ACCORDO DI PROGRAMMA
Ministero dello Sviluppo
Economico Regione Lazio
PresidenzadelConsigliodeiMinistri
Ministroperleriformeel’innovazionenellapubblicaamministrazione Centronazionaleperl’informaticanellapubblicaamministrazione
ACCORDO DI PROGRAMMA
FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA COSTITUZIONE DI UNA – ALI –
“ALLEANZA LOCALE PER L’INNOVAZIONE”
DELLA PROVINCIA DI LATINA
In data odierna ………….. la Provincia di Latina e gli Enti locali interessati, convocati in conferenza ai sensi dell’art. 34, commi 3 e 4 del TUEL ai fini della sottoscrizione del presente accordo di programma in persona dei rispettivi legali rappresentanti giusti i poteri loro riconosciuti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti;
di seguito indicate anche semplicemente come “le Parti”,
PREMESSO CHE
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, pubblicato in G.U.
n.68 del 21 marzo 2002, definisce le modalità per il finanziamento di Progetti finalizzati all’attuazione del Piano di azione e-government;
- il documento “L’e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione”, approvato dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie Locali il 27 novembre 2003, pone come obiettivo principale della seconda fase di attuazione dell’e- government l’allargamento alla maggior parte delle amministrazioni locali dei processi di innovazione avviati, anche promuovendo specifiche misure che favoriscano la cooperazione e l’associazione dei comuni “piccoli” e “medio-piccoli”;
RITENUTO
- che le Province e gli Enti Locali siano soggetti fondamentali nel processo di sviluppo della Società dell’Informazione a livello territoriale e interlocutori naturali nel rapporto tra la Pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;
- che sia opportuno definire e attivare strategie condivise per la realizzazione di investimenti nel territorio della Provincia di Roma, per l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici da erogarsi attraverso reti telematiche e per la definizione di politiche di investimento coordinate, anche in funzione dell’ottimizzazione dell’utilizzo dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato, dall’Unione Europea e da altri soggetti, nonché al fine di realizzare economie di spesa nell’interesse dei cittadini e delle imprese;
VISTI
- il verbale di concertazione tra Regione Lazio, ANCI, UPI, UNCEM del Lazio, stipulato in data 14 novembre 2005, relativo alla costituzione di Centri Servizi Territoriali nel territorio della Regione Lazio per l’attuazione della seconda fase del piano nazionale di e-government
– terza linea di azione -, per l’inclusione dei piccoli Comuni;
- i documenti “Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all’erogazione di servizi in forma associata per i Piccoli Comuni” e “Linee guida per la costituzione e l’avvio dei CST” emessi da CNIPA in data 13 settembre 2005 e pubblicati sulla G.U. n.213 del 13 settembre 2005;
- l’avviso pubblico “per il cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze Locali per l’Innovazione (ALI)” emanato dal CNIPA in data 19 gennaio 2007, con il quale i soggetti prequalificati sono invitati a presentare i propri progetti esecutivi per accedere ai fondi statali riservati all’inclusione dei piccoli Comuni nell’attuazione del piano di e-government;
sulla base di quanto sin qui enunciato, le Parti tutte nel pieno esercizio del potere di rappresentanza ad esse riconosciuto dai rispettivi Statuti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, di seguito più brevemente indicato come Accordo.
Art. 2
(Xxxxxxx e finalità dell’accordo di programma)
Con il presente Accordo le Parti s’impegnano, nelle forme previste dalle normative vigenti, alla realizzazione di un programma per la costituzione di una Alleanza Locale per l’Innovazione della Provincia di Roma (nel seguito indicato come ALI), secondo quando stabilito nell’art. 2 dell’ “Avviso per il cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze Locali per l’Innovazione (ALI)” citato in premessa, ed intendono, con il presente Accordo, regolare i rapporti tra di loro nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e delle condizioni economiche di seguito dettagliate.
Il presente Accordo, relativo al territorio della Provincia di Roma, è conforme e segue i criteri pattuiti nel Protocollo di Intesa del 14 novembre 2005.
Per quanto non esplicitamente stabilito dal presente Accordo, restano ferme le normali competenze previste in capo agli Enti aderenti ed ai rispettivi organi di governo, dalle disposizioni di legge e dai rispettivi Statuti,
Art. 3
(Parti dell’accordo)
Sono Parti e sottoscrivono il presente accordo:
- la Provincia di Latina;
- gli Enti locali e le associazioni di Comuni aderenti all’iniziativa di cui al presente accordo.
Art. 4
(Definizioni e ruoli)
Ai fini del presente Accordo, s’intende per:
- Ente Capofila: il soggetto coordinatore dell’aggregazione, individuato nella Provincia di Latina;
- Ente Promotore: il soggetto garante della congruenza e coerenza dei programmi sul territorio regionale, nonché fautore di opportunità per lo sviluppo locale in quanto realizzatore delle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’e-government. Tale soggetto è concordemente individuato nella Regione Lazio, che partecipa, con risorse proprie, alla costituzione della ALI e alla realizzazione delle attività da esso programmate, secondo quanto già previsto dall’art. 8 del sopracitato verbale di concertazione del 14.11.2005.
I compiti di indirizzo e controllo delle attività della ALI spettano agli Enti locali aderenti.
Art. 5
(Compiti della ALI)
Le Parti individuano i seguenti obiettivi prioritari da conseguire attraverso la costituzione della ALI:
- l’individuazione e la sintesi delle nuove esigenze espresse da parte degli enti locali aderenti;
- l’individuazione, la promozione e la distribuzione sul territorio di iniziative, modalità e regole tecnico-organizzative nell’offerta delle seguenti tipologie di servizi:
a. servizi di produzione di e-government,
b. servizi di produzione gestionale,
c. servizi di back-office e infrastruttura,
d. servizi gestionali,
con modalità rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, sicurezza e riservatezza;
- la promozione di progetti di riuso dei servizi sviluppati nella prima fase di attuazione dell’e- government, in coerenza con quanto previsto nel citato documento “L’e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione”;
- la promozione, nell’ambito dei servizi delle pubbliche amministrazioni, di soluzioni open source, per le quali le “ALI” potranno costituire uno strumento facilitante;
- la promozione e lo sviluppo degli strumenti per l’accesso ai servizi telematici, con particolare riguardo alla diffusione degli strumenti di identità e di firma digitale;
- la promozione di politiche di gestione del territorio volte a consentire la diffusione ottimizzata di infrastrutture a larga banda nei Comuni del territorio regionale;
- la promozione di iniziative volte ad eliminare il cosiddetto “divario digitale”, anche favorendo l’adozione delle tecnologie per l’accessibilità e l’usabilità dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.
- la promozione di iniziative per l’utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di sviluppo del territorio;
- la disponibilità per tutti gli enti pubblici delle banche dati necessarie all’erogazione autonoma, sinergica ed integrata di servizi di cui sopra alle lettere da a) a d);
- la condivisione delle infrastrutture e delle piattaforme tecnologiche messe a disposizione dalla Regione Lazio per l’erogazione di servizi telematici;
Art.6
(Categorie dei servizi)
LA ALI opera affinché siano erogati agli enti aderenti servizi classificabili all’interno di due categorie:
- Servizi di base: sono i servizi che costituiscono la base per il pieno utilizzo della rete regionale, già disponibili alla data della stipula del presente Accordo, agli Enti Locali aderenti alla RUPAR Lazio, (connettività, accesso a banche dati, strumenti di cooperazione ed interscambio, semplificazione amministrativa, ecc.) e quelli che saranno sviluppati in futuro da Regione e Province per arricchire questa tipologia di offerta. Questi servizi saranno resi disponibili gratuitamente agli enti aderenti, in quanto erogati dalle piattaforme regionali, restando a carico degli Enti gli eventuali costi di connettività;
- Servizi a domanda specifica: sono i servizi, anche realizzati in un momento successivo alla costituzione della ALI, che saranno resi disponibili “a consumo” ai singoli Comuni, a fronte della sottoscrizione di una specifica convenzione di servizio. Il catalogo di questa tipologia di servizi sarà definito in sede di predisposizione del progetto esecutivo della ALI.
Articolo 7
(Organi della ALI)
Gli organi della gestione in forma associata della ALI sono:
- il Comitato Guida
- Il Responsabile della ALI;
- L'Assemblea degli Amministratori;
- Il Comitato dei Referenti ICT
Art.8
(Comitato Guida della ALI)
Per l’attuazione dei compiti della ALI le Parti organizzano un Comitato Guida permanente, rappresentativo degli Enti aderenti, composto da:
- un rappresentante della Provincia di Latina;
- n. 8 rappresentanti degli Enti locali indicati dalle associazioni di rappresentanza degli stessi(ANCI Lazio, UNCEM Lazio, Consulta Regionale ANCI Lazio - Piccoli Comuni), di cui n. 2 in rappresentanza dei piccoli comuni, n. 2 in rappresentanza degli altri Comuni e n.2 in rappresentanza delle Comunità Montane 2 in rappresentanza delle associazioni di Comuni “Seral” e “Compagnia dei Lepini”;
I rappresentanti di cui al comma 1 possono essere sostituiti, anche per singoli incontri od atti, da persone da loro espressamente delegate.
Possono presenziare alle riunioni del Comitato Guida un rappresentante della Regione Lazio, individuato dall’ente, ed i rappresentanti delle Associazioni degli Enti Locali, con le modalità definite in sede di prima convocazione.
Il Comitato Guida si riunisce con cadenza almeno bimestrale, in occasione della predisposizione e deliberazione del piano di attività, del monitoraggio dell’avanzamento di esso e della sua rendicontazione finale.
Le riunioni del Comitato Guida sono regolarmente costituite con l’intervento della maggioranza dei rappresentanti di cui al precedente comma 1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti.
Nelle more della costituzione del Comitato Guida, l’ente capofila del presente accordo predispone tutti gli atti necessari al pieno adempimento dell’avviso pubblico CNIPA e garantisce l’operatività dell’accordo medesimo.
La partecipazione ai lavori del Comitato Guida rientra nelle ordinarie attività d’istituto per i dirigenti e dipendenti degli Enti aderenti e non dà diritto alla percezione di indennità o altri emolumenti economici. Gli oneri relativi al rimborso delle trasferte ed alla partecipazione ai lavori del Comitato di eventuali consulenti restano a carico dei bilanci degli Enti aderenti.
Articolo 9
(Responsabile della ALI)
Il Responsabile della ALI è nominato dal Presidente della Provincia, che nomina anche il sostituto responsabile per i casi di impedimento temporaneo, incompatibilità, assenza del responsabile, sentito il Comitato Guida.
La nomina è revocabile, a tempo determinato e non può superare il mandato del Presidente della Provincia.
Il Responsabile adotta gli atti ed i provvedimenti concernenti la ALI, compresi gli atti che impegnano la ALI verso l'esterno, quali ad esempio le convenzioni con altre amministrazioni di settore;
Al Responsabile compete la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria, ha poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali, di controllo, con responsabilità per il raggiungimento dei risultati nell'ambito dei programmi dapprovati;
Il Responsabile, sentito il Comitato Guida, ha la responsabilità del procedimento unico ed adotta l'atto unico conclusivo del procedimento; può delegare responsabilità di fasi procedimentali o di singoli procedimenti ad altri soggetti;
Il Responsabile può emanare linee e suggerimenti agli enti locali e associazioni di comuni formalizzate, per assicurare l'uniformità dei procedimenti, l'efficienza, l'efficacia, la celerità, la trasparenza e la rispondenza all'interesse pubblico dell'azione amministrativa, anche recependo le proposte formulate dal Consiglio dei Referenti su eventuali varianti di progetto;
Predispone gli atti da sottoporre all’esame della assemblea ALI, espletando funzioni di assistenza tecnico-giuridica.
Articolo 10
(Assemblea degli Amministratori della ALI)
1. L'Assemblea degli Amministratori della ALI è costituita dagli Enti associati e dalle Associazioni di Comuni mediante qualsiasi forma di associazione.
2. L'assemblea ha le seguenti competenze:
- determinazione degli indirizzi e dei programmi;
- valutazione economico/finanziaria e determinazione annuale dei costi dei servizi di ALI;
- valutazione della qualità della prestazione di XXX in riferimento al mercato dell’ICT
- accoglimento delle richieste di adesione alla Convenzione da parte di altri Comuni;
- modifica della presente Convenzione;
- scioglimento della Convenzione.
3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno: una entro la fine di giugno; l’altra entro la fine dell’anno;
è convocata dal Presidente della Provincia, che non partecipa alla votazione, o su richiesta del Comitato Guida ALI o di almeno la metà più uno degli amministratori degli enti associati.
4. In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli amministratori che ne fanno parte. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli amministratori intervenuti.
5. All'Assemblea possono assistere senza diritto di voto i segretari comunali ed i referenti degli Enti associati.
6. Le deliberazione dell’Assemblea sono immediatamente eseguibili, ai fini della successiva approvazione da parte della Provincia, secondo le competenze dei vari organi così come previste dalla Legge e dallo Statuto.
Articolo 11
(Il Comitato dei Referenti)
Ogni Ente Locale associato nomina un referente ICT per ALI e trasmette l'atto di nomina alla sede legale della stessa e al responsabile della ALI.
I referenti ICT ed il Responsabile ALI formano il Comitato dei Referenti.
Il Responsabile presiede il Comitato dei Referenti e ne disciplina i lavori, senza diritto di voto.
Il Responsabile convoca il Comitato precedentemente ad ogni riunione dell’Assemblea degli Amministratori e comunque ogni volta che lo ritenga necessario o su iniziativa di almeno la metà più uno dei referenti .
Al Comitato possono partecipare con funzione consultiva la Provincia capofila e la Regione Lazio. Il Comitato dei Referenti ha le seguenti competenze:
1. formulazione di proposte al Responsabile della ALI per le attività produttive per l'adozione di misure procedurali più efficienti, efficaci, celeri e trasparenti.
2. formulazione di proposte al Responsabile della ALI relative agli indirizzi e ai programmi per l’assemblea dei Sindaci
3. individuazione delle esigenze formative della famiglia professionale e degli enti che rappresentano
Articolo 12
(Scambio di informazioni tra gli organi di governo e gli enti aderenti)
Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione della ALI, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.
Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli organi di governo della ALI che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento della ALI medesima dovrà essere comunicata immediatamente a tutti Enti.
Tutte le informazioni di cui ai commi precedenti devono essere scambiate anche con la Regione Lazio e la Cabina di Regia
Articolo 13
(Adesione di altri Enti)
1. È ammessa l’adesione di ulteriori Enti alla presente Convenzione anche successivamente al perfezionamento della sua efficacia.
2. La richiesta di adesione è accolta con deliberazione dell’Assemblea degli Amministratori della ALI, che ne informa la Cabina di Regia.
Art. 14
(Impegni dell’Ente Capofila)
La Provincia di Roma, in qualità di Ente capofila e soggetto coordinatore dell’aggregazione, presiede il Comitato Guida e svolge funzioni di coordinamento organizzativo della ALI. A tal fine si impegna a garantire:
- il raccordo tra gli enti aderenti alla ALI, rilevando le esigenze di questi ultimi per la definizione delle attività della ALI e coordinando l’impiego dei fondi per il finanziamento delle suddette attività;
- la convocazione del Comitato Guida della ALI, l’organizzazione dei lavori e la verbalizzazione delle riunioni, anche avvalendosi del Centro Regionale di Competenza Regionale (CRC);
- il supporto al Comitato Guida per la programmazione delle attività della ALI e la raccolta dei dati utili alla preparazione della relazione consuntiva sull’attività annualmente svolta, ai fini della trasmissione alla Cabina di Regia regionale.
La Provincia di Roma, infine, in qualità di ente capofila del presente Accordo di Programma identificherà, con procedura conforme alle disposizioni vigenti, il soggetto attuatore dei servizi della ALI.
Art. 15
(Impegni degli Enti locali aderenti)
Gli enti locali aderenti si impegnano a realizzare, a mutuo vantaggio ed entro il termine di durata del presente accordo di programma, una gestione associata dei servizi di cui al precedente art. 6, nelle forme previste dal Testo Unico degli Enti locali.
Ai fini dell’attivazione della ALI essi si impegnano, pertanto:
- a condividere il patrimonio informativo pubblico da essi detenuto per ragioni istituzionali;
- ad individuare rappresentanti idonei a proporre le esigenze dei piccoli Comuni in sede di Comitato Guida;
- a partecipare fattivamente all’attività di ricognizione delle esigenze locali per la predisposizione del piano di attività;
- a rendere disponibili, per il riuso in altre pubbliche amministrazioni, le soluzioni già da essi utilizzate nonché quelle eventualmente sviluppate a seguito dell’attivazione della ALI;
- ad effettuare azione di controllo e monitoraggio dell’attività della ALI a livello locale.
Art. 16
(Aspetti finanziari)
La ALI programma la propria attività tenuto conto delle seguenti linee di finanziamento degli interventi per i servizi citati all’art. 6:
a) le risorse economiche di provenienza Regionale, come individuate nel secondo accordo integrativo all’“Accordo di Programma Quadro in materia di società dell’informazione, e- government e servizi ai cittadini” del 31 luglio 2007;
b) le ulteriori risorse economiche rese disponibili dalle Parti o dallo Stato, con particolare riferimento ai fondi a favore dei piccoli comuni previsti dal Decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 27 ottobre 2004.
Le Parti danno atto che, per quanto concerne le risorse di cui alla lettera a), la ripartizione dei fondi annualmente disponibili è definita sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia regionale, distinguendo tra la quota necessaria alla predisposizione di un complesso di servizi da rendersi disponibili a tutti gli enti aderenti alla rete laziale delle ALI e la quota a disposizione delle singole ALI per l’adozione di servizi che rispondano alle esigenze individuate dal singolo ente.
Le Parti si impegnano ad utilizzare, in autonomia gestionale, le eventuali risorse di cui alla lettera b), per finanziare il programma di attività della ALI della Provincia di Latina.
Art. 17
(Sede)
L’ ALI, attivata in dipendenza del presente Accordo, ha sede legale presso la sede della Provincia di Latina, Xxx Xxxxx xx0 Xxxxxx.
Art. 18
(Durata)
Il programma deve essere completato entro 36 mesi dalla stipula del presente Accordo, fatta salva l’eventuale proroga per la conclusione delle attività di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti.
Art. 19
(Adesione di altri Enti all’Accordo)
È ammessa l’adesione di ulteriori Enti locali al presente Accordo, anche successivamente al perfezionamento della sua efficacia. La richiesta di adesione è accolta con deliberazione del Comitato Guida, che ne informa la Cabina di Regia regionale.
Art. 20
(Recesso dall’Accordo)
Le Parti hanno facoltà di recesso dal presente Accordo. Il recesso non ha comunque effetto retroattivo rispetto alle realizzazioni già attuate per effetto dell’adesione e non incide sugli eventuali contratti di servizio già stipulati.
Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta del legale rappresentante, rivolta all’Ente Capofila della ALI, che provvede ad informarne il Comitato Guida e la Cabina di Regia regionale.
Art.21
(Risoluzione delle controversie)
Il Comitato Guida dirime le controversie eventualmente derivanti dal presente accordo, anche a fronte delle eventuali inadempienze degli enti sottoscrittori.
Art.22
(Rinvio)
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Accordo di Programma, si fa riferimento a quanto previsto dal verbale di concertazione del 14/11/2005.
Art.23
(Operatività dell’accordo)
Le parti convengono che l’operatività del presente Accordo di Programma è condizionata all’approvazione del progetto da parte dell’organismo competente (CNIPA) e alla conseguente erogazione dei fondi da parte degli enti finanziatori.
Per la Provincia Per gli Enti aderenti
IL PRESIDENTE
Xxxxxxx Xxxxxx