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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO
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Intervento di Manutenzione straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – Area Sangro Importo complessivo €. 2.300.000,00
DISCIPLINARE DI GARA
I) Sommario:
• Art. 1) Premessa;
• Art. 2) Generalità dell’appalto;
• Art. 2.1) Stazione appaltante e RUP - Indizione della procedura - Chiarimenti e comunicazioni;
• Art. 2.2) Oggetto dell’appalto;
• Art. 2.3) Procedura di gara e quadro economico;
• Art.2.4) Ammontare dei lavori – Luogo di esecuzione;
• Art. 2.4.1) Criteri Ambientali Minimi – CAM;
• Art. 2.5) Condizioni dell’affidamento;
• Art. 2.6) Corrispettivo per l’aggiudicatario;
• Art. 2.7) Oneri a carico dell’aggiudicatario;
• Art. 2.8) Durata dell’appalto;
• Art. 2.9) Documentazione di gara;
• Art. 3) Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione;
• Art. 3.1) Soggetti ammessi;
• Art. 3.1.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, Consorzi Ordinari di Concorrenti e GEIE;
• Art. 3.1.2) Partecipazione di Consorzi tra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi tra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili e con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea;
• Art. 3.2) Requisiti di partecipazione;
• Art. 3.2.0) Requisiti Speciali e Mezzi di Prova;
• Art. 3.2.1) Requisiti di idoneità;
• Art. 3.2.2) Requisiti di capacità Economica e Finanziaria e di Capacità Tecnica e Professionale;
• Art. 3.3) Avvalimento;
• Art. 4) Disposizioni comuni per la predisposizione delle offerte e la compilazione dei modelli;
• Art. 5) Criteri di aggiudicazione;
• Art. 6) Modalità di presentazione delle offerte;
• Art. 7) Valutazione delle offerte - Offerta tecnica;
• Art. 8) Valutazione delle offerte - Offerta economica e Offerta temporale;
• Art. 9) Invio dell’offerta e criteri di ammissibilità;
• Art. 10) Subappalto;
• Art. 11) Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta contenente la documentazione amministrativa;
• Art. 12.a) Apertura delle buste tecniche;
• Art. 12.b) Apertura delle buste economiche e temporali – Aggiudicazione;
• Art. 13) Soglia di sbarramento;
• Art. 13.a) Soccorso Istruttorio;
• Art. 14) Xxxxxxxx e garanzie richieste;
• Art. 15) Pagamento in favore dell’Autorità;
• Art. 16) Sopralluogo Obbligatorio;
• Art. 17) Verbali;
• Art. 18) Eventuale verifica di anomalia delle offerte;
• Art. 19) Aggiudicazione e stipula del contratto;
• Art. 20) Esclusioni - Ulteriori avvertenze;
• Art. 21) Accesso agli atti;
• Art. 22) Controversie;
• Art. 23) Supplente;
• Art. 24) Tutela dei dati personali;
• Art. 25) Norme richiamate e documenti integranti le disposizioni di gara;
• Art 26) Allegati.
II) Indice delle abbreviazioni:
a) con la dicitura “S.A.” si indicherà la Stazione Appaltante;
b) con la dicitura “Codice” (dei contratti pubblici) si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 1) Premessa.
Con determina a contrarre n. 32 del 25/11/2019, l’Unione Montana dei Comuni del Sangro ha indetto la presente procedura per l’appalto di lavori di sola esecuzione per l’individuazione degli operatori economici cui affidare la realizzazione dell’intervento di“Manutenzione straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – Area Sangro” dell’importo di €. 2.300.000,00 di cui al Masterplan della Regione Abruzzo (cfr. D.G.R. n. 565/2017), mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 60 e 95, comma 2, del Codice.
L’appalto è indetto dall’Unione Montana dei Comuni del Sangro in forza della Convenzione di sub-concessione sottoscritta in data 05.10.2018 tra la Provincia di Chieti e l’Unione Montana dei Comuni del Sangro per l’attuazione degli interventi di che trattasi.
L’appalto è costituito da un unico intervento; l’esecuzione delle varie lavorazioni deve essere effettuata coordinando le stesse in modo organico.
Si dà atto dei seguenti codici identificativi:
CUP: D67H18000090002 CIG: 8094188F34
CPV: 45233140-2.
Art. 2) Generalità dell’appalto.
Art. 2.1) Stazione appaltante e RUP - Indizione della procedura - Chiarimenti e comunicazioni.
La Stazione appaltante della presente procedura è l’Unione Montana dei Comuni del Sangro.
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) della procedura, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, altresì Responsabile del Servizio Tecnico dell’Ente e della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.).
La copertura economica dell’intervento è prevista con i fondi del Masterplan della Regione Abruzzo, di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016 (D.G.R. Abruzzo n. 565/2017). La realizzazione dei lavori trova conseguente copertura finanziaria, in virtù dei trasferimenti operati dalla Provincia di Chieti per conto della Regione Abruzzo, nel bilancio corrente e negli atti e strumenti di programmazione economica pluriennale di cui l’Unione Montana dei Comuni del Sangro è dotata.
Resta tuttavia inteso, e con la propria partecipazione alla gara gli operatori economici concorrenti accettano tale clausola, che qualora l’Unione Montana dei Comuni del Sangro non possa dar luogo alle liquidazioni di pagamento per mancato o ritardato trasferimento dei fondi da parte del Concedente (Regione Abruzzo) e/o del Concessionario (Provincia di Chieti), la stessa sarà manlevata da qualsiasi responsabilità, non essendo dette cause all’Unione imputabili.
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
L'Unione Montana dei Comuni del Sangro utilizza la piattaforma Asmel di e-procurement per la conduzione informatizzata delle procedure di gara denominata "Net4market", ai sensi dell'art. 40 del Codice, alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: xxx.xxxxxxxx.xx
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Asmel, nonchè al quadro normativo di riferimento, si rimanda ai Manuali d'uso per gli Operatori Economici, cui fa espresso rimando, messi a disposizione all'interno della piattaforma nella sezione: "gare telematiche e albo fornitori-manuale utente".
Per partecipare alla procedura in oggetto è necessario registrarsi sulla piattaforma creando le credenziali di accesso. La documentazione di gara comprensiva di tutti gli elaborati progettuali è disponibile sia all'interno della piattaforma elettronica digitando xxx.xxxxxxxx.xx e sia sul sito internet dell’Unione digitando xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma "Chiarimenti", all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione alla piattaforma almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma nell'ambito della documentazione di gara nonchè all'indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma, all'indirizzo PEC inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione alla piattaforma.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Il contratto è stipulato a misura, ai sensi dell’art. 53, comma 4, periodi quarto e quinto del Codice. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice e le condizioni previste dal presente capitolato.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario relativamente all’offerta economica in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità̀ eseguite.
Le economie derivanti da ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara non potranno essere utilizzate.
Per la modifica di contratti durante il periodo di efficacia si fa riferimento all’art. 106 del Codice.
Art. 2.2) Oggetto dell’appalto.
La gara ha ad oggetto l’appalto di sola esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – Area Sangro”dell’importo complessivo di €. 2.300.000,00”, nell’osservanza delle modalità stabilite e nel rispetto degli standard ed obiettivi prestazionali minimi fissati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Le proposte migliorative presentate dalle ditte concorrenti, purché non costituenti variante, rappresentano elemento di valutazione dell’offerta tecnica.
L’obiettivo principale assunto alla base della presente procedura è quello di procedere in tempi brevi, e nel rispetto dei più alti standard qualitativi, alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali oggetto di intervento.
Talché, ricorrendone i presupposti normativamente previsti, l’Amministrazione procederà alla consegna anticipata in via di urgenza, ai sensi del combinato disposto dei comma 8 e 13, art. 32 del Codice.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, è prevista, su richiesta dell’affidatario, la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto d’appalto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Le lavorazioni previste sono ascrivibili nella categoria prevalente di lavorazioni OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.
Gli importi relativi alle categorie sono contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto e sono di seguito riportati:
Importo complessivo dei lavori: €. 1.621.802,77
di cui:
a. importo dei lavori a base d’asta della categoria OG3 soggetti a ribasso: €. 1.592.647,14
Lavorazione | Categorie e classifiche per attestato SOA - Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 | Classifica | Importo (euro) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile | Subappaltabile (%) max | |||||
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | OG3 | IV* *si può partecipare con classifica III bis con incremento di un quinto, ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. | 1.592.647,14 | 100 | PREVALENTE | 40% |
b. oneri della sicurezza relativi alla categoria OG3 (non soggetti a ribasso): €. 29.155,63 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 16 del Codice, l’incidenza del costo della manodopera, sull’importo posto a base d’asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 12,702.% , come da “Allegato F – Stama iIncidenza manodopera” del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di Manutenzione straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – Area Sangro – dell’importo complessivo di €. 2.300.000,00.
Art. 2.3) Procedura di gara e quadro economico.
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo disciplinata dall’art. 95, comma 2, del Codice.
L’Amministrazione potrà aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e corrispondente all’interesse pubblico, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.
L’importo a base di gara, come si evince dal Quadro Economico del progetto definitivo/esecutivo, è:
CATEGORIA | IMPORTO A BASE DI GARA |
CATEGORIA OG3 – IV* si può partecipare con classifica III bis con incremento di un quinto, ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. | €. 1.592.647,14 |
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA OGGETTO DI RIBASSO €. 1.592.647,14 |
L’ammontare economico effettivo dell’intervento, e quindi dell’intero appalto, sarà conseguentemente determinato dalle risultanze emerse in sede di gara.
NOTA BENE:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del Codice, con riferimento ai lavori rientranti nella categoria prevalente OG3.
Art. 2.4) Ammontare dei lavori - Luogo di esecuzione.
L’importo complessivo dei lavori è il seguente:
• €. 1.621.802,77 di cui €. 1.592.647,14 per lavori ed €. 29.155,63 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
• Luogo di esecuzione dell’appalto: Distretto n. 4 della Provincia di Chieti – Area Sangro e nello specifico le seguenti strade provinciali:
- S.P. 100 – Pedemontana;
- S.P. 107 – Peligna;
- S.P. 110 – Xxxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx;
- S.P. 129 – Roccascalegna-Fondovalle Sangro;
- S.P. 132 – Xxxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx;
- S.P. 133 – Torricella Peligna-Villa Santa Xxxxx;
- S.P. 135 - Pennadomo-Fondovalle Sangro;
- X.X. 000 – Xxxxx Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx;
- S.P. 156 – Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx;
- X.X. 000 – Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxx;
- S.P. 164 – Quadri-Stazione Palena;
- S.P. 166 – Valle del Sole;
- S.P. 76 – Ascigno-Capoposta.
Art.2.4.1) Criteri Ambientali Minimi - CAM –
Ai sensi dell’art. 34 del Codice, in ogni caso la scelta dei materiali, le lavorazioni, la conduzione del cantiere e l’esecuzione dell’opera, in generale, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017 (pubbl. G.U. n. 23 del 28/01/2017).
Art. 2.5) Condizioni dell’affidamento.
Con la partecipazione alla gara, i concorrenti dichiarano e accettano che l’affidamento dell’appalto comporta, oltre all’integrale accettazione di tutto quanto previsto nella documentazione di gara, anche l’assunzione degli eventuali ulteriori oneri afferenti le variazioni che dovessero essere apportate in virtù di modificazioni normative e/o di interventi di programmazione del concessionario o del sub concessionario.
Art. 2.6) Corrispettivo per l’aggiudicatario.
Il corrispettivo per l’aggiudicatario risulterà determinato all’esito della procedura, quale prezzo risultante dal ribasso obbligatorio rispetto al prezzo posto a base d’asta.
La liquidazione delle spettanze avverrà secondo stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.), previa emissione di regolare fattura, nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nelle convenzioni stipulate in data 28.02.2018 tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Chieti e in data 05.10.2018 tra la Provincia di Chieti e l’Unione Montana dei Comuni del Sangro.
Art. 2.7) Oneri a carico dell’aggiudicatario.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, nessuna esclusa od eccettuata.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario, senza diritti di rivalsa nei confronti dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro, le spese di contratto, di bollo e di registrazione tutte in misura intera, nessuna esclusa od eccettuata, ancorché anticipate dalla Stazione Appaltante.
Art. 2.8) Durata dell’appalto.
La durata dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, come indicato nel capitolato speciale d’appalto, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 2.9) Documentazione di gara.
La documentazione posta a base di gara è costituita dal presente disciplinare di gara, dal bando di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dallo schema di contratto nonché da tutti gli elaborati tecnici, predisposti dalla S.A., costituenti il progetto definitivo/esecutivo e sono reperibili al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Stazione Appaltante rende inoltre disponibile la seguente modulistica:
- MODELLO A): Domanda di partecipazione;
- MODELLO B): Dichiarazione multipla;
- MODELLO C): Offerta economica;
- MODELLO D): Offerta temporale;
- MODELLO E): Patto di integrità;
- MODELLO F): Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria;
- MODELLO G): Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo);
- MODELLO H): Richiesta presa visione dei luoghi;
- MODELLO I): Dichiarazione presa visione dei luoghi;
- D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo).
In conformità alla normativa vigente, il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente, sul sito dell’ANAC, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale ex art. 73 del Codice.
L’intera documentazione di gara indicata è disponibile gratuitamente sul sito internet della S.A. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Bandi di gara e contratti” ovvero all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione “Gare telematiche e albo fornitori”.
Art.3) Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione. Art. 3.1) Soggetti ammessi.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del Codice, in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dal presente disciplinare, individuati al comma 2 dell’art. 45 del Codice di cui alle lettere:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione del raggruppamento medesimo;
e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Art. 3.1.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, Consorzi Ordinari di Concorrenti e GEIE.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, comma 8, del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti, compilando la parte indicata sulla Domanda di partecipazione (MODELLO A).
Ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”;
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, è consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
Art.3.1.2) Partecipazione di Consorzi tra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi tra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili e con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il
D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Anche ai consorzi di cui all'art. 45, comma, 2 lett. b) e c) del Codice, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, come indicate al paragrafo precedente.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis, del Codice, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45, comma, 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 14 del Codice).
Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
Art. 3.2) Requisiti di partecipazione.
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del Codice, l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i
soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, dovrà essere resa con riferimento ai:
- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001).
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
L’elencazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità, allegato alla documentazione di gara (MODELLO E). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.
Art.3.2.0) Requisiti Speciali e Mezzi di Prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Art. 3.2.1) Requisiti di idoneità
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Art. 3.2.2) Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria e di Capacità Tecnica e Professionale.
Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del Codice, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da assumere.
NB: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
Per quanto concerne la qualificazione SOA, la stessa dovrà risultare in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e precisamente: per il concorrente singolo, possesso della qualificazione SOA per la categoria OG3-IV* (*si può partecipare con classifica III bis con incremento di un quinto, ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010) prevista nell’intervento.
Al riguardo, si precisa quanto segue:
• in difetto assoluto di qualificazione SOA nella categoria prevalente (OG3-IV*(si può partecipare con classifica III bis con incremento di un quinto, ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010) di cui si compone l’intervento, è necessario costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale;
• ai sensi dell’art. 105 comma 5 del Codice, le lavorazioni di cui alla categoria “OG3-IV* (si può partecipare con classifica III bis con incremento di un quinto, ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010)” sono subappaltabili entro il limite massimo del 40% del relativo importo ed è quindi necessario che il concorrente risulti qualificato nella relativa categoria (OG3-IV* (si può partecipare con classifica III bis con incremento di un quinto, ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010)” nella misura minima del 60% del relativo importo.
Nel caso di altre forme di partecipazione:
• nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese di rete o GEIE di tipo orizzontale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 83, comma 8, del Codice, alla stregua del quale: “La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”. Più specificamente: in riferimento alla qualificazione SOA, i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo complessivo dei lavori; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Resta in ogni caso inteso che la mandataria dovrà risultare il soggetto più qualificato in rapporto ad ogni singola categoria di lavorazioni di cui si compone l’appalto;
• nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE di tipo verticale, ai sensi dell’art.48, comma 6, del Codice la qualificazione SOA deve essere posseduta dall’impresa mandataria nella categoria prevalente e dalla/e mandante/i nelle categorie scorporabili.
• nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del Codice i requisiti di qualificazione SOA sono posseduti dal consorzio medesimo.
• nel caso di consorzi stabili si applica l’art. 47, Xxxxxx, fatto salvo il divieto di cui all’art. 146, comma 3, del Codice. Anche in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, resta inteso che almeno uno dei soggetti costituenti la compagine deve possedere i requisiti di qualificazione nella categoria “OG3-IV*(si può partecipare con classifica III bis con
incremento di un quinto, ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010)”.
Art. 3.3) Avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ del D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” , dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, comma 1, l’operatore economico che ricorre all’avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:
1) originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc.).
Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa ausiliata.
NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l’individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” o “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del Codice, e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
2) Copia dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
3) Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall’impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo (MODELLO F) “Dichiarazione di Avvalimento Impresa Ausiliaria”, con cui la stessa:
a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice.
4) D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”, da presentarsi distintamente anche per l’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa;
5) “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” presente in calce al Modulo MODELLO G) “Dichiarazioni Integrative al D.G.U.E”;
6) PASSOE dell’ausiliaria.
Art. 4) Disposizioni comuni per la predisposizione delle offerte e la compilazione dei modelli.
L’unica modalità consentita per la partecipazione alla procedura è quella telematica.
In linea generale, conseguentemente, tutti i documenti e i moduli firmati o scansionati in formato pdf , con eventuale allegazione del documento di identità di altro eventuale dichiarante, sono sottoscritti a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente con firma digitale in formato p7m.
Di seguito, si descrivono specificatamente le modalità di compilazione dei plichi informatici e dei modelli:
⮚ Documenti e Modelli contenuti nel PLICO informatico denominato “A) - DOCUMENTAZIONE”:
• il MODELLO A) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente con firma digitale in formato p7m. Si
consiglia pertanto di compilare il MODELLO A), trasformarlo in un formato statico [es. PDF nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, il MODELLO A) deve essere prodotto da ciascun soggetto costituente il raggruppamento e dalle rispettive imprese esecutrici e potrà alternativamente essere firmato secondo la seguente modalità: o compilare il MODELLO A), trasformarlo in un formato statico [es. PDF nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale a cura del soggetto sottoscrittore in formato p7m; o nel caso di non possesso della firma digitale da parte del soggetto sottoscrittore, compilare il MODELLO A), sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”.
Il file così composto dovrà poi essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente.
• Il MODELLO B) DICHIARAZIONE MULTIPLA dovrà essere sottoscritto dal soggetto interessato secondo una delle seguenti modalità: compilare il MODELLO B), trasformarlo in un formato statico [es.PDF nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale a cura del soggetto sottoscrittore in formato p7m ovvero, nel caso di non possesso della firma digitale da parte del soggetto sottoscrittore, compilare il MODELLO B), sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file così composto dovrà poi essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente.
• Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente con firma digitale in formato p7m. Si consiglia pertanto di compilare il DGUE, trasformarlo in un formato statico [es. PDF nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Nel caso di ATI o consorzi, il DGUE deve essere prodotto da ciascun soggetto costituente l’ATI o dal consorzio e dalle rispettive imprese esecutrici e potrà alternativamente essere firmato secondo una delle seguenti modalità: compilare il DGUE, trasformarlo in un formato statico [es. PDF nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale a cura del soggetto sottoscrittore in formato p7m, ovvero, nel caso di non possesso della firma digitale da parte del soggetto sottoscrittore, compilare il DGUE, sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file così composto dovrà poi essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa Mandataria.
• Il PASSOE, nonché copia di tutti gli ulteriori documenti che l’operatore economico intenda allegare alla documentazione amministrativa, dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente con firma digitale in formato p7m. Si consiglia pertanto di trasformare i suddetti documenti in un formato statico [es. PDF nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale.
• LA POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia dell’offerta, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, precisamente di importo pari ad €. 32.436,05 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice, deve contenere e dichiarare le generalità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore. Qualora sottoscritta in forma digitale, è sufficiente allegare il file in formato p7m riportante le firme di sottoscrizione dell’agente che rilascia la polizza e del titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente che la sottoscrive. Qualora la polizza sia sottoscritta in formato cartaceo, il documento, comprensivo delle anzidette dichiarazioni circa le generalità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore, nonché dei documenti di identità deve essere trasformato in un formato statico [es. PDF nativo] e il documento informatico così formato sottoscritto con firma digitale in formato p7m a cura del titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente.
• DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
⮚ Documenti e modelli contenuti nella BUSTA informatica denominata “B) – OFFERTA TECNICA”.
Tutti gli elaborati contenuti all’interno del plico informatico denominato “B – OFFERTA TECNICA” dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente con firma digitale in formato p7m. Si consiglia pertanto di compilare tutti gli elaborati, trasformarli in un formato statico [es. PDF nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, gli elaborati dovranno essere sottoscritti, con firma digitale in formato p7m, dai soggetti legali rappresentanti di ciascun operatore economico costituente l’aggregazione plurisoggettiva.
⮚ Modello contenuto nella BUSTA informatica denominata “C) – OFFERTA
ECONOMICA”.
Il MODELLO C) relativo alla BUSTA C) dovrà essere, a pena di inammissibilità dell’offerta, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente con firma digitale informato p7m. Si consiglia pertanto di compilare il MODELLO C), trasformarlo in un formato statico [es. PDF nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale.
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, il modello dovrà essere sottoscritto, con firma digitale in formato p7m, dai soggetti legali rappresentanti di ciascun operatore economico costituente l’aggregazione plurisoggettiva.
⮚ Modello contenuto nella BUSTA informatica denominata “D) – OFFERTA TEMPORALE”.
Il MODELLO D) relativo alla BUSTA D) dovrà essere, a pena di inammissibilità dell’offerta, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente con firma digitale in formato p7m. Si consiglia pertanto di compilare il MODELLO D), trasformarlo in un formato statico [es. PDF nativo] e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale.
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, il modello dovrà essere sottoscritto, con firma digitale in formato p7m, dai soggetti legali rappresentanti di ciascun operatore economico costituente l’aggregazione plurisoggettiva.
Nota bene: l’offerta dovrà essere inviata, esclusivamente con modalità telematica, secondo le indicazioni reperibili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xx. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’offerta.
Art. 5) Criteri di aggiudicazione.
L’appalto in oggetto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del Codice), sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- 80 punti per offerta tecnica;
- 10 punti per offerta economica;
- 10 punti per offerta temporale.
Il punteggio dell’offerta tecnica viene determinato in base ai criteri indicati nelle pagine seguenti.
Art. 6) Modalità di presentazione delle offerte.
La domanda di partecipazione MODELLO A), le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.
80 del Codice rilasciate utilizzando la dichiarazione multipla predisposta dalla Stazione appaltante di cui al MODELLO B) e il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sono redatti utilizzando gli appositi modelli allegati al presente disciplinare, secondo le prescrizioni in essi contenute.
I modelli sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita Sezione relativa alla presente procedura di gara, nonché all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxx.xx.
La domanda di partecipazione, la dichiarazione multipla e il DGUE:
a. devono essere sottoscritte dal dichiarante con le modalità dianzi descritte;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie ognuno per quanto di propria competenza.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità degli elementi e del DGUE di cui all’art.
85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la S.A. assegna al concorrente un termine, non superiore a quindici giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Sono esclusi dal soccorso istruttorio mancanze, incompletezze ovvero altre irregolarità concernenti l’invio dell’offerta. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.
Saranno escluse altresì tutte le offerte inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice e sottoscritte digitalmente.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Il concorrente, con la partecipazione e alla gara, si obbliga a mantenere la validità della propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della medesima.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art.32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro della richiesta della S.A. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Art. 7) Valutazione delle offerte - Offerta tecnica.
L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dei criteri di valutazione, indicati nella tabella che segue:
A) ELEMENTI QUALITATIVI | ||
A.1 QUALITA’ REALIZZATIVA | ||
Verranno premiate le soluzioni tecniche che comportino un miglioramento delle caratteristiche qualitative e prestazionali del progetto nel suo complesso, ivi comprese quelle che consentono l’incremento della sicurezza | Punti 35 | |
A.2 MIGLIORAMENTO TECNICO-QUALITATIVO DELL’ATTUALE DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE DI SCORRIMENTO SUPERFICIALE | ||
Saranno valutati i miglioramenti tecnico-qualitativi del deflusso delle acque dalle pertinenze stradali sulle strade oggetto degli interventi di sistemazione, anche al fine di ottimizzare gli interventi manutentivi sulle pertinenze stesse | Punti 15 | |
A.3 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA | ||
Organizzazione dei processi di cantierizzazione dell’intervento e gestione delle opere nelle varie fasi di progressione delle lavorazioni volte all’abbattimento dell’impatto del cantiere sull’ambiente e sugli operatori. Opere provvisionali durante l’esecuzione dei lavori, finalizzate alla sicurezza stradale ed in generale all’ottimizzazione del traffico. | Punti 20 | |
A.4 GESTIONE DEI MATERIALI | ||
Saranno valutate le procedure di controllo che l’operatore economico intende adottare per gestire l’impatto ambientale dei lavori sul territorio con particolare riferimento all’approvvigionamento dei materiali da e per il cantiere e alle misure che lo stesso intende adottare per ridurre l’impatto ambientale delle opere | Punti 10 | |
TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI | Max punti 80 | |
TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI | Max punti 80 |
B) ELEMENTI QUANTITATIVI | |
B.1 – RIBASSO SUL PREZZO | Punti 10 |
B.2 – RIBASSO SUI TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE | Punti 10 |
Le migliorie offerte dovranno essere esposte mediante la redazione di una relazione tecnica descrittiva in formato A4, e di elaborati grafici in formato ISO.
La relazione tecnica e gli elaborati grafici proposti per la descrizione delle migliorie dovranno essere di facile comprensione. La relazione deve contenere, inoltre, il quadro sinottico delle migliorie offerte, ovvero un raffronto fra lo stato di fatto del progetto e la miglioria presentata, e con preliminare indicazione in sede di sommario, degli elementi di cui all’offerta; ogni pagina deve essere numerata.
Verranno premiate le proposte migliorative chiare, approfondite, ben esposte, e focalizzate sugli elementi qualitativi indicati, senza approfondimenti superflui e ridondanti che si discostino dalle indicazioni del disciplinare di gara.
Il concorrente deve tener conto che non sarà ammessa una offerta tecnica che si ponga come alternativa rispetto al progetto esecutivo della S.A. Le proposte migliorative non dovranno alterare i caratteri essenziali di cui al progetto tecnico definitivo/esecutivo. Pertanto, non dovranno essere alterati i dati essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, onde non ledere la par condicio competitorum, per cui le variazioni meramente tecniche non devono stravolgere l’impostazione progettuale originaria, mentre le migliorie dovranno porsi in condizioni di omogeneità rispetto alla procedura di gara.
La relazione tecnica descrittiva delle migliorie proposte e gli elaborati grafici dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal progettista iscritto all’Albo professionale di appartenenza, con firma digitale in formato p7m.
La Commissione giudicatrice, di cui infra, applicherà i seguenti indirizzi valutativi in relazione ai criteri tecnici di cui alla tabella sopra riportata. Tutte le migliorie offerte in sede di gara dai concorrenti si intendono con oneri e spese a carico dell’impresa e senza alcuna maggiorazione di costi - a qualsivoglia titolo - per la Stazione Appaltante.
Per i criteri qualitativi che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale da parte di ciascun commissario di gara della Commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio e parere, si procederà secondo la seguente formula: Pi = Σn [Wi * Vai]
dove:
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima;
Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);
Vai= Coefficiente della prestazione dell’offerta(a) rispetto al requisito(i) variabile tra zero e uno. L’attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione:
Eccellente | 1 |
Ottimo | 0,8 |
Buona | 0,6 |
Discreta | 0,4 |
Sufficiente | 0,2 |
Insufficiente | 0 |
Per ciascun criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti; è attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Il punteggio complessivo finale assegnato dalla commissione giudicatrice a ciascuna offerta tecnica verrà riparametrato al massimo punteggio disponibile, assegnando il massimo (80 punti) all’offerta tecnica che avrà ottenuto dalla commissione giudicatrice il punteggio migliore tra le offerte ammesse, allineando in maniera proporzionale i punteggi delle altre offerte secondo la formula:
P Riparametrato = (Pi x 80) / Pmigliore
P Riparametrato = punteggio riparametrato dell’offerta i-esima Pi = Punteggio dell’offerta i-esima
P migliore = Punteggio dell’offerta migliore (punteggio più alto)
La valutazione delle offerte dei concorrenti deriverà dalla sommatoria dei criteri di valutazione anzidetti.
Art. 8) Valutazione delle offerte – Offerta Economica e Offerta Temporale.
I 20 punti massimo complessivi relativi all’offerta economica e temporale (10+10) saranno attribuiti distintamente sulla base della valutazione del prezzo e del tempo, secondo la metodologia di seguito riportata.
L’Offerta economica, contenuta nella “BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA”, verrà valutata con attribuzione di un punteggio massimo pari a 10 punti, sulla base del prezzo offerto (come ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara).
Il relativo punteggio P sarà assegnato mediante la formula:
Pi= P * (Ri /Rmax);
Pi: punteggio dell'offerente i-esimo;
P: punteggio massimo attribuibile = 10; Ri: ribasso impresa i-esima;
Rmax: ribasso massimo tra tutte le imprese offerenti.
L’offerta temporale, contenuta nella “BUSTA D) – OFFERTA TEMPORALE”, verrà valutata con attribuzione di un punteggio massimo pari a 10 punti, ed è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico (max 20%) sul numero dei giorni di esecuzione dei lavori posto a base di gara (180). La valutazione dell’offerta temporale avviene attribuendo un punteggio collegato al ribasso percentuale che sarà assegnato mediante la formula:
Dai = P* (Ti/T max)
Dai: punteggio dell'offerente i-esimo; P: punteggio massimo attribuibile = 10; Ti: ribasso impresa i-esima;
Tmax: ribasso massimo tra tutte le imprese offerenti.
Si precisa che occorre allegare obbligatoriamente il cronoprogramma dettagliato, in mancanza del quale non sarà assegnato il punteggio.
Art. 9) Invio dell’offerta e criteri di ammissibilità.
A pena di esclusione, la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la documentazione relativa all’offerta economica e temporale dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale secondo le indicazioni reperibili all’indirizzo internet: xxx.xxxxxxxx.xx.
L’offerta dovrà contenere in allegato solo n. 4 (quattro) distinti file denominati come di seguito indicato:
⮚ “A – DOCUMENTAZIONE”;
⮚ “B – OFFERTA TECNICA”;
⮚ “C – OFFERTA ECONOMICA “;
⮚ “D – OFFERTA TEMPORALE”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e per il rispetto del temine di invio della documentazione fanno fede la data e l’ora di ricezione attestate dalla piattaforma elettronica di negoziazione.
Non potrà essere imputabile alla Stazione appaltante il mancato recapito o il recapito, oltre il termine fissato, dell’offerta. Sarà cura dell’operatore economico partecipante assicurarsi dell’effettiva consegna dell’offerta; ai fini dell’ammissione alla gara faranno fede solamente la data e l’orario riportati sulla ricevuta di avvenuta consegna del sistema.
BUSTA TELEMATICA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella “BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta utilizzando l’apposito MODELLO A) predisposto dalla Stazione Appaltante, secondo le prescrizioni in esso contenute, debitamente firmata dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. Si precisa che, a pena di esclusione: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione appaltante, secondo le prescrizioni in esso contenute e di cui più ampiamente alle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo” predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE; nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente; in ogni caso, le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell’operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l’attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016. In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. Si specifica che l’attestazione del requisito di cui di cui all’art. 80,
c. 1, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n. 159/2011. Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dell’art. 80, comma 2 e 3, del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, comma 1 e 5, del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire ogni opportuna valutazione. Le cause di esclusione previste dall’art.80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
3. DICHIARAZIONE MULTIPLA, redatta utilizzando l’apposito MODELLO B) predisposto dalla Stazione appaltante, secondo le prescrizioni in esso contenute concernente l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e degli ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalla legislazione vigente. Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice, l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti in carica di seguito elencati: - titolare o direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l’esclusione in argomento è riferita ad entrambi i soci. Si precisa che, ai sensi del comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, le indicazioni fornite dalla norma saranno interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D. Lgs.17 gennaio 2003, n. 6 e precisamente: - sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e seguenti del codice civile), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
-sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e seguenti del codice civile) articolato sul “consiglio di
gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; - sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, comma 1, del codice civile). Pertanto, la dichiarazione multipla andrà resa da: a) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); b) membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; c) membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
d) altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come institori e procuratori); e) altri soggetti muniti di poteri di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa); f) altri soggetti muniti di poteri di controllo (revisore contabile od Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la dichiarazione multipla non va resa dai membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
4. COPIA IN CARTA SEMPLICE DELLA SOA in corso di validità.
5. DOCUMENTO ATTESTANTE LA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE con allegata la dichiarazione, di cui all’art.93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito e copia, in carta semplice, della relativa certificazione.
6. PASS DELL’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE (PASSOE) di cui all’art.2, comma3 lett. b, delibera n. 157 del 17.02.2016 relativo al concorrente.
7. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI (MODELLO I).
8. PATTO DI INTEGRITA’ (MODELLO E) sottoscritto digitalmente.
9. DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA (MODELLO F) sottoscritta digitalmente (ove ne ricorrano le condizioni).
10. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL D.G.U.E. (MODELLO G) sottoscritta digitalmente (ove ne ricorrano le condizioni).
Ulteriori documenti per i concorrenti che partecipano in forma associata:
− nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
− nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
− nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
• 1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7marzo 2005, n.82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• 2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell’appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; o in alternativa: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
− a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
− b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.
BUSTA TELEMATICA B) - OFFERTA TECNICA.
A pena di esclusione dalla gara, nella “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta che dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere debitamente firmata dal legale rappresentante dell’impresa offerente. Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Essa dovrà comprendere a pena di esclusione:
a. l’esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (PEC, telefono, fax, ecc.);
b. la relazione tecnica descrittiva dell’offerta e gli elaborati grafici. La relazione tecnica dovrà formulare ed illustrare le soluzioni migliorative offerte.
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica o temporale.
BUSTA TELEMATICA C) - OFFERTA ECONOMICA.
Nella “BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione, un offerta economica redatta secondo l’apposito MODELLO C) predisposto dalla S.A. che dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
L’offerta economica dovrà comprendere:
a) l’oggetto della gara;
b) l’esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (PEC, telefono, fax, ecc.);
c) il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara.
Nell’offerta economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca importi con un numero maggiore di decimali, tali cifre non saranno considerate. In caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e prezzo indicato in lettere prevale l’importo indicato in lettere.
Nota bene: l’offerta economica formulata include il costo relativo agli oneri di sicurezza aziendali, il cui ammontare per l’intera durata dell’appalto l’offerente è comunque tenuto ad indicare espressamente insieme a quello della manodopera (ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, del Codice).
BUSTA TELEMATICA D) - OFFERTA TEMPORALE.
Nella “BUSTA D) OFFERTA TEMPORALE” deve essere contenuta, a pena di esclusione, un offerta temporale redatta secondo l’apposito MODELLO D) predisposto dalla S.A. che dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
L’offerta temporale dovrà comprendere:
d) l’oggetto della gara;
e) l’esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (PEC, telefono, fax, ecc.);
f) l’offerta di riduzione dei tempi per l’esecuzione dell’appalto sui tempi per l’ultimazione posti a base di gara.
Nell’offerta temporale tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca importi con un numero maggiore di decimali, tali cifre non saranno considerate. In caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e prezzo indicato in lettere prevale l’importo indicato in lettere.
Art. 10) Subappalto.
Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le opere o i lavori che intende subappaltare entro il limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice per le lavorazioni di cui alle categorie superspecializzate l’eventuale subappalto non può superare il 40% del relativo importo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al comma 5 non è computato ai fini del raggiungimento di quello di cui al comma 2 dell’art. 105, Codice (cfr. art. 1, comma 2, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248).
La Stazione Appaltante procede al pagamento diretto del subappaltatore nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti sono effettuati in favore dell’appaltatore, che è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, entro i successivi venti giorni, copia delle fatture quietanzate emesse dai subappaltatori.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice, non può essere autorizzato il subappalto agli operatori economici che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
Art. 11) Svolgimento delle operazioni di gara: apertura della busta contenente la documentazione amministrativa.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro in Via Duca degli Abruzzi n.104 in Villa Santa Xxxxx (CH), nel giorno ed ora indicati nel bando di gara, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o in giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata. Il seggio di gara sarà istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della S.A., che procederà, nella prima seduta pubblica, a:
− verificare la data e l’ora di presentazione delle offerte pervenute, escludendo quelle fuori termine;
− verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta A e, in caso negativo, ad escluderle dalle successive fasi di gara;
− verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e, in particolare, procederà altresì a verificare l’inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, provvederà a richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a con sentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice;
− verificare la presenza di eventuali situazioni di collegamento e/o controllo tra imprese concorrenti;
− verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
− attivare la procedura di soccorso istruttorio da applicarsi secondo le disposizioni dell’art. 83, comma 9, del Codice;
− redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
− adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice, tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC e/o tramite piattaforma ASMEL;
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la S.A. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Art. 12.a) Apertura delle buste tecniche.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P. procederà a rendere disponibili le offerte ammesse alla Commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine di scadenza delle offerte, in conformità all’art. 77 del Codice.
La Commissione di gara, in seduta riservata, procederà all’ apertura delle BUSTE B e all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed effettuerà in calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa come descritto. E’ facoltà della commissione di gara procedere nella stessa seduta di gara o sospendere se i lavori non potranno proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale.
In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo a mezzo PEC.
Art. 12.b) Apertura delle buste economiche e temporali – Aggiudicazione.
La Commissione di gara, in seduta pubblica, riprende i lavori e procede a:
− comunicare i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse;
− aprire la “BUSTA C)” relativa all'offerta economica;
− dare lettura del ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dei lavori sull’importo posto a base di gara;
− aprire la “BUSTA D)” relativa all’offerta temporale;
− dare lettura del ribasso di riduzione dei tempi offerto per l’esecuzione dell’appalto sui tempi previsti per l’ultimazione posti a base di gara.
Nella medesima seduta la Commissione procede prima alla valutazione delle offerte economiche e, al termine della stessa, alla valutazione delle offerte temporali, secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all’attribuzione dei punteggi complessivi. All’esito di tali distinte operazioni, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria di gara.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al R.U.P., che procede alla richiesta e verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, eventualmente avvalendosi della Commissione di gara. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al R.U.P. al fine della formulazione alla S.A. della proposta di aggiudicazione.
Si precisa che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e conveniente.
La verifica dell’anomalia dell’offerta avverrà iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata; solo in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente".
Art. 13) Soglia di sbarramento.
L’opera oggetto dell’appalto riveste una particolare importanza per l'a Stazione Appaltante. Per detta ragione la stessa ritiene prioritario assicurarsi che l’offerta tecnica presentata dai concorrenti sia idonea dal punto di vista qualitativo e prestazionale, all’uopo inserendo una soglia di sbarramento. In particolare, ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, per poter essere ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica, i concorrenti devono ottenere nella valutazione della offerta tecnica un punteggio minimo complessivo pari ad almeno 40 (quaranta) punti.
L’applicazione della soglia di sbarramento avverrà, tenendo conto dell’art. 10.2 della Determinazione ANAC
n. 4/2012, soltanto dopo che sarà stata effettuata la riparametrazione finale al massimo punteggio disponibile delle offerte tecniche.
Art. 13.a) Soccorso Istruttorio.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- non sono sanabili le dichiarazioni, né per incompletezza né per difetto di firma, che concorrono alla
formazione del punteggio per l’aggiudicazione della gara;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice della quota di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 14) Xxxxxxxx e garanzie richieste.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
La stessa deve contenere e dichiarazioni circa le generalità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del funzionario o agente sottoscrittore.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della S.A.; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria comunale;
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d’Italia e/o al sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93, del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice;
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) riportare l’autentica della sottoscrizione;
3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della S.A., la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice), nonché di un aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE;
6) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A.;
d) la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, Codice valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, nonché le altre garanzie di legge di cui allo schema di contratto ed al Capitolato Speciale d’Appalto.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
Art. 15) Pagamento in favore dell’Autorità.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione appaltante della sanzione pecuniaria già indicata nel presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata sanatoria, si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
La quota di contribuzione dovuta da ciascun operatore per la partecipazione alla gara in attuazione dell’art. 1, c. 65 e 67, L. n. 23 dicembre 2005, n. 266 è quella generata in automatico dal sistema ANAC, dell’importo pari ad €. 140,00 (euro centoquaranta/00). Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.
Art. 16) Sopralluogo Obbligatorio.
E' previsto il sopralluogo obbligatorio.
La mancata presa visione dei luoghi è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla Stazione Appaltante attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma utilizzata per le comunicazioni, utilizzando il MODELLO H).
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
La Stazione Appaltante rilascia attestazione di conferma presa visione dei luoghi che andrà allegata nel plico A) - DOCUMENTAZIONE.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, c. 5, Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete
non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla S.A. attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.
Saranno ammesse istanze di visione dei luoghi pervenute entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del quinto giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
Non saranno ammesse istanze di visione dei luoghi pervenute oltre il suddetto termine.
Art. 17) Verbali.
Sono verbalizzate:
a) le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, del Codice; tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
Resta ovviamente fermo il più generale obbligo di verbalizzazione di ogni seduta della Commissione giudicatrice e le attività svolte nel corso della stessa.
Art. 18) Eventuale verifica di anomalia delle offerte.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:
a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse e invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
c) il R.U.P., se lo ritiene unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della richiesta;
d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile. L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, salvo quanto disposto in relazione alle offerte anormalmente basse.
La verifica dell’anomalia dell’offerta avverrà iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata; solo in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente".
Art. 19) Aggiudicazione e stipula del contratto.
L’Amministrazione, tramite il R.U.P., provvede all’aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al/i concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al previo assolvimento degli oneri indicati nel presente disciplinare, nello schema di contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’Amministrazione per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
Art. 20) Esclusioni – Ulteriori avvertenze.
1) Si ribadisce che il concorrente non verrà ammesso alla gara nel caso in cui il plico:
a) dovesse pervenire oltre il termine perentorio stabilito dal bando di gara;
2) Si ribadisce che il concorrente verrà escluso dalla gara nel caso in cui:
a) le buste contraddistinte con le lettere A, B, C e D non siano inserite in un unico plico informatico;
b) l’offerta economica e temporale non fosse formulata in cifre e in lettere come prescritto dal presente disciplinare di gara, fosse condizionata o espressa in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
c) dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla documentazione comunque prodotta, risultassero condizioni o riserve in ordine all’accettazione delle clausole del bando di gara, del disciplinare, del capitolato o degli ulteriori elaborati predisposti dall’Amministrazione appaltante.
Nel caso di contrasto tra le prescrizioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e le prescrizioni del disciplinare, prevalgono quelle contenute nel disciplinare. In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del disciplinare e quelle del bando di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando di gara.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o reindirla o prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
In caso di non approvazione della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente, l’espletamento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e l’impresa nei cui confronti è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento del medesimo. La proposta di aggiudicazione fatta in sede di gara è, quindi, vincolante per l’impresa aggiudicataria fino all’eventuale annullamento della gara o fino al termine previsto per la stipula del contratto, restando invece la S.A. titolare di ogni più ampia potestà di autotutela ai sensi di legge.
Le dichiarazioni non in regola con l’imposta di bollo sono soggette a regolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e 31 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
Art. 21) Accesso agli atti.
In relazione all’accesso agli atti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 53, del Codice e artt. 22 e ss.mm.ii. L. n. 241/1990.
Art. 22) Controversie.
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per l’Abruzzo.
Ai sensi degli artt. 119 e 120, D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale predetto nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.
In particolare, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della S.A., ai sensi dell’art. 29,
c. 1, CPA.
L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 205 e 206 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
Si precisa che le condizioni specificate nella parte progettuale ed economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del Codice, e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.