ALLEGATO C
ALLEGATO C
AVVISO DI VENDITA DI N. 480 QUOTE DEL CAPITALE DELLA BANCA D’ITALIA (la “Partecipazione”) DETENUTE DA VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A. (il “Venditore”)
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
tra
"VENETO BANCA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa”, con sede legale in Xxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx Xxx x. 000, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso/Belluno, codice fiscale e Partita IVA: 00208740266, (“Veneto Banca” o “Promittente Venditore”), rappresentata dai sottoscritti Commissari Liquidatori, come indicati in premessa;
e
[●], con sede legale in [●], codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] [●] Partita IVA [●], [ulteriori iscrizioni ad albi], (“[●]” o “Promittente Acquirente”), qui rappresentata da qui rappresentata da [●]
(Veneto Banca e [●] sono di seguito anche individualmente definiti ciascuno come una “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”)
premesso che:
(A) con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Veneto Banca a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico Bancario, e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito dalla L. n. 121/2017);
(B) Con provvedimenti della Banca d'Italia del 25 giugno 2017 e del 17 aprile 2018 sono stati nominati Commissari Liquidatori l'Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, la Prof.ssa Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx e, quali componenti del Comitato di Sorveglianza, l'Avv. Xxxxxx Xxxxxxx, il Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx (poi nominato presidente) e la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxx.
(C) Veneto Banca detiene n. 480 quote, del valore nominale di Euro 25.000,00 ciascuna, del capitale della "Banca d’Italia", istituto di diritto pubblico con sede in Roma, via Nazionale n. 91, Codice Fiscale 00997670583, capitale Euro 7.500.000.000,00, rappresentato da 300.000 quote nominative di partecipazione del valore nominale di Euro 25.000,00 ciascuna. Tali quote, di complessivi nominali Euro 12.000.000,00 (le “Quote”), costituiscono lo 0,16% del capitale della Banca d’Italia.
(D) in conformità alle modalità indicate nell’art. 3, comma 3 del D.L. n. 99/2017, i Commissari Liquidatori hanno pubblicato in data [●] l’avviso di vendita della Partecipazione (l’“Avviso”) contenente la procedura di cessione della Partecipazione (la “Procedura”);
(E) la Procedura ha ad oggetto la cessione delle Quote, ripartite in numero 12 lotti, ciascuno composto da
n. 40 Quote (“Lotto”, al plurale “Lotti”) e le Offerte possono avere ad oggetto uno o più Lotti;
(F) ai sensi del Paragrafo III dell’Avviso il Promittente Xxxxxxxxx propone di cedere tutte le Quote, massimizzandone il ricavato, stabilendo che il prezzo base per l’offerta pari al valore nominale delle
Quote e specificando che non sono accettate offerte inferiori al prezzo base;
(G) l’Avviso al Paragrafo III prevede inoltre:
- che i singoli Lotti saranno aggiudicati sulla base del criterio del prezzo offerto più elevato
- che i rialzi di prezzo dovranno essere almeno il 5% rispetto al prezzo base;
- che si terrà prioritariamente conto delle offerte aventi ad oggetto la totalità dei Lotti, purché il prezzo offerto sia superiore alla somma dei prezzi delle offerte aventi ad oggetto un numero di Lotti inferiore a 12. La totalità dei Lotti verrà aggiudicata all’offerente che ha presentato il prezzo più alto. Non verificandosi tale caso, si procederà, nell’ordine, come segue.
1) Verranno dapprima assegnati i Lotti per i quali è stato offerto il prezzo più alto. A seguire, in ordine decrescente, saranno assegnati i Lotti residui per i quali è stato offerto un prezzo inferiore.
2) Nel caso in cui vi siano più offerte concorrenti con il medesimo prezzo, aventi ad oggetto un numero complessivo di Lotti superiore a quelli non ancora assegnati, le Quote appartenenti ai Lotti non ancora assegnati saranno ripartite tra gli offerenti in proporzione ai Lotti oggetto delle rispettive offerte. L’eventuale resto di Quote che non dovesse essere così assegnato, verrà attribuito ad uno degli offerenti concorrenti mediante sorteggio, da svolgersi avanti a notaio incaricato dai Commissari Liquidatori.
(H) nell’ambito della Procedura, il Promittente Acquirente ha formulato un’offerta vincolante di acquisto delle Quote (l’”Offerta Vincolante”);
(I) il Promittente Acquirente ha ottenuto ogni informazione necessaria a formulare l’Offerta Vincolante e alla stipula del presente contratto preliminare (il “Contratto”);
(J) all’esito della Procedura, i Commissari Liquidatori hanno proceduto a redigere una graduatoria delle offerte ai sensi del paragrafo VII dell’Avviso, in base ai criteri indicati al paragrafo III dell’Avviso, individuando il cessionario [in alternativa: i cessionari] delle Quote, come di seguito indicato:
[●];
(K) rimangono pertanto assegnate al Promittente Acquirente n. [●] quote del capitale della Banca d’Italia (le “Quote Banca d’Italia”), oggetto del presente Contratto;
(L) con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti intendono procedere alla compravendita della
Quote Banca d’Italia ai termini e condizioni ivi previste,
tutto ciò premesso, le Parti stipulano e concordano quanto segue.
1. Premesse e Interpretazione
1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Qualsiasi riferimento al presente Contratto si intenderà inclusivo anche delle Premesse.
1.2. Le seguenti previsioni dovranno applicarsi in relazione all'interpretazione del presente Contratto:
(a) salvo previsione contraria, qualsiasi riferimento a una disposizione di legge, regolamento, trattato, autorizzazione deve intendersi effettuato al testo pro tempore vigente e, quindi, anche a successive disposizioni di legge e/o regolamento che dovessero modificarne o integrarne il contenuto;
(b) qualsiasi riferimento a un Articolo o Paragrafo deve intendersi rivolto, salvo ove diversamente previsto, ad un Articolo o Paragrafo del presente Contratto;
(c) le rubriche, l'uso del grassetto e del corsivo e il numero di pagina sono per esclusiva facilità di
riferimento e non devono influire sull'interpretazione del presente Contratto.
1.3. Salvi i termini con lettera iniziale maiuscola definiti altrove, nel presente Contratto i termini con lettera iniziale maiuscola avranno il seguente significato:
“Autorità”: indica qualsiasi autorità giudiziaria, governativa, esecutiva, fiscale o amministrativa, sia italiana che straniera, prevista dalla Legge o regolamento.
“c.c.” indica il codice civile (r.d. n. 262 del 16 marzo 1942 e successive modifiche ed integrazioni). “Data del Closing”: la data in cui avverrà il Closing ai sensi dall’Articolo 5.
“Giorno Lavorativo”: ciascun giorno di calendario ad eccezione (i) del sabato, (ii) della domenica, (iii) degli altri giorni nei quali gli sportelli delle aziende di credito non sono di regola aperti, sulla piazza di Treviso, per l’esercizio della loro attività.
“Legge” indica ogni norma giuridica applicabile di qualsiasi ordinamento giuridico, di natura sovranazionale, nazionale o locale.
“Testo Unico Bancario”: il d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni. “Vincolo”: qualsiasi pegno, privilegio volontario, diritto reale o personale di terzi, onere reale ed ogni altro obbligo o onere opponibile erga omnes che limiti la libera disponibilità di un bene o di un diritto.
2. Impegno alla compravendita
2.1. Alle condizioni ed ai termini indicati nel presente Contratto, il Promittente Venditore si impegna a vendere e il Promittente Acquirente si impegna ad acquistare le Quote Banca d’Italia nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto che avranno alla Data del Closing.
3. Prezzo
3.1. Il prezzo di acquisto delle Quote Banca d’Italia (il “Prezzo”) è convenuto nell’importo di Euro [●] ([●]/[●]) per ciascuna quota, e così per complessivi Euro [●] ([●]/[●]).
3.2. Le Parti convengono che il Prezzo è fisso e non è soggetto ad aggiustamenti.
4. Pagamento
4.1. Il Prezzo sarà corrisposto al Closing a favore del Promittente Venditore dal Promittente Acquirente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Promittente almeno 3 giorni di calendario prima della Data del Closing.
5. Closing
5.1. Le Parti si impegnano alla compravendita delle Quote Banca d’Italia entro 15 Giorni Lavorativi dalla stipula del presente Contratto, dinanzi al Notaio e alla data e ora che il Promittente Venditore comunicherà per iscritto al Promissario Acquirente ovvero nella diversa data e ora concordata dalle Parti per iscritto (il “Closing”).
5.2. Al Closing, in un unico contesto:
(a) le Parti sottoscriveranno dinnanzi al Notaio designato in accordo tra le stesse l’atto di trasferimento delle Quote Banca d’Italia, atto il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto all’ALLEGATO 1 al presente Contratto; le relative spese notarili sono a carico del Promissario Acquirente;
(c) a seguito della relativa conferma da parte della banca del Promittente Venditore, quest’ultimo rilascerà quietanza dell’avvenuto pagamento del Prezzo.
5.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli atti, gli adempimenti, le operazioni e le attività costituenti il Closing ai sensi dell’Articolo 5 sono e devono intendersi, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, come inscindibili e pertanto il Closing non si considererà avvenuto a meno che tutti gli altri atti, adempimenti, operazioni ed attività di cui all’Articolo 5 non siano stati compiuti e/o avvenuti secondo quanto nello stesso disciplinato; essendo inteso che, in tale ipotesi, salvo e impregiudicato ogni altro diritto derivante dal presente Contratto, le Parti coopereranno in buona fede per rimuovere gli effetti delle operazioni e attività già compiute.
5.4. Resta altresì inteso che nel caso in cui il Promittente Acquirente non adempia all’obbligo della compravendita della Partecipazione, il Promittente Venditore potrà alternativamente: (i) risolvere di diritto il Contratto, salvo il risarcimento del maggior danno, ovvero (ii) chiedere l’adempimento dell’obbligo di compravendita.
6. Dichiarazioni e garanzie del Promittente Venditore
6.1. Il Promittente Venditore rilascia in favore del Promittente Acquirente le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 6, e attesta che le suddette dichiarazioni e garanzie sono vere e corrette alla data di stipula del presente Contratto e alla Data del Closing, come se le dichiarazioni e garanzie fossero rese a tale data. Le dichiarazioni e garanzie costituiscono una garanzia unilaterale, autonoma e indipendente rilasciata dal Promittente Venditore nel contesto della compravendita contemplata dal presente Contratto e sono soggette a quanto previsto all’Articolo 7, nonché alle altre circostanze identificate nel presente Contratto.
6.2. Il Promittente Venditore è una società in liquidazione coatta amministrativa (come da premesse) regolarmente costituita ed esistente secondo la legge italiana e ha titolo, capacità e poteri per concludere il presente Contratto e per eseguire le obbligazioni in esso previste a suo carico.
6.3. Il Promittente Venditore ha la piena e legittima titolarità e disponibilità ed ha il pieno ed indisturbato possesso e godimento delle Quote Banca d’Italia.
6.4. Le Quote Banca d’Italia sono libere da ogni Vincolo.
7. Assenza di ogni altra garanzia del Promittente Venditore
7.1. Le Parti convengono espressamente che il Promittente Xxxxxxxxx non rilascia e non rilascerà alcuna dichiarazione o garanzia diversa da quelle indicate all’Articolo 6 del presente Contratto.
7.2. Il Promittente Acquirente prende atto e accetta che, salvo quanto indicato all’Articolo 6:
(a) Le Quote Banca d’Italia verranno cedute dal Promittente Venditore nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto, ben noto al Promittente Acquirente, in cui si troveranno alla Data del Closing;
(b) la compravendita delle Quote Banca d’Italia sarà effettuata con espressa esclusione delle garanzie di legge, e senza alcuna revisione di prezzo;
(c) la compravendita della Partecipazione verrà effettuata a totale rischio del Promittente Acquirente, il quale dà atto espressamente del carattere aleatorio del Contratto (e del relativo trasferimento della Partecipazione) ai sensi dell’art. 1469 c.c.;
(d) Le Quote Banca d’Italia sono promesse in vendita e saranno cedute senza alcuna garanzia da parte del Promittente Venditore per quanto concerne tra l’altro (in via meramente
esemplificativa) le caratteristiche, la qualità, la capacità di generare reddito della Banca d’Italia, ovvero la sua autonomia finanziaria.
8. Dichiarazioni e garanzie del Promittente Acquirente
8.1. Il Promittente Acquirente dichiara e garantisce al Promittente Venditore quanto segue, e attesta che le seguenti dichiarazioni e garanzie sono vere e corrette alla data di stipula del presente Contratto e alla Data del Closing, come se le seguenti dichiarazioni e garanzie fossero rese a tale data.
8.2. Il Promittente Acquirente è una società regolarmente costituita ed esistente secondo la legge italiana e ha titolo, capacità e poteri per concludere il presente Contratto e per eseguire le obbligazioni in esso previste a suo carico.
8.3. Il Promittente Acquirente non è insolvente, soggetto a procedure concorsuali ovvero in liquidazione, né vi sono attualmente elementi o circostanze tali da far presumere che il Promittente Acquirente possa versare in futuro in stato di insolvenza.
8.4. Il Promittente Acquirente ha pieni poteri e autorità per concludere, sottoscrivere e adempiere il presente Contratto e gli altri accordi e documenti da sottoscriversi e adempiersi in conformità alle previsioni del Contratto medesimo e/o comunque ad esso connessi e/o da esso risultanti, che costituiscono (o, successivamente alla sottoscrizione degli stessi, costituiranno) obbligazioni valide e vincolanti del Promittente Acquirente ai sensi del presente Contratto e/o dei predetti altri accordi e/o documenti.
8.5. Il Promittente Acquirente ha validamente ed efficacemente compiuto ogni adempimento, sia di natura societaria che di qualsivoglia altra natura che doveva essere da esso posto in essere al fine di stipulare il presente Contratto e di assumerne le relative obbligazioni. Non sussiste alcun accordo, impegno, diritto o altro impedimento che preveda obblighi a carico del Promittente Acquirente incompatibili con l’esecuzione del presente Contratto. In particolare, i competenti organi sociali del Promittente Acquirente hanno validamente approvato ed autorizzato l’acquisto delle azioni proprie costituenti la Partecipazione in conformità alle applicabili disposizioni di legge.
8.6. Il Promittente Acquirente è dotato di tutti i requisiti richiesti dallo statuto della Banca d’Italia per l’acquisto della qualifica di partecipante. In particolare, il Promittente Acquirente è una [banca avente sede legale e amministrazione centrale in Italia / impresa di assicurazione e riassicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in Italia / fondazione di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 / ente ed istituto di previdenza ed assicurazione avente sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.], e non possiede, direttamente o indirettamente, una quota del capitale di Banca d’Italia superiore al 3 per cento, intendendosi per tale la quota di capitale sociale di Banca d’Italia eventualmente già posseduta sommata alla Partecipazione.
8.7. Il Promittente Acquirente ha a propria disposizione i fondi sufficienti per l’acquisto delle Quote Banca d’Italia e per il pagamento del Prezzo al Promittente Venditore.
9. Obblighi di indennizzo del Promittente Venditore
9.1. Il Promittente Venditore si impegna ad indennizzare il Promittente Acquirente nei limiti di cui all’Articolo 10 per ogni danno, costo o pregiudizio subito direttamente dal Promittente Acquirente, in conseguenza della violazione o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie del Promittente Venditore di cui all’art. 6 (il “Danno Indennizzabile”).
9.2. Le Parti convengono che, salva l’evizione totale, l’indennizzo previsto dal presente Articolo 9 costituisce l’unico rimedio disponibile al Promittente Acquirente in caso di violazione o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie del Promittente Venditore di cui all’art. 6, essendo espressamente convenzionalmente escluso il ricorso ad ogni altro rimedio, ivi incluso qualsiasi rimedio risolutorio o che comunque possa determinare il venir meno dell’efficacia del presente Contratto.
10. Limitazioni all’obbligo di indennizzo del Promittente Venditore
10.1. Le Parti convengono che:
(a) in nessun caso il Promittente Xxxxxxxxx sarà responsabile nei confronti del Promittente Acquirente in relazione a qualsiasi Danno Indennizzabile di importo unitario inferiore a Euro 100.000 (centomila/00); e
(b) la responsabilità de Promittente Xxxxxxxxx nei confronti del Promittente Acquirente in relazione a qualsiasi Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx è limitata ad un ammontare massimo pari al 10% del Prezzo (il “CAP”).
10.2. il Promittente Venditore non avrà alcun obbligo di indennizzo ai sensi dell’Articolo 9 con riferimento a richieste di indennizzo ricevute successivamente alla data del 31 dicembre 2021.
11. Obblighi di indennizzo del Promittente Acquirente
11.1. Il Promittente Acquirente si impegna ad indennizzare il Promittente Venditore per ogni danno, costo o pregiudizio direttamente subito, in conseguenza della violazione o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie del Promittente Acquirente di cui all’art. 8.
12. Confidenzialità – Annunci
12.1. Informazioni confidenziali
(a) le informazioni che sono o divengano di dominio pubblico, per motivi diversi dalla violazione del presente Contratto da parte delle Parti;
(b) le informazioni che sono state sviluppate indipendentemente dalle Parti;
(c) le informazioni ottenute dalle Parti da un Soggetto terzo che, per quanto di conoscenza della Parte, non sia soggetto a un divieto contrattuale, legale o fiduciario di trasmettere le informazioni alle Parti;
(d) le informazioni rivelate nei limiti richiesti o dovuti dalla Legge a qualsiasi Autorità, organo governativo, di sorveglianza o qualsiasi borsa valori riconosciuta (ivi inclusa ogni informazione rivelata o pubblicata da Veneto Banca nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa), fermo restando che, nei limiti permessi dalla Legge applicabile, ogni Parte si impegna a far sì che ciascuna di tali rivelazioni abbia il contenuto minimo richiesto dalla Legge perché tale Parte sia adempiente alle obbligazioni a suo carico;
(e) le informazioni rivelate a qualsiasi Autorità fiscale nei limiti in cui ciò sia necessario per le questioni fiscali delle Parti;
(f) le informazioni rivelate tramite annuncio ai sensi dell’articolo 12.2.
12.2. Annunci
Nessuna Parte potrà fare o pubblicare, o far sì che siano fatti o pubblicati, annunci o altre comunicazioni scritte riguardanti il presente Contratto o le altre operazioni qui contemplate per la diffusione tra il pubblico senza la preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte. Questa disposizione non si applicherà tuttavia, a qualsiasi annuncio o comunicazione scritta richiesto dalla Legge applicabile o in base ai regolamenti di qualsiasi organo governativo o di ogni Autorità (ivi incluso ogni annuncio pubblicato da Veneto Banca nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa), restando inteso che la Parte richiesta di fare tale annuncio dovrà, se possibile, consultare l’altra Parte sulla tempistica e il contenuto di tale annuncio prima che lo stesso sia fatto.
13. Comunicazioni
13.1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni del presente Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalla (o per conto della) Parte che effettua tale comunicazione e dovrà essere consegnata a mano, o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
(i) se al Promittente Venditore: Veneto Banca in l.c.a.
All’attenzione dei Commissari Liquidatori
PEC: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
(ii) se al Promittente Acquirente:
[●]All’attenzione di [●].
PEC: [●].
ovvero presso il diverso indirizzo in Italia che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data odierna; restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto.
14. Disposizioni Generali
14.1. Intero accordo
Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti con riferimento alle materie dallo stesso regolate e prevale e sostituisce ogni accordo precedente relativo alle stesse materie.
14.2. Modifiche
Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente Contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.
14.3. Cessione
Il presente Contratto, così come i crediti che dovessero sorgere dallo stesso, non potranno essere ceduti dal Promittente Acquirente senza il preventivo consenso scritto del Promittente Venditore.
14.4. Rinunce
L’eventuale tolleranza di una delle Parti al presente Contratto di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e le pattuizioni qui previsti. Nessuna rinuncia ad alcun diritto, o alla contestazione di violazioni o inadempimenti ai sensi del presente Contratto dovrà essere considerata valida, a meno che sia resa per iscritto dalla
Parte rinunciante, e nessuna rinuncia dovrà ritenersi una rinuncia a far valere una successiva violazione o un successivo inadempimento, della stessa o di altra natura.
14.5. Costi e spese
Ciascuna Parte sosterrà i propri costi e spese sorti in relazione alla preparazione e negoziazione del presente Contratto.
I costi relativi al trasferimento della Partecipazione ed ogni altro onere relativo allo stesso saranno a carico del Promittente Acquirente.
14.6. Esecuzione di buona fede
Le Parti si impegnano a porre in essere in buona fede tutti gli atti necessari ed opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni di cui al presente Contratto e ad astenersi dall’intraprendere iniziative o tenere comportamenti comunque idonei ad eludere, direttamente o indirettamente, le pattuizioni medesime.
15. Legge applicabile
15.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.
15.2. Ogni controversia che dovesse insorgere relativamente agli atti della Procedura sarà rimessa alla giurisdizione italiana del foro competente.
ALLEGATO 1
CESSIONE DI QUOTE DELLA BANCA D’ITALIA
L'anno [●], il giorno [●] del mese di [●]. In [●], [●].
Avanti a me [●], Notaio in [●], iscritto nel Collegio Notarile di [●], sono presenti i signori:
- [●],
il quale/i quali intervengono in rappresentanza della società
"VENETO BANCA Società per Azioni" in Liquidazione Coatta Amministrativa, con sede legale in Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud n. 250, capitale sociale di Euro 1.373.460.103,00 (unmiliardotrecentosettantatremilioniquattrocentosessantamilacentotré), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso al numero di iscrizione, codice fiscale e partita
I.V.A. 00208740266, Repertorio Economico Amministrativo n. TV - 88163, società posta in Liquidazione coatta amministrativa con decreto n. 186 del 25 giugno 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), e successive modifiche ed integrazioni, e dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.”,
[nella loro qualità di Commissari Liquidatori di Veneto Banca, nominati alla carica l’Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e la Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx con provvedimento emesso dal Governatore della Banca d’Italia in data 25 giugno 2017, e il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx con provvedimento emesso dal Governatore della Banca d’Italia in data 17 aprile 2018 (in sostituzione del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx), muniti dei poteri e delle attribuzioni contemplati dagli articoli 198 della Legge Fallimentare, 84 del testo Unico Bancario e, in generale, dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III, del TUB, per ogni aspetto non disciplinato dal Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017.]
[nella sua qualità di procuratore speciale, munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza di procura speciale in data [●] n. [●] di repertorio Notaio [●], che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera “A”]
(di seguito, anche la “Parte Cedente”);
- [●],
il quale/i quali intervengono in rappresentanza della società [●],
nella sua/nelle lor qualità di procuratore speciale/ rappresentante legale, munito degli occorrenti poteri
[infra in forza di procura speciale in data [●], n. [●]di repertorio Notaio [●]di [●], che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera “B”]
(di seguito, anche la “Parte Cessionaria” e, unitamente alla Parte Cedente, le “Parti”). Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,
PREMESSO CHE
- la Parte Cedente è titolare di numero [●] ([●]) quote del valore nominale di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ciascuna, per complessivi nominali Euro [●] ([●]) della "Banca d’Italia", istituto di diritto pubblico con sede in Roma, via Nazionale n. 91, capitale Euro 7.500.000.000,00, rappresentato da 300.000 quote nominative di partecipazione del valore nominale di euro 25.000,00 ciascuna;
- la Parte Cedente intende vendere parte della suddetta partecipazione alla Parte Cessionaria, che intende acquistarla,
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue.
Art. 1 - Consenso e oggetto.
La società "VENETO BANCA Società per Azioni" in Liquidazione Coatta Amministrativa, come sopra rappresentata, cede a [●] che, come sopra rappresentato, accetta ed acquista, numero [●] ([●]) quote del valore nominale di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ciascuna, per complessivi nominali Euro [●] (venticinquemilioni virgola zero zero) della "Banca d’Italia", ISIN [●](di seguito, anche le “Quote”), al prezzo che le Parti dichiarano convenuto e, quindi, in Euro [●] ([●]).
La corresponsione del prezzo avverrà a mezzo di istruzioni di regolamento di tipo DvP (Delivery versus Payment) da inviarsi alla Banca d’Italia attraverso messaggi SWIFT.
Pertanto le Parti, al fine di dare esecuzione al presente contratto e, segnatamente, sollecita attuazione alla scritturazione in favore del conto deposito titoli della Parte Cessionaria, si obbligano a trasmettere alla Banca d’Italia le istruzioni congiunte per il regolamento della cessione delle Quote ai sensi dell’art. 6, comma terzo, del «contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia» in essere tra le Parti, singolarmente considerate, e la Banca d’Italia stessa.
Art. 2 - Efficacia.
La cessione – in ragione del regime di dematerializzazione delle Quote e della loro immissione nel regime di gestione accentrata ai sensi dell’art. 4 dello statuto e della deliberazione del Consiglio Superiore della Banca d’Italia del 30 settembre 2015 – produrrà l’effetto traslativo con la scritturazione in favore della Parte Cessionaria nel conto deposito titoli già aperto a suo nome presso la Banca d’Italia.
Art. 3 - Garanzie.
La Parte Cedente garantisce che le Quote in oggetto sono interamente liberate, di sua piena ed esclusiva proprietà e libera disponibilità, non gravate da pegno, sequestri, pignoramenti, vincoli di ogni genere e diritti di terzi.
Art. 4 - Altri patti e dichiarazioni.
La presente cessione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa
ai sensi dell'art. 11 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Spese, oneri professionali e l’imposta di registro di cui al precedente comma si convengono a carico della parte Cedente.
Si convengono invece a carico esclusivo della Parte Cessionaria tutti gli ulteriori oneri di carattere tributario e fiscale che fossero applicabili alla presente cessione in dipendenza delle vigenti disposizioni di legge, così come gli eventuali ulteriori oneri, imposte e spese di qualunque natura che dovessero derivare da future modifiche delle citate disposizioni o da una loro diversa interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Parte Cessionaria corrisponderà alla Parte Cedente a sua prima richiesta ogni importo che la medesima avesse a pagare a fronte dei citati oneri e spese, senza poter operare alcuna deduzione o ritenuta se non nei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge.
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I comparenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile. Io notaio ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore [●], dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.
[●]