SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL REGOLAMENTO RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DEL...
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL REGOLAMENTO RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 29 LUGLIO 2014, N. 106, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO
25 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedimentali nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del Codice;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data …;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi, nell’adunanza del …;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data, rispettivamente, …;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …; SULLA proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
Emana
il seguente regolamento:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Definizioni)
1. Nel testo e negli Allegati ‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’ al presente decreto.
a) “Codice” è il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) “Ministero” è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) “amministrazione procedente” è la Regione, ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
d) “Soprintendenza” è l’ufficio periferico del Ministero competente al rilascio dei pareri in materia di autorizzazioni paesaggistiche,
e) “accordi di collaborazione” sono gli accordi stipulati tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
f) “vincolo paesaggistico” è quello imposto ai sensi degli articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti norme, ovvero quello previsto dall’articolo 142 del Codice.
ART. 2
(Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)
1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato ‘A’ al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, nonché quelli di cui all’articolo 4.
ART. 3
(Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato)
1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell’Allegato ‘B’ al presente
regolamento, di cui costituisce parte integrante.
ART. 4
(Esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi)
1. Gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato ‘A’ al presente regolamento, riguardanti aree o immobili vincolati dal piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico- testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, con riferimento alle categorie di interventi ed opere sopra specificati.
2. La Regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti ufficiali della riscontrata condizione di esonero dall’obbligo di cui al comma 1. L’esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti ufficiali.
3. Nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto- legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36 dell’Allegato ‘B’ al presente regolamento.
4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole Regioni, stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
ART. 5
(Disposizioni specificative degli interventi)
1. Ferma restando l’applicazione del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all’Allegato ‘A’ al presente regolamento.
ART. 6
(Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole Regioni e gli enti locali di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014.
2. Sugli schemi di accordi, predisposti d’intesa dal Ministero, dalla Regione interessata e dall’ANCI regionale, è acquisito il parere obbligatorio dell’Osservatorio Nazionale del paesaggio, che ne verifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle linee guida di cui al precedente comma 1. Il Ministro può altresì richiedere il parere del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici.
CAPO II
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO
ART. 7
(Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche)
1. Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell’elenco di cui all’Allegato ‘B’ al presente regolamento, sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
2. Qualora con l’istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’articolo 146 del Codice.
3. Alle autorizzazioni rinnovate si applica la disposizione di cui all’articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.
ART. 8
(Semplificazione documentale)
1. L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata – anche in modalità telematica - secondo il modello semplificato di cui all’Allegato ‘C’ al presente regolamento ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato nelle forme di cui all’Allegato ‘D’ al presente regolamento. Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, recante l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati dal piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Codice, oppure vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico- percettivi che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.
ART. 9
(Concentrazione procedimentale e presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata)
1. L’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, secondo le modalità ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 160, la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all’autorità procedente.
ART. 10
(Termine per la conclusione del procedimento)
1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.
ART. 11
(Semplificazioni procedimentali)
1. L’amministrazione procedente, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato ‘A’ al presente decreto, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica al richiedente che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni documentali ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria.
2. Ove l’intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata, l’amministrazione procedente indice la conferenza di servizi, ai sensi del decreto legislativo attuativo dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai fini dell’acquisizione del parere del Soprintendente. I termini di cui al medesimo decreto legislativo attuativo dell’articolo 2 della legge n. 124 del 2015, previsti per l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, sono dimezzati.
3. Nei soli casi nei quali l’intervento progettato non richieda altro titolo abilitativo all’infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata, l’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, per l’invio degli stessi in via telematica. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell’istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il
termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime, per via telematica, il proprio parere vincolante all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
4. In caso di valutazione negativa della proposta formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento negativo fornendo idonea e specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente.
5. Il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice.
6. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
7. L’articolo 146, comma 4, del Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate.
ART. 12
(Semplificazione organizzativa)
1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna Soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei relativi procedimenti.
2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l’individuazione
del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.
ART. 13
(Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate)
1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario.
2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto. Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti.
3. L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all’Allegato ‘A’ al presente decreto si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale.
CAPO III
NORME FINALI
ART. 14
(Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione))
1. L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’Allegato ‘A’ prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.
ART. 15
(Rinvio a normative di settore)
1. L’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all’Allegato ‘A’ al presente regolamento non produce alcun effetto sulla disciplina
amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di attività commerciali in area pubblica.
ART. 16
(Coordinamento con la tutela dei beni culturali)
1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l’interessato presenta un’unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.
ART. 17
(Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica l’articolo 167 del codice. In tali casi l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 2 .
ART. 18
(Specificazioni e rettificazioni)
1. Sulla base dell’esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati ‘A’ e ‘B’, fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell’autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all’Allegato ‘D’ al presente decreto.
ART. 19
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è abrogato.
ART. 20
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.