CONVENZIONE
CONVENZIONE
per la gestione del SII nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia
L’anno 2016, il giorno , in Brescia
Tra
L’Ufficio d’Ambito di Brescia, subentrato ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 2010 e giusta deliberazione del Consiglio Provinciale 27 giugno 2011 n. 26 all’Autorità d’Ambito Territoriale pro- vincia di Brescia (di seguito l’“AATO”) a decorrere dal 1 luglio 2011, rappresentata
, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazio- ne, domiciliato per la carica in Brescia, xxx Xxxxxxxxx 00;
e
La società Acque Bresciane srl (di seguito il “Gestore”), rappresentata, ai sensi dell’articolo [•] del proprio statuto, dal Sig. , il quale interviene nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in
;
(di seguito congiuntamente le “Parti”) PREMESSO CHE:
1. Con deliberazione di Consiglio Provinciale di Brescia n.38 del 19.10.2015 è stato deliberato “Di scegliere, per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, quale forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia l’affidamento a so- cietà di capitale mista, approvando l’allegato Programma Operativo con le condizioni e i tempi in esso precisati”;
Con la medesima deliberazione peraltro è stata “Rilevata l’opportunità, al fine di anticipare la ge- stione unificata del Servizio Idrico Integrato e, al contempo, di consentire la graduale aggregazione dei ge- stori esistenti preliminarmente all’espletamento della gara per la scelta del socio privato, di percorrere una prima fase nella quale il servizio medesimo verrà gestito in house da una società totalmente pubblica nella quale dovranno confluire, anche mediante eventuali fusioni societarie, le società pubbliche, attuali gestori del servizio e poi, una volta completata l’unificazione delle gestioni pubbliche attuali con affidamento an- che delle gestioni in economia e di quelle oggi aggregate in via transitoria a Garda Uno spa, AOB2 spa e A2A Ciclo Idrico spa, una seconda fase nell’ambito della quale dovrà essere espletata la procedura ad evi- denza pubblica per la scelta del socio privato”;
2. Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. del….allegata alla presente convenzione (sub “1”) è stato disposto l’affidamento, ai sensi del decreto legislativo n.152/2006, del SII nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia alla società Acque Bresciane srl;
3. La presente Convenzione, approvata con la deliberazione sopra richiamata, recepisce i contenuti minimi essenziali di cui all’Allegato A della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015.
Tutto ciò premesso,
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le se- guenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrut- ture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di tra- sporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamen- to, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove pre- senti
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il tra- sporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e ge- stione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso del- le acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre- trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico inte- grato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici rea- lizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori,
e) la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri pre- ventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi
di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
f) la riscossione;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedot- to, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrut- ture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da ac- que sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le ac- que trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastruttu- re per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimi- late, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ri- cerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o ad- dotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove pre- senti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domesti- ci – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antin- cendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igieni- co-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture u- tilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La di- stribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Ente di governo dell’Ambito (EGA) è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell’articolo 154 comma 4 del decreto legislativo n. 152/06; ai sensi della Legge Re- gionale (di seguito definita), coincide con la Provincia di Brescia che esercita le funzioni in materia di SII (di seguito definito) attraverso la propria Azienda Speciale denominata “UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA”;
Enti Locali sono la Provincia di Brescia ed i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competen- za dell'EGA;
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infra- strutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le at- tività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inol- tre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, addu- zione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o
di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare econo- micità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finan- ziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli in- vestimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’UFFICIO D’AMBITO e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: Ufficio d’Ambito).
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione tem- poris vigente.
Articolo 2 Oggetto
2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ente di governo dell’ambito si impe- gna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identifi- care in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità eco- nomico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerente- mente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli ob- blighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabi- lite dall’ Ufficio d’Ambito in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
2.4 Il Gestore esercita i servizi affidati conformemente alla presente Convenzione, al Piano d’Ambito vi- gente e alle modalità definite nel Disciplinare Tecnico, nel Regolamento del SII, nella Carta del SII e nelle Direttive via via emanate dall’AEEGSI e/o dall’ Ufficio d’Ambito, per il tramite dell’Ufficio d’Ambito.
Articolo 3 Regime giuridico – Affidamento del Servizio
3.1 Il Gestore, in esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n.38/2015, nel- le more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un socio privato e del con- seguente adeguamento dello statuto e della presente convenzione, provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n del
……..., con la quale è stato disposto l’affidamento dell’Ambito in conformità alla normativa vigente.
3.2 Nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un socio privato e dell’adeguamento dello statuto e della presente convenzione alla forma di gestione della società mista, resta fermo il rispetto dei requisiti normativi e statutari richiesti per l’affidamento in via diretta del servizio idrico integrato cosiddetto “in house providing”.
3.3. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata del presente Contratto di Ser- vizio, dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all’ Ufficio d’Ambito ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.
3.4. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni sostanziali, derivanti da conferimento di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo l’intenzione di eseguire siffatte operazioni all’ Ufficio d’Ambito, la quale, se non vi si oppongano gravi mo- tivi, rilascia la propria autorizzazione. L’autorizzazione si dà per rilasciata se l’ Ufficio d’Ambito non e- sprime alcuna determinazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza della preventiva autorizzazione dell’ Ufficio d’Ambito.
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate
4.1 L’ Ufficio d’Ambito è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinchè tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni che sono salvaguardate fino alla sca- denza delle relative concessioni, data alla quale il Gestore subentrerà previa determinazione e riconosci- mento al gestore uscente del valore di subentro di cui all’articolo 22.
4.2 Mediante la presente Convenzione è affidato al gestore il servizio idrico integrato dell’ATO, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di capta- zione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nel- le "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni ricompresi nell’ATO della provincia di Brescia e individuati nella mappa allegata alla presente Convenzione (sub “2”).
4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione. In tale caso le Parti provvederanno a concordare anche le conseguenti modifiche al Piano d’Ambito vigente.
4.6 L’ Ufficio d’Ambito ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i seguenti gestori salvaguardati in conformità alla normativa vigente:
- A2A Ciclo Idrico spa
- Azienda Servizi Valtrompia spa (ASVT spa)
- Acque Potabili Spa;
- Erogasmet Spa.
I relativi Comuni, i servizi gestiti e la durata della concessione sono precisati nell’allegato alla deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 3/2006 del 18 giugno 2006.
4.7 L’ Ufficio d’Ambito ed il gestore prendono altresì atto che nel perimetro dell’ATO sono presenti i se- guenti operatori, qualificati come Grossisti:
- Gandovere Depurazioni;
- Severn Trent Italia.
4.8 L’ Ufficio d’Ambito adotta le necessarie misure di coordinamento dell’attività e di integrazione dei compiti di gestione dei servizi tra la pluralità di soggetti gestori.
4.9 L’ Ufficio d’Ambito potrà definire con apposite direttive linee generali che attengono le modalità di omogeneizzazione/uniformazione di aspetti inerenti la gestione del servizio anche con riferimento ad attivi- tà che possano produrre economie di costo e/o di economia di scala, nel rispetto delle autonomie gestionali dei gestori.
Articolo 5 Durata della Convenzione
5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello svi- luppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 9, la durata dell'affidamento è fissata in anni 30 decorrenti dalla data individuata nella deliberazione di affidamento del servizio.
5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popola- zione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AE- EGSI).
5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all' Ufficio d’Ambito, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizio- ni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L' Ufficio d’Xxxxxx decide
sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
Articolo 6 Divieto di sub-concessione
6.1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la gestione del Servizio Idrico Integrato, sotto pena dell’immediata risoluzione del presente Contratto di Servizio, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della cauzione di cui all’articolo 38, oltre al risarcimento degli eventuali ulterio- ri danni.
6.2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’ Ufficio d’Ambito, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
6.3. I contratti stipulati dal Gestore ai sensi del paragrafo precedente devono includere una clausola che ri- servi all’eventuale nuovo gestore subentrante individuato dall’ Ufficio d’Ambito la facoltà di sostituirsi al medesimo Gestore in caso di risoluzione o anticipata cessazione della presente Convenzione, ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi dei successivi articoli 35 “Risoluzione e recesso” e 36 “San- zione coercitiva: sostituzione provvisoria”.
Articolo 7 Beni affidati in concessione
7.1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Inte- grato, qualora non siano di proprietà del Gestore, sono affidati in concessione esclusiva, per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore medesimo, che si impegna a redigere apposito inventario da aggior- nare entro 6 mesi dall’affidamento e/o aggregazione di nuova gestione.
7.2 Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi oggetto della presente Convenzione sono trasferite al Gestore.
7.3 Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi della presente Convenzione sono trasfe- rite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determi- nazione della tariffa.
7.4. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e do- tazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che saranno successivamente rea- lizzate in attuazione del Piano d’Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio in- tervento.
7.5 Gli Enti locali si impegnano, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, per i fini previsti dalla Convenzione medesima, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica.
7.6. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Inte- grato che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dagli Enti locali nel periodo di vigenza della presente Convenzione verranno affidati in concessione d’uso gratuita al Gestore, che ne assicurerà l’utilizzazione per l’erogazione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel presente Contratto.
7.7. Il Gestore assicura la trasmissione periodica delle informazioni necessarie all’aggiornamento della ri- cognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alle direttive emanate dall’ Ufficio d’Ambito e/o da AEEGSI
Articolo 8 Manutenzione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali
8.1. Il Gestore accetta i beni affidati in concessione, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Il Gestore si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni affidati in concessio- ne e a verificarne lo stato di consistenza entro 6 mesi dall’affidamento. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d’Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza dei beni.
8.2. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i be- ni immobili ricevuti in concessione, alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza.
8.3. Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materia- li occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere in coerenza con il Piano d’Ambito e con quanto previsto dal Disciplinare Tecnico.
8.4. Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza, per tutta la durata della gestione, tutte le opere, gli im- pianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza, nonché ad apportarvi le migliorie e le sostituzioni necessarie, in modo da permettere al termine del rapporto la restituzione delle stesse almeno nel medesimo grado di efficienza iniziale.
8.5. Il Gestore dovrà garantire l’efficienza crescente nel tempo delle reti e degli impianti concessi in uso, ovvero il soddisfacimento sempre maggiore degli standard del S.I.I. in termini di razionale utilizzazione delle risorse idriche, qualità del servizio rispetto alla domanda della popolazione servita, la qualità del ser- vizio rispetto all’esigenza di tutela ambientale, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell’acqua erogata e scaricata;
8.6. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o u- surati e/o comunque inutilizzabili per l’erogazione dei servizi, il Gestore provvederà, previa comunicazione all’ Ufficio d’Ambito ed autorizzazione da parte dell’ente proprietario, alla loro alienazione e/o eliminazio- ne e/o restituzione, secondo le istruzioni ricevute dall’ente proprietario.
Titolo II PIANO D’AMBITO
Articolo 9 Contenuto del Piano d’Ambito
9.1 Il Piano d’Ambito, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ri- cadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al rag- giungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il pro- gramma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine pro- grammate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'an- damento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore ta- riffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investi- menti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
9.2 L’ Ufficio d’Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Pi- ano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
9.3 L’ Ufficio d’Ambito assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della pre- sente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
Articolo 10 Aggiornamento del Piano d’ambito
10.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l' Ufficio d’Ambito - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolato- rio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazio- ne - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonchè le con- seguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronopro- gramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informa- zioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di ge-
stione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI.
10.2 L’ Ufficio d’Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
10.3 L' Ufficio d’Ambito assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
10.4 Il Gestore può presentare all’ Ufficio d’Ambito domanda di variante al Piano d’Ambito per ottempera- re a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata e deve indicare le modifiche al programma degli interventi e le conseguenze sul pi- ano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o in- tegrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
10.5 . Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall’ Ufficio d’Ambito, la quale può proporre modifiche in merito agli interventi previsti in attuazione della variante e contestare la misura della compensazione tariffaria richiesta.
10.6. Sulle eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di re- golamento l’ Ufficio d’Ambito è tenuta a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell’Autorità equivar- rà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell’ Ufficio d’Ambito.
10.7. Nel Disciplinare Tecnico sono ulteriormente definite le modalità di presentazione di varianti alle pre- visioni del Piano d’Ambito e del Programma degli Interventi.
Articolo 11 Programma degli Interventi
11.1 Il Gestore prende atto che il Piano d’ambito, individua in xxx xxxxxxxxxxx xx opere, gli impianti e gli in- terventi sull’attuale sistema infrastrutturale, necessari al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quanti- tativi del SII, e che essi sono dettagliati nel PdI, contenuto nel Piano d’ambito stesso ai sensi dell’articolo 151, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.
11.2 Il Gestore riconosce che sono a suo esclusivo carico tutte le attività necessarie per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano d’ambito, nel pieno rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regiona- le in materia di lavori pubblici, ivi compresa la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del PdI
11.3 Il PdI dovrà essere adeguato, nel tempo, alle variazioni delle esigenze della popolazione e delle caratte- ristiche delle risorse, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative comunitarie, na- zionali e regionali, dall’evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, nonché da fatti naturali od imprevedibili.
11.4 La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Piano d’ambito è proposta dal Gesto- re in base agli obiettivi definiti dall’ Ufficio d’Ambito. Il Gestore predispone il Programma degli Interventi in cui deve specificare gli investimenti del Piano d’ambito che propone di realizzare nel periodo regolatorio
di riferimento, precisando in dettaglio gli obiettivi da raggiungere in coerenza con quanto preliminarmente definito dall’ Ufficio d’Ambito e/o dalle deliberazioni dell’AEEGSI.
11.5 Il Gestore inoltre è tenuto a trasmettere all’Xxxxxxx x’Xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’approvazione del bilancio di ogni anno, il consuntivo del PdI relativo all’esercizio precedente, dal qua- le risultino i livelli di servizio raggiunti, gli interventi realizzati e le spese totali sostenute secondo modalità concordate con l’ Ufficio d’Ambito.
11.6 La progettazione a qualsiasi livello, nonché la direzione lavori sono di competenza del Gestore.
11.7 Il Gestore avrà l’obbligo di consegnare all’ Ufficio d’Ambito copia dei progetti, delle eventuali varian- ti, della contabilità e dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione.
Articolo 12 Approvazione dei progetti da parte dell’UFFICIO D’AMBITO
12.1 Ai sensi dell’articolo 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006, i progetti definitivi delle opere, degli interventi e degli impianti previsti nel Programma degli Interventi compresi nel Piano d'ambito, nonché le loro modifiche sostanziali, sono approvati dall’ Ufficio d’Ambito, che provvede alla convocazione di appo- sita conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e ss. della legge n. 241/1990.
12.2 L'approvazione di cui al comma 12.1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abi- litativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani pae- saggistici. Qualora l’approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territo- riale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
12.3 L’Ufficio d’Ambito disciplina con apposite Linee guida l’iter di approvazione dei progetti.
Articolo 13 Delega dei poteri espropriativi
13.1 Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell’attuazione del PdI ed in ogni caso per l’esatto adempimento della presente Convenzione, l’Ufficio d’Ambito attribuisce al Ge- store, che accetta - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. nonchè dell’articolo 158bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 - le funzioni e i poteri di autorità espropriante, quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, della Legge Regionale.
13.2 Il Gestore è obbligato a dare attuazione alla suddetta delega ed ogni atto del procedimento espropriati- vo dovrà riportare gli estremi della presente Convenzione.
Articolo 14 Interventi non previsti dal Piano d’Ambito
14.1 Ogni intervento che si intende realizzare in difformità al Programma degli Interventi approvato che non alteri la previsione economica complessiva di spesa prevista in ciascun anno dal medesimo Programma deve essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio d’Ambito che, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, potrà individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica temporale di realizzazione.
14.2 Non necessitano di autorizzazione preventiva gli interventi urgenti ed indifferibili eccedenti l’importo annuale previsto nel Programma degli interventi di manutenzione straordinaria non programmata, per i qua- li il Gestore è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio d’Ambito e ad inviare la do- cumentazione tecnica giustificativa secondo le istruzioni impartite dall’Ufficio d’Ambito. Nella suddetta documentazione il Gestore deve in ogni caso dar conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso necessario l’intervento fornendo i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento ne- gli strumenti di programmazione.
14.3 In caso di realizzazione di opere non autorizzate, l’ Ufficio d’Ambito si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell’indennizzo da corrispondere al termine dell’affidamento per subentro di altro gestore.
TITOLO III TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Articolo 15 Determinazione tariffaria
15.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo n. 152/2006, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».
15.2 L’ Ufficio d’Ambito predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l’approvazione all’AEEGSI, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall’AEEGSI stessa.
15.3 Il Gestore prende atto che i ricavi tariffari costituiscono il corrispettivo totale del SII oggetto della pre- sente Convenzione e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere riconosciuto, salvo quanto previsto dal vigente Metodo Tariffario e da eventuali ulteriori disposizioni emanate dall’AEEGSI.
15.4 La predisposizione tariffaria è effettuata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore nell’ambito del pro- cedimento di raccolta dati disposto dall’AEEGSI, aggiornati all’ultimo esercizio utile o all’ultimo bilancio disponibile, opportunamente validati dall’ Ufficio d’Ambito.
Articolo 16 Tariffe da applicare all’utenza
16.1 Il Gestore applica la tariffa approvata da AEEGSI. L’eventuale differenza tra la tariffa predisposta dall’ Ufficio d’Ambito o dal Gestore, nei casi sopra indicati, e la tariffa approvata dall’AEEGSI, sarà ogget- to di conguaglio da parte del Gestore per l’anno di competenza.
16.2 L’articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita ed approvata dall’ Ufficio d’Ambito, sulla base dei criteri definiti dall’AEEGSI.
16.3 La tariffa è riscossa dal Gestore del SII. In presenza di più Gestori, la tariffa del servizio idrico inte- grato è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, che provvede al successivo riparto tra i gestori inte- ressati sulla base di apposita direttiva dell’ Ufficio d’Ambito.
16.4 A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e dell’approvazione della legge n.13/2009 l’AATO determina annualmente la quota vincolata della tariffa di depurazione da applicare agli
utenti sprovvisti del servizio di depurazione ai fini della realizzazione degli investimenti necessari per dota- re i medesimi del servizio
16.5 La tariffa è riscossa dal Gestore con le modalità e secondo la periodicità previste dalle norme vigenti e dal Disciplinare e la Carta del SII.
16.6 Se previsto potrà essere richiesto per ogni utenza il rilascio di depositi cauzionali, determinati in appli- cazione delle pertinenti deliberazioni di AEEGSI.
16.7 Il costo di funzionamento dell’ Ufficio d’Ambito è a carico della tariffa del SII e definito nel rispetto del vigente Metodo tariffario. Sarà corrisposto dal Gestore all’ Ufficio d’Ambito, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ufficio d’Ambito, in conformità alle previsioni del Pia- no d’Ambito e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall’AEEGSI.
Articolo 17 Rapporti tra grossista, Ufficio d’Ambito e Gestore
17.1 L' Ufficio d’Ambito provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente rego- lazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al gros- sista e all'Ufficio d’Ambito.
17.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall' Ufficio d’Ambito in at- tuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
17.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, prov- vede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’ Ufficio d’Ambito nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’ Ufficio d’Ambito competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’ Ufficio d’Ambito competente procede.
Titolo IV STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 18 Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
18.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mante- nimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.
Articolo 19 Istanza di riequilibrio economico-finanziario
19.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudi- care l'equilibrio economico- finanziario, il Gestore presenta all' Ufficio d’Ambito istanza di riequilibrio.
19.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equili- brio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinan-
ti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione ta- riffaria.
19.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 20 Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
20.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indica- to, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regola- zione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
d) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
20.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 21 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
21.1 L' Ufficio d’Xxxxxx decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l’Ufficio d’Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulterio- ri misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
21.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' Ufficio d’Ambito nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la conti- nuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
21.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimo- niali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'effi- cienza complessiva dei costi di gestione.
Titolo V CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 22 Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
22.1 L' Ufficio d’Ambito prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indi- cati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in confor- mità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’articolo 172, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
22.2 L’ Ufficio d’Ambito, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le proce- dure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la pro- secuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
22.3 L’ Ufficio d’Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gesto- re subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendo- ne l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l' Ufficio d’Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi ses- santa giorni.
22.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall' Ufficio d’Ambito, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell' Ufficio d’Ambito. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
22.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore tra- sferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del ser- vizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’Ufficio d’Ambito.
22.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimen- to a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
22.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall' Ufficio d’Ambito, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - li- mitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’ Ufficio d’Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della conven- zione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.
Articolo 23 Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
23.1 L' Ufficio d’Ambito è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore al- meno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, en- tro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
23.2 L' Ufficio d’Ambito verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
23.3 L' Ufficio d’Ambito dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di sca- denza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazio- ne e al nuovo affidatario.
23.4 L’Ufficio d’Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore suben- trante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formu- la la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l' Ufficio d’Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
23.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall' Ufficio d’Ambito, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell' Ufficio d’Ambito. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
23.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l' Ufficio d’Ambito sulla base dei documenti con- tabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può su- bentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’articolo 1406 del codice civile.
23.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto an- che della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’ Ufficio d’Ambito, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
23.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall' Ufficio d’Ambito, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - li- mitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’ Ufficio d’Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della conven- zione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle nor- me vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versa- mento del valore residuo.
Titolo VI ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 24 Ulteriori obblighi dell’Ufficio d’ambito
24.1 L' Ufficio d’Ambito è obbligato a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della sca- denza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria compe- tenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Ufficio d’Ambito dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio i- drico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, fi- nanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI.
24.2. L’ Ufficio d’Xxxxxx farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali ricadenti nell’ATO rila- scino tempestivamente ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecu- zione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, così da consentire al Gestore di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito.
24.3. Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di quanto indicato nel paragrafo precedente, l’ Ufficio d’Ambito supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concerta- zione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
24.4. In caso di realizzazione da parte di soggetti terzi delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, l’Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti Locali competenti impegnino i terzi incaricati dell’esecuzione delle opere di urba- nizzazione al rispetto delle prescrizioni tecniche formulate dal Gestore, che assumerà la gestione delle rela- tive opere strumentali all’erogazione del servizio.
Articolo 25 Controllo da parte dell’UFFICIO D’AMBITO
25.1 L’ Ufficio d’Ambito esercita una attività di controllo sul corretto esercizio del SII al fine di:
a) verificare ed assicurare la corretta applicazione della Tariffa e delle disposizioni dell’AEEGSI, aventi ad oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SII;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del servizio previsti nel Piano d’ambito;
c) verificare l’andamento economico-finanziario della gestione affidata, nonché il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione nel suo complesso;
d) verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d’Ambito e del PdI;
e) verificare la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento e nella Carta del Servizio a tu- tela dell’utenza.
25.2 Per il soddisfacimento delle finalità di cui al comma 31.1, il Gestore adotta apposito modello di con- trollo di gestione nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dall’AEEGSI in materia di “unbundling” ed organizza la propria contabilità analitica per centri di costo.
25.3 Il Gestore ha l’obbligo di sottostare al controllo, da parte dell’ Ufficio d’Ambito, del corretto esercizio del Servizio. A tal fine l’ Ufficio d’Ambito, tramite il proprio personale dipendente, ovvero tramite tecnici all’uopo incaricati e previamente comunicati al Gestore, può accedere in qualunque momento presso le sedi amministrative ed operative del Gestore nonché agli impianti a lui concessi, con un preavviso scritto di al- meno 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
25.4 Il Gestore ha, inoltre, l’obbligo di fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, economico ed am- ministrativo che verranno richieste. L’ Ufficio d’Ambito può procedere inoltre ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.
25.5 Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, pre- vio inserimento di eventuali deduzioni contrarie. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati cam- pionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l’assunzione di copie documenta- li, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l’accesso ai documenti amministrativi.
26.1 Il Gestore è obbligato a:
Articolo 26 Ulteriori obblighi del Gestore
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente Convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall’Ufficio d’Ambito in base al- la regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 152/2006;
f) trasmettere all' Ufficio d’Ambito le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffa- rie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della re- golazione dell’AEEGSI;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l' Ufficio d’Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all' Ufficio d’Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che fac- ciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell' Ufficio d’Ambito medesimo;
i) restituire all' Ufficio d’Ambito, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizza- zioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerente- mente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente conven- zione.
26.2. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Ufficio d’Ambito e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa Il Gestore è esclusivamente e direttamente re- sponsabile verso gli Utenti, verso gli Organismi preposti al controllo e verso i terzi per ogni aspetto della gestione del Servizio, nessuno escluso, anche ove svolta in attuazione del presente contratto, delle direttive, degli atti di controllo coordinamento dell' Ufficio d’Ambito, tenendo sollevata e indenne l'Autorità, nonché gli Amministratori e il personale dipendente della stessa, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi affidati.
26.3. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicu- rezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
26.4 Il Gestore si obbliga affinché nella esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedi- menti e le cautele atti a garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sen- si del precedente articolo 6 (“Divieto di sub-concessione”) tutte le vigenti norme di legge in materia di tute- la della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
26.5. Il Gestore si impegna a collaborare con l’Autorità nell’attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato agli articoli 25 (“Controllo da parte dell’Autorità”) e 27 (“Comunicazione dati sui servizi”).
26.6. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e dell’articolo 7 del de- creto legislativo n. 31/2001, si impegna a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti ge- stori, di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodi- co, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. Il Gestore deve periodicamente informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del periodo precedente.
26.7. In caso di nuovo affidamento, si applica la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
Articolo 27 Comunicazione dati sui servizi
27.1. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli orga- nismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all’Autorità, a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
- quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
- quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distri- buzione;
- quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
- quantitativi di acqua non contabilizzata;
- quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
c) caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
d) dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
e) componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzio- ne dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
f) i bilanci e i documenti di cui al precedente articolo 25 (“Controllo da parte della Autorità”);
g) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’articolo 29 (“Carta dei Servizi”).
27.2. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l’Autorità può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
27.3. Nel disciplinare Tecnico sono ulteriormente definite le modalità di comunicazione dei dati tecnici ed economici sui servizi gestiti.
Articolo 28 Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale
28.1. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della Legge Regionale, è tenuto a trasmettere all’Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l’Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le in- formazioni relativi all’attività svolta necessari all’Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all’utente finale. In particolare, il Gestore è tenuto a trasmettere all’Osservatorio i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo articolo 29 (“Carta dei servizi”).
Articolo 29 Carta del SII
29.1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del SII il cui schema è redatto in conformità allo schema tipo approvato dall’AEEGSI con deliberazione 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr.
29.2. La Carta del SII è predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, com- ma 461, lett. a) della legge n. 244/2007, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonchè le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione.
29.3. Il Gestore, ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 655/2015/r/idr, in caso di prestazione del servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti dalla Carta del SII, indipendentemente dal- la presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente imputabile a dolo o colpa del Gestore me- desimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso auto- matico forfetario
29.4. L’ammontare e le modalità di pagamento e i termini del suddetto rimborso sono indicati nella Carta del SII.
29.5. La Carta contiene anche le modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servi- zio.
29.6. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti.
Articolo 30 Regolamento del SII
30.1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal regolamento di utenza (di seguito il “Regola- mento”) allegato alla presente Convenzione sub “4”, nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economi- che alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le moda- lità di composizione dell’eventuale contenzioso.
30.2. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo a variazioni norma- tive, per risolvere problematiche attuative e/o interpretative o a seguito di modifica dei livelli di servizio da assicurare agli utenti.
Articolo 31 Disciplina delle acque reflue industriali e di prima pioggia
31.1. L’ Ufficio d’Ambito approva la disciplina, le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, le modalità di svolgimento dei procedimenti di autorizza- zione previsti dalle norme di legge, nonché la determinazione e il successivo aggiornamento delle tariffe che il gestore è tenuto ad applicare.
31.2. Il Gestore è tenuto a comunicare dati e informazioni relativamente alle utenze industriali nell’ambito della rendicontazione periodica richiesta dall’ Ufficio d’Ambito.
31.3.Lo svolgimento dell’attività di controllo, laddove previsto con l’ausilio e/o il supporto del Gestore, è disciplinato con apposita convenzione.
Articolo 32 Altri documenti richiesti
00.0.Xx Gestore sottopone alla approvazione dell’Autorità, e successivamente adotta, il manuale della sicu- rezza delle reti e degli impianti (anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiter- rorismo) nonché per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
32.2. Il Gestore sottopone alla approvazione dell’Autorità, e successivamente adotta, il manuale della quali- tà per l’erogazione dei servizi affidati.
32.3 In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità sui servizi erogati.
32.4. Il Gestore sottopone alla approvazione dell’ Ufficio d’Ambito, e successivamente adotta, il piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie.
32.5. Il Gestore trasmette annualmente all’ Ufficio d’Ambito e ai Comuni una relazione circa i lavori effet- tuati e i risultati conseguiti.
32.6. Il Gestore predispone il “Piano di Emergenza Idrica”, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, che conterrà tutte le attività necessarie al fine di far fronte ad eventuali episodi di emergenza nella for- nitura di acqua potabile e di emergenza ambientale derivante dagli impianti di fognatura e depurazione. Il Gestore prende atto che per la redazione del suddetto Piano non sono state predisposte dall’Ufficio d’ambito linee guida. L’Ufficio d’ambito si riserva di predisporre indirizzi e prescrizioni, anche sulla base di eventua- li linee guida regionali e nazionali in materia di protezione civile.
32.7. Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi del “Piano di gestione delle interruzioni del servizio”, trasmettendolo all’ Ufficio d’Ambito.
32.8. Il Gestore produrrà, entro 3 mesi il “Documento di organizzazione territoriale della gestione del servi- zio idrico integrato”, che dovrà essere sottoposto alla presa d’atto dell’Autorità d’ambito. Il progetto dovrà contenere la descrizione dettagliata delle modalità di gestione territoriale del servizio idrico integrato, con particolare riferimento all’ubicazione delle sedi operative decentrate, degli sportelli operativi aperti al pub- blico, dell’ubicazione delle funzioni aziendali, decentrate e non, e delle principali modalità operative per l’erogazione del servizio e l’esecuzione dei lavori di Piano d’ambito, nonché dei tempi di attuazione del progetto. Il progetto potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni.
32.9 Il Gestore è tenuto a dotarsi di un sistema informativo territoriale (SIT), contenente tutte le informa- zioni tecniche e gestionali caratterizzanti il servizio idrico integrato, nel territorio gestito.
Titolo VII PENALI, SANZIONI E RISOLUZIONE
Articolo 33 Penali
33.1 L’ Ufficio d’Ambito, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ufficio d’Ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per viola- zione dei corrispondenti standard minimi.
33.2 L’ Ufficio d’Ambito comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
33.3. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei ser- vizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, le seguenti penalizzazioni:
a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione determinata in funzione del fatturato in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione determinata in funzione del fatturato in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta, una sanzione compresa fra
5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) euro determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabi- le al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) della Legge Regionale.
33.4. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 25 (“Comunicazione dati sui servizi”) ovvero in caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte del Ge- store ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 24 (“Controllo da parte dell’Autorità”), l’Autorità applica al Ge- store medesimo una sanzione determinata in funzione del fatturato in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore.
33.5. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penalizzazioni sono precisate nel Disciplinare.
33.6 Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti del SII e quindi riconosciute in tariffa come componente di costo
Articolo 34 Sanzioni
34.1 L’ Ufficio d’Ambito è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di vi- olazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Articolo 35 Risoluzione e recesso
35.1 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in caso di:
a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
b) cessione o sub-concessione, anche parziale, della gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del pre- cedente articolo 6 (“Divieto di sub-concessione”);
c) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d’azienda senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità ai sensi del precedente articolo 27 (“Re- quisiti del Gestore”);
d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi dell’articolo 38.
35.2. L’ Ufficio d’Ambito potrà inoltre decidere la risoluzione della presente Convenzione in caso di reite- rate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.
35.3. Nei casi di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, l’ Ufficio d’Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Con- venzione.
35.4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Ufficio d’Ambito avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui all’articolo 38, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, let- tera d), l’Autorità avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di cauzione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l’ammontare complessivo della cauzione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’articolo 37 (“Cau- zione”) e le somme effettivamente a disposizione dell’Autorità a titolo di cauzione.
35.5. L’ Ufficio d’Ambito potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta debita- mente motivata, in caso di:
a) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore ovvero una loro dimi- nuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione dei servizi affidati, ancor- ché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati;
b) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
c) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;
35.6. In caso di risoluzione o di recesso, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servi- zio Xxxxxx Xxxxxxxxx, fermo restando che l’Ufficio d’Ambito dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.
35.7. Qualora il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza strutturata e/o di progetto, l’ Ufficio d’Ambito, nei casi di cui al presente articolo, provvederà alla individuazione del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato verificando, con l’ausilio delle banche finanziatrici, che tale soggetto abbia i necessari re- quisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
35.8. E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.
Articolo 37 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
37.1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non ven- gano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o la sicurezza pubblica, l’Autorità potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sosti- tuzione del Gestore medesimo.
37.2. L’adozione delle misure di cui al paragrafo precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l’Autorità contesta al Gestore l’inadempienza riscontrata, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempienza medesima.
37.3. Nel caso in cui il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza strutturata e/o di progetto, l’Autorità adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con le banche finanziatrici e verificherà, con l’ausilio delle medesime banche, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
37.4. Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.
Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38 Garanzie
38.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
38.2 .Il Gestore costituisce una cauzione, a favore dell’Ufficio d’Ambito, di importo pari al 2% del fatturato di esercizio dell’anno precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta scritta dell’Autorità d’Ambito e priva della clausola che preveda la preventiva escussione del gestore.
38.3. L’ Ufficio d’Ambito, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla cauzione di cui al paragrafo pre- cedente l’ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore.
38.4. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dal ricevi- mento di apposita comunicazione scritta da parte dell’Autorità.
38.5 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all' Ufficio d’Ambito del rinnovo di detta fideiussione ov- vero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
38.6 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escus- sione totale o parziale da parte dell' Ufficio d’Ambito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell' Ufficio d’Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
38.7 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 39 Assicurazioni
39.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di euro;
b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale euro.
39.2. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
Articolo 40 Modalità di aggiornamento della convenzione
40.1 Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di cia- scun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predi- sposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 7 della presente convenzione.
Articolo 41 Controversie
41.1. In caso di discordanze e/o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente atto e gli atti costituenti parte integrante e sostanziale, si conviene espressamente che verrà applicata l’interpretazione che risulterà più favorevole all’Autorità, agli Enti locali ed agli Utenti, ad insindacabile giudizio dell’Autorità medesima.
41.2. Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia.
Articolo 42 Imposte, tasse, canoni
42.1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla ge- stione del Servizio Idrico Integrato stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili.
Articolo 43 Spese contrattuali
43.1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.
Articolo 44 Disposizioni transitorie e finali
44.1. I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vi- genti al momento della sua sottoscrizione.
44.2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio alla Legge Quadro, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.
44.3. Il Gestore elegge il proprio domicilio in …………………..
Articolo 45 Allegati
45.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostan- ziale - della presente convenzione:
a) Deliberazione dell’EGA n. .... del (scelta della forma di gestione);
b) Deliberazione dell’EGA n. .... del (affidamento del servizio);
c) Piano d’Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell’EGA n. .... del ;
d) Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza.