REALIZZAZIONE DI PIAZZE TEMATICHE PER LA SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE E L’INFRASTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI ESISTENTI
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA IN CALABRIA
INTERVENTO n.7
REALIZZAZIONE DI PIAZZE TEMATICHE PER LA SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE E L’INFRASTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI ESISTENTI
SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA
CIG 8086120D4E CUP. H23E18000250008
CONTRATTO D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI PIAZZE TEMA- TICHE PER LA SOCIALIZZAZIONE ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNI- VERSITARIO, ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUT- TURAZIONE DEGLI SPAZI ESISTENTI
CIG 8086120D4E
CUP: H23E18000250008
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conse- guenza di legge
- TRA
- Il Dott. ……………………., nato a ………………, codice fiscale , in
qualità di Direttore Generale dell’Università della Calabria, con sede in Rende CS), alla località Arcavacata, Via Pietro Bucci, codice fiscale: 80003950781,
E
- l’Impresa …………………………. (C.F. e P.I: …….) con sede legale in
……………………….…….., Via ……………………………., rappresentata da
…………………….……., nato a ……… il …… e residente in , nella sua qua-
lità di della stessa, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore
o Appaltatore o Contraente.
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Direttore generale n. del giorno è
stata indetta la procedura di gara per l'esecuzione dei sopracitati lavori per l'importo complessivo posto a base di gara di € 800.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- come da verbale n. del giorno , la Commissione giudicatrice all’uopo nominata per le operazioni di gara, ha proposto di aggiudicare l’appalto all'Impresa per aver offerto , pari al % ( per cento),
da applicarsi sia sul prezzo posto a base d'asta che sui singoli prezzi, come risulta dal verbale della riunione in data ;
- L’Università, esperite le verifiche di legge, ha approvato l'aggiudi- cazione con dichiarazione di efficacia, con determinazione del Direttore generale n. del giorno ;
- che sono state effettuate con esito positivo le verifiche di legge per il tramite del portale Avcpass dell’Anac e sul portale della Banca dati na- zionale antimafia;
- che, è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva regolare,
D.U.R.C. prot. INPS ;
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del pre- sente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
l. L'Università affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche pro- gettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono richiamati come fossero integralmente riportati con rinun- cia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi- mento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di la- voro "a corpo"; fanno invece parte del presente contratto i prezzi uni- tari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.
ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.
1. L'importo contrattuale ammonta a € (euro ) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri per la sicu- rezza che ammontano a € (euro / ) e salva la li- quidazione finale.
2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell’articolo 59, comma 5bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l'importo complessivo dei relativi lavori
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul va- lore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;
ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL COR- RISPETTIVO.
1. Qualora l'Università, per il tramite della direzione dei lavori, richie- desse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto pre- ventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vin- colanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi della disciplina vigente in materia.
ARTICOLO 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'ar- ticolo 1664, primo comma, del codice civile.
ARTICOLO 6. PAGAMENTI IN ACCONTO.
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al matu- rare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a
€ 150.000,00.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla re- dazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pa- gamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
ARTICOLO 7. PAGAMENTI A SALDO.
1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecu- zione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emis- sione del certificato di collaudo.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, se- condo comma, del codice civile.
Art. 8. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art.3 del decreto legislativo n.136/2010, come modificato dall’art.7 del decreto legge 12.11.2010 n.187, convertito in legge 17 dicembre 2010 n.217.
2. L’Impresa… indica quale conto corrente dedicato il seguente:
-codice… ;
-il soggetto autorizzato ad operarvi è il ………….. nato a il
……………… e residente in ………………….., CF ………………….
3. I contraenti convengono espressamente che il contratto si risolve di di- ritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avva- lersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri stru- menti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope- razioni.
ARTICOLO 9. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI.
1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata la penalità pari allo 1,0 per mille (uno per mille) dell’im- porto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli even- tuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità pre- viste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso
di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un ver- bale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fis- sate nell'apposito programma dei lavori.
ARTICOLO 10. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.
l. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro dall'ultima-
zione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto cer- tificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Consorzio prima che il certificato di collaudo, tra- scorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'ap- palto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Consorzio richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
ARTICOLO 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
l. L'Università ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice let- tera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli in- fortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del perso- nale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato mo- tivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal con- tratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifi- che di contratto e allo scopo dell'opera;
h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma l, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e ss.mm.ii.;
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.
ARTICOLO 12. CAUZIONE DEFINITIVA.
l. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante in data rilasciata dalla so- cietà/istituto bancario di
per l'importo di € ........... (Euro ) pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che L'Università abbia pro- ceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con- tratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'e- missione del certificato di Collaudo.
ARTICOLO 13. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.
l. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando L'Università da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
l. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sa- nitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma l, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo L'Università effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
ARTICOLO 15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CAN- TIERE.
1. L'Appaltatore, ha depositato presso l'Università un proprio piano ope- rativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecu- zione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di coordinamento di cui al decreto legisla- tivo n. 81/2008.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto l. formano parte integrante del presente con- tratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la si- curezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiorna- menti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di riso- luzione del contratto in suo danno.
ARTICOLO 16. SUBAPPALTO.
l. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione l'Università e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. L'Università non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
ARTICOLO 17. CONTROVERSIE.
l. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi im- porto, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula al L'Università, entro novanta giorni dalla appo- sizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale L'Università delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungi mento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Bari.
ARTICOLO 18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMEN- TARI.
l. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sotto- scritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e
s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
ARTICOLO 19. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registra- zione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Sta- zione Appaltante.
ART. 20) DOMICILIO LEGALE
1. Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio come segue:
- ………………………., presso l’Università della Calabria, in Rende, via P.Bucci, località Arcavacata;
- Il sig. , presso la sede dell’Impresa che rappresenta, sita
in ……………………………………………..
La presente scrittura privata viene sottoscritta dalle parti come segue:
Per la società……………………...
Il legale rappresentante Sig……………………………
Per l’Università della Calabria
Il Direttore Generale Dott.