Contract
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL’ AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO DI ALES- TERRALBA
TRIENNIO 2012-2014
L’anno 2013 il giorno del mese di alle ore presso la Sala Consililare del Comune di Ales
La Provincia di Oristano rappresentata da ; La ASL n. 5 rappresentata dal Direttore Generale ;
Il Comune di Albagiara rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Ales rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Arborea rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Assolo rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Asuni rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Baradili rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Badessa rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Curcuris rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Genoni rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Gonnoscodina rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Gonnosnò rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Gonnostramatza rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Laconi rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Marrubiu rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Masullas rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Mogorella rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Mogoro rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Morgongiori rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Nureci rappresentato dal Sindaco ;
Il Comune di Pau rappresentato dal Sindaco ;
Il Comune di Pompu rappresentato dal Sindaco ;
Il Comune di Ruinas rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di San Nicolò d’Arcidano rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Senis rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Simala rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Sini rappresentato dal Sindaco ;
Il Comune di Siris rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Terralba rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Uras rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Usellus rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Villa S. Xxxxxxx rappresentato dal Sindaco ; Il Comune di Villa Verde rappresentato dal Sindaco ;
PREMESSO CHE
- la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Il sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali) all’articolo 20 individua
nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- l’articolo15, comma 2 della stessa legge prevede che la Regione emani apposite linee guida per la predisposizione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona;
- la Regione con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/32 del 06.10.2011, ha approvato le Linee guida per la programmazione e gestione dei PLUS triennio 2012-2014;
- che in data 21.12.2012, appositamente indetta dalla Provincia con Avviso prot. n. 46339 del 13.12.2012, si è tenuta la Conferenza di programmazione per la presentazione del Profilo d’ambito di Ales-Terralba, aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati indicati al comma 2 dell’articolo 21 della L.R. 23/2005
- in data il Coordinamento istituzionale ha presentato il P.L.U.S. 2013-2014 e lo schema dell’Accordo di programma ;
- in data sono stati approvati il P.L.U.S. 2013-2014 e il presente Accordo di programma
VISTI
l’articolo 21 della L.R. 23.12.2005 n. 23 il quale stabilisce che il Piano è adottato con accordo di programma promosso dal Presidente della Provincia;
gli articoli 34 e 42 del D. Lgs.vo 267/2000 e l’art. 15 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
le parti sopra rappresentate convengono quanto segue:
Art. 1 – Recepimento della premessa.
La premessa è parte integrante dell’Accordo di Programma.
Art. 2 - Finalità.
Le Amministrazioni contraenti si propongono di approvare formalmente il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona–PLUS dell’ambito territoriale del distretto di Ales-Terralba allegato al presente accordo di programma per farne parte integrante e sostanziale e di individuarne le modalità di attuazione allo scopo di promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale.
Art. 3 - Oggetto.
Il presente Accordo di programma ha per oggetto:
a) l’adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona dell’ambito territoriale del distretto di Ales-Terralba;
a) la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel PLUS con individuazione delle modalità per la gestione associata delle risorse e dei servizi.
Art. 4 – Principio di leale collaborazione
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.
Art. 5 – Impegno dei soggetti firmatari.
L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso, al fine di raggiungere gli obiettivi ed attuare i progetti previsti nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona . Per l’individuazione delle reciproche sfere di competenza si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 23.12.2005 n. 23 e dalla normativa di riferimento vigente.
Art. 6 – Intervento di altri soggetti
Alla realizzazione delle azioni previste nel Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona possono concorrere anche i soggetti di cui all’articolo 21 della L.R. 23/2005.
Art. 7 – Risorse economiche del PLUS
Le Amministrazioni contraenti si impegnano a destinare alla realizzazione del PLUS le risorse economiche individuate nella programmazione triennale, curando a tal fine il coordinamento dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria per le corrispondenti annualità .
Art. 8 – Priorità e strumenti di attuazione .
Le parti firmatarie dell’accordo intendono realizzare in forma associata ed integrata gli specifici interventi e servizi individuati nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona .
Per la gestione in forma associata le parti ricorreranno alla convenzione tra Enti ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 con delega a Ente capofila.
La convenzione disciplinerà in particolare:
a) compiti e funzioni dell’Ente capofila;
b) compiti e funzioni degli organismi politico –istituzionali composti dai rappresentanti legali degli Enti firmatari;
c) compiti e funzioni degli organismi tecnici;
d) forme e modalità di partecipazione finanziaria di ciascun Ente firmatario.
e) compiti e funzioni dei sub – ambiti
f) rapporti tra sub – ambiti ed ente gestore
Le parti si impegnano a stipulare la convenzione entro 30 giorni dalla data di accertamento della conformità del PLUS agli indirizzi della programmazione regionale da parte della Regione nelle forme previste nell’articolo 21 della legge 23/2005
Art. 9 –Ente capofila
L’Ente capofila è individuato nell’Unione dei comuni dell’Alta Marmilla.
Articolo 10 - Articolazioni dell’ambito
Fermo restando la responsabilità unitaria della gestione economica, al fine di salvaguardare la peculiarità di quelle realtà che all’interno dell’ambito presentino caratteristiche che li differenzino dal resto del territorio, sono individuati i seguenti sub – ambiti:
• Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla formata dai comuni di Albagiara, Ales, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Morgongiori, Nureci, Pau, Simala, Sini, Villaverde;
• Unione dei Comuni di Parte Montis formata dai comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Siris
• Unione dei Comuni del Terralbese formata dai comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba, Uras.
• Sub – ambito formato dai Comuni di: Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Senis, Usellus, Villa Sant'Xxxxxxx.
Il Comune di Laconi entrerà a far parte dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla.
La disciplina dei rapporti fra gli Enti coinvolti sarà contenuta nella Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 di cui al precedente articolo 8.
Art. 11 – Progetti specifici sub – ambiti
I progetti specifici riguardanti un singolo sub ambito, anche relativi alla programmazione precedente, potranno essere gestiti autonomamente dal sub – ambito di pertinenza, dovendo la convenzione definire i tempi e le modalità di trasferimento delle risorse.
Art. 12 – Durata
La durata del presente accordo è fissata in tre anni dal giorno della sottoscrizione.
Art. 13 – Efficacia
L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 34 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (pubblicazione per estratto sul BURAS) .
Articolo 14 – Monitoraggio e valutazione
Gli Enti firmatari si impegnano a realizzare una costante azione di monitoraggio in ordine allo svolgimento delle attività ricadenti nel PLUS, anche attraverso report semestrali condivisi e prodotti dagli enti firmatari per le attività di propria competenza. Tali report dovranno essere trasmessi alla Provincia che redigerà annualmente un rapporto sullo stato di attuazione del PLUS, in cui sono riportati lo stato di realizzazione degli interventi programmati, l’andamento della spesa, i risultati conseguiti basati su sistema di evidenza, delle azioni promosse, dei progetti delle sperimentazioni eventualmente attivate, compresa la ricognizione delle buone pratiche. Il rapporto sullo stato di attuazione, illustrato in apposita conferenza e inviato alla Regione ai fini della valutazione, costituisce lo strumento ordinario di valutazione della programmazione ed è adempimento necessario per accedere ai fondi regionali relativi all’annualità successiva.
Articolo 15 – Aggiornamenti e modifiche
Il Plus ha durata biennale, con aggiornamento economico-finanziario annuale.
Per la revisione del PLUS, le integrazioni e le modifiche di natura sostanziale, ivi compresa la possibilità dell’allargamento del presente accordo ad altri soggetti, verrà utilizzata la medesima procedura seguita per addivenire alla stipulazione dell’accordo di programma secondo quanto stabilito dalle linee guida.
Si considerano sostanziali le modifiche idonee a comportare un rilevante mutamento degli obiettivi e del quadro di risorse necessarie alla gestione associata del PLUS.
Le parti concordano di procedere alla definizione e/o modifica di aspetti operativi e di dettaglio inerenti alla realizzazione del PLUS mediante mera comunicazione scritta indirizzata all’Ente capofila.
Art. 16 – Collegio di vigilanza
Le parti istituiscono un Collegio di Vigilanza formato da 5 membri e composto dal Presidente della Provincia o suo delegato che lo presiede, da 3 rappresentanti dei Comuni scelti d’intesa tra gli enti sottoscrittori e da 1 rappresentante della ASL.
Il collegio di vigilanza esercita poteri propulsivi, di controllo e di vigilanza in ordine all’adempimento del presente accordo di programma e può disporre l’adozione di eventuali provvedimenti sostitutivi in caso di gravi inadempienze da parte dei oggetti firmatari. Esso si riunisce, di norma, due volte all’anno e può essere convocato, su richiesta di ciascuna delle parti dell’accordo, qualora insorgano difficoltà non risolvibili in ambito tecnico. Il collegio adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti. Le parti si impegnano a ottemperare alle decisioni assunte dal collegio di vigilanza, fatto salvo il caso di motivata impossibilità.
Art. 17 – Controversie
Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti che sottoscrivono l’Accordo di Programma e tra queste e l’Associazione, che non potranno essere risolte bonariamente fra le parti, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da n° 3 membri, di cui ciascuno nominato dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, su accordo delle parti. In mancanza di accordo, la nomina del Presidente, sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Oristano. Il Collegio arbitrale deciderà secondo le norme dell’arbitrato rituale ed il compenso dei membri, da porsi a carico del soccombente, non potrà essere superiore per ogni seduta a quello stabilito per le sedute di Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti facente parte del distretto sanitario di Ales-Terralba.
Art. 18 – Disposizioni conclusive.
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di programma, di cui all’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Letto, approvato, sottoscritto