Decreto del Consiglio federale
Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria
Proroga e modifica del 20 agosto 2018
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I
La validità dei decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014, del 18 settembre 2014, del 3 novembre 2015, del 19 agosto 2016, dell’11 maggio 2017 e del 15 gennaio 20181 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto colletti- vo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria, è prorogata fino al 30 giugno 2022.
II
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:
Art. 12, 12.3 (Comunicazione aziendale interna / accordi)
12.3 Accordi aziendali
Le aziende che hanno problemi economici o in presenza di situazioni straor- dinarie hanno il diritto di chiedere una soluzione aziendale individuale.
Responsabile del trattamento o della decisione circa tali richieste è la com- missione CPN. È possibile fare ricorso contro le decisioni della commissione CPN presso il comitato direttore della CPN. Quest’ultimo decide definitiva- mente. La CPN viene informata in merito agli accordi presi.
Art. 22 Perfezionamento professionale personale
22.1 I lavoratori, così come i membri della commissione d’azienda e quelli del Consiglio di fondazione delle istituzioni di previdenza eletti dai lavoratori,
1 FF 2014 1479, 2014 6821, 2015 6821, 2016 6137, 2017 3181, 2018 181
hanno diritto a due giorni di lavoro remunerato all’anno per il perfeziona- mento professionale specifico. Tale diritto è trasferibile ai tre anni successi-
vi. (…) La partecipazione ad un corso dev’essere concertata per tempo con il datore di lavoro. Dopo l’avvenuta partecipazione ad un corso bisogna pre- sentare il relativo attestato di frequenza.
Art. 26, 26.2 e 26.6 (Ore straordinarie, ore supplementari, lavoro notturno,
domenicale e nei giorni festivi/indennità)
a) Ore straordinarie
26.2 È considerato lavoro straordinario quello che supera la durata del lavoro fissata a livello d’azienda secondo l’articolo 23.1 CCL, fino ad un limite di 50 ore settimanali. Le ore straordinarie devono essere compensate con tempo libero di uguale durata al più tardi entro i primi sei mesi dell’anno civile se- guente. Un’eventuale compensazione in denaro viene effettuata in base alla prassi aziendale.
D’intesa con l’intero personale o con i suoi rappresentanti, le aziende hanno la possibilità di fissare la durata del lavoro (durata normale del lavoro) fino a un massimo di 42 ore settimanali, aumentando di conseguenza i giorni di va- canza (conformemente all’art. 27).
d) Lavoro domenicale e nei giorni festivi
26.6 Le ore lavorative effettuate di domenica o in un giorno festivo (art. 26.5 CCL) devono essere compensate con un supplemento di tempo libero pari al 50 % nel corso della settimana seguente. Inoltre rimangono applicabili le di- sposizioni della legge sul lavoro (LL), in particolare il supplemento salariale del 50 per cento.
Art. 27 Vacanze
27.1 Durata delle vacanze
La durata delle vacanze per anno civile è pari a (in giorni lavorativi): | con 41 ore settimanali | con 42 ore settimanali |
– fino a 20 anni compiuti | 25 | 30 |
– dopo il compimento dei 20 anni | 20 | 25 |
– dopo il compimento dei 50 anni | 25 | 30 |
– dopo il compimento dei 60 anni ed almeno 5 anni di servizio nell’azienda | 30 | 35 |
27.2 Vacanze
Il diritto alle vacanze è calcolato a partire dal mese seguente il compimento degli anni.
Art. 32.1 lett. e ed h (Assenze)
e) 1 giorno per il decesso di un fratello o una sorella, dei genitori, suoceri, xxxxx, nipoti o del genitore sostitutivo nelle famiglie allargate.
h 1/2 giornata in caso di riforma militare.
Art. 34, 34.2 e 34.11 (Salario)
34.2 Il salario orario o quello mensile risulta dalla divisione del salario annuo (senza indennità di fine anno) per le ore di lavoro concordate, in base alla tabella seguente:
ore annue | ore mensili | ore settimanali |
2132 | 177,7 | 41 |
2184 | 182 | 42 |
In base a 12 salari mensili uguali è possibile effettuare la compensazione delle ore lavorative su un periodo di un anno (ai sensi dell’art. 23.1 CCL).
34.11 Salario in caso di impedimento al lavoro
Se al posto del salario vengono corrisposte prestazioni sostitutive, in caso di impedimento al lavoro il versamento non dovrà superare l’importo che il lavoratore percepirebbe in caso di prestazione lavorativa. A tale proposito va considerata la differenza tra le trattenute in caso di prestazione lavorativa e quelle in caso di impedimento al lavoro, segnatamente i contributi non ver- sati alle assicurazioni sociali in caso di impedimento al lavoro.
Salari minimi e adeguamento salariale
Appendice 8
A. Salari minimi e adeguamento salariale (ad eccezione del Cantone di Ginevra)
1. Adeguamento salariale
(…), i salari dei lavoratori assoggettati al CCL che percepiscono un salario fino a 5500 franchi subiscono un aumento generale di 50 franchi al mese.
2. Salari minimi (art. 36 CCL)
L’aumento dei salari minimi contrattuali si presenta come segue:
a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in posses- so dell’attestato di fine tirocinio (AFC), un aumento di 100 franchi.
b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP), un au- mento di 75 franchi.
c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età, un aumento di 25 franchi.
I salari minimi orari si calcolano secondo l’articolo 34.2 CCL con il divisore di
177.7 o di 182 in rapporto al salario mensile.
all’ora, con 41 ore settimanali | all’ora, con 42 ore settimanali | al mese | |
a) per i lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell’attestato di fine tirocinio (AFC) | Fr. 24,20 | Fr. 23,63 | Fr. 4300.– |
– nel primo anno dopo la procedura di qualificazione* | |||
b) per i lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP) | |||
– nel primo anno dopo l’ottenimento del certificato. | Fr. 21,81 | Fr. 21,29 | Fr. 3875.– |
c) per i lavoratori senza attestato di fine tirocinio nei rami professionali della carrozzeria, a partire dal 20° anno di età | Fr. 21,38 | Fr. 20,88 | Fr. 3800.– |
* I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). |
Resta riservato l’articolo 36 capoverso 3 CCL.
AFC Attestato federale di capacità
CFP Certificato federale di formazione pratica
* Procedura di qualificazione = esami di fine tirocinio
B. Salari minimi e adeguamento salariale per il cantone di Ginevra
(rimane invariato)
III
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale secondo l’appen- dice 8 del contratto collettivo di lavoro.
IV
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2018 e ha effetto sino al 30 giugno 2022.
20 agosto 2018 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Xxxxx Xxxxxx Il cancelliere della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxxx |