CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA E
CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA E
L’anno addì del mese di in Savona, tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx nella Sua qualità di Presidente pro-tempore
e
il Confidi rappresentato dal Sig. nella Sua qualità di
che di seguito verranno più semplicemente menzionati, rispettivamente, come C.C.I.A.A. e Confidi
premesso che
a) la C.C.I.A.A., considerata la grave situazione di crisi che ha colpito il mercato finanziario internazionale e le gravi ripercussioni che ciò sta comportando per il sistema delle imprese, intende porre in essere una misura per favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese iscritte nel registro Imprese di Savona;
b) la C.C.I.A.A. ha individuato nei Confidi lo strumento di intervento più idoneo per ottenere l’obiettivo indicato nel precedente punto a);
c) la C.C.I.A.A. aderisce ad un Fondo di controgaranzia costituito congiuntamente dalla Regione Liguria e dalle Camere di Commercio di Genova, Imperia, La Spezia e Savona a favore dei Confidi di primo grado aderenti, direttamente o indirettamente, a Retefidi Liguria;
d) la C.C.I.A.A. intende sostenere ulteriormente l’attività svolta dai Confidi di primo grado operanti nella provincia di Savona ed aderenti, direttamente o indirettamente, a Retefidi Liguria attraverso la creazione di un fondo di controgaranzia che ne rafforzi la capacità operativa implementando gli interventi consentiti dal fondo di cui al precedente punto c):
e) per i limiti dimensionali di piccola e media impresa si fa riferimento alla definizione europea in materia di aiuti di Stato;
f) il Confidi, concretamente operante in provincia di Savona, ha manifestato la sua disponibilità a collaborare al raggiungimento degli obiettivi connessi alla costituzione di tale Fondo, attraverso la sua adesione alla presente convenzione;
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 – Premessa
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – Fondo di controgaranzia
La C.C.I.A.A. destina un Fondo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), a parziale controgaranzia del rischio assunto in primo grado dai Confidi che avranno aderito alla presente convenzione.
A fronte della garanzia che il Confidi rilascerà in primo grado nella percentuale massima del 70%, il Fondo interverrà a copertura del 60% del rischio assunto in primo grado dal Confidi medesimo.
Nel caso in cui il Confidi, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo Art. 3, rilasci una garanzia per una quota di rischio superiore al 70% ma comunque non eccedente l’80% il Fondo coprirà l’80% del rischio assunto in primo grado dal Confidi medesimo.
In ogni caso la controgaranzia concessa dal Fondo a fronte di ogni singola operazione di finanziamento sarà contenuta entro un importo massimo di euro 150.000,00.
Qualora sul finanziamento ammesso alla controgaranzia il Confidi abbia già ottenuto altre forme di controgaranzia da Fondi regionali e/o nazionali e/o di altra matrice, l’intervento del Fondo potrà essere richiesto solo sulla quota di rischio che, al netto delle controgaranzie ricevute, rimarrà a carico del Confidi.
Potranno essere ammesse ai benefici del Fondo tutte le garanzie concesse dai Confidi su finanziamenti che rientrino nei parametri di cui all’art. 3 perfezionate a partire dal 01/11/2008 e fino a completa saturazione della capacità di controgaranzia del fondo, come determinata all’art. 4, o ammesse alla data di 01/07/2010.
Art. 3 – Finanziamenti garantibili e quote di rischio attivabili
L’intervento del Fondo potrà essere richiesto a valere sulle garanzie rilasciate dai Confidi a favore di PMI iscritte nel registro Imprese di Savona sulle seguenti operazioni di finanziamento:
• finanziamenti chirografari a fronte di investimenti;
• finanziamenti chirografari per consolidamento di debiti e/o per esigenze di liquidità;
• mutui ipotecari;
• leasing mobiliari ed immobiliari;
• linee di affidamento per l’anticipazione di crediti e/o contratti;
• fidejussioni bancarie.
Per le imprese aventi sede legale fuori dalla provincia di Savona, la controgaranzia della C.C.I.A.A. potrà essere concessa esclusivamente per operazioni di finanziamento a fronte di investimenti relativi a beni strumentali ammortizzabili effettuate nella provincia di Savona.
Sulle operazioni di cui sopra il Confidi rilascerà una garanzia per una quota di rischio non superiore al 70%: la garanzia potrà avere anche la natura di impegno a primo rischio su mutuo ipotecario o leasing immobiliare.
La garanzia potrà essere concessa per una quota di rischio più alta, ma comunque non superiore all’80% qualora, grazie a tale tipo di intervento, il Confidi riesca ad attivare con la Banca convenzionata specifici accordi che prevedano, a favore delle imprese garantite, l’applicazione di spread sul tasso più bassi e/o la concessione di piani di ammortamenti di durata maggiore rispetto a quelli concordati con la stessa banca per il rilascio di una garanzia per una quota di rischio del 50%. La concessione di una garanzia per una quota di rischio dell’80% è sempre possibile a favore delle imprese di nuova costituzione. Per imprese di nuova costituzione si intendono le società costituite e le ditte individuali iscritte al Registro delle Imprese da non più di 18 mesi prima della presentazione della domanda di garanzia al Confidi.
Le garanzie coperte dal Fondo non dovranno configurare in alcun modo la concessione di un “aiuto di Stato”, ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE. A tal fine i Xxxxxxx interessati si impegnano a rispettare, sotto la loro responsabilità, in quanto applicabili, le condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento CE n. 1685/2000, come modificato dal Regolamento CE n. 1145/2003, garantendo altresì il costante rispetto di tutte le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2000/C 71/07 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, nonché dei principi elaborati nella prassi decisionale della Commissione Europea relativamente all'Italia, che prevedono, in particolare, l’applicazione a carico delle imprese beneficiarie di un corrispettivo della garanzia in misura non inferiore all’1,00% annuo dell’importo
garantito in essere. I Confidi si impegnano altresì a rispettare, sotto la loro responsabilità, in quanto applicabili, le regole e le condizioni contenute nella comunicazione della Commissione C.E. n. 2008/C 155/02 (GUUE 155/10 del 20.6.2008).
Art. 4 – Moltiplicatore
Il totale delle controgaranzie che potranno venire concesse ai Confidi aderenti alla presente convenzione non potrà superare l’importo di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), corrispondente a 7 volte l’importo del Fondo di cui all’art. 2.
La complessiva responsabilità della C.C.I.A.A. si intende comunque limitata all’importo del Fondo di cui all’art. 2.
Art. 5 – CAP per i Confidi
Il Fondo riconoscerà a ciascun Confidi un importo massimo di perdita pari al 7% dell’ammontare delle garanzie ammesse alla data del 01/07/2010 o alla data di saturazione della capacità di controgaranzia del Fondo qualora precedente.
Tutte le perdite eccedenti a tale importo resteranno a carico del Confidi.
Art. 6 – Ammissione alla controgaranzia
L’ultimo giorno di ogni mese o, qualora festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, i Confidi presenteranno l’elenco delle operazioni per le quali è richiesta l’ammissione alla controgaranzia del Fondo secondo lo schema previsto dalla C.C.I.A.A.
Potranno essere comprese nell’elenco solo le garanzie che alla data di presentazione della domanda risultino perfezionate da non più di 90 giorni.
La trasmissione delle domande potrà avvenire esclusivamente attraverso posta elettronica certificata inviandole all’indirizzo xxxxx.xxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
La C.C.I.A.A. esaminerà le domande in base all’ordine cronologico di trasmissione e, dopo aver verificato per ciascuna operazione la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, ne approverà l’ammissione alla controgaranzia con provvedimento del dirigente e la comunicherà al Confidi indicando anche il livello di disponibilità residua del Fondo. L’efficacia della controgaranzia camerale decorrerà dalla data del provvedimento di concessione.
Qualora la capacità residua del Fondo non sia sufficiente ad accogliere tutte le domande pervenute alla fine di un mese da parte dei diversi Confidi, si procederà con una ripartizione proporzionale determinata sulla base dell’importo delle richieste presentate dal singolo Confidi rispetto a quelle complessivamente ricevute.
L’operatività del Fondo decorre dal 1° novembre 2008 e si estenderà fino al 01 luglio 2010. Qualora a tale data la capacità di controgaranzia del Fondo non si fosse ancora totalmente esaurita, la
C.C.I.A.A. potrà, d’accordo con i Xxxxxxx, prorogare il termine di cui sopra di ulteriori 6 mesi.
Art. 7 – Attivazione del Fondo
I Xxxxxxx provvederanno ad assumere in proprio gli impegni di garanzia in primo grado nei confronti delle banche eroganti sulla base delle proprie ordinarie convenzioni, senza responsabilità diretta del Fondo, che risponderà solo nei confronti dei Confidi stessi a fronte della controgaranzia espressamente rilasciata.
In caso di insolvenza sui finanziamenti garantiti, determinata secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni con le banche, i Confidi potranno rivalersi sul Fondo, nei limiti della capienza della propria quota di competenza ai sensi del precedente art. 5 ed al netto delle eventuali controgaranzie ricevute, anche a fronte dei versamenti effettuati in via provvisoria, con eventuale
conguaglio finale all’atto della definitiva determinazione della perdita ai sensi del comma precedente.
Per l’attivazione del Fondo i Confidi presenteranno apposita richiesta redatta secondo lo schema previsto dalla C.C.I.A.A.
Art. 8 – Rendicontazione
Entro due mesi dalla fine di ogni semestre solare i Confidi invieranno un’apposita rendicontazione sull’andamento dei finanziamenti controgarantiti, con indicazione di quelli con andamento irregolare e di quelli revocati.
Art. 9 – Definizione delle controversie
Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi oggetto dello stesso ed a risolvere col medesimo atteggiamento eventuali controversie che dovessero insorgere in corso di rapporto.
In caso di vertenza, le parti eleggono Foro competente quello di Savona.
Art. 10
I presenti accordi avranno durata fino al 01/07/2010 o, comunque, fino ad esaurimento del Fondo, salvo disdetta da una delle parti, da comunicarsi con lettera raccomandata.
Restano comunque fermi gli impegni di controgaranzia assunti prima della disdetta fino alla definizione dei rapporti giuridici relativi ai finanziamenti sottostanti.
La presente convenzione sostituisce integralmente ogni altro precedente accordo stipulato tra il Confidi e la C.C.I.A.A. in merito alla prestazione di controgaranzie da parte dell’ente camerale.
IL PRESIDENTE DELLA C.C.I.A.A. IL PRESIDENTE DI