UNIDROIT
UNIDROIT
ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L’UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO
=============================================================
sul
FACTORING INTERNAZIONALE
(Ottawa, 26 maggio 1988)
(Traduzione non ufficiale elaborata dal Segretariato dell’UNIDROIT)
Roma, Settembre 1989
CONVENZIONE UNIDROIT SUL FACTORING INTERNAZIONALE
GLI STATI PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,
CONSCI del fatto che il factoring internazionale ha una importante funzione da svolgere nello sviluppo del commercio internazionale,
RICONOSCIUTA, di conseguenza, l’importanza di adottare regole uniformi le quali stabiliscano un quadro giuridico in grado di favorire il factoring internazionale e salvaguardare un giusto equilibrio di interessi tra le diverse parti dell’operazione di factoring,
HANNO convenuto quanto appresso:
CAPITOLO 1 - SFERA DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1.- La presente Convenzione disciplina i contratti di factoring e le cessioni di crediti descritti nel presente Capitolo.
2.- Ai fini della presente Convenzione, si intende per “contratto di factoring” un contratto concluso tra una parte (il fornitore) e un’altra parte (l’impresa di factoring, appresso denominata cessionario) in base al quale:
a) il fornitore può cedere o cederà al cessionario crediti derivanti da contratti di vendita di merci conclusi tra il fornitore e i suoi clienti (debitori), ad esclusione dei contratti concernenti merci acquistate essenzialmente per uso personale, familiare o domestico;
b) il cessionario deve svolgere per lo meno due delle seguenti funzioni:
- il finanziamento del fornitore, attraverso, in specie, il prestito o il pagamento anticipato;
- la tenuta dei conti relativi ai crediti;
- l’incasso dei crediti;
- la protezione contro il mancato pagamento da parte dei debitori;
c) la cessione dei crediti deve essere comunicata ai debitori.
3.- Le disposizioni che in questa Convenzione si applicano alle merci e alla loro vendita si intendono applicabili anche ai servizi e alla loro fornitura.
4.- Ai fini della presente Convenzione:
a) una comunicazione scritta non ha bisogno di essere firmata, ma deve indicare da chi o a nome di chi essa è fatta;
b) “comunicazione scritta” comprende anche i telegrammi, i telex così come ogni altro mezzo di telecomunicazione tale da essere riprodotto in forma materiale;
c) una comunicazione scritta si intende per fatta quando è ricevuta dal destinatario.
Articolo 2
1.- La presente Convenzione si applica quando i crediti ceduti, in base ad un contratto di factoring, derivino da un contratto di vendita di merci tra un fornitore ed un debitore che abbiano la loro sede di affari in Stati diversi e quando:
a) questi Stati, così come lo Stato nel quale il cessionario ha la propria sede di affari, siano Stati contraenti; o
b) il contratto di vendita di merci e il contratto di factoring siano disciplinati dalla legge di uno Stato contraente.
2.- Nella presente Convenzione, il riferimento alla sede di affari di una delle parti significa, se tale parte ha più di una sede di affari, la sede che ha la più stretta relazione con il contratto in questione e la sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note o contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto.
Articolo 3
1.- L’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione può essere esclusa:
a) dalle parti del contratto di factoring; o
b) dalle parti del contratto di vendita di merci per quanto concerne i crediti che ne derivano, o al momento in cui la comunicazione scritta di questa esclusione sia stata fatta al cessionario o successivamente.
2.- Quando l’applicazione della presente Convenzione sia esclusa in conformità al precedente paragrafo, questa esclusione non può che riguardare la totalità della Convenzione.
Articolo 4
1.- Nella interpretazione della presente Convenzione, si deve avere riguardo al suo oggetto, ai suoi obiettivi così come sanciti nel preambolo, al suo carattere internazionale
e all’esigenza di promuovere l’uniformità della sua applicazione così come di assicurare l’osservanza della buona fede nel commercio internazionale.
2.- Le questioni, relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da essa espressamente regolate, sono disciplinate in conformità ai principi generali sui quali la Convenzione si basa o, in mancanza di tali principi, in conformità alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato.
CAPITOLO II - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI
Articolo 5
Per quanto concerne i rapporti tra le parti di un contratto di factoring:
a) una clausola del contratto di factoring che preveda la cessione di crediti esistenti o futuri non è resa invalida dall’assenza di una loro specifica individuazione, se alla conclusione del contratto o al momento della loro nascita siano riferibili al contratto;
b) una clausola del contratto di factoring in base alla quale siano ceduti crediti futuri produce il loro trasferimento al cessionario al momento della loro nascita, senza che sia necessario un nuovo atto di trasferimento.
Articolo 6
1.- La cessione del credito da parte del fornitore al cessionario può essere effettuata nonostante qualsiasi patto tra il fornitore e il debitore che proibisca tale cessione.
2.- Tuttavia, tale cessione non ha effetto nei confronti del debitore che, al momento della conclusione del contratto di vendita di merci, abbia la propria sede di affari in uno Stato contraente che abbia fatto la dichiarazione prevista dall’articolo 18 della presente Convenzione.
3.- Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano ogni obbligo di buona fede che incomba sul fornitore nei confronti del debitore o qualsiasi responsabilità del fornitore nei confronti del debitore per una cessione realizzata contravvenendo ai termini del contratto di vendita di merci.
Articolo 7
Per quanto concerne i rapporti tra le parti del contratto di factoring, questo può validamente prevedere il trasferimento, direttamente o in virtù di un nuovo atto, di tutti o parte dei diritti del fornitore derivanti dal contratto di vendita dì merci, incluso il beneficio di ogni disposizione del contratto di vendita di merci che riservi al fornitore la proprietà delle merci o conferisca allo stesso ogni altra garanzia.
Articolo 8
l.- Il debitore è tenuto a pagare il cessionario se e solo se il debitore non sia a conoscenza della esistenza di un diritto prioritario e se la comunicazione scritta della cessione:
a) è stata fatta al debitore dal fornitore o dal cessionario in virtù di un potere conferito dallo stesso fornitore;
b) identifica in modo ragionevole i crediti ceduti e il cessionario al quale o per conto del quale il debitore deve effettuare il pagamento; e
c) riguarda crediti che derivino da un contratto di vendita di merci concluso prima o al momento in cui la comunicazione è stata fatta.
2.- Il pagamento da parte del debitore al cessionario è liberatorio se effettuato conformemente al paragrafo precedente, senza pregiudizio di ogni altra forma di pagamento ugualmente liberatoria.
Articolo 9
1.- Nel caso in cui il cessionario domandi il pagamento di un credito derivante da un contratto di vendita di merci al debitore, questi può esercitare nei confronti del cessionario tutti i mezzi di difesa derivanti dal contratto che egli avrebbe potuto opporre se la domanda fosse stata avanzata dal fornitore.
2.- Il debitore può anche esercitare contro il cessionario ogni azione in compensazione relativamente ai diritti e alle azioni esistenti contro il fornitore in favore del quale il credito è nato e che egli può invocare nel momento in cui la comunicazione scritta della cessione è stata fatta conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 8.
Articolo 10
1.- Senza pregiudizio dei diritti del debitore di cui all’articolo 9, l’inesecuzione o l’esecuzione difettosa o tardiva del contratto di vendita dì merci non permette di per sè al debitore di ricuperare la somma da lui pagata al cessionario, se il debitore dispone nei confronti del fornitore di una azione di ricupero della somma pagata.
2.- Tuttavia, il debitore che dispone di una tale azione contro il fornitore, può ricuperare il pagamento che esso ha fatto al cessionario nella misura in cui:
a) il cessionario non si è liberato dall’obbligo di pagare al fornitore i crediti ceduti; o
b) il cessionario ha effettuato il pagamento ancorché fosse a conoscenza dell’inesecuzione o dell’esecuzione difettosa o tardiva da parte del fornitore del
contratto di vendita concernente le merci per le quali il cessionario ha ricevuto il pagamento da parte del debitore.
CAPITOLO III - CESSIONI SUCCESSIVE
Articolo 11
l.- Quando un credito è ceduto da un fornitore ad un cessionario in virtù di un contratto di factoring regolato da questa Convenzione:
a) sotto riserva delle disposizioni dell’alinea b) del presente paragrafo, le regole enunciate negli articoli da 5 a 10 si applicano ad ogni cessione successiva del credito fatta dal cessionario o da un cessionario successivo;
b) le disposizioni degli articoli 8 a 10 si applicano come se il cessionario successivo fosse l’impresa di factoring.
2.- Ai fini della presente Convenzione, la comunicazione al debitore della cessione successiva costituisce anche comunicazione della cessione all’impresa di factoring.
Articolo 12
La presente Convenzione non si applica ad una cessione successiva proibita dal contratto di factoring.
CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
1.- La presente Convenzione è aperta alla firma in occasione della seduta di chiusura della Conferenza diplomatica per l’adozione dei progetti dì Convenzioni dell’ UNIDROIT sul factoring e sul leasing finanziario internazionali e rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1990 ad Ottawa.
2.- La presente Convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
3.- La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati che non l’abbiano sottoscritta a partire dalla data dalla quale sarà aperta alla firma.
4.- La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante deposito di un formale strumento presso il depositario.
Articolo 14
1.- La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2.- Allorché uno Stato ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o aderisce dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, questa Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 15
La presente Convenzione non prevale su un trattato concluso o ancora da concludere.
Articolo 16
1.- Se uno Stato contraente ha due o più unità territoriali, nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi nelle materie regolate dalla presente Convenzione, esso potrà dichiarare, in occasione della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che la presente Convenzione verrà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse e potrà in qualsiasi momento sostituire questa dichiarazione con una nuova dichiarazione.
2.- Queste dichiarazioni devono essere notificate al depositario e devono indicare espressamente le unità territoriali alle quali sì applica la Convenzione.
3.- Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità con il presente articolo, questa Convenzione si applica ad una o più, ma non a tutte le unità territoriali di uno Stato contraente, e se la sede di affari di una parte è situata in questo Stato, tale sede di affari, ai fini della presente Convenzione, si considera localizzata in uno Stato contraente, soltanto se è situata in una unità territoriale in cui opera e si applica la Convenzione,
4.- Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, la Convenzione deve essere applicata in tutte le unità territoriali di questo Stato.
Articolo 17
1.- Due o più Stati contraenti che, nelle materie regolate dalla presente, Convenzione, applichino norme giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti, possono dichiarare in ogni momento che la Convenzione non si applica quando il fornitore, il cessionario e il debitore hanno la loro sede di affari in questi Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o mediante dichiarazioni unilaterali e reciproche.
2.- Ogni Stato contraente che, nelle materie regolate dalla presente Convenzione, applica norme giuridiche identiche o sostanzialmente coincidenti con quelle di uno o
più stati non contraenti, può, in ogni momento, dichiarare che la Convenzione non si applica allorché il fornitore, il cessionario e il debitore hanno le loro sedi di affari in tali Stati.
3.- Se uno Stato al quale si riferisce una dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente successivamente diviene Stato contraente, la menzionata dichiarazione avrà, a partire dalla data nella quale la presente Convenzione entrerà in vigore in tale Stato, l’effetto di una dichiarazione resa in virtù del paragrafo 1, a condizione che il nuovo Stato contraente si associ a tale dichiarazione o faccia una dichiarazione unilaterale e reciproca.
Articolo 18
Uno Stato contraente può in ogni momento dichiarare conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 6, che una cessione, fatta in base al paragrafo 1 dell’articolo 6, non ha effetto nei confronti del debitore che, al momento della conclusione del contratto di vendita di merci, abbia la propria sede di affari in questo Stato.
Articolo 19
1.- Le dichiarazioni rese in virtù della presente Convenzione al momento della sottoscrizione sono soggette a conferma in occasione della ratifica, accettazione o approvazione.
2.- Le dichiarazioni e le conferme di tali dichiarazioni devono essere rese per iscritto ed essere formalmente notificate al depositario.
3.- Le dichiarazioni producono i loro effetti contemporaneamente all’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti degli Stati interessati alla loro applicazione. Tuttavia le dichiarazioni, di cui il depositario riceve formale notifica dopo tale entrata in vigore, producono effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione da parte del depositario.. Le dichiarazioni unilaterali e reciproche, rese in virtù dell’articolo 17, producono effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione dell’ultima dichiarazione da parte del depositario.
4.- Ogni Stato che fa una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può in qualsiasi momento revocarla mediante formale notifica per iscritto indirizzata al depositario. Tale revoca produrrà effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.
5.- La revoca dì una dichiarazione resa in virtù dell’articolo 17 rende inefficace, nei confronti dello Stato che l’ha resa, dalla data in cui la revoca produce effetto, ogni dichiarazione congiunta o unilaterale e reciproca resa da un altro Stato ai sensi di detto articolo.
Articolo 20
Non sono ammesse riserve se non quelle espressamente consentite dalla presente Convenzione.
Articolo 21
La presente Convenzione si applica quando i crediti ceduti in virtù dì un contratto di factoring derivano da un contratto di vendita di merci concluso dopo l’entrata in vigore della Convenzione negli Stati contraenti a cui si riferisce l’alinea a) del paragrafo 1 dell’articolo 2, o nello Stato o negli Stati contraenti di cui all’alinea b) dei paragrafo 1 di detto articolo, a condizione che:
a) il contratto di factoring sia concluso dopo questa data; o che
b) le partii del contratto di factoring abbiano convenuto che la Convenzione si applica.
Articolo 22
1.- La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Stato contraente in ogni momento a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa in quello Stato.
2.- La denuncia si effettua mediante deposito di un formale strumento presso il depositario.
3.- La denuncia produce i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo al sesto mese a decorrere dalla data del deposito dello strumento di denuncia presso il depositario. Allorché nella denuncia sia previsto un periodo più lungo per la produzione dei suoi effetti questa produrrà i suoi effetti alla scadenza di tale più lungo periodo a decorrere dal suo deposito presso il depositario.
Articolo 23
1.- La presente Convenzione è depositata presso il Governo del Canada. 2.- Il Governo del Canada.
a) informa tutti gli Stati che hanno sottoscritto la presente Convenzione o che vi abbiano aderito e il Presidente dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) su:
i) ogni nuova sottoscrizione e ogni deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e sulla data in cui tale sottoscrizione o tale deposito si sono verificati;
ii) ogni dichiarazione resa in virtù degli articoli 16,17 e 18;
iii) ogni revoca di dichiarazione resa in virtù del paragrafo 4 dell’articolo 19;
iv) la data dì entrata in vigore della presente Convenzione,
v) il deposito dì ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, così come sulla data in cui tale deposito si è verificato e sulla data a decorrere dalla quale la denuncia produce i suoi effetti;
b) trasmette copie conformi e certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati, che vi abbiano aderito e al Presidente dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT).
Del che fanno fede i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi che a tal fine hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Ottawa, il ventotto dì maggio del millenovecentottantotto in un solo originale del quale le versioni inglese e francese sono ugualmente autentiche.