PROTOCOLLO TRA PREFETTURA DI MILANO CITTA’ METROPOLITANA
PROTOCOLLO TRA PREFETTURA DI MILANO CITTA’ METROPOLITANA
E COMUNI DELLE ZONE OMOGENEE
PER UN’ACCOGLIENZA EQUILIBRATA, SOSTENIBILE E DIFFUSA DEI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Premesso che:
- nel corso del presente anno l’afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale si è ulteriormente accentuato a causa del perdurare di gravi situazioni di crisi e di conflitti armati nell’area del Mediterraneo, nel Medioriente oltre che in diverse zone del continente africano;
- il diritto di protezione internazionale trova fondamento nell’art.14 della Dichiarazione dei Diritti Umani, ai sensi del quale ogni individuo ha “il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”;
Atteso che:
- l’esigenza di strutturare un sistema di accoglienza dei migranti equilibrata e diffusa sull’intero territorio nazionale ha indotto l’Associazione Nazionale Comuni Italiani a definire, d’intesa con il Ministero dell’Interno, un Piano nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, con l’obiettivo di realizzare un sistema idoneo ad assicurare una distribuzione sostenibile e flessibile dei posti da destinare all’accoglienza di tali soggetti;
- il predetto Piano – imperniato sul potenziamento del sistema SPRAR, assunto a modello di riferimento nazionale per l’accoglienza dei richiedenti asilo - ha la finalità di superare eventuali disallineamenti tra il numero dei migranti presenti nelle diverse realtà locali di una medesima regione e, a livello comunale, a mantenere in equilibrio il dato “di riferimento” regionale con l’esigenza di differenziare la distribuzione dei migranti stessi secondo criteri di ripartizione che indichino la quota di posti da assegnare ad ogni Comune;
Considerato che:
- con direttive del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 e del 5 gennaio 2017 sono state impartite precise indicazioni ai Prefetti in merito all’attuazione del Piano in questione, ivi compresa l’applicazione di una “clausola di salvaguardia” in favore di quei Comuni che abbiano aderito alla rete SPRAR;
- occorre, comunque, delineare un percorso condiviso attraverso il quale – nelle fasi di progressiva attuazione del Piano Anci/Ministero dell’Interno e del definitivo superamento della distinzione tra prima accoglienza (gestita dalla Prefettura) e seconda accoglienza (gestita dalla rete SPRAR) - i Comuni possano essere pienamente coinvolti;
Tutto ciò premesso:
IN ACCORDO TRA
la Prefettura di Milano, la Città Metropolitana di Milano e i Comuni delle Zone Omogene
si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1
I Comuni delle Zone Omogenee si impegnano:
1. ad accogliere, in collaborazione con le associazioni del terzo settore e le organizzazioni aventi finalità sociali, gradualmente sul proprio territorio, entro il 31/12/2017, un numero di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, secondo una ripartizione di posti computata proporzionalmente alla popolazione ivi residente all’1/1/2016 risultante dall’Istat, in conformità al Piano nazionale di ripartizione Anci/Ministero dell’Interno, in base alla quota di 6 posti (in numero fisso) per i Comuni fino a 2.000 abitanti e una quota (n:1000) calcolata in base alle quote di accesso al Fondo Nazionale Politiche Sociali per i Comuni con oltre 2.000 abitanti, come da tabella allegata;
2. a collaborare attivamente con le associazioni del terzo settore e le organizzazioni aventi finalità sociali per reperire unità abitative, sia all’interno dello SPRAR che dei CAS, di soggetti pubblici e/ o privati necessarie alla copertura dei posti in funzione dei criteri di ripartizione stabiliti dal presente protocollo, acquisendo la relativa dichiarazione da parte dei soggetti proprietari di disponibilità del bene, mediante stipula - da parte del soggetto che sarà individuato quale aggiudicatario di gara – di idoneo contratto di locazione;
3. a comunicare immediatamente gli esiti delle attività di individuazione delle unità abitative insistenti sul proprio territorio alla Prefettura - dandone adeguata pubblicità nelle forme consuete anche sui propri siti internet istituzionali - ai fini della successiva selezione, mediante procedura di evidenza pubblica, da espletarsi a cura della Prefettura medesima (o Città Metropolitana),
di operatori economici idonei alla gestione del servizio di accoglienza in argomento;
4. a fornire agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura selettiva anzidetta ogni utile supporto informativo circa le unità immobiliari individuate sul proprio territorio per le finalità dell’accoglienza e dichiarazione di assenso alla destinazione medesima ;
5. a formalizzare l’istituzione di un Tavolo di coordinamento per il progetto di accoglienza diffusa. Tutti gli Enti sottoscrittori si impegnano a partecipare attivamente con un referente per governare razionalmente il sistema dell’accoglienza coordinando l’azione con tutti i livelli istituzionali preposti, al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità previsti dalle vigenti leggi in materia di accoglienza ed un impatto sociale sostenibile per il territorio;
6. ad attivare una struttura tecnica, con l’ausilio organizzativo di Città Metropolitana di Milano, di supporto al Tavolo di coordinamento (referenti tutti i Comuni sottoscrittori, con il coordinamento dei Comuni di Inveruno, Robecco sul Naviglio, Rozzano, San Xxxxxx Xxxxxxxx, Pioltello, Rho, Cinisello Balsamo) in grado di supportare il Tavolo nelle seguenti funzioni: a) segreteria e gestione della comunicazione interna ed esterna; b) promozione di percorsi informativi e di accompagnamento sul medesimo tema rivolti alla cittadinanza; c) coordinamento e promozione di attività e iniziative culturali finalizzate a favorire momenti di incontro e scambio con i richiedenti protezione internazionale ed attività formative e informative sui temi dell’accoglienza e dell’inter-cultura;
7. a collaborare con la rete di associazioni e imprese del terzo settore che risulteranno aggiudicatarie ad esito di procedura di gara del servizio di accoglienza al fine di sostenere operativamente il sistema di accoglienza diffusa, supportando le attività dallo stesso realizzate congiuntamente ai soggetti gestori e ai Comuni aderenti al presente protocollo;
8. a mobilitare la rete di volontari e di cittadini al fine di facilitare i percorsi di autonomia anche lavorativa e di inserimento nel tessuto sociale dei richiedenti asilo, nonché a promuovere attività e iniziative culturali finalizzate a favorire momenti di incontro e di scambio con i richiedenti protezione internazionale;
9. a promuovere ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore della collettività locale.
Articolo 2
La Prefettura o, alternativamente, la Città Metropolitana si impegna a:
1. svolgere il ruolo di stazione appaltante per i servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sulla base delle disponibilità individuate dai Sindaci e a stipulare le convenzioni con i soggetti gestori individuati con procedure di evidenza pubblica in conformità alle direttive e circolari del Ministero dell’Interno e della Prefettura. Il bando di gara predisposto in esecuzione del protocollo terrà conto, ai fini dell’assegnazione dei servizi di gestione delle strutture di accoglienza, oltre che della posizione in graduatoria dei diversi concorrenti, anche del principio di diffusione territoriale.
2. realizzare, qualora i Comuni sottoscrittori del presente protocollo lo richiedano, una procedura pubblica riservata per la Zona Omogenea;
3. escludere dai bandi aventi ad oggetto l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale i Comuni aderenti al presente protocollo che abbiano raggiunto la copertura del 50% dei posti previsti in base al Piano Anci/Ministero dell’Interno;
4. non utilizzare, in relazione al raggiungimento in via sperimentale della predetta quota, ex caserme o edifici di analoghe caratteristiche per le finalità dell’accoglienza fino alla scadenza del presente protocollo;
5. assicurare – attraverso gli Uffici della Prefettura preposti – il sostegno occorrente ai Comuni interessati, anche con il supporto delle locali Forze dell’Ordine, per prevenire e/o risolvere eventuali problematiche insorte nei territori e nei centri dedicati all’accoglienza;
6. favorire il passaggio dei richiedenti asilo tra CAS e SPRAR garantendo continuità e qualità del servizio reso e creando un meccanismo di vasi comunicanti tra le due diverse tipologie di accoglienza, ferma restando la quota SPRAR riservata all’apposito Servizio Centrale del Ministero dell’Interno;
7. monitorare costantemente i servizi oggetto di affidamento sia in termini di risultati conseguiti che di rendicontazione del budget;
8. effettuare mensilmente una verifica congiunta sullo stato di attuazione del protocollo e intervenire a supporto delle Amministrazioni Comunali e dei soggetti del terzo settore qualora per i medesimi, entro 6 mesi dalla firma del protocollo, non sia stato possibile raggiungere la quota stabilita;
9. sentire preventivamente i Comuni interessati, sottoscrittori del presente protocollo d’intesa, nel caso in cui la Prefettura individui direttamente delle unità abitative che insistono sul territorio degli stessi Comuni.
Articolo 3
1. Nella ripartizione territoriale dei posti da destinare all’accoglienza vengono ricompresi, in conformità alle direttive del Ministro dell’Interno dell’11 ottobre 2016 e del 5 gennaio 2017, i posti SPRAR attivi sul territorio o che verranno attivati nel corso dell’anno e tutte le presenze nei CAS.
2. Le quote stabilite nel presente protocollo d’intesa sono da intendersi su base di Zona Omogenea quale bacino di riferimento unitario per i Comuni sottoscrittori del presente protocollo, in luogo del computo per singolo Comune.
Laddove la Zona omogenea non abbia raggiunto l’intera quota stabilita, l’esclusione dai bandi di cui all’art. 2 comma 3, opererà solo per i comuni che abbiano già provveduto all’accoglienza di un numero di richiedenti protezione internazionale nella misura del 50% della quota indicata nelle tabelle allegate al presente accordo ;
3. l'assegnazione di cittadini stranieri da accogliere nei comuni non dovrà riguardare ne' unicamente ne' preferibilmente i comuni sottoscrittori del presente protocollo.
Articolo 4
1. Il presente protocollo ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2018, salvi successivi adeguamenti in relazione ad eventuali modifiche del Piano Anci/Ministero dell’Interno e fatte salve specifiche situazioni determinate dall’afflusso straordinario di migranti.
In tal caso, a seguito di verifica congiunta sullo stato di attuazione del protocollo di cui all’art. 2, comma 8 , il Prefetto assumerà le necessarie determinazioni previa comunicazione ai sindaci interessati.
2. Il presente protocollo non comporta alcun tipo di onere aggiuntivo per i Comuni aderenti, salvi eventuali oneri correlati all’avvio di attività socialmente utili ai sensi dell’art. 1, comma 9.
Milano, 18 maggio 2017