Contratto nazionale: Forfait di 180 franchi settimanali (lunedì a domenica).
INDENNITÀ DI PICCHETTO
Contratto nazionale: Forfait di 180 franchi settimanali (lunedì a domenica).
Contratto cantonale: 26 franchi giornalieri.
RIMBORSO SPESE LAVORO FUORI SEDE
Il datore di lavoro deve rimborsare al dipendente tutte le spese che gli derivano dall’esecuzione del lavoro, e nel caso in cui il dipendente è occupato in lavori fuori sede, anche quelle necessarie alla sua sussistenza (art. 327a CO)
PREPENSIONAMENTO ANTICIPATO RESOR
ADEGUAMENTI SALARIALI
TECNICA DELLA COSTRUZIONE 2022
• Pensionamento anticipato a partire da 62 anni (3 anni prima dell’età pensionabile AVS);
• Rendita di pensionamento pari al 75% della media dei salari AVS degli ultimi 36 mesi;
• Se le condizioni di assegnazione sono soddisfatte: minimo fr. 3'800.-/mese
massimo fr. 4'800.-/mese
• Presa a carico delle quote del 2° pilastro se prima dei 65 anni non viene percepita nessuna prestazione LPP (al massimo il 10% del salario determinante);
• Totale contributi dal 2020: 2,1% del salario AVS (1,05% lavoratore + 1,05% datore di lavoro).
* Valido solo per le ditte che sono sottoposte al Contratto complementare Cantonale.
L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.
SEGRETARIATO CANTONALE
x. Xxxxxxxx 00
0000 Xxxxxx x00 00 000 00 00
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx 0X | 821 41 51 | Lamone via Cantonale 19 | 966 00 63 |
Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx 00 | 873 01 20 | Xxxxxxx x. Xxxxxxxxx 0 | 751 30 52 |
Xxxxxxx xxx Xxxxx 00x | 682 55 01 | Mendrisio via Xxxx 25 | 640 51 11 |
SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91) |
SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)
I salari reali aumentano di 60 fr o 0.35 fr ora, gli aumenti concessi dopo il 1 luglio 2021 possono essere dedotti dall’adeguamento salariale.
I salari minimi contrattuali 2022 rimangono invariati e sono i seguenti:
Installatore/Lattoniere 1
Dipendenti in possesso dell’attestato federale di capacità in una delle professioni pratiche nella tecnica della costruzione (tirocinio triennale)
Categoria | all’ora | al | mese | all’anno | ||
1°anno dopo l’apprendistato | fr. | 23.65 | fr. | 4‘100.- | fr. | 53‘300.- |
3°anno dopo l’apprendistato | fr. | 25.40 | fr. | 4‘400.- | fr. | 57‘200.- |
5°anno dopo l’apprendistato | fr. | 28.25 | fr. | 4‘900.- | fr. | 63‘700.- |
7°anno dopo l’apprendistato | fr. | 29.45 | fr. | 5‘100.- | fr. | 66‘300.- |
Installatore/Lattoniere 2
Dipendenti in possesso dell’attestato federale di capacità in una professione nel ramo del metallo (tirocinio triennale) o dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CPF) nel aramo della tecnica della costruzione (tirocinio biennale)
Categoria | all’ora | al | mese | all’anno | ||
1°anno dopo l’apprendistato | fr. | 21.95 | fr. | 3‘800.- | fr. | 49‘400.- |
2°anno dopo l’apprendistato | fr. | 22.50 | fr. | 3‘900- | fr. | 50‘700.- |
3°anno dopo l’apprendistato | fr. | 23.65 | fr. | 4‘100.- | fr. | 53‘300.- |
4°anno dopo l’apprendistato | fr. | 24.80 | fr. | 4‘300.- | fr. | 55‘900.- |
Installatore/Lattoniere 3
Dipendenti non qualificati con più di 20 anni
Xxxxxxxxxx
xxxxxx X. Xxxxx 0x 821 41 61
Xxxxxx
Xxxxxxx
xxx Xxxxx 00
Mendrisio
682 55 01 xxx Xxxx 00
640 51 11
Xxx Xxxxxxxxxx 00 873 01 26
PERMANENZE
Xxxxxxx
x. xxxxx Xxxxx 0 752 00 40
Massagno
v. X. Xxxxxxxx 50 911 88 60
Categoria | all’ora | al | mese | all’anno | ||
Nel 1° anno** | fr. | 21.35 | fr. | 3‘700.- | fr. | 48‘100.- |
Nel 2° anno** | fr. | 21.65 | fr. | 3‘750.- | fr. | 48‘750.- |
Nel 3° anno** | fr. | 21.95 | fr. | 3‘800.- | fr. | 49‘400.- |
Dal 4° anno** | fr. | 23.10 | fr. | 4‘000.- | fr. | 52‘000.- |
**dall’entrata nella professione
La durata annuale lorda del
lavoro (compresi giorni festivi, vacanze e perdita di
Stabio, via Giulia (tel. x00 00 000 00 00); Luino, Xxxxxx Xxxxxxx 00, x/x xxxx Xxxx (xxx. x00 0000 000
767); Porlezza, xxx Xxxxxx 0 (xxx. x00 0000 00 000); Verbania, xxx Xxxxxxxxx 0X, x/x xxxxxxxxx Xxxx
(xxx. x00 0000 000 000).
guadagno), ammonta a 2080 ore.
La retribuzione degli apprendisti registra un aumento obbligatorio dal 1.01.2022. 1°anno fr.650 2°anno fr.850 3°anno fr.1050 4°anno fr.1350 5°anno fr.1600
1° anno di tirocinio complementare fr. 1'350. Questi importi si intendono per 13
2° anno di tirocinio complementare fr. 1'600. mensilità
VACANZE
La durata delle vacanze è la seguente:
• fino a 20 anni: | 27 giorni; | • 55 – 60 anni: | 28 giorni; |
• 21 – 49 anni: | 25 giorni; | • 61 – 65 anni: | 30 giorni. |
• 50 – 54 anni: | 27 giorni; |
La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni di età compiuti al 1. gennaio dell’anno civile per il quale le vacanze sono concesse.
Le vacanze per il 2022 sono stabilite da martedì 2 agosto a giovedì 12 agosto compresi. Sono previsti i seguenti ponti: 27 maggio, 17 giugno e 31 ottobre.
GIORNI FESTIVI
Sono indennizzati al massimo nove giorni festivi all’anno, purché cadano in un giorno lavorativo (contratto nazionale).
Tutti i lavoratori hanno diritto nel corso dell’anno al pagamento di 9 giorni festivi infrasettimanali a salario completo, fissati dal datore di lavoro all’inizio di ogni anno, dopo consultazione della manodopera (contratto cantonale)
ASSICURAZIONE MALATTIA
Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente presso una cassa malati riconosciuta con prestazioni LaMal i lavoratori sottoposti alla CCNL per un’indennità del 90% del salario perso a causa di una malattia, il primo giorno è a carico del lavoratore.
Il premio dell’assicurazione malattia perdita di salario è diviso per metà tra datore di lavoro e lavoratore.
ASSICURAZIONE INFORTUNI
Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali presso la SUVA. Il datore di lavoro prende a carico il pagamento del salario nella misura dell’80% il giorno dell’infortunio e i seguenti due giorni, poiché questi non sono assicurati alla SUVA.
INDENNITA’ PER LAVORO FUORI SEDE
L’indennità di pranzo ammonta a 15 fr. se il luogo di lavoro dista più di 10 km dalla sede della ditta/luogo d’assunzione. (contratto nazionale).
Il contratto cantonale prevede 2 sistemi di indennità:
Sistema A: inizio e fine orario in cantiere (applicabile a chi ha il mezzo della ditta per rientro al domicilio o usa la propria macchina senza obbligo rientrare in azienda) Cantieri nei 15 km con tempo superiore a 2x20minuti.
Con macchina propria 30 fr., con macchina azienda 21 fr.
Cantieri dai 15 ai 25 km:
Con macchina propria 37 fr., con macchina azienda 23 fr.
Cantieri dai 25 ai 35 km.
Con macchina propria 50 fr., con macchina azienda 31 fr.
Sistema B: Inizio e fine lavoro presso sede ditta/assunzione. Fuori dal raggio di 4 km dalla sede della ditta 16 fr.
INDENNITA’ PER L’UTILIZZO DI UN VEICOLO PRIVATO
Il dipendente ha diritto all’indennità seguente: utilizzo veicolo privato fr. 0.70/km.
INDENNITA’ DI FINE ANNO/TREDICESIMA.
Il dipendente riceve un’indennità di fine anno corrispondente al 100% del salario medio mensile. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, l’indennità sarà versata pro rata temporis.
TERMINI DI DISDETTA
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con termine di disdetta di sette giorni. E’ considerato periodo di prova il primo mese di lavoro.
Deroghe, possono essere convenute con accordo scritto. Il periodo di prova non potrà tuttavia superare i tre mesi.
Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese:
• nel primo anno di servizio con preavviso di un mese
• dal 2. al 9. anno di servizio con preavviso di due mesi
• dal 10. anno di servizio con preavviso di tre mesi
I termini di disdetta summenzionati possono essere modificati attraverso accordi scritti; tuttavia non potranno essere inferiori ad un mese.
PROTEZIONE AL LICENZIAMENTO
Contratto nazionale: divieto di disdetta quando si è in malattia/infortunio, 30 giorni nel 1° anno d’assunzione, 90 giorni dal 2° al 5° compreso, 180 giorni dal 6° anno, dal 10° anno fino a dichiarazione di guarigione per un massimo di 720 giorni.
Contratto cantonale: 60 giorni nel primo anno, dal 2° al 9° 180 giorni a eccezione degli infortuni e delle malattie professionali con protezione fino a dichiarazione di guarigione per un periodo massimo di 720 giorni, dal 10° anno fino a dichiarazione di guarigione per massimo di 720 giorni.
INDENNITA’ PER ASSENZE GIUSTIFICATE
Il lavoratore ha diritto alle indennità per le seguenti assenze:
a) matrimonio del lavoratore: 2 giorni / 5*
b) nascita di un figlio del lavoratore: 10 giorni
c) matrimonio di un figlio: 1 giorno
d) decesso del coniuge o di un figlio, dei genitori: 3 giorni
e) decesso dei nonni, dei suoceri, di una nuora o di un genero, di un fratello/una sorella,
se vivevano nella stessa economia domestica: 3 giorni se non vivevano nella stessa economia domestica: 1 giorno
f) | in caso di creazione o di trasloco della propria economia domestica, per quanto ciò non sia legato al cambiamento del posto di lavoro (max 1 all’anno): | 1 giorno |
g) | in caso di riforma militare: | 1 giorno |
h) | in caso di giornata d’informazione per arruolamento militare: | 1 giorno |
i) | Perfezionamento professionale finalizzato alla professione | 5 giorni |
l) | per la cura dei membri malati della famiglia per i quali sussiste un obbligo legale di |
assistenza, che vivono nella stessa economia domestica, quando la cura non possa
venire organizzata altrimenti e d’intesa con il datore di lavoro: fino a
3 giorni
(*) solo per aziende firmatarie del Contratto complementare cantonale