AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DITTE INTERESSATE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI CHE VERRANNO AGGIUDICATE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE, AI SENSI DELL’ART.
36 D.LGS. 50/2016.
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI POZZI ACQUEDOTTISTICI DI ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. NELLE PROVINCE DI FORLÌ CESENA, RAVENNA, RIMINI
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. intende procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Si evidenzia che le attività contrattuali sono riconducibili ad appalto misto di lavori e servizi con prevalenza della componente lavori.
La Società intende acquisire una base conoscitiva degli operatori presenti sul mercato ed a tal fine intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle imprese interessate a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori di seguito indicati.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00:00 del giorno 29/04/2022.
XXXXXXXX XXXXXX ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.
12.04.2022
09:16:01
GMT+00:00
ATTENZIONE
Il presente avviso ha finalità esclusivamente ricognitive del mercato e non costituisce avvio di procedura di gara. La pubblicazione del presente avviso non impegna in alcun modo la Società che si riserva la più ampia discrezionalità in merito alla scelta di porre in appalto i lavori con procedura negoziata o diversa forma di procedura di gara.
1. STAZIONE APPALTANTE: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Xxxxxxxx, 10 – 00000 Xxxxx, Tel. 0000.00000 - Fax 0000.00000; Ente aggiudicatore operante nei settori speciali - sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx; C.F. e P.IVA 00337870406; PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
2. OGGETTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI:
L’accordo quadro ha ad oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adeguamenti, migliorie, dei pozzi acquedottistici di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. nelle province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini.
In particolare l’Accordo Quadro ha per oggetto:
Trattamenti di manutenzione dei pozzi acquedottisti, quali:
Stimolazione e spurgo con impianto air-lift;
Stimolazione mediante pistonaggio;
Trattamento con generatore di impulsi pneumatici (tipo Hydropuls);
Spazzolatura meccanica;
Lavaggio a pressione (JETTING TOOL);
Finestratura in opera;
Riparazione del tubo pozzo;
Completamento e ritubaggio con posa tubazioni di rivestimento e finestrature;
installazione e smontaggio recinzione cantiere; Analisi e verifiche, quali:
Ispezione televisiva pozzi con telecamera;
Installazione e rimozione colonna montante e pompa;
Prove di portata;
Carotaggi geofisici
L’importo complessivo massimo potenziale dell’accordo quadro (durata pari a 2 anni) ammonta ad € 490.545,76 (euro quattrocentonovantamilacinquecentoquarantacinque/76) comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed I.V.A. esclusa. E’ prevista la facoltà di rinnovo dell’accordo di anno in anno, per una durata massima ulteriore di 2 anni (durata complessiva massima dell’accordo con rinnovi: anni 4) per un ulteriore importo complessivo massimo potenziale, per ogni annualità di rinnovo, di € 245.272,88 (comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, Iva esclusa) e quindi per un importo complessivo massimo potenziale per il biennio successivo di € 490.545,76, comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, Xxx esclusa.
L’importo complessivo massimo potenziale dell’accordo quadro per la durata potenziale massima di anni quattro (comprensiva quindi dei possibili rinnovi) è pari è a 981.091,52 EUR
– compresi oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusa.
L’Ente Aggiudicatore non è comunque obbligato a richiedere l’esecuzione di prestazioni fino al raggiungimento dell’importo massimo di cui sopra. Non esiste pertanto alcuna garanzia di completa fruizione dell’importo del contratto.
Romagna Acque si riserva il diritto di eseguire con altre ditte, qualsiasi attività prevista dal contratto, senza che l’Appaltatore possa vantare diritti di esclusiva o precedenza negli affidamenti. L’Appaltatore da parte sua è tenuto alla massima collaborazione con il Committente ed eventuali terzi, cui fosse chiamato ad operare.
Il diritto di esclusiva non viene pertanto accordato all’Appaltatore; Romagna Acque si riserva pertanto la facoltà di affidare l’esecuzione di lavori/servizi della stessa natura ad altri imprenditori.
Per la descrizione esaustiva delle opere si rimanda allo schema di accordo quadro e capitolato speciale d’appalto che sarà posto a base di gara e che sarà allegato alla lettera di invito che verrà trasmessa ai concorrenti positivamente qualificatisi.
Il contratto sarà stipulato a corpo e a misura, ai sensi di quanto previsto nella Lettera di Xxxxxx e nella documentazione ad essa allegata (spec. Schema di Accordo quadro) che sarà messa a disposizione degli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta.
3. IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI E DEI SERVIZI.
Descrizione lavori e servizi | Importo (comprensivi di oneri di sicurezza) | Requisiti richiesti |
Lavori di manutenzione | € 271.369,91 | Requisito di cui al successivo punto 9.c (qualificazione SOA OG6) Requisito di cui al successivo punto 9.d (esperienza specifica) |
Servizi di manutenzione | € 219.175,85 | Requisito di cui al successivo punto 9.e |
a) Categoria SOA a qualificazione obbligatoria:
opere specialistiche OG6 – Xxxxxxxxxx, gasdotti, xxxxxxxxx, opere di irrigazione e di evacuazione.
Non vi sono ulteriori categorie di lavoro oltre a quella OG6.
L’esecuzione dei servizi è da considerarsi alla stregua di opere scorporabili.
L’importo complessivo delle lavorazioni, afferenti alla categoria OG6 e comprensivo degli oneri di sicurezza, è pari a € 271.369,91.
Le lavorazioni della categoria SOA OG6 possono essere subappaltate nei limiti previsti dall’art 105 del D.Lgs 50/2016 ad impresa/e adeguatamente qualificata/e ai sensi della vigente normativa.
4. ANTICIPAZIONE: E’ concessa all'aggiudicatario l’anticipazione sull’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità disposte dallo schema di contratto che verrà messo a disposizione ai candidati positivamente qualificati.
5. LUOGO: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx – Provincia di Ravenna – Provincia di Rimini – Provincia di Pesaro – Urbino.
6. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI:
Le attività oggetto del contratto avranno durata, a decorrere dalla stipula del contratto, pari a due anni solari salvo il raggiungimento dell’importo massimo contrattuale.
Sarà facoltà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. richiedere il rinnovo contrattuale di un anno, fino a un massimo di due rinnovi, per una durata complessiva massima di anni 4 (2+1+1).
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO: xxx.
Xxxxxx Xxxxxxxx.
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO
E’ consentita la partecipazione soltanto agli operatori che abbiano la sede legale in un Paese dell’Unione Europea o in un paese aderente all’Accordo sugli Appalti Pubblici o ad altri accordi internazionali che assicurino condizioni di reciprocità concorrenziale agli operatori economici dell’Unione Europea nel settore degli appalti nel Paese di stabilimento del partecipante.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati all’articolo 3, comma 1 lett. p) ed all’articolo 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Norme di partecipazione.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, D.lgs. n. 50/2016.
È vietato all’operatore economico di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato all’operatore economico che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato all’operatore economico che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti all’aggregazione possono partecipare, nella medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs n. 50/2016, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f, D.lgs n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra gli operatori retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto oggetto di affidamento.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016.
Trova applicazione quanto previsto dall’art. 000 xxx, XX 00 marzo 1942 n. 267.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Ogni partecipante dovrà inoltre possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti:
a. l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c. Qualificazione SOA: possesso di adeguata attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. L’attestazione S.O.A. deve essere posseduta nella categoria OG6 e nella classifica adeguata all’importo complessivo massimo potenziale dell’Accordo Quadro al netto degli eventuali rinnovi (Euro € 271.369,91)
d. Avere eseguito negli ultimi cinque anni (2017 - 2021) antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di indagine almeno n. 3 lavori di manutenzione e/o servizi di manutenzione su pozzi acquedottistici di cui almeno n. 1 comprendente il ritubaggio del pozzo stesso;
e. Avere eseguito negli ultimi cinque anni (2017 - 2021) antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di indagine uno o più contratti comprendenti, anche disgiuntamente, l’attività di spazzolatura del pozzo, la stimolazione mediante airlift e il trattamento con generatore di impulsi pneumatici (tipo Hydropuls);
Per la comprova dei requisito di cui al precedente punto c) l’Ente aggiudicatore procede alla consultazione delle attestazioni SOA di cui al Casellario Informatico.
La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (cd. Incremento del quinto).
In sede di presentazione della manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà presentare, utilizzando preferibilmente il Modello P1 “Modello di manifestazione di interesse” e il Modello P2 “DGUE – Documento di Gara Unico Europeo”.
9.1) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g), D.lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (punto a) deve essere posseduto
a. da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi (e, nel caso di Consorzio ordinario costituito, anche dal Consorzio stesso) ;
b. da ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
La sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui al punto b) deve riguardare:
- ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi (e, nel caso di Consorzio ordinario costituito, anche dal Consorzio stesso);
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e la rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Quanto al requisito di cui al punto c) vale quanto segue.
a) Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari, il requisito di cui al punto c) (Attestazione SOA) richiesto per l’impresa singola deve essere posseduto dall’operatore mandatario o da una impresa consorziata (denominata capofila) nella misura minima del 40 per cento; e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, l’operatore mandatario (o capofila) in ogni caso assume, in sede di domanda di partecipazione e di offerta, il requisito di cui al punto c), in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alla presente procedura di gara e ad eseguire i relativi lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (cd. “incremento del quinto”); nel caso di operatori raggruppati o consorziati la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascun operatore raggruppato o consorziato, a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo complessivo massimo potenziale dell’accordo quadro per il biennio contrattuale, pari ad € 271.369,91; nel caso di operatori raggruppati o consorziati la previsione di cui sopra (“incremento del quinto”) non si applica alla mandataria (o all’operatore consorziato capofila) ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui al capoverso precedente.
Fatto salvo quanto sopra, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario, che, in caso di invito, dovranno essere indicate in sede di presentazione dell’offerta, potranno essere in quella sede liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal raggruppato o dal consorziato. Fatto salvo quanto precisato nell’Invito, i lavori e i servizi dovranno essere eseguiti da concorrenti riuniti/consorziati secondo le quote indicate in sede di offerta
I requisiti di cui al punto d) deve essere posseduti per intero dal raggruppamento temporaneo di operatori costituito o costituendo o consorzio ordinario fermo restando che l’operatore mandatario (o, nel caso di consorzio ordinario, l’operatore capofila) abbia svolto, negli ultimi cinque anni (2017 - 2021) antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di indagine, almeno 1 lavoro/servizio di manutenzione su pozzi acquedottistici indipendentemente dal fatto che tale contratto comprenda o meno il ritubaggio del pozzo stesso.
Il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto per intero dal raggruppamento temporaneo di operatori costituito o costituendo o consorzio ordinario.
Trova applicazione quanto previsto dall’art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010.
9.2) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI (art. 45, comma 2, lett. b e c, D.lgs. n. 50/2016).
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) e c) , D.lgs n. 50/2016 possiedono i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato di cui al punto a) è posseduto dal Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016 e dalle imprese consorziate esecutrici per le quali il Consorzio concorre indicate in sede di domanda di partecipazione.
Nel caso in cui il Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c), D.lgs. n. 50/2016 esegua i lavori con la propria struttura, il requisito cui al punto a) è posseduto dal Consorzio.
La sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui al punto b) deve riguardare il Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016 e le imprese consorziate esecutrici per le quali il Consorzio concorre indicate in sede di domanda di partecipazione.
Nel caso in cui il Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016 concorra in proprio, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui al punto b) deve riguardare il Consorzio.
Il requisito di cui al punto c) è posseduto dal Consorzio.
I requisiti cui ai punti d) ed e) sono posseduti dal Consorzio o dalle consorziate indicate come esecutrici.
E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 47 e 48, D.lgs. n. 50/2016.
10. SUBAPPALTO: è ammesso il subappalto; si applica quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
11. MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELL’OFFERTA:
Al fine della partecipazione è richiesta la presentazione di apposita domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentate dell’operatore economico (o da persona in possesso del potere di rappresentare validamente lo stesso) e riportante la denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, di fax, posta elettronica certificata (PEC), codice fiscale e/o partita IVA e codice di attività dell'operatore (ove posseduto).
La domanda di partecipazione deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE la piattaforma telematica “Portale Appalti” di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e precisamente al seguente link: xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ ove sono consultabili i seguenti manuali di istruzione:
Informazioni > accesso area riservata:
Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti;
Informazioni > istruzioni e manuali:
Guida alla presentazione offerta telematica.
Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la seguente dotazione tecnica minima: posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti manuali. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID” ex “digitPA”, previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs.n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal
D.P.C.M. del 30 marzo 2009.
Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:
certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”.
certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall’art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni/documentazione allegate (deve essere presentata a Romagna Acque Società delle Fonti, esclusivamente, a pena di inammissibilità, in via telematica, nel termine perentorio, delle
ore 12:00:00 del giorno 29 APRILE 2022.
Si evidenzia che dopo la scadenza del suddetto termine, il sistema telematico non consente più la presentazione della candidatura.
Non sono ammesse modalità alternative di presentazione dell’offerta;
Il recapito tempestivo della candidatura in via telematica rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. Si evidenzia che nel momento dell’invio della candidatura all’Ente Aggiudicatore, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica candidatura presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio della candidatura.
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione allegata devono essere redatte preferibilmente sui modelli di domanda e dichiarazioni che sono resi disponibili sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e precisamente al seguente link: xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx.
Per quanto attiene alla presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni/documentazione ad essa allegate è richiesto l’uso della lingua italiana.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso:
Area Lavori, Affidamenti e Patrimonio, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Tel. 0000.00000. PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo Web: xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
12. AVVALIMENTO
L'avvalimento è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 89, D.Lgs. n.50/2016.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto a) e b) del paragrafo “Requisiti di partecipazione”.
L’operatore economico concorrente dovrà in ogni caso compilare l’apposito modello (Modello P3 - Modello di dichiarazione in caso di avvalimento).
In caso di aggiudicazione, l’operatore ausiliario dovrà sottoscrivere il contratto fra Romagna Acque e l’operatore concorrente garantendo in tal modo la propria solidale responsabilità con l’operatore concorrente, nei confronti di Romagna Xxxxx, in relazione all’esecuzione del contratto.
Relativamente al modello P2 (DGUE) in caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione dell’apposita sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, dovrà altresì allegare in formato digitale con sottoscrizione con firma digitale:
1) DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n.50/2016, nei termini di cui alla successiva Parte III (Modello P3);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso l’Ente aggiudicatore, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Modello P3);
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, D.lgs. n.50/2016, sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che lo stesso ausiliario non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata (Modello P3);
5) originale, in firma digitale, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (di seguito, anche solo “Romagna Acque” o la “Società”) si informa che:
- i dati personali forniti saranno trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- Il Titolare del trattamento è Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., con sede legale in Xxxxx, 00000, Piazza Orsi Xxxxxxxx n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00337870406;
- il trattamento dei dati personali avverrà per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività svolta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale e quindi per:
a) adempiere ad obblighi di legge anche di natura contabile e amministrativa conseguenti;
b) adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a carico di Romagna Acque quale società in house, in controllo analogo congiunto;
- La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dallo specifico rapporto giuridico instaurato e dall’adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi. Il trattamento dei dati forniti è necessario all’esecuzione del rapporto giuridico citato del quale Lei è parte.
- Il trattamento dei dati personali avverrà, ordinariamente, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e previa adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali.
- Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, dunque, per il tempo necessario all’espletamento della procedura di affidamento, comunque nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge in materia.
- I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra menzionate. Nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza, messe in atto dal Titolare, i dati potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza previste per legge e ad altri soggetti pubblici e privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge in materia ai contratti pubblici e dalle altre leggi anche in materia fiscale, amministrativa e finanziaria. Si precisa che la società è sottoposta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, i dati, sempre secondo i criteri della pertinenza e degli eventuali criteri adottati dall’Autorità Garante, saranno pubblicati sul sito internet aziendale, alla voce società trasparente.
- Il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di chiedere a Romagna Acque l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento che lo riguarda. L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati ed esercitare il diritto alla portabilità degli stessi nonché proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Le richieste vanno rivolte al Servizio Affari Societari che provvederà ad evaderle tenuto conto del Regolamento aziendale per la disciplina in materia di privacy.
Forlì
Il Responsabile del Procedimento (xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)
FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. 4431 del 12/04/2022 (G4CO) (EP)