SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI
ALLEGATO B)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI
AD ALTA VELOCITA’ SUL TERRITORIO COMUNALE TRA
- il COMUNE di Vittorio Veneto, nella persona di nata a il
, nella sua qualità di Dirigente del COMUNE DI XXXXXXXX VENETO (codice fiscale: 00486620263), di seguito, per brevità, anche "Comune", quivi domiciliata per la carica in Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00, la quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
E
- (di seguito “Operatore”), in qualità di operatore privato con sede legale in
Via n. , capitale sociale Euro i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di
, nella persona di , nato a il , residente a ( ), via n. , in qualità di ,
di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” ed unitariamente come “le Parti”.
PREMESSO CHE
• in data 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il “Piano strategico nazionale” per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, denominato “Strategia italiana per la banda ultralarga”;
• Il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha successivamente introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia, con particolare riferimento al
D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) ed all’art.
2 della L. 6 agosto 2008, n. 133;
• Il Decreto Semplificazioni (D.L. 135/2018 convertito con Legge 12/2019) all’art. 8 bis “Misure di semplificazione per l’innovazione” ha introdotto ulteriori disposizioni in termini di semplificazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica;
• l’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 259/2003, come modificato dal citato D. Lgs. 33/2016, prevede che per l’installazione di infrastrutture che comportino la realizzazione di opere civili, scavi e l’occupazione di suolo pubblico, l’istanza di autorizzazione si intende accolta trascorsi i termini abbreviati (di trenta, dieci o otto giorni), previsti per le varie fattispecie di intervento disciplinate dal medesimo articolo, ove
l'Amministrazione non abbia indetto un'apposita conferenza di servizi;
• l’art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., stabilisce che gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività, da presentare almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori;
• l’art. 3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di riferimento (in particolare con il sopra richiamato art. 2 del D.L. 112/2008 e con il D. Lgs. 33/2016) prevede che l’installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l’impatto ambientale degli interventi;
PREMESSO, altresì, che:
• L’Operatore in data , prot.n. , ha presentato una proposta per la
realizzazione della rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica;
• L’Operatore per realizzare la rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale intende riutilizzare le infrastrutture esistenti sul territorio comunale, al fine di ridurre al minimo l’impatto dei lavori;
• in particolare, l’Operatore è interessato a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale di Xxxxxxxx Veneto, assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
• a tale riguardo le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare un’apposita convenzione al fine di regolamentare l’utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l’impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d’intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale.
La presente Convenzione non costituisce alcun vincolo di esclusiva e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di altri progetti con finalità analoghe.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all’attuazione di un progetto avente ad oggetto la realizzazione di reti in fibra ottica utilizzando infrastrutture esistenti ovvero di nuova posa.
La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all’esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l’efficienza e l’efficacia.
In particolare, l’Operatore provvederà a realizzare la propria infrastruttura di rete a banda ultralarga nel territorio del Comune di Xxxxxxxx Veneto in più fasi.
La realizzazione delle fasi avverrà con la richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione di uno o più progetti (di seguito, “Progetti”).
La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione del Piano , disciplina:
- le modalità di presentazione dei progetti e relativi lotti di intervento;
- le procedure amministrative da seguire per l’ottenimento delle autorizzazioni comunali;
- gli standard tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;
- i reciproci rapporti tra l’Operatore e l'Amministrazione Comunale relativi:
• alla verifica di pre-fattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
• alla verifica in situ della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
• alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o gestori.
Art. 3
Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune
L’Operatore e il Comune convengono che le infrastrutture a banda ultra larga realizzate dall’Operatore stesso ed ogni opera connessa, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sotto servizi, costituiscono proprietà di cui l’Operatore è esclusivo titolare e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali.
L’Operatore potrà richiedere l’uso di infrastrutture preesistenti nella titolarità del Comune, qualora idonee per la posa dei cavi in fibra ottica e per l’installazione di apparecchiature, specificandolo nella relativa domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 4.
A tale riguardo, il Comune, verificatane la fattibilità, consentirà, a condizione eque e non discriminatorie nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2016, l’utilizzo delle infrastrutture preesistenti nella propria titolarità.
Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi di proprietà del Comune che siano utilizzate dall’Operatore nel Piano per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne consente l’utilizzo secondo quanto previsto al successivo art.4bis.
In linea generale la posa sarà consentita, fatta salva la presenza, all’interno delle tubazioni esistenti, di uno spazio idoneo a garantire al Comune di Xxxxxxxx Xxxxxx futuri sviluppi di della rete di illuminazione pubblica.
Art. 4 Progetto Generale
L’Operatore, d’intesa con il Comune, determinerà una suddivisione del territorio comunale in Lotti di intervento, che laddove possibile, andranno individuati sulla base della suddivisione delle aree territoriali del Comune (il Progetto Generale).
Eventuali modifiche che si rendessero necessarie ai lotti sulla base dei dati raccolti a seguito delle verifiche di pervietà ovvero a causa di evenienze occorse durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.
A seguito della presentazione del Progetto Generale avrà luogo la procedura di cui all’Art. 4 bis per la definizione del progetto definitivo per i singoli Lotti di intervento, il quale sarà presentato al Comune in scala 1:5000 con individuazione su cartografia CTR.
Al termine dei lavori di ogni singolo Lotto, l’Operatore consegnerà al Comune la planimetria as- built in formato shapefile e dwg, al fine dell’aggiornamento della banca dati dei sottoservizi del territorio comunale.
Art. 4 bis
Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per infrastrutture esistenti
In relazione alle previsioni del Progetto Generale, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dei lavori medesimi, l’Operatore, avvalendosi anche di soggetto terzo autorizzato, invierà le comunicazioni riguardanti l’avvio delle prove di pervietà e sottotubazione delle canalizzazione e infrastrutture esistenti, volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle medesime per la posa della rete in fibra ottica, al fine di ridurre la necessità di scavi e l’impatto sulla viabilità.
Il Comune emanerà apposito provvedimento autorizzativo anche in funzione dell'attuale sfruttamento di eventuali progetti a realizzarsi (ampliamento della rete, modifica della topologia, etc.) e concordati in termini di giorno di esecuzione dallo specifico responsabile/referente della singola infrastruttura (POS Energia e sicurezza, POS Tecnologico, etc.)
In concomitanza con l’esecuzione delle suddette prove e nel caso di esito positivo delle medesime, verranno contestualmente installati i minitubi per l’alloggiamento dei cavi in fibra ottica, in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità. Nel corso delle verifiche su sede stradale, saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall’art. 21 del Codice della Strada, secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002. Durante gli interventi potrà essere necessario effettuare il taglio del manto stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stesso e in corrispondenza di eventuali interruzioni delle tubature. Si procederà poi con il ripristino con bitume a freddo in via provvisoria.
Successivamente si procederà con le operazioni di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative previste dalla normativa di riferimento.
Art. 5
Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per nuove infrastrutture
Per le attività di nuova infrastrutturazione l’Operatore presenterà, direttamente o attraverso terzi dalla stessa delegati, apposita domanda di autorizzazione in relazione a ciascun Progetto definitivo. Tale domanda dovrà essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti da leggi e regolamenti.
La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati:
• generalità del richiedente;
• indicazione del direttore/ referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;
• indicazione dell’impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell’avvio dei lavori;
• ubicazione dell’intervento;
• planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio;
• cronoprogramma di massima dei lavori, con indicativa suddivisione in lotti dell’intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;
• relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che potrà contenere l’indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici, con evidenza della necessità di acquisire specifiche autorizzazioni culturali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche.
Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente. La copia elettronica dovrà contenere:
- tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;
- gli elaborati grafici in formato dwg e in shapefile secondo opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione comunale.
La domanda è formulata, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.
Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l’autorizzazione rilasciata si intendono riferite a tutti gli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell’infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.
La predetta domanda sarà presentata, unitamente agli allegati, attraverso il portale UNIPASS:
− al Comune;
− alle Soprintendenze eventualmente interessate.
Il Comune, ove occorrerà, coinvolgerà le Soprintendenze e gli eventuali soggetti interessati dagli
interventi per i quali sia necessaria l’acquisizione del relativo parere.
A seguito dell’ottenimento, ove necessario, dei nulla osta di cui all’art. 8, il Comune rilascerà nel termine massimo dei successivi trenta giorni, l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.
Al fine di accelerare i tempi di attuazione del singolo Progetto, previa valutazione del Responsabile del Procedimento, detta autorizzazione potrà essere rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell’autorizzazione per la restante parte degli interventi a valle dell’ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.
Nel caso in cui il Comune ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o integrative, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta all’Operatore, che entro e non oltre i successivi cinque giorni dovrà provvedere a fornire tali integrazioni.
La richiesta di chiarimenti determina l’interruzione del termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.
La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento esplicito del Comune, sia mediante stipula di uno specifico accordo sostitutivo del provvedimento, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i.
Il relativo provvedimento sarà comunicato all’Operatore attraverso il portale UNIPASS.
Resta comunque inteso che, in mancanza della formalizzazione del provvedimento di autorizzazione, gli interventi oggetto della domanda e del relativo Progetto si intenderanno assentiti - ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003, nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. - decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dall’ultimo parere ottenuto a seguito dell’eventuale Conferenza di Servizi avviata.
Nel caso in cui l’Operatore non presenti le integrazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sarà archiviato e l’Operatore dovrà presentare nuova istanza.
Ottenuta l’autorizzazione, l’Operatore invierà al Comune la comunicazione di inizio lavori del singolo Lotto, almeno quindici giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.
Per Lotto deve intendersi un’area territoriale comprensiva di una o più vie rientranti nel singolo
Progetto autorizzato.
Alla comunicazione di inizio lavori verrà allegato il progetto esecutivo riportante per il singolo Lotto gli interventi di manomissione della sede stradale. In particolare il progetto esecutivo conterrà:
▪ il cronoprogramma, che terrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quelle legate a manifestazioni ed eventi pubblici;
▪ altre informazioni o documenti eventualmente necessari per una migliore descrizione
degli interventi.
Per l’esecuzione di tali interventi sarà a cura dell’Operatore l’apposizione di cartelli informativi all’inizio e alla fine della strada interessata, così come di ogni altro eventuale segnale previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
Art. 6
Comunicazione di conclusione degli interventi autorizzati e consegna elaborati as built
Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun singolo intervento, l’Operatore dovrà trasmettere al Comune gli as built come segue:
- elaborati grafici (dovranno essere riportati i sottoservizi rilevati in fase di scavo) in formato pdf, dwg (firmati da tecnico abilitato) e in shape file secondo opportune codifiche in utilizzo presso l’Amministrazione comunale, relazione tecnica descrittiva con allegata documentazione fotografica;
- dichiarazione di fine lavori e regolare esecuzione da parte di tecnico abilitato in formato pdf.
Art. 7
Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016
Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 33/2016, in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi integrativi, forme di collaborazione e xxxxxxxx xxxxxx a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione del Piano.
Art. 8
Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, culturali, archeologici e paesaggistici
Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità anche pubblica degli interventi previsti dal Piano , il Comune si impegna a collaborare con l’Operatore nell’individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benestare nel caso di vincoli ambientali, culturali, paesaggistici e archeologici.
Resta ferma in ogni caso, l’applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedimentali ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. n. 31/2017, Legge n.113/2008; circolare MIBACT 37/2017).
Art. 9
Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale
Con la presente Convenzione il Comune autorizza l’Operatore, a seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizioni delle Soprintendenze, ad utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:
a. minitrincea one day dig;
b. minitrincea tradizionale;
c. no-dig;
d. Posa in rete aerea;
La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.
L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle norme CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64-100/3,
64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili.
Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.
Art. 10
Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione
Nei casi di manutenzione programmata, l’Operatore comunicherà al Comune, con un preavviso adeguato all’entità dell’intervento e comunque almeno trenta giorni prima, data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura. Decorso il predetto termine senza che il Comune comunichi il proprio dissenso, l’intervento verrà eseguito osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
Nei casi di interventi di riparazione su guasto, l’Operatore provvederà ad avviare le relative attività osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini, e ne darà immediata comunicazione agli uffici tecnici comunali.
In caso di intervento per pubblica necessità o urgenza, l’Operatore comunicherà le esigenze operative in via prioritaria agli uffici tecnici comunali e comunque alla sala operativa della Polizia Locale.
Il Comune, per parte sua, si impegna a comunicare all’Operatore ogni situazione a sua conoscenza
che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull’infrastruttura dell’Operatore. Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada, si farà riferimento al D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.
Art. 10 bis Manutenzione illuminazione pubblica
Tutti gli interventi di manutenzione da parte del personale del Comune, ivi comprese, ai fini del presente articolo, anche le imprese da essa incaricate, che rivestano carattere di urgenza o indifferibilità e quelli – non urgenti – che non siano suscettibili di arrecare danneggiamento ai cavi di fibra dell’Operatore da eseguire sulle reti di illuminazione pubblica in cavidotti ove siano presenti anche cavi dell’Operatore posati in esecuzione del presente accordo, potranno avvenire in qualsiasi momento, senza preavviso.
Qualora gli interventi di cui sopra non rivestano carattere di urgenza ed indifferibilità e non possano avvenire senza il rischio di danneggiare i suddetti cavi di fibra, l’Operatore porrà in atto tutte le azioni necessarie per collaborare, a sua cura e spese, all’eliminazione del suddetto rischio. In tal evenienza il Comune dovrà inviare apposita richiesta all’Operatore almeno dieci giorni prima dell’inizio degli interventi.
Per tutti gli interventi della rete di illuminazione pubblica effettuati dal Comune, per tramite di impresa incaricata, non potranno essere risarciti eventuali danni ai cavi dell’operatore a meno che
quest’ultimo non provi che l’impresa incaricata abbia omesso di adottare misure idonee e sufficienti ad evitare i danni medesimi secondo le comuni regole di tecnica ed in base alle condizioni concrete dell’intervento medesimo.
Art. 11 Obblighi dell’Operatore
Nell’esecuzione delle attività, l’Operatore si impegna:
a)
• a definire la propria struttura tecnica di riferimento per tutta la durata del progetto e il Referente ;
• a presentare il Progetto Generale, a concordare con il Comune la suddivisione in lotti e le priorità di intervento;
• ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013;
• a vigilare affinché i terzi dallo stesso incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell’ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
• ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei
cittadini e di chiunque altro fruisca dell’infrastruttura stradale durante i lavori;
• ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
• ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
• ad effettuare i ripristini stradali in conformità a quanto previsto nel Decreto Scavi, DM 1° ottobre 2013;
• a provvedere agli eventuali oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete;
• ad inserire nei singoli Progetti la realizzazione della connessione per gli immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale dell’Amministrazione Comunale di Xxxxxxxx Veneto, non ancora serviti da connessione. Restano a carico del Comune gli oneri inerenti all’attivazione dei collegamenti per usufruire di servizi di comunicazione elettronica (ad es. internet, dati e voce). Il Comune si impegna ad utilizzare le infrastrutture esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, più in particolare, per soddisfare fabbisogni interni degli uffici dell’Amministrazione Comunale;
• a realizzare ulteriori e/o diversi interventi, da concordare con l’Amministrazione, oltre a quanto indicato al punto precedente, nel caso di immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale dell’Amministrazione Comunale di Xxxxxxxx Veneto, già dotati di connessione; in particolare l’Operatore si impegna a realizzare una connessione punto- punto in fibra spenta, da cedere in proprietà al Comune, tra via Carducci, 28 (sede del CED) e via Perini, 13 (Asilo nido).
b)
• ad agire considerando sempre in tensione i cavidotti della pubblica illuminazione esistenti nei cavidotti, adoperando ogni possibile cautela al riguardo, al fine di non interrompere i pubblici servizi in atto;
• ad eseguire il preliminare spurgo dei cavidotti da terriccio, fogliame e materiali che nel tempo potrebbero essersi depositati sul fondo prima di sottotubare la pubblica;
• a rifondere all’Ente degli eventuali danni prodotti con le lavorazioni intraprese;
• a presentare all’Ente preventiva richiesta di variante qualora gli impianti da posare
saranno per dimensione e tracciato diversi da quelli previsti;
• a tenere manlevato l’Ente da qualsiasi danno che dovesse verificarsi nel caso in cui i cavi e gli impianti della pubblica illuminazione dovessero essere soggetti ad incendio; in considerazione del rischio tipico che grava sul quel tipo di infrastruttura;
• a tenere manlevato l’Ente da eventuali danni (ad esclusione di quelli per dolo o colpa grave) che dovessero verificarsi nel corso delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie purché le attività siano state preventivamente concordate con l’Operatore;
• a rimuovere a propria cura e spese le installazioni senza eccezioni al riguardo, qualora ciò fosse richiesto dalla necessità per l’Ente di dover eseguire interventi di straordinaria manutenzione, di ricostruzione del cavidotto o inserimento nuovi cavi elettrici. L’Ente si impegna sin da ora ad autorizzare la realizzazione di una soluzione “ponte” che permetta di garantire la continuità del servizio. La soluzione tecnica provvisoria potrà anche essere aerea e sarà mantenuta attiva per il tempo necessario all’esecuzione delle attività di manutenzione/ricostruzione e successiva nuova sottotubazione per il ripristino della tratta in fibra ottica;
• a trasmettere sempre all’Ente in conformità alle norme di legge, una comunicazione per l’esecuzione di qualsiasi lavoro all’impianto che esuli dall’ordinaria manutenzione;
• a comunicare sempre all’Ente con preavviso di almeno 5 giorni, l’esecuzione di accessi per qualsiasi intervento/lavoro sull’impianto;
• a segnalare all’Ente qualsiasi fatto o circostanza che possa procurare danno e/o
nocumento agli impianti e reti dell’Ente stesso;
• a liberare i cavidotti dai propri impianti qualora dovesse migrare verso altre infrastrutture.
Art. 12 Impegni del Comune
Nell’ambito della Convenzione, il Comune si impegna:
• a favorire l’utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l’impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
• a informare in via preventiva l’Operatore, nel caso di interventi sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali utilizzate, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito dall’Operatore, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo allo stesso indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, l’Operatore assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza della propria infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto dall’Operatore, si coordinerà con lo stesso per
l’individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali in modo da minimizzare il rischio di sospensioni/interruzioni del servizio fornito dall’Operatore. L’Operatore ha il diritto di presenziare con i suoi tecnici all’esecuzione dei suddetti interventi da parte del comune.
Art. 13 Oneri ed esenzioni
Le Parti convengono che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, l’Operatore è espressamente esentata dal pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura a favore del Comune, ad eccezione di quelli dovuti ai sensi dell’art. 93 comma 2, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) come modificato all’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 33/2016, i quali si applicheranno, in ogni caso, esclusivamente in relazione ai nuovi scavi e di quanto previso al successivo articolo 14.
Una volta realizzata l’infrastruttura, per le occupazioni permanenti del suolo pubblico è dovuto il pagamento del canone COSAP in forma ridotta così come stabilito dalla lettera e) ed f) dal comma 2 dell’art. 63 D.Lgs. n° 446/97, in quanto trattasi di occupazioni realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
Art. 14 Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino derivanti dalla presente scrittura e dal Piano , l’Operatore si impegna a prestare idonea fideiussione assicurativa, a prima richiesta, numero rilasciata da in data
L’importo di detta fideiussione, calcolato di comune accordo tra il Comune e l’Operatore, è pari a Euro a copertura degli impegni dell’Operatore sul ripristino dei luoghi.
La fideiussione avrà validità fino al completamento dei lavori di ripristino.
L’Operatore si impegna a mantenere l’importo predetto della garanzia, anche in caso di parziale escussione da parte del Comune, fino al termine delle attività e comunque fino allo svincolo da parte del Comune.
In ogni caso, lo svincolo della fideiussione potrà essere richiesto al Comune da parte dell’Operatore anche parzialmente a completamento dei lavori dei singoli Progetti ovvero alla chiusura dei singoli cantieri, previa verifica dello stato dei luoghi e collaudo finale delle strade da parte del Comune.
Art. 15 Referenti
Entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula della presente Convenzione, l’Operatore
comunicherà per iscritto al Comune il nominativo dei propri referenti.
Art. 16
Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione del Piano _____________
Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del Piano , le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive
iniziative di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.
Art. 17
Durata della Convenzione
La presente Convenzione e le disposizioni in esso contenute avranno validità per dieci anni, a far data dalla stipula, per quanto riguarda la realizzazione dell’infrastruttura. Al termine del periodo, le Parti valuteranno se procedere o meno al rinnovo.
Per quanto riguarda le attività di manutenzione e gestione, sono a carico dell’Operatore, e rimangono comunque a carico dell’Operatore per anni decorrenti dalla data di prima consegna dell’infrastruttura medesima.
Art. 18 Riservatezza
Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in esecuzione dell’esecuzione del presente accordo. Al tal fine, ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell’atra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all’impegno di riservatezza assunto.
ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune, ai sensi della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e D.Lgs. 101/2018), informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previste dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il Comune informa, altresì, che:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Xxxxxxxx Veneto, con sede legale in Xxxxxxxx Veneto (TV), Piazza del Popolo n. 14, tel. 0438/5691 – fax 0438/57212; pec: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx, e- mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx-xxxxxx.xx.xx;
- il Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi Infrastrutturali, indicato in premessa;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), è designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR 2016/679, è la Società Informatica Territoriale srl, con sede in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxx Xxxxxxxxx x. 00, che potrà essere contattato attraverso il seguente canale: xxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Art. 20 Applicazione delle norme
Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia.
Il Comune dichiara e riconosce - in relazione alle previsioni contenute nella presente Convenzione e con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello Organizzativo sia dal Codice Etico dell’Operatore. Conseguentemente, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, intrattenuto con l’Operatore, il Comune si obbliga sin da ora a
rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e a far sì che le medesime previsioni vengano rispettate anche dai propri dipendenti e/o consulenti dell’Operatore.
Art. 21 Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Treviso.
Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all’emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.