ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Acquisti e Appalti
CENTRALE ACQUISTI
Allegato 2b al Disciplinare di Gara CAPITOLATO DI POLIZZA
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 volta all’affidamento dei «Servizi di assicurazione “Globale Fabbricati”, di RCT RCO- attività istituzionale e di assicurazione “All Risk opere d’arte” e “All Risk elettronica”»
- Lotto 2 “RCT RCO – Attività istituzionale”
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
DEFINIZIONI R.C.T. – R.C.O.
• Appaltatore/subappaltatore | La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s’intendono equiparati all’Appaltatore/Subappaltatore: il prestatore di un contratto d’opera come definito dall’art. 2222 del Codice Civile; il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo. |
• Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione – L’istituto Nazionale della Previdenza Sociale. |
• Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
• Committente | Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura. |
• Compagnia | L’Impresa Assicuratrice. |
• Contraente | Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri. |
• Cose | Sia gli oggetti materiali che gli animali. |
• Franchigia | L’importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. |
• Indennizzo / Risarcimento | La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. |
• Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
• Massimale | L’obbligazione massima della Compagnia per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni personali, o danni a cose, o animali. |
• Premio | La somma dal Contraente dovuta alla Compagnia. |
• Prestatori di lavoro | Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse: quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza; quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato; i corsisti, i borsisti e gli stagisti. Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui all’art. 3 della Sezione I, salvo che si tratti di “collaboratori coordinati e continuativi” dell’Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell’Assicurato nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”. |
• Retribuzioni | L’ammontare di quanto i “prestatori di lavoro” |
ricevono dall’Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l’ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL. | |
• Scoperto | La parte dell’ammontare del danno liquidabile a termini di polizza ed espressa in percentuale che, prima dell’applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro. |
• Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
PREMESSA DI POLIZZA - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO
La presente polizza assicura la responsabilità civile verso terzi e dipendenti, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dei soppressi Istituti INPDAP ed ENPALS di cui all’art. 21 del D.L. n. 201/2011, per tutte le proprie attività istituzionali, accessorie e complementari.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI e DIPENDENTI
ART. 1 – SEZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
MASSIMALE GARANZIA R.C.T.: € 10.000.000,00 per sinistro e per anno
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a tutte le attività svolte dalla Contraente.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell’Assicurato (ad eccezione dei precedenti sinistri) all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del rischio, di richiedere la relativa modifica della condizioni in corso.
Art. 1.1 – Precisazioni di garanzia e condizioni particolari
A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche i danni derivanti:
• dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento;
• dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
• dall'esistenza della mensa aziendale. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro di cui all’art. 2 delle presenti Norme che Regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile (R.C.O.) rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
• dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
• dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani e animali da guardia;
• nella sua qualità di committente ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, compresa la responsabilità attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente di personale (dipendente e non dipendente) che, per suo conto, si trovi alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori e natanti, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso, né da questi presi o dati in locazione;
• dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicati, le insegne, i cartelli e gli striscioni;
• dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
• dalla circolazione e uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
• per qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale, quale ad esempio: pubblicitarie, promozionali, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella sua qualità di promotore e organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati, convegni e simili, anche nella sua qualità di concedenti spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; rimangono esclusi i danni alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato;
• per i danni derivanti dalla sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il "metal detector" o altri impianti di rilevazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per gli oggetti preziosi, il denaro, i valori bollati, marche, titoli di credito e valori. I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 2.500,00;
• dall’uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’esterno dell’Azienda;
• dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
• dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
• dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
• dalla proprietà e/o conduzione di colonie e asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
• a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro l’area ove si svolgono le attività assicurate. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere;
• dal servizio di pulizia dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
• per i servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno delle strutture del Contraente – compresa la responsabilità personale dei sanitari dipendenti e degli addetti al servizio - nonché per i danni corporali cagionati dal personale medico convenzionato a pazienti e assistiti;
• per i danni da furto cagionati da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
• dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti e attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata. Qualora le attività e i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente. S’intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso.
Art. 1.2 – Lavori presso terzi
Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 200.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Art. 1.3 – Responsabilità Civile Personale
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun “prestatore di lavoro” (compresi quadri e dirigenti), per danni materiali o corporali conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
- alle persone considerate “terzi” (escluso l’Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
- agli altri “prestatori di lavoro”, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O..
Nel caso i “prestatori di lavoro” siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei "prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 1.4 – Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi
L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di Eur 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Eur 2.500,00 per ciascun sinistro.
Art. 1.5– Leasing
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile di Società di Leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.
Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.
Sono tuttavia considerati terzi i “prestatori di lavoro” del Contraente/Assicurato nel limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O..
Art. 1.6 – Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’esclusione prevista dall’art. 4) lettera L) delle Norme che regolano l’Assicurazione di Responsabilità civile, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.
Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, a effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:
- l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.
La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.
Questa estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Eur 5.000,00 per ogni sinistro e un massimo risarcimento annuo di Eur 500.000,00.
La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:
- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
- La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
ART. 2 – SEZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
MASSIMALE GARANZIA R.C.O.: € 10.000.000,00 per sinistro e per anno Sottolimite per persona infortunata: € 2.500.000,00 per persona.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da “prestatori di lavoro” di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto dalla definizione di “prestatori di lavoro” per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende.
L’Assicurazione vale anche per le azioni:
- esperite dall’INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 e successive modificazioni;
- esperite ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto, cagionati ai “prestatori di lavoro” per lesioni personali.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora, tuttavia, l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
L’Assicurazione di cui al presente articolo è prestata con applicazione di una franchigia pari a Eur 2.500,00 per ciascun danneggiato.
ART. 3 - QUALIFICA DI TERZO
Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro.
Si conferma, pertanto, che a titolo esemplificativo e non limitativo, sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:
- i membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di indirizzo e vigilanza;
- i dipendenti di altri Enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli amministratori e i dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato anche se tali enti rivestono la qualifica di Assicurato;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano impianti e/o macchinari di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori e i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato medesimo;
- i dipendenti degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- i dipendenti delle imprese di pulizia e manutenzione;
- il personale dipendente non soggetto all'INAIL.
ART. 4 – ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini, aree o depositi di proprietà o in uso all'Assicurato;
b) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
c) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
d) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
e) da furto;
f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
h) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali;
i) da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l’assicurazione;
j) a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
k) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l’attività svolta via Internet, nonché l’attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
l) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
n) conseguenti a guerra e terrorismo;
o) derivanti dalla proprietà o uso di fabbricati detenuti a qualunque titolo.
ART. 5 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
c) conseguenti, direttamente o indirettamente:
- da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
- dall’esposizione al “fumo passivo”;
- dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF).
ART. 6 - VALIDITÀ TERRITORIALE E VALIDITA’ TEMPORALE.
Validità Territoriale
L'assicurazione di R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.
Limitatamente a USA e CANADA la garanzia viene estesa alle seguenti attività:
- viaggi per trattative di affari.
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dall’Assicurato.
La assicurazione R.C.O. è operante nel mondo intero.
Validità Temporale
Salvo dove diversamente regolato, l’assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell’assicurazione.
ART. 7 - DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri che abbiano causato la morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, ovvero quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.
ART. 8 - MALATTIE PROFESSIONALI
La garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.
La garanzia non vale:
- per quei “prestatori di lavoro” per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
La garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- direttamente o indirettamente, da amianto e asbesto e relative fibre e/o polveri.
- a comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di Eur 1.500.000,00 per sinistro e per ogni danneggiato.
Tali limiti / sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Società:
• per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
• per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Restano confermate tutte le altre esclusioni di cui alle condizioni di assicurazione del presente contratto.
Art. 9 – CLAUSOLA DI NON CUMULO DEI MASSIMALI R.C.T. – R.C.O.
La massima esposizione della Società per più sinistri che dovessero interessare congiuntamente e/o disgiuntamente le sezioni R.C.T. e R.C.O. ammonta complessivamente a € 10.000.000,00 per anno assicurativo.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892 , 1893 e 1894 C.C.).
ART. 11 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.
I pagamenti delle rate di premio successive alla prima verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro il 15 del mese successivo alla scadenza annuale. L’Appaltatore provvederà ad emettere e trasmettere quietanza, a mezzo posta, in originale, entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio da parte della Stazione Appaltante.
Resta ferma l’applicazione delle previsioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo.
Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.)
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
ART. 12 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:
- delle retribuzioni annue lorde corrisposte ai prestatori di lavoro;
Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.
E’ convenuto che la ritardata comunicazione da parte del Contraente degli elementi variabili a consuntivo, oltre il termine sopra stabilito, non pregiudicherà la validità continuativa della garanzia.
La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
ART. 13 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in 48 (quarantotto) mesi.
Alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 4 è in facoltà delle Parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante l’invio di lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del premio.
ART. 14 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere della Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti e non accettati alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.).
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente abbia agito con buona fede.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
ART. 16 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
ART. 18 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.
ART. 19 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni.
In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati e ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.
ART. 21 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 22 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte, direttamente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail certificata.
ART. 23 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria di Roma.
Art. 24 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO
In applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 7 del Contratto, sulla base dell’indice FOI specifico che più si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità successiva.
In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla scadenza dell’annualità.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, successivo alla scadenza dell’annualità. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione di informazioni sui sinistri, ai sensi del successivo art. 27, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
ART. 25 - OBBLIGHI INFORMATIVI E DOCUMENTATIVI DELLA SOCIETA’
Al fine di consentire al Contraente un costante monitoraggio dei sinistri, la Società è tenuta a dotarsi di tutti i più adeguati strumenti di archiviazione dei sinistri e dei dati informativi che li riguardino, al fine di conservarne gli estremi e comunicarne i contenuti all’Istituto.
ART. 26 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 27 – PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato “standard digitale aperto” (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti indicazioni:
• numero di sinistro ;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data di denuncia.
Dovrà, inoltre, essere indicato lo stato del sinistro secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati:
• sinistro agli atti senza seguito;
• sinistro liquidato in data per un importo pari a €…;
• sinistro aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in €… ;
• sinistro respinto.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.
A quest’ultimo riguardo, il Contraente dovrà fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T. – R.C.O.
RIEPILOGO GENERALE MASSIMALI ASSICURATI E PREMI LORDI
Xxxxxxxxx di xxxxxxx | Xxxxx annuo lordo | Premio annuo lordo |
R.C. Terzi: € 10.000.000,00 R.C.O.: € 10.000.000,00 Limite per singolo infortunato: € 2.500.000,00 Parametri per il calcolo del premio Retribuzioni Annue Lorde: € Euro 1.280.413.430,00. Totale | ‰ | € |
RIEPILOGO PREMI PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA € 200.000,00 | |||
Periodo | Imponibile | Imposta Governativa | Totale premio annuo lordo |
Annualità | |||
1° Annualità | € | € | € |
2° annualità | €. | €. | €. |
3° Annualità | €. | €. | €. |
4^ Annualità | €. | €. | €. |
Totale quadriennio |