CIG N. 75218402BB
Direzione Regionale dell’Abruzzo Ufficio Risorse Materiali
Fornitura e posa in opera di arredi a basso impatto ambientale (con caratteristiche ambientali altamente restrittive)
per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate nella regione Abruzzo.
Iniziativa Xx.Xx. Beni Arredi per Ufficio RDO N. 1973272
CIG N. 75218402BB
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO
INDICE
Art. 1 - Oggetto 3
Art. 2 - Amministrazione Appaltante, R.U.P., Direttore dell’Esecuzione 3
Art. 3 - Condizioni generali 3
Art. 4 - Valori dell’appalto 4
Art. 5 - Informazioni generali della sede di consegna e del numero degli arredi 5
Art. 6 - Partecipazione in forma congiunta 5
Art. 7 - Garanzia Provvisoria (art.93 Dlgs.vo 50/2016) 5
Art. 8 - Documentazione di gara 7
Art. 9 - Modalità di presentazione dell’offerta 8
Art. 10 - Soccorso istruttorio 9
Art. 11 - Criteri di valutazione dell’offerta 9
Art. 12 - Aggiudicazione definitiva 9
Art. 13 - Durata del contratto 10
Art. 14 - Caratteristiche degli imballaggi 10
Art. 15 - Modalità di esecuzione delle forniture 10
Art. 16 - Controlli e verifiche 12
Art. 17 - Garanzie 12
Art. 18 - Penali 13
Art. 19 - Fatturazione e liquidazione 13
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari 14
Art. 21 - Responsabilità della ditta aggiudicataria 14
Art. 22 - Recesso contrattuale 14
Art. 23 - Responsabilità civile e Cauzione Definitiva 16
Art. 24 - Divieto di cessione del contratto 16
Art. 25 - Cessione del credito 17
Art. 26 - Disposizioni antimafia 17
Art. 27 - Foro competente 18
Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali 18
Art. 29 - Tutela dei dati personali 18
Art. 30 - Indicazioni finali 18
Art. 1 - Oggetto.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Abruzzo con sede in Xxx Xxxx x.00, 00000 L’Aquila, ha necessità di procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di nuovi arredi ad uso ufficio prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale come meglio specificato nel seguito del presente documento.
Art. 2 - Amministrazione Appaltante, R.U.P., Direttore dell’Esecuzione.
Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Abruzzo, Via Zara 10 – tel. 00000000, fax 0000000000, e-mail xx.xxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 è l’Xxx. Xxxxx D’Xxxxxxx, Punto Ordinante abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
I Direttori dell’Esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.300 del DPR 207/2010, sono i Direttori Provinciali degli uffici interessati dalle forniture.
Art. 3 - Condizioni generali
L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento implica da parte dell’aggiudicatario la piena conoscenza di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla fornitura da effettuare.
In particolare:
− la fornitura dovrà rispondere ai requisiti e prescrizioni del “piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ovvero del piano d’azione nazionale sul green public procurement (pan gpp) criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni aggiornamento dell’allegato 2 “criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi per ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supp. ord. n. 74 alla g.u. n. 64 del 19 marzo 2011)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale SG n.23 del 28/1/2017. Si veda il documento “Requisiti e Prescrizioni PAN GPP allegato;
− gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55 e alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (X.X.xx. 626/94) e successive modifiche ed integrazioni; le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali e/o danni agli indumenti.
I concorrenti dovranno, pertanto, porre la massima attenzione alle specifiche tecniche indicate nel presente capitolato e nei documenti di gara che riguardano anche le prestazioni ambientali dei prodotti richiesti.
Inoltre, nell’esecuzione dell’appalto l’aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza delle condizioni previste nel presente documento; per quanto non espressamente previsto si applicano:
- le vigenti disposizioni in materia di contratti eseguiti per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione;
- il DPR n. 547/55;
- il Dlgs. n. 626/94 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- le norme del codice civile in materia di contratti;
- le condizioni generali di contratto relative alla iniziativa Iniziativa Xx.Xx. Beni arredi per Ufficio.
Resta salva l’applicazione delle norme imperative di finanza pubblica che dovessero intervenire.
Art. 4 - Valori dell’appalto.
L’importo posto a base d’asta è pari ad euro 113.514,00, il valore economico complessivo dell’appalto, che coincide con il massimale di spesa, ammonta a € 113.869,00 più € 22.773,80 per l’eventuale estensione contrattuale (c.d. quinto d’obbligo), per un totale di € 136.642,80, oltre IVA, come di seguito illustrato:
A | Importo del servizio a base d’asta | 113.514,00 |
B | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 355,00 |
C | Importo massimo della fornitura (A+B) | 113.869,00 |
D | Valore del quinto d’obbligo (20% di C) | 22.773,80 |
E | Valore economico complessivo dell’appalto (C+D) | 136.642,80 |
Al fornitore potrà essere richiesto di incrementare l’importo della fornitura (lett. C) fino alla concorrenza del limite di un quinto dell’importo del contratto (lett.D), ai sensi dell’art.106
c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si informa che per quasi tutte le sedi di consegna si prevede che l’attività di posa in opera degli arredi non superi i due giorni, fatta eccezione per la sede di Teramo dove l’attrezzaggio del front office potrà richiedere tempi superiori.
Pertanto i costi stimati per la sicurezza sono pari a euro 355,00, così come calcolati nello schema di DUVRI preliminare allegato.
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro1.
Questa stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5,
1 detti oneri, la cui quantificazione rientra nella responsabilità esclusiva dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella formulazione dell’offerta economica (art.95 c.10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50) e non rappresentano per l’Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.
lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 secondo il quale l'offerta si considera anormalmente bassa se sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture da effettuare.
Art. 5 - Informazioni generali della sede di consegna e del numero degli arredi.
Gli arredi andranno recapitati presso i dodici uffici indicati nella tabella che segue, dislocati su 8 sedi di consegna; nella tabella sono altresì indicati i referenti da contattare per gli opportuni accordi.
Art. 6 - Partecipazione in forma congiunta
I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell’offerta:
− il DGUE e la Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere compilati individualmente da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
− il documento di dichiarazione di offerta economica dovranno essere sottoscritti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;
− i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
− il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso, ovvero dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016. In ogni caso la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;
− i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 - Garanzia Provvisoria (art.93 Dlgs.vo 50/2016)
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, indicando il possesso delle certificazioni nel DGUE, non essendo richiesta l’allegazione delle stesse, il
possesso dei relativi requisiti.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 Dlgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
Nel caso di Raggruppamenti costituendi e Consorzi ordinari costituendi la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Agenzia; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione dovrà:
a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, autentica notarile della firma;
c) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell’offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata digitalmente (si fa presente che l’invio della scansione in formato .pdf della cauzione NON sostituisce l’obbligo di presentarla in originale).
Nel caso – preferibile - in cui la polizza sia in origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Xxxxxxx - Xxx Xxxx 00 – 67100 L’Aquila, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: “DRE Abruzzo_Gara Arredi 2018_Contiene Polizza Fidejussoria”
La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d’Italia ovvero dall’azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell’Agenzia.
La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari – tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione.
Al secondo classificato ed all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.
Art. 8 - Documentazione di gara
Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO:
− le Condizioni particolari di contratto (il presente documento);
− All.1_Capitolato Tecnico;
− All.2_ Requisiti e Prescrizioni PAN GPP;
− All.3_DUVRI da interferenze - preliminare;
− All.4_Dichiarazione conflitti di interesse;
− All.5_Patto di Integrità;
− All.6_modello DGUE;
− All.7_Tavola “Stato futuro Arredi” riferita al front office di Teramo;
− All.8_”Modulo Offerta Arredi 2018” (da presentare obbligatoriamente e in aggiunta a quello di sistema Consip).
Art. 9 - Modalità di presentazione dell’offerta.
La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:
1. documento “DGUE” inviato in allegato (si rinvia all’Art. 6 per il caso di partecipazione in forma congiunta) da restituire controfirmato digitalmente ;
2. documento “Patto di integrità” inviato in allegato da restituire controfirmato digitalmente;
3. documento “Dichiarazione conflitti di interesse operatore economico” inviato in allegato da restituire controfirmato digitalmente;
4. eventuale documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del Decreto legislativo 18 aprile, n, 50;
5. eventuali atti relativi a raggruppamenti e consorzi;
6. cauzione provvisoria corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
7. il modulo per l’offerta predisposto dalla stazione appaltante firmato digitalmente; la concorrente dovrà valorizzare i campi evidenziati in giallo:
− denominazione concorrente
− costi della mano d’opera
− oneri aziendali
− prezzo unitario offerto
− cod. articolo (produttore e/o fornitore)
− marca, produttore ecc
8. Attestazione che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l’impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo;
9. la certificazione/dichiarazione, firmata digitalmente, che tutti gli arredi :
− sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, DPR n. 547/55 e Dlgs. n.
626/94 e xx.xx., p
− possiedono il requisito di sicurezza classe E1 relativo all’emissione di formaldeide (UNI 717-2)
− sono omologati classe 1 o 2 di reazione al fuoco secondo la norma UNI 9177/87, dove pertinente;
− rispettano i requisiti minimi previsti dalle norme UNI e UNI EN attualmente in vigore;
10. DUVRI preliminare da firmare digitalmente;
11. Requisiti e prescrizioni del “piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ovvero del piano d’azione nazionale sul green public procurement (pan gpp) criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi per interni, da accettare e firmare digitalmente.
12. il presente documento da restituire controfirmato digitalmente in segno di accettazione delle clausole contenute;
13. il Capitolato Tecnico documento da restituire controfirmato digitalmente in segno di accettazione.
Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata alla risposta alla RDO.
Inoltre, al fine di rendere disponibili all’Agenzia in fase di stipula i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula.
Art. 10 - Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’1 per mille dell’importo complessivo posto a base d’asta. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché sia prodotta la documentazione necessaria alla regolarizzazione, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti alla presentazione, da inviare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 11 - Criteri di valutazione dell’offerta.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
In caso di offerte che risultino complessivamente di uguale valore, l’Agenzia, per stilare la graduatoria provvisoria, procederà al sorteggio tra le Ditte offerenti interessate. Tale sorteggio verrà effettuato dall’Agenzia e registrato in apposito verbale.
Ai fini dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante non è tenuta a verificare la correttezza delle somme degli importi unitari riportati nel modello per l’offerta economica . Il Responsabile del Procedimento procederà a tale verifica unicamente sull’offerta dell’aggiudicatario provvisorio; qualora il risultato di tale calcolo portasse ad un totale maggiore di quello esposto in offerta, si provvederà a ridurre proporzionalmente tutti i corrispettivi unitari in modo da ottenere un totale conforme all’offerta, senza che la ditta possa sollevare obiezioni e/o pretendere indennità di qualunque tipo.
Art. 12 - Aggiudicazione definitiva
A seguito di aggiudicazione provvisoria la Concorrente designata dovrà trasmettere entro e non oltre dieci giorni lavorativi:
− la documentazione comprovante che le materie prime offerte possiedono i requisiti di cui all’All.2_ Requisiti e Prescrizioni PAN GPP;
− la documentazione comprovante che gli arredi possiedono o siano in regola con tutti gli altri requisiti di cui alla documentazione di gara tutta.
Riscontrata positivamente la suddetta documentazione l’aggiudicataria provvisoria trasmetterà
− la cauzione definitiva;
− generalità e contatti di un referente unico per la fornitura.
Trascorso inutilmente il termine assegnato l’aggiudicazione provvisoria decadrà e l’Agenzia avrà facoltà di affidare la fornitura alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta senza l’aggiudicataria decaduta possa sollevare eccezioni di sorta o avanzare richieste di indennità, fatto salvo per l’Agenzia il diritto al risarcimento del danno.
Verificata la rispondenza e legittimità della documentazione, nonchè il possesso dell’aggiudicataria provvisoria della regolarità fiscale e dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, si provvederà all’aggiudicazione definitiva.
Art. 13 - Durata del contratto
Il contratto avrà durata dalla data di stipula fino alla data ultima per la regolare esecuzione della fornitura prevista entro e non oltre 90 giorni naturali dalla data di accettazione del contratto. Xxxxx termine potrà essere procrastinato a richiesta dell’interessato per fatti debitamente, comprovati, non riconducibili al fornitore. Il mancato rispetto dei tempi di consegna – non giustificato – costituirà inadempienza con penale.
I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria, comprensivi di ogni onere e spesa, dovranno essere validi almeno per un periodo di due anni dalla firma del contratto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 c.1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Art. 14 - Caratteristiche degli imballaggi.
Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali e modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto sino a destinazione e nello stoccaggio in magazzino, al piano. Il materiale usato per l’imballaggio dovrà essere conforme alla normativa vigente. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili. Il Fornitore deve provvedere al ritiro e smaltimento come per norma di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio.
Art. 15 - Modalità di esecuzione delle forniture.
Tutti i prodotti oggetto della fornitura, dovranno essere originali, nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.
Le consegne si intendono franco luogo destinatario qualunque sia la sede ed il piano dell’edificio in cui l’arredo va collocato, e devono essere comprensive di trasporto, facchinaggio, montaggio, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta.
Il Fornitore deve comunicare, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi – ovvero 2 (due) giorni naturali e consecutivi nei casi di urgenza- la data di consegna.
Gli orari di consegna devono essere concordati con ciascun Referente degli Uffici e devono tenere conto della minor interferenza possibile con le attività di istituto.
Le operazioni di carico, scarico e stoccaggio della merce sono a carico del Fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.
E’ onere del Fornitore procurarsi tutti gli eventuali permessi previsti dai vari Regolamenti Comunali per l’accesso e/o la sosta nei centri storici o zone a traffico limitato, ove previsti.
Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dai Referenti dell’Agenzia in tempo utile alla consegna.
La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta alla consegna dal Referente dell’Amministrazione e riportante, di norma e salvo diverso accordo:
- l’indicazione della sede di Consegna,
- l’indicazione dell’Ufficio (nome, sede),
- l’esatta indicazione degli articoli consegnati,
- le relative quantità,
- il numero e la data della Richiesta di fornitura,
- la data di consegna
- l’assenza di vizi apparenti.
Una copia della distinta è trattenuta dal Referente dell’Agenzia. La sottoscrizione della distinta non equivale ad accettazione incondizionata della merce.
La consegna degli arredi deve essere accompagnata – ove previsto - da idonea certificazione intestata al produttore circa l’omologazione, rispondenza a normative di riferimento ecc.
La fornitura degli arredi dovrà essere eseguita in conformità alle caratteristiche richieste ed i lavori di montaggio dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con idonee tecniche e materiali, con maestranze esperte e secondo le prescrizioni indicate nel DUVRI preliminare e nel presente documento, in alternativa, secondo le istruzioni che il Referente Tecnico della Committente potrà di volta in volta impartire per garantire la regolare esecuzione della fornitura e l’esecuzione dei lavori a “regola d’arte”.
Si ricorda che i Direttori dell’esecuzione dell’ufficio presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il DUVRI PRELIMINARE riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
L’Esecutore sarà tenuto a proteggere con propri mezzi il mobilio, le apparecchiature od impianti del Committente, qualora dall’esecuzione dei lavori possano scaturire danni agli stessi.
I lavori che il Committente non riconoscesse eseguiti a regola d’arte o con materiali non idonei dovranno essere rifatti o ripristinati a cura e spese dell’Esecutore, senza che questi possa domandare ulteriori compensi.
I materiali di risulta e di scarto dovranno essere giornalmente e rapidamente allontanati dagli spazi dell’ufficio, che dovrà essere ripulito da residui di ogni genere, e smaltiti come per norma a spese e cura dell’Esecutore.
L’Agenzia si riserva il diritto di effettuare controlli allo scopo di verificare la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione della fornitura e dei lavori.
L’esito positivo dei controlli non esonera l’affidatario da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità della fornitura e nell’esecuzione dei lavori, ancorchè non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti non rilevati all’atto della consegna ma solo al momento dell’utilizzo.
Per la fornitura e posa in opera dell’arredo del front office dell’Ufficio di Teramo in Largo Madonna delle Grazie, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e le misure degli arredi, in particolare quelle dei banchi reception, che dovranno essere prodotti su misura in quanto andranno posizionati tra colonne murarie tramezzi. Dell’avvenuto sopralluogo l’Ufficio di Teramo produrrà apposita attestazione.
Al termine delle operazioni l’Ufficio di consegna redigerà apposito verbale di regolare fornitura ed esecuzione delle operazioni di montaggio degli arredi – in conformità con le disposizioni contenute nei documenti di gara ovvero redigerà una relazione sulla non conformità delle operazioni o degli arredi eseguite dal fornitore.
Art. 16 - Controlli e verifiche
Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate nella documentazione del bando di abilitazione Consip iniziativa Iniziativa Xx.Xx. Beni arredi per Ufficio, nella documentazione di gara, ovvero risultasse viziata da difetti apparenti od occulti la ditta sarà tenuta a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all’uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste.
I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti dalla ditta fornitrice a sua cura e spese entro 10 giorni dalla data di ricezione del rifiuto trasmesso via e-mail o via fax direttamente dall’Ufficio interessato.
Qualora la ditta fornitrice non vi provvedesse entro il termine previsto, l’Agenzia potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese di trasporto a carico della ditta aggiudicataria.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Agenzia si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato, fatta salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato.
Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato e gli eventuali danni derivati verranno tempestivamente recuperatio sugli eventuali crediti vantati dalla ditta inadempiente.
Art. 17 - Garanzie.
Gli arredi forniti dovranno essere privi di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti richiesti dal presente documento e indicati dalla Ditta nella documentazione tecnica presentata.
La Ditta è tenuta a garantire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1490 del Codice Civile che gli arredi forniti sono immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che li rendano inidonei all’uso al quale è destinato, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall’acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.
Deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l’impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.
L’aggiudicatario ha l'obbligo della garanzia completa e della qualità dei materiali tutti oggetto dell'appalto, dalla data di consegna e fino alla data di scadenza del periodo di garanzia. Durante tale periodo l’impresa ha l’obbligo di intervenire per eliminare, a propria cura e spese, difetti e malfunzionamenti entro il termine massimo di 3 (tre) giorni, decorrenti dalla lettera di notifica dell’inconveniente e dovrà essere garantito il ripristino della funzionalità del prodotto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta d’intervento, a pena di applicazione delle penali contrattuali.
Tale garanzia, dovrà essere prestata al domicilio dell’ente appaltante. Essa consisterà nella riparazione o sostituzione di tutte le componenti che nel periodo citato rivelassero difetti di qualsiasi tipo, senza diritto a compenso.
La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo “tutto incluso”, e pertanto comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio, ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto, ecc.
Per ogni intervento tecnico sarà redatta una apposita nota, sottoscritta dal tecnico medesimo e per convalida dal referente dell’Ufficio, nella quale dovrà essere registrato: oggetto, data e ora dell’intervento; giorno e ora della chiusura intervento (ripristino del prodotto).
Qualora gli interventi di manutenzione sopra descritti siano risultati inefficaci o incompleti, l’Agenzia si riserva la facoltà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, di applicare nei confronti della ditta aggiudicataria le penali di cui al successivo articolo, fatte salve ulteriori azioni risarcitorie.
Art. 18 - Penali.
Nel caso di inadempienze comunicate con segnalazioni scritte e a cui l’aggiudicatario non ha opposto valide giustificazioni, la Ditta aggiudicataria, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, sarà tenuta al pagamento di una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni inadempienza o ritardo nell’esecuzione della fornitura fino ad un massimo del 10 % dell’importo. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito ed al recesso da parte della Committente.
Le penalità verranno addebitate mediante comunicazione scritta da parte dell’Agenzia.
Decorsi 10 giorni dalla data di invio della contestazione dell’addebito senza che la Ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.
All’applicazione della penale si procederà anche nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi e, comunque in assenza di risposta alla contestazione scritta.
Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore il quale dovrà emettere apposita nota di credito.
Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla ditta, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto da terzi
Art. 19 - Fatturazione e liquidazione
La fattura, sulla quale dovrà essere indicato, il numero di CIG, il riferimento (data e protocollo) dell’ordinativo, dovrà essere intestata all’Agenzia delle Entrate – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d Roma – p.i. 06363391001.
Come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del decreto mef 3 aprile 2013 n. 55, le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del sistema di interscambio; in mancanza dell’invio delle fatture in formato elettronico l’agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento; il codice univoco assegnato alla scrivente Direzione Regionale è HARF3J.
Si informa che, in merito all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment dell'IVA - Art. 1 comma 629 e segg. L. 190/2014) l’Agenzia delle Entrate è soggetta all’applicazione della norma.
L’Agenzia, previa verifica della regolarità della consegna e contributiva del fornitore, provvederà alla liquidazione del corrispettivo indicato in fattura entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa; il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato dalla ditta.
La società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
Al fine di adempiere alla legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., la Società aggiudicataria, in sede di stipula del contratto, dovrà comunicare un conto corrente bancario o postale dedicato su cui effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti devono essere tracciati riportando il seguente Codice Identificativo di Gara 75218402BB acquisito da questa stazione appaltante per la presente procedura concorsuale.
La Società, inoltre, si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritta dalla legge.
Art. 21 - Responsabilità della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o per negligenza potranno essere arrecati a persone o cose, dal proprio personale o propri incaricati, durante l’esecuzione dei servizi di fornitura.
Essa dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
La ditta si impegna, ai sensi dell’art.30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dalle autorità competenti, l’Agenzia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando non si sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.
Art. 22 - Recesso contrattuale
Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti dal presente documento e negli atti di gara nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Agenzia:
A) Di diritto
− quando, decorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto, l’appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti;
− per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione;
− per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso cui non sia stato possibile porre rimedio con l’intervento sostitutivo
− per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona;
− nel caso di cessione del contratto;
− nel caso di violazione delle norme sul subappalto;
− nel caso di violazione delle norme sull’avvalimento.
B) Previa formale costituzione in mora, se necessaria:
− in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione) del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente e i casi di possibilità prevista dall’ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell’attività);
− in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo ammontare residuo determinato al momento dell’evento che ha cagionato la risoluzione, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che l’Azienda abbia sopportato a causa di tale risoluzione.
L’Agenzia può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Di norma costituisce legittimo motivo di recesso la necessità di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti di legge, anche di indirizzo.
Nell’ipotesi di recesso dal contratto, si applica l’art. 1671 del C.C.; all’aggiudicatario compete il pagamento delle prestazioni eseguite prima della comunicazione di recesso.
L’Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 e fatta salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 1457 codice civile, nei seguenti casi:
− nel caso l’ammontare delle penali applicate dall’Agenzia raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell’importo totale del contratto di fornitura,
− nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell’appaltante;
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’Agenzia il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all’applicazione delle penali previste dal presente articolo.
Art. 23 - Responsabilità civile e Cauzione Definitiva
La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria per una somma pari al 10% del valore contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
Ai sensi dell’art. 103, co 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
E’ consentita la riduzione dell’importo cauzionale in caso di possesso dei requisiti di cui all’art.93 c.7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, da comprovarsi come per norma all’atto della presentazione dell’offerta.
La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
− la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile;
− l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
− la sua validità dalla data di stipula del contratto fino a sei mesi dalla data di ultimazione prevista per le forniture; l’aggiudicatario ha l’obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la durata della garanzia fideiussoria.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società aggiudicataria, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
La cauzione potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta dell’Agenzia a seguito della verifica – da parte dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale dell’Abruzzo – della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento.
Art. 24 - Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto.
In caso di inadempimento dell’obbligo di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto.
Art. 25 - Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106 c. 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 26 - Disposizioni antimafia
La Società prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e sm.i..
In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 27 - Foro competente
La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, non risolte direttamente, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di L’Aquila.
Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
A tal fine, l’Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio dell’Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
L’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante la scansione del contratto con le marche da bollo regolarmente applicate ed annullate.
Art. 29 - Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s. m. i., esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto.
Resta inteso che competono alle parti i diritti di cui alla parte I, titolo II, del succitato D.Lgs. n. 196 del 2003, e s. m. i.
Art. 30 - Indicazioni finali
L’Agenzia non procederà all’aggiudicazione se interverranno cause straordinarie e imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.
Le proposte che perverranno non saranno impegnative per l’Agenzia, la quale si riserva di revocare la presente RdO in qualsiasi momento.
Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione dell’offerta. L’Agenzia si riserva, ai sensi dell’art.95 c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il diritto di non stipulare il contratto con nessuno degli offerenti.
L’Agenzia potrà procedere alla scelta anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Considerato l’importo a base di gara, gli offerenti sono esonerati dal pagamento del contributo alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla normativa vigente, alla documentazione di gara e alla documentazione del Bando di Abilitazione Consip.
I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.
196. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio e non verranno né comunicati né diffusi. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.
***
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c. la ditta concorrente dichiara di accettare sin d’ora, nell’ipotesi di aggiudicazione, le disposizioni di cui agli articoli del presente Documento d’appalto intendendoli come sottoscritti uno per uno.
Art. 3 - Condizioni generali 3
Art. 4 - Valori dell’appalto 4
Art. 5 - Informazioni generali della sede di consegna e del numero degli arredi 5
Art. 6 - Partecipazione in forma congiunta 5
Art. 7 - Garanzia Provvisoria (art.93 Dlgs.vo 50/2016) 5
Art. 8 - Documentazione di gara 7
Art. 9 - Modalità di presentazione dell’offerta 8
Art. 10 - Soccorso istruttorio 9
Art. 11 - Criteri di valutazione dell’offerta 9
Art. 12 - Aggiudicazione definitiva 9
Art. 13 - Durata del contratto 10
Art. 14 - Caratteristiche degli imballaggi 10
Art. 15 - Modalità di esecuzione delle forniture 10
Art. 16 - Controlli e verifiche 12
Art. 17 - Garanzie 12
Art. 18 - Penali 13
Art. 19 - Fatturazione e liquidazione 13
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari 14
Art. 21 - Responsabilità della ditta aggiudicataria 14
Art. 22 - Recesso contrattuale 14
Art. 23 - Responsabilità civile e Cauzione Definitiva 16
Art. 24 - Divieto di cessione del contratto 16
Art. 25 - Cessione del credito 17
Art. 26 - Disposizioni antimafia 17
Art. 27 - Foro competente 18
Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali 18
Art. 29 - Tutela dei dati personali 18
Art. 30 - Indicazioni finali 18
Firma digitale per accettazione
(Titolare o legale rappresentante)