ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI QUADRI DIRETTIVI E ALLE CATEGORIE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1^ ALLA 3^)
ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BRA SPA APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DEI QUADRI DIRETTIVI E ALLE CATEGORIE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1^ ALLA 3^)
il giorno 26 aprile 2010
tra
• la Cassa di Risparmio di Bra S.p.A., rappresentata dal Direttore Generale rag. Xxxx Xxxxx Xxxxx e dal Vice Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
e
• la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dal rappresentante aziendale Xxxxxxx Xxxxxxx e dal segretario provinciale Xxxxxxx Xxxxx;
• la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba/Cisl) rappresentata dal rappresentante aziendale Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac/Cgil) rappresentata dal rappresentante aziendale Xxxxx Xxx Xxxxxx
si e' stipulato il seguente accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale del personale della Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. appartenente alle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali (dalla 1^ alla 3^).
RACCORDO CON LA NORMATIVA DEL NUOVO C.C.N.L.
Il testo dell’attuale contratto integrativo per il personale della Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. sarà rivisto entro il 31/12/2010 per adeguarlo alla vigente normativa portata dal C.C.N.L. 8/12/2007 e al presente accordo.
A) CLASSIFICAZIONE SUCCURSALI
A decorrere dall'1/1/2011 le Dipendenze della Cassa di Risparmio di Bra S.p.A sono classificate in 4 categorie:
- 1^ a) categoria: Sede Centrale Bra;
- 1^ b) categoria: tutte le succursali con almeno 6 addetti compreso il Responsabile (attualmente Alba, Asti, Canelli, Acqui Terme)
- 2^ categoria: tutte le succursali con 4 o 5 addetti compreso il Responsabile (attualmente Sommariva Perno, S. Vittoria d’Alba, Ceresole d’Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x. 0, Montà, Agenzia n. 2, Canale, Torino, Nizza Monferrato, Alessandria, Casale, Grinzane Cavour, Rivoli);
- 3^ categoria: tutte le succursali con meno di 4 addetti compreso il Responsabile (attualmente Baldissero d’Alba, Agenzia n. 3, Agenzia n. 4, Dogliani).
Le succursali di nuova apertura con organico minimo di 4 addetti compreso il Responsabile saranno inquadrate nella 3^ categoria per un periodo massimo di 2 anni trascorso il quale verranno inquadrate in base ai criteri su esposti.
B) INQUADRAMENTI
Ai preposti alle Succursali vengono riconosciuti i seguenti gradi minimi:
- 1^ a) categoria : Quadro direttivo III livello retributivo;
- 1^ b) categoria : Quadro direttivo II livello retributivo;
- 2^ categoria : Quadro direttivo I livello retributivo;
- 3^ categoria : 3^ Area professionale 4° livello.
Ai sostituti dei responsabili delle Succursali sono assegnati i seguenti gradi minimi:
- 1^ a) categoria : Quadro direttivo I livello retributivo;
- 1^ b) categoria : 3^ Area professionale 4° livello;
- 2^ categoria : 3^ Area professionale 3° livello;
- 3^ categoria : 3^ Area professionale 2° livello.
Al personale responsabile di Funzione sarà riconosciuto il grado minimo di Quadro direttivo di I livello.
C) PREMIO AZIENDALE
Ai fini dell’erogazione del Premio aziendale di cui all’art. 43 del CCNL 8/12/2007 è assunto per il periodo di valenza contrattuale, il metodo di seguito illustrato:
1) INDICE DI REDDITIVITA’ | = | 70% |
2) INDICE DI PRODUTTIVITA’ | = | 30% |
1) INDICE DI REDDITIVITA’ | = | REG ------------ |
N. DIP |
REG = Risultato Economico di Gestione:
VOCI DI BILANCIO
Valori positivi
10 Interessi attivi e proventi assimilati
70 Dividendi e altri proventi
40 Commissioni attive
190 Altri proventi di gestione
Valori negativi
20 Interessi passivi e oneri assimilati
50 Commissioni passive
150 Spese amministrative
190 Altri oneri di gestione
N. DIP. = Numero medio mensile del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ( i dipendenti a tempo parziale sono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro svolto)
2) INDICE DI PRODUTTIVITA’ =
RACC (45%) + IMP (45%) + RACCIND (10%)
N. DIP.
RACC. = Raccolta diretta. Media annuale dei saldi di fine mese.
IMP = Impieghi al netto delle sofferenze. Media annuale dei dati di fine mese.
RACCIND = Raccolta indiretta costituita da tutte le tipologie in essere ( a titolo esemplificativo: titoli di stato e obbligazioni, titoli in valuta, azioni, fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali, risparmio assicurativo).
N. DIP = stesso criterio utilizzato per l’indice di redditività di cui sopra.
- L’indice “100” dell’anno 2008 preso a base per gli anni successivi è pari ai seguenti importi, riferiti alla 3^ Area Professionale 3° livello retributivo da riparametrare:
anno 2009 | euro | 2.500,00 (oltre a euro 200,00 pro capite) |
anno 2010 | euro | 2.600,00 |
anno 2011 | euro | 2.750,00 |
- Il premio così calcolato subirà, per gli anni 2010 e 2011, le seguenti variazioni:
2010 | Variazione | 2011 | Variazione | |
Utile netto in migliaia | Compreso tra 500 e 750 | - 15% | Compreso tra 750 e 1125 | - 15% |
Inferiore a 500 | - 40% | Inferiore a 750 | - 40% | |
Risultato economico negativo | Nessuna erogazione | Nessuna erogazione |
- L’importo sarà erogato in base alla seguente tabella parametrale:
Aree professionali e Quadri direttivi
Quadri direttivi | 4° livello | 241 |
Quadri direttivi | 3° livello | 202 |
Quadri direttivi | 2° livello | 175 |
Quadri direttivi | 1° livello | 164 |
3^ Area Professionale | 4° livello | 146 |
3^ Area Professionale | 3° livello | 135 |
3^ Area Professionale | 2° livello | 128 |
3^ Area Professionale | 1° livello | 120 |
2^ Area Professionale | 3° livello | 113 |
2^ Area Professionale | 2° livello | 110 |
2^ Area Professionale | 1° livello | 107 |
1^ Area professionale livello | unico | 100 |
ex Funzionari (parametri cristallizzati al 31/12/1999)
Ex Funzionario di grado I | 392 |
Ex Funzionario di grado II | 335 |
Ex Funzionario di grado III | 284 |
I requisiti per la corresponsione del premio aziendale sono gli stessi previsti per l’erogazione della quota ex premio di rendimento.
Il premio aziendale non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
L’erogazione del premio aziendale avviene entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla base della categoria e del livello di appartenenza riferiti al mese di dicembre dell’anno di riferimento o al mese di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i tre mesi. In caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie. Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui l comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.
In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo il premio aziendale non viene erogato.
D) POLIZZA SANITARIA
Il premio annuo della polizza sanitaria attualmente in essere viene incrementato da euro 300 a euro 350 pro capite a decorrere dal 01/01/2011 e a euro 400 a decorrere dal 01/01/2012.
E) PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Aumento della contribuzione a carico dell’azienda:
con decorrenza 1/06/2010
• dal 3% al 3,25% per i lavoratori assunti dopo il 1983;
• dal 1% al 1,25% per gli altri lavoratori; con decorrenza 1/06/2011
• dal 3,25% al 3,50% per i lavoratori assunti dopo il 1983;
• dal 1,25% al 1,50% per gli altri lavoratori; con decorrenza 1/01/2012
• dal 3,50% al 3,75% per i lavoratori assunti dopo il 1983.
INTESE RAGGIUNTE SU RICHIESTE A LATERE
1) INDENNITA’ DI REGGENZA
Le indennità di reggenza previste per i preposti alle dipendenze sono così modificate con decorrenza 01/01/2011:
Succursali di 1^ categoria a) da euro 154,54 a euro 180,00 Succursali di 1^ categoria b) da euro 120,00 a euro 170,00 Succursali di 2^ categoria da euro 120,00 a euro 160,00 Succursali di 3^ categoria da euro 120,00 a euro 150,00.
2) PENDOLARISMO
La Cassa si impegna a riconoscere al personale che viene adibito in occasione di trasferimenti, disposti ad iniziativa dell’azienda, successivi alla data di stipula del presente accordo, una indennità pari a 0,15 euro per km percorso ed eventuale rimborso del pedaggio autostradale.
L’indennità prevista nel presente Accordo:
- sarà corrisposta a condizione che la distanza tra il Comune di residenza e/o domicilio e la sede di lavoro sia almeno di 50 km;
- si applica ai dipendenti che hanno almeno tre anni di anzianità di servizio;
- non si applica al personale che risiede o ha il domicilio in provincia di Cuneo e opera in una unità produttiva della provincia di Cuneo;
- non si applica per chi può fruire di mezzi pubblici diretti per raggiungere il luogo di lavoro con ora di partenza da casa e ritorno a casa analoghe a quelle previste per l’utilizzo dell’automobile (in tal caso saranno rimborsate le spese di viaggio).
Fatte salve le condizioni di miglior favore attualmente in atto, per coloro che attualmente operano in unità produttive distanti almeno 50 km. dal luogo di residenza e/o domicilio e che non siano successivamente trasferite il riconoscimento di cui sopra decorrerà trascorsi tre anni dalla data di stipula del presente accordo.
3) ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La Cassa concederà ai propri dipendenti l’anticipazione del trattamento di fine rapporto in misura non superiore al 30% del TFR maturato, oltre che per i casi previsti dalla legge, anche per spese varie come da decreto 252/2005. Le modalità di erogazione saranno oggetto di specifico regolamento da concordare tra le parti, entro il 31 marzo 2011, previo monitoraggio delle richieste presentate nell’anno 2010.
4) PERMESSI VARI
Al personale dipendente saranno concessi i seguenti permessi:
- Visite mediche, visite specialistiche (non per cure odontoiatriche) e accertamenti diagnostici del lavoratore per il tempo strettamente necessario;
- Visite specialistiche (non per cure odontoiatriche) per i figli a carico e per accertamenti diagnostici, se non programmabili oltre l’orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario e solo qualora il lavoratore non disponga più di banca ore;
- In caso di ricovero e/o intervento di parenti o affini sino al secondo grado nonché ai conviventi risultanti da apposita certificazione sarà concesso il tempo strettamente necessario e comunque fino ad un massimo di un giorno qualora il lavoratore non disponga più di banca ore. La presente disposizione integra quanto stabilito dalle previsioni di legge;
- In caso di nascita sarà riconosciuto il giorno della nascita del figlio/a, qualora il giorno della nascita cada di sabato o domenica al lavoratore sarà riconosciuto come permesso il primo giorno lavorativo successivo;
- Ad integrazione delle previsioni di legge in caso di decesso di affini o parenti fino al secondo grado di parentela e di conviventi saranno concessi due giorni di permesso in occasione dell’evento e del funerale .