AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
O G G E T T O
APPROVAZIONE ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E ASSOCIAZIONE SPERANZA ANNO 2022 (C.F. 02254870245 - ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE AFFETTE DA AIDS, ACCREDITATA DALLA REGIONE DEL VENETO, SITA A VICENZA IN VIA G. STERNI N. 81 E DENOMINATA “CASA SPERANZA”).
Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 31/22
Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce:
Con Delibera del Direttore Generale n. 1585 del 06/12/2017 “Rinnovo della convenzione con il Comune di Vicenza per cessione in uso immobile in via Sterni (già via Xxxxxxxx) a Vicenza da destinare a Casa di accoglienza per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate” l’Azienda Ulss 8 “Berica” ha ricevuto, con concessione rinnovata fino al 31/12/2022 dal Comune di Vicenza e Provincia di Vicenza (enti proprietari), in comodato ad uso gratuito, l’utilizzo della la struttura “Casa Speranza”, struttura destinata ad ospitare pazienti affetti da AIDS.
Con Delibera del Direttore Generale n. 1685 del 21/12/2017 l’Azienda ULSS 8 Berica aveva approvato la prosecuzione fino al 31/12/2018 dell’accordo contrattuale con l’Ente “Associazione Speranza”, per il servizio di gestione della Comunità Alloggio per persone affette da AIDS denominata “Casa Speranza”, sita a Vicenza in Via G. Sterni 81, nel territorio del Distretto Est di questa Azienda ULSS.
Detta proroga si era resa necessaria in attesa del provvedimento regionale di accreditamento della struttura, già destinataria di autorizzazione all’esercizio (con Decreto n. 260 del 21/11/2017 del Commissario di Azienda Zero–Regione del Veneto) per n. 10 posti letto, con prescrizioni, per le quali l’Ente gestore “Associazione Speranza” deve intervenire, entro 5 anni, per provvedere all’adeguamento di carenze strutturali.
Con DGR n. 1867 del 10/12/2018, la Regione del Veneto ha approvato l’accreditamento istituzionale di “Casa Speranza”, per n. 10 posti letto, in conformità ai requisiti specifici delle Comunità Alloggio per persone malate di AIDS, di cui alla DGR n. 2684 del 29/12/2014, includendo detta struttura tra le Comunità Alloggio per malati di AIDS attive nella Regione del Veneto ex DGR n. 2174 del 23/12/2016, Tale accreditamento istituzionale, in scadenza quest’anno, risulta essere in fase di rinnovo, come da richiesta inviata in Regione da questa Azienda con nota prot. n. 111618 del 29.10.2021.
Con delibera del Direttore Generale n. 779 del 22/05/2019, scaduta la proroga precedente (di cui alla Delibera n. 1685 del 21/12/2017) si è successivamente proceduto ad approvare l’accordo contrattuale tra l’Azienda Ulss 8 Berica e “Associazione Speranza” per il triennio 2019 – 2021.
Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si propone, pertanto, di rinnovare per il solo anno 2022, in attesa del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e del rinnovo dell’accreditamento istituzionale ex L.R. 22/2012, per l’Ente “Associazione Speranza”, nonché del rinnovo della convenzione tra Ulss 8 “Berica” e Comune e Provincia di Vicenza per la cessione in uso dell’immobile “Casa Speranza”, l’accordo contrattuale, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale.
Detto accordo tra Azienda Ulss 8 “Berica” e l’ “Associazione Speranza” (C.F. 02254870245, con sede legale a Vicenza in Via G. Sterni n. 81) viene stipulato per garantire la copertura assistenziale a persone affette da AIDS con la tariffa giornaliera omnicomprensiva di € 115,00, IVA esente, pro die pro capite, come fissata dalla Regione del Veneto con DGR n. 2706/2014.
Relativamente alla spesa conseguente alla stipula dell’accordo contrattuale di cui al punto precedente, si richiama che, ai sensi della DGR n. 2706/2014, del DPCM 29 novembre 2001 e del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA, i progetti di inserimento in Comunità Alloggio per persone malate di AIDS si dividono in:
a) progetti di natura assistenziale intensiva ed estensiva, al 100% a carico della quota sanitaria;
b) progetti di natura lungo-assistenziale, al 60% a carico della quota sanitaria e al 40% a carico della quota sociale del Comune competente o a carico del paziente, secondo i vigenti regolamenti comunali.
Tali progetti possono essere modificati in sede di UVMD e conseguentemente può variare la relativa quota sanitaria.
Sulla base del numero dei pazienti in carico all’Azienda ULSS 8 Berica ospitati presso “Casa Speranza” alla data del 01/12/2021 (otto persone), la stipula dell’accordo contrattuale in oggetto comporta per l’Azienda ULSS 8 Berica una spesa complessiva, su base annua, che si stima in € 255.000,00 (IVA esente), da imputarsi a carico del bilancio sanitario 2022 al conto 5504000335.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, per l’anno 2022, in ragione delle motivazioni riportate in premessa, l’accordo contrattuale, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra Azienda Ulss 8 “Berica” e l’Ente “Associazione Speranza”, (C.F. 02254870245, sede legale a Vicenza in Via X. Xxxxxx n. 81), ente gestore della struttura “Casa Speranza” che ospita persone affette da AIDS.
2. di precisare che l’inserimento in “Casa Speranza”, come contemplato nell’accordo in oggetto, avviene sulla base di progetti individuali valutati in sede di UVMD con individuazione del livello assistenziale di intensità di cura, totalmente (100%) o parzialmente (60%) a carico del SSN e con l’applicazione della tariffa giornaliera omnicomprensiva di € 115,00, IVA esente, pro die pro capite, fissata dalla Regione del Veneto con DGR n. 2706/2014.
3. di dare atto che la stipula dell’accordo contrattuale in oggetto comporta per l’Azienda ULSS 8 Berica una spesa complessiva, su base annua, pari a € 255.000,00 a carico del bilancio sanitario 2022, al conto 5504000335.
4. di incaricare il Direttore del Distretto Est, per il tramite del Direttore UOC Cure Primarie, e la UOC Direzione Amministrativa Territoriale, di porre in essere gli adempimenti necessari all’esecuzione del sopra citato accordo contrattuale.
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda e all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (dr. Xxxxxxx Xx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
ALLEGATO A
ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L’ASSOCIAZIONE SPERANZA, TITOLARE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA PER MALATI DI AIDS “CASA SPERANZA”
TRA
l’AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA n. 8 “BERICA” (di seguito Azienda ULSS),
con sede legale a Vicenza, Viale Rodolfi, n. 37, P. IVA / C.F. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
E
l’Ente “ASSOCIAZIONE SPERANZA” (di seguito Soggetto accreditato), con sede legale a Vicenza in Via X. Xxxxxx n. 81, C.F. 02254870245, nella persona del Sig. Xxxxxxxxxx Xxx, legale rappresentante pro tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
- Il Soggetto accreditato è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, di cui alla LR 22/2002 “Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, per la Struttura per malati di AIDS denominata “CASA SPERANZA”, sita a Vicenza in Via X. Xxxxxx
n. 81, nel territorio del Distretto Est dell’Azienda ULSS, con dotazione di n. 10 posti letto, in virtù del Decreto n. 260 del 21/11/2017 del Commissario di Azienda Zero – Regione del Veneto, con prescrizioni per le quali è previsto l’adeguamento delle carenze strutturali entro 5 anni, per l’erogazione delle specifiche prestazioni secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;
- Il Soggetto accreditato è in possesso dell’accreditamento istituzionale, in conformità ai requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 2684 del 29/12/2014, per la medesima struttura, con dotazione di n. 10 posti letto, in virtù della DGR n. 1867 del 10/12/2018, accreditamento, ad oggi in fase di rinnovo, per l’erogazione delle specifiche prestazioni secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;
- La struttura è stata data in concessione dal Comune di Vicenza all’Azienda ULSS che, con Delibera del Direttore Generale n. 1585 del 06/12/2017, ha rinnovato la convenzione con lo stesso Comune, fino al 31/12/2022, per la cessione in uso dell’immobile da destinare a casa di accoglienza a favore di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate (convenzione originariamente approvata con Delibera del Direttore Generale n. 538 del 30/07/2013);
- Considerata la concessione sopra indicata, nonché la destinazione concordata con il Comune, con il presente provvedimento, l’Azienda ULSS concede la struttura sopra indicata, in comodato gratuito, all’ente accreditato ASSOCIAZIONE SPERANZA che si impegna a prendere totalmente in carico l’immobile, garantendone la gestione diretta delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata dell’accordo contrattuale in oggetto, fermo restando
che ogni eventuale intervento o modifica alla struttura dovrà essere preventivamente approvato dall’Azienda ULSS e autorizzato dal Comune di Vicenza, in qualità di proprietario dell’immobile.
- Il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR comporta, ai sensi della normativa vigente, il divieto di assumere incarichi retribuiti, anche di natura occasionale, in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n. 1314/2016; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
- Come specificato nel sopra citato provvedimento di accreditamento istituzionale della struttura, l'Azienda ULSS deve accertare, prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente con cadenza annuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
Visto il D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
Vista la LR n. 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
Vista la DGR n. 2684 del 29/12/2014 “Approvazione dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, degli oneri per l'accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS. Integrazione alle DGR 2501/2004. LR 16 agosto 2002, n. 22”;
Vista la DGR n. 2706 del 29/12/2014 "Ricognizione fabbisogno posti letto in Comunità Alloggio per malati di AIDS e patologie correlate – rimodulazione retta utente";
Vista la DGR n. 2174 del 23/12/2016, che all'allegato M ha confermato la presenza della Struttura in oggetto tra le Comunità Alloggio per malati di AIDS attive nella Regione del Veneto;
Vista la DGR n. 1438 del 05/09/2017 “Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze. D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e L.R. 16/8/2002, n. 22”;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
Nell’Unità di Offerta accreditata – Struttura per malati di AIDS denominata “CASA SPERANZA”, sita in xxx X. Xxxxxx x. 00 x Xxxxxxx, nel territorio del Distretto Est dell’Azienda ULSS 8 Berica, gestita dall’Ente ASSOCIAZIONE SPERANZA, C.F. 02254870245 – vengono erogate le prestazioni rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
• tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
• verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
• incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
• compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
• mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
• tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
• sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
• pubblica nella bacheca interna della struttura, in ottemperanza all'art. 15 della L.R. n. 23/2012, il bilancio annuale nei cinque anni successivi alla stipula dell'accordo contrattuale, con caratteristiche di completezza e facile accessibilità, evidenziando in maniera adeguata quanto ricevuto dalla Pubblica Amministrazione.
Articolo 3 – Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
L’Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze ad essa spettanti, in forza del presente accordo contrattuale, al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta.
La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.
Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Nello specifico, si stabilisce quanto segue:
• Il Soggetto accreditato emette fatture trimestrali a ciascuna Azienda ULSS competente per i pazienti inseriti in Struttura;
• Il Soggetto accreditato allega a ciascuna fattura dell’Azienda ULSS 8 Berica l’elenco di tutti gli ospiti della Struttura presenti nel trimestre, compresi i pazienti (indicati con le iniziali di cognome e nome) in carico ad altre Aziende ULSS, al fine di consentire la verifica del rispetto della ricettività massima della struttura stessa, in qualità di Azienda ULSS territorialmente competente ai sensi della normativa regionale vigente;
• Ciascuna fattura riporta i dati degli ospiti: dati anagrafici, Azienda ULSS competente, tariffa pro die, percentuale quota sanitaria / quota sociale, giorni di presenza e di eventuale ricovero, e totale di spesa, con l’indicazione della data dell’eventuale dimissione o inserimento;
• Su richiesta dell’Azienda ULSS, il Soggetto accreditato trasmette l’elenco degli operatori attivi in Struttura nel periodo interessato, indicando il titolo, la tipologia di contratto, il livello del CCNL di riferimento, la mansione, il monte ore e l’orario di lavoro distribuito in turni;
• Alla data del 01/12/2021, la Struttura ospita n. 8 persone in carico all’Azienda ULSS 8 Berica e n. 2 persone in carico ad altre ULSS, per un totale di n. 10 persone, pari al numero dei posti letto autorizzati e accreditati dalla Regione del Veneto.
Con DGR 2706/2014, la Regione del Veneto ha stabilito in € 115,00 l’importo massimo della retta per paziente ospite in Comunità Alloggio per malati di AIDS.
Tale tariffa di € 115,00 IVA inclusa pro die pro capite viene riconosciuta dall’Azienda ULSS al Soggetto accreditato, che risulta così suddivisa, a seconda del progetto attivato a favore del paziente:
▪ 100% quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS, per paziente con progetto di assistenza intensiva ed estensiva, per il periodo approvato in sede di UVMD;
▪ 60% quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e 40% quota sociale a carico del Comune competente o a carico del paziente, secondo i vigenti regolamenti comunali, per paziente con progetto di lungo assistenza, con decorrenza dalla data di approvazione in sede di UVMD.
La tipologia e l’eventuale modifica del progetto del paziente è decisa in sede di UVMD, organizzata sulla base del Regolamento UVMD vigente nell’Azienda ULSS 8 Berica.
Si precisa quanto segue:
▪ La tariffa è corrisposta dall’Azienda ULSS per ciascuna giornata di effettiva presenza dei pazienti in Struttura;
▪ La giornata di accoglienza dell’ospite e la giornata in cui avviene la dimissione sono conteggiate tra le presenze effettive, precisando che lo stesso posto letto non potrà essere conteggiato due volte nell’ambito della medesima giornata;
▪ Le assenze per ricovero in ospedale sono remunerate per un importo pari al 50% della vigente tariffa;
▪ Gli inserimenti e le dimissioni di pazienti in Struttura sono approvati in sede di UVMD, alla presenza della UOC Cure Primarie del Distretto Est dell’Azienda ULSS, in qualità di UO distrettuale competente.
Articolo 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente.
Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 – Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale ha durata annuale dal 01.01.2022 al 31.12.2022, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale della Struttura.
Non è ammessa la proroga automatica.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR n. 2201 del 06/11/2012. La cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS 8 Berica, in qualità di Azienda ULSS territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2201 del 06/11/2012.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.
L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 – Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 – Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 – Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.
Art. 11 – Tutela dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 135/1990.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento europeo GDPR 2016/679, nonché dei regolamenti aziendali, il Soggetto accreditato è designato “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” mediante l'accordo di nomina sottoscritto dall'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.
Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 – Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Ai sensi dell’art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, il Soggetto accreditato, in qualità di ONLUS, è esente dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze e contratti.
Articolo 13 – Xxxxx di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto,
Per AZIENDA ULSS 8 BERICA Per ASSOCIAZIONE SPERANZA
Il Direttore Generale Il Presidente
(Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxxxxxxxx Xxx)
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano e distintamente si sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1. Oggetto, 2. Obblighi del Soggetto accreditato, 7. Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10. Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto,
Per AZIENDA ULSS 8 BERICA Per ASSOCIAZIONE SPERANZA
Il Direttore Generale Il Presidente
(Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxxxxxxxx Xxx)
Data