Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione svizzera e la
0.974.281.82
Repubblica federale di Iugoslavia concernente la cooperazione tecnica e finanziaria
Concluso il 21 febbraio 2003
Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 agosto 2003
(Stato 15 agosto 2003)
Il Consiglio federale svizzero
(qui di seguito denominato «il Governo svizzero»)
e
il Governo della Repubblica federale di Iugoslavia2
(qui di seguito denominato «il Governo iugoslavo»), tenendo conto dei legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,
desiderosi di rafforzare questi legami e di sviluppare una cooperazione fruttuosa nei settori tecnico e finanziario,
riconoscendo che questa cooperazione tecnica e finanziaria contribuirà a migliorare la situazione economica e sociale ed a promuovere il processo di riforme politiche, economiche e sociali nella Repubblica federale di Iugoslavia,
consapevoli che il Governo iugoslavo si impegna a perseguire le riforme in modo da instaurare un’economia di mercato in condizioni democratiche,
riaffermando il loro impegno per una democrazia pluralistica basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell’uomo, in particolare i diritti delle persone appar- tenenti alle minoranze,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Clausola generale
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, come espressi in parti- colare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira la politica interna e la politica estera dei due Governi e costituisce un elemento essenziale al pari degli obiettivi del presente Accordo.
RU 2004 2599
1 Dal testo originale inglese.
2 Dal 29 gen. 2003 « l’ex Repubblica federale di Iugoslavia è denominata Serbia e Monte- negro. Il 21 febbraio 2003 il Ministero degli affari esteri della Serbia e Montenegro ha comunicato che le espressioni «Repubblica federale di Iugoslavia» e «Governo della Re- pubblica di Iugoslavia», menzionate nel presente Accordo, devono essere sostituite con
«Serbia e Montenegro» e «Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro ».
Art. 2 Scopi
2.1 Il Governo svizzero e il Governo iugoslavo si impegnano, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, a realizzare progetti e programmi di cooperazione tecnica e finanziaria. Detti programmi e progetti mirano a sostenere le riforme politiche, economiche e sociali nella Repubblica federale di Iugoslavia nonché a ridurre i costi economico-sociali del processo di trasformazione.
2.2 Il presente Accordo fissa le regole e le procedure per la pianificazione e la realizzazione dei progetti e programmi previsti.
2.3 Il presente Accordo mira parimenti ad agevolare le operazioni di soccorso d’urgenza e di aiuto umanitario che la Svizzera potrebbe svolgere nella Repubblica federale di Iugoslavia su richiesta del Governo iugoslavo.
Art. 3 Forme di cooperazione e campo di attività
Forme
3.1 La cooperazione assume le seguenti forme: cooperazione tecnica; cooperazione finanziaria; cooperazione economica; soccorso d’urgenza; aiuto umanitario.
3.2 La cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri donatori bilaterali, istituzioni multilaterali o organizzazioni non governative.
Obiettivi
3.3 I progetti e programmi realizzati contribuiscono a risolvere problemi mirati del processo di trasformazione politica, economica e sociale. Le attività previste mirano in particolare a
– rafforzare le amministrazioni federali, centrali e locali;
– sostenere le riforme su scala comunale;
– promuovere l’adeguamento della legislazione iugoslava alle norme europee;
– sostenere la partecipazione della Repubblica federale iugoslava alle istitu- zioni finanziarie internazionali e ad agevolare le relazioni con la comunità finanziaria internazionale;
– migliorare la sua integrazione nelle reti del commercio internazionale;
– promuovere il commercio e gli investimenti;
– migliorare le infrastrutture economico-sociali;
– predisporre un ambiente macroeconomico favorevole;
– ripristinare e a tutelare l’ambiente naturale;
– promuovere le relazioni interetniche;
– favorire gli scambi scientifici e culturali.
Cooperazione tecnica
3.4 La cooperazione tecnica assume diverse forme: trasferimento di know-how mediante formazione e consulenza; servizi; fornitura di materiale e di equipaggia- menti necessari alla realizzazione dei progetti.
Cooperazione economica e finanziaria
3.5 La cooperazione economica e finanziaria può consistere nel finanziamento (donazioni e prestiti o una combinazione di tali forme) di beni e servizi di origine svizzera destinati ai progetti prioritari di infrastruttura che non sono commercial- mente sostenibili.
3.6 Essa può inoltre consistere nell’apporto di servizi e prestazioni finanziarie (prestiti, partecipazioni finanziarie, donazioni o una combinazione di tali forme) allo scopo di promuovere gli investimenti e il commercio.
3.7 La cooperazione economica e finanziaria può infine assumere la forma di aiuti alla bilancia dei pagamenti o agevolazioni, fornitura di servizi e mezzi finanziari destinati a promuovere la stabilità macro-economica e un ambiente economico stabile nonché un sistema finanziario efficace.
Aiuto umanitario e soccorsi d’urgenza
3.8 L’aiuto umanitario e i soccorsi d’urgenza assumono la forma di beni, servizi, perizie e contribuzioni finanziarie.
3.9 I progetti e programmi di aiuto umanitario sono indirizzati alle categorie più vulnerabili della società iugoslava come anche ai rifugiati, e contribuiscono a raffor- zare la capacità d’azione delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali.
Art. 4 L’Ufficio svizzero di cooperazione
4.1 Il Governo svizzero mantiene un Ufficio svizzero di cooperazione nella Repub- blica federale di Iugoslavia. Detto Ufficio è parte integrante dell’Ambasciata di Svizzera a Belgrado, ed è riconosciuto in quanto tale dal Governo iugoslavo.
4.2 Indipendentemente dagli obiettivi fissati nel presente Accordo, l’Ufficio svizze- ro di cooperazione si occupa dei progetti e delle attività assunte in precedenza dal Corpo svizzero d’aiuto umanitario (CSA) (ex Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofi, ASC), inclusa la totalità o parte dei veicoli, effettivi, locali o equipaggia- menti.
4.3 L’Ufficio svizzero di cooperazione ha sede a Belgrado. In altre località del Paese possono essere predisposti uffici di collegamento, missioni o depositi allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti e programmi contemplati dal presen- te Accordo.
Art. 5 Obblighi
5.1 I membri dell’Ufficio svizzero di cooperazione, gli esperti stranieri, i membri del personale e loro familiari inviati nella Repubblica federale di Iugoslavia per la realizzazione dei progetti e programmi promossi in virtù del presente Accordo,
rispettano la legislazione e le norme in vigore, e non si immischiano negli affari interni del Paese di accoglienza.
5.2 Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti promossi nel quadro del presente Accordo, il Governo iugoslavo
a) esonera da tasse e da altri oneri tutti gli equipaggiamenti, i servizi, gli auto- veicoli e il materiale forniti dal Governo svizzero in virtù del presente Accordo;
b) esonera da tasse, dazi doganali e da altri oneri tutti gli equipaggiamenti, ser- vizi, autoveicoli e materiale importati temporaneamente e necessari alla rea- lizzazione dei progetti in virtù del presente Accordo e autorizza la loro rie- sportazione alle stesse condizioni;
c) concede i permessi necessari all’importazione e all’esportazione degli equi- paggiamenti necessari alla realizzazione dei progetti e programmi;
d) accorda all’Ufficio svizzero di cooperazione e ai suoi rappresentanti che non sono cittadini della Repubblica federale di Iugoslavia, i privilegi e le immu- nità previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche;
e) concede agli specialisti stranieri e al personale impegnati nei progetti e pro- grammi previsti nell’ambito del presente Accordo e ai loro familiari i per- messi di lavoro e di soggiorno legalmente richiesti e li esonera dal pagamen- to di qualsiasi imposta o tassa sul reddito e sulla sostanza, come anche dei dazi doganali o altri oneri sui loro beni personali. Tutte queste persone sono autorizzate ad importare i loro beni personali (suppellettili, autoveicoli, equipaggiamento professionale e privato,) nonché a riesportarli al termine della loro missione;
f) rilascia gratuitamente e senza indugio, nel quadro della propria legislazione nazionale, i visti d’entrata per le persone menzionate all’articolo 5.2d) e);
g) garantisce la sicurezza dei rappresentanti, degli esperti e del personale dell’Ufficio svizzero di cooperazione e loro familiari e accorda a queste per- sone agevolazioni di rimpatrio;
h) coadiuva gli esperti stranieri e il personale nello svolgimento dei loro compi- ti e procura loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
5.3 Per i pagamenti in valuta locale (dinar iugoslavo) in fondi di contropartita, il Governo iugoslavo apre conti speciali in conformità della propria legislazione nazionale. La destinazione di questi fondi è decisa di comune intesa tra i due Gover- ni i quali definiscono le strutture atte a garantire una gestione efficace dei fondi di contropartita.
Art. 6 Clausola anticorruzione e buona prassi d’approvvigionamento
6.1 Le Parti contraenti condividono una comune preoccupazione riguardo alla lotta contro la corruzione la quale minaccia di compromettere la buona gestione degli
3 RS 0.191.01
affari pubblici, un’adeguata utilizzazione delle risorse necessarie allo sviluppo, e mette inoltre a repentaglio una giusta e aperta concorrenza fondata sul prezzo e sulla qualità. Pertanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi nella lotta contro la corru- zione e convengono in particolare che ogni offerta, regalo o vantaggio di qualsivo- glia natura, fatto a chicchessia, in maniera diretta o indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del progetto considera- to, sarà inteso come atto illecito o come pratica corrotta. Ogni atto di siffatta natura configura motivo bastante a giustificare l’annullamento del progetto, del bando di concorso o dell’aggiudicazione, oppure per l’adozione di qualsiasi altra misura di coercizione prevista dalla legge.
6.2 L’acquisizione di beni, opere e servizi si svolge conformemente ai principi di norma ammessi e alle buone prassi di approvvigionamento. I mercati pubblici sono, per quanto possibile, oggetto di licitazione pubblica se l’ampiezza del contratto è notevole e applicano metodi corretti per le acquisizioni il cui volume non giustifica una licitazione ufficiale.
6.3 Per gli acquisti effettuati da imprese o enti di diritto privato grazie a un sostegno finanziario fornito dal settore privato, le prassi commerciali correnti sono applicabili sino a un limite massimo convenuto oltre il quale si fa ufficialmente appello alla concorrenza.
Art. 7 Estensione dell’Accordo e applicazione
7.1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano
a) ai progetti e programmi convenuti tra i Governi;
b) ai progetti e programmi convenuti tra il Governo svizzero e altre autorità a livello di repubbliche o municipalità o qualsiasi altra istanza ufficialmente riconosciuta dal Governo iugoslavo;
c) ai progetti e programmi concordati con società o enti di diritto pubblico di ciascun Paese per i quali i due Governi o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto di applicare, mutatis mutandis, le disposizioni dell’artico- lo 5.
7.2 Il presente Accordo si applica retroattivamente ai progetti e programmi in elaborazione o in corso di realizzazione prima della sua entrata in vigore.
7.3 Qualora dovessero sorgere divergenze riguardo alle disposizioni del presente Accordo e degli accordi precedenti enumerati qui appresso4, prevarranno questi ultimi.
– Agreement on the financing of the Federal Republic of Yugoslavia’s sub- scription to the European Bank for Reconstruction and Development, signed in Belgrade on December 23, 2000
– Agreement on the granting of financial assistance for the delivery of spare parts in the electricity sector, signed in Belgrade on January 5, 2001
4 Non pubblicato nella RU.
– Agreement on the financing of debt advisory services for Paris Club and London Club debt negotiations, signed in Belgrade on July 5, 2001
– Agreement on the financial assistance for the provision of used trams for the city of Belgrade, signed in Belgrade on August 1, 2001
– Agreement on interethnic harmony for democracy with the Federal Ministry of National and Ethnic Communities, signed in Belgrade on September 13, 2001
– Agreement on the equipment of the Federal, the Serbian and the Montene- grin ministries of interior affairs with internal communication technology, signed in Belgrade on October 29, 2001
– Agreement on the support for the enhancement of the Institute of Compara- tive Law, signed in Belgrade on November 10, 2001
– Agreement on trade and economic co-operation between the Swiss Confede- ration and the Federal Republic of Yugoslavia, signed in Belgrade on November 21, 20015
– Memorandum of Understanding concerning the granting of financial assi- stance for the delivery of spare parts in the electricity sector of Yugoslavia, Serbia and Montenegro, signed in Belgrade on December 5, 2001
– Letter of Intent on the establishment of the Education Reform Coordination Unit, signed in Belgrade on December 5, 2001
– Statement of Intent concerning cooperation in structure reforms of the Yugoslav Ministry of Foreign Affairs, signed in Berne on January 21, 2002.
7.4 Dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce
– l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio esecutivo federale dell’Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla reciproca prestazione di aiuto in caso di catastrofe naturale, firmato a Belgrado il 9 novembre 19826;
– l’Accordo di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato il 1° dicembre 19667
per quanto concerne il territorio della Repubblica federale di Iugoslavia.
Art. 8 Autorità competenti
8.1 Le autorità svizzere competenti a realizzare i progetti e programmi nell’ambito del presente Accordo sono
1) La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri, per le questioni di cooperazione tecnica, aiuto umanitario e soccorso d’urgenza:
5 RS 0.946.298.184
6 Non pubblicato nella RU.
7 RS 0.974.281.81
Direzione dello sviluppo e della cooperazione Xxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx
tel. x00 00 000 00 00; fax x00 00 000 00 00
2) La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)8 del Dipartimento federale dell’economia, per le questioni di cooperazione economica e finanziaria: SECO
Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx
tel. + 00 00 000 00 00; fax + 00 00 000 00 00
8.2 Queste due istituzioni – Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e SECO – sono rappresentati nella Repubblica federale di Iugoslavia dall’Ufficio svizzero di cooperazione.
8.3 L’autorità iugoslava competente a coordinare e a realizzare i progetti e programmi nell’ambito del presente Accordo è il:
Ministero federale degli affari esteri
Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, Yougoslavie
tel. x000 00 000 0000; fax x000 00 000 0000
Art. 9 Procedure e coordinamento
9.1 Le domande presentate dal Governo Xxxxxxxxx sono trasmesse alle competenti autorità svizzere tramite l’Ambasciata di Svizzera a Belgrado o l’Ufficio svizzero di cooperazione. L’Ambasciata o l’Ufficio garantiscono anche il collegamento tra le autorità iugoslave e svizzere concernente la realizzazione e la prosecuzione dei progetti e programmi.
9.2 Da parte Xxxxxxxxx, il coordinamento generale dell’applicazione del presente Accordo è garantito dal Ministero il quale fornisce le informazioni necessarie ai Ministeri repubblicani e alle autorità locali interessate.
9.3 Ogni progetto previsto dal presente Accordo deve essere oggetto di una conven- zione specifica tra i partner del progetto; tale convenzione espone in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner.
9.4 Per evitare che dei progetti vengano realizzati in parallelo con altri finanziatori e per garantire che i progetti e programmi abbiano il massimo impatto possibile, i due Governi adottano adeguate misure per garantire un coordinamento efficace dell’aiuto internazionale.
9.5 I due Governi si tengono mutuamente informati sui progetti e programmi intra- presi in virtù del presente Accordo. I loro rappresentanti si riuniscono a intervalli regolari per valutare l’evoluzione del programma di cooperazione tecnica e finanzia- ria e prendere adeguate misure per apportare miglioramenti. In queste occasioni, i due Governi possono suggerire modifiche nei settori di cooperazione sopra indicati o procedure che tengano conto dei risultati della valutazione.
8 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
Art. 10 Modifica e composizione delle controversie
10.1 Qualsiasi modifica del presente Accordo deve essere effettuata per scritto con l’accordo di ogni Governo.
10.2 I due Governi convengono di risolvere per via diplomatica le controversie che possono risultare dall’applicazione del presente Accordo.
Art. 11 Disposizioni finali
11.1 Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono noti- ficati l’adempimento di tutte le procedure necessarie nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo rimane in vigore per una durata di cinque anni. Dopo di che sarà rinnovato tacitamente di anno in anno. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da uno dei due Governi previo avviso scritto di sei mesi.
11.2 Se uno dei due Governi ritiene impossibile proseguire gli obiettivi del presente Accordo o che l’altro Governo non adempie i propri obblighi, può sospendere o denunciare l’Accordo mediante notifica scritta con un preavviso di sei mesi.
11.3 Se i principi fondamentali a cui fa riferimento la clausola generale non sono rispettati, ambedue i Governi hanno il diritto di adottare adeguate misure. Salvo urgenza particolare, il Governo che prende questa misura fornisce all’altro Governo tutte le informazioni necessarie ad un esame approfondito della situazione in vista di trovare una soluzione. Nella scelta delle misure da adottare sarà data la priorità a quelle che perturbano meno l’applicazione del presente Accordo. Le misure decise sono immediatamente notificate all’altra Parte.
Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione corrette dell’articolo 11.3, i due Governi convengono che l’espressione «urgenza particolare» sussiste qualora uno dei due Governi dovesse trasgredire gravemente uno dei principi od obiettivi speci- ficati nella clausola generale dell’Accordo.
11.4 In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni di quest’ultimo rimangono applicabili ai progetti e programmi convenuti prima della denuncia.
Fatto a Belgrado il 21 febbraio 2003, in due esemplari originali in lingua inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxx Xxxxxxxx
Per il Governo della
Repubblica federale di Iugoslavia: Xxxxx Xxxxxxxxxx