ORIENTAMENTI IN MATERIA STATUTARIA
ORIENTAMENTI IN MATERIA STATUTARIA
Fondi pensione di origine contrattuale o regolamentare costituiti in forma associativa (art. 3 dlgs n. 124/93)i
PREMESSA
A norma dell’art.17, comma 2, lett.b) del decreto legislativo 124/93, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione approva gli statuti dei fondi pensione, verificando, tra l’altro, la sussistenza degli elementi essenziali dello statuto, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro da emanarsi ai sensi dell’art.4, c. 3, del predetto decreto legislativo.
Allo scopo di dare all’attività di valutazione degli statuti celerità e uniformità, innanzitutto con riferimento ai fondi pensione di origine contrattuale o regolamentare (art.3, del decreto legislativo 124/93) costituiti in forma associativa, ci si propone di adottare, in materia statutaria, gli orientamenti interpretativi rappresentati nel seguito.
Il testo è articolato in titoli e ripercorre lo schema di statuto di un fondo pensione.
TITOLO 1° - COSTITUZIONE E SCOPO
1. Denominazione
Ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto legislativo 124/93 e successive modificazioni e integrazioni - di seguito definito decreto - la denominazione deve contenere l’indicazione “fondo pensione”.
2. Fonte istitutiva
Con riferimento alle fonti istitutive contemplate all’art.3 del decreto, lo statuto è chiamato ad indicare la fonte istitutiva del fondo, precisando, in particolare, la data di sottoscrizione. Nel caso in cui la fonte istitutiva sia il risultato di più atti susseguitisi nel tempo, il richiamo va riferito non a meri impegni programmatici, bensì alla fonte istitutiva in forza della qual è costituito il fondo.
Lo statuto indicherà inoltre che il rappresentante legale del fondo è tenuto a trasmettere alla Commissione di vigilanza ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, allegando inoltre una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa.
Laddove la variazione della fonte istitutiva comporti anche modifiche dello statuto, dette modifiche, perfezionate sulla base delle procedure previste dallo statuto, sono soggette all’approvazione di cui all’art.17, comma 2, lett.b), del decreto.
Ove sia avvertita l’esigenza di realizzare un raccordo tra il fondo e i soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, è possibile prevedere apposite strutture di collegamento, le quali non possono comprimere o modificare le prerogative e le responsabilità che la legge attribuisce agli organi del fondo, né interferire nel loro funzionamento.
3. Forma giuridica
Va indicata la forma prescelta fra quelle consentite dall’art.4, comma 1, del decreto, nel rispetto del vincolo posto dal comma 4 del medesimo art.4, sulla base del quale la configurazione in forma di soggetto dotato di personalità giuridica è necessaria ogniqualvolta il fondo sia costituito nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti.
Per l’eventualità di fondo pensione che possa essere costituito nella forma giuridica della associazione non riconosciuta, si segnala l’esigenza di una prudente valutazione che consideri in quale misura tale forma giuridica rischia di ingenerare incertezze nella determinazione della disciplina da applicarsi, che in ogni caso comporta responsabilità patrimoniali dirette per quanti agiscano in nome e per conto del fondo pensione medesimo.
4. Durata
Nell’individuare la durata del fondo, va tenuto conto del periodo di durata minima richiesto dall’art.3, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - di seguito definito decreto del Ministro del lavoro - e, più in generale, dei tempi cui è legata la realizzazione della funzione previdenziale del fondo, potendosi anche prevedere la costituzione a tempo indeterminato.
5. Scopo
Anche alla luce dell’art.3, comma 1 lett.d), del decreto del Ministro del lavoro, lo scopo deve essere individuato in conformità alle previsioni dell’art.1 del decreto e configurato come scopo esclusivo, non essendo consentito ai fondi pensione perseguire finalità ulteriori.
TITOLO 2° - ASSOCIATI
1. Destinatari e requisiti di partecipazione
L’area dei destinatari - i cui criteri di identificazione si ricavano dall’art.2 del decreto - deve coincidere con l’area dei soggetti nei confronti dei quali sia riferibile il contratto, accordo o regolamento che ha previsto l’istituzione del fondo (fonte istitutiva).
Nei fondi di natura contrattuale, le fonti istitutive e lo statuto possono riferire il fondo stesso anche a destinatari ulteriori rispetto a quelli di cui sopra, purché siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
• l’ulteriore gruppo di destinatari sia individuato nella fonte istitutiva e nello statuto;
• almeno una delle parti che ha sottoscritto la suddetta fonte istitutiva costituisca soggetto firmatario del contratto o accordo collettivo di lavoro che riguarda l’ulteriore gruppo di destinatari.
La possibilità di adesione al fondo da parte dell’ulteriore gruppo di destinatari è comunque subordinata alla effettiva sottoscrizione di una specifica fonte istitutiva che li riguarda e che, per gli stessi, rappresenta il necessario completamento della fonte istitutiva originaria.
Nei fondi per lavoratori autonomi, lo statuto può contemplare tra i destinatari anche i familiari coadiutori che collaborano all’attività di impresa o di lavoro autonomo e i partecipanti all’impresa familiare.
Nella delimitazione delle aree di destinatari, lo statuto può altresì individuare altri specifici requisiti richiesti per la partecipazione al fondo.
Le modalità per definire i criteri di aggregazione dei destinatari sono individuate all’art.2, comma 1, del decreto, dal quale emerge la scelta operata dal legislatore nel distinguere i fondi specificamente dedicati alle categorie di lavoratori di cui alle lettere a), b) e b-bis) della medesima norma.
Tale scelta appare coerente con il rispetto dei criteri di composizione degli organi di amministrazione e controllo sanciti dall’art.5, commi 1 e 2, del decreto, criteri che assumono caratterizzazioni profondamente diverse a seconda che il fondo pensione riguardi, da un lato, aree di destinatari per le quali la contribuzione è a carico del datore di lavoro congiuntamente o meno ai lavoratori e, dall’altro, aree per le quali la contribuzione è interamente a carico dei lavoratori.
2. Strumenti di informazione per l’adesione al fondo
La disciplina legislativa impronta l’attività dei fondi pensione a principi di trasparenza. A tali principi va dato seguito già a partire dal momento dell’adesione, offrendo ai destinatari - potenziali aderenti - tutte le informazioni necessarie a consentire la realizzazione di una scelta consapevole, esigenza che appare tanto più indefettibile alla luce dei vincoli di partecipazione alla forma pensionistica una volta perfezionata l’adesione.
Per i fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, l’art.4, comma 4, del decreto vincola lo statuto a prevedere “…modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio…” e, dato il carattere inderogabile della previsione legislativa, tale indicazione dovrà essere opportunamente collocata nell’ambito delle norme statutarie del fondo. A tal fine, va in particolare considerato quanto stabilisce l’art.3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, che traduce la predetta previsione legislativa nell’obbligo di consegnare ai destinatari, potenziali aderenti, una scheda informativa che riassuma le caratteristiche del fondo stesso.
Alla luce della suddetta normativa, lo statuto prevede l’istituto della scheda informativa, avendo a riferimento, in merito al contenuto, lo schema generale predisposto dalla Commissione di vigilanza.
Si sottolinea che anche per i fondi diversi da quelli di cui all’art.4, comma 4, del decreto vige l’esigenza di fornire ai destinatari tutte le informazioni atte a consentire un’adesione consapevole, condizione che risulterà sicuramente e pienamente soddisfatta ove le norme statutarie adottino l’istituto della scheda informativa.
3. Modalità di adesione individuale
A norma dell’art.3, comma 4, del decreto, lo statuto deve regolamentare le modalità di adesione individuale al fondo in conformità a quanto stabilito dalle fonti istitutive.
Ferma restando l’esigenza di non sovraccaricare lo statuto con normative di dettaglio, la disciplina statutaria deve sancire che la manifestazione dell’adesione individuale, formalizzata necessariamente con atto scritto, contenga l’impegno a contribuire nei termini previsti dalle fonti istitutive e dallo statuto - ivi comprese le successive modifiche - e, se del caso, la delega al datore di
lavoro o al committente a trattenere dai compensi spettanti ai lavoratori quanto gli stessi devono al fondo a titolo di contribuzione.
Ove si preveda, a seguito di indicazioni della fonte istitutiva, l’associazione dei datori di lavoro e/o dei committenti al fondo, andranno definite, sempre in coerenza con le indicazioni della fonte istitutiva, le specifiche modalità di adesione dei predetti soggetti.
Lo statuto richiamerà gli ambiti in cui si realizza la raccolta delle adesioni, individuabili - per la caratterizzazione dei fondi pensione di cui si tratta - nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive ed infine negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.
4. Regolamentazione del rapporto associativo
Lo statuto indica diritti e obblighi degli associati, evidenziando le modalità per la risoluzione di eventuali controversie inerenti il rapporto associativo, per le quali si potrà verificare la possibilità di ricorrere a procedimenti arbitrali, che, salvaguardando i diritti delle parti, consentano rapidità di giudizio e contenimento dei costi.
TITOLO 3° - ORGANI SOCIALI
Assemblea
1. Criteri di costituzione e composizione
L’assemblea è composta dagli associati al fondo pensione.
Qualora, per esigenze organizzative, l’assemblea sia costituita da rappresentanti degli aderenti, il diritto di concorrere all’individuazione dei rappresentanti deve essere riconosciuto a tutti gli associati.
Ove aderenti all’associazione siano anche i datori di lavoro, è da ritenere che il criterio di pariteticità nella rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro associati, previsto dall’art.5 del decreto sia pure con riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, si estenda anche alla composizione dell’assemblea, di modo che anche in essa si prevederà una partecipazione paritetica di rappresentanti di lavoratori e datori di lavoro.
Quanto alla forma di designazione dei rappresentanti degli associati nell’assemblea, è naturale che tale designazione, derivando dalla conversione della partecipazione diretta all’assemblea in una facoltà di designazione di rappresentanti, sia esercitata dagli associati in base al metodo elettivo secondo criteri e modalità indicati dallo statuto anche con rinvio alle fonti istitutive.
2. Attribuzioni
L’adozione delle formule associative induce ad assumere come punti di riferimento per la determinazione delle attribuzioni dell’organo assembleare le disposizioni del codice civile. Costituiscono prerogativa dell’assemblea le decisioni concernenti l’approvazione del bilancio, le modifiche dello statuto, lo scioglimento del fondo e le modalità di liquidazione del patrimonio, l’elezione degli organi di amministrazione e controllo, la revoca degli amministratori, l’esclusione degli associati, l’azione di responsabilità verso gli amministratori e i revisori.
L’eventuale previsione statutaria di ulteriori competenze in capo all’Assemblea dovrà in ogni modo realizzarsi nel rispetto delle attribuzioni che il decreto del Ministro del lavoro, in forza dell’esplicita previsione dell’art.4, comma 3 lett. b), del decreto, pone inderogabilmente in capo agli organi di amministrazione e di controllo.
3. Modalità di funzionamento e deliberazioni
Anche alla luce dell’art.20 c.c. e dell’art.8 disp. att., lo statuto è chiamato a:
• indicare i soggetti legittimati alla convocazione dell’assemblea;
• precisare i termini delle riunioni suscettibili di preventiva programmazione, come quelle relative all’approvazione dei bilanci;
• definire le modalità di convocazione dell’assemblea;
• regolamentare eventuali forme di rappresentanza in assemblea.
Assumendo a riferimento le indicazioni di cui all’art.21 c.c., lo statuto determina le presenze necessarie ai fini della valida costituzione dell’assemblea e le maggioranze richieste per le deliberazioni. Laddove le norme statutarie si avvalgano dei margini di derogabilità della suddetta disciplina legislativa - prevedendo, ad esempio, quorum costitutivi e deliberativi qualificati in relazione a decisioni di particolare rilevanza - si evidenzia la necessità di non esporre a rischi di paralisi l’attività dell’assemblea.
Nel rispetto dell’art.21 c.c., lo statuto prevede che l’associato (o il rappresentante degli associati) che rivesta anche la carica di componente dell'organo di amministrazione o di controllo non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.
Organo di amministrazione
4. Criteri di costituzione
Lo statuto disciplina le modalità di individuazione degli amministratori nel rispetto dell’art.5 del decreto, che impone il metodo elettivo per l’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all’organo di amministrazione. Qualora anche i datori di lavoro siano associati al fondo pensione, il predetto metodo sarà applicato anche alla nomina dei loro rappresentanti.
L’elezione degli amministratori risentirà della composizione dell’assemblea: laddove l’assemblea sia costituita da rappresentanti eletti dall’insieme degli associati, saranno gli stessi rappresentanti ad eleggere gli amministratori.
Nei fondi caratterizzati da contribuzione bilaterale, a carico del datore di lavoro e del dipendente, e unilaterale, a carico unicamente del datore di lavoro, il rispetto del principio di pariteticità, fissato dall’art.5, comma 1, del decreto, impone che l’organo di amministrazione abbia composizione paritetica di rappresentanti del/i datore/i di lavoro e dei lavoratori. Tale principio trova applicazione anche laddove i datori di lavoro partecipino al finanziamento senza assumere la veste di associati al fondo. L’applicazione del principio di pariteticità comporta l’esigenza di prevedere che l’individuazione degli amministratori sia effettuata secondo modalità che consentano alle due componenti dell’assemblea di esprimere autonomamente i propri rappresentanti.
Nei fondi caratterizzati da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, l’organo di amministrazione è invece costituito soltanto dai lavoratori associati o da loro rappresentanti.
L’esigenza che, ai sensi dell’art.4, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del lavoro, gli amministratori siano in possesso di specifici requisiti di professionalità può comportare, per quanto riguarda l’elettorato passivo, l’individuazione di amministratori che non rientrano tra gli associati al fondo. Le modalità di individuazione dell’organo di amministrazione saranno strutturate in modo da salvaguardare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art.4, comma 2 lett. a), b) c), del decreto del Ministro del lavoro quantomeno nelle quote minime previste dall’art.4, comma 3 del medesimo decreto.
Sulla base della normativa vigente, il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell’art.4 comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, vanno assunti quali presupposti necessari per la partecipazione all’organo di amministrazione, dovendosi altresì prevedere che la perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle predette cause comportano, ai sensi dell’art.4, comma 5, del medesimo decreto, la decadenza dall’incarico. Costituisce altresì presupposto per la partecipazione all’organo di amministrazione l’assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall’art.8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 703/96. Di ambedue i suddetti riferimenti lo statuto contiene indicazione.
5. Attribuzioni
Lo statuto conferisce l’amministrazione del fondo all’organo di amministrazione e, nell’ambito delle prerogative e competenze necessarie per la realizzazione di detta attività, contempla espressamente le seguenti funzioni:
• attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 6-bis del decreto;
• adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione, come previsti dalla normativa emanata dalla Commissione di vigilanza in attuazione dell’art.17, comma 2, lett. g), del decreto;
• informazione periodica degli iscritti e misure di trasparenza, come previste dalla normativa emanata dalla Commissione di vigilanza in attuazione dell’art.17, comma 2, lett. h, del decreto.
In virtù delle predette attribuzioni, all’organo di amministrazione competono funzioni fondamentali, come la scelta dei gestori e la stipula delle convenzioni di gestione, sia per quanto riguarda il loro contenuto iniziale che per quanto riguarda la fase esecutiva delle stesse ( modifica delle linee di indirizzo della gestione, esercizio dei diritti di voto, controllo sull’attività di gestione, ecc.). Al riguardo, i criteri che lo statuto prevederà per l’impiego delle risorse finanziarie, per la scelta del/i gestore/ e della banca depositaria nonché per la valutazione dell’operato del/i gestore (rispetto ai quali si rimanda alla successiva trattazione) saranno formulati in modo da consentire all’organo di amministrazione l’effettivo esercizio delle predette attribuzioni.
In relazione agli obblighi dell’organo di amministrazione, lo statuto contemplerà, tra l’altro, l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso ai sensi dell’art.11, comma 4, del decreto. Analogo obbligo deve essere previsto per l’eventuale responsabile del fondo.
6. Modalità di funzionamento e deliberazioni
Lo statuto è chiamato a definire le modalità di convocazione dell’organo di amministrazione, mettendo a punto soluzioni idonee a conciliare l’adeguata informazione dei partecipanti sui temi all’ordine del giorno con esigenze di urgenza delle riunioni.
Lo statuto, inoltre, determina le presenze necessarie ai fini della valida costituzione dell’organo amministrativo e le maggioranze richieste per le deliberazioni, dando luogo a regolamentazioni che, anche ove prevedano, ad esempio, quorum costitutivi e deliberativi qualificati in relazione a decisioni di particolare rilevanza, non espongano a rischi di ritardi dell’attività dell’organo di amministrazione.
Sulla base dell’art.3, comma 1, lett. h), del decreto del Ministro del lavoro, costituisce elemento essenziale dello statuto la previsione del numero minimo dei componenti aventi i requisiti di professionalità di cui alle lett. a) e b) del comma 2 dell’art.4 del medesimo decreto che devono essere presenti nelle riunioni convocate per deliberare su materie concernenti l’attuazione degli artt. 6 e 6-bis del decreto.
Negli organi di amministrazione dei fondi caratterizzati da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro, l’attribuzione di un valore doppio al voto del presidente in caso di parità di voti, misura finalizzata ad evitare la paralisi decisionale, non è da considerare in contraddizione con il principio della pariteticità, riferito dalla legge alla composizione dell’organo.
7. Presidente
Lo statuto indica le procedure di nomina del presidente dell’organo di amministrazione, da individuare fra gli stessi membri dell’organo.
Lo statuto indica inoltre i poteri del presidente, tenendo conto dell’esigenza di favorire la gestione unitaria del fondo.
Organo di controllo
8. Criteri di costituzione
Salvi i diversi requisiti di professionalità previsti dall’art.4, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro, valgono i medesimi criteri di costituzione dell’organo di amministrazione.
9. Attribuzioni
In relazione agli obblighi dell’organo di controllo, lo statuto contemplerà, oltre alle competenze di cui all’art.2403 c.c., l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del fondo ai sensi dell’art.11, comma 4, del decreto e quello di comunicare alla Commissione di vigilanza eventuali irregolarità riscontrate. In relazione a quest’ultimo adempimento, lo statuto prevede che tale obbligo ricorra in caso di irregolarità rilevanti, ossia in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo, e che, in tal caso, debbano essere trasmessi alla Commissione di vigilanza, sia i verbali delle riunioni nelle quali l’organo di controllo abbia riscontrato che i fatti portati al proprio esame integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, allorché, ai sensi dell’art.2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno all’organo di controllo.
Lo statuto indica inoltre le modalità di nomina del presidente dell’organo di controllo, da individuare nell’ambito dei componenti dell’organo stesso.
10. Modalità di funzionamento e deliberazioni
Lo statuto definisce le modalità di convocazione dell’organo di controllo.
Determina altresì le presenze necessarie ai fini della valida costituzione dell’organo di controllo e le maggioranze richieste per le deliberazioni.
Lo statuto prevede la partecipazione dell’organo di controllo alle riunioni dell’assemblea e dell’organo di amministrazione.
TITOLO 4° - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI
1. Regime della forma pensionistica
Va indicato se trattasi di forma pensionistica in regime di contribuzione definita o, nei limiti consentiti dall’art.2, comma 2, lett.b), del decreto, in regime di prestazione definita.
2. Prestazioni
Lo statuto indica la tipologia delle prestazioni previste - pensione complementare di vecchiaia e pensione complementare di anzianità - e i requisiti per il loro conseguimento in conformità alle previsioni delle fonti istitutive coerentemente all’art.7 del decreto.
Ove ritenuto opportuno, lo statuto dà attuazione alla previsione dell’art.7, comma 3, ultimo periodo, stabilendo speciali requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità in ragione dell’anzianità già maturata dai lavoratori all’atto della costituzione della forma pensionistica.
Lo statuto inoltre dà seguito all’ultima parte del comma 3 del medesimo articolo con riferimento agli iscritti che hanno trasferito presso il fondo la posizione contributiva maturata presso altra forma pensionistica, valutando ai fini dell’accesso alle prestazioni i periodi di partecipazione alla forma di provenienza.
Fra i contenuti eventuali dello statuto rientra, ai sensi dell’art.7, comma 6, la previsione della facoltà dei titolari delle prestazioni pensionistiche complementari di richiedere la liquidazione delle prestazioni in capitale per un importo non superiore al 50% dell’importo maturato o per un importo inferiore indicato dallo statuto.
3. Prestazioni accessorie
Ove, in attuazione dell’art.6, comma 3, del decreto, sia prevista la stipula di convenzioni per l’erogazione di prestazioni per invalidità e premorienza, lo statuto menziona anche tali prestazioni, indicando i criteri generali per l’accesso ad esse nonché per la determinazione della loro entità.
4. Erogazione delle rendite
La norma statutaria indica innanzi tutto le modalità contemplate per l’erogazione delle rendite, a seconda che trattasi della forma in convenzione di cui all’art.6, comma 2, del decreto ovvero della forma in erogazione diretta di cui al comma 2-bis del medesimo articolo.
Lo statuto indica altresì i criteri generali per la definizione di eventuali forme di reversibilità e di adeguamento delle rendite.
5. Perdita dei requisiti di partecipazione al fondo
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.10 del decreto, lo statuto, ove vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo - così come individuati nell’ambito della disciplina dei destinatari - deve contemplare le opzioni di cui all’art.10, comma 1, del decreto. Lo statuto può considerare l’eventualità che sia riconosciuta la facoltà di conservazione della posizione individuale in assenza di contribuzione.
L’importo oggetto di trasferimento/riscatto si rileva dall’ammontare del capitale maturato sulla posizione individuale del lavoratore associato. In merito, al fine di consentire l’esercizio del diritto al trasferimento/riscatto della posizione individuale, anche i fondi in regime di prestazione definita rileveranno, nel rispetto delle condizioni di equilibrio della forma pensionistica, il valore attuale della prestazione maturata.
Il riscatto della posizione individuale costituisce opzione connessa alla perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione. Al di fuori della suddetta condizione, lo statuto, in coerenza con le previsioni dell’art.7, comma 4, ultimo periodo, non contempla altre forme di riscatto delle prestazioni.
6. Trasferimento della posizione individuale in costanza dei requisiti di partecipazione al fondo
Lo statuto riconosce, in relazione alle previsioni delle fonti istitutive che danno seguito al comma 3-bis dell’art.10 del decreto, la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale presso altro fondo pensione, regolando modalità e termini per l’esercizio.
La fissazione del periodo minimo di permanenza nel fondo deve risultare compatibile con il principio della libertà di trasferimento contemplato dalla medesima norma.
7. Anticipazione di prestazioni relative all’accumulazione di quote del t.f.r.
La possibilità di conseguire forme di anticipazione di prestazioni è limitata, sulla base del disposto dell’art.7, comma 4, del decreto, a quella parte della posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione di quote del t.f.r. e costituisce oggetto di disciplina dello statuto.
Nel merito, lo statuto è chiamato innanzi tutto a stabilire se la misura dell’anticipazione sia riferita all’intero ammontare della posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione delle quote del t.f.r. ovvero a quale sua parte.
In secondo luogo, lo statuto definisce i requisiti per il diritto e gli eventuali limiti, avendo a riferimento le condizioni minime previste dall’art.7, comma 4, del decreto. Al riguardo, si rileva che, in presenza dei requisiti per il diritto all’anticipazione, l’eventuale esistenza di altri limiti e condizioni (es. limiti riferiti al totale degli associati o degli aventi diritto, all’ammontare del patrimonio del fondo, ecc.) deve essere espressamente contemplata nello statuto.
Le regole per il diritto all’anticipazione saranno infine comuni a tutti i lavoratori associati, non essendo legittime condizioni di discriminazione tra categorie di associati tese, ad es., a conservare nei confronti di alcune collettività condizioni di miglior favore contemplate presso il datore di lavoro di riferimento.
Al di fuori delle suddette condizioni, lo statuto, in coerenza con le previsioni dell’art.7, comma 4, ultimo periodo, non contempla altre forme di anticipazione delle prestazioni.
TITOLO 5° - CONTRIBUZIONI E SPESE
1. Il sistema di finanziamento
Lo statuto indica i criteri generali del sistema di finanziamento del fondo in conformità alle previsioni delle fonti istitutive coerentemente con l’art.8 del decreto.
In tale quadro, al fine di favorire la continua rispondenza dell’ordinamento interno del fondo all’assetto del finanziamento via via determinato dalle fonti istitutive, lo statuto può opportunamente contenere un rinvio dinamico alle medesime fonti istitutive.
Il lavoratore associato non può incrementare la contribuzione a proprio carico oltre la misura della contribuzione obbligatoria al fondo, in assenza di indicazioni delle fonti istitutive e statutarie che ne fissino contestualmente limiti e modalità.
Fermo restando il divieto di effettuare operazioni di riscatto della posizione al di fuori delle ipotesi legislativamente previste, lo statuto può contemplare la facoltà del lavoratore di sospendere la contribuzione a suo carico. A seguito dell’esercizio di tali facoltà, lo statuto dei fondi basati su contribuzione bilaterale recepirà le relative previsioni delle fonti istitutive in merito alla regolamentazione delle contribuzioni a carico del datore di lavoro e della destinazione del t.f.r.
2. Spese
In coerenza con i principi di trasparenza che ispirano la regolamentazione legislativa dei fondi pensione, emerge l’esigenza di fornire ai destinatari, potenziali aderenti, un quadro il più esaustivo possibile delle condizioni economiche che caratterizzano l’iscrizione al fondo, evidenziando le spese che gravano sul fondo.
Lo statuto prevede che l’organo di amministrazione definisca il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese. Tale limite potrà essere riferito alle posizioni individuali, alle contribuzioni o al patrimonio gestito. Nel calcolo di detto limite, possono essere escluse le commissioni per la gestione del patrimonio e il compenso per il servizio della banca depositaria.
Il limite di spesa così determinato deve essere altresì indicato nella scheda informativa redatta ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro.
Ove l’atto di adesione o l’esercizio di prerogative individuali, quali il trasferimento della posizione, il cambio di linea di investimento nei fondi pluricomparto, ecc., comportino oneri a carico dell’associato, lo statuto è tenuto a prevedere che la scheda informativa ne riporti la misura.
TITOLO 6° - GESTIONE DEL PATRIMONIO
1. Criteri di impiego delle risorse finanziarie
L’impiego delle risorse dei fondi pensione è realizzato nel rispetto dei limiti e condizioni fissati dal decreto e dal decreto del Ministro del tesoro 703/96.
Sulla base dell’art.6, comma 1, del decreto, il fondo pensione gestisce le risorse mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati e, nei limiti residuali previsti dalla medesima norma, ha
facoltà di effettuare direttamente le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari e di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Ove il fondo preveda tale facoltà di impiego diretto delle risorse, lo statuto è tenuto a riportare apposita specificazione, indicando altresì eventuali limiti e condizioni.
In relazione all’impiego delle risorse finanziarie realizzato attraverso convenzione con i soggetti gestori abilitati, lo statuto, per la scelta degli investimenti, è tenuto ad indicare, a norma dell’art.6, comma 4-quinquies, del decreto, “…i criteri di individuazione e ripartizione del rischio…”. Al riguardo i criteri sanciti dall’art.2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 703/96 costituiscono una formalizzazione dei suddetti criteri, che la legislazione secondaria ha inteso rendere cogente per tutti fondi pensione. Peraltro, laddove lo statuto realizzi al riguardo un’ulteriore regolamentazione, si tratterà di contemplare principi di riferimento e forme di orientamento generali, demandando all’organo di amministrazione le prerogative in merito alla definizione delle relative politiche di investimento. Si ritiene, infatti, che le norme statutarie debbano favorire un’articolazione dei poteri che conferisca elasticità e rapidità alle decisioni dell’organo di amministrazione, che non possono trovare ostacoli alla loro azione in rigide e tassative prescrizioni delle norme statutarie.
Nel caso in cui il fondo, ai sensi dell’art.3, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 703/96, istituisca più linee di gestione (cd. fondi pluricomparto), ad una delle quali i lavoratori associati hanno facoltà di aderire, lo statuto è tenuto a individuare e caratterizzare ogni linea di gestione, quantomeno in merito alle tipologie di investimenti consentiti e ai relativi limiti massimi, di modo che, per ognuna di esse, emerga lo specifico profilo di rischio. Lo statuto disciplina altresì le modalità in base alle quali i lavoratori associati possono trasferire l’intera posizione individuale da una all’altra delle suddette linee di investimento, con particolare riferimento al periodo minimo di permanenza in ogni linea di gestione necessario per operare il trasferimento.
Apposita previsione statutaria vincolerà infine l’organo di amministrazione a verificare i risultati della gestione mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili, sulla base delle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 703/96.
Lo statuto dei fondi in regime di prestazione definita prevede che la gestione delle risorse sia realizzata esclusivamente attraverso convenzione con imprese assicurative di cui all’art.2 del decreto legislativo 174/95.
2. Banca depositaria
Nei fondi in regime di contribuzione definita, lo statuto prevederà che, al fine di consentire l’efficace realizzazione dei controlli contemplati dalla legge e dalle norme contrattuali, tutte le disponibilità del fondo, ivi compresi i titoli rappresentativi delle operazioni di investimento diretto e la liquidità necessaria per finanziare spese correnti, siano depositate presso un’unica banca depositaria.
A norma dell’esclusione operata dall’art.6, comma 3, del decreto, l’istituto della banca depositaria non si applica ai fondi in regime di prestazione definita.
3. Criteri generali per la scelta dei gestori e della banca depositaria
La scelta dei soggetti gestori - prerogativa che la legge attribuisce all’organo di amministrazione del fondo - è disciplinata dall’art.6, comma 4-bis, del decreto e dalle deliberazioni assunte al riguardo dalla Commissione di vigilanza, norme alle quali lo statuto può fare esplicito riferimento.
L’organo di amministrazione del fondo è preliminarmente tenuto a formalizzare la politica di investimento da attuare, di modo da predisporre uno strumento di supporto nella fase di scelta del gestore e in quella successiva di convenzionamento. Tale previsione può opportunamente essere formalizzata nello statuto.
Nonostante le norme non contemplino procedure specifiche per la scelta della banca depositaria, l’importanza che il sistema legislativo xxxxxxx a tale istituto suggerisce l’introduzione di norme statutarie tese a favorire l’adozione di procedure di valutazione basate su criteri oggettivi e confrontabili.
4. Regole da osservare in materia di conflitti di interesse
Lo statuto può stabilire integrazioni della disciplina delle fattispecie di conflitti di interesse di cui alle norme attuative dell’art.6, comma 4-quinquies, lett. c), del decreto.
TITOLO 7° - SISTEMA DI CONTABILITA’ E TRASPARENZA
1. Criteri per la determinazione del valore del patrimonio e della sua redditività, per la compilazione delle scritture contabili, del prospetto patrimoniale, del rendiconto annuo e per l’evidenziazione delle posizioni individuali dei lavoratori soci
Lo statuto formula espresso rinvio alle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art.17, comma 2, lett.g), del decreto.
Si raccomanda di valutare l’opportunità della certificazione del bilancio del fondo da parte di società di revisione di cui all’art.8 del D.P.R. 136/75.
2. Criteri e modalità di informazione periodica ai lavoratori associati
Lo statuto opera espresso rinvio alle istruzioni della Commissione di vigilanza ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. h, del decreto
3. Bilancio tecnico triennale
Lo statuto dei fondi che prevedono l’erogazione diretta delle rendite ai sensi dell’art.6, comma 2-bis, del decreto contempla l’istituto del bilancio tecnico con cadenza almeno triennale, corredato da relazione tecnico-attuariale redatta da professionista abilitato.
TITOLO 8° - NORME FINALI
1. Modifica dello statuto
La modifica dello statuto è prerogativa esercitata dall’Assemblea sulla base delle maggioranze qualificate definite nello statuto.
Lo statuto è chiamato altresì a prevedere l’obbligo dell’organo di amministrazione di adeguare le disposizioni statutarie rispetto a variazioni delle norme legislative o a sopravvenute istruzioni della Commissione di vigilanza.
2. Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Le cause di scioglimento del fondo sono previste nello statuto.
Per deliberare lo scioglimento del fondo e le modalità di liquidazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l’assemblea.
Le modalità di liquidazione del patrimonio saranno disciplinate nel rispetto dell’art.11, comma 1, del decreto.
i Il documento è stato approvato dalla Commissione il 18 giugno 1997