PROGETTO CAPITOLATO SPECIALE
ALLEGATO A
Dipartimento Istruzione–Cultura-Assistenza-Sport-Tempo libero
PROGETTO CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO E RICREATIVO “GRANDE TORINO”, VIA DELLA POLVERIERA PER IL TRIENNIO 2021/2023
CIG: 8394944EEE
CPV: 92610000-0– “Servizi di gestione di impianti sportivi
Premessa
Il presente documento viene stilato in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
L’art. 23 comma 15 di tale decreto prevede che il progetto degli appalti di servizi – che si ritiene applicabile, in via analogica, alle concessioni di servizi - contenga:
a) la relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la concessione;
b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
L’art. 164 comma 2 del medesimo decreto stabilisce che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni,alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
a) Relazione tecnico-illustrativa
Il complesso sportivo/ricreativo oggetto di concessione è ubicato in via della Polveriera, in zona residenziale circondata da verde, a confine con la caserma dei Carabinieri forestali e limitrofa al Polo scolastico.
La struttura in argomento è funzionale allo svolgimento di attività sportive, ludiche e ricreative, rappresentando un vero e proprio centro di animazione ed aggregazione per gli abitanti della frazione collinare di Piazza.
L’impianto occupa una superficie complessiva di circa 6000 mq; i primi interventi di edificazione del complesso risalgono agli anni ottanta, con la realizzazione del campo da tennis scoperto.
Il complesso, pressoché interamente recintato, si compone di:
- n. 1 campo da tennis con manto in resina;
- n. 1 campo con manto in tessuto sintetico per il gioco del calcetto;
- parco giochi alberato;
- fabbricato ad uso servizi;
- area scoperta, un tempo adibita al gioco delle bocce;
- parcheggio pertinenziale.
Il fabbricato, ad unico piano fuori terra, ha una superficie coperta di circa 120 mq.
Realizzato in diverse epoche, ha struttura prefabbricata, pavimenti in piastrelle, porte in legno tamburato e serramenti esterni in alluminio e si compone di un locale somministrazione, deposito scorte, magazzino/ufficio, n. 2 servizi igienici, n. 4 spogliatoi con docce e di uno spogliatoio per arbitro. La struttura è collegata a impianto di distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica; il riscaldamento dei locali è assicurato da apparecchi elettrici a parete, mentre la produzione di acqua calda sanitaria è garantita dalla caldaia ubicata nella centrale termica posta sul lato est della costruzione, alimentata con bombolone gas g.p.l. interrato.
Il campo da calcetto, di dimensioni di mt. 35 x 22 è interamente recintato e dotato di illuminazione elettrica, ed è stato oggetto di lavori di riqualificazione mediante il rifacimento integrale del manto in sintetico nell’anno 2018.
Il parco giochi, interamente recintato ma non dotato di impianto di illuminazione,è composto dalle attrezzature ludiche dettagliate nelle relative schede ricomprese nell’allegato A3.
Nel corso del 2019 il locale “Torino Club Mondovì popolo granata” ha realizzato all’interno dell’impianto sportivo e, successivamente, donato al Comune di Mondovì un manufatto commemorativo dedicato al Grande Torino, riqualificando anche la relativa area di pertinenza, mediante la posa di elementi autobloccanti e cordoli. In esecuzione a quanto disposto con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 67 dell’11/4/2019 e 122 del 8/6/2020, la manutenzione del manufatto è in capo al Torino Club, mentre il mantenimento delle condizioni di sicurezza del monumento installato e delle relative aree di pertinenza è in capo al concessionario del complesso sportivo.
A margine della proprietà è ubicato un campo da calcetto in erba di proprietà della Parrocchia di Mondovì Piazza, attualmente concesso in comodato d’uso al concessionario uscente del complesso ricreativo in argomento. Il campo da calcio è dotato di impianto di illuminazione elettrica i cui costi vengono contabilizzati sul contatore elettrico del complesso sportivo comunale.
Il parcheggio pertinenziale viene in parte utilizzato, durante la stagione invernale, come sito deputato allo stoccaggio della neve rimossa nel quartiere di Piazza. In caso di eventuale chiusura
del parcheggio da parte del concessionario, copia della chiave deve essere fornita al Dipartimento Tecnico per la successiva consegna alla ditta incaricata dell’appalto del servizio di sgombero.
La modalità di gestione dell’impianto in oggetto, così come evidenziata nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2019 e s.m.i., è quella della concessione di servizi, svolgendo il concessionario tutte le attività inerenti la gestione dell’impianto e incassando in proprio tutti i ricavi derivanti dall’utilizzo degli spazi adibiti a pratica sportiva e dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Dalla sua apertura, la gestione dell’impianto sportivo è sempre stata esternalizzata.
b) Quadro riepilogativo dei costi della gestione degli impianti sportivi su base annuale
Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei presunti costi di gestione e dei ricavi del circolo polivalente in oggetto:
Spese di gestione | |
Acqua potabile (*) | € 250,00 |
Energia elettrica (*) | € 1.900,00 |
Gas (*) | € 1.000,00 |
Telefono (*) | € 500,00 |
Materiale di consumo somministrazioni | € 9.400,00 |
Varie/manutenzioni | € 4.500,00 |
Manutenzione del verde (**) | € 9.000,00 |
Personale (***) | € 7.100,00 |
Tributi | € 50,00 |
Totale | € 33.500,00 |
Ricavi | |
Tariffe utilizzo impianti | € 15.700,00 |
Incasso somministrazione | € 12.000,00 |
Totale | € 27.500,00 |
DISAVANZO | -€ 6.000,00 |
(*) desunti da rendiconto gestore
(**) desunti da prezzario assoverde – voci TE1 –TE8 – MA2 –MA3 (***) desunti da CCNL contratto Multiservizi
Le utenze sono state desunte dai dati storici forniti dal precedente concessionario; per quanto attiene le opere di manutenzione del verde, è stato utilizzato il prezziario Assoverde – Edizione 2001, senza adeguare i prezzi per tenere conto del possibile ribasso praticato dall’operatore economico qualora il concessionario dovesse avvalersi di prestatori esterni; i prezzi della manodopera sono stati desunti dal CCNL – settore multi servizi (personale con profilo professionale 2° livello – costo medio orario € 14,79), calcolando rn.1 addetto in servizio per 20 ore a settimana per 24 settimane/anno
Si ipotizza un utilizzo medio del complesso sportivo/ricreativo in oggetto, così suddiviso:
Campo da tennis
periodo: mesi giugno-luglio-agosto
- n. 12 utilizzi da 2 ore cad. a settimana periodo:mesi maggio e settembre
- n. 1 utilizzo da 2 ore cad. per 9 volte in ciascun mese periodo: mesi di aprile e ottobre
- n. 2 utilizzo da 2 ore cad a settimana.
Campo da calcio in sintetico
periodo da metà maggio a metà settembre
- n. 9 utilizzi da 1,50 ore cad. a settimana da parte di terzi periodo: da metà giugno a metà settembre
- n. 10 utilizzi da 1,50 ore cad. a settimana da parte gestore periodo: mesi di maggio e agosto e mesi di giugno e luglio
- n. 3 utilizzi da 1,50 ore cad. a settimana da parte di terzi periodo: mesi di aprile e ottobre
- n. 3 utilizzi da 1,5 ore cad da parte terzi
- n. 2 utilizzi da 1,50 ore cad da parte gestore.
L’importo delle tariffe orarie di utilizzo, comprensivo di IVA è quello risultante dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 assunta in data 16/7/2020.
Nella tabella seguente è riportata la stima complessiva dei ricavi annuali derivanti dall’utilizzo dei campi per attività sportiva; si precisa che l’ammontare complessivo dei proventi – stimato in base al computo degli utilizzi diretti da parte della società sportiva concessionaria secondo gli orari anzi indicati – viene abbattuta di una percentuale pari al 25%, per tenere conto del costo delle utenze e delle pulizie, che incidono sul valore tariffario, ma fanno già parte di costi calcolati nelle spese di gestione.
Utilizzi settimanali | Tariffa | Settimane/periodo riferimento | Utilizzo per attività gestore | Affitto a terzi |
TENNIS | ||||
12 da 2 ore cad | € 12, 00 ora | 12 | € 3.456,00 | |
1 da 2 ore cad | € 12, 00 ora | 18 | € 432,00 | |
2 da 2 ore cad. | € 12, 00 ora | 8 | € 384,00 | |
CALCETTO SINTETICO | ||||
9 da 1,50 ore cad | € 27,00 | 16 | € 5.832,00 | |
10 da 1,50 ore cad. | € 27,00 | 16 | € 6.480,00 | |
3 da 1,50 ore cad. | €35,00 | 16 | € 2.520,00 | |
3 da 1,50 ore cad. | € 35,00 | 8 | € 1.260,00 | |
2 da 1,50 ore cad. | € 27,00 | 8 | € 648,00 | |
SOMMANO | ||||
(abbattimento tariffe derivanti da usi societari del 25%) | € 5.346,00 | € 13.884,00 | ||
TOTALE COMPLESSIVO (IVA INCLUSA) | €19.230,00 | |||
Valori iva esclusa | € 4.381,98 | € 11.380,32 | ||
TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) | € 15.762,30 |
c) Calcolo del valore stimato della concessione
Il valore complessivo della concessione, in conformità al disposto dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , è stato stimato sommando le seguenti voci di entrata:
- ricavi presunti (al netto dell’IVA, ove dovuta), come risultanti dal prospetto riportato al punto precedente, per il triennio 2021/2023;
- valore complessivo dell’eventuale opzione di rinnovo per il triennio 2024/2026;
- valore dell’eventuale proroga tecnica della durata massima di mesi 6 per espletare le procedure di individuazione del contraente:
Tipologia introito (al netto di I.V.A., ove dovuta) | Valore della concessione stimato per il periodo 2021/2026 |
Ricavi medi annui (utilizzi impianto e attività di somministrazione alimenti e bevande) 2021/2023 | € 82.500,00 |
Opzione di rinnovo concessione (ripetizione servizi analoghi per il triennio 2024/2026 | € 82.500,00 |
Valore della eventuale proroga tecnica di mesi 6 | € 13.750,00 |
Valore complessivo presunto della concessione compreso di proroga tecnica massima di mesi 6 | € 178.750,00 |
d) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In riferimento al disposto dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l’affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa che per l’affidamento della concessione in oggetto non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Costituisce oggetto della presente concessione l’affidamento del servizio di gestione del complesso sportivo ricreativo polivalente “Grande Torino” sito nel quartiere Piazza,Via della Polveriera, di proprietà comunale.
La concessione di servizi, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera vv) del D. Lgs. n. 50/2016 è definita come “un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione dei lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”.
L’art. 165, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che “nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi dal mercato. Tali contratti comportano il trasferimento del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario”.
2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE
2.1 DESCRIZIONE IMPIANTO SPORTIVO RICREATIVO
L’impianto sportivo oggetto di concessione è costituito dai locali e dalle aree esterne di pertinenza, così come descritte nel progetto per l’affidamento di cui alle pagine precedenti e rappresentate graficamente nella planimetria allegata al presente capitolato sotto la lettera “A1”.
Le attrezzature ludiche costituenti il parco giochi sono dettagliate nelle schede allegate al presente capitolato sotto la lettera e costituenti l’allegato “A3”
L’impianto sportivo ha in dotazione il seguente bene mobile:
- rasaerba professionale Honda Modello HRX 537 HY , Matricola MAGA – 25544369 2016 alimentato a benzina, con piatto di taglio di cm. 53 a velocità variabile, anno 2016, in buone condizioni d’uso, al quale è attribuito il n. 025840 dell’inventario comunale;
La gestione dell’impianto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- l’apertura, la chiusura, la pulizia e sorveglianza del complesso sportivo, ivi compresi gli impianti e le attrezzature esistenti;
- la conduzione e la gestione degli impianti tecnologici;
- il funzionamento degli impianti sportivi, delle attrezzature e dei servizi annessi;
- la manutenzione ordinaria del complesso sportivo e delle aree verdi di pertinenza, ivi incluso lo sgombero neve e la pulizia dei vialetti perimetrali dell’impianto;
- la gestione del bar e punto ristoro;
- la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa.
A fronte delle attività di cui sopra, il concessionario ha diritto di incassare direttamente le tariffe ed i proventi derivanti dall’uso del complesso sportivo e ricreativo da parte di terzi nonché da altre attività eventualmente previste dal progetto gestionale (es.gestione attività pubblicitaria/sponsorizzazioni).
Il concessionario, inoltre, ha diritto ad utilizzare il campo per lo svolgimento delle proprie attività sportive, agonistiche e non agonistiche.
2.2 STANDARD MINIMI- ORARI – TARIFFE
Il concessionario dovrà assicurare l’apertura al pubblico dell’impianto sportivo con il rispetto dei seguenti standard minini:
a) Standard minimi di servizio da garantire
Accessibilità al pubblico | Parametro | Standard minimi di servizio |
Periodo minimo di | Nr. giorni di | 170 giorni per anno solare, ivi incluse |
apertura | apertura nel periodo | almeno 5 delle seguenti festività: |
dell’impianto | aprile/ottobre inclusi | ∙ Pasqua |
∙ Lunedì dell’Angelo | ||
∙ 25 aprile | ||
∙ 1° maggio | ||
∙ 2 giugno | ||
∙ 15 agosto | ||
∙ 08 settembre (Festa patronale) | ||
Periodo da | deve essere garantita l’apertura al pubblico | |
novembre a marzo | in funzione delle richieste dell’utenza nella | |
inclusi | fascia oraria 14,00 – 20,00, fatte salve le | |
seguenti festività: 1 gennaio - 6 gennaio - 1 | ||
novembre - 8 dicembre - Natale – S Xxxxxxx | ||
Orari minimi di | Monte ore di | monte ore complessivo settimanale |
apertura | apertura settimanale | quantificato in 25 ore di apertura al |
dell’impianto | periodo | pubblico. In caso di settimane comprendenti |
aprile/ottobre inclusi | giornate di festività di cui al punto | |
precedente, il monte ore complessivo non | ||
deve essere integrato. |
b) tariffe da applicarsi agli utenti
Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo non potranno eccedere i seguenti importi (comprensivi di I.V.A.), fatte salve le migliori condizioni che il concessionario deciderà di applicare e che saranno inserite nel contratto di gestione del servizio:
CAMPO DA CALCETTO | ||
Utilizzo diurno | Tariffa all’ora | € 27,00 |
Utilizzo notturno | Tariffa all’ora | € 35,00 |
CAMPO DA TENNIS | ||
Utilizzo diurno | Tariffa all’ora | € 12,00 |
Utilizzo notturno | Tariffa all’ora | € 16,00 |
La proposta presentata in sede di gara dovrà prevedere il piano complessivo delle tariffe che si intendono applicare.
Il piano tariffario potrà essere aggiornato annualmente, previa richiesta del concessionario, in misura non superiore alla variazione dell’indice ISTAT FOI annuale relativo al periodo intercorso dall’ultimo aggiornamento.
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di praticare tariffe diverse da quelle approvate dal Comune di Mondovì o che comunque non rientrino nel piano tariffario offerto in sede di gara.
All’interno dell’impianto il concessionario dovrà indicare, esponendoli ben in vista, gli orari di apertura al pubblico, le tariffe e le agevolazioni praticate.
2.3 UTILIZZI DEL COMPLESSO SPORTIVO
Nella gestione degli impianti, il concessionario dovrà assicurare il rigoroso rispetto del D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”, per quanto applicabile.
L’impianto potrà essere adibito, in via eccezionale e previa autorizzazione del Comune, anche per lo svolgimenti di manifestazioni a carattere ricreativo e analoghe, sempre che sia stata ottenuta l’agibilità per tali usi.
Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall’operato, anche omissivo, del proprio personale e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell’impianto e/o delle attrezzature.
Il personale impiegato presso gli impianti sportivi dovrà risultare in regola con le normative vigenti. Il Comune potrà chiedere la consegna dell’elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro negli impianti, nonché della documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale.
L’uso degli impianti sportivi può essere concesso alle scuole cittadine per esercitazioni e manifestazioni ginniche/didattiche, a Società e gruppi sportivi, ad Enti di formazione sportiva e a gruppi di cittadini che intendono organizzare singole manifestazioni o esercitazioni sportive senza discriminazione alcuna, dando la precedenza nell’ordine a quelli del quartiere/frazione dove ha sede l’impianto, a quelli degli altri quartieri/frazioni del Comune ed, infine, ai richiedenti di altri Comuni. In tal caso, il concessionario avrà facoltà di concordare direttamente con gli interessati le condizioni economiche per l’accesso e l’utilizzo degli impianti.
Al Comune è riservato l’uso gratuito delle strutture per ogni manifestazione ufficialmente organizzata e gestita o patrocinata dal Comune stesso, fino ad un massimo di 15 (quindici) giornate l’anno per ciascun impianto sportivo in concessione, ed inoltre per lo svolgimento di attività di promozione sportiva in ambito scolastico (ex Giochi Sportivi Studenteschi), purché questi non siano concomitanti con eventuali gare sportive calendarizzate nell’impianto e siano richiesti al concessionario con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.
Per tali manifestazioni il concessionario si obbliga a mettere a disposizione il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse. Qualora l’utilizzo comporti un considerevole aumento dei consumi relativi alle utenze e/o impiego straordinario del personale addetto alla custodia, alla sorveglianza e alla manutenzione dell’impianto, il Comune di Mondovì può concordare con il concessionario le modalità ed i termini di un eventuale rimborso delle relative spese.
Nel caso di utilizzo per iniziative patrocinate dal Comune, gli interessati devono farne richiesta scritta al Comune almeno 40 (quaranta) giorni prima della manifestazione, specificando se trattasi di manifestazioni con ingresso libero oppure a pagamento. Il Comune, previo confronto con il gestore, autorizzerà il richiedente all’uso dell’impianto in base al programma generale delle manifestazioni che si intendono svolgere nell’impianto stesso, ferma restando la condizione di agibilità della struttura per l’uso richiesto e le autorizzazioni necessarie a norma di legge.
Per tali manifestazioni il concessionario si obbliga a mettere a disposizione il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione della stessa. Qualora l’utilizzo comporti un considerevole aumento dei consumi relativi alle utenze e/o impiego straordinario del personale addetto alla custodia, alla sorveglianza e alla manutenzione dell’impianto il concessionario può concordare
con l’organizzazione richiedente le modalità ed i termini per un eventuale rimborso delle relative spese.
2.4 GESTIONE DIRETTA – SUBCONCESSIONE SERVIZI INTERNI ALL’IMPIANTO
Al concessionario è consentito, nell’ambito dell’impianto sportivo ricreativo in concessione, gestire direttamente o subconcedere a terzi:
- il servizio di bar e ristoro, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia;
- attività di vendita e/o noleggio di attrezzatura sportiva attinente alla discipline praticabili presso il complesso sportivo oggetto della gestione.
Il concessionario potrà appaltare a terzi i servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria dell’impianto (taglio erba, ecc…).
2.5 INCASSI
Il concessionario potrà introitare, oltre alle tariffe di utilizzo dell’impianto da parte di terzi e dei ricavi dei servizi eventuali sopra indicati, anche:
- i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso in occasione di eventuali gare agonistiche e di altre manifestazioni sportive organizzate dallo stesso;
- i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e/o pubblicità commerciali esposte all’interno degli impianti in concessione;
- i proventi del servizio di bar e ristorazione, che dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto delle norme in materia (Legge Regionale 29 Dicembre 2006 n. 38 e disposizioni attuative, normativa igienico-sanitaria); il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà comunque essere riservato ai frequentatori dell’impianto, ai sensi dell’art. 8 – comma 6 lett. i) della Legge Regionale 29 Dicembre 2006 n. 38.
Nella gestione dei servizi previsti il concessionario deve assumere come riferimento il Piano Economico Finanziario presentato in sede di offerta, la cui attuazione costituisce vincolo nell’esecuzione del contratto.
2.6 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TECNICO - STRUTTURALE
Il concessionario potrà realizzare interventi di miglioramento tecnico-strutturali al fine di ottimizzare la gestione del complesso sportivo.
L’esecuzione delle opere suddette dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento Tecnico del Comune.
In tale eventualità dovranno essere previste, nell’atto di autorizzazione, le modalità, le tempistiche e l’eventuale partecipazione del Comune alla realizzazione degli interventi.
Per tali opere trovano applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Al termine dei lavori, previa verifica da parte dei tecnici comunali, le opere saranno acquisite in proprietà del Comune senza che all’affidatario competa alcuna indennità o compenso di sorta.
Per l’esecuzione di tali opere potrà essere accordata la chiusura al pubblico dell’impianto in concessione per un periodo complessivo sul triennio di durata del contratto non superiore a tre mesi, salva la sussistenza di motivi di forza maggiore.
3. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata triennale (3 anni), decorrente dalla data del 1/1/2021, ovvero, se successiva, dalla data di stipula del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un ulteriore triennio (2024/2026), per un importo di € 82.500,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.
Il Comune si riserva, al termine della concessione, di prorogare il contratto per un massimo di mesi sei, esclusivamente al fine di concludere le procedure per l’individuazione del nuovo concessionario.
Nel corso della durata della concessione il Comune di Mondovì si riserva la facoltà di ridurre, per motivi di interesse pubblico consistenti nella realizzazione di una palestra scolastica da parte dell’Amministrazione provinciale, le aree oggetto di gestione destinate a parcheggio e ad area verde/parco giochi. In tal caso, laddove detta riduzione delle aree in concessione vada ad incidere sul piano economico finanziario oggetto di aggiudicazione, l’Amministrazione comunale, in accordo con il concessionario, potrà valutarne la revisione, ai sensi dell’art. 165 comma 6 del Codice dei contratti pubblici.
4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
4.1 PULIZIE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO
Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell’impianto, alla pulizia dei locali ed a quant’altro si renda necessario per garantire la funzionalità degli impianti che non rientri tra gli oneri di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Mondovì.
La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 380/2001, riguardano “opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” in modo tale da garantire la funzionalità dell’immobile e degli impianti ad esso connessi ed evitarne il possibile degrado.
Le attività da intendersi ricomprese nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché le modalità di riscontro sulla corretta esecuzione delle stesse e di verifica periodica degli impianti tecnologici presenti sono dettagliate nell’Allegato “A2”, facente parte integrante del presente capitolato.
Il concessionario è tenuto a dotarsi delle attrezzature e dei prodotti necessari al corretto svolgimento del servizio.
L’attività di pulizia e di manutenzione dovrà essere svolta in modo da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive/ricreazionali.
Fanno carico al concessionario la sorveglianza e custodia dell’impianto e delle attrezzature, l’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, anche nel caso in cui l’impianto venga temporaneamente concesso in uso dal Comune ad altri Enti, Associazioni ed organizzazioni sportive.
Fanno carico al concessionario la sorveglianza e custodia dell’impianto e delle attrezzature, l’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, anche nel caso in cui l’impianto venga temporaneamente concesso in uso dal Comune ad altri Enti, Associazioni ed organizzazioni sportive.
Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall’operato, anche omissivo, del proprio personale e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell’impianto e/o delle attrezzature.
Il personale impiegato presso gli impianti sportivi dovrà risultare in regola con le normative vigenti. Il Comune potrà chiedere la consegna dell’elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro negli impianti, nonché della documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale.
4.2 UTENZE – CONFORMITA’ – TRIBUTI
Contestualmente all’inizio della gestione, il concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti relativi alle utenze attive presso il complesso sportivo (energia elettrica, acqua potabile, gas, terzo responsabile, telefono..) nonché alla voltura della titolarità dell'attività soggetta alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, in ottemperanza a quanto previsto dai disposti del
D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e dell’art. 9 del Decreto 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".
La mancata volturazione entro 60 giorni dalla stipula del contratto darà luogo all’applicazione della penale prevista dall’art. 12 comma2 let. e). In caso di persistente inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Compete altresì al concessionario la pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio dell’impianto alla scadenza dei cinque anni dalla presentazione della SCIA al Comando Provinciale VV.FF. (effettuata nell’anno 2017) , di cui all’art. 5 del citato D.P.R. 151/2011 con le modalità di cui all’art. 5 del D.M. 7 agosto 2012, fatta salva la possibilità di richiedere alla stazione appaltante il rimborso delle spese sostenute.
Il concessionario dovrà adempiere agli obblighi in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) previsti dal vigente regolamento comunale, provvedendo tempestivamente, una volta stipulato il contratto, alla presentazione all’Ufficio Tributi del Comune di Mondovì delle necessarie dichiarazioni di cambiamento titolarità ai fini TARI e TASI.
4.3 COMUNICAZIONI – ADEMPIMENTI Il concessionario dovrà, inoltre:
- presentare la SCIA ai sensi della L.R. 38/2006 per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, acquisendo gli eventuali ed ulteriori titoli abilitativi necessari;
- dare comunicazione immediata di ogni sospensione dell’attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti;
- dare comunicazione immediata di eventuali guasti o danneggiamenti che possano pregiudicare l’utilizzo in sicurezza della struttura;
- provvedere all’ottenimento di tutte la autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle eventuali manifestazioni proposte.
5. SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese connesse alla gestione dei servizi oggetto di concessione nonché all’assunzione degli obblighi di cui al precedente art. 4, inclusi tributi, canoni e spese contrattuali.
6. SPESE A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune di Mondovì le spese riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero non incluse nell’allegato A2, salvo i casi in cui la manutenzione straordinaria si renda necessaria in ragione dell’omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della gestione dell’impianto da parte del concessionario.
La necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata al Comune per iscritto a cura del concessionario del servizio, precisando i dettagli tecnici delle riparazioni e sostituzioni necessarie.
Sono parimenti a carico del Comune di Mondovì le spese necessarie per l’adeguamento del complesso sportivo ovvero delle strutture ivi presenti alla normativa in materia di sicurezza degli impianti sportivi.
In caso di necessità di svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria di carattere urgente, non differibili in quanto finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute degli utenti, il Comune, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, potrà richiedere al concessionario di sospendere l’utilizzo dell’impianto per il periodo necessario al completamento dei lavori.
Qualora detto periodo di sospensione ecceda i 30 giorni lavorativi nel corso dell’anno solare, il Comune, su richiesta del concessionario, potrà riconoscere un contributo commisurato a compensare i minori introiti connessi al mancato utilizzo del complesso.
7. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEI SERVIZI SVOLTI
Il concessionario dovrà comprovare l’assolvimento delle prestazioni in conformità a quanto indicato dal presente capitolato, presentando al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno (31 marzo 2021 per la gestione riferita all’annualità 2020):
- l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria (di cui all’allegato A2, corredato dalla documentazione tecnica e giustificativa indicata nello stesso) effettuati nell’anno precedente, i cui costi dovranno essere chiaramente valorizzati in apposita voce di spesa del bilancio di gestione di cui al punto successivo;
- il bilancio consuntivo di gestione dell’anno precedente, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate.
Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria/associativa del concessionario, delle quali il Comune potrà prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, valorizzato al netto dell’IVA, al fine di permettere adeguata attività di controllo da parte del Comune, secondo le seguenti principali voci:
a) entrate:
- proventi per affitto impianti sportivi (campo da calcetto, tennis);
- proventi per corsi e attività formative;
- proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali (locazione di spazi pubblicitari, attività di somministrazione alimenti e bevande, ecc.);
- altri eventuali introiti
- contributo economico annuale concesso dal Comune per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario;
b) uscite:
- organizzazione e gestione (suddiviso in: personale addetto all’impianto, cancelleria, attrezzature d'ufficio, contratti di manutenzione impianti tecnologici, materiale di consumo, spese tenuta conto corrente dedicato, ecc.);
- utenze (suddivise in energia elettrica, acqua, gas….);
- manutenzioni;
- spese per attrezzature sportive sostituite;
- spese derivanti dalla gestione delle eventuali attività economiche collaterali;
- imposte e tasse (tassa rifiuti, tassa servizi indivisibili);
- altre (da indicare).
La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione che illustri:
- l’andamento del complesso affidato in gestione;
- le modifiche eventualmente intervenute in corso d’anno rispetto alla consistenza dei beni immobili;
- i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto alle finalità sportive del concessionari;
Parimenti, il concessionario dovrà presentare al Comune la seguente documentazione, con cadenza semestrale posticipata, entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento:
- i dati di affluenza mensile di ciascun impianto sportivo (campo da calcetto, tennis), possibilmente suddivisi per fasce di utenza (adulti/giovani/famiglie/società sportive/scuole/anziani/diversamente abili, ecc.) e per tipologia di tariffa;
- l’elenco delle iniziative e manifestazioni effettuate all’interno dell’impianto con l’indicazione del numero di partecipanti;
- fatture e/o altra documentazione atte a comprovare l’avvenuto pagamento delle spese sostenute per le utenze (energia elettrica, acqua potabile, combustibile per il riscaldamento).
Tutti i documenti da presentare al Comune dovranno essere debitamente datati e sottoscritti dal legale rappresentante.
8. CONTRIBUTO COMUNALE - PAGAMENTI
Il contributo comunale a sostegno della gestione offerto dall’aggiudicatario sarà pagato in rate semestrali posticipate, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, previa verifica della rendicontazione di cui al precedente punto 7) e della corretta gestione (assenza di contestazioni di inadempienze), di cui al successivo punto 12).
Costituisce inoltre condizione per il pagamento del contributo l’assenza di pendenze debitorie nei confronti dei soggetti erogatori delle utenze proprie dell’impianto (energia elettrica, gas, acqua, ecc.), nonché di pendenze debitorie nei confronti del Comune a titolo tributario o extratributario.
Il contributo corrisposto potrà essere soggetto alla ritenuta a titolo di acconto del 4% prevista dall’art. 28 comma 2 D.P.R. 600/1973, qualora ne ricorrano i presupposti.
Il concessionario dovrà presentare formale richiesta di pagamento del contributo, allegando alla stessa opportuna dichiarazione ai sensi del combinato disposto dall’art.85 comma 1 lett. g-h D.P.R. 917/86 ( Testo Unico Imposte sui Redditi), secondo il modello fornito dall’ufficio.
9. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall’articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (valore della concessione triennale dell’impianto sportivo/ricreativo aggiudicato).
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, alternativamente mediante:
∙ a mezzo bonifico bancario presso U.B.I. Banca S.p.A. – Mondovì - Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la Tesoreria comunale (UBI Banca S.p.A. – Filiale di P.zza Ellero n. 10 – Mondovì);
∙ fidejussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere debitamente documentata e allegata in copia alla fideiussione.
La fidejussione, da presentarsi in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, dovrà:
1. essere conforme allo schema tipo 1.2 approvato con D.M. 19/01/2018 n. 31;
2. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, della relazione di rendicontazione e verifica del servizio svolto, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo infatti si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della relazione di rendicontazione e verifica del servizio svolto costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
10. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata al concessionario la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità.
È fatto divieto di subconcedere l’impianto sportivo ricreativo sportivo oggetto di affidamento o di modificarne la destinazione d’uso, pena la revoca della concessione stessa.
In deroga al divieto di cui al comma che precede, è consentito al concessionario di subconcedere i servizi collaterali all’attività sportiva eventualmente attivati, quali le attività commerciali ai sensi del precedente articolo 2) - punto 2.3, per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere con il Comune di Mondovì.
11. RESPONSABILITÀ
Il concessionario assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone incaricate della vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia stato causa di danno alla funzionalità dell’impianto e/o delle attrezzature.
Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale e degli eventuali soci, obbligandosi a tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, comunque derivanti dall’attività oggetto della concessione.
A tal fine, il concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (qualora presenti), con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, fermo restando che, qualora il danno da risarcire ecceda i massimali stabiliti, l’onere relativo sarà comunque a carico del concessionario.
Rimane a carico del Comune la sola responsabilità civile derivante dalla proprietà della struttura. Copia del contratto di assicurazione R.C.T./R.C.O. dovrà essere depositato in Comune prima della stipula del contratto e, annualmente, il concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.
Eventuali danni che venissero arrecati all’impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune di Mondovì si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi al concessionario e prelevando l’importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
12. VIGILANZA, CONTROLLI E PENALI
Il Comune di Mondovì ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.
A tal fine potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali dell’impianto in qualsiasi momento e circostanza e procedere alla verifica della gestione e del rispetto della concessione.
L’inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento entro i termini assegnati nella diffida ad adempiere, l’applicazione delle seguenti penali, oltre alle eventuali sanzioni di legge:
a) per ciascun giorno di ingiustificata chiusura dell’ impianto: € 200,00 per ogni giorno;
b) per negligenze, ritardi, omissioni e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell’attività della struttura, dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino della regolarità: € 200,00 per ogni giorno di chiusura;
c) per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione del Comune di Mondovì: € 150,00 per ogni singola giornata;
d) per inosservanza accertata agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria, rispetto al piano delle manutenzioni di cui all’Allegato A2, documentata da verbale redatto in contradditorio con il Dipartimento tecnico comunale: € 200,00 per ciascuna inosservanza accertata salva la sussistenza di motivi di forza maggiore, debitamente documentati, che abbiano comportato l’impossibilità di provvedere alla specifica manutenzione oggetto di contestazione;
e) per ogni altro inadempimento agli obblighi di legge e/o contrattuali non previsto ai punti precedenti: € 500,00.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Mondovì.
In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, il Comune di Mondovì procederà all'applicazione delle citate penali.
La sanzione sarà applicata con provvedimento amministrativo. In caso di mancato pagamento nei termini assegnati, il Comune potrà rivalersi sull’importo del contributo erogato di cui al
precedente punto 8) ovvero detrarre l’importo della sanzione dalla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Il Comune di Mondovì potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull’impiego degli addetti all’impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).
In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell’esame delle osservazioni formulate.
Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 C.C.:
- l’applicazione di oltre tre penali di cui al precedente art. 12 nell’arco di un anno;
- il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi;
- l’apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- la sub concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 10 e/o dichiarato in sede di offerta;
- l’accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010;
- la violazione degli obblighi di cui all’art. 18 (norme di comportamento);
- il mancato rispetto del crono programma di realizzazione delle opere di miglioria indicate a carico del concessionario in fase di gara, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Mondovì dichiara al concessionario l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).
L’esercizio di tale facoltà è soggetto al pagamento di una penale, il cui importo è così definito:
- entro il primo anno della concessione, pari al contributo annuale definito in sede contrattuale;
- dal primo al secondo anno della concessione, pari all’80% del contributo annuale definito in sede contrattuale;
- dal secondo al terzo anno della concessione, pari al 60% del contributo annuale definito in sede contrattuale;
Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune potrà revocare la concessione con preavviso di mesi 3 (tre) ed il termine di preavviso potrà essere inferiore laddove sussistano cause di forza maggiore in tal caso, le eventuali opere di miglioria apportate all’impianto e non ancora ammortizzate saranno riscattate dal Comune attraverso il riconoscimento di una somma pari ai costi non già ammortizzati.
Nelle ipotesi sopra descritte trova comunque applicazione l’art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
14. PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO
All’atto della presa in consegna dell’impianto da parte del concessionario, sarà sottoscritto apposito verbale che dovrà riportare la descrizione e lo stato di conservazione degli eventuali beni
mobili esistenti, nonché le condizioni della struttura. Analogo verbale dovrà essere redatto al termine del rapporto contrattuale.
Al termine della gestione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, di recesso o di revoca della concessione, l’impianto dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d’uso di manutenzione, libero da cose non di proprietà comunale, entro i successivi 30 giorni.
All’atto della presa in consegna dell’impianto il concessionario si impegna a non far eseguire alcuna copia delle chiavi, a restituirle al termine della concessione ed a non consentire l’accesso alla struttura ad alcun utente non autorizzato.
15. VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
In caso di fallimento del concessionario si procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016.
16. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Per le modifiche del contratto nel periodo di efficacia si fa riferimento alla disciplina prevista dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante il codice dei contratti pubblici.
17. FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del foro di Cuneo.
18. NORME DI COMPORTAMENTO
Il concessionario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014, di cui riceverà copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del sopracitato Regolamento.
19. OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”
In sede di sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonchè di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i
compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
20. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136; in particolare, dovrà comunicare al Comune di Mondovì gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui all’oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
21. DUVRI
In riferimento al disposto dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s s.m.i. concernente l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per l’affidamento di appalti di forniture e servizi, si precisa per la concessione sopra descritta non sussistono rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.
Mondovì, 15/09/2020
IL DIRIGENTE
Germano GOLA
firmato digitalmente