COMUNE DI MILANO
COMUNE DI MILANO
REGOLAMENTO
DI CONTABILITA’
Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 dicembre 1995 con deliberazione n.300 di Reg.
- con le modifiche ed integrazioni apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18 marzo 1996, con integrazioni apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dell’8/10/2012 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/12/2012.
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 | Oggetto del Regolamento | Pag. | 8 |
Art. 2 | Rapporti con enti ed organismi costituiti per la gestione di servizi pubblici | “ | 8 |
Art. 3 | Controllo della gestione | “ | 9 |
Art. 4 | Pareri di regolarità tecnica e contabile e di legittimità | “ | 9 |
CAPO II
Del servizio finanziario
Art. 5 Organizzazione del servizio finanziario Pag. 10
Art. 6 Compiti del servizio finanziario “ 10
Art. 7 Competenze delle direzioni del Servizio finanziario “ 11
CAPO III
Del bilancio e della sua gestione
Art. 8 | Progetto di bilancio | Pag. | 13 |
Art. 9 | Deliberazione del bilancio | “ | 14 |
Art. 10 | Pubblicità dei documenti previsionali | “ | 14 |
Art. 11 | Procedura per l’accertamento delle entrate | “ | 15 |
Art. 12 | Riscossioni e versamenti | “ | 15 |
Art. 13 | Procedura per l’assunzione degli impegni di spesa | “ | 16 |
Art. 14 | Assunzione di impegni a valenza pluriennale | “ | 17 |
Art. 15 | Documentazione per la liquidazione della spesa | “ | 18 |
Art. 16 | Liquidazione delle spese di utenza di beni e servizi | “ | 19 |
Art. 17 | Contributi in denaro per finalità di beneficenza | “ | 19 |
Art. 18 | Procedura per l’ordinazione delle spese | “ | 20 |
Art. 19 | Programmazione dei pagamenti | “ | 20 |
Art. 20 | Responsabile del procedimento dei mandati | “ | 21 |
Art. 21 | Prelievi dal fondo di riserva | “ | 21 |
Art. 22 Debiti fuori bilancio | “ | 21 |
Art. 22 bis Fideiussione e altre forme di garanzia a terzi | “ | 22 |
Art. 22 ter | “ | 23 |
CAPO IV
Delle spese da effettuarsi a mezzo F.A.R.C. o mandati di anticipazione
Art. 23 Fondi a render conto | Pag. | 24 |
Art. 24 Costituzione e rinnovi | “ | 24 |
Art. 25 Gestione | “ | 25 |
Art. 26 Reintegri | “ | 26 |
Art. 27 Verifiche | “ | 27 |
Art. 28 Resa del conto | “ | 27 |
Art. 29 Responsabilità | “ | 28 |
Art. 30 Mandati di anticipazione | “ | 28 |
Art. 31 Particolari spese da effettuarsi a mezzo di mandati di anticipazione | “ | 29 |
Art. 32 Spese delle zone di decentramento | “ | 30 |
Art. 33Gestione dei fondi delle casse scolastiche delle civiche scuole secondarie | “ | 30 |
CAPO V
Del servizio di tesoreria e cassa
Art. 34 Affidamento del servizio | Pag. | 31 |
Art. 35 Luoghi di esercizio del servizio | “ | 31 |
Art. 36 Estensione del servizio | “ | 32 |
Art. 37 Procedure di riscossione delle entrate | ” | 32 |
Art. 38 Procedure di pagamento delle spese | “ | 33 |
Art. 39 Custodia e gestione di titoli e valori | “ | 35 |
Art. 40 Riepilogo di cassa | “ | 36 |
Art. 4l Verifiche di cassa | “ | 36 |
Art. 42 Obblighi di assistenza del Tesoriere | “ | 36 |
Art. 43 Sorveglianza del servizio di tesoreria | “ | 37 |
Art. 44 Obblighi del Comune di trasmissione di documenti | “ | 37 |
Art. 45 Obblighi del Tesoriere di custodia di documenti | “ | 37 |
Art. 46 Anticipazioni di tesoreria ed utilizzo di fondi a specifica destinazione | ” | 38 |
CAPO VI
Del piano esecutivo di gestione
Art. 47 Predisposizione del Piano esecutivo di gestione | Pag. | 39 |
Art. 48 Deliberazioni inerenti il Piano esecutivo di gestione | “ | 40 |
Art. 49 Responsabili dell’esecuzione del Piano di gestione | “ | 40 |
Art. 50 Variazioni al Piano esecutivo di gestione | “ | 41 |
CAPO VII
Della contabilità economica
Art. 51 Rilevazioni per la contabilità generale ed analitica | Pag | 42 |
Art. 52 Rilevazione dei costi comuni | “ | 42 |
Art. 53 Contabilizzazione dei costi comuni | “ | 43 |
Art. 54 Riscossioni di quote di entrate anticipate o posticipate rispetto all’esercizio | ||
di competenza | “ | 43 |
Art. 55 Divieto di assunzione di particolari impegni | “ | 44 |
Art. 56 Pagamenti di quote di spese anticipati o posticipati rispetto all’esercizio di | ||
competenza | ” | 44 |
CAPO VIII
Del rendiconto della gestione
Art. 57 Determinazione dei residui attivi | Pag. | 45 |
Art. 58 Determinazione dei residui passivi | “ | 45 |
Art. 59 Rideterminazione dei residui di esercizi precedenti | “ | 46 |
Art. 60 Eliminazione di residui attivi | “ | 46 |
Art. 61 Adempimenti conseguenti al riaccertamento dei residui | ” | 46 |
Art. 62 Partitario dei residui | “ | 47 |
Art. 63 Resa del conto di tesoreria | ” | 47 |
Art. 64 Struttura del rendiconto | “ | 47 |
Art. 65 Allegati al rendiconto | “ | 47 |
Art. 66 Relazione al rendiconto | “ | 48 |
Art. 67 Procedure e termini per la deliberazione del rendiconto | “ | 48 |
Art. 68 Conto degli agenti contabili | “ | 49 |
CAPO IX Del patrimonio | |||
Art. 69 Scritture contabili | Pag. | 50 | |
Art. 70 Conto generale del patrimonio | ” | 50 | |
Art. 71 Tenuta degli inventari | “ | 51 | |
Art. 72 Consegnatari | ” | 52 | |
Art. 73 Rilevazione dei beni | ” | 52 | |
Art. 74 Valutazione di beni particolari | ” | 53 | |
Art. 75 Lasciti e donazioni | ” | 53 | |
Art. 76 Conduzione dei beni | ” | 54 | |
Art. 77 Prestiti e cessioni | ” | 54 | |
Art. 78 Verifiche straordinarie | ” | 54 | |
CAPO X Dei revisori | |||
Art. 79 Nomina | Pag. | 55 | |
Art. 80 Casi di incompatibilità e decadenza | “ | 56 | |
Art. 81 Sostituzione | “ | 56 | |
Art. 82 Funzionamento del Collegio | “ | 57 | |
Art. 83 Nomina di collaboratori | “ | 00 |
XXXX XX
Xxxxx transitorie
Art. 84 Deliberazione di primo riaccertamento dei residui Pag. 59
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. La gestione finanziaria e contabile del Comune, oltre che dal D.L.gvo 77 del 25.2.1995 e dal Regolamento di cui all’art. 114 del medesimo decreto, è disciplinata dalle disposizioni che seguono.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle istituzioni comunali.
Art.2
Rapporti con enti ed organismi costituiti per la gestione di servizi pubblici
1. I rapporti finanziari e contabili fra il Comune e le proprie istituzioni ed aziende restano disciplinati dai regolamenti speciali o dagli statuti delle medesime aziende, quelli con i restanti organismi costituiti per la gestione di servizi pubblici trovano apposita regolamentazione nei disciplinari di convenzione, nelle convenzioni e negli statuti.
2. La relazione prescritta dall’art.55 -7° comma- della legge 142/90, una volta divenuta operativa la contabilità economica, dà dimostrazione, possibilmente in forma consolidata, dei risultati globali della gestione comunale e di quelle delle aziende comunali e delle società con prevalente capitale del Comune.
3. Il bilancio delle istituzioni è redatto in conformità allo schema tipo di bilancio allegato al Decreto 26 aprile 1995 del Ministero del Tesoro, con gli adattamenti che si renderanno necessari.
Art. 3
Controllo della gestione
1. Il controllo di gestione viene attuato secondo le modalità e con le cadenze previste dal Regolamento del Servizio di Controllo Interno; al controllo finanziario della gestione provvede il Servizio finanziario.
2. Il controllo finanziario della gestione viene attuato in tempo reale. Esso deve consentire la verifica della regolare gestione dei fondi e degli equilibri complessivi del bilancio e rilevare per ciascun servizio e centro di costo i mezzi finanziari accertati e le spese impegnate per singoli fattori produttivi.
3. Entro il 30 settembre e comunque quando l’Amministrazione lo ritenga opportuno, viene predisposto apposito documento nel quale, oltre a quanto indicato al comma 2°, vengono evidenziati gli impegni di investimento assunti per ciascun servizio e lo stato del loro finanziamento.
4. Il Ragioniere generale, sulla scorta delle segnalazioni di cui al 2° comma dell’art.6 del presente Regolamento o per propria valutazione, segnala al Sindaco, al Segretario generale ed al Presidente dell’organo di revisione e al Presidente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio ogni elemento che possa portare a situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
Art.4
Pareri di regolarità tecnica e contabile e di legittimità
1. I pareri di cui all’art.53 - l° comma della legge 142/90 sono espressi sulle proposte di deliberazione, sui provvedimenti sindacali e sulle determinazioni dirigenziali; eventuali emendamenti alla proposta di deliberazione devono riportare i pareri di cui sopra e l’attestazione di cui all’art.55 - 5°comma della legge 142/90, nel caso che essi comportino anche variazione nella spesa da impegnare.
Capo II
Del servizio finanziario
Art. 5
Organizzazione del servizio finanziario
1. Il servizio finanziario è diretto e coordinato dal Ragioniere generale; esso si articola nelle seguenti direzioni:
a) Bilanci, Programmazione, Controllo finanziario di gestione, Partecipazioni
b) Attività finanziarie
c) Controllo e liquidazione delle spese
2. Le direzioni del Servizio finanziario sono articolate in settori per aree omogenee di attività. Per esigenze di funzionalità, il Ragioniere generale con sua determinazione può modificare le attribuzioni delle direzioni e dei settori del Servizio finanziario e delegare le funzioni vi- carie in caso di assenza o di impedimento temporaneo*.
Art. 6
Compiti del servizio finanziario
1. Il Servizio finanziario cura il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria e gli adempimenti di natura contabile derivanti dallo svolgimento dell’attività amministrativa del Comune; al Servizio finanziario devono essere trasmessi tutti gli atti aventi riflessi finanziari e patrimoniali.
2. Ciascun responsabile di direzione comunica al Ragioniere generale ogni fatto o circostanza che possa costituire pregiudizio per gli equilibri di bilancio.
* Comma integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18 marzo 1996.
Art. 7
Competenze delle direzioni del Servizio finanziario
1. La direzione “Bilanci, Programmazione, Controllo finanziario di gestione, Partecipazioni” ha competenza in materia di:
a) Verifica, col concorso delle altre direzioni del Servizio finanziario, delle proposte di stanziamenti dei bilanci annuale e pluriennale effettuate dai servizi competenti sia in termini di veridicità, che di compatibilità con gli equilibri di bilancio;
b) Predisposizione dei progetti del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
c) Predisposizione dei progetti del bilancio preventivo, del P.E.G. per la parte finanziaria, del conto consuntivo e della relazione prescritta dall’art.55 -7° comma - della legge 142/90, per la parte di competenza del Servizio finanziario;
d) Tenuta delle scritture cronologiche e sistematiche della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale;
e) Predisposizione dei provvedimenti di variazioni al bilancio di previsione, al P.E.G. e di assestamento del bilancio preventivo;
f) Elaborazione dei rendiconti gestionali di periodo e dei dati richiesti dall’ufficio del controllo interno;
g) Predisposizione e presentazione dei rendiconti di cui all’art. 112 del D.L.gvo 77/95;
h) Controllo della gestione sotto il profilo finanziario;
i) Controllo finanziario delle società partecipate, delle aziende comunali e dei vari organismi costituiti per la gestione dei servizi pubblici;
j) Verifica di legittimità degli atti sotto il profilo contabile e rilascio dei pareri di cui all’art. 53
– 1° comma della legge 142/90;
k) Rilascio delle attestazioni di cui all’art. 55 – 5° comma – della legge 142/90.
2. La direzione “Attività finanziarie” ha competenza in materia di:
a) Coordinamento e gestione contabile delle entrate.
b) Gestione delle attività finanziarie (mutui, prestiti, impiego delle liquidità) e di tesoreria.
c) Cura dei rapporti e sorveglianza del servizio di tesoreria.
d) Tenuta delle scritture per la rilevazione cronologica di tutti i movimenti di cassa.
e) Verifica di legittimità degli atti sotto il profilo contabile e rilascio dei pareri di cui all’art.53 - 1° comma- della legge 142/90; controlli in materia contabile.
3. La direzione “Controllo e liquidazione delle spese” ha competenza in materia di:
a) Controllo e gestione contabile della spesa.
b) Gestione degli impegni e degli accertamenti relativi alle spese di personale.
c) Liquidazione delle competenze economiche del personale e assolvimento dei corrispondenti obblighi contributivi e fiscali.
d) Tenuta delle scritture ausiliari per la rilevazione delle ritenute operate al personale.
e) Verifica di legittimità degli atti sotto il profilo contabile e rilascio dei pareri di cui all’art.53 - 1° comma- della legge n. 142/90; controlli in materia contabile.
f) Rilascio delle attestazioni di cui all’art.55 -5° comma- della legge 142/90 sugli impegni relativi a spese di personale.
Capo III
Del bilancio e della sua gestione
Art.8
Progetto di bilancio
1. I responsabili dei servizi propongono, nei tempi e secondo le modalità stabiliti dal Servizio finanziario, gli stanziamenti di loro competenza interessanti il bilancio annuale e quello pluriennale, nonchè gli elementi idonei alla predisposizione della relazione previsionale e programmatica; quello incaricato della gestione del personale provvede, inoltre, alla previsione dei posti da coprire e di quelli che si renderanno vacanti per collocamenti a riposo. I tempi vanno definiti di concerto con la Presidenza e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, in forma tale da consentire la piena e completa espressione della sua funzione di indirizzo.
2. I responsabili degli uffici inventari dei beni mobili e dei beni immobili rilevano, nei tempi e modi di cui al precedente comma, rispettivamente, le dotazioni dei mobili e degli immobili di ciascun servizio e, ove costituiti, dei centri di costo e determinano le relative quote d’ammortamento da iscrivere fra le previsioni del bilancio dell’esercizio successivo e di quello pluriennale. Ove nel corso di un esercizio si verifichino variazioni nelle dotazioni, si provvede alla rettifica di valore delle quote d’ammortamento attribuite ai servizi e centri di costo, da comunicare al Servizio finanziario in tempo utile per il loro inserimento nella delibera di assestamento del bilancio. Ad analoga procedura è tenuto il responsabile del settore personale nella rilevazione delle dotazioni di personale.
3. Sulla scorta delle proposte di cui al 1° comma, il Servizio finanziario appronta uno schema di bilancio secondo le classificazioni previste dalla legge, da sottoporre alla Giunta Comunale, con le soluzioni idonee al raggiungimento degli equilibri di bilancio.
4. Fra le previsioni di spesa vanno comprese, se esistenti, quelle riguardanti i progetti delle associazioni e società cooperative di cui al 3° e 4° comma dell’art.7 dello Statuto.
5. La Giunta Comunale predispone il progetto di bilancio di previsione per l’anno successivo, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, da iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, di norma, entro il 10 di ottobre.
6. lI progetto di bilancio è corredato dagli allegati di legge e dalla relazione del collegio dei revisori.
Art.9
Deliberazione del bilancio
1. Alla deliberazione del bilancio annuale, con allegati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, sentiti i presidenti dei consigli di zona, il Consiglio Comunale provvede secondo le modalità previste dagli artt.32 e 101 -2° comma- dello Statuto e con unica votazione complessiva.
2. Agli stanziamenti del progetto di bilancio possono essere proposti emendamenti, con esclusione di quelli riguardanti gli interventi relativi al personale, agli interessi passivi ed oneri finanziari, alle imposte e tasse e agli ammortamenti di esercizio. La Giunta, preventivamente all’apertura della sessione di Xxxxxxxx, informerà il Consiglio degli orientamenti in materia di imposte e tasse; il Consiglio potrà esprimersi con mozioni di indirizzo non vincolanti.
3. Gli emendamenti devono essere formulati nell’osservanza dell’equilibrio economico e finanziario del bilancio e nei limiti stabiliti dall’art.101 -2°comma- dello Statuto.
4. Gli emendamenti non necessitano del parere del collegio dei revisori.
5. Il termine entro il quale possono essere presentati emendamenti è stabilito dal regolamento delle adunanze del Consiglio e dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
Art. 10
Pubblicità dei documenti previsionali
1. Il principio della pubblicità del bilancio e dei suoi allegati viene garantito mediante la diffusione dei dati e degli elementi più significativi di essi nelle forme previste dall’art. 61 dello Statuto.
Art. 11
Procedura per l’accertamento delle entrate
1. Salvo i casi regolati dalla legge o da atti deliberativi del Comune, il responsabile del pro- cedimento con il quale vengono accertate le entrate viene individuato nel responsabile del servizio che cura la gestione delle entrate o suo delegato.
2. L’eventuale atto di delega di cui al comma precedente deve essere notificato al Segretario generale ed al Servizio finanziario.
3. Il responsabile del procedimento trasmette al Servizio finanziario la documentazione che costituisce titolo valido per l’accertamento in tempo utile perché la riscossione possa avvenire alla scadenza fissata.
Art.12
Riscossioni e versamenti
1. Gli agenti incaricati della riscossione sono designati col provvedimento della Giunta Comunale di cui all’art.48 del presente Regolamento.
2. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da coloro che ne sono incaricati debbono giornalmente ed integralmente essere versate al Tesoriere del Comune o sugli appositi conti correnti bancari o postali intestati al Comune.
3. Le somme depositate sui conti correnti relative ad entrate da versare nelle contabilità speciali presso la Tesoreria statale sono prelevate con cadenza quindicinale, salvo diverse disposizioni di legge.
4. Gli ordinativi di incasso, oltre a quanto previsto dall’art.24 del D.L.gvo 77/95, devono riportare l’imputazione alla pertinente contabilità speciale.
5. Gli ordinativi d’incasso cui non ha fatto seguito la riscossione entro il termine dell’esercizio sono annullati.
6. Gli ordinativi di incasso vengono emessi sulla scorta dei documenti giustificativi, sono firmati dal responsabile del competente ufficio del Servizio finanziario e controfirmati dal direttore del Servizio finanziario competente o suo delegato.
7. Nei casi di cui all’art.37 -4° comma- del presente regolamento, qualora la causale di versamento sia di dubbia legittimità od opportunità, l’ordinativo può essere emesso solo su favorevole decisione della Giunta Comunale.
8. Il Tesoriere e gli altri agenti incaricati della riscossione, a fronte di ogni somma riscossa, rilasciano quietanza staccata da un bollettario a madre e figlia o similare modulo meccano- grafico, unico per ogni esercizio e per ogni agente, numerato in ordine progressivo e vidimato dal Ragioniere generale o suo delegato.
9. Non sono ammessi ordinativi di incasso e quietanze cumulative, ad eccezione di quelli relativi a più interventi o capitoli riguardanti servizi per conto terzi, intestati al Civico Tesoriere e correlati a mandati di sistemazione contabile.
10. I responsabili dei servizi ed i responsabili delle direzioni del Servizio finanziario, secondo le rispettive competenze e con loro personale responsabilità, curano che l’accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate, ivi compreso il recupero dei crediti, avvengano in modo puntuale e nel rispetto delle procedure di legge e di regolamento.
Art. 13
Procedura per l‘assunzione degli impegni di spesa
1. Fatta eccezione dei casi previsti dall’art.27 - 2°comma- del D.L.gvo 77/95, all’assunzione degli impegni di spesa provvedono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco ed i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze.
2. Le determinazioni da assumersi da parte dei responsabili dei servizi, per l’attuazione del P.E.G., possono riguardare le spese relative agli interventi di personale -con esclusione di quelle individuate al 2°comma dell’art. 27 del D.L.gvo 77/95-, per acquisto di materie prime e/o di beni di consumo, per prestazione di servizi, per il godimento di beni di terzi.
3. La proposta di assunzione dell’impegno è predisposta e firmata dal responsabile del servizio competente per materia che ne assume la responsabilità circa la legittimità, la rispondenza agli
obiettivi assegnati dal P.E.G., la convenienza economica e trasmessa per la verifica della disponibilità di stanziamento alla competente direzione del Servizio finanziario.
4. La proposta di cui al l° comma, anche ai fini della numerazione, deve indicare se essa formerà oggetto di deliberazione di provvedimento sindacale o di determinazione.
5. La direzione competente del Servizio finanziario, verificata la disponibilità dei fondi, con- testualmente al rilascio della dichiarazione di disponibilità ne attesta la copertura finanziaria a’ sensi dell’art.55 -5° comma- della legge 142/90; per le dichiarazioni di disponibilità relative alle spese di conto capitale, la copertura finanziaria indica la specie di entrata straordinaria con la quale si prevede di finanziare l’investimento.
6. Le spese di conto capitale non possono essere effettuate se non previa acquisizione dell’attestazione del Servizio finanziario che sono stati conseguiti i mezzi di finanziamento.
7. Le dichiarazioni di disponibilità riguardanti spese correnti decadono qualora la relativa obbligazione non venga a perfezionarsi per il Comune entro il termine dell’esercizio; quelle relative agli interventi “acquisti di materie prime e/o di beni di consumo” e “prestazioni di servizi” decadono comunque se, alla medesima data, non sia stata fatta l’ordinazione a terzi, quantificata nel suo esatto importo e dimostrabile documentalmente.
8. I singoli atti di impegno sono individuati con la stessa numerazione della dichiarazione di disponibilità; quelli attuativi del piano esecutivo di gestione, assunti con determinazioni del responsabile del servizio competente, hanno distinta numerazione composta dal numero d’ordine progressivo e dai codici di servizio e centro di costo di provenienza.
9. Il responsabile del provvedimento di liquidazione, con la conclusione della fase della liquidazione e comunque con la proposta di saldo, ha l’obbligo di comunicare al Servizio finanziario le minori spese sostenute rispetto a quelle impegnate.
Art. 14
Assunzione di impegni a valenza pluriennale
1. Nei casi di necessità o di convenienza, gli impegni sulle spese correnti possono essere estesi a più esercizi. L’entità annua di essi deve essere pari a quella del primo anno, fatte salve le
variazioni dovute in base a legge e comunque contenuta nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale.
2. La competente direzione del Servizio finanziario annota in apposite e separate scritture gli impegni assunti a carico dei futuri bilanci ed all’inizio di esercizio ed a bilancio approvato provvede, su richiesta dei servizi competenti, al rilascio delle apposite dichiarazioni di disponibilità con l’attestazione della loro copertura finanziaria. Variazioni in aumento per causali diverse da quelle di cui al 1° comma devono formare oggetto di apposite dichiarazioni di disponibilità, se gli stanziamenti di bilancio lo consentono, ed essere deliberate.
3. Le spese correnti, per le quali sia previsto l’inizio di effettuazione dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale, possono essere impegnate solo in presenza di dimostrazione della loro copertura a mezzo di nuove entrate.
Art. 15
Documentazione per la liquidazione della spesa
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28 -2° comma- del D.L.gvo 77/95, la documentazione deve essere prodotta in originale; il duplicato è consentito soltanto per imprescindibili necessità e deve essere effettuato con criteri tali da evitare possibili duplicazioni di pagamenti.
2. La documentazione relativa all’acquisto di beni deve essere corredata dalla dichiarazione di presa in carico da parte del consegnatario e, nel caso di materiale di consumo, dalla dichiarazione di ricevuta.
3. Le proposte di liquidazione in conto residui relative agli interventi “acquisti di materie prime e/o di beni di consumo” e “prestazioni di servizi” devono essere accompagnate da copia dell’ordine fatto a terzi entro il termine dell’esercizio di riferimento; in assenza di quest’ultimo, non è consentita l’emissione del mandato di pagamento e la proposta, a cura della competente direzione del Servizio finanziario, va inoltrata al Ragioniere generale per le segnalazioni di cui all’art.3 – 4° comma del presente Regolamento.
4. Non possono essere poste in liquidazione le proposte di saldo relative a spese di conto capitale, se non corredate dalla dichiarazione che le relative opere risultano inventariate.
5. Il responsabile della liquidazione provvede, con il medesimo atto, ad ordinare l’emissione del mandato di pagamento.
Art. 16
Liquidazione delle spese di utenza di beni e servizi
1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio approvato, il responsabile del servizio che cura i contratti di utenza in e con aziende erogatrici di beni e servizi, senza necessità di ulteriori adempimenti, provvede alla liquidazione delle relative spese e contestualmente ordina l’emissione del relativo mandato di pagamento.
Art. 17
Contributi in denaro per finalità di beneficenza
1. Nell’ambito del servito di “assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona” vengono previsti appositi fondi idonei ad assicurare interventi urgenti in denaro a favore di soggetti in stato di necessità.
2. Le somme occorrenti, su richiesta del responsabile del servizio, vengono trimestralmente messe a sua disposizione e gestite secondo le modalità previste per i fondi a render conto, in quanto applicabili.
3. Alle erogazioni provvede direttamente il responsabile del servizio o del centro di costo, sentita una commissione consultiva, che ha il compito di verificare lo stato di necessità e la regolarità della spesa.
4. La Giunta Comunale, all’inizio di ogni esercizio, fissa i criteri ed i limiti per le erogazioni in denaro e contestualmente nomina la commissione di cui al comma precedente.
5. I componenti della commissione durano in carica un anno e non possono essere confermati per l’anno successivo.
6. Alla chiusura dell’esercizio, il responsabile di cui al 3° comma rende il conto corredato dagli allegati di cui all’art.75 -2° comma- del D.L.gvo 77/95, con esclusione di quelli individuati alle lettere b) e c) e lo inoltra alla competente direzione del Servizio finanziario per il deposito presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Art. 18
Procedura per l’ordinazione delle spese
1. Il Servizio finanziario provvede all’emissione degli ordinativi di pagamento che devono conformarsi alle disposizioni di cui all’art.29 del D.L.gvo 77/95.
2. Gli ordinativi di pagamento devono essere firmati dal responsabile dell’ufficio che li ha predisposti e dal competente direttore del settore del Servizio finanziario; alla controfirma degli ordinativi provvede il Ragioniere generale o, in sua vece, uno dei responsabili di direzione del Servizio finanziario.
3. E’ consentita l’emissione di ordinativi di pagamento a favore di una pluralità di creditori o facenti carico ad uno stesso intervento di più funzioni o capitoli per i servizi in conto terzi; nel solo caso in cui occorra provvedere anche al pagamento di correlati oneri tributari e previdenziali in capo a capitoli per servizi in conto terzi, può farsi luogo all’emissione di un unico ordinativo di pagamento su due titoli di uscita.
Art. 19
Programmazione dei pagamenti
1. La trasmissione al Tesoriere degli ordinativi di pagamento viene disposta dal Ragioniere generale. La programmazione dei tempi di pagamento dei singoli ordinativi viene effettuata dal Ragioniere generale, tenuto conto dei limiti di legge e delle disponibilità di cassa presenti e previste; per esigenze di cassa, il Ragioniere generale può disporre il pagamento frazionato in più scadenze dello stesso ordinativo. In caso di assenza o impedimento del Ragioniere generale, a tali adempimenti, provvede un suo delegato.
2. Salvo casi eccezionali e per i pagamenti a scadenza prestabilita, gli ordinativi di pagamento devono essere presentati al Tesoriere non oltre il 15 dicembre. Decorsa tale data, possono essere emessi ordinativi di pagamento con imputazione all’esercizio successivo in conto residui al cui pagamento si provvede con l’inizio del nuovo esercizio.
Art. 20
Responsabile del procedimento dei mandati
1. Responsabile del procedimento dell’emissione degli ordinativi di pagamento è il Direttore di Settore di Ragioneria competente per materia; egli espleta le funzioni di cui all’art.6 della legge 241/90.
Art. 21
Prelievi dal fondo di riserva
1. Le deliberazioni che prevedono utilizzi del fondo di riserva sono comunicate ai capigruppo consiliari contestualmente alla loro affissione all’albo.
Art. 22
Debiti fuori bilancio
1. La conoscenza da parte dei responsabili dei servizi di debiti fuori bilancio derivanti dalle causali previste all’art.37 del D.L.gvo 77/95 comporta l’obbligo della loro comunicazione al Servizio finanziario per l’individuazione dei possibili mezzi di ripiano.
2. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio si provvede, di norma, con la deliberazione da adottarsi entro il 30 settembre ai sensi dell’art.36 del D.L.gvo 77/95; nei casi in
cui si renda urgente il pagamento, si può provvedere in altri periodi dell’esercizio, ove esistano i mezzi per farvi fronte.
Art. 22 bis*
Fideiussione e altre forme di garanzia a terzi
1. Il Comune, a seguito di deliberazione consiliare, può rilasciare garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui o altre forme di indebitamento destinate ad investimenti di pubblica utilità, oltre che per i soggetti e nelle forme disciplinate dall’art. 207 del D.Lgs. n. 267/2000 anche in favore di società di capitale, partecipate dal Comune, con prevalente capitale pubblico.
2. La garanzia potrà essere rilasciata nel rispetto delle seguenti limitazioni:
o per periodo non superiore alla durata dell’operazione finanziaria per la quale si rilascia garanzia fideiussoria;
o in misura, rispetto al totale dell’operazione finanziaria, non superiore alla percentuale di partecipazione del Comune nella società debitrice principale;
o con il beneficio di preventiva escussione del debitore principale;
o con il beneficio della divisione pro quota – ai sensi dell’art. 1946 C.C. – in proporzione alla quota di partecipazione del Comune nella società debitrice principale e l’esclusione di responsabilità solidale con gli eventuali altri fideiussori.
3. Per ogni forma di garanzia diversa dalla fideiussione, ai fini dell’assunzione di mutui da parte dei soggetti di cui al comma 1, destinati a realizzare finalità di interesse generale a beneficio della collettività, il Comune può anche assumere, a seguito di deliberazione consiliare, l’impegno a subentrare, in proporzione alla partecipazione societaria del Comune, nelle obbligazioni esistenti in capo ai medesimi soggetti nei confronti dell’istituto mutuante in caso di inadempimento del garantito.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione e con ogni altra forma di impegno concorrono alla formazione del limite di cui all’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 e non possono vincolare più di un quinto di tale limite.
*Articolo aggiunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 dell’8/10/2012.
5. La proposta di deliberazione consiliare per il rilascio di garanzie di ogni genere deve essere sottoposta al parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario anche se non comporta movimenti di tipo finanziario sull’esercizio.
Art. 22 ter*
1. Il Comune, a seguito di deliberazione consiliare, può rilasciare forme di garanzie atipiche e/o autonome a sostegno di finanziamenti per investimenti in opere o forniture di società o enti interamente partecipati dallo stesso Comune.
2. Tali garanzie possono essere rilasciate nei limiti della durata del finanziamento per gli investimenti, e comunque per una durata non superiore al periodo di vita utile dell’investimento.
3. Tali garanzie potranno essere rilasciate nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 202, 204 e 207 del T.U.E.L.
*Articolo aggiunto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/12/2012
Capo IV
Delle spese da effettuarsi a mezzo F.A.R.C. o mandati di anticipazione
Art. 23
Fondi a render conto
1. Nei casi in cui per l’acquisizione di beni o servizi, con esclusione di qualsivoglia spesa imputabile ad altri interventi, esistano oggettivi elementi che rendono impraticabile o dannoso per la funzionalità dei Servizi il ricorso ad uno dei sistemi di aggiudicazione previsti dall’apposito regolamento comunale o si renda necessario il pagamento immediato, la Giunta Comunale può autorizzare per l’effettuazione delle conseguenti spese la costituzione di speciali fondi, denominati fondi a render conto, da intestare ad uno o più dipendenti di ruolo e da gestirsi con le modalità appresso stabilite.
2. In nessun caso è ammessa la tenuta di fondi a render conto da parte di amministratori del Comune o degli uffici di segreteria degli stessi.
3. E’ garantita la trasparenza e il diritto di accesso ad ogni atto relativo alla costituzione di fondi a render conto, ex legge 241/90 ed ex art.25 - 2° comma lettera “e” dello Statuto del Comune di Milano.
Art. 24
Costituzione e rinnovi
1. La deliberazione di costituzione del fondo a render conto deve contenere le seguenti indicazioni:
a) servizio proponente;
b) esercizio al quale si riferisce la gestione;
c) importo globale del fondo, da erogarsi. salvo espressa e motivata deroga, trimestralmente nella misura di un quarto dello stesso;
d) elencazione delle spese da effettuarsi col fondo, con le motivazioni che non consentono il ricorso alle normali procedure di effettuazione;
e) imputazione delle spese al bilancio;
f) generalità e qualifica dell’intestatario;
g) eventuale esonero dall’obbligo di prestare cauzione da parte dell’intestatario.
2. La deliberazione di cui al comma precedente costituisce provvedimento di legittimazione dell’intestatario alla gestione.
3. La Giunta Comunale, nel mese di dicembre, delibera il rinnovo per l’anno successivo di quei fondi a render conto per i quali permangono le causali che giustificarono la loro costituzione.
Art. 25
Gestione
1. Le somme disponibili sui fondi a render conto devono essere depositate su conti correnti da intrattenere possibilmente con l’Istituto di Credito che gestisce la Tesoreria comunale, intestati al Comune di Milano e per esso al titolare del fondo.
2. Sulla scorta della deliberazione divenuta esecutiva, il competente responsabile del servizio dispone per l’apertura del conto corrente, vigila sulla sua regolare tenuta e può in qualsiasi momento bloccare i fondi disponibili, dandone comunicazione alla competente direzione del Servizio finanziario.
3. Le spese sui fondi a render conto sono ordinate con buoni a firma dei responsabili del fondo e del servizio. Ciascun buono deve indicare il fondo al quale si riferisce l’oggetto della spesa e la persona del creditore ed è staccato da registro a madre e figlia previamente numerato e vidimato dalla competente direzione del Servito finanziario. I buoni utilizzati per i prelievi sono descritti in un rendiconto, conforme al modello approvato con il regolamento di cui all’art. 114 del D.L.gvo 77/95, predisposto e sottoscritto dal titolare del fondo e firmato dal responsabile del servizio.
4. Al pagamento delle spese si provvede, di norma, con assegni bancari a valere sul conto corrente; per i pagamenti da eseguire direttamente i prelevamenti dal conto corrente possono essere fatti a proprio favore dall’intestatario del fondo a render conto. Gli intestatari dei fondi a render conto devono trasmettere alla competente direzione del Servizio finanziario gli estratti conto bancari per gli opportuni controlli. Gli interessi maturati sui depositi sono accreditati al Comune.
5. Quando, per trasferimento o diversa causa, altro dipendente debba subentrare nella titolarità del fondo, alla sostituzione provvede il competente responsabile del servizio. Il titolare che cessa consegna al suo successore mediante apposito verbale:
a) l’elenco delle spese già effettuate corredato dai relativi documenti;
b) il numerario giacente presso il medesimo e i libretti di conto corrente bancario, prestandosi alla volturazione;
c) i conti e tutti gli altri documenti della gestione del fondo; le copie del verbale e del provvedimento di nomina sono trasmesse alla competente direzione del Servizio finanziario per i controlli e le annotazioni di competenza.
Art. 26
Reintegri
1. Il responsabile del servizio, sulla scorta di apposito rendiconto, dispone, nel corso dell’esercizio, per la sistemazione contabile e per il reintegro delle somme erogate a mezzo fondo a render conto.
2. Il rendiconto di cui al 1° comma, predisposto su apposito modello fornito dal Servizio finanziario e corredato dalla documentazione giustificativa delle spese, conforme a quanto previsto dall’art. 15 del presente Regolamento, è firmato dall’intestatario del fondo e riporta la dichiarazione del responsabile del servizio dell’accertamento di regolarità della gestione.
3. La competente direzione del Servizio finanziario provvede ai controlli di competenza. Qualora vengano riscontrate utilizzazioni del fondo per spese per le quali deve essere seguita la procedura ordinaria od irregolarità nella osservanza di adempimenti fiscali viene provveduto allo stralcio per la regolarizzazione, fatta riserva di eventuali responsabilità del titolare del fondo; non sono ammesse a discarico le spese non previste dalla delibera istitutiva del fondo a render conto.
4. Una copia del rendiconto medesimo, insieme con gli atti di ordinazione del pagamento, va restituita al servizio interessato e rimane a corredo degli atti.
Art. 27
Verifiche
1. Oltre alle verifiche da parte dell’organo di revisione di cui all’art.64 del D.L.gvo 77/95 la gestione dei fondi è soggetta a verifiche anche straordinarie da parte della competente direzione del Servizio finanziario.
Art. 28
Resa del conto
1. Il rendiconto finale della gestione, redatto sul modello approvato dal regolamento di cui all’art.114 del D.L.gvo 77/95, è predisposto dal titolare del fondo a render conto; esso è corredato dalla pertinente documentazione di cui all’art.75 -2° comma- del D.L.gvo 77/95, per la parte non trasmessa in sede di reintegri, e dalla attestazione di regolarità della gestione da parte del responsabile del servizio competente.
2. Il rendiconto di cui al 1° comma viene trasmesso, entro il mese di gennaio dell’esercizio successivo, alla competente direzione del Servizio finanziario che provvede alla verifica di regolarità contabile ed all’inoltro alla direzione Bilanci per il successivo deposito presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Art. 29
Responsabilità
1. L’intestatario del fondo a render conto è responsabile della corrispondenza dei prelievi effettuati sul fondo alle spese per cui è stato costituito.
2. 1 titolari di uno stesso fondo a render conto sono solidalmente responsabili fra di loro a’ sensi dell’art.2055 del Codice Civile.
Art. 30
Mandati di anticipazione
1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, quando speciali circostanze lo richiedano, possono disporre che, nell’osservanza delle rimanenti procedure di effettuazione delle spese, ivi incluse quelle contrattuali e sulla trasparenza, al pagamento delle spese per acquisto di beni o prestazioni di servizi, correlate ad uno specifico programma o a singole parti di esso, venga provveduto a mezzo di appositi mandati di anticipazione, da intestare esclusivamente al responsabile del servizio o del centro di costo che gestisce il programma.
2. La delibera che autorizza il mandato di anticipazione deve, tra l’altro, contenere le seguenti indicazioni:
a) l’analisi dettagliata degli oggetti di spesa da pagare col mandato di anticipazione;
b) l’illustrazione delle ragioni per cui si ritiene necessario far ricorso alla procedura di pagamento diversa da quella ordinaria;
c) l’importo globale del mandato di anticipazione di cui può essere chiesto l’accreditamento in una unica soluzione o in più rate, secondo l’effettivo fabbisogno;
d) la previsione espressa della durata del mandato di anticipazione;
e) le generalità dell’intestatario;
f) l’importo dell’eventuale cauzione da prestarsi ovvero l’espresso esonero da tale adempimento.
3. L’importo del mandato di anticipazione viene accreditato in conto corrente bancario intestato al Comune di Milano e per esso al responsabile che gestisce il programma.
4. Le disposizioni di pagamento devono avvenire con assegni bancari a firma dell’intestatario, a valere sul conto corrente medesimo.
5. L’intestatario del mandato di anticipazione è responsabile della corrispondenza dei prelievi effettuati sul fondo stesso agli oggetti di spesa per cui è stato costituito.
6. Alla avvenuta realizzazione del programma e comunque entro il mese di dicembre dell’anno di emissione del mandato di anticipazione, l’intestatario dispone per la sua estinzione, trasmettendo la documentazione necessaria per la sistemazione contabile delle spese effettuate alla competente direzione del Servizio finanziario.
7. Qualora la competente direzione del Servizio finanziario riscontri nell’utilizzazione del fondo irregolarità nell’osservanza di adempimenti fiscali, provvede allo stralcio per la regolarizzazione, fatta riserva di eventuali responsabilità del titolare del fondo.
8. Il rendiconto redatto sul modello approvato dal regolamento di cui all’art. 114 del D.L.gvo 77/95, corredato dalla attestazione di regolarità della gestione da parte dell’intestatario, viene trasmesso alla competente direzione del Servizio finanziario che provvede alla verifica di regolarità contabile ed all’inoltro alla direzione Bilanci per il successivo deposito presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Art. 31
Particolari spese da effettuarsi a mezzo di mandati di anticipazione
1. La Giunta Comunale autorizza annualmente l’emissione di mandati di anticipazione in capo ad un dipendente di ruolo, senza obbligo di cauzione, della direzione attività finanziarie del Servizio finanziario per i pagamenti derivanti da imposte e tasse a carico del Comune, rimborsi di entrate non dovute, spese postali e telegrafiche e di acquisto di valori bollati, carte d’identità ed altre causali simili.
2. Le anticipazioni devono essere disposte con mandati separati per ciascuna causale di spesa e, di norma, nei limiti del fabbisogno trimestrale determinato in relazione allo stanziamento per tale
scopo previsto in bilancio; i relativi fondi sono depositati su apposito conto corrente, da intrattenersi con l’istituto tesoriere, intestato al Comune e per esso al titolare del fondo.
3. I prelievi da parte dell’intestatario devono avvenire sulla scorta di buoni a firma del responsabile della direzione “attività finanziarie” del Servizio finanziario. Alla firma dei buoni si fa luogo in presenza della documentazione che giustifica il prelievo o su ordine del responsabile della gestione della spesa da pagare con il mandato di anticipazione.
4. Alla fine di ciascun trimestre, l’intestatario trasmette alla competente direzione del Servizio finanziario il rendiconto delle somme erogate, accompagnato dalla documentazione giustificativa, per la loro sistemazione contabile.
Art. 32
Spese delle zone di decentramento
1. Le zone di decentramento, per l’effettuazione delle spese di loro competenza, sono dotate di fondi a render conto per le spese di funzionamento e di mandati di anticipazione per le spese correlate all’esercizio delle funzioni ad esse trasferite.
2. La gestione dei fondi a render conto delle zone si uniforma a quella dettata dagli art.23 e seguenti del presente regolamento; quella dei mandati di anticipazione alle norme di cui all’art.30, fermo restando che questi ultimi devono essere intestati al dirigente più elevato in grado assegnato alla zona.
Art. 33
Gestione dei fondi delle casse scolastiche delle civiche scuole secondarie
1. I segretari economi incaricati della gestione di casse scolastiche vi provvedono secondo le norme del presente regolamento in quanto applicabili e le disposizioni di cui alla delibera di Giunta Comunale del 27.7.1984 n.5351.
Capo V
Del servizio di tesoreria e cassa
Art. 34
Affidamento del servizio
1. L’affidamento del Servizio di tesoreria e cassa avviene, di norma, secondo le procedure dell’appalto concorso fra Istituti di credito iscritti all’albo di cui all’art.13 del D.L.gvo 1.9.1993 n.385.
2. I requisiti per la partecipazione alla gara, fra i quali deve essere compresa l’entità della cauzione, sono individuati dall’atto deliberativo che autorizza la procedura di affidamento.
3. Il Servizio di tesoreria e cassa, di norma, è svolto gratuitamente; il Comune è tenuto a fornire a sue spese i registri, i bollettari e gli stampati regolamentari.
4. A garanzia della gestione del Servizio di tesoreria e cassa, il Tesoriere è tenuto a prestare la cauzione nell’importo stabilito nella delibera di cui al comma 2.
Art. 35
Luoghi di esercizio del servizio
1. Il servizio viene esercitato, oltre che nella sede centrale di Via Xxxxxx Xxxxxxx n. 16, presso le succursali individuate in accordo con l’istituto tesoriere.
2. I locali sono posti gratuitamente dal Comune a disposizione del Tesoriere.
3. Pagamenti e riscossioni possono essere effettuati anche presso gli sportelli bancari dell’Istituto tesoriere.
Art. 36
Estensione del servizio
1. Il servizio è prestato alle medesime condizioni sia nei confronti del Comune che delle Istituzioni comunali.
2. A richiesta dell’Amministrazione comunale, il Tesoriere deve effettuare le operazioni di cassa inerenti a speciali gestioni dello stesso Comune, a pubbliche sottoscrizioni promosse dal Comune medesimo, a fondazioni direttamente amministrate dal Comune.
Art. 37
Procedure di riscossione delle entrate
1. Le entrate sono riscosse in base ad ordinativi di riscossione, con reversali numerate progressivamente, compilate con procedure a moduli meccanizzati o da staccarsi da bollettario fornito dal Comune o mediante elenchi.
2. Le bollette a madre e figlia devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un’unica numerazione progressiva a cominciare dall’inizio di ciascun esercizio e debbono contenere per ciascun bollettario l’indicazione dell’esercizio cui il bollettario si riferisce.
3. Per le entrate che, a’ sensi di legge, devono affluire sulle contabilità accese presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, è fatto divieto al Tesoriere di accettare le correlate reversali prive delle indicazioni di eventuali vincoli di destinazione e della imputazione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera; della esattezza della indicazione di cui sopra, non può essere ritenuto responsabile il Tesoriere.
4. Il Tesoriere non può rifiutarsi di ricevere, anche senza ordinativo di riscossione, le somme versate da terzi per causali da essi medesimi denunciate. In tale caso egli deve sempre apporre sulla quietanza la formula: “Salvi i diritti dell’Amministrazione” e provvedere, mediante richiesta rivolta alla competente direzione del Servizio finanziario, affinché -nel minor tempo possibile- l’operazione venga regolarizzata con l’emissione dell’ordinativo o restituzione di quanto incassato.
5. Il Tesoriere deve procedere all’incasso dei valori pervenuti a mezzo posta. Tali valori devono essere protocollati e segnalati giornalmente alla competente direzione del Servizio finanziario mediante comunicazioni scritte, al fine di consentire l’emissione delle relative reversali, o comunque, per quelle istruzioni reputate necessarie alla regolarizzazione dei sospesi.
6. Nel caso di mancato incasso di somme la cui scadenza sia stata perentoriamente stabilita, il Tesoriere deve darne immediato avviso all’Amministrazione comunale.
Art. 38
Procedure di pagamento delle spese
1. Il Tesoriere è obbligato ad effettuare senza ritardo i pagamenti ordinati dal Comune in base a regolari mandati individuali o collettivi, emessi su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone legalmente abilitate o loro sostituti.
2. Per i pagamenti delle spese di cui all’art.31 del presente regolamento, di contributi o per altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite, in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati al Tesoriere con l’ordine, da parte del Comune, di soddisfare il debito alle relative scadenze, questi provvede anche di propria iniziativa, nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l’emissione del relativo mandato di pagamento. La regolarizzazione mediante mandato deve avvenire entro quindici giorni.
3. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal Comune dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
4. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi interventi e capitoli per i servizi per conto di terzi previsti dal bilancio in corso.
5. I mandati di pagamento in conto residui sono estinti dal Tesoriere solo se gli stessi trovano riscontro nell’elenco dei residui passivi trasmesso al Tesoriere e sottoscritto dal responsabile della direzione Bilanci del Servizio finanziario.
6. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere.
7. Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati.
8. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell’indicazione del codice meccanografico, presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre; ad eventuali variazioni al titolo originario, si provvede con apposita annotazione, firmata dal responsabile dell’ufficio che ha emesso il mandato e dal direttore competente o altro dirigente del Servizio finanziario.
9. I pagamenti sono effettuati, di norma, presso gli appositi sportelli della civica tesoreria o, a richiesta dei beneficiari, tramite gli sportelli bancari dell’Istituto tesoriere o suoi corrispondenti, previo ritiro di regolare quietanza a favore della tesoreria civica.
10. Il pagamento delle pensioni, stipendi, salari ed assegni al personale comunale avviene alle scadenze e secondo le modalità stabilite dal Comune. L’accreditamento dei fondi presso banche diverse dall’istituto tesoriere a favore di dipendenti e pensionati correntisti delle medesime deve avvenire con la stessa valuta di addebito del conto corrente comunale. I relativi mandati devono essere consegnati al Tesoriere due giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento.
11. Su richiesta scritta dei beneficiari e con espressa annotazione sui titoli i mandati di pagamento possono anche essere estinti mediante:
a) accredito in conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario;
b) con commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
c) con commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente;
d) con assegno di bonifico da spedire a mezzo lettera raccomandata con spese a carico del richiedente.
12. I mandati di pagamento non estinti entro il 31 dicembre possono essere annullati e riemessi in conto residui nell’esercizio successivo o avere esecuzione secondo le modalità previste dall’art.61 del D.L.gvo 77/95.
13. I mandati di pagamento, con annotati gli estremi della quietanza, vanno consegnati dal Tesoriere alla competente direzione del Servizio finanziario in allegato al proprio rendiconto.
Art. 39
Custodia e gestione di titoli e valori
1. Il Tesoriere deve ricevere ed assumere in custodia quei valori e quelle somme di proprietà comunale e di terzi che il Comune ritiene di affidargli, nonché tutti i valori e le somme che pervengono al Comune da terzi a titolo di deposito cauzionale. Il Tesoriere può gestire in modo accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. i depositi in titoli, sotto la propria responsabilità e senza spesa alcuna per i depositanti e/o per il Comune.
2. Il Tesoriere deve prendere in consegna gli oggetti di valore che l’Amministrazione comunale, previa redazione e sottoscrizione di apposito verbale, ritenga di affidargli a titolo di semplice custodia.
3. Il Tesoriere è tenuto a ricevere in consegna e custodire le marche erariali, i fogli di carta bollata, le marche segnatasse, i distintivi, le medaglie e le targhe per diritti e tasse comunali, le pietre litografiche, le matrici ed i punzoni, gli speciali moduli di licenza, i fogli bollati comunali, i titoli di scorta dei prestiti emessi dal Comune di Milano, la carta filigranata, ecc., con l’obbligo di tenere aggiornato il relativo registro di carico e scarico.
4. I depositi vengono dal Tesoriere ricevuti in base a singoli ordinativi emessi dal Comune.
5. La restituzione dei depositi avviene soltanto in seguito a regolari ordinativi emessi dal Servizio finanziario; i depositi d’asta devono dal Tesoriere essere restituiti anche in giornata ai rispettivi titolari -durante l’orario di apertura al pubblico degli sportelli- dietro semplice ordine firmato dal responsabile della direzione del Servizio finanziario competente o da un suo delegato, a tergo delle ricevute di deposito.
6. Gli interessi maturati sui depositi definitivi in titoli vanno pagati dal Tesoriere su richiesta del depositante alle rispettive scadenze, senza ordinativo, mentre quelli sui depositi in contanti vengono accreditati all’Amministrazione.
Art. 40
Riepilogo di cassa
Il Tesoriere deve rendere giornalmente il riepilogo delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, secondo le modalità stabilite dal Servizio finanziario, con determinazione del saldo di cassa.
Art. 41
Verifiche di cassa
1. Alle verifiche di cassa sia ordinarie che straordinarie si provvede nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 64 e 65 deI Decreto L.gvo 77/95.
2. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del re- sponsabile del Servizio finanziario ed ogni qual volta viene richiesto dalla Giunta Comunale.
Art. 42
Obblighi di assistenza del Tesoriere
1. Il Tesoriere è tenuto ad assistere alla celebrazione degli istromenti notarili che comportino esazioni o pagamenti all’atto del rogito, di persona o a mezzo di proprio delegato.
Art. 43
Sorveglianza del servizio di tesoreria
1. La sorveglianza del servizio di tesoreria è esercitata dall’Amministrazione comunale a mezzo della competente direzione del Servizio finanziario la quale può impartire al Tesoriere tutte quelle istruzioni, di esclusivo carattere contabile, che riterrà opportuno.
2. Il Ragioniere generale od un suo delegato ed il collegio dei revisori hanno facoltà di accesso agli uffici della tesoreria per ispezione e controllo sia della cassa che degli altri esistenti valori, ogni qualvolta necessità di servizio lo richiedano.
Art. 44
Obblighi del Comune di trasmissione di documenti
1. Il Comune deve trasmettere al Tesoriere:
a) Copia del bilancio di previsione corredato dalla delibera di approvazione con gli estremi di esecutività;
b) Le copie esecutive delle delibere riguardanti le variazioni di bilancio;
c) Le firme autografe con generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento e gli altri documenti contabili, nonché le eventuali variazioni;
d) Altri documenti previsti da legge o regolamento.
Art.45
Obblighi del Tesoriere di custodia di documenti
1. Il Tesoriere deve tenere al corrente e custodire con la necessaria cautela:
a) Il conto riassuntivo dei movimenti di cassa;
b) Il bollettario delle riscossioni;
c) Gli ordinativi divisi per intervento di ciascun servizio o capitolo per i servizi in conto di terzi e cronologicamente ordinati;
d) I verbali di verifica di cassa;
e) Eventuali altre evidenze previste dalla legge.
Art. 46
Anticipazioni di tesoreria ed utilizzo di fondi a specifica destinazione
1. Il Tesoriere è tenuto ad accordare le anticipazioni di tesoreria nei limiti stabiliti dalla legge. La misura e le condizioni della anticipazione, da riferirsi a quelle praticate nei confronti della migliore clientela, costituiranno oggetto di apposita deliberazione da adottarsi annualmente da parte della Giunta Comunale*; con la medesima deliberazione viene autorizzato il Ragioniere generale o suo delegato all’utilizzo dei fondi a specifica destinazione dì cui all’art.38 -1° comma- del D.L.gvo 77/95. In assenza del conto consuntivo approvato dal Consiglio Comunale, per gli accertamenti di entrata sui quali determinare il limite stabilito per le anticipazioni di tesoreria, si fa riferimento a quelli risultanti dalle scritture di mastro alla chiusura del penultimo esercizio precedente.
*Comma modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18 marzo 1996.
Capo VI
Del piano esecutivo di gestione
Art. 47
Predisposizione del Piano esecutivo di gestione
1. Entro il mese di giugno, sulla scorta del modello organizzativo al momento esistente, la direzione bilanci del Servizio finanziario, di concerto col Ragioniere generale, col Segretario generale e col Responsabile dell’ufficio del controllo interno, definisce i centri di costo per ciascun servizio, a valere per la formulazione del P.E.G. dell’esercizio successivo e per le incombenze dell’ufficio del controllo interno. Eventuali modifiche organizzative devono essere comunicate alla direzione bilanci del Servizio finanziario per i necessari aggiornamenti al piano dei conti relativi ai centri di costo.
2. Entro 10 giorni dalla adozione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione, il Ragioniere generale, avvalendosi della direzione bilanci del Servizio finanziario, trasmette al Segretario generale ed ai responsabili dei servizi, al momento incaricati, uno schema di riparto degli stanziamenti di competenza del bilancio, accompagnato dalle dotazioni di personale e dalle quote di ammortamento dei beni mobili e immobili per ciascun servizio e centri di costo, ove previsti.
3. Sulla scorta dei dati di cui al precedente comma e nel termine dei successivi 10 giorni, i responsabili dei servizi predispongono la proposta di P.E.G. di loro competenza, con la quantificazione dei risultati attesi, che trasmettono al Segretario generale ed al Ragioniere generale.
4. Valutate le proposte ed avvalendosi della direzione bilanci dei Servizio finanziario, il Segretario generale ed il Ragioniere generale, di concerto, formulano il progetto di P.E.G., da trasmettere alla Giunta Comunale, di norma, entro il 10 dicembre.
Art. 48
Deliberazioni inerenti il Piano esecutivo di gestione
1. Tenuto conto del progetto di cui all’ultimo comma del precedente articolo e prima dell’inizio dell’esercizio, la Giunta Comunale definisce, con propria deliberazione, il piano esecutivo di gestione, assegnando gli obiettivi da perseguire per ciascun servizio e centro di costo.
2. In caso di esercizio provvisorio, valgono, per le dotazioni finanziarie del P.E.G., i limiti previsti dall’art.5 -l°comma- del D.L.gvo 77/95.
3. Contestualmente alla deliberazione del P.E.G., la Giunta Comunale, su proposta del Segretario generale, individua per l’anno seguente con apposito provvedimento gli agenti contabili, quelli incaricati delle riscossioni ed i consegnatari obbligati alla resa del conto.
4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono comunicate ai capigruppo consiliari, con- testualmente alla loro affissione all’albo.
Art. 49
Responsabili dell’esecuzione del Piano di gestione
1. Competono al responsabile del servizio le finzioni in materia di gestione delle dotazioni ad esso assegnate, ivi comprese quelle finanziarie.
2. Nel caso di servizi comprendenti più centri di costo, il responsabile, prima dell’inizio dell’esercizio, propone, di concerto con il Segretario generale, la nomina dei responsabili dei centri di costo, cui provvede, con apposito atto, il Sindaco.
3. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, il responsabile del servizio delega tutte o parte delle funzioni proprie di ciascun centro di costo ai responsabili designati; delle funzioni delegate rispondono i responsabili dei centri di costo.
4. I responsabili del servizio e dei centri di costo designano, in caso di loro assenza o impedimento, un sostituto, il cui nominativo va comunicato, prima del verificarsi della vacanza, al Segretario
generale ed al responsabile del Servizio finanziario; nei casi di inerzia o di impossibilità, alla designazione provvede il Segretario generale.
Art. 50
Variazioni al piano esecutivo di gestione
1. Qualora il responsabile del servizio ritenga necessaria una modifica alle dotazioni finanziarie di competenza assegnate, propone alla Giunta Comunale le conseguenti variazioni compensative.
2. Le modifiche di cui al 1° comma possono essere effettuate fra centri di costo di un medesimo servizio, fra i capitoli di entrata di una medesima risorsa e fra i capitoli facenti parte dello stesso intervento.
3. Le proposte di modifica tendenti ad incrementare le dotazioni finanziarie del servizio o di un centro di costo, oltre che motivate, devono individuare le risorse aggiuntive, rispetto a quelle previste in bilancio, cui è possibile fare ricorso oppure i servizi o centri di costo ai quali apportare le decurtazioni necessarie.
4. Il Sindaco, qualora ricorra l’ipotesi di cui al 4° comma dell’art.48 dello Statuto, può disporre una diversa distribuzione delle risorse esistenti sugli stanziamenti di bilancio in cui è prevista la spesa per il procedimento o proporre, a tal fine, prelevamenti dal fondo di riserva o da altri stanziamenti di bilancio, rispettivamente alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale per le competenti deliberazioni.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, le proposte devono riportare il parere motivato della direzione bilanci del Servizio finanziario.
Capo VII
Della contabilità economica
Art. 51
Rilevazioni per la contabilità generale ed analitica
1. Per la predisposizione del rendiconto della gestione e per assicurare alla contabilità dei costi gli elementi validi in termini economici, i programmi informatici diretti alla rilevazione dei fatti di gestione, oltre ad assicurare la lettura di questi ultimi in termini di competenza finanziaria, devono garantire:
a) in tempo reale, la commutazione delle rilevazioni dalla contabilità finanziaria in dati di contabilità economica e patrimoniale, a tal fine utilizzando il prospetto di conciliazione di cui all’art. 114 del D.L.gvo 77/95;
b) alla chiusura dell’esercizio, la registrazione delle scritture di rettifica idonee a tra- sformare gli accertamenti e gli impegni in dati di competenza economica, delle sopravvenienze e delle insussistenze determinatesi nel conto dei residui e di tutti quegli elementi rilevanti sotto l’aspetto economico e non rilevabili dalle scritture della competenza finanziaria.
Art. 52
Rilevazione dei costi comuni
1. La contabilità dei magazzini e complessi industriali, oltre che registrare le consistenze a valore e quantità delle materie prime e le relative variazioni, rileva le prestazioni di personale effettuate per ciascun servizio e centro di costo; analoghe rilevazioni vanno tenute dall’ufficio servizi ausiliari per il personale gestito.
2. Le spese correlate a prestazioni di servizi devono trovare, fin dall’origine, apposita e specifica imputazione per servizio e centro di costo.
3. Le rilevazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tempo reale e, a richiesta, messe a disposizione degli incaricati dell’analisi dei costi.
Art. 53
Contabilizzazione dei costi comuni
1. Entro il 20 gennaio, il responsabile del servizio competente trasmette alla direzione bilanci del Servizio finanziario ed all’ufficio del controllo interno, per ciascun magazzino o complesso industriale, l’elenco a valore delle rimanenze iniziali e finali e quello delle prestazioni eseguite per ciascun servizio e centro di costo relative all’esercizio precedente; analoga segnalazione va effettuata per il personale in gestione all’ufficio servizi ausiliari.
2. Sulla scorta dei valori forniti dai responsabili dei servizi, la direzione bilanci del Servizio finanziario provvede alla registrazione in contabilità generale delle variazioni in conto delle rimanenze ed al riparto fra i singoli servizi e centri di costo dei costi comuni.
Art. 54
Riscossioni di quote di entrate anticipate o posticipate rispetto all’esercizio di competenza
1. Non sono ammesse, di norma, riscossioni anticipate di quote di entrate di pertinenza dell’esercizio o di esercizi successivi o l’imputazione alla competenza di esercizi successivi di riscossioni di quote di entrate che appartengono all’esercizio in corso.
Art. 55
Divieto di assunzione di particolari impegni
1. Al fine di rendere i dati della contabilità finanziaria il più possibile rispondenti al principio dell’inerenza economica, è fatto divieto di assumere a carico di un esercizio impegni per spese di competenza dell’esercizio successivo; quelli derivanti da contratti per acquisizioni di beni o prestazioni di servizi a carattere continuativo devono essere esattamente commisurati all’entità delle spese di competenza di ciascun esercizio.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, è fatto divieto di assumere impegni sul titolo I - spese correnti- per l’acquisto di beni di uso durevole.
Art. 56
Pagamenti di quote di spese anticipati o posticipati rispetto all’esercizio di competenza
1. Non sono ammessi, di norma, pagamenti anticipati di quote di spese di competenza dell’esercizio o di esercizi successivi o l’imputazione alla competenza di esercizi successivi di pagamenti di quote di spese che appartengono all’esercizio in corso.
Capo VIII
Del rendiconto della gestione
Art. 57
Determinazione dei residui attivi
1. Alla chiusura dell’esercizio, conosciuti i risultati di cassa, la competente direzione del Servizio finanziario trasmette ai responsabili del procedimento di cui al 1° comma del precedente art. 11 l’elenco dei cespiti di entrata della competenza di pertinenza del servizio, per i quali non è intervenuta la riscossione. Questi ultimi, entro il 30 gennaio dell’anno successivo, valutata la sussistenza dei presupposti per l’accertamento dell’entrata, autorizzano il Servizio finanziario all’inserimento delle somme non riscosse fra i residui attivi del conto del bilancio, mediante rinvio dell’elenco aggiornato e debitamente firmato.
Art. 58
Determinazione dei residui passivi
1. Alla chiusura dell’esercizio, conosciuti i risultati di cassa, la competente direzione del Servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi interessati l’elenco delle dichiarazioni di disponibilità non supportate da delibere o determinazioni per la proposta di annullamento delle medesime; analogo elenco viene trasmesso per le dichiarazioni di disponibilità che risultino deliberate o determinate.
2. I responsabili di cui al comma precedente, verificata per ciascuna partita la sussistenza dei presupposti per l’impegno e l’ordine fatto a terzi, qualora la spesa riguardi acquisti di materie prime e/o di beni di consumo e prestazioni di servizi, autorizzano, entro il 30 gennaio dell’anno successivo, ad inserire fra i residui passivi del conto del bilancio le somme non pagate, mediante rinvio dell’elenco di cui al l° comma aggiornato e debitamente firmato.
Art. 59
Rideterminazione dei residui di esercizi precedenti
1. Alla chiusura dell’esercizio, la direzione bilanci trasmette ai responsabili dei servizi gli elenchi dei residui attivi e passivi di esercizi precedenti, di loro pertinenza, ancora in essere a tale data.
2. I responsabili di cui al l° comma, verificata per ciascun residuo la persistenza dei motivi che dettero luogo al suo accertamento, ne autorizzano o meno il mantenimento, mediante rinvio dei relativi elenchi aggiornati e debitamente firmati entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
Art. 60
Eliminazione di residui attivi
1. L’eliminazione dei residui attivi può essere disposta nei casi di prescrizione, di insussistenza e cioè di errato accertamento iniziale o per fatto sopravvenuto, di inesigibilità. Nei casi di inesigibilità, la proposta di eliminazione da parte del servizio competente deve indicarne gli specifici motivi.
2. Alla eliminazione totale o parziale dei residui attivi di cui al l° comma si provvede in occasione del riaccertamento di cui all’art.70 del D.L.gvo 77/95.
Art. 61
Adempimenti conseguenti al riaccertamento dei residui
1. La direzione bilanci, sulla scorta delle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, aggiorna gli elenchi dei residui e li trasmette al Collegio dei Revisori per loro esame e parere, in tempo utile per il loro inserimento nel conto del bilancio.
Art. 62
Partitario dei residui
1. Il partitario dei residui deve evidenziare per ciascuno di essi l’anno di provenienza, la risorsa di entrata o l’intervento di spesa o il capitolo dei servizi per conto di terzi di appartenenza.
Art. 63
Resa del conto di tesoreria
1. Il Tesoriere del Comune deve rendere il conto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui il conto si riferisce, corredato degli allegati di cui all’art.67 del D.L.gvo 77/95.
Art. 64
Struttura del rendiconto
1. La struttura del rendiconto si conforma alle disposizioni di legge al tempo vigenti in materia.
Art. 65
Allegati al rendiconto
1. Costituisce allegato al rendiconto, oltre a quelli previsti dalla legge, l’elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, secondo il disposto dell’art.7 -4°comma- dello Statuto.
Art. 66
Relazione al rendiconto
1. La relazione di cui all’art.73 del D.L.gvo 77/95 è composta dall’analisi economico finanziaria dei dati del rendiconto e da quella di efficacia, alla cui predisposizione provvedono rispettivamente la direzione bilanci ed il servizio di controllo interno.
2. A cura della direzione bilanci, la proposta di relazione viene sottoposta per le sue valutazioni alla Giunta Comunale, in tempo utile per il suo inserimento fra gli allegati che accompagnano il rendiconto.
Art. 67
Procedure e termini per la deliberazione del rendiconto
1. La direzione bilanci del Servizio finanziario predispone gli schemi di rendiconto e della relativa proposta di deliberazione consiliare in tempo utile, perché la Giunta Comunale possa provvedere al loro esame e approvazione, di norma, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto. La proposta di deliberazione approvata dalla Giunta Comunale e lo schema di rendiconto vengono trasmessi, a cura della direzione bilanci, all’organo di revisione entro i 10 giorni successivi.
2. Nel termine di 20 giorni dalla trasmissione, l’organo di revisione predispone e trasmette all’amministrazione la relazione di cui all’art.105 del D.L.gvo 77/95.
3. La proposta di deliberazione e lo schema di rendiconto, corredati dagli allegati di legge e di regolamento, vengono trasmessi per l’esame dell’apposita Commissione consiliare ed iscritti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale non oltre il 10 giugno.
Art. 68
Conto degli agenti contabili
1. I dipendenti che hanno maneggio di denaro e quelli incaricati della gestione dei beni comunali sono tenuti alla resa del conto nei termini e secondo le modalità stabiliti dall’art.75 del D.L.gvo 77/95.
Capo IX Del patrimonio
Art. 69
Scritture contabili
2. La rilevazione contabile della gestione patrimoniale si attua con la tenuta delle seguenti scritture:
a) il conto generale del patrimonio;
b) gli inventari per gli elementi del patrimonio permanente;
c) i partitari per gli elementi del patrimonio finanziario;
d) il partitario delle sopravvenienze e insussistenze;
e) il libro dei cespiti ammortizzabili;
f) l’elenco dei crediti inesigibili.
Art. 70
Conto generale del patrimonio
1. Oltre a quanto previsto dall’art.72 del D.L.gvo 77/95, il conto generale del patrimonio riporta, in termini riepilogativi, i valori all’inizio dell’esercizio di tutte le attività e le passività sia di natura permanente che finanziaria, le variazioni in essi intervenute durante l’esercizio e la loro consistenza finale, quali si desumono dagli inventari e dalle altre scritture.
2. Le variazioni di cui al comma precedente vanno riportate distintamente, a seconda che provengano dalla gestione del bilancio o da altra causa; quelle provenienti dal bilancio distinguono, tra le altre, le manutenzioni straordinarie dalle nuove opere o acquisti.
Art. 71
Tenuta degli inventari
1. Per ciascun elemento del patrimonio permanente vanno tenuti uno o più inventari.
2. I responsabili delle strutture o altri Funzionari all’uopo delegati che hanno la gestione di beni di cui al comma precedente, devono curare la tenuta degli inventari della cui esattezza e completezza sono responsabili, nonché conservare gli atti costitutivi o probatori dei diritti reali e degli altri atti relativi ai beni oggetto degli inventari. Essi sono tenuti a comunicare al Responsabile degli inventari tutte le variazioni (acquisizioni, trasferimenti, cancellazioni ecc.) riguardanti i beni. Il Responsabile degli inventari, cui compete la gestione dei dati inventariali, è tenuto a trasmettere alla Direzione bilanci del Servizio finanziario copia del riepilogo degli inventari e comunicare le variazioni sia nella consistenza che nei valori che intervengono durante l’esercizio per cause diverse dal Bilancio.
3. I valori mobiliari di proprietà del Comune e quelli in delegata rappresentanza sono inventariati secondo quanto previsto dal precedente comma dalla competente direzione del Servizio finanziario e dati in custodia al Tesoriere.
4. I depositi cauzionali devono essere singolarmente annotati in apposito registro, da aggiornare quotidianamente a cura della competente direzione del Servizio finanziario.
5. I beni di consumo sono affidati ad appositi agenti che ne curano il carico sulla scorta di appositi buoni a quantità corrispondenti alle fatture dei fornitori e lo scarico in base ai buoni di prelievo a quantità firmati dai responsabili dei servizi che li richiedono o da loro delegati.
6. Sono considerati beni di consumo: il materiale di cancelleria, le minuterie metalliche, i ricambi, il materiale edilizio, gli sfusi ed in genere il materiale “a perdere” che deve essere consumato per l’utilizzazione, le lampadine, il materiale didattico ed i banchi scolastici, i beni di modico valore a corredo e d’uso corrente negli uffici, quali cestini, zerbini, manuali, pubblicazioni, ecc.
7. Non sono inventariabili i beni installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali impianti di aspirazione, pareti attrezzate, cappe, tende, quadri elettrici, plafoniere, ecc.
Art. 72
Consegnatari
1. Presso ciascun servizio e centro di costo, a cura del responsabile, vengono nominati uno o più consegnatari, con solo debito di vigilanza, dei beni mobili di ufficio e degli altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio.
2. Il consegnatario riceve in consegna i beni di cui al l° comma con apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del servizio o centro di costo o da un loro delegato e dallo stesso consegnatario.
3. Il consegnatario provvede, annualmente, alla redazione di apposito elenco di discarico dei beni fuori uso o non più esistenti per altra causa, e lo trasmette al Responsabile della Struttura. Sulla scorta di tale elenco e verificata la non esistenza di responsabilità del Consegnatario, il Responsabile predetto propone apposita delibera alla Giunta Comunale per la cancellazione dall’inventario dei beni elencati.
4. Il Responsabile degli Inventari, a deliberazione divenuta esecutiva provvede ad aggiornare gli inventari.
5. I consegnatari di cui al presente articolo non hanno l’obbligo di resa del conto giudiziale, a’ sensi dell’art.32 -2° comma- del Regio Decreto 23.5.1924 n.827.
Art. 73
Rilevazione dei beni
1. La rilevazione di ciascun bene, ai fini inventariali, si effettua sulla scorta dei seguenti dati:
a) per i beni immobili:
- ubicazione, titolo di acquisto, pertinenze, servitù prediali costituite su beni di terzi a favore del bene o delle pertinenze, diritti reali a favore di terzi gravanti sul bene o sulle pertinenze, valore, quota d’ammortamento, servizio e centro di costo cui è destinato l’immobile.
b) per i beni mobili:
- descrizione, quantità o numero, valore, servizio e centro di costo cui sono assegnati.
2. I beni mobili o immobili che formano oggetto di contratti di leasing possono essere acquisiti a patrimonio solo dopo l’avvenuto riscatto e per il prezzo pagato.
Art. 74
Valutazione di beni particolari
1. I beni in gestione a magazzini e complessi industriali del Comune devono formare oggetto di appositi inventari a quantità ed a valori medi ponderati dei prezzi di acquisto e certificati da una società di certificazione. Gli aumenti e le diminuzioni verificatisi rispetto alle rimanenze iniziali vanno registrati nella contabilità economica.
2. Il capitale di dotazione delle Aziende comunali, ai fini del conto generale del patrimonio si compone degli apporti finanziari ed in natura del Comune, dei trasferimenti di terzi in conto investimenti, delle rivalutazioni effettuate.
Art. 75
Lasciti e donazioni
1. Fatte salve le autorizzazioni di legge, all’accettazione o al rifiuto di lasciti e donazioni di beni provvede la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze; con la relativa deliberazione vengono fissate le destinazioni di essi e degli eventuali frutti dagli stessi derivanti.
Art. 76
Conduzione dei beni
1. I beni patrimoniali, di regola, devono essere dati in affitto; quelli demaniali concessi in uso con canoni alla cui fissazione provvede la Giunta Comunale.
2. Le somme temporaneamente disponibili, non soggette al vincolo della Tesoreria unica, devono, a cura della direzione attività finanziarie di concerto con il Ragioniere generale e con l’Assessore al Bilancio, essere investite in modo da garantire il loro migliore rendimento.
Art. 77
Prestiti e cessioni
1. I beni mobili possono essere dati in prestito a terzi solo in presenza di apposita deliberazione di Giunta Comunale, indicante, fra l’altro, l’eventuale canone e l’importo del deposito cauzionale o la esenzione da esso; al termine del periodo di prestito, il Consegnatario dei beni propone al Responsabile della Struttura, in caso di danni, le ritenute da operare sulla cauzione o il rimborso da richiedere a terzi.
2. La cessione di beni mobili a terzi può essere disposta solo su deliberazione della Giunta Comunale che fissa, fra l’altro, il corrispettivo della cessione stessa.
Art. 78
Verifiche straordinarie
1. La Giunta Comunale può ordinare la verifica straordinaria degli inventari e l’applicazione a tutti o parte dei beni inventariati delle rivalutazioni previste da leggi dello Stato per il settore privato.
Capo X Dei revisori Art. 79 Nomina
1. La Giunta Comunale, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi, propone per la nomina al Consiglio comunale una terna di nominativi per ciascuna delle tre categorie individuate all’art. 100 -2° comma- del D.L.gvo 77/95 accompagnata dal curriculum professionale di ciascuno.
2. Alla elezione si provvede con votazione segreta e secondo quanto previsto dagli art. 100 del D.L.gvo 77/95 e 102 dello Statuto.
3. Le schede che portano votati più di due nominativi o due nominativi prescelti nella stessa categoria sono nulle.
4. La delibera di nomina fissa il compenso spettante ai revisori nei limiti previsti dall’art. 107 del D.L.gvo 77/95.
5. Copia della deliberazione, divenuta esecutiva, deve essere notificata agli interessati, i quali entro cinque giorni dalla notifica devono far pervenire al Sindaco la loro accettazione. Decorso infruttuosamente il termine o in caso di non accettazione si provvede alla sostituzione, a norma del successivo art.81.
6. La dichiarazione di accettazione deve contenere l’attestazione che non sussistono motivi di incompatibilità ed ineleggibilità ed essere accompagnata da dichiarazione del rispetto dei limiti di incarichi previsti all’art.104 del D.L.gvo 77/95 da rendersi nelle forme di cui alla legge n.15/68.
7. Entro otto giorni dall’avvenuta accettazione, il Sindaco o suo delegato convoca per iscritto il Collegio dei revisori per il loro insediamento.
8. L’entrata in carica decorre dal momento dell’accettazione.
9. La rielezione dei revisori in carica non richiede la presentazione del curriculum professionale da parte dei medesimi.
Art. 80
Casi di incompatibilità e decadenza
1. Oltre ai casi previsti dalla legge, non possono essere nominati revisori, e se nominati decadono, i consiglieri comunali e circoscrizionali, gli amministratori di enti ed organismi controllati dal Comune, coloro che intrattengono rapporti economici o professionali non occasionali con il Comune, i dipendenti del Comune, delle istituzioni e delle aziende comunali, i congiunti ed affini fino al quarto grado civile con il tesoriere, con i membri della Giunta Comunale, con gli amministratori delle istituzioni comunali.
2. La cancellazione, la sospensione dal registro o dagli albi professionali di un revisore, la sua mancata partecipazione a tre riunioni del Collegio nel corso di un esercizio, senza giustificato motivo, comportano la decadenza dall’ufficio di revisore.
3. In caso di inadempienza di uno o più revisori, il Sindaco, uditi gli interessati, informa il Consiglio comunale sui rilievi formulati. Il Consiglio comunale assume nella stessa seduta le determinazioni sulla revoca.
Art. 81
Sostituzione
1. Nei casi di cui ai commi 2° e 3° del precedente art.80 di rinuncia, di sopravvenuta incompatibilità o altri impedimenti di uno o più revisori, il Consiglio comunale, entro 30 giorni, procede alla nomina dei sostituti, scegliendoli dal registro o dagli albi cui appartenevano i revisori da sostituire; risultano eletti quelli fra i candidati dello stesso registro o albo che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.
2. Nel caso di dimissioni, il revisore resta in carica fino all’accettazione della nomina da parte del subentrante.
Art. 82
Funzionamento del Collegio
1. Il Collegio dei revisori, nell’esercizio dei compiti previsti dalla legge e dall’art.103 dello statuto, informa la sua attività al criterio della collegialità e si riunisce almeno ogni bimestre.
2. La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente, anche in via breve, per il tramite del segretario del Collegio. Eventuali assenze devono essere motivate e comunicate al Presidente.
3. In caso di inerzia ingiustificata del Presidente, la convocazione del Collegio può essere chiesta al Sindaco dai restanti revisori, il Sindaco può provvedere sentito il Presidente.
4. Le sedute del Collegio sono valide con la presenza del Presidente e di almeno uno dei membri.
5. Nel caso di cui al precedente 3° comma la seduta è valida con la presenza dei due membri e la presidenza spetta al componente di cui al 2° comma, lettera b) dell’art. 100 del D.L.gvo 77/95.
6. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l’astensione e a parità di voto prevale quello del Presidente.
7. Il revisore dissenziente può chiedere l’inserimento nel verbale della seduta dei motivi del suo dissenso.
8. Le sedute del Collegio, da tenersi di norma presso la sede comunale, non sono pubbliche; alle medesime possono assistervi, in accordo con il Presidente, il Sindaco o suo delegato, il Segretario generale, il Ragioniere generale. Possono essere sentiti dal Collegio amministratori e dipendenti comunali.
9. Il Collegio ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dallo stesso ritenuti necessari per lo svolgimento del proprio mandato. All’uopo il Segretario generale darà ai responsabili dei servizi le opportune disposizioni. Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copie di documenti alla presenza dei rispettivi responsabili del servizio o centro di costo o di personale all’uopo delegato.
10. Per ogni seduta deve essere steso apposito verbale.
11. I verbali delle sedute del Collegio devono essere sottoscritti dai revisori intervenuti, numerati progressivamente e riportati nel libro verbali riunioni del Collegio dei revisori.
12. Il Collegio dei revisori deve essere supportato da un Segretario che ne raccoglie ordinatamente le scritture e la documentazione e cura i rapporti dello stesso con la struttura comunale, secondo le disposizioni di funzionamento impartite dal Presidente del Collegio.
Art. 83
Nomina di collaboratori
1. Il Collegio dei revisori può nominare propri collaboratori, aventi i requisiti di cui all’art. 100
-2° comma- del D.L.gvo 77/95.
2. L’incarico viene conferito con apposita determinazione del Collegio, da comunicare entro cinque giorni al Sindaco, al Segretario generale ed al Ragioniere generale.
3. I collaboratori sono soggetti alle stesse cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i revisori.
4. I collaboratori operano sotto la responsabilità ed a spese del Collegio dei revisori.
Capo XI Nome transitorie
Art. 84
Deliberazione di primo riaccertamento dei residui
1. Tenuto conto delle autorizzazioni di cui ai precedenti art.57 -58 e 59 e del parere del Collegio dei revisori di cui all’art.61, la direzione bilanci predispone la proposta di deliberazione per il riaccertamento dei residui da inserire nel conto del bilancio relativo all’esercizio 1995.
2. La Giunta Comunale, esaminata la proposta di cui al l° comma, delibera entro il 31.3.1996 gli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati.