CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO ED ESCLUSIVO
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO ED ESCLUSIVO
PER L'ASSEGNAZIONE PERMANENTE DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE IN ALBO REGIONALE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
L’anno , il mese di , il giorno , in
TRA
il Comune di Ponte di Piave, di seguito denominata comodante, rappresentata da..........................
nato a in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Locale e Protezione
Civile, domiciliato in ragione della carica nella sede dell'Ente, in Xxxxx xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, C.F. 80011510262, che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000
E
il sig. ..............................i, nato a ........................il , in qualità di Presidente del
Gruppo/Associazione........................, C.F. con sede in via
..............n , iscritta al Registro della Regione Veneto delle organizzazioni di Volontariato
cui alla L.R. 30/08/1993, n. 40 art. 4 con decreto n. 369/98 come confermato dal n. 4 del 31/01/2001 – classificazione n. TV0371, nonché all’Albo Regionale del Volontariato di P.C. della Regione Veneto cui alla L.R. 17/98 con il codice PCVOL-05-C-2021-TV-01 – di seguito denominato comodatario;
P R E M E S S O
che:
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19/05/2015 è stato approvata la
convenzione tra il Comune di Ponte di Piave e l’Associazione Alpini – Sezione di Treviso per il servizio di Protezione Civile in caso di “Emergenza Pubblica”;
- che nella citata convenzione all’art. 9 viene espressamente indicato che l’Xxx.xx comunale “si impegna ad acquistare e mettere a disposizione dei Volontari del Gruppo di Protezione Civile di Ponte di Piave, Negrisia e Levada, strumenti ed attrezzature di volta in volta ritenuti necessari”
Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Le parti confermano integralmente quanto premesso al presente atto.
Art.2
Con il presente contratto il Comune di Ponte di Piave concede in comodato d’uso gratuito al Gruppo/Associazione Volontari di Protezione Civile di cui sopra, l’uso dei seguenti mezzi e attrezzature:
- Autocarro targato AS465DY
- Rimorchio targato XA095DA
- Motopompa “Lampo”
- Apparati di radio trasmissione analogici n. 7
- Apparati di radio trasmissione in Digitale Tetra su frequenza specifica ANA ed esattamente:
n. 1 Radio ricetrasmittente portatile dual mode analogico-digitale Hytera PD785G
n. 2 Radio ricetrasmittente portatile dual mode analogico/digitale Hytera Mobilfunk PD705G
n. 3 Microfono altoparlante remoto con clip da bavero impermeabile IP67 con pulsante di emergenza e jack audio per auricolare cod. SM18N2
n. 3 Custodia in pelle Hytera per batteria da 2000 mAh per radio mod. PD705G/PD785G cod. LCY003
n. 1 Radio ricetrasmittente veicolare dual mode analogico-digitale Xxxxxx XX000X
n. 1 Alimentatore con supporto da scrivania per stazione base o per centrale operativa da 240 Vac a 13,8 Vdc con scambio automatico rete 12V Alfatronix
n. 1 Antenna veicolare a stilo ¼ onda LEA R-V 111 XH accordata su frequenze ANA con cavo coassiale (m.4,5) e connettore RF
n. 1 Antenna dipolo coassiale in fibra di vetro per stazione fissa e/o ripetitrice PROCOM CXL 2-1 LW/h accordata su frequenze ANA con linea coassiale a bassa perdita (c.a. 30 m.) intestata con connettori N.
- Computer portatile Notebook HP ProBook 450 G4 CPU i5-7200U, 4GB Ram, HDD 500 GB Sata, LCD 15,6" Sistema Operativo Win10 Professional (2XY81ES) completo di accessori:
Borsa Win10 G4 - Cavo Sicurezza - Mouse Win10 - Cavo Lan
per l’espletamento di attività esclusiva di Protezione Civile ed in particolare per le sole attività di seguito elencate:
− interventi di soccorso in emergenza autorizzati, diretti e coordinati dalle autorità competenti;
− partecipazione a corsi di addestramento e formazione per il miglioramento della
preparazione tecnica degli iscritti all'organizzazione;
− partecipazione a manifestazioni ed a congressi, diretti a divulgare tra i cittadini la cultura
della protezione civile e a favorire la conoscenza delle nozioni e dei comportamenti individuali e collettivi utili a ridurre i rischi derivanti dalle calamità;
− utilizzazione in xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx scopo di garantirne la continua efficienza
anche attraverso l'ordinaria e la straordinaria manutenzione.
Per l'utilizzo del bene con scopi diversi da quelli elencati, il comodatario dovrà richiedere anticipatamente autorizzazione scritta al Servizio Protezione Civile.
La movimentazione e l'utilizzo del bene, sia in situazione di emergenza che in situazione di normalità, sarà effettuata esclusivamente dagli iscritti della Organizzazione, adeguatamente formati a tale scopo e secondo le indicazioni delle autorità competenti.
In nessun caso il comodatario potrà cedere, neppure temporaneamente, l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, senza preventiva autorizzazione del comodante.
Art.3
I mezzi di cui all’art. 2 vengono materialmente consegnati al comodatario in perfetta efficienza e forniti di tutte le certificazioni necessarie all’utilizzo. I beni saranno consegnati al rappresentante del comodatario e verrà redatto apposito verbale.
Art. 4
Sono a carico del comodante le spese assicurative obbligatorie R.C.A., nonché la tassa di possesso, bollo auto e quant’altro connesso a spese amministrative ed oneri di legge.
In caso di sinistro il comodatario si impegna di darne comunicazione al comodante, ai sensi dell'art. 1913 c.c., allegando tutta la documentazione ritenuta utile.
Sono in carico al comodante tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni concessi (ad eccezione delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti, dimostrabili, ai sensi dell'art. 1808 c.c.). E' discrezione del comodante valutare se intervenire con idoneo contributo per sostenere spese particolarmente significative, previa consegna dei relativi preventivi e/o documenti giustificativi. Nel caso di attivazione del volontariato a cura del Comune, in caso di emergenza e in caso di esercitazioni o manifestazioni, le spese di carburante sono a carico del comodante. Lo stesso dicasi per un eventuale reintegro del bene danneggiato durante lo svolgimento di attività di protezione civile autorizzate, con esclusione di dolo o colpa grave. Le spese saranno rimborsate sulla base di idonea documentazione giustificativa. Ogni qualvolta il mezzo risulti inidoneo all'uso, il comodatario dovrà darne tempestiva comunicazione al comodante. Al comodatario potrà essere richiesto un rendiconto dell'attività svolta e dell'utilizzo dei beni.
Art.5
E' facoltà del comodante richiedere la restituzione del bene e lo scioglimento del presente contratto, con preavviso di tre mesi per compiti connessi alle proprie funzioni. Analogamente il comodatario può rinunciarvi e sciogliere il presente contratto con preavviso di tre mesi. Resta
inteso che se alla parte comodante sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno, questa ha facoltà di esigere la restituzione immediata del bene in comodato.
Il comodante potrà richiedere altresì la restituzione temporanea del bene, previo accordo con il comodatario ed inoltre il comodante si riserva l'assegnazione ad altra organizzazione/Gruppo per periodi limitati di tempo.
Inoltre l’assegnazione della cosa comodata è revocata in caso di:
a) mancato rispetto in merito alla gestione e alla funzionalità delle dotazioni in perfetta efficienza operativa, equipaggiate con tutti gli accessori necessari a garantire funzionalità immediata delle dotazioni stesse;
b) inidonea custodia e/o rimessaggio;
a) mancato impegno al costante mantenimento delle dotazioni
d)cancellazione dall’elenco delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto;
e) mancata disponibilità a partecipare alle attività di soccorso richieste dalle autorità competenti;
Art. 6
Il comodatario si obbliga di conservare e custodire il bene in oggetto con cura e massima diligenza, non destinarlo ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l'uso del beni a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e di restituire al comodante, al termine del contratto, i beni stessi nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso derivante dal solo effetto dell'uso per cui sono stati consegnati.
Art.7
Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso da quello previsto, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario.
Il comodatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti derivanti e/o connessi all’utilizzo improprio dei beni in consegna.
Il Comodatario esonera e terrà espressamente sollevato il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, dall’uso dei beni assegnati.
Il comodatario si obbliga, comunque, ad utilizzare il bene con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di non recare danni allo stesso.
Art. 8
II comodatario dovrà astenersi dall'apportare qualsiasi modifica al bene senza la preventiva autorizzazione scritta del comodante. Il Comodante si riserva la facoltà di accedere in qualsiasi
momento al bene concesso in comodato, al fine di accertarne il corretto uso e lo stato di conservazione.
Art. 9
Il presente contratto ha durata sino al 31/12/2019 (data di scadenza della convenzione) a decorrere dalla data di sottoscrizione con facoltà di entrambe le parti di recedere dandone preavviso almeno tre mesi prima mediante lettera raccomandata a.r. Alla scadenza, su richiesta del comodatario e sussistendone le condizioni, le parti potranno addivenire alla stipula di un nuovo contratto.
Art. 10
Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 266/1991. Le parti convengono che la presente pattuizione verrà registrata soltanto in caso d'uso e che in tal caso le spese di registrazione saranno a carico del comodatario.
Art. 11
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Art. 12
I dati personali contenuti nel presente contratto sono destinati a trattamento manuale e/o informatico esclusivamente per i fini strettamente inerenti alla stipulazione stessa. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario nelle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti. Gli interessati, in relazione al trattamento dei propri dati, possono esercitare i diritti previsti dall’art 13 del D.Lgs. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 13
Per i casi di controversie, che non possano essere definite in via amichevole, la competenza è del Foro di Treviso.
Letto, confermato, e sottoscritto.
Per il Gruppo/Associazione Per il Comune di Ponte di Piave