Contract
I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 9
PROVINCIA DI PADOVA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI
Approvato con D.C.P. in data 14.3.2013 n. 8 reg. e integrato con D.C.P. del 24.10.2013 n. 49 reg.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Indice generale
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art.1- Oggetto e principi 1
Art.2- Attività escluse 1
Art.3- Divieti interni 1
Art.4- Divieti di partecipazione a gare 2
CAPO II – COMPETENZE
Art.5- Consiglio Provinciale 2
Art.6- Dirigenti 2
Art.7- Giunta Provinciale 3
Art.8- Segretario Provinciale 4
Art.9- Vice Segretario Provinciale 4
TITOLO II - LA FASE PRECONTRATTUALE 4
CAPO I - NORME COMUNI
Art.10- Determinazione a contrattare 4
Art.11- Divieto rinnovo contratti 4
Art.12- Clausola revisione periodica del prezzo 4
Art.13- Regime generale di pubblicità 5
CAPO II - LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Art.14- Procedure 5
Art.15- Criteri di aggiudicazione 5
Art.16- Tornate di gare 6
Art.17- Offerte uguali 6
Art.18- Discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere 6
CAPO III – COMMISSIONE E AUTORITA' DI GARA
Art.19- Disposizioni generali 6
Art.20- Disposizioni particolari in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa 7
Art.21- Disposizioni particolari in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso 8
Art.22- Commissioni di gara escluse dal presente Regolamento 8
CAPO IV – LE CONCESSIONI
Art.23- Concessioni di lavori pubblici 8
Art.24- Revoca della concessione lavori 8
Art.25- Concessione di pubblici servizi 9
Art.26- Contratto di servizio 9
TITOLO III - LA FASE CONTRATTUALE 9
CAPO I - LA STIPULAZIONE
Art.27- Forma della stipulazione 9
Art.28- Soggetto autorizzato alla stipulazione del contratto 10
Art.29- Soggetto autorizzato alla stipulazione di convenzioni ed accordi di programma 10
Art.30- Contenuto del contratto ed allegati 10
Art.31- Domicilio del contraente e comunicazioni 10
Art.32- Diritti di segreteria, di rogito e spese contrattuali 11
Art.33- Repertorio e custodia degli atti 11
Art.34- Originale e copia del contratto 11
Art.35- Registrazione del contratto 11
TITOLO IV - LA GESTIONE DEL CONTRATTO 12
CAPO I - L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art.36- Efficacia del contratto 12
Art.37- Cessione del contratto 12
Art.38- L’esecuzione 12
Art.39- Comunicazioni e notificazioni 12
Art.40- Cessione dei crediti 13
Art.41- Subappalto 13
Art.42- Liquidazioni 13
Art.43- Penali e premio di accelerazione 13
Art.44- Collaudo e verifiche di conformità 13
Art.45- Controversie 14
Art.46- Risoluzione del contratto 14
TITOLO V – DI ALCUNI CONTRATTI 14
Art.47- Locazione 14
Art.48- Acquisto di beni immobili 14
Art.49- Comodato 15
Art.50- Transazione 15
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 15
Art.51- Abrogazione di norme 15
Art.52- Entrata in vigore 15
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art.1 - Oggetto e principi
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività contrattuale della Provincia.
2. L'attività contrattuale deve svolgersi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e pubblicità.
3. Il principio di economicità può essere derogato ai sensi dell'art. 2 del Codice dei contratti pubblici;
4. In ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più opportuna per il perseguimento dell’interesse pubblico che fa capo all’Amministrazione.
Art.2 - Attività escluse
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento:
◆ le convenzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
◆ gli accordi di programma e di cooperazione tra gli Enti, di cui all'articolo 34 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
◆ gli atti e i contratti di liberalità;
◆ tutti gli incarichi di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
◆ gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
◆ gli incarichi professionali aventi natura prettamente fiduciaria, da conferire a notai, avvocati, arbitri, medici, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e professionisti assimilati
nonché per prestazioni artistiche, che possono essere affidati direttamente;
◆ gli incarichi che la legge riserva a soggetti iscritti in appositi elenchi;
◆ l'affidamento di contratti di lavoro autonomo, aventi natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, oggetto di specifico
regolamento;
◆ le procedure di reclutamento del personale e la stipula dei contratti individuali di lavoro, di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
◆ i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, con il sistema del cottimo fiduciario o in diretta amministrazione, oggetto di specifico regolamento;
◆ i contratti di economato e provveditorato, oggetto di specifico regolamento;
◆ i contratti per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile, oggetto di specifico regolamento;
◆ le verifiche ed ispezioni che vengono effettuate dagli organi di controllo e vigilanza (XXXXX, I.S.PE.S.L., S.P.I.S.A.L. ULSS; VV.FF., Comuni );
◆ gli interventi che devono essere necessariamente eseguiti dai soggetti gestori dei servizi nei settori esclusi;
◆ la manutenzione di aree e spazi verdi quando l’affidamento avviene ai sensi della L. n. 381/1991 o di eventuale legge regionale in materia;
◆ affidamenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche e integrazioni;
◆ i contratti di sponsorizzazione, oggetto di specifico regolamento.
Art.3 - Divieti interni
1. Gli amministratori provinciali debbono astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, erogazioni, somministrazioni, appalti e contratti in genere della Provincia e alle relative procedure per la scelta del contraente.
2. Parimenti debbono astenersi dal prendere parte alle procedure di scelta del contraente il segretario provinciale, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti in genere nei casi in cui abbiano un interesse personale.
Art.4 - Divieti di partecipazione a gare
1. Con provvedimento motivato possono essere sanzionate con l'esclusione dalla partecipazione a successive gare dell'Ente e non possono essere invitate a gare informali le persone fisiche o giuridiche che:
a) in pregressi rapporti con l’Ente si siano rese colpevoli di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e/o per le quali sia stata disposta la risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 131, comma 3, 132, comma 4, 135, 136 e 137 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché dagli artt. 6, comma 8, 298 e 303 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
b) nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova.
2. La sanzione di cui sopra, viene stabilita per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a due anni, con decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione di irrogazione della sanzione di cui sopra, da inviarsi con lettera a/r.
CAPO II – COMPETENZE
Art.5 - Consiglio Provinciale
1. Ai fini del presente regolamento compete al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:
◆ l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dei relativi aggiornamenti annuali;
◆ l'approvazione di schemi di convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e la provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
◆ l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della Provincia a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
◆ gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
Art.6 – Dirigenti
1. I dirigenti, nell’ambito della attività contrattuale dell’Ente, compiono gli atti gestionali ed esecutivi anche a rilevanza esterna, secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore e dal presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, spettano ai dirigenti:
a) l'approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche, nell'ambito del PEG assegnato, solo ed esclusivamente nel caso in cui sussista la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo approvato dalla Giunta Provinciale, attestata dal responsabile unico del procedimento, sia sotto il profilo tecnico (eccezion fatta per meri aggiustamenti di dettaglio) sia sotto il profilo finanziario (non deve aumentare l'importo complessivo fissato con il definitivo) sia sotto il profilo urbanistico (non devono risultare varianti urbanistiche che si discostano dagli indirizzi fissati dagli organi di governo);
b) l'approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010;
c) l'adozione della determinazione a contrattare;
d) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di gara;
e) la presidenza delle Commissioni di gara;
f) la responsabilità delle procedure d’appalto;
g) la firma e la pubblicizzazione dei bandi e degli avvisi di gara;
h) la predisposizione dell’elenco delle ditte da invitare alle gare d’appalto;
i) la predisposizione e la firma delle lettere d’invito alle gare;
j) l'adozione delle determinazioni di aggiudicazione definitiva, di affidamento e di impegno di spesa;
k) la stipulazione dei contratti;
l) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
m) l’assunzione di mutui e la contrazione di prestiti obbligazionari già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;
n) i provvedimenti di autorizzazione e concessione o analoghi, fatte salve le riserve di leggi statali o regionali;
o) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
p) provvedimenti di autorizzazione al subappalto;
q) provvedimenti di liquidazione, di pagamenti in acconto e a saldo;
r) l'approvazione di perizie suppletive, relative ad opere pubbliche, che non comportano la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel progetto originario approvato;
s) concessione di proroghe contrattuali;
t) l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o, nel caso di forniture e servizi, del certificato di ultimazione delle prestazioni;
u) lo svincolo della cauzione definitiva;
v) l’ordinazione di lavori di somma urgenza;
w) il nulla osta e i permessi in genere;
x) l'affidamento di incarichi di supporto alle attività del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 261, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 207/2010;
y) l'affidamento di incarichi per la verifica dei progetti di lavori pubblici, in applicazione dell'art. 51 del D.Lgs. n. 207/2010;
z) l’affidamento di incarichi professionali relativi a servizi tecnici di ingegneria ed architettura e dei servizi tecnico-amministrativi ad essi connessi nonchè dei servizi attinenti l'urbanistica e la paesaggistica di importo stimato compreso tra un importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 91 del codice dei contratti, al netto di contributi ed IVA, previa applicazione delle procedure di cui all'art. 267 del D.Lgs. n. 207/2010;
aa) provvedere agli aggiornamenti dei canoni di locazione e concessione attiva e passiva, in base agli indici ISTAT o altri criteri di aggiornamento automatici previsti da contratti o norme di legge o regolamento;
ab) l'approvazione di contratti di sponsorizzazione, di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, non previsti nei PEG, sentito il competente assessore.
Art.7 - Giunta Provinciale
1. Ai fini del presente regolamento compete alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
a) l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, con le modalità e i termini previsti nelle norme di contabilità;
b) l’approvazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere e lavori pubblici, fatta salva la competenza di cui al comma 2, lett. a), del precedente articolo;
c) l'approvazione di perizie suppletive relative ad opere pubbliche che comportano la necessità di ulteriori spesa rispetto a quella prevista nel progetto originario approvato;
d) i provvedimenti di recesso o di risoluzione del contratto, previa applicazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ed eventuale comminatoria della sanzione di cui all'art. 4 del presente regolamento;
e) l'approvazione dello schema di contratto di concessione per la costruzione e la gestione di un'opera pubblica;
f) l'approvazione dello schema di contratto di concessione per la gestione di un pubblico servizio;
g) l'autorizzazione alla stipula di accordi transattivi.
Art.8 - Segretario Provinciale
1. Il Segretario Provinciale esercita le funzioni di Ufficiale rogante e, come tale, può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse della Provincia, a’ sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Segretario Provinciale sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto dell’autonomia gestionale riservata ai dirigenti.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Segretario Provinciale si avvale del Servizio “Gare e Contratti”.
4. L’Amministrazione può avvalersi di notai per i contratti che comportino la costituzione, la modificazione, l’estinzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati in pubblici registri.
Art.9 - Vice Segretario Provinciale
1. Ai fini del presente regolamento, la funzione rogatoria, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Provinciale, è svolta dal Vice Segretario o dal Segretario reggente.
2. I casi di vacanza, assenza o impedimento debbono essere previamente attestati con atto del Presidente della Provincia, tempestivamente comunicato al Servizio “Gare e Contratti”.
TITOLO II - LA FASE PRECONTRATTUALE
CAPO I - NORME COMUNI
Art.10 - Determinazione a contrattare
1. L'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici è preceduto dalla adozione della determinazione a contrattare, a cura del dirigente del Settore proponente.
2. La determinazione a contrattare deve contenere:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma (pubblico-amministrativa, atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata, lettera commerciale, elettronica) e le clausole ritenute essenziali;
c) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. Si prescinde dalla determinazione a contrattare nei casi previsti dal vigente regolamento per la disciplina dei servizi in economia.
Art.11 - Divieto rinnovo contratti
1. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
Art.12 - Clausola revisione periodica del prezzo
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
Art.13 - Regime generale di pubblicità
1. Il regime di pubblicità degli avvisi di gara, dei bandi di gara, dell'avviso di preinformazione e dell'avviso di appalto aggiudicato concernenti le procedure di gara, è quello previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. In mancanza di specifiche disposizioni normative la determina a contrattare può prevedere le forme di pubblicità ritenute più idonee, tenuto conto dell'entità dell'appalto e del rapporto costi/benefici.
3. Nei casi in cui si intenda effettuare una indagine di mercato viene pubblicato un Avviso di indagine di mercato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ed eventualmente, previa valutazione del rapporto costi/benefici, su uno o più quotidiani.
CAPO II - LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Art.14 – Procedure
1. Per la scelta del contraente, la Provincia si avvale dei seguenti procedimenti:
a) procedura aperta;
b) procedura ristretta;
c) procedura ristretta semplificata per i lavori;
d) procedura negoziata, previa pubblicazione del bando di gara;
e) procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara;
f) dialogo competitivo;
g) sistemi dinamici di acquisizione, mediante aste elettroniche, per l'acquisto di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente;
2. L’espletamento delle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, può avvenire con modalità anche telematiche (aste elettroniche), ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
3. L'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia viene effettuato, in xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx elettronico, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 e
s.m.i. e degli artt. 328 e 335 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., su piattaforma propria o su piattaforma CONSIP o su piattaforma di centrali di committenza;
4. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture può avvenire facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi, nonchè mediante la sottoscrizione di convenzioni CONSIP in base alla legislazione vigente;
5. Per l'affidamento sopra soglia di lavori di manutenzione nonché di forniture e servizi (con esclusione dei sevizi di progettazione e di altri servizi di natura intellettuale) per i quali l’erogazione di prestazioni non programmabili da parte dell’appaltatore deve avvenire secondo modalità continuative o periodiche, può essere fatto ricorso all'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 163/20006 e s.m.i. L'accordo quadro, da stipularsi tra la Provincia ed eventalmente altra/e stazione/i appaltante/i con uno o più operatori, previa selezione dei medesimi con le procedure di cui sopra, consiste nello stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo con particolare riferimento ai prezzi ed eventualmente, se del caso, alle quantità previste.
Art.15 - Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione, indicati nei bandi di gara e nelle lettere d'invito, salvo specifica previsione di legge, si ispirano ai seguenti principi generali:
a) prezzo più alto, per i contratti dai quali deriva un'entrata;
b) prezzo più basso, per i contratti dai quali deriva una spesa;
2. Quando il contratto viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera d'invito devono indicare i criteri di valutazione dell'offerta,
in relazione alla natura, alle caratteristiche e all'oggetto del contratto medesimi, ed i relativi pesi ponderali. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento.
Art.16 - Tornate di gare
1. Nel caso l’Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell’impresa invitata o partecipante a più di una gara della documentazione relativa all’appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all’offerta relativa alla gara di importo più elevato o, in caso di importi uguali, alla prima delle gare secondo l’ordine di aggiudicazione stabilito, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.
Art.17 - Offerte uguali
1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente o l'Autorità di gara procede, nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, se presenti, con offerta segreta di miglioramento.
2. Xxx sia presente uno solo dei concorrenti ex equo non si può attivare la procedura del 1° comma.
3. Ove i concorrenti non siano presenti o non vogliano migliorare l’offerta, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario.
Art.18 - Discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere
1. Qualora in un’offerta di prezzi unitari vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello indicato in lettere.
2. Nel caso di aggiudicazione con il sistema dell’offerta di prezzi unitari, il prezzo complessivo ed il relativo ribasso sono indicati dal concorrente in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
4. Qualora in un’offerta vi sia discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello indicato in lettere.
CAPO III – COMMISSIONE E AUTORITA' DI GARA
Art.19 - Disposizioni generali
1. Per le procedure di scelta del contraente che utilizzano il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è prevista l’istituzione di una Commissione giudicatrice.
2. Per la nomina della Commissione giudicatrice si procede secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.
3. L’esercizio delle funzioni della Commissione è obbligatorio. La Commissione adempie alle funzioni collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
4. Le sedute della Commissione possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo.
5. Un dipendente del Servizio “Gare e contratti”, di livello non inferiore al C, svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione, senza diritto di voto; in caso di assenza o
impedimento dello stesso, le funzioni di segretario vengono svolte da altro dipendente dell’Ente indicato dal Segretario Provinciale.
6. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale, che deve essere firmato dal Presidente, dai componenti e dal Segretario della Commissione nonché, ove previsto dalla legge, da due testimoni.
7. Nelle procedure di scelta del contraente nelle quali si utilizza il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in luogo della Commissione, è istituita l'Autorità che preside la gara.
Art.20 - Disposizioni particolari in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
1. La Commissione giudicatrice è costituita con determinazione del Dirigente del Settore competente per materia, presieduta, di norma, da lui stesso. Con lo stesso provvedimento sono nominati i commissari, i membri supplenti ed il segretario della Commissione.
2. La Commissione è composta, oltre che dal Presidente, da un numero pari, non inferiore a due e non superiore a quattro, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente la Commissione sarà presieduta da altro Dirigente indicato dal Segretario Provinciale.
4. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Con lo stesso provvedimento viene determinato il compenso e viene fissato il termine per l’espletamento dell’incarico.
5. Non possono essere nominati commissari coloro che:
◆ nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore della Provincia;
◆ in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi;
◆ ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile hanno l'obbligo di astenersi.
6. I Commissari diversi dal Presidente:
◆ non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
◆ sono selezionati tra i funzionari dell'Ente in possesso di adeguate professionalità, idonee alla valutazione dei parametri di natura tecnica e dei parametri di natura qualitativa.
7. In caso di carenza in organico di funzionari con adeguate professionalità, attestata dal responsabile del procedimento, i Commissari diversi dal Presidente, sono scelti:
◆ tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006;
◆ ovvero, con criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
• professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un
elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali della Provincia di Padova;
• professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza dell'Università di Padova o di altre Università ubicate nel territorio regionale.
8. Nel caso di cui al comma precedente, la determinazione di costituzione e nomina della Commissione giudicatrice deve indicare il compenso spettante ai comissari nonché il termine per l'espletamento del'incarico.
9. La richiesta delle rose di candidati è di competenza del Dirigente del Settorere che propone la gara.
10. La Commissione giudicatrice può operare anche mediante sottocommissioni per la predisposizione di elaborati comparativi di valutazione delle offerte e l’analisi delle stesse. Una volta compiuti tali lavori, la Commissione procede in seduta plenaria, esprimendo il proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
11. La Commissione procede con il seguente ordine:
a) in una o più sedute non pubbliche:
◆ valuta dapprima i parametri tecnici e qualitativi aventi natura discrezionale attribuendo i relativi punteggi;
◆ assegna poi i punteggi fissi, come predeterminati nel bando di gara, relativi ai parametri non oggetto di valutazione discrezionale;
b) in seduta pubblica:
◆ dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura del prezzo complessivo offerto e del
corrispondente ribasso percentuale, formula la graduatoria in base alla sommatoria dei punteggi, con conseguente aggiudicazione provvisoria;
c) in una o più sedute non pubbliche:
◆ provvede all'espletamento della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse secondo la legislazione vigente;
d) in seduta pubblica:
◆ dichiara l'esclusione delle offerte anormalmente basse e provvede all'aggiudicazione definitiva della gara.
12. A seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, con successiva determinazione dello stesso Dirigente che ha firmato la determinazione a contrattare, l'appalto viene aggiudicato in via definitiva;
13. Nel concorso di progettazione, se ai partecipanti viene richiesta una particolare qualifica professionale, la stessa qualifica o una qualifica equipollente deve essere posseduta da almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice.
Art.21 - Disposizioni particolari in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
1. Nelle procedure di appalto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso le operazioni di gara sono presiedute dall'Autorità di gara.
2. L'Autorità di gara è costituita dal Dirigente del Settore competente per materia, che la presiede e da due dipendenti del Servizio “Gare e contratti”, uno dei quali, di livello non inferiore a C, con funzione verbalizzante.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidentre, l'Autorità di gara sarà presieduta da altro Dirigente indicato dal Segretario Provinciale.
4. Non sono pubbliche le sedute relative ai subprocedimenti per la verifica dell’anomalia di talune offerte.
Art.22 - Commissioni di gara escluse dal presente Regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle Commissioni di gara previste dal Regolamento provinciale dei lavori, forniture e servizi in economia.
CAPO IV – LE CONCESSIONI
Art.23 - Concessioni di lavori pubblici
1. Si applica la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.
2. Lo schema di contratto di concessione è regolato dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti.
Art.24 - Revoca della concessione lavori
1. La concessione di lavori può essere revocata dalla Provincia per motivi di pubblico interesse. In questo caso vengono rimborsate al concessionario le somme di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Art.25 - Concessione di pubblici servizi
1. Si applica la disciplina dalla legislazione nazionale in materia di pubblici servizi, nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato istitutivo della comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
Art.26 - Contratto di servizio
1. I rapporti tra Provincia e gestore o affidatario del pubblico servizio sono regolati da apposito contratto di servizio.
2. Il contratto di servizio deve avere i seguenti contenuti minimi:
◆ durata;
◆ modalità di funzionamento del servizio;
◆ standards qualitativi minimi;
◆ caratteristiche dei servizi offerti e relativo programma analitico di esercizio;
◆ struttura tariffaria;
◆ modalità di determinazione delle tariffe massime;
◆ i diritti degli utenti da incardinare nelle “carte dei servizi”;
◆ eventuali corrispettivi economici a carico delle parti;
◆ garanzie che debbono essere prestate;
◆ penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
◆ modalità di risoluzione e controversie.
3. Il contratto di servizio può essere risolto dalla Provincia in caso di grave inadempimento del
soggetto concedente.
4. La concessione può inoltre essere revocata dalla Provincia per motivi di pubblico interesse.
TITOLO III - LA FASE CONTRATTUALE
CAPO I - LA STIPULAZIONE
Art.27 - Forma della stipulazione
1. I contratti nei quali è parte la Provincia sono stipulati per iscritto, nelle forme previste dalla legge o dal presente regolamento.
2. I contratti sono stipulati:
◆ di norma, in forma pubblico-amministrativa, anche con modalità elettronica, a mezzo del Segretario Provinciale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce nei casi di assenza od impedimento, ivi compresi quelli relativi a diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati;
◆ o mediante atto pubblico notarile, se ritenuto opportuno dal Segretario Provinciale;
◆ per scrittura privata autenticata quando si tratti di atti soggetti a trascrizione nei pubblici registri per i quali la legge non prescriva l’atto pubblico;
◆ per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di intervento di pubblici ufficiali.
3. Il contratto in forma pubblico amministrativa con modalità elettronica può essere stipulato dalle parti sia con firma digitale, sia con firma elettronica avanzata, sia con altra firma elettronica qualificata. Può essere, inoltre, stipulato mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa della parte contraente, non dotata di firma digitale od elettronica, con contestuale attestazione dell'Ufficiale Rogante che la firma della parte è stata apposta in sua presenza e previo accertamento della sua identità personale.
4. Il contratto per scrittura privata può essere stipulato sia con firma digitale su documento informatico sia mediante scambio di lettere commerciali, sia mediante scambio di lettere con modalità elettronica.
5. Nei contratti aventi ad oggetto l'alienazione di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati il privato contraente può fare richiesta di rogito tramite il notaio, assumendone i relativi oneri.
6. La forma del contratto è stabilita con la determinazione a contrattare.
Art.28 - Soggetto autorizzato alla stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto, redatto in una delle forme previste dal precedente articolo, compete al Dirigente del Settore competente per materia.
2. Qualora il dirigente manchi, per assenza o vacanza, o sia impossibilitato, e risulti urgente la stipula del contratto, il Segretario Provinciale ne dispone la sostituzione.
Art.29 - Soggetto autorizzato alla stipulazione di convenzioni ed accordi di programma
1. La stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui agli artt. 30 e 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. compete al Presidente della Provincia.
2. Il Presidente può delegare un assessore o un dirigente. La delega può essere contenuta nel provvedimento di approvazione dello schema di convenzione o dello schema di accordo di programma o in successivo atto.
Art.30 - Contenuto del contratto ed allegati
1. Il contratto deve riportare le condizioni previste nella determinazione a contrattare nonché quelle contenute nell’offerta del contraente nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il contratto deve riportare i seguenti elementi essenziali: parti contraenti; oggetto; importo contrattuale; durata contrattuale; eventuali termini di esecuzione delle prestazioni, domicilio dell'appaltatore, clausola relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria, se prevista; luogo di esecuzione; foro competente; spese contrattuali e oneri fiscali. Altri elementi essenziali da inserire, se non risultanti da altri documenti allegati o richiamati, sono le penalità, le modalità ed i termini di pagamento.
3. Al contratto vanno allegati i documenti ritenuti necessari in relazione all'oggetto del contratto e quelli obbligatori per legge.
4. Il contratto deve richiamare ed elencare tutti gli altri documenti “visti e conosciuti dalle parti e firmati per accettazione” non materialmente allegati al medesimo e depositati presso il Servizio Gare e Contratti.
Art.31 - Domicilio del contraente e comunicazioni
1. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori l’appaltatore/esecutore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori.
2. L'ufficio di direzione lavori ha sede nel territorio del Comune di Padova.
3. L’appaltatore/esecutore, ove in tale luogo non abbia uffici propri, in alternativa, deve eleggere domicilio o presso la Segreteria generale del Comune di Padova o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta, entrambi con sede nel territorio del Comune di Padova.
4. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto forniture e servizi il contraente elegge domicilio presso la propria sede legale o propria filiale o propria dipendenza in Italia.
5. Tutte le comunicazioni, le intimazioni, le notificazioni e le assegnazioni di termini sono fatte al contraente presso il domicilio eletto.
6. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile recapitare o consegnare al domicilio eletto e fino a che il contraente non abbia comunicato alla Provincia un nuovo domicilio, le comunicazioni, le
intimazioni e le notificazioni vengono effettuate, a tutti gli effetti di legge, al contraente presso il Sindaco del Comune di Padova.
Art.32 - Diritti di segreteria, di rogito e spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto (diritti di segreteria e di rogito, imposte di bollo e di registro) sono a carico della parte contraente con la Provincia, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.
2. Qualora il contraente richieda, per i contratti immobiliari, di avvalersi di un notaio, le relative spese sono a carico del contraente medesimo.
3. I contratti, sia in forma pubblico-amministrativa che per scrittura privata, autenticata e non, sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria e di rogito, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
4. Il calcolo dell’importo presunto delle spese e dei diritti compete all’Ufficio Gare e Contratti.
5. Il versamento dei diritti di segreteria e di rogito nonché delle spese contrattuali, nell’ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso l’Ufficio Economato, cui spetta operare, a stipula e registrazione avvenuta, il conguaglio, di norma entro trenta giorni e sulla base di apposito rendiconto.
6. Per i contratti di durata pluriennale, ove l’ammontare delle spese e dei diritti sia determinato in ragione di anno, i versamenti per gli anni successivi al primo sono effettuati nei modi stabiliti in ciascun contratto o secondo gli usi.
Art.33 - Repertorio e custodia degli atti
1. A cura del Segretario Provinciale e sotto la sua personale responsabilità, è tenuto un registro - repertorio sul quale debbono essere annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblico - amministrativa, ovvero stipulati per scrittura privata autenticata.
2. Sono pure annotati i contratti stipulati per scrittura privata non autenticata, purché riportanti il visto di annotazione a repertorio dell’Ufficiale rogante.
3. Non sono soggetti a repertoriazione i contratti nei quali il Segretario Provinciale non figura come ufficiale rogante.
4. Non sono, inoltre, soggetti a repertoriazione i contratti individuali di lavoro, le convenzioni e gli accordi di programma con altri enti nonché le convenzioni con professionisti esterni a seguito di incarico fiduciario.
5. Il Segretario Provinciale, a mezzo del Servizio Gare e Contratti, e sotto la sua personale responsabilità, procede alla raccolta e alla custodia degli originali dei contratti, debitamente rilegati in appositi fascicoli per ordine cronologico.
6. Il Segretario Provinciale non è tenuto a dar visione del repertorio, né fare copia od estratto, se non all’Autorità competente per legge a richiederlo.
Art.34 - Originale e copia del contratto
1. I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono formati in unico originale. Se stipulati mediante scrittura privata sono formati in duplice originale. Altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatto preventiva richiesta.
2. Copia del contratto, con gli estremi di repertoriazione e registrazione, completa dei documenti allegati, viene trasmessa a cura del Servizio Gare e Contratti, sia alla parte contraente sia al Settore competente alla gestione economica del contratto.
Art.35 - Registrazione del contratto
1. Tutti i contratti rogati dal Segretario Generale, redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata o in forma elettronica, sono assoggettati a registrazione in termine fisso, che deve essere richiesta entro venti giorni dalla data di sottoscrizione.
2. I contratti stipulati per scrittura privata sono soggetti alla registrazione solo in caso d’uso, ad eccezione dei contratti d’appalto di lavori, forniture o servizi, conseguenti a procedura negoziata, per i quali sirichiede comunque la registrazione in termine fisso.
TITOLO IV - LA GESTIONE DEL CONTRATTO
CAPO I - L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art.36 - Efficacia del contratto
1. Il contratto acquista efficacia ed èseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. L'esecuzione d'urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto è consentita nei soli casi previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Dirigente tenuto a seguire l’esecuzione del contratto deve dichiarare e motivare le ragioni
dell'urgenza con propria determinazione.
Art.37 - Cessione del contratto
1. I soggetti affidatari di contratti con la Provincia sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del contratto.
2. E’ fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con la Provincia.
3. Fanno eccezione al divieto di cui al comma precedente le casistiche, individuate nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, legate alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto.
4. L’eventuale cessione del contratto è nulla e priva di qualunque effetto nei confronti dell’Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziali e per la richiesta di risarcimento dei danni, con rivalsa, comunque, sulla cauzione eventualmente prestata.
Art.38 – L’esecuzione
1. Dopo la consegna l’appaltatore/esecutore è tenuto a dare immediata esecuzione al contratto.
2. L’appaltatore/esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato dal contratto può chiedere una proroga al responsabile del procedimento.
3. Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla legge, il ritardo nell’esecuzione, anche parziale nel caso di obbligazioni ad esecuzione differita, qualora non configuri un più grave inadempimento, comporta l’applicazione della penale stabilita in contratto o in capitolato, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.
Art.39 - Comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni e le intimazioni all'appaltatore/esecutore sono effettuate presso il domicilio da questi eletto nelle seguenti forme:
◆ su supporto cartaceo, mediante ordine di servizio o lettera semplice o lettere con ricevuta di ritorno, a seconda della necessità;
◆ su supporto telematico, mediante posta elettronica certificata;
2. L'eventuale notificazione di atti o documenti, se non è fatto espresso divieto dalla legge, da
effettuarsi entro un determinato termine, viene effettuata nelle seguenti forme:
◆ a mano, secondo le modalità di cui agli articoli da 138 a 148 del codice di procedura civile;
◆ per mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e dell’art. 149 del codice di procedura civile;
◆ mediante posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del
contenuto delle stesse, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, come modificato dall’art. 35 della Legge n. 69/2009 ed ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta, semprechè il destinatario della notificazione sia in possesso di una casella di posta elettronica come sopra descritta e questa sia conosciuta dall’ufficio che procede alla notificazione telematica.
3. A decorrere dal 1° luglio 2013, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, atti e provvedimenti sono comunicati all'appaltatore/esecutore esclusivamente mediante posta elettronica certificata.
Art.40 - Cessione dei crediti
1. La cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori sono regolate dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia, allegando l’atto, in originale o in copia autenticata, in tempo utile per la corresponsione del credito ceduto.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante rifiutare la cessione dei crediti, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso l’Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto.
Art.41 – Subappalto
1. Il subappalto di lavori, servizi e forniture è consentito nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 16372006 e s.m.i. e nelle disposizioni attuative contenute nell'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Il subappalto, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste e del rispetto dei limiti percentuali previsti, deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente del Settore competente.
Art.42 – Liquidazioni
1. I pagamenti sono disposti dal Dirigente del settore competente mediante provvedimento di liquidazione, emmesso sulla base della documentazione tecnico contabile necessaria, previo riscontro della regolarità della medesima.
2. Relativamente ai lavori il titolo di pagamento è costituito dal certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento.
3. Il provvedimento di liquidazione o il certificato di pagamento di cui sopra devono essere trasmessi al Settore Risorse finanziare in tempo utile per l'emissione del mandato entro i termini previsti dal contratto o dal capitolato.
Art.43 - Penali e premio di accelerazione
1. Nei contratti sono precisate le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità dell'intervento o della prestazione nonché del suo livello qualitativo e nelle misure previste dalla legislazione vigente.
2. In casi particolari che rendono apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori o della prestazione il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato con la stessa misura applicata per le penali.
Art.44 - Collaudo e verifiche di conformità
1. Tutti i lavori sono soggetti a collaudo o a certificato di regolare esecuzione, con le modalità ed i termini previsti dalla legislazione vigente.
2. L'esecuzione di contratti di forniture e servizi è soggetta a verifica di conformità, ai sensi degli artt. 312 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010
3. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell’accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
Art.45 – Controversie
1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, in ordine all’interpretazione delle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, è trattata preliminarmente in via amministrativa a cura del Dirigente del settore competente per materia.
2. In caso di mancata composizione in via amministrativa la controversia è devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria. E' esclusa la competenza arbitrale.
3. L'insorgere di un'eventuale contenzioso non esime l'appaltatore/esecutore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
Art.46 - Risoluzione del contratto
1. Le fattispecie che legittimano la risoluzione contrattuale sono disciplinate dagli artt. 131, comma 3, 132, comma 4, 135, 136 e 137 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché dagli artt. 6, comma 8, 298 e 303 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
2. L'Amministrazione Provinciale può adottare, inoltre, tutti gli atti previsti dalla normativa pubblicistica in materia di decadenza, revoca, rescissione, esecuzione d’ufficio e sospensione del contratto.
TITOLO V – DI ALCUNI CONTRATTI
Art.47 – Locazione
1. I contratti mediante i quali la Provincia assume o concede in locazione o in affitto o in concessione beni immobili sono di regola affidati per trattativa privata salvo che, per l’importanza o il valore del contratto e nei rapporti attivi, non si ritenga più opportuno o conveniente esperire procedimenti ad evidenza pubblica.
Art.48 - Acquisto di beni immobili
1. La Provincia manifesta la propria intenzione di acquisire uno o più immobili mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito internet dell'Ente, sul sito del Comune ove insiste l'immobile ed eventualmente, se ritenuto opportuno, su due quotidiani a livello locale.
2. L'individuazione della migliore proposta di vendita avviene sulla base di una valutazione della corrispondenza delle proposte ricevute ai requisiti tecnici ed economico finanziari indicati nell'avviso.
3. Con il soggetto proponente la migliore proposta di vendita può essere attivata una fase a trattativa privata per il miglioramento dell'offerta medesima.
4. La proposta di vendita deve contenere l’attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsivoglia vincolo o peso pregiudizievole nonché della piena proprietà e disponibilità in capo al dante causa e contenere idonee garanzie al riguardo.
5. Ai fini di cui al comma 1 e avuto riguardo al disposto di cui al comma 4, l’organo competente può disporre l’acquisto di edifici e relative pertinenze in corso di costruzione.
6. In tal caso la Provincia ha facoltà di anticipare, prima dell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
7. Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari almeno al doppio della somma anticipata, a garanzia della restituzione della stessa oltreché dell’esecuzione delle opere, nonché del risarcimento del danno nell’ipotesi di mancato completamento o di vizi dell’opera, fatta salva comunque la prova di eventuali maggiori danni.
8. Qualora l’Amministrazione partecipi ad un’asta per l’acquisto di beni immobili, spetta al dirigente delegato alla partecipazione determinare l’importo dell’offerta, nell’ambito di un prezzo minimo e massimo fissato nella deliberazione autorizzativa.
Art.49 – Comodato
1. Possono essere concessi in comodato gratuito beni mobili o immobili di proprietà della Provincia solo in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse, da indicare nella determinazione a contrattare.
2. Nel contratto di comodato deve essere previsto l'obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima del termine di scadenza qualora la Provincia abbia necessità di servirsene, previo preavviso. Si applicano gli artt. 1803 e seguenti del codice civile.
3. Nel contratto di comodato di uso gratuito avente ad oggetto autoveicoli di proprietà della Provincia deve essere previsto che:
a) il comodatario sostiene le spese:
◆ per la stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto nonché furto e incendio (obbligatori per i primi cinque anni dall'immatricolazione), con i massimali di
assicurazione indicati e contenente la clausola espressa di vincolo a favore della Provincia, a far data dalla consegna del veicolo;
◆ per i rinnovi periodici dell'assicurazione;
◆ per il pagamento annuale della tassa automobilistica (cd. Bollo auto);
◆ per la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo;
b) il comodatario è tenuto a produrre tempestivamente alla Provincia copia: del contratto di
assicurazione; delle ricevute di pagamento del premio assicurativo e del bollo auto;
c) l'eventuale stipula del contratto di assicurazione in difformità dei massimali indicati nel contratto di comodato o sprovvisto della clausola di vincolo di cui sopra, se non adeguato in tempi brevi, comporta la risoluzione del contratto di comodato medesimo;
d) che la Provincia, in caso di mancato pagamento del premio di assicurazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento con successiva rivalsa sul comodatario.
Art.50 – Transazione
1. Al fine di prevenire l'insorgenza di un contenzioso giudiziario o per porre fine ad un contenzionso in essere può essere concluso un accordo transattivo, a condizione che vi sia incertezza sull'esito della lite e che sia garantito, in ogni caso, il perseguimento dell'interesse pubblico.
2. XXx dirigente del settore competente propone alla Giunta l'accordo transattivo contestualmente ad una informazione al Consiglio Provinciale.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art.51 - Abrogazione di norme
1. E’ abrogato il regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 14.10.2002 n. 81 di registro e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.52 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio della Provincia, ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, non computando allo scopo il “dies a quo”