ACCORDO DI PROGRAMMA
Comune di Trieste
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E
COMUNE DI TRIESTE
per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale di Trieste.
Modifica dell’Accordo di programma approvato con Dpreg. n. 276/Pres. del 16 ottobre 2008
La Regione Friuli Venezia Giulia e
il Comune di Trieste
di seguito le Parti
Visti
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”, ed in particolare l’articolo 19, che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi di programma finalizzati alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’articolo 34, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- l’articolo 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, che autorizza l’Amministrazione Regionale a concedere al Comune di Trieste contributi pluriennali per la durata massima di anni venti per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale previa stipula di un apposito Accordo di programma;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1868, con la quale è stata autorizzata la stipulazione ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della legge regionale 20
marzo 2000, n. 7, con il Comune di Trieste dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale;
- il decreto del Presidente della Regione n. 276/Pres. del 16 ottobre 2008 con cui è stato approvato il suddetto Accordo;
- la legge regionale 24 novembre 2016, n. 17, la quale all’articolo 17, comma 6, ha autorizzato l'Amministrazione regionale a confermare al Comune di Trieste il contributo ventennale costante di 206.597,80 euro concesso nell'anno 2011 ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per la realizzazione dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Xxxxxxxx (TS), ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini di ultimazione dei lavori fissati ai sensi dell' articolo 4, comma 38 e seguenti, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5;
Atteso che
- l’Accordo di Programma sottoscritto prevede la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
a) completamento del 2° lotto dei lavori di riqualificazione dello stadio Grezar di Valmaura;
b) costruzione di un impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Xxxxxxxx (1° lotto funzionale) localizzato nell’ambito dell’area ex deposito tram di piazzale Gioberti;
- in attuazione dell’Accordo di Programma è stato concesso al Comune di Trieste un contributo annuo ventennale a sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- con riferimento all’opera riguardante lo Stadio “Grezar” il Comune di Trieste ha dato corso all’intervento e il medesimo si è concluso nel corso dell’anno 2017;
- con riferimento all’opera situata nel rione di San Xxxxxxxx il Comune di Trieste ha comunicato che i lavori del primo lotto, primo stralcio funzionale, per un quadro economico complessivo di euro 1.205.100,00 saranno avviati nel corso del 2018;
- il Comune di Trieste con propria nota prot. n. 50728 di data 12 marzo 2018 ha rappresentato l’esigenza di dar corso ai lavori urgenti di completamento dell’intervento di riqualificazione dello stadio Xxxxx Xxxxx riguardante l’abbattimento delle barriere ed altri interventi per la messa in sicurezza e l’adeguamento dell’impianto sportivo in quanto lo stesso impianto nel 2019 sarà sede dei prossimi campionati europei di calcio under 21;
- l’intervento riguardante il lotto di completamento dei lavori di riqualificazione denominato “Stadio Xxxxx Xxxxx – Abbattimento delle barriere ed altri interventi per la messa in sicurezza e l’adeguamento”, è inserito nella programmazione triennale del Comune di Trieste di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2017 per l’esercizio 2018;
- a fronte di una spesa totale per i soli lavori pari ad euro 2.750.000,00 per la realizzazione del 1 lotto per la costruzione di un impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Xxxxxxxx sono stati impiegati dal Comune di Trieste per la realizzazione del primo stralcio funzionale un totale di euro 1.608.544,78;
- è opportuno, in accordo con il Comune di Trieste, utilizzare già nel 2018 la disponibilità residua di euro 1.141.455,22 per dar corso ai lavori urgenti di completamento dell’intervento di riqualificazione come sopra indicato dello stadio Xxxxx Xxxxx previa modifica dell’Accordo di Programma approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 276/Pres. del 16 ottobre 2008;
- il Comune di Trieste sosterrà gli oneri per il nuovo intervento sullo stadio Xxxxx tramite parziale devoluzione del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti già concesso per il finanziamento delle opere riguardanti il complesso sportivo di San Xxxxxxxx previste nel citato Accordo di Programma;
Vista la richiesta da parte del Comune di Trieste registrata all’arrivo con n. prot. 3658 SP IMP dd. 13/03/2018, con la quale il Comune medesimo chiede la parziale modifica del citato Accordo di Programma e propone i nuovi contenuti, relativamente alla costruzione dell’impianto polifunzionale a San Xxxxxxxx con una spesa per il primo, primo stralcio funzionale per un importo complessivo di euro 1.205.100,00;
Atteso che le Parti si impegnano ad attivarsi per reperire il finanziamento di euro 1.141.455,22 necessario a dare continuità ai lavori riguardanti il complesso sportivo sito nel rione di San Xxxxxxxx.
Visto l’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, il quale al comma 16 ha autorizzato il Comune di Trieste a utilizzare parte del contributo pluriennale concesso con decreto 29 novembre 2011, n. 3538/Cult per la costruzione di un impianto sportivo nel rione di San Xxxxxxxx a Trieste, per la realizzazione dell'intervento denominato "Stadio Xxxxx Xxxxx - Abbattimento delle barriere e altri interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento";
Visto il comma 17 dell’articolo 1 della precitata legge regionale il quale prevede che al fine di definire gli interventi di cui al comma 16, l'Amministrazione regionale e il Comune di Trieste provvedono a modificare l'accordo di programma sottoscritto in data 7 ottobre 2008 ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30; Ritenuto pertanto che la richiesta avanzata dal Comune di Trieste sia accoglibile;
Visto il comma 2 dell’articolo 11 del citato Accordo di Programma che prevede la facoltà di modificare l’Accordo per concorde volontà delle Parti con le procedure di cui all’articolo 19 della LR 7/2000;
Ritenuto quindi di approvare le modifiche dello schema di Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste approvato con la citata DGR 1868/2008 al fine di consentire l’utilizzo da parte del Comune di Trieste delle risorse disponibili, precedentemente previste per la realizzazione del lotto di completamento del complesso sportivo di San Xxxxxxxx, per i citati interventi urgenti sullo stadio Xxxxx Xxxxx;
Viste
-la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 20 aprile 2018;
- la deliberazione della Giunta comunale di Trieste n. 169 del 16 aprile 2018;
Tutto ciò premesso e considerato le Parti
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
(Recepimento delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.
Art. 2
(Finalità dell’Accordo)
1. Il presente Accordo è finalizzato, nel rispetto degli obiettivi dell’articolo 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, a modificare l’Accordo di programma sottoscritto dalle Parti e approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 276/Pres. del 16 ottobre 2008, di seguito Accordo, finalizzato alla realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale.
2. A tal fine le Parti, ciascuna in relazione alle proprie competenze, assumono gli impegni specificati nei successivi articoli.
Art. 3
(Oggetto dell’Accordo)
1. Il presente Accordo integra il programma delle opere di cui all’articolo 3 dell’Accordo, relativo al completamento del 2° lotto dei lavori di riqualificazione dello stadio Grezar di Valmaura e alla costruzione di un impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Xxxxxxxx, 1° lotto funzionale, localizzato nell’ambito dell’area ex deposito tram di piazzale Gioberti, prevedendo inoltre la realizzazione del nuovo intervento riguardante il lotto di completamento dei lavori di riqualificazione denominato “Stadio Xxxxx Xxxxx – Abbattimento delle barriere ed altri interventi per la messa in sicurezza e l’adeguamento”, già inserito nella programmazione triennale del Comune di Trieste per l’esercizio 2018 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2017.
2. La nuova opera di cui al comma 1 è finanziata mediante diverso utilizzo della residua quota di contributo di euro 1.141.455,22 relativa all’intervento di costruzione di un
impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Xxxxxxxx localizzato nell’ambito dell’area ex deposito tram di piazzale Gioberti.
3. E’ rimodulato l’intervento riguardante la costruzione di un impianto sportivo nel rione di San Xxxxxxxx a Trieste di cui all’Accordo in “Costruzione di un impianto sportivo polifunzionale nel rione di San Xxxxxxxx (1 lotto -1 stralcio- funzionale) localizzato nell’ambito dell’area ex deposito tram di piazzale Gioberti” per un importo di euro 1.608.544,78.
Art. 4
(Impegni del Comune di Trieste)
1. Il Comune si impegna a reperire il finanziamento di euro 1.141.455,22 necessario a realizzare gli ulteriori lavori di completamento riguardanti il complesso sportivo sito nel rione di San Xxxxxxxx.
2. Fermo restando quanto già stabilito all’articolo 4 dell’Accordo, il Comune:
- provvede alla progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti la riqualificazione dello stadio Xxxxx Xxxxx di cui all’articolo 3, comma 1;
- coordina le fasi attuative dell’intervento medesimo.
3. Il Comune si impegna a presentare la documentazione prevista dall’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, entro 90 giorni dalla data di efficacia del presente Atto.
4. Il Comune si impegna a realizzare l’intervento di riqualificazione di cui all’articolo 3 entro i termini indicati in un cronoprogramma, che individui la durata di ciascuna fase attuativa, da presentare alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente Atto.
5. Ogni modifica dei termini previsti nel cronoprogramma dovrà essere tempestivamente comunicata alla struttura di cui al comma 4.
6. Il Comune si impegna a sostenere con fondi propri l’eventuale quota del costo delle opere e degli interventi di cui al presente Atto non coperta dal contributo regionale.
Art. 5
(Impegni della Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx)
0. La Regione sostiene la realizzazione dell’intervento di riqualificazione dello Stadio Xxxxx Xxxxx di cui all’articolo 3, autorizzando l’utilizzo di quota parte residua del contributo già concesso per la costruzione di un impianto polifunzionale nel rione di San Xxxxxxxx di cui all’articolo 3 del precedente Accordo, con risorse già stanziate e impegnate sul capitolo di spesa n. 6156 limite 3 dell’esercizio finanziario 2011.
2. L’autorizzazione all’utilizzo del contributo è disposta dalla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, a seguito della presentazione da parte del Comune di quanto previsto all’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.
3. La Regione si impegna ad adottare il provvedimento di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione prevista, fissando i termini di inizio e fine lavori nonché di rendicontazione delle spese sostenute.
4. La struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva approva il cronoprogramma dell’intervento e le eventuali modificazioni.
5. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna ad attivarsi per supportare il Comune nel completamento dell’intervento riguardante il complesso sportivo sito nel rione di San Xxxxxxxx di cui all’Accordo.
Art. 6
(Disposizioni generali)
1. Per quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio a quanto disposto nell’Accordo.
Art. 7
(Decorrenza dell’efficacia)
1. Il presente Accordo di Programma è efficace dal giorno della sua approvazione con decreto del Presidente della Regione.
Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente.
L’Assessore alla cultura sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Xxxxxx Xxxxxxxx
Firmato in modalità digitale
Il Sindaco del Comune di Trieste Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato in modalità digitale