Articolo 1 – GENERALE
Articolo 1 – GENERALE
1.1 Definizioni:
Contratto: ogni Contratto o rapporto giuridico tra IMCD e il Compratore in relazione all’acquisto di prodotti di IMCD;
IMCD: IMCD Italia S.p.a. con sede legale in Milano (20141), Centro Leoni – Xxxxxxxx X, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x.0, X.X. x Xxxxxxx XXX 00000000000;
Compratore: ogni persona giuridica o persona fisica che intende concludere, conclude o abbia concluso un Contratto con IMCD e ogni altra persona giuridica o fisica a cui IMCD fornisce o abbia fornito prodotti;
REACH: Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, e successive modifiche;
CGVs: le presenti condizioni generali di vendita di IMCD.
1.2 Salvo diverso accordo scritto, le presenti CGVs si applicano a tutte le offerte e a tutti i preventivi provenienti da IMCD, a ogni Contratto o rapporto giuridico, tra IMCD e il Compratore.
1.3 Eventuali deroghe o modifiche alle presenti CGVs sono efficaci solo se espressamente concordate per iscritto da IMCD.
1.4 È espressamente esclusa l’applicazione delle condizioni generali utilizzate dal Compratore o ogni altra condizione generale di vendita diversa dalle presenti CGVs.
1.5 Il testo in lingua italiana delle presenti CGVs costituisce la versione definitiva e finale e prevale su qualsiasi eventuale traduzione di mera cortesia.
1.6 In caso di contrasto il testo del Contratto concluso e sottoscritto tra Compratore e IMCD prevale sulle presenti CGVs.
1.7 Le obbligazioni fondamentali ed essenziali del Compratore in ogni Contratto sono: (i) il pagamento nel termine del prezzo pattuito per i prodotti consegnati; (ii) il ritiro tempestivo dei prodotti, secondo le indicazioni di IMCD; (iii) la verifica e l’esame meticoloso dei prodotti consegnati nonché di tutti i relativi documenti (di seguito le “Obbligazioni”). Tali Obbligazioni oltre all’esclusione della garanzia, secondo quanto disposto dall’art. 1491 Codice Civile, sono state prese in considerazione dalle parti per la determinazione dei prezzi di cessione dei prodotti di IMCD.
Articolo 2 OFFERTE E CONTRATTI
2.1 Ogni offerta, preventivo o prezzo proposto da IMCD non è vincolante per quest’ultima e deve essere interpretato come un invito rivolto al Compratore a presentare un ordine d’acquisto. Il Contratto si intende concluso quando il Compratore riceve l’accettazione scritta della proposta iniziale (così come formulata) da IMCD, secondo quanto stabilito nell’art. 1326 Codice Civile. Qualora l’accettazione di IMCD non sia conforme all’offerta del Compratore, tale accettazione costituisce una nuova offerta non vincolante per IMCD. I campioni esibiti o forniti servono esclusivamente come semplice termine di paragone, senza che i prodotti consegnati debbano conformarsi ad essi (l’applicazione dell’art. 1522 Codice Civile, infatti, è espressamente esclusa). Le difformità marginali, compresa la misura, il peso, il numero e il colore non costituiscono vizi della cosa. Deve farsi riferimento alla normale pratica commerciale per determinare se le difformità debbano essere considerate o meno marginali.
2.2 IMCD ha diritto di chiedere al Compratore di prestare idonea garanzia per l’adempimento di tutte o parte delle sue Obbligazioni, sia prima di adempiere la propria obbligazione sia, come previsto dall’art. 1461 Codice Civile, quando le condizioni patrimoniali del Compratore – a semplice discrezione di IMCD – siano deteriorate o tali da porre in pericolo l’adempimento delle sue obbligazioni e dei suoi doveri. La garanzia deve essere prestata nelle modalità richieste da IMCD. Se il Compratore non presta la garanzia nelle modalità richieste da IMCD, tutte le somme che il Compratore deve pagare a IMCD diventano immediatamente dovute e interamente esigibili (anche prima di qualunque adempimento).
Articolo 3 CONSEGNE
3.1 Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei prodotti deve avvenire “ex works” presso i locali che IMCD indicherà di volta in volta (Incoterms “EXW”).
3.2 La consegna deve avvenire secondo quanto riportato nell’ultima versione degli Incoterms. In caso di contrasto tra le presenti CGVs e gli Incoterms, quest’ultimi prevalgono.
3.3 Il rischio connesso con i prodotti passa in capo al Compratore al momento della consegna. Il momento della consegna coincide con il momento in cui IMCD comunica al Compratore che i prodotti ordinati sono pronti per il ritiro, anche qualora il Compratore non voglia più accettare la consegna.
3.4 Il termine di consegna indicato o concordato non costituisce termine vincolante ed essenziale per IMCD, ma ha solamente scopo indicativo “di massima”. Il mero fatto che IMCD sia in ritardo nella consegna o ecceda il termine di consegna pattuito, non costituisce violazione del Contratto e IMCD non deve essere ritenuta inadempiente, né responsabile nei confronti del Compratore. In caso di ritardo di IMCD il Compratore non ha diritto di risolvere il Contratto o di agire in altro modo per ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti.
3.5 Se il periodo di consegna non è stato espressamente pattuito, si applica un termine di consegna ragionevole.
3.6 IMCD ha il diritto di consegnare i prodotti in lotti e di emettere le fatture per prestazioni parzialmente eseguite.
3.7 Se il Compratore non accetta la consegna, oppure in caso di consegna “ex works” non ritiri tempestivamente i prodotti (entro sette giorni dalla consegna o nel modo stabilito da IMCD), il Compratore deve essere considerato inadempiente al Contratto, senza che sia necessaria la sua costituzione in mora, e IMCD ha il diritto di emettere la fattura per il prezzo dei prodotti oggetto della consegna. IMCD ha inoltre il diritto, fatti salvi gli altri rimedi previsti dalla legge, di depositare i prodotti a spese e a rischio del Compratore con tutti i relativi costi (ivi compresi ma non soltanto, i costi di restituzione, quelli logistici, di deposito, gli aumenti di dazi, le imposte, i premi e simili) ad esclusivo carico del Compratore
3.8 Inoltre, qualora si verifichi una delle circostanze previste all’articolo 3.7 e, nonostante il ragionevole lasso di tempo concesso da IMCD, il Compratore continui a non ritirare i prodotti o non lo faccia nei modi previsti (in ogni caso, entro il 90° - novantesimo giorno dalla data iniziale di consegna), IMCD sarà liberata da tutte le sue obbligazioni con diritto di vendere i prodotti a terzi, addebitando al Compratore tutti i relativi costi (sia quelli derivanti dal ritardo sia quelli connessi alla vendita a terzi, ivi compresi ma non soltanto, i costi di restituzione, quelli logistici, di deposito, gli aumentati di dazi, le imposte, i premi, gli addebiti e la perdita di valore che i prodotti abbiano subito dopo la consegna).
3.9 In caso di vendita all’incanto dei prodotti, come indicato all’articolo 3.8, in forza dell’art. 1515 Codice Civile, IMCD ha inoltre diritto – a titolo di risarcimento forfettario del danno e fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggior danni – in alternativa (i) alla differenza tra il prezzo convenuto con il Compratore e il ricavo netto della vendita all’incanto oppure (ii) al risarcimento del valore dei prodotti eventualmente rimanenti dopo la vendita coattiva.
3.10 Le circostanze previste agli articoli 3.7, 3.8 e 3.9 non richiedono la preventiva costituzione in mora del Compratore e non pregiudicano ogni altro diritto/rimedio previsto dalla legge in favore di IMCD.
Articolo 4 PREZZI
4.1 Tutti i prezzi sono “ex works” e sono determinati tenendo in considerazione le Obbligazioni del Compratore. Tutti i prezzi non sono comprensivi di I.V.A., dei costi di trasporto o di spedizione dei prodotti o di ogni altro costo sostenuto in relazione alla consegna, delle imposte governative o delle tasse dovute.
4.2 IMCD ha diritto di addebitare al Compratore una tariffa amministrativa dell’importo di Euro 30,00 (trenta/00) (oltre I.V.A. se dovuta) qualora l’ordine d’acquisto sia di importo inferiore ad Euro 1.000,00 (mille).
Articolo 5 IMBALLI E PACKAGING
5.1 Il contenitore a rendere fornito da IMCD rimane di sua proprietà e deve essere restituito a IMCD in perfette condizioni dopo l’utilizzo. Qualora il contenitore a rendere non sia reso in perfette condizioni, IMCD non sarà obbligata a ritirarlo, e il deposito cauzionale che sia stato versato dal Compratore in relazione a tale contenitore a rendere sarà trattenuto e incamerato da IMCD. Il deposito cauzionale sarà, altresì, incamerato qualora il contenitore a rendere fornito da IMCD sia reso dopo che sia stato utilizzato dal Compratore per più di 2 (due) anni. Se il contenitore a rendere consiste in un intermediate bulk containers, al Compratore, oltre al deposito cauzionale, verrà richiesto un ragionevole canone di noleggio a partire dal 30° (trentesimo) giorno dalla consegna. Il canone di noleggio verrà addebitato appena l’intermediate bulk containers venga reso. IMCD ha il diritto di compensare il credito per il pagamento del canone di noleggio con il deposito cauzionale del Compratore.
5.2 Il caricamento o riempimento dei contenitori forniti dal Compratore avviene a spese e a rischio del medesimo Compratore.
5.3 IMCD ha il diritto di rifiutare il caricamento o riempimento dei contenitori del Compratore se l’attrezzatura o il contenitore fornito dal Compratore non rispetta i requisiti di sicurezza richiesti da IMCD. In questo caso IMCD non deve ritenersi responsabile per eventuali costi derivanti da eventuali ritardi e sarà comunque applicabile l’articolo 3.7.
Articolo 6 RESI E CONTESTAZIONI
6.1 Senza il preventivo consenso scritto di IMCD, il Compratore non può effettuare resi di prodotti consegnati. Qualora i prodotti siano resi senza il preventivo consenso scritto di IMCD, il loro trasporto, spedizione e deposito sarà a spese e a rischio del Compratore.
6.2 Il rischio relativo ai prodotti resi continua ad essere a carico del Compratore fino all’espressa accettazione scritta di IMCD, accettazione che potrà peraltro essere condizionata.
6.3 Quale parte essenziale di ogni Contratto nonché principio fondamentale delle presenti CGVs, il Compratore riconosce ed accetta espressamente di essere obbligato a verificare la conformità’ di tutti i prodotti durante la loro consegna, indicando ogni eventuale palese difformità, ivi comprese, ma non soltanto, quelle relative alla quantità, qualità, documentazione o etichettatura, riportando tale rilievo sul documento di consegna / trasporto che deve essere contro-firmato dal vettore. In assenza di tale contestazione scritta, i prodotti devono ritenersi definitivamente accettati ed esenti da tali difformità e il Compratore non potrà più eccepire alcuna successiva difformità dei prodotti consegnati, qualora questa avrebbe potuto essere rilevata con la dovuta diligenza durante la consegna.
6.4 Inoltre, il Compratore riconosce di essere soggetto ad un’ulteriore essenziale obbligazione contrattuale – da adempiersi il prima possibile e comunque non più tardi di 14 (quattordici) giorni dalla consegna – quella di verificare e valutare in maniera effettiva, tra le altre cose, che (i) i prodotti (compresi i campioni e i modelli) rispettino le specifiche così come fornite da IMCD; (ii) i prodotti o ogni supporto tecnico o informazione connessa, così come forniti da IMCD, non presentino non-conformità occulte. L’Obbligazione del Compratore di ispezionare, testare e valutare i prodotti consegnati contenuta nel presente articolo, consiste, tra l’altro, in un’analisi sull’applicazione specifica dei prodotti e deve includere, per lo meno, i test volti a determinare la conformità del prodotto sia da un punto di vista normativo e tecnico, sia collegato alla salute, sicurezza e ambiente. Il Compratore che violi queste obbligazioni non ha diritto di contestare alcuna successiva difformità o vizio, anche occulto, dei prodotti consegnati.
6.5 Ogni contestazione deve essere trasmessa dal Compratore a IMCD in forma scritta entro 14 (quattordici) giorni dalla consegna, indicando le ragioni della contestata difformità allegando le prove dell’adempimento da parte del Compratore delle Obbligazioni sopra riportate all’articolo 6.4. In difetto, i prodotti consegnati da IMCD devono intendersi definitivamente accettati, analogamente a quanto previsto dall’art. 1665 Codice Civile.
6.6 L’invio di una contestazione non libera il Compratore dalle sue obbligazioni, compresa quella di pagamento del prezzo secondo i termini pattuiti.
6.7 Le Parti confermano e riconoscono che il prezzo dei prodotti consegnati è stato determinato tenendo anche in considerazione le Obbligazioni del Compratore nonché le previsioni contenute nel presente articolo 6.
Articolo 7 GARANZIA
7.1 Salve le limitazioni previste nelle presenti CGVs, IMCD garantisce solamente che i prodotti consegnati, al momento della consegna, rispettano le specifiche così come espressamente fornite da IMCD in relazione ad ogni prodotto venduto. IMCD non garantisce né in modo espresso né in modo implicito la commerciabilità o l’idoneità dei prodotti ad un particolare scopo.
7.2 Qualora sia stata tempestivamente inviata una contestazione nel rispetto delle presenti CGVs, e IMCD la ritenga ragionevolmente giustificata, IMCD potrà liberamente scegliere tra uno dei seguenti rimedi a favore del Compratore: (a) consegnare i prodotti mancanti o ri-consegnare i prodotti che sono stati qualificati come difettosi, senza costi per il Compratore; oppure (b) applicare uno sconto sul prezzo. Con l’adempimento di uno dei suddetti rimedi, IMCD deve considerarsi adempiente ai propri obblighi (anche di garanzia) e non sarà tenuta a corrispondere alcuna ulteriore somma a qualsiasi titolo (compreso il risarcimento di eventuali danni). I prodotti oggetto di sostituzione diventano di proprietà di IMCD e devono essere resi in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 6 delle presenti CGVs. La soluzione descritta al presente articolo si applica anche nel caso in cui con una decisione (resa dal Tribunale competente) venga accertata la violazione di qualunque garanzia, giacché l’unico rimedio esperibile dal Compratore è quello di richiedere solamente l’adempimento del Contratto, ogni altro rimedio o richiesta risarcitoria deve ritenersi espressamente esclusa.
7.3 In ogni caso il Compratore riconosce ed accetta espressamente che la garanzia fornita da IMCD sui prodotti consegnati e forniti da terzi non può eccedere o estendersi oltre la garanzia fornita a IMCD dal terzo fornitore di tali prodotti. Inoltre, IMCD non garantisce né in modo espresso né in modo implicito che i prodotti (acquistati da terzi fornitori) non violino diritti di proprietà intellettuale o privativa industriale altrui.
7.4 Le Parti confermano e riconoscono che il prezzo dei prodotti consegnati è stato determinato tenendo in considerazione le presenti condizioni nonché le sopra indicate limitazioni della garanzia.
Articolo 8 OBBLIGAZIONI DI IMCD
8.1 IMCD non sarà in alcun modo responsabile per i danni subiti dal Compratore, indipendentemente dal fatto che i danni siano la conseguenza di un inadempimento di IMCD alle obbligazioni contenute nel Contratto o nelle presenti CGVs o siano la conseguenza di un’azione o un’omissione di IMCD o di un altro soggetto che agisce secondo le istruzioni di IMCD, salvo che il Compratore dimostri che il danno sia la conseguenza di una condotta dolosa o gravemente dolosa, ascrivibile esclusivamente a IMCD. In ogni caso, l’obbligazione di IMCD è limitata al valore dei prodotti difettosi consegnati e consiste nella loro sostituzione o nell’applicazione di uno sconto di prezzo al compratore. Con l’adempimento di uno dei suddetti rimedi, IMCD deve considerarsi interamente adempiente e non sarà tenuta a corrispondere alcuna ulteriore somma (anche a titolo di risarcimento).
8.2 IMCD non è responsabile per alcun danno (compreso il danno emergente, il mancato guadagno o i danni morali) indirettamente subito dal Compratore o da un terzo quale conseguenza dell’inadempimento del Contratto da parte di IMCD o da parte di uno dei suoi partners.
8.3 IMCD non è responsabile per i danni, di qualsiasi natura e in qualsiasi forma, che dovessero emergere dopo l’utilizzo, il trattamento, la trasformazione o la vendita da parte del Compratore dei prodotti consegnati.
8.4 Il Compratore deve tenere indenne e compensare IMCD di qualsiasi pregiudizio subito a seguito delle contestazioni presentate da terzi per qualunque ragione o causa in relazione ai prodotti consegnati, salvo e nella misura in cui il Compratore dimostri che la contestazione riguardi un ambito di esclusiva responsabilità di IMCD.
Articolo 9 CONFORMITA’ CON LA LEGGE
9.1 Il Compratore deve attenersi a tutte le leggi applicabili, ivi comprese ma non soltanto, alle leggi e convenzioni in materia di anticorruzione, come il D.Lgs 231/2001, nonché alle leggi in materia di controllo delle esportazioni e in materia doganale quali (i) le norme sui paesi sottoposti ad embargo, (ii) le restrizioni alla vendita di prodotti a clienti sottoposti a restrizioni o vietati e (iii) il regime per il controllo delle esportazioni, il trasferimento, l’intermediazione e il transito di prodotti a “duplice uso”. Il Compratore non può utilizzare, vendere, spedire o trasferire in altro modo, direttamente o indirettamente, i prodotti acquistati da IMCD verso o attraverso qualsiasi paese, entità o individuo violando la normativa nazionale o internazionale.
9.2 Il Compratore deve adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal REACH e deve prontamente, e a prima richiesta, fornire a IMCD le informazioni richieste di volta in volta per assicurarsi che IMCD stia rispettando il REACH. Il Compratore deve rimborsare tutti i costi e le spese sostenute da IMCD in relazione alle obbligazioni derivanti dal REACH connesse all’uso previsto dei prodotti da parte del Compratore. Tutte le informazioni e i dati forniti da IMCD concernenti le sostanze contenute nei prodotti costituiscono segreto industriale e sono informazioni strettamente confidenziali che possono essere rivelate dal Compratore solamente nel caso in cui sia richiesto dal REACH.
9.3 Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo 9, il Compratore deve inoltre osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nell'adempimento delle sue obbligazioni in modo coerente con il Codice di Condotta di IMCD. Il Compratore conferma di aver letto e accettato il Codice di Condotta di IMCD, disponibile sul seguente sito Web: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxx.
9.4 Il Compratore garantisce e si impegna a che tutti i soggetti terzi ai quali sono forniti i prodotti acquistati da IMCD, sia in forma originale che come prodotto intermedio o finale, siano soggetti agli stessi obblighi previsti dall’articolo 9 affinché tutti i soggetti lungo la catena di approvvigionamento, fino all’utente finale, operino in rigorosa conformità.
9.5 Il Compratore accetta di indennizzare e tenere indenne IMCD, i suoi funzionari, impiegati, agenti o rappresentanti, da e contro tutti i danni, le perdite, le responsabilità, le sanzioni, i costi o le spese, comprese le spese legali, che siano il risultato di un’eventuale contestazione, azione legale, procedimento, domanda, giudizio o accordo transattivo derivante da un inadempimento del Compratore alle obbligazioni previste dal presente articolo 9.
Articolo 10 FORZA MAGGIORE (INADEMPIMENTO NON IMPUTABILE)
10.1 Qualora, a causa di un evento di forza maggiore, sia impedito a IMCD l’adempimento del Contratto, o la prestazione diventa eccessivamente onerosa, IMCD ha il diritto di sospendere totalmente o parzialmente il Contratto fino a che perduri la situazione di forza maggiore, oppure di risolvere totalmente o parzialmente il Contratto, senza che sia necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria e senza che IMCD sia obbligata a corrispondere un importo a titolo di risarcimento.
10.2 Il termine “Forza Maggiore” deve essere interpretato come ogni circostanza, sia prevedibile che imprevedibile, che permanentemente o temporaneamente impedisce a IMCD l’adempimento del Contratto. Tali circostanze comprendere l'incapacità di pagare per qualsiasi ragione, gli scioperi, l’eccessiva malattia del personale, le interruzioni nella produzione, i problemi di trasporto, l’incendio e altre interruzioni dell'attività, i divieti di importazione, esportazione e trasporto, la consegna ritardata o difettosa da parte dei fornitori di IMCD nonché altri eventi al di fuori del controllo dell'IMCD, come le inondazioni, le tempeste, i disastri naturali o nucleari, la guerra o la minaccia di guerra, gli attacchi terroristici, ma anche i cambiamenti nella legislazione o nelle misure governative. Inoltre, IMCD può sempre fare affidamento sulla forza maggiore in caso di inadeguatezza dei prodotti o delle persone utilizzate da IMCD nell’adempimento del Contratto.
10.3 Qualora IMCD sospenda l’esecuzione del Contratto secondo le previsioni del presente articolo 10, il Compratore, su richiesta di IMCD, deve estendere la durata di ogni lettera di credito prescritta dal Contratto o di ogni garanzia prestata nel rispetto delle presenti CGVs fino alla nuova data di consegna.
Articolo 11 PAGAMENTO
11.1 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento deve essere eseguito dal Compratore in favore di IMCD entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento della fattura nella valuta ivi specificata, senza alcuno sconto o diritto di compensazione.
11.2 Qualora il pagamento integrale dell’importo non avvenga nel termine predetto, il Compratore è considerato inadempiente e sarà tenuto a corrispondere a IMCD gli interessi al saggio previsto nel D.Lgs. 231/2002 oltre ad ogni spesa giudiziale e stragiudiziale (comprese quelle legali) che sia conseguenza dell’inadempimento del Compratore alle obbligazioni previste dal Contratto.
11.3 Tutti i pagamenti ricevuti da IMCD sono imputati in primo luogo alle spese giudiziali, poi alle spese di riscossione stragiudiziale e agli interessi maturati, e successivamente agli importi capitali ancora da pagare, a partire dal debito più vecchio, indipendentemente da eventuali istruzioni contrarie da parte del Compratore.
11.4 Non è ammessa, da parte del Compratore, la compensazione fra i debiti che egli abbia nei confronti di IMCD e qualsiasi pretesa che egli vanti nei confronti della stessa.
Articolo 12 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE
12.1 Fatte salve le disposizione dell’articolo 10, e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, IMCD può sospendere l’adempimento delle obbligazioni del Contratto in tutto o in parte mediante avviso scritto, senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo, nel caso in cui (ci sia una ragionevole aspettativa che):
- il Compratore si renda materialmente inadempiente ad una delle sue obbligazioni previste dal Contratto, come l’obbligazione di pagamento entro il termine e per l’intero;
- il Compratore subisca un sequestro;
- al Compratore sia concessa una moratoria;
- sia depositata una domanda di fallimento del Compratore, o il Compratore sia dichiarato fallito;
- il Compratore concluda con uno o più dei suoi creditori un accordo di pagamento;
- il Compratore muoia, sia sottoposto ad interdizione o ad amministrazione di sostegno; o
- l’attività del Compratore sia ceduta a terzi o si sciolga.
12.2 Qualora, secondo quanto previsto all’articolo 12.1, IMCD sospende l’adempimento delle obbligazioni del Contratto, il Compratore, su richiesta di IMCD, deve estendere la durata di ogni lettera di credito prescritta dal Contratto o di ogni garanzia prestata nel rispetto delle presenti CGVs fino alla nuova data di consegna.
12.3 Se il Compratore non adempie alle sue obbligazioni, in particolare quella di pagamento del prezzo, nel termine pattuito, IMCD ha il diritto di risolvere il Contratto in tutto o in parte senza la necessità di un provvedimento del Tribunale competente, secondo quanto previsto all’art. 1456 Codice Civile e di rivendicare, come di sua proprietà, tutti i prodotti consegnati e non interamente pagati, dedotti gli importi medio tempore corrisposti, fatto salvo il suo diritto al risarcimento del danno.
12.4 Secondo quanto previsto all’art. 1186 Codice Civile, se si verifica una delle situazioni previste all’articolo 12, IMCD può esigere immediatamente il pagamento integrale di tutte le somme ancora dovute dal Compratore senza la necessità della preventiva messa in mora.
12.5 Il Compratore non può sospendere l’adempimento delle sue obbligazioni previste o derivanti dal Contratto o dalle presenti CGVs per qualsiasi ragione.
Articolo 13 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEI PRODOTTI CONSEGNATI
13.1 Secondo quanto previsto dall’art. 1353 Codice Civile, la proprietà dei prodotti consegnati al Compratore rimane in capo a IMCD fino a quando il Compratore non provveda al pagamento integrale del prezzo nel termine pattuito, compresi gli interessi e le spese, mentre il rischio e le relative responsabilità (compresi gli obblighi di custodia) si trasferiscono in capo al Compratore al momento della consegna.
13.2 Prima del saldo del prezzo, il Compratore non ha diritto a concedere in pegno a terzi, in tutto o in parte, i prodotti.
13.3 Fino al trasferimento della proprietà il Compratore deve conservare i prodotti con la massima diligenza e rendere riconoscibile la proprietà dei medesimi in capo a IMCD, oltre ad assicurarli contro il furto e i danni.
13.4 In caso di sospensione o risoluzione del Contratto ai sensi delle presenti CGVs, IMCD ha il diritto di riprendere, o consentire a terzi di riprendere, i prodotti che siano di sua proprietà, a spese del Compratore, dal luogo in cui essi si trovano.
13.5 Se, prima del pagamento, il Compratore realizza un nuovo prodotto con i prodotti consegnati di IMCD, o parte di essi, IMCD diventerà comproprietaria e contitolare del nuovo prodotto in proporzione al valore del prodotto trattato o mischiato. Inoltre, il Compratore deve mantenere (parte del) prodotto per IMCD, e IMCD è proprietaria in misura pari alla sua quota di comproprietà del bene fino a quando tutti gli obblighi di pagamento non siano stati completamente adempiuti dal Compratore.
Articolo 14 PROPRIETA’ INTELLETTUALE
14.1 La conclusione di qualsiasi Contratto non comporta il trasferimento in capo al Compratore di alcun diritto di proprietà intellettuale o privativa industriale di IMCD o dei suoi fornitori.
14.2 Il Compratore garantisce IMCD, impegnandosi a mallevarla e tenerla indenne, che l'utilizzo da parte di IMCD dei dati, specifiche o materiali forniti dal Compratore non viola alcuna norma, né diritti di terzi.
Articolo 15 INVALIDITA’ E CONVERSIONE
15.1 Se una qualsiasi previsione del Contratto o di queste CGVs è ritenuta o diviene, in tutto o in parte, invalida, non vincolante o inapplicabile ai sensi di legge, ex art. 1419 Codice Civile:
a) la disposizione invalida deve essere considerata estranea al Contratto o alle CGVs, senza alcun effetto sulla restante parte la cui legalità, validità, efficacia ed applicabilità non sarà in alcun modo influenzata; e
b) tra IMCD e il Compratore sarà applicabile una clausola sostitutiva legittima, valida, vincolante e applicabile il più simile possibile in termini di scopo e contenuto.
Articolo 16 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 La legge sostanziale italiana (il cd diritto materiale), escludendo le norme in materia di conflitto di leggi, disciplina tutti i Contratti e le presenti CGVs, compreso il presente articolo 16, nonché a ogni obbligazione extracontrattuale derivante da o in connessione con il Contratto o le presenti CGVs. E’ espressamente esclusa l’applicabilità della Convenzione ONU di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
16.2 I Tribunali italiani avranno giurisdizione esclusiva e il Tribunale di Milano avrà la competenza esclusiva per decidere eventuali controversie che sorgano o siano collegate a qualsiasi Contratto o alle presenti CGVs.