COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) XXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXX
Seduta del 10/09/2021
FATTO
Il ricorrente, titolare di un B.F.P., appartenente alla serie “Q/P”, sottoscritto in data 15.10.1987, del valore di £ 500.000, deduceva di aver chiesto il rimborso e di averlo ricevuto per un importo inferiore rispetto a quello spettante secondo i termini dei rendimenti riportati a tergo dei titoli.
In considerazione dell’esito negativo del reclamo esperito il 16/09/2020, il ricorrente si rivolgeva all’A.B.F. in data 01/03/2021, per sentir dichiarare l’obbligo dell’intermediario a rimborsare il B.F.P., secondo le condizioni previste per la serie “Q/P”, con i relativi rendimenti stampigliati sul retro del titolo, in quanto nessuna modifica correttiva era stata apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che devono, pertanto, essere liquidati secondo la tabella originaria posta sul retro del titolo.
L’intermediario convenuto si costituiva ritualmente, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis, in quanto il ricorso è volto a censurare un comportamento dell’intermediario che si colloca prima del 01.01.2009.
In xxx xxxxxxxxxxx, il resistente eccepiva, altresì, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae, in quanto i BPF sono prodotti finanziari emessi da Cassa Depositi e Prestiti, collocati dal resistente, regolati da leggi speciali e non assoggettati alla disciplina del T.U.B.
Secondo il resistente, le disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla
sezione I, paragrafo 4 prevedono che siano sottratte alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58.
Nel merito, l’intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei B.F.P., in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osservava che: 1) il B.F.P. appartiene alla serie di emissione “Q”, emesso sul modulo cartaceo delle precedenti serie “P”, aggiornato con l’indicazione della serie di appartenenza ”Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi (sul retro), come previsto dall’art. 5 del DM 13.06.1986; 2) il suddetto D.M. 13.06.1986 pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986 (prodotta in allegato) ha istituito la nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q" e stabilito i nuovi tassi fino al 20° anno (con interesse composto) e l’importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, calcolato con l’applicazione dell’interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12% come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro.
Secondo l’intermediario, la presenza dei timbri, aggiunti sia sul lato frontale che sul retro, indica la presenza di variazioni, rispetto ai tassi risultanti sul modulo, che annullano e sostituiscono i precedenti.
Pertanto, avendo aggiornato il modulo della serie P conformemente a quanto previsto dal citato decreto, nonché corrispondendo alla parte ricorrente i rendimenti previsti per la serie Q, l’intermediario ritiene legittima la propria condotta.
Precisava l’intermediario che, in merito all’applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati, non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio osserva che l’intermediario eccepisce l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis.
Sul punto si osserva che, siccome i buoni sono stati emessi successivamente al D.M. 13.06.1986, la volontà delle parti si è formata sulla base del testo dei buoni fruttiferi, pertanto non sussiste un ingannevole comportamento di consegna del buono recante un timbro incompleto, ma piuttosto un contratto, che dispiega tuttora i suoi effetti.
Sul punto si richiama la recente decisone del Collegio di Roma n. 11045/2020, cui il Collegio intende uniformarsi, secondo cui: “In via preliminare, l’intermediario eccepisce la carenza di competenza dell’ABF sul piano temporale, poiché i fatti contestati risalgono a una data anteriore al 1°.1.2009.
L’eccezione non merita accoglimento. In caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre infatti avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all’incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell’ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°.1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall’intermediario il rimborso dei BPF di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell’art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata”.
Il Collegio osserva che, sempre in via preliminare, l’intermediario eccepisce l’irricevibilità
del ricorso per incompetenza ratione materiae, in quanto trattasi di controversia esclusa dall’ambito di competenza di tale organo decidente, in considerazione della disciplina speciale che regola i buoni postali fruttiferi, diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B., sulla “Trasparenza bancaria”.
Sul punto, si riporta l’impostazione assunta dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013, che ha riconosciuto la competenza dell’Arbitro argomentando a partire dall’applicabilità ai BFP della regolamentazione di trasparenza emessa dalla Banca d’Italia, fondata sulla loro inattitudine alla circolazione e conseguente non qualificabilità come strumenti finanziari, secondo cui: “È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del
29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione […]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (xxx.xxx. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.
Nel merito, il Collegio rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell’Arbitro: “il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell’ambito di detto accordo, l’intermediario propone al cliente e quest’ultimo accetta di porre in essere un’operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall’ufficio emittente” (cfr.. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).
È stato precisato che i Buoni Postali Fruttiferi debbono considerarsi meri titoli di legittimazione in riferimento al quale non possono trovare applicazione i noti principi dell’astrattezza, dell’incorporazione e della letteralità che contraddistinguono invece i titoli di credito, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che “i buoni postali fruttiferi disciplinati dal X.X.X. 00 xxxxx 0000 x. 000 (xxxxxxxxxxxx xxx x.x. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore
letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)”, di talché “la regolamentazione del rapporto non ha […] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente” (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).
Ne consegue che: 1) le condizioni contrattuali riportate sui titoli possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; 2) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin dal principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).
Orbene, con riferimento al caso di specie, l’emissione del B.F.P. risale alla data del 15.10.1987, al tempo in cui risultava in collocazione la serie “Q”.
Precisamente, il Collegio rileva che, risulta utilizzato un modulo della serie “P”, su cui è stato apposto un timbro sul fronte che indica la serie “Q/P” e che, sul retro del titolo, con riguardo al periodo successivo al 20° anno, vi è un timbro che non sembra innovare quanto era previsto originariamente.
Dunque, nel caso di specie, il Collegio è chiamato a stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale a tergo del titolo, con indicazione di rendimenti, corrispondenti alla serie “P”, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, di cui al timbro sovrapposto alla stessa stampigliatura, possa aver ingenerato un legittimo affidamento dei sottoscrittori, circa la volontà dell’emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal D.M. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama, i rendimenti propri della serie “P”.
Sul punto, si rammenta l’art. 173 del D.P.R. 156/1997, secondo cui: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questo Collegio, qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, “si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo […]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso” (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18).
Tuttavia, giova rilevare che tale affidamento viene meno allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18).
Si precisa, però, che i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando “l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno” (ex multis, cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18).
Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei
buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P” e sui quali era stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.
In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.
Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione
n. 6142/2020), chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P” e sui quali è stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.
Ne deriva che, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo (emessi dal 1°luglio 1986).
In tal caso, infatti, si ingenera un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative) (si richiama Coll. di Coordinamento 3 aprile 2020, n. 6142).
Nel caso di specie il buono risulta sottoscritto su un modulo appartenente alla serie P, ritimbrato Q/P, ove risulta apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno, ma non risulta alcuna variazione con riferimento al periodo successivo al 20° anno.
Dunque, la domanda della parte ricorrente, volta ad ottenere, in ordine al B.F.P. il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del titolo, merita di essere accolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1