Accordo per il credito 2019 tra ABI e le Associazioni di impresa1
Accordo per il credito 2019 tra ABI e le Associazioni di impresa1
Moratoria di cui all’Addendum del 6 marzo 2020
Oggetto | Disciplina |
Le imprese che possono accedere alla moratoria | Le PMI italiane |
Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti? | L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, cioè non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non- performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. |
Cosa si può richiedere | Fino al 31 dicembre 2020 le imprese interessate potranno richiedere: 1. la sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale di mutui e leasing, in essere al 31 gennaio 2020; 2. l’allungamento fino al 100% della durata residua del piano d’ammortamento dei mutui, in essere al 31 gennaio 2020; 3. l’allungamento fino a 270 giorni delle scadenze previste per i finanziamenti a breve (es. insoluti su crediti anticipati dalla banca...); 4. l’allungamento fino a 120 delle scadenze per il credito agrario di conduzione. |
Modalità di richiesta | Non sono specificate ma esiste modulistica ah hoc sul sito ABI predisposto per la richiesta delle moratorie che discendono da accordo ABI |
Valutazione da parte della banca | Le richieste sono valutate dalle banche aderenti all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione. L’Addendum sottolinea l’opportunità che le banche aderenti, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dall’Accordo e assicurino la massima tempestività di risposta, riducendo significativamente i termini generali previsti dall’Accordo (massimo 30 giorni). |
Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria? | Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima. Fermo restando quanto sopra, alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione. Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate ai fini di mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima. |
Estensione automatica della garanzia sui finanziamenti oggetto di moratoria bancaria | Il Fondo di garanzia estende la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell’applicazione dell’Addendum. Per i finanziamenti per i quali sia comunicata dalle banche o dai confidi la variazione in aumento del piano di rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o all’allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall’Accordo, sarà, pertanto, confermata d’ufficio la garanzia del Fondo senza una nuova valutazione del merito di credito delle PMI e dei professionisti beneficiari. La medesima procedura sarà applicata anche ai finanziamenti cui siano riconosciute condizioni di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo per il credito, ovvero per i quali la sospensione o l’allungamento della durata sia accordata da soggetti non firmatari del predetto Accordo. |
Per maggiori informazioni: xxxxx://xxx.xxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxx-xxxx-xxxxxxx/Xxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx/ Nuovo-accordo-per-il-credito-2019.aspx