Finalità e oggetto dell’accordo
ALLEGATO 3 OMISSIS
Finalità e oggetto dell’accordo
Art. 1 - Finalità
Il presente accordo ha lo scopo di adempiere alla previsione normativa di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR 263, che richiede di stipulare un accordo di rete tra CPIA e Istituzioni scolastiche di secondo grado con corsi per adulti al fine di costituire la Commissione per la definizione del Patto formativo individuale.
Art. 2 - Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la definizione della struttura della Commissione e la regolamentazione del suo funzionamento, l’individuazione dei criteri generali per la definizione del Patto formativo individuale e l’individuazione dei criteri generali per la predisposizione delle misure di sistema per il raccordo tra i percorsi di primo e secondo livello.
Capo II Commissione
Art. 3 - Composizione
La Commissione, che ai sensi delle Linee Guida è presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA, presso il quale è incardinata, è composta da docenti in rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche firmatarie e di tutti i percorsi didattici: alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, primo e secondo livello. La Commissione può essere integrata da esperti e/o mediatori linguistici, anche per rispondere alle esigenze linguistiche degli adulti stranieri.
Art. 4 - Criteri di individuazione
Ogni istituzione scolastica firmataria, nell’esercizio della propria autonomia, individua al proprio interno un elenco di docenti esperti in relazione ai compiti di cui sopra, tenendo conto della continuità di servizio, dell’esperienza, delle competenze e della formazione specifiche.
Art. 5 - Gestione e aggiornamento elenco
I componenti della Commissione sono inseriti in apposito elenco. Detto elenco, depositato nella sede amministrativa del CPIA, verrà aggiornato almeno una volta l’anno dal dirigente scolastico del CPIA sulla base dei nominativi forniti dai dirigenti degli istituti firmatari dell’accordo.
Art. 6 - Modalità di Funzionamento (regolamento)
1. La Commissione si riunisce in forma plenaria almeno due volte l’anno, all’inizio ed al termine dell’anno scolastico, per organizzare la propria attività e per valutare, a consuntivo, gli esiti della stessa.
2. Sulla base della programmazione annuale delle attività della Commissione e in considerazione di eventuali esigenze di flessibilità poste dalla specifica natura dell’istruzione degli adulti, il Dirigente Scolastico del CPIA convoca le sezioni funzionali della Commissione per l’adempimento dei suoi specifici compiti, fatte salve le sezioni funzionali deputate alla ratifica del Patto formativo
individuale, che vengono convocate presso l’istituzione scolastica di riferimento, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, dal dirigente scolastico dell’istituzione scolastica di appartenenza.
3. Le sezioni funzionali deputate alla ratifica del Patto formativo individuale sono articolazioni della Commissione che operano all’interno delle singole istituzioni firmatarie. Esse sono composte dai docenti degli assi culturali o delle discipline che costituiscono il quadro di insegnamento ed apprendimento specifico di ciascun gruppo di livello. Ai docenti di tali sezioni funzionali, in quanto in possesso delle competenze professionali riferite alle proprie classi di concorso, viene attribuita la responsabilità di riconoscere i crediti formativi degli iscritti, di definirne il Piano di studi personalizzato ed elaborare e ratificare il Patto formativo individuale.
4. Le sezioni funzionali agiscono per delega della Commissione e sono presiedute dal Dirigente scolastico del CPIA o da un suo delegato, fatte salve le sezioni funzionali deputate alla ratifica del Patto formativo individuale, che vengono presiedute dai dirigenti scolastici delle istituzioni firmatarie o da docenti da loro delegati.
5. La partecipazione alla Commissione e alle sezioni funzionali costituisce obbligo di servizio per il personale docente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative ordinamentali e contrattuali.
6. Gli atti delle attività della Commissione sia nella forma plenaria che nella sua articolazione in sezioni funzionali sono documentati da verbali raccolti in appositi registri. I registri delle riunioni plenarie e delle sezioni funzionali sono depositati nella sede amministrativa del CPIA, eccetto i registri delle sezioni funzionali deputate alla ratifica del Patto formativo individuale che vengono custoditi nelle sedi delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
Art. 7 - Forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali
La Commissione, per il tramite del dirigente scolastico di ogni istituzione, informa puntualmente gli Organi Collegiali delle istituzioni scolastiche firmatarie delle proprie attività e trasmette gli atti delle stesse.
Procedure e strumenti messi a punto dalla Commissione vengono assunti sperimentalmente dai dirigenti scolastici delle istituzioni aderenti all’Accordo e rese immediatamente applicative, fatta salva la proposta di revisione, alla luce del loro utilizzo.
Art. 8 - Durata
Ai componenti la Commissione viene assegnato un incarico triennale; tale incarico decade automaticamente in caso di mobilità verso altra istituzione scolastica, ovvero di docente posto in quiescenza.
Capo III
Patto formativo Individuale
La Commissione, articolata in sezioni funzionali, in applicazione di quanto indicato dalle Linee guida, opera per la definizione e la formalizzazione dei patti formativi individuali coerentemente con le indicazioni europee contenute nella Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e formale e tenendo conto di quanto previsto dal D.lgs 16 gennaio 20, n. 13, attiva – su richiesta esplicita della persona, espressa con la domanda d’iscrizione – un percorso di riconoscimento dei crediti strutturato in tre fasi: individuazione, validazione e certificazione. Tale percorso ha lo scopo di valorizzare il patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro dello studente adulto.
Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono, al personale che lavora nei CPIA e nei corsi di secondo livello, la garanzia, per tutti gli studenti, di un operato rispettoso dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione.
Art. 9 - Dispositivi di documentazione e strumenti di esplorazione (fase di identificazione)
La fase di identificazione è finalizzata all’individuazione delle competenze comunque acquisite negli ambiti di apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione.
Ciascuna sezione funzionale deputata all’attivazione del processo di individuazione delle competenze adotterà gli strumenti di esplorazione e i dispositivi di documentazione della storia personale e professionale predisposti dalla Commissione.
Il dirigente scolastico dell’istituzione scolastica interessata dal processo in corso può individuare un docente a cui affidare il compito di accompagnare e sostenere l’adulto nel processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite nei diversi ambiti di apprendimento e nella composizione del dossier personale.
Art. 10 - Metodologie valutative, riscontri e prove (fase di valutazione)
La fase di valutazione è finalizzata all’accertamento delle competenze comunque acquisite dagli iscritti ai percorsi di apprendimento.
• Nel caso di competenze acquisite nell’ambito dell’apprendimento formale, costituiscono “evidenze utili” quelle rilasciate nei sistemi indicati nel comma 52, dell’art. 4, della L.92/2012, ovvero un apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato.
• Nel caso di apprendimento in ambito informale e non formale si ricorrerà a interviste biografiche, colloqui, test e/o prove tecnico pratiche, simulazioni, analisi di caso, ecc., per determinare le competenze in possesso di colui che richiede l’iscrizione ai percorsi di studio.
Art. 11 - Certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso ( fase di attestazione)
La Commissione certifica il possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti, e rilascia un certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione dei percorsi utilizzando il modello predisposto dalla Commissione in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 13/13.
La misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di attestazione non può, di norma, superare il 50% delle competenze attese in uscita da ciascun percorso di apprendimento.