CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CREATIVITA’ DA IMPIEGARE IN CAMPAGNE WEB
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 7 – Durata del contratto 6
Art. 8 – Importo del contratto 6
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto 6
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 6
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 6
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 6
Art. 13 – Controlli sull’esecuzione del contratto 7
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore 7
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 7
Art. 17 – Tutela dei lavoratori 8
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 9
Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 9
Art. 22 – Garanzia definitiva 10
Art. 23 – Obblighi assicurativi 10
Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento 10
Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa 11
Art. 27 – Proprietà intellettuale 11
Art. 29 – Trattamento dei dati personali 12
Art. 30 – Definizione delle controversie 12
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 32 – Spese contrattuali 12
Art. 33 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento 12
Art. 34 – Norma di chiusura 12
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto la fornitura di servizi professionali per la realizzazione di “Creatività” da impiegare in campagne di web advertising per la valorizzazione e la promozione del Trentino.
2. Il servizio oggetto d’appalto si configura quale supporto specializzato all’attività di Trentino Marketing S.r.l., in particolare all’Area Digital.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. La realizzazione delle Creatività di cui al precedente Art. 1 comma 1 sarà composto dalle seguenti attività:
a) creazione di master o modello grafico e relativo progetto creativo (di seguito anche “Progetto creativo”);
b) declinazione del progetto creativo nei formati e con le specifiche richiesti dalle concessionarie di pubblicità (di seguito anche “Materiali”);
c) creazione di formati audio/video, formati audio o formati video, pubblicitari di durata indicativa massima di 15 secondi (di seguito anche “Contenuti”);
d) invio dei Materiali e dei Contenuti alle concessionarie di pubblicità ed ai siti web.
2. La creazione del master di cui al precedente comma 1 punto a) dovrà avvenire nei formati più utilizzati (nelle dimensioni 300x250, 728x90 e/o 120x600 pixel) e dovrà comprendere sia il layout che lo sviluppo dell’animazione. Lo stesso master verrà poi declinato in tutti i formati necessari, secondo le specifiche tecniche (formato e peso) richieste delle diverse concessionarie (generalmente gif, jpg, psd, fla, swf, html o html5).
3. La creazione dei Contenuti di cui al precedente comma 1 punto c) avverrà per il successivo utilizzo soprattutto sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram) e dovrà essere realizzata con immagini fotografiche o altro materiale video fornito dalla stazione appaltante. Il materiale audio da impiegare nei Contenuti dovrà, invece, essere fornito direttamente dall’appaltatore. I Contenuti dovranno essere realizzati nei formati di volta in volta specificati dalla stazione appaltante e tra quelli disponibili sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxx (o url eventualmente validati da Facebook in un momento successivo, che saranno comunque comunicati dalla stazione appaltante).
4. L’attività verrà svolta presso la sede di lavoro dell’appaltatore.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore si impegna a realizzare le attività di cui al precedente art. 2, garantendo di esserne l’autore unico e/o di averne altrimenti la piena e legittima disponibilità, nei termini di tempo, di luogo, forma e modo di cui al presente capitolato, al fine di cedere alla stazione appaltante, ai sensi del successivo art. 27, la titolarità dei diritti e dei contributi presenti nel Progetto creativo, nei Materiali e nei Contenuti realizzati.
2. L’appaltatore dovrà realizzare e fornire il Progetto creativo di cui al precedente art. 2 comma 1 a) entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui verranno inviate le indicazioni su come lo stesso dovrà essere realizzato.
3. L’appaltatore dovrà realizzare e fornire i Contenuti di cui al precedente art. 2 comma 1 c) entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui verranno inviate le indicazioni su come gli stessi dovranno essere realizzati.
4. L’appaltatore si impegna ad apportare eventuali modifiche entro 2 giorni lavorativi qualora la stazione appaltante non dovesse approvare il Progetto creativo e/o i Contenuti;
5. L’appaltatore dovrà realizzare le declinazioni del Progetto creativo entro 3 giorni lavorativi dall’approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante e dalla consegna della scheda materiali.
6. Resta comunque inteso che l’appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante tutti i file componenti il Progetto creativo, per eventuali successive rapide modifiche da parte della stazione appaltante.
7. L’appaltatore dovrà inviare i file dei Materiali e dei Contenuti realizzati alle rispettive concessionarie di pubblicità ed ai siti web entro il giorno successivo all’approvazione degli stessi.
8. L’appaltatore si impegna a mettere a disposizione un software dedicato alla gestione ed archiviazione delle Creatività e delle specifiche tecniche di volta in volta richieste dai concessionari di pubblicità.
9. L’appaltatore dovrà garantire per tutta la durata del servizio una persona di riferimento (Referente dell’esecuzione del contratto) da poter contattare in qualsiasi momento.
10. L’appaltatore è tenuto ad apportare ai Materiali e/o ai Contenuti presentati le eventuali ulteriori modifiche in senso evolutivo, anche significative, che la Committente dovesse richiedere senza che questo possa comportare alcuna maggiorazione dei costi.
11. L’appaltatore si impegna a garantire, per l’intera durata del contratto, il rispetto delle disposizioni normative in materia di diritto d’autore/di brevetto, manlevando e tenendo indenne la stazione appaltante da qualsivoglia eventuale pretesa, azione o richiesta da parte di terzi.
12. L’appaltatore garantisce che il Progetto creativo, i Materiali e i Contenuti realizzati sono originali, inediti, pienamente disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all’estero a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi sul piano del diritto e dell’autodisciplina pubblicitaria. Gli stessi, inoltre, sono leciti e non lesivi di diritti di terzi.
13. In relazione a ciò, l’appaltatore si impegna a tenere la stazione appaltante sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia ed all’estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione all’utilizzo delle Creatività e/o alla diffusione delle campagne pubblicitarie realizzate, anche se approvate dalla stazione appaltante.
14. In ogni caso l’appaltatore si impegna a non utilizzare materiali video e/o fotografici diversi da quelli forniti dalla stazione appaltante, assumendo ogni responsabilità al riguardo con manleva a favore della stessa.
15. Per quanto riguarda il materiale audio da utilizzare nei Contenuti, l’appaltatore dovrà crearlo personalmente oppure acquisirlo da tersi, purché venga garantita in ogni caso la successiva cessione alla stazione appaltante della proprietà e di tutti i diritti di sfruttamento dei Contenuti secondo quanto stabilito al successivo art. 27 del presente capitolato.
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
1. La stazione appaltante si impegna a fornire all’appaltatore la “scheda materiali” contenente le specifiche tecniche che i progetti creativi dovranno soddisfare.
2. La stazione appaltante si impegna a fornire un brief con le indicazioni di base su come dovranno essere realizzati i progetti creativi.
3. La stazione appaltante si impegna a fornire testi, fotografie, video da rielaborare per la produzione dei Progetti creativi richiesti.
4. La stazione appaltante si impegna a dare riscontro rispetto ai materiali oggetto di approvazione in tempi congrui rispetto alle esigenze di pubblicazione degli stessi.
5. La stazione appaltante si impegna a fornire i recapiti mail (e – se necessario - telefonici) dei destinatari dei progetti creativi (siti web e concessionarie di pubblicità).
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. La Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
e. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
f. le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni
- legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: a.1) il presente capitolato speciale d’appalto;
a.2) l’offerta tecnica dell’appaltatore; a.3) l’offerta economica dell’appaltatore.
Art. 7 – Durata del contratto
1. Il servizio oggetto dell’appalto decorre dalla data di stipula del contratto ed ha una durata di 12 mesi. Alla scadenza contrattuale la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 12 mesi, previa comunicazione scritta da inviare entro trenta giorni precedenti la scadenza contrattuale, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
Art. 8 – Importo del contratto
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l’esecuzione del contratto e dei servizi di cui all’art. 2, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisizione del Progetto creativo, successiva declinazione, invio degli stessi alle concessionarie pubblicitarie ed ai siti web che verranno indicati dalla Committente sulla base della pianificazione di volta in volta programmata, riunioni presso la sede della Stazione appaltante, software di gestione delle creatività, spese di trasferta per raggiungere la sede della stazione appaltante, costi eventuali licenze musicali.
Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore verso presentazione di fattura mensile posticipata emessa in relazione all’attività svolta nel mese precedente. Alla fattura dovrà essere allegato un riepilogo dell’attività effettuata.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
3. La stazione appaltante è soggetta alla normativa sullo “Split-Payment”, pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura “scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972”.
Art. 13 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell’appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola
secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 16 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016,
n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 17 – Tutela dei lavoratori
1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. L’appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l’Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
Art. 19 – Sicurezza
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 21 – Riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Art. 22 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Art. 23 – Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Art. 24 – Penali
1. In caso di ritardo nell’effettuazione delle prestazioni indicate all’Art. 3 commi 2, 3 e 5 si applicherà una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno o frazione di giornata di ritardo.
2. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 25, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 15 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 13, comma 3, del presente capitolato;
g. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 27 – Proprietà intellettuale
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore tutti i Progetti creativi, i Materiali ed i Contenuti realizzati (di seguito per brevità “Prodotti”) dall’appaltatore divengono di proprietà esclusiva della stazione appaltante al momento della loro creazione. I compensi per l'acquisto di detti diritti è compreso nell'importo di cui all'art. 8 del presente capitolato.
2. Ne consegue che la stazione appaltante sia titolare di ogni e qualsivoglia diritto di sfruttamento economico sui Prodotti potendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificarli, rielaborarli, adattarli, svilupparli a propria discrezione, senza limitazioni di tempo, luogo, forma, modo e fine.
3. E’ fatto divieto all’appaltatore: di utilizzare i Prodotti, a meno di un’apposita autorizzazione da parte della stazione appaltante stessa.
Art. 28 – Recesso
1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all’eventuale mancato guadagno.
Art. 29 – Trattamento dei dati personali
2. L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell’esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest’ultima individuato.
Art. 30 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 32 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’Appaltatore.
1. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 33 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxx e/Società_Trasparente.aspx)”, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
Art. 34 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.