimento dell’intercapedine tra il tubo inclinometrico e la parete del foro mediante valvola al fondo delle colonna stessa.
Lo sfilamento dell’eventuale tubazione di rivestimento dovrà essere effettuato con movimenti prevalentemente verticali e non rotatori, per evitare la rottura dei giunti degli spezzoni.
Ad operazione completata e nel caso che si sia impiegato del fango per l’appesantimento del tubo inclinometrico durante il suo calo nel foro, si dovrà effettuare il lavaggio dall’interno del tubo, sostituendo il fango con acqua pulita. La testa della tubazione dovrà essere racchiusa in un pozzetto con sportello di chiusura.
Il prezzo comprende tutti gli oneri derivanti dalle modalità esecutive sopra descritte, ad esclusione dell’esecuzione del foro di prova che sarà pagato a parte. Il prezzo, per ogni metro lineare, sarà applicato all’effettivo sviluppo della lunghezza di tubi collocati a partire dal piano di campagna.
Le singole misurazioni saranno compensate con il relativo prezzo d’elenco, che comprende il noleggio dell’apparecchiatura e la restituzione grafica dei risultati.
ART. 50: ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
Sui campioni indisturbati prelevati in fase di sondaggi diretti, saranno effettuate le analisi e le prove previste in progetto o diversamente disposte dalla Direzione dei Lavori. L’Appaltatore, se non dispone di laboratorio geotecnico e di personale specializzato, dovrà inviare, con la massima cautela, i campioni al laboratorio prescelto, di gradimento della Direzione dei Lavori.
Le risultanze delle analisi e delle prove geotecniche, svolte secondo le modalità esplicative e le indicazioni fornite dalla DLL, dovranno essere riportate in un elaborato che l’Impresa dovrà consegnare alla DLL in n° 5 copie. Tale elaborato, a firma di un Geologo e di un Ingegnere, dovrà comprendere:
• descrizione dei campioni esaminati;
• certificazione delle prove a mezzo di appositi stampati, dai quali si evincano le curve caratteristiche ed i parametri determinati;
• un quadro riepilogativo di tutte le indagini, dal quale sinteticamente si possano rilevare le caratteristiche fisico-meccaniche dei campioni esaminati;
• una relazione esplicativa delle modalità seguite durante le analisi e le prove, ed illustrativa dei risultati ottenuti.
Nella stessa relazione dovrà essere inserita una nota sullo stato di conservazione dei campioni pervenuti in laboratorio, in fustelle o contenitori, sulla loro qualità e sui residui riconservati e riconsegnati all’Impresa.
Le prove dovranno essere effettuate facendo riferimento alle più importanti normative nazionali ed internazionali esistenti (C.N.R., U.N.I., A.S.T.M., A.A.S.H.T.O., B.S.) e saranno compensate con i prezzi di elenco.
ART. 51: CARATTERISTICHE GENERALI
Per ogni campioni, di qualsiasi natura, dovrà essere compilata una scheda sulla quale dovranno essere riportate le più importanti caratteristiche fisiche:
• il contenuto naturale in acqua;
• il peso di volume;
• il peso unitario secco (o densità secca);
• il peso specifico del solido;
e le immediate determinazioni da queste:
• l’indice dei vuoti;
• la porosità;
• il grado di saturazione;
• il peso di volume saturo.
La scheda dovrà riportare, inoltre, tutte le indicazioni riguardanti il sondaggio, il numero del campione, la profondità ed il cantiere di provenienza.
ART. 52: CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE, LIMITI DI ATTERBERG ED ANALISI GRANULOMETRICA
La classificazione delle terre, con l’osservanza di quanto dettato dalle norme vigenti (A.S.T.M. o .UN.I.), richiede la determinazione dei limiti di Atterberg e della granulometria.
Per la determinazione del limite di liquidità dovrà essere usato il “cucchiaio di Xxxxxxxxxx”. Per ogni xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx U.N.I. 0.425 (A.S.T.M. 40) si dovranno eseguire non meno di tre prove con contenuto d’acqua differente, per ciascuna delle quali di dovranno contare i colpi necessari affinché un solco operato nel provino opportunamente steso nel cucchiaio, si chiuda diametralmente per la lunghezza di 13 millimetri. La diagrammazione semilogaritmica dei dati dovrà consentire la chiara
determinazione dei limiti di liquidità, che sarà dato dal contenuto in acqua corrispondente a 25 colpi.
Il limite di plasticità dovrà essere determinato sempre sul passante al setaccio
U.N.I. 0.425 (A.S.T.M. 40) e verrà dato dal grado di umidità di un bastoncino di terra ricavato dal campione, di lunghezza di circa 10 cm e diametro di 3 mm, nel momento in cui questo, dopo opportuno arrotolamento su di un piano assorbente, si rompe in frammenti di 5-10 millimetri.
Per le analisi granulometriche dovranno essere impiegati setacci x xxxxxxxx della serie C.N.R., U.N.I. o A.S.T.M. Per le terre con grana di dimensioni maggiori di 0.075 mm l’analisi per vagliatura meccanica dovrà essere effettuata per “via secca”. Se la terra presenta una non trascurabile percentuale di limi ed argille, di difficile separazione dalla frazione grossa, si dovrà ricorrere all’analisi granulometrica “umida”, per l’allontanamento del passante al setaccio U.N.I. 0.075 (A.S.T.M. 200). Alla frazione di terre passanti al setaccio suddetto, l’analisi dovrà, invece, essere effettuata con il metodo della sedimentazione.
I risultati sia dei limiti di Xxxxxxxxx che delle granulometrie dovranno essere riportati in appositi diagrammi e consegnati in n°6 copie alla Direzione dei Lavori.
ART. 53: PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE
Per la determinazione della coesione non drenata in terreni limo-argillosi può essere richiesta, dietro approvazione della DLL, la prova di compressione semplice del tipo a dilatazione laterale libera (ELL o prova U). Per tale prova dovrà essere confezionato un provino cilindrico di diametro 1”1/2 o 2” ed altezza non inferiore ad una volta e mezza il suo diametro, da sottoporre a compressione monoassiale crescente.
A tale scopo il provino dovrà essere interposto tra due piattelli in una presetta idonea a comprimerlo con velocità di avanzamento tale da provocare una deformazione compresa tra lo 0.5 e l’1% dell’altezza del provino per ogni minuto primo. Durante la prova, ad intervalli prefissati, su comparatori dovranno essere lette le deformazioni assiali ed i carichi corrispondenti.
Nelle rocce lapidee la prova di compressione semplice (DL) deve essere condotta per la determinazione dei carichi unitari di rottura e può essere effettuata o su campioni cilindrici o cubici (di lato 10 cm) con presse in grado di potere sviluppare una pressione adeguata.
ART. 54: PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA
Per la determinazione dei parametri di compressibilità di una terra coerente o sciolta, la prova dovrà essere effettuata applicando un carico assiale su un provino cilindrico, di materiale saturo posto all'interno di un anello rigido che ne impedisce l’espansione laterale ed al quale è consentito il drenaggio attraverso pietre porose disposte alle due basi.
L’applicazione del carico verticale dovrà essere del tipo ad incremento standard (STD) e dovrà essere effettuato ad intervalli di tempo prefissati. Le registrazioni
delle letture degli abbassamenti verticali del provino dovranno essere eseguite dopo 5” – 10” – 20” – 30” – 1’ – 2’ – 4’ – 8’ – 15’ – 30’ – 1h – 2h – 4h – 8h – 24h
dall’applicazione del carico. La fase di scarico dovrà essere realizzata togliendo una parte del carico applicato e registrando, per ciascun decremento e per un tempo di 24 ore, l’andamento del rigonfiamento del provino.
A completamento della prova, l’Appaltatore dovrà consegnare alla DLL i seguenti diagrammi:
• indice dei vuoti / pressione effettiva;
• indice dei vuoti / log (pressione effettiva);
• log (tempo) / cedimenti;
Su richiesta della DLL dovranno essere forniti anche i parametri di calcolo, quali: il la pressione di preconsolidazione; il grado di sovraconsolidazione; il rapporto di ricompressione e/o l’indice di ricompressione; il rapporto di compressione e/o l’indice di compressione; il rapporto di rigonfiamento e/o l’indice di rigonfiamento; il coefficiente di compressibilità e/o l’indice di compressibilità; il coefficiente di consolidazione primaria; il coefficiente di permeabilità; il coefficiente di consolidazione secondaria; il modulo edometrico. Per ognuno di essi dovrà inoltre essere forniti i metodi di determinazione e relativi diagrammi.
ART. 55: PROVE DI TAGLIO DIRETTO
Per la conoscenza della resistenza al taglio di terreni coerenti o incoerenti, l’Appaltatore, su disposizione della DLL, può effettuare la prova di taglio diretto con la scatola di Xxxxxxxxxx di forma quadrata. Tale prova, che dovrà essere eseguita obbligatoriamente in condizione drenate, sarà valida se sviluppata su almeno tre provini consolidati.
Ciascun provino, consolidato sotto un diverso carico verticale per il tempo necessario affinché i comparatori raggiungano la stabilizzazione, dovrà essere sottoposto a sforzo di taglio sino al punto di rottura, lungo un piano orizzontale mediano definito tra i due telai sovrapposti alla scatola. La velocità della prova dovrà essere ricavato in relazione all’altezza del provino, al coefficiente di consolidazione e ad un coefficiente adimensionale, funzione delle condizioni di drenaggio del provino. In pratica dovrà essere realizzata preliminarmente una prova di rilassamento, applicando un carico verticale al quale corrisponderà una pressione neutra ed attendendo l’esaurimento della fase di consolidazione. Diagrammando le deformazioni di volume sul logaritmo del tempo è possibile stimare la velocità di rottura da applicare.
I risultati delle prove dovranno essere trasferite in un elaborato comprendente, oltre a tutti i dati fisici e d’individuazione del campione, i seguenti diagrammi:
• Diagramma sforzo di taglio (ι) – pressione verticale (σv);
• Diagramma sforzo di taglio (ι) – spostamento (δ);
• Diagramma deformazione verticale (δv) – deformazione orizzontale (δh).
L’entità della resistenza “residua”, se richiesta, dovrà essere determinata da almeno cinque cicli di rottura, in modo da pervenire ad una stabilizzazione della curva carico-spostamento.