ACCORDO SUI CRITERI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE
ACCORDO SUI CRITERI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE
Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne è intervenuto in data 26 aprile 2010 l’Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e criteri per la formazione dei relativi elenchi, che forma parte integrante del C.C.L. delle scuole equiparate dell’infanzia.
Copia di tale Accordo verrà inoltrata all’Assessorato all’Istruzione della Provincia Autonoma di Trento. Le Parti contraenti:
- convengono di riconvocarsi ai fini della risoluzione di eventuali problemi interpretativi di carattere generale sulle intese raggiunte sollevate da uno dei firmatari;
- convengono di riconvocarsi al fine di esaminare eventuali future novità.
- ferma restando la durata quadriennale dell’“Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di Trento e criteri per la formazione dei relativi elenchi” le parti convengono che eccezionalmente e solo per il presente Accordo la scadenza si intende biennale (2010/11 – 2011/12), in considerazione del fatto che si ritiene opportuno scorporare la parte relativa alla formazione degli elenchi.
- prendono atto che per la formazione degli elenchi per l’assunzione del personale insegnante per gli anni scolastici 2010/11 e 2011/12 si è fatto riferimento alla disciplina contenuta nel precedente Accordo.
F.L.C. CGIL - Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx
CISL - Scuola - Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx
UIL Coordinamento Scuola Infanzia - Sig.ra Xxxxx Xxx Xxxxxx
Federazione Provinciale Scuole Materne
Commissione Negoziale - Pres. Sig. Xxxxx Xxxxxx
- Sig. Xxxxx Xxxxxx
- Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx
ACCORDO TRA LA FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI F.L.C. C.G.I.L, C.I.S.L. – SCUOLA E UIL - COORDINAMENTO SCUOLE INFANZIA SULLE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO E COME INSEGNANTI SUPPLEMENTARI NELLE SCUOLE EQUIPARATE DELL'INFANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 E CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI RELATIVI ELENCHI.
NORME GENERALI
Il presente Accordo costituisce materia negoziale e pertanto è parte integrante del C.C.L. delle scuole equiparate dell’infanzia.
Le assunzioni del personale insegnante a tempo determinato, a tempo indeterminato e come supplementare nelle scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, avvengono nel rispetto delle leggi, della disciplina prevista all'art. 50 della L. P. n. 13 del 21 marzo 1977 concernente l’Ordinamento della Scuola dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e della L. P. n. 27 del 10 settembre 1993 e loro successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, per quanto riguarda il valore da attribuire all’idoneità dei concorsi per la scuola dell’infanzia banditi dalla P.A.T., si deve fare riferimento anche all’art. 16 della L. P. n. 5 del 15 marzo 2005.
Per quanto riguarda l’applicazione della L. P. n. 27/93 citata, l’insegnante che, in possesso del titolo di specializzazione, si avvale nell’assunzione della precedenza prevista, è tenuto a restare nella scuola dell’infanzia per tutto il periodo di permanenza del bambino in difficoltà, dopodiché sarà considerato perdente il posto, fatto salvo quanto previsto nel successivo Par. I, punto e).
Come previsto dall’art. 49 del C.C.L. delle scuole equiparate e dalla C.M. del MIUR n. 31 del 18 marzo 2003 nelle scuole equiparate dell’infanzia rientra nel computo per l’individuazione della quota di riserva prevista per le assunzioni obbligatorie – in base alla L. n. 68 del 12 marzo 1999 e succ. mod. ed integr.
– solo il personale non docente.
Le domande di assunzione, la formazione degli elenchi ed il sistema di gestione delle chiamate avvengono nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. mod. ed integr.: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
L'utilizzo degli elenchi e le assunzioni devono avvenire sempre nel rispetto delle norme in vigore, della disciplina del rapporto di lavoro d'impiego privato, del C.C.L. citato e del presente Accordo e successive modifiche.
La Federazione Provinciale Scuole Materne e altro Ente, Associazione o Azienda possono svolgere le attività e le operazioni previste dalle normative generali e di settore, dal C.C.L. e dal presente Accordo e xx.xx. riferite agli Enti gestori in quanto rappresentanti degli stessi.
PAR. I – “SPOSTAMENTI” DA UNA SCUOLA EQUIPARATA AD UN'ALTRA SCUOLA EQUIPARATA DEL PERSONALE INSEGNANTE GIA' A TEMPO INDETERMINATO
Si deve precisare che con il termine "spostamenti" del personale insegnante già in servizio a tempo indeterminato ci si riferisce a nuove assunzioni a tempo indeterminato, che saranno effettuate secondo le modalità, i criteri e le procedure già in uso nelle scuole equiparate, nel rispetto delle norme sul collocamento da una scuola equiparata ad un'altra, in applicazione di quanto disposto dall'art. 50 della
L. P. n. 13/77 citata, dal C.C.L., dal presente Accordo.
Gli Enti gestori individuano i posti disponibili a tempo indeterminato per effettuare le operazioni di “spostamento” sulla base del Programma Annuale previsto dall’art. 54 della L. P. n. 13/77 e succ. mod. ed integr.; essi sono impegnati attraverso un accordo di solidarietà a salvaguardare i posti di lavoro del personale con contratto a tempo indeterminato.
In particolare, in caso di riduzione di sezione e/o di organico della scuola il licenziamento avviene sulla base dell'anzianità totale maturata dal dipendente con rapporti a tempo indeterminato presso scuole equiparate, valutando quella acquisita presso la scuola ove è in servizio - e si verifica il calo - un 75% in più rispetto a quella eventualmente acquisita presso altre scuole equiparate. Va aggiunta, inoltre, l’anzianità totale maturata dal dipendente di ruolo o a tempo indeterminato presso scuole dell’infanzia provinciali, valutando tale servizio pari al 75% del totale effettivamente svolto. Ai fini del riconoscimento spetta all’insegnante interessato che ha servizi presso scuole dell’infanzia non federate produrre la relativa documentazione (in originale o fotocopia) se non trasmessa d’ufficio.
Esclusivamente al fine di individuare il personale perdente il posto presso una scuola dove si verifica un calo di sezione e/o di organico, agli insegnanti che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi sia ordinari che riservati banditi dalla Provincia Autonoma di Trento per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, viene attribuito un ulteriore beneficio pari a 6 mesi di servizio (per una sola idoneità) .
A parità di anzianità, si considera l'anzianità totale maturata in rapporti a tempo determinato in scuole equiparate e provinciali; se ciò non fosse ancora sufficiente ad individuare la persona, per ultimo si considera la maggiore età anagrafica.
Fatto salvo il caso del personale perdente il posto, il dipendente non può ottenere lo “spostamento” ad altra scuola equiparata se non ha superato il periodo di prova entro la data di esposizione dell’elenco definitivo del personale interessato alle operazioni di “spostamento”. Non può presentare domanda di “spostamento” il personale insegnante supplementare in possesso del titolo di specializzazione che è stato assunto in base alla precedenza di cui alla L. P. n. 27/93 e succ. mod. ed integr. fino alla conclusione della frequenza del bambino in difficoltà.
Le operazioni di “spostamento” si attuano secondo i seguenti criteri:
a) Come previsto dal comma 4 dell’art. 50 della L. P. n. 13/77 già citata, il personale assunto a tempo indeterminato che sia assente e tutelato ai sensi degli artt. 54 e 56 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, se interessato dalla perdita del posto, verrà mantenuto in eccedenza alla dotazione organica della scuola fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale si verifica la condizione del compimento di un anno di età del figlio; cioè non potrà essere licenziata la lavoratrice identificata quale perdente posto che si trova in gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino. Qualora la dipendente rientrasse in servizio nel corso dell’anno scolastico, verrà utilizzata per esigenze organizzative della scuola o per le sostituzioni del personale eventualmente assente.
b) Il personale insegnante appartenente a ordini o congregazioni religiose, se interessato dalla perdita del posto, farà riferimento al Decreto del Presidente della Provincia 18 aprile 2001, n. 13-64/Leg. (allegato n.1 CCL Scuola 2007/2010);
c) Non potrà essere considerato perdente il posto il personale nelle condizioni previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, salvo espressa rinuncia scritta del beneficio di legge, nel qual caso dovrà presentare domanda di spostamento come perdente posto;
d) Non potrà essere considerato perdente posto anche il personale assunto ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68;
e) E’ fatta salva la precedenza prevista dall’art. 21 della L. P. n. 13/77 citata, disciplinata nel Paragrafo XI del presente Accordo, relativamente al personale in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina per l'assegnazione dei posti vacanti nelle scuole equiparate site in Comuni
ladini. Gli insegnanti che vengono assunti o ottengono lo spostamento avvalendosi di tale precedenza non possono chiedere spostamento volontario per cinque anni dall’assunzione o dallo spostamento;
f) Fatte salve le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie contenute nella L. n. 68/99 citata (solo per le scuole soggette all’obbligo) e fatta salva la normativa vigente che disciplina il part-time, che consente al personale insegnante a tempo indeterminato di richiedere il completamento d’orario a tempo pieno, al personale nelle condizioni previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 33 della Legge n.
104 del 1992 e succ. mod. ed integr. saranno prioritariamente assegnati i posti a tempo indeterminato disponibili al momento delle operazioni di "spostamento";
g) Per quanto riguarda il personale supplementare assunto a tempo indeterminato nelle scuole equiparate così come previsto dal Programma Annuale di cui all'art. 54 della L. P. n. 13/77 citata, valgono gli stessi criteri e le medesime modalità previste per il restante personale assunto a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto disposto dalla L. P. n. 27/93 citata e dal presente Accordo. In sostanza i posti a tempo indeterminato di insegnante supplementare saranno precedentemente assegnati al personale in possesso del titolo di specializzazione che attribuisce la precedenza nelle assunzioni come insegnante supplementare ai sensi della L. P. n. 27/93 citata. L’insegnante supplementare assunto a tempo indeterminato in virtù della precedenza sopra detta, non potrà essere considerato perdente posto e licenziato qualora, alla conclusione della frequenza del bambino in difficoltà (con minimo 3 anni nel ruolo di insegnante supplementare), nell’anno scolastico successivo presso la scuola dove lavora, siano disponibili altri posti nella stessa scuola a tempo indeterminato, con precedenza di quelli come insegnante supplementare.
Al personale insegnante a tempo indeterminato che viene licenziato alla fine dell'anno scolastico per riduzione di personale e che non abbia ottenuto lo spostamento ad altra scuola equiparata per carenza di posti disponibili, vengono offerti i posti di insegnante supplementare a tempo determinato non prima di aver verificato la copertura finanziaria da parte della PAT e fatta salva la priorità delle specializzate perdenti posto;
h) Come previsto dall’art. 50 della L. P. n. 13/77 citata viene garantita la priorità nell’assunzione al personale insegnante perdente posto presso un’altra scuola equiparata per effetto di una riduzione di organico e/o per calo di sezione, conseguenti alle disposizioni del Programma Annuale della
P.A.T. e/o di altre disposizioni che intervengono sull’organico della scuola;
i) Nel rispetto delle disposizioni normative sopra citate, se vi sono stati insegnanti con contratto a tempo indeterminato licenziati per riduzione di personale nei trentasei mesi precedenti, questi hanno precedenza nell’assunzione qualora ne facciano richiesta;
j) Esaurite le precedenze sopracitate gli insegnanti che per gravi motivi di salute necessitano di particolari cure a carattere continuativo (ad es.: dialisi, chemioterapia) avranno la precedenza sui posti a tempo indeterminato presso scuole situate nel Comune dove ha sede il centro specializzato che effettua la cura, o in Comuni limitrofi. L’insegnante dovrà indicare in domanda l’ordine preferenziale delle sedi scolastiche in relazione al centro specializzato scelto; inoltre, dovrà allegare idonea documentazione medico-sanitaria attestante il carattere continuativo e la necessità della cura, la durata della stessa e il centro dove verrà svolta (in originale o fotocopia);
k) Verrà poi garantita la priorità nell’assunzione al personale insegnante già in servizio a tempo indeterminato che chiede lo “spostamento” presso altre scuole equiparate dell’infanzia;
l) Terminate le operazioni di “spostamento” la Federazione verificherà, per ogni insegnante che non lo ha ottenuto, le sedi scelte (seguendo l’ordine preferenziale indicato) e la scuola dove presta servizio al fine di individuare le possibili combinazioni incrociando le rispettive richieste rimaste senza esito.
L'elenco del personale interessato alle operazioni di “spostamento” da sede ad altra sede sarà formato con riferimento all'anzianità di servizio maturata presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali della Provincia di Trento, calcolata con le modalità previste dal Par. IV, collocando i richiedenti in ordine decrescente di anzianità, fatte salve le precedenze e le priorità derivanti da legge, dal C.C.L. e dal presente Accordo. Al personale in possesso del titolo di cultura di cui al punto 16 dell’ALLEGATO 1 (Titolo di frequenza del Corso di Formazione linguistica organizzato dalla Federazione Provinciale Scuole Materne o Corsi con le medesime caratteristiche organizzati da soggetti accreditati), verrà attribuito 1 punto ai fini della formazione del suddetto elenco.
Al personale perdente il posto verranno assegnati, ai soli fini della formazione dell'elenco sopra menzionato:
- 4 punti se il richiedente perdente il posto è coniugato e/o con uno o più figli maggiorenni e/o con un genitore/i convivente/i;
oppure
- 6 punti se il richiedente perdente il posto ha uno o più figli di età compresa tra i sei ed i diciotto anni non compiuti conviventi;
oppure
- 9 punti se il richiedente perdente il posto ha uno o più figli di età fino a sei anni conviventi.
I punteggi non sono cumulabili; se nella situazione familiare sono presenti figli di età compresa in fasce diverse, viene attribuito un unico punteggio: il più vantaggioso; ad esempio: il richiedente è coniugato ed ha due figli di età inferiore a sei anni: 9 punti; il richiedente è coniugato ed ha un figlio maggiorenne ed un figlio di età compresa tra i sei ed i diciotto anni: 6 punti.
Le operazioni di assegnazione dei posti disponibili nei confronti di tutto il personale delle Scuole dell’Infanzia equiparate risultante perdente posto e le operazioni di “spostamento”, vengono effettuate da un unico soggetto e precisamente dalla Federazione Provinciale Scuole Materne.
Le operazioni di spostamento vengono effettuate d'ufficio dalla Federazione Provinciale Scuole Materne, sulla base delle domande presentate dagli insegnanti interessati.
La rinuncia alla domanda di spostamento deve essere presentata all'Ente gestore e alla Federazione entro il 30 giugno di ogni anno.
PAR. II - REQUISITI RICHIESTI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA BIENNALE.
Per l'insegnamento nelle scuole equiparate dell'infanzia l’insegnante richiedente l’assunzione deve essere in possesso del titolo previsto dalla art. 6 della L. P. n. 13/77 già citata.
L'insegnante che vuole presentare domanda per assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o come supplementare nelle scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di Trento deve produrre specifica domanda biennale nei termini stabiliti su apposito modulo.
Tale domanda dovrà essere presentata alla Federazione Provinciale Scuole Materne per tutti gli Enti gestori associati e/o ad altro Ente, Associazione o Azienda per le altre scuole.
I moduli saranno posti in distribuzione presso le scuole equiparate dell’infanzia, presso la Federazione Provinciale Scuole Materne, presso altro Ente, Associazione o Azienda.
Non può presentare la domanda biennale il personale già in servizio a tempo indeterminato presso scuole equiparate dell’infanzia.
Nella domanda l'insegnante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità a pena di esclusione:
a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. il Comune di residenza;
d. l'indirizzo della residenza e del domicilio (se diverso dalla residenza);
e. il numero di codice fiscale (allegando una fotocopia dello stesso);
f. il/i numero/i di telefono;
g. di non aver riportato alcuna condanna penale, oppure le eventuali condanne penali riportate;
x. di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle mansioni di insegnante di scuola dell’infanzia. I richiedenti l’assunzione disabili, inoltre, devono allegare alla domanda adeguata certificazione medico-sanitaria (in originale o fotocopia) attestante sia l’invalidità, sia l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di insegnante di scuola dell’infanzia. I richiedenti l’assunzione, appartenenti alle categorie previste dalla L. n. 68/99 citata, inseriti negli elenchi degli aspiranti al Collocamento obbligatorio presso l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, potranno dichiarare in domanda tale inserimento allegando la relativa documentazione (in originale o fotocopia). Tale documentazione non dovrà riportare una data antecedente i tre mesi da quella della presentazione della domanda stessa e varrà solo per le assunzioni presso le scuole soggette all’obbligo;
i. di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 6 della L. P. n. 13/77 citata;
j. di avere/non avere conseguito l'idoneità nei concorsi ordinari o riservati banditi dalla Provincia Autonoma di Trento per gli insegnanti delle scuole dell'infanzia;
k. di essere/non essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla normativa vigente che attribuisca la precedenza di cui alla L. P. n. 27/93 citata.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda biennale.
Il richiedente, poi, sulla domanda biennale di assunzione per il tempo determinato, potrà:
l. indicare una sola delle Aree tra quelle contenute nell’elenco allegato al presente Accordo (ALLEGATO 2), che ne è parte integrante, nelle quali vengono distribuite le scuole equiparate. L’Area scelta deve essere la stessa per tutte le domande presentate (Federazione o altro Ente, Associazione o Azienda), pena l’esclusione dagli elenchi per l’intero anno scolastico.
m. escludere, all’interno dell’Area scelta, le scuole nelle quali non desidera prestare servizio;
n. escludere, per ogni scuola, le tipologie orarie contrattuali per cui non desidera essere contattato. Le tre tipologie orarie previste sono: i contratti a termine ad orario pieno (25 ore settimanali a contatto con i bambini); i contratti a termine ad orario parziale pari o superiore alle 12,5 ore settimanali (a contatto con i bambini) escluso l’orario pieno; i contratti a termine a tempo parziale con orario settimanale inferiore a 12,5 ore (a contatto con i bambini).
Nel caso in cui nella domanda venissero escluse delle scuole e/o delle tipologie orarie in Aree diverse da quella indicata, la Commissione, di cui al Par. VI, terrà in considerazione solo le scuole dell’Area indicata, per tutte le tipologie orarie contrattuali.
Qualora nella domanda non fosse individuata alcuna Area, ma fosse indicata solo l’esclusione delle Scuole e/o delle tipologie orarie contrattuali in una o più Aree, la Commissione considererà valide le opzioni dell’Area più vicina rispetto alla residenza o al domicilio del richiedente; se ciò non fosse possibile determinarlo con sufficiente ragionevolezza la Commissione terrà allora conto solo della prima Area della domanda dove sono state escluse scuole e/o tipologie orarie. Qualora non fosse indicata alcuna Area e alcuna esclusione di scuole e/o di tipologie orarie, la Commissione considererà valida l’Area in cui sono incluse le scuole più vicine alla residenza o al domicilio del richiedente l’assunzione, per tutte le tipologie orarie contrattuali.
Solo l’insegnante in possesso del titolo di specializzazione che richiede, ai sensi della L. P. n. 27/93 citata, la precedenza nelle assunzioni come insegnante supplementare a termine potrà presentare domanda in scuole inserite in più Aree.
L’insegnante che chiede l’assunzione a tempo indeterminato potrà presentare domanda in scuole inserite in più Aree.
I richiedenti l’assunzione che fossero interessati ad accettare due contratti a termine ad orario parziale (“cumulo”) presso lo stesso datore di lavoro (quando ciò risulta possibile per l’organizzazione scolastica ed, in ogni caso, senza superare l’orario pieno contrattualmente stabilito), sulla domanda non dovranno escludere i contratti a tempo parziale.
Nella domanda deve essere indicato l'esatto e completo indirizzo e il/i recapito/i telefonico/i (massimo due). Il richiedente l'assunzione può indicare in domanda come recapito telefonico anche numeri di telefonia mobile. Ogni variazione anche temporanea del/dei recapito/i telefonico/i e/o della residenza e/o del domicilio successiva alla presentazione della domanda deve essere comunicata immediatamente in forma scritta, allegando una fotocopia della carta di identità alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda dove è stata presentata la domanda.
Ad ogni domanda biennale devono essere uniti i titoli di cultura ed i certificati di servizio valutabili. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda in originale o in fotocopia.
Tutti i documenti precedentemente indicati devono essere rilasciati dalle competenti Autorità.
I certificati di servizio devono essere rilasciati dall'Ente o privato datore di lavoro per i servizi prestati nelle scuole dallo stesso gestite. I certificati di servizio relativi a servizi riconoscibili in base al presente Accordo devono riportare, se richiesta, idonea convalida emessa dalla Autorità competente.
In particolare, per quanto riguarda le scuole equiparate federate dell'infanzia funzionanti nella Provincia di Trento, il servizio prestato presso queste scuole è accertato d'ufficio dalla Federazione a partire dal 01/01/1978, mentre il servizio prestato nelle scuole provinciali è certificato dal Servizio per il Personale della Provincia Autonoma di Trento e il servizio prestato presso scuole equiparate non federate è certificato dal relativo Ente gestore, o altra Associazione o Azienda. Il servizio prestato presso scuole equiparate aderenti alla Federazione Provinciale Scuole Materne e/o ad altro Ente, Associazione o Azienda verrà certificato d’ufficio.
E’ valutabile il servizio prestato entro il 31 agosto dell’anno scolastico precedente a quello nel quale viene presentata la domanda biennale.
I servizi ad orario ridotto o a tempo parziale prestati dal personale assunto a tempo determinato e a tempo indeterminato sono valutati alla stregua del servizio prestato a orario pieno.
I richiedenti devono, distintamente, elencare nella domanda tutti i documenti presentati per comprovare i titoli posseduti (solo quelli ai quali è consentito fare riferimento); di tale riferimento deve essere fatta esplicita menzione nella domanda.
Non è necessario ripresentare quei certificati di servizio che sono già validamente presentati presso la Federazione Provinciale Scuole Materne o altro Ente, Associazione o Azienda in anni precedenti; di ciò si deve fare menzione nella domanda.
La domanda e i titoli valutabili si considerano prodotti in tempo utile e quindi valutabili, anche se spediti a mezzo RACCOMANDATA con avviso di ricevimento entro il termine perentorio finale stabilito per l’inoltro della domanda biennale nell’anno di presentazione. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
La valutazione dei titoli e dei servizi vale per il biennio scolastico di riferimento della domanda presentata.
PAR. III - ESCLUSIONE DELLA DOMANDA BIENNALE
La domanda viene esclusa per i seguenti motivi:
a) presentazione della domanda oltre il termine prescritto;
b) aver omesso di dichiarare nella domanda, a norma del precedente Paragrafo II, uno dei seguenti dati: il nome ed il cognome; il luogo e la data di nascita; il Comune di residenza; l'indirizzo della residenza e/o del domicilio; il/i numero/i di telefono; eventuali condanne penali o la mancanza di
xxxxxxxx xxxxxx; il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni di insegnante di scuola dell’infanzia e il titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
L’omissione sulla domanda del numero di telefono non permette l’inserimento del richiedente l’assunzione negli elenchi di chiamata.
L'omissione non produce l'esclusione della domanda se dai titoli presentati nella domanda biennale si evincono i dati omessi.
c) dichiarazioni accertate come false;
d) la mancanza della firma sulla domanda e/o la mancanza della sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali, in base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. mod. ed integr..
PAR. IV - TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
I titoli valutabili per la formazione degli elenchi, a seconda dei tipi di assunzione, con le modalità che si vengono ad esporre, sono i seguenti.
Per l'assegnazione di posti di insegnante supplementare si provvederà nel rispetto di quanto stabilito dalla L. P. n. 27/93 citata, attribuendo precedenza al personale in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla normativa vigente; viene fatto salvo comunque quanto stabilito al Paragrafo XI relativamente alle assunzioni da effettuarsi nelle scuole site in Comuni ladini e al Paragrafo I circa il personale insegnante perdente posto.
A. Assunzione del personale insegnante a tempo indeterminato
A1. Il personale insegnante in possesso del titolo di idoneità conseguito nei concorsi ordinari, banditi dalla Provincia Autonoma di Trento, per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia che presenta domanda biennale per contratti a tempo indeterminato è inserito nel relativo elenco che viene formato valutando i seguenti elementi:
- TITOLO DI IDONEITA' CONSEGUITO NEI CONCORSI ORDINARI BANDITI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: per il calcolo del punteggio conseguito in questi concorsi, si prende in considerazione il miglior punteggio acquisito con riferimento al punteggio finale riportato dal concorrente rapportato a decimi, fino ad un massimo di 20 punti, calcolati secondo il seguente rapporto:
la media di 10 = 20 punti dalla media di 9,9 a 9,0 = 16 punti
dalla media di 8,9 a 8,0 = 12 punti
dalla media di 7,9 a 7,0 = 8 punti
dalla media del 6,0 a 6,9 = 4 punti
A chi consegue questa idoneità non viene conteggiato il Titolo di studio di cui all’art. 6 della L. P. n. 13/77 citata.
- SERVIZIO, la cui valutazione è così individuata:
Nella misura di 0,5 punti per ogni mese di servizio in qualità di insegnante cumulati presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali presenti in Provincia di Trento; le frazioni di servizio utile cumulate risultanti inferiori a 16 giorni non vengono considerate ai fini del punteggio; esempio: anzianità totale pari a 1 mese=0,5 punti - 1 mese e 16 gg.=1 punto - 2 mesi=1 punto - 2 mesi e 15 gg.= 1 punto, ecc.
I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole dell’infanzia gestite dallo Stato, da Regioni, da Comuni o da Enti privati riconosciuti verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 75% del totale effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati presso scuole primarie (elementari) in qualità di insegnante verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati in qualità di educatore presso asili nido operanti nella Provincia di Trento gestiti da Enti che applicano il presente Accordo o gestiti dai Comuni della Provincia di Trento o finanziati da Enti Pubblici; i servizi prestati presso i Centri per l’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e gli asili nido delle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento; i servizi diurni estivi prestati in qualità di assistente educatore effettuati in Provincia di Trento, gestiti da Comuni, Comprensori o per loro conto da cooperative, enti e associazioni senza fine di lucro; i servizi prestati in qualità di educatore presso “servizi estivi” in Provincia di Trento (Estate Bambini, ecc.) verranno calcolati con valutazione pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile.
- ULTERIORI TITOLI DI CULTURA: si prendono in considerazione i titoli di cui all'ALLEGATO 1 con i relativi punteggi.
Ai richiedenti l’assunzione di cui ai capi A1-B1 del presente Par. IV, potranno essere valutati in totale fino ad un massimo di due titoli relativi ad idoneità conseguite; tra queste va sempre valutata quella del concorso ordinario della P.A.T. per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia.
A2. Il personale insegnante in possesso del titolo di idoneità conseguito nel concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, bandito dalla Provincia Autonoma di Trento, per assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante, che presenta domanda biennale per contratti a tempo indeterminato è inserito successivamente nel relativo elenco che viene formato valutando i seguenti elementi:
- ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L. P. n. 5 del 15 marzo 2005, i richiedente in possesso dell’idoneità conseguita nei concorsi ordinari banditi dalla P.A.T. per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia, precedono i possessori dell’idoneità conseguita nel concorso riservato.
- PUNTEGGIO OTTENUTO NELL'ESAME DI ABILITAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE O DI ISTITUTO MAGISTRALE (O TITOLO EQUIPOLLENTE) O DELLA LAUREA IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: INDIRIZZO INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA (O TITOLO EQUIPOLLENTE): la valutazione di questi titoli è così determinata:
- Diploma: da 36/60 a 41/60 | = | 4 punti | da 60/100 a 69,9/100 | = | 4 punti |
da 42/60 a 47/60 | = | 6 punti | da 70/100 a 79,9/100 | = | 6 punti |
da 48/60 a 53/60 | = | 8 punti | da 80/100 a 89,9/100 | = | 8 punti |
da 54/60 a 59/60 | = | 10 punti | da 90/100 a 99,9/100 | = | 10 punti |
60/60 | = | 12 punti | 100/100 100/100 con lode | = = | 12 punti 13 punti |
- Diploma di Laurea: da 66/110 a 76/110 | = | 4 punti | |||
da 77/110 a 87/110 | = | 6 punti | |||
da 88/110 a 97/110 | = | 8 punti | |||
da 98/110 a 109/110 | = | 10 punti | |||
110/110 | = | 12 punti | |||
110 con lode | = | 13 punti. |
Al richiedente in possesso della Laurea in Scienza della Formazione Primaria: indirizzo insegnanti scuola materna, verranno riconosciuti, inoltre, 3 punti fissi.
- TITOLO DI IDONEITA' CONSEGUITO NEL CONCORSO RISERVATO BANDITO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO: per il calcolo del punteggio conseguito in questo concorso si prende in considerazione il miglior punteggio acquisito con riferimento al punteggio nell’esame-colloquio riportato dal concorrente, rapportato a decimi, fino ad un massimo di 20 punti, calcolati secondo il seguente rapporto:
la media di 10 = 20 punti dalla media di 9,9 a 9,0 = 16 punti
dalla media di 8,9 a 8,0 = 12 punti
dalla media di 7,9 a 7,0 = 8 punti
- SERVIZIO, la cui valutazione è così individuata:
Nella misura di 0,5 punti per ogni mese di servizio in qualità di insegnante cumulati presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali presenti in Provincia di Trento; le frazioni di servizio utile cumulate risultanti inferiori a 16 giorni non vengono considerate ai fini del punteggio; esempio: anzianità totale pari a 1 mese=0,5 punti - 1 mese e 16 gg.=1 punto - 2 mesi=1 punto - 2 mesi e 15 gg.= 1 punto, ecc.
I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole dell’infanzia gestite dallo Stato, da Regioni, da Comuni o da Enti privati riconosciuti verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 75% del totale effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole primarie (elementari) verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati in qualità di educatore presso asili nido operanti nella Provincia di Trento gestiti da Enti che applicano il presente Accordo o gestiti dai Comuni della Provincia di Trento o finanziati da Enti Pubblici; i servizi prestati presso i Centri per l’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e gli asili nido delle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento; i servizi diurni estivi prestati in qualità di assistente educatore effettuati in Provincia di Trento, gestiti da Comuni, Comprensori o per loro conto da cooperative, enti e associazioni senza fine di lucro; i servizi prestati in qualità di educatore presso “servizi estivi” in Provincia di Trento (Estate Bambini, ecc.) verranno calcolati con valutazione pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile.
- ULTERIORI TITOLI DI CULTURA: si prendono in considerazione i titoli di cui all'ALLEGATO 1 con i relativi punteggi.
Ai richiedenti l’assunzione di cui ai capi A2-B2 del presente Par. IV, potranno essere valutati in totale fino ad un massimo di due titoli relativi ad idoneità conseguite; tra queste va sempre valutata quella del concorso riservato della P.A.T..
A3. Il personale insegnante che presenta domanda per contratti a tempo indeterminato, che non ha i titoli di idoneità che si conseguono nei concorsi banditi dalla Provincia Autonoma di Trento è inserito successivamente nel relativo elenco che viene formato valutando i seguenti elementi:
- PUNTEGGIO OTTENUTO NELL'ESAME DI ABILITAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE O DI ISTITUTO MAGISTRALE (O TITOLO EQUIPOLLENTE) O DELLA LAUREA IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: INDIRIZZO INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA (O TITOLO EQUIPOLLENTE): la valutazione di questi titoli è così determinata:
- Diploma:
da 36/60 a 41/60 = 4 punti da 60/100 a 69,9/100 = 4 punti
da 42/60 a 47/60 | = 6 punti | da 70/100 a 79,9/100 = 6 punti |
da 48/60 a 53/60 | = 8 punti | da 80/100 a 89,9/100 = 8 punti |
da 54/60 a 59/60 | = 10 punti | da 90/100 a 99,9/100 = 10 punti |
60/60 = 12 punti 100/100 = 12 punti
- Diploma di Laurea: | ||
da 66/110 a 76/110 | = | 4 punti |
da 77/110 a 87/110 | = | 6 punti |
da 88/110 a 97/110 | = | 8 punti |
da 98/110 a 109/110 | = | 10 punti |
110/110 | = | 12 punti. |
110 con lode | = | 13 punti. |
Al richiedente in possesso della Laurea in Scienza della Formazione Primaria: indirizzo insegnanti scuola materna, verranno riconosciuti, inoltre, 3 punti fissi.
- SERVIZIO, la cui valutazione è così individuata:
Nella misura di 0,5 punti per ogni mese di servizio in qualità di insegnante cumulati presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali presenti in Provincia di Trento; le frazioni di servizio utile cumulate risultanti inferiori a 16 giorni non vengono considerate ai fini del punteggio; esempio: anzianità totale pari a 1 mese=0,5 punti - 1 mese e 16 gg.=1 punto - 2 mesi=1 punto - 2 mesi e 15 gg.= 1 punto, ecc.
I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole dell’infanzia gestite dallo Stato, da Regioni, da Comuni o da Enti privati riconosciuti verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 75% del totale effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole primarie (elementari) verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati in qualità di educatore presso asili nido operanti nella Provincia di Trento gestiti da Enti che applicano il presente Accordo o gestiti dai Comuni della Provincia di Trento o finanziati da Enti Pubblici; i servizi prestati presso i Centri per l’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e gli asili nido delle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento; i servizi diurni estivi prestati in qualità di assistente educatore effettuati in Provincia di Trento, gestiti da Comuni, Comprensori o per loro conto da cooperative, enti e associazioni senza fine di lucro; i servizi prestati in qualità di educatore presso “servizi estivi” in Provincia di Trento (Estate Bambini, ecc.) verranno calcolati con valutazione pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile.
- ULTERIORI TITOLI DI CULTURA: si prendono in considerazione i titoli di cui all'ALLEGATO 1 con i relativi punteggi riportati.
Ai richiedenti l’assunzione di cui ai capi A3-B3 del presente Par. IV, potranno essere valutati in totale fino ad un massimo di due titoli relativi ad idoneità conseguite nei concorsi previsti dai punti 11, 12 e 13 dell’ALLEGATO 1 del presente Accordo.
Effettuato il conteggio, a parità di punteggio verrà preferito il richiedente che ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienza della Formazione Primaria per insegnanti di scuola materna, rispetto a chi ha conseguito il Diploma di Scuola magistrale e/o quello di Istituto Magistrale e/o Liceo Psico Socio Pedagogico (o titolo equipollente); poi verrà preferito il richiedente che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale rispetto a chi ha conseguito quello di Istituto Magistrale e/o Liceo Psico Socio Pedagogico (o titolo equipollente); persistendo ancora parità verrà preferito chi è in possesso di un maggior numero di attestati di aggiornamento conseguiti per la frequenza a corsi effettuati al di fuori dell'orario di servizio, svolti dalla Federazione Provinciale Scuole Materne e dalla Provincia Autonoma di Trento e dall'IPRASE; in caso di ulteriore parità la Commissione individuerà la persona con riguardo alla situazione e alle condizioni familiari e personali dei richiedenti indicate in domanda; in ultimo con riferimento alla maggiore età anagrafica.
B. Assunzione del personale insegnante a tempo determinato
Per l'assegnazione di posti di insegnante supplementare si provvederà nel rispetto di quanto stabilito dalla L. P. n. 27/93 citata, attribuendo precedenza al personale in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla normativa vigente; viene fatto salvo comunque quanto stabilito al Paragrafo XI relativamente alle assunzioni da effettuarsi nelle scuole site in Comuni ladini, cimbri e mocheni e al Paragrafo I circa il personale insegnante perdente posto e che non abbia ottenuto lo spostamento ad altra scuola equiparata per carenza di posti disponibili.
B1. Il personale insegnante richiedente l'assunzione a tempo determinato in possesso del titolo di idoneità conseguito nei concorsi ordinari banditi dalla Provincia Autonoma di Trento per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia è inserito nel relativo elenco che viene formato valutando gli stessi elementi e con le modalità esposte al punto A1 del presente Paragrafo IV.
B2. Il personale insegnante richiedente l'assunzione a tempo determinato in possesso del titolo di idoneità conseguito nel concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, bandito dalla Provincia Autonoma di Trento, per assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante delle scuole dell’infanzia, è inserito successivamente nel relativo elenco che viene formato valutando gli stessi elementi e con le modalità esposte al punto A2 del presente Paragrafo IV.
B3. Il personale insegnante richiedente l’assunzione a tempo determinato, che non ha i titoli di idoneità che si conseguono nei concorsi banditi dalla Provincia Autonoma di Trento, è inserito successivamente nel relativo elenco che viene formato valutando gli stessi elementi e con le modalità esposte al punto A3 del presente Paragrafo IV.
Effettuato i conteggi, a parità di punteggio verrà preferito il richiedente che ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienza della Formazione Primaria per insegnanti di scuola materna, rispetto a chi ha conseguito il Diploma di Scuola magistrale e/o quello di Istituto Magistrale e/o Liceo Psico Socio Pedagogico (o titolo equipollente); poi verrà preferito il richiedente che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale rispetto a chi ha conseguito quello di Istituto Magistrale e/o Liceo Psico Socio Pedagogico (o titolo equipollente); persistendo ancora parità verrà preferito chi è in possesso di un maggior numero di attestati di aggiornamento conseguiti per la frequenza a corsi effettuati al di fuori dell'orario di servizio, svolti dalla Federazione Provinciale Scuole Materne e dalla Provincia Autonoma di Trento e dall'IPRASE; in caso di ulteriore parità la Commissione individuerà la persona con riguardo alla situazione e alle condizioni familiari e personali dei richiedenti indicate in domanda; in ultimo con riferimento alla maggiore età anagrafica.
Dal primo di settembre di ogni anno scolastico i richiedenti possono presentare domanda di assunzione a tempo determinato indicando fino ad un massimo di 30 scuole anche appartenenti ad Aree diverse. Anche il personale insegnante, già inserito nell’elenco biennale, ha facoltà (anche nel caso di depennamento dalla graduatoria) di presentare domanda “fuori termine” indicando fino ad un massimo di 30 scuole, escluse quelle dell’Area prescelta.
Esaurito il proprio elenco di chiamata a tempo determinato l’Ente gestore prenderà in considerazione le eventuali domande presentate alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda, oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda biennale per il biennio di riferimento; i richiedenti l’assunzione dovranno essere in possesso dei requisiti e del titolo di accesso previsto dalla norme vigenti e dal presente Accordo. I nominativi di tali richiedenti verranno posti in fondo agli elenchi di chiamata a tempo determinato delle scuole dell’Area da loro indicata nella domanda stessa, con le modalità descritte nel successivo Paragrafo VIII.
Esaurite le eventuali domande presentate “fuori termine” l’Ente gestore fruirà dei nominativi contenuti negli elenchi di chiamata a tempo determinato delle Scuole della stessa Area e – a seguire – delle Aree
limitrofe; in questi due casi gli insegnanti contattati non saranno obbligati ad accettare il contratto a termine offerto.
Al fine di garantire il servizio scolastico, in caso di esaurimento degli elenchi di chiamata a tempo determinato e delle domande presentate “fuori termine”, nonché dei nominativi contenuti negli elenchi di chiamata a tempo determinato delle Scuole della stessa Area e, quindi, delle Aree limitrofe gli Enti gestori potranno interpellare direttamente persone in possesso dei seguenti titoli: Diploma di Liceo Psico -Socio Pedagogico conseguito dopo l’anno scolastico 2001/2002 o titoli equipollenti, Laurea in Scienza della Formazione Primaria indirizzo Scuola Primaria, Laurea in Scienza dell’Educazione e Laurea in Pedagogia o titoli equipollenti, ed inoltre anche i frequentanti i suddetti corsi di laurea.
La comunicazione all’Ente gestore avviene una volta esaurita la procedura sopra descritta.
Prima di accedere all’elenco del personale senza i titoli richiesti dall’art. 6 della L.P. 13/77 e s.m. e i. sarà esperito il tentativo di offrire ai dipendenti con contratto a tempo parziale delle Scuole del circolo di coordinamento - che hanno dichiarato previamente la loro disponibilità al coordinatore - il contratto non ricoperto.
Anche dopo l’eventuale assunzione della persona senza i titoli richiesti dalla legge deve continuare tutti i giorni la ricerca dell’insegnante; al verificarsi dell’accettazione da parte del richiedente collocato in elenco, il contratto con la persona assunta senza i titoli dovrà cessare; al riguardo nel contratto individuale di lavoro dovrà essere inserita apposita clausola risolutiva.
In ogni caso il servizio prestato senza i titoli previsti dal comma 2 dell’art. 6 della L. P. n. 13/1977 e succ. mod. ed integr. non potrà essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e non potrà mai essere riconosciuto per le domande di assunzione nelle scuole dell’infanzia.
PAR. V - ELENCO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Gli elenchi per le assunzioni a tempo indeterminato per l’attribuzione dei posti individuati dagli Enti gestori, saranno formati per il biennio scolastico di riferimento, sulla base dei punteggi che risulteranno tenendo conto dei criteri, dei titoli e delle modalità di cui al Paragrafo IV.
Ogni Ente gestore dispone la pubblicazione dell'elenco provvisorio biennale all'Albo della scuola o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda e potrà essere inserito nei rispettivi siti internet, nei termini stabiliti dalle disposizioni che sono parte integrante del presente Accordo.
Entro 15 giorni dalla esposizione gli interessati possono presentare, con lettera RACCOMANDATA A. R., le loro osservazioni alla Commissione di riferimento; la Commissione procede alla correzione di eventuali errori, dando comunicazione dell'esito agli interessati. La lettera contenente le osservazioni presentate dal richiedente deve essere sottoscritta e deve contenere fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso richiedente, pena l'impossibilità per la Commissione di tenere conto delle osservazioni stesse.
L'elenco biennale definitivo è deliberato dall'Ente gestore ed è pubblicato all'Albo della scuola, o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda nei termini stabiliti dalle disposizioni citate e potrà essere inserito nei rispettivi siti internet; avrà validità a partire dal 1° settembre successivo per il biennio scolastico di riferimento. Sono fatte salve le correzioni per eventuali errori di imputazione in conseguenza delle correzioni apportate in seguito alle osservazioni presentate e accolte nei termini sopra riportati. Tali variazioni vengono effettuate entro il giorno precedente le operazioni di “spostamento” di cui al Par. I, nell’anno di presentazione della domanda biennale.
Le assunzioni sono effettuate nel rispetto dell'elenco biennale definitivo relativo ad ogni singola scuola dell’Area scelta valido per il biennio scolastico di riferimento.
PAR. VI - NOMINA COMMISSIONE
Per la valutazione dei titoli e per la formazione degli elenchi biennali sulla base di quanto stabilito dal presente Accordo, la Federazione Provinciale Scuole Materne o altro Ente, Associazione o Azienda provvederanno a nominare una apposita propria Commissione istituzionale.
Per le operazioni annuali di spostamento, effettuate dalla Federazione Provinciale Scuole Materne, opererà la stessa Commissione istituzionale nominata dalla Federazione.
Le Commissioni potranno agire sia in seguito alle osservazioni presentate dai richiedenti l’assunzione, che d’ufficio, nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente Accordo.
PAR. VII - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
La Federazione Provinciale Scuole Materne e altro Ente, Associazione o Azienda invitano con lettera RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno, seguendo l'ordine in elenco per il biennio scolastico di riferimento, i richiedenti aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato a scegliere il/i posto/i che risulta/no disponibile/i; in tale lettera verrà indicato il giorno e l’ora della convocazione per la scelta del/i posto/i.
Il richiedente ha la possibilità di farsi rappresentare da persona di fiducia in caso di impedimento purché la delega rilasciata al rappresentante avvenga in forma scritta con firma del rappresentato e con fotocopia di un documento di identità ed esplicitazione chiara ed inequivocabile dell'oggetto del mandato. Il delegato non potrà in ogni caso essere individuato in altro insegnante coinvolto nelle medesime operazioni o in un dipendente della Federazione o di altro Ente, Associazione o Azienda.
Qualora il richiedente o suo delegato non si sia presentato il giorno stabilito per l'assegnazione del/i posto/i disponibile/i, perderà il diritto all’assegnazione dell’eventuale contratto a tempo indeterminato e per la durata della graduatoria non verrà più sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato salvo i casi di grave impedimento che giustificano la mancata presenza.
La non accettazione del contratto a tempo indeterminato all'atto della convocazione comporta la decadenza dalla nomina e l'impossibilità ad essere sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato per la durata della graduatoria.
La rinuncia successiva all'accettazione del posto a tempo indeterminato o la mancata assunzione entro il termine stabilito, senza comprovati e giustificati motivi, comporta la cancellazione del richiedente dagli elenchi a tempo determinato e indeterminato per la durata della graduatoria.
L'assunzione come insegnante a tempo indeterminato comporta, ovviamente, il depennamento dagli elenchi di tutte le altre scuole equiparate dell'infanzia in cui è stata presentata domanda di assunzione a tempo determinato e indeterminato ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda. La comunicazione relativa all’assunzione viene effettuata dalla scuola alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda.
All’inizio del secondo anno scolastico del biennio di riferimento i richiedenti l’assunzione saranno riposizionati nell’elenco della scuola secondo l’ordine ottenuto nell’anno precedente, salvo i casi di esclusione della domanda e di mancato superamento del periodo di prova nella scuola.
PAR. VIII - ELENCO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Nelle scuole equiparate dell'infanzia si provvede all'assegnazione dei contratti a tempo determinato, individuati dall'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni normative, del C.C.L. citato, dei criteri e delle modalità contenute nel presente Accordo e ss. mm. e seguendo lo specifico elenco per il biennio scolastico di riferimento, approvato dall'Ente gestore.
All’inizio del secondo anno scolastico del biennio di riferimento i richiedenti l’assunzione saranno riposizionati nell’elenco della scuola secondo l’ordine ottenuto nell’anno precedente, salvo i casi di esclusione della domanda e di mancato superamento del periodo di prova nella scuola.
La durata massima dei contratti a termine è determinata dalle disposizioni che disciplinano il finanziamento delle scuole equiparate, nel rispetto delle normative vigenti, del C.C.L. citato e dal presente Accordo e xx.xx.
Gli Enti gestori provvedono alla attribuzione degli incarichi anche di insegnante supplementare secondo le disposizioni previste dalla L. P. 27/93, dal C.C.L. citato, dal Programma Annuale, da altre disposizioni della P.A.T. e dal presente Accordo e xx.xx.
Ogni Ente gestore dispone la pubblicazione dell'elenco provvisorio biennale all'Albo della scuola o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda e potrà essere inserito nei rispettivi siti internet.
Entro 15 giorni dalla esposizione gli interessati possono presentare, con lettera RACCOMANDATA A. R., le loro osservazioni alla Commissione di riferimento; la Commissione procede alla correzione di eventuali errori, dando comunicazione dell'esito agli interessati.
La lettera contenente le osservazioni presentate dal richiedente deve essere sottoscritta e deve contenere fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso richiedente, pena l'impossibilità per la Commissione di tenere conto delle osservazioni stesse.
L'elenco biennale definitivo è approvato dall'Ente gestore ed è pubblicato all'Albo della scuola o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda e potrà essere inserito nei rispettivi siti internet; avrà validità a partire dal 1° settembre successivo per il biennio scolastico di riferimento.
I richiedenti l’assunzione a tempo determinato che presentano domanda alla Federazione Provinciale Scuole Materne e/o ad altro Ente, Associazione o Azienda oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda biennale e per il biennio di riferimento, se in possesso del titolo di accesso e dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti e dal presente Accordo, vengono posti in fondo agli elenchi di chiamata a tempo determinato delle scuole dell’Area da loro indicata in domanda.
La posizione viene assegnata seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande; nel caso giungessero più richieste lo stesso giorno, si seguirà l’ordine della maggiore età anagrafica; in caso di ulteriore parità, si seguirà l’ordine alfabetico. Per le domande inviate per posta - tramite RACCOMANDATA A. R. - farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il richiedente l’assunzione è residente o domiciliato in una provincia il cui capoluogo è sito nel raggio di 100 chilometri dalle scuole dell’Area scelta verrà interpellato per i contratti a tempo determinato di qualsiasi durata; qualora, invece, il richiedente è residente o domiciliato in una provincia il cui capoluogo è sito oltre 100 chilometri dalle scuole dell’Area scelta non verrà interpellato per i contratti di durata fino a cinque giorni.
L'insegnante che rifiuta il contratto a termine offertogli, senza comprovato e giustificato motivo, non potrà più venire chiamato, per tutta la durata dell'anno scolastico, in alcuna delle scuole dell’Area scelta che appartengono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda che ha offerto il contratto a termine.
In caso di rifiuto giustificato di un contratto a termine è obbligo del richiedente inviare alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda entro 20 giorni dalla data della chiamata, idonea documentazione rilasciata dall'Ente datore di lavoro, attestante la durata della supplenza e/o dell'incarico ottenuto presso scuole dell’infanzia scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, asili nido, centri per l’infanzia e servizi analoghi, nonchè il luogo presso il quale verranno svolti
gli incarichi o le supplenze; entro 24 ore dalla chiamata, idonea documentazione attestante la malattia del richiedente o i gravi motivi che giustificano il rifiuto del contratto offerto, pena la cancellazione da tutti gli elenchi di chiamata a tempo determinato per l’anno in corso delle scuole dell’Area scelta che appartengono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda che ha effettuato la chiamata.
L'insegnante che, dopo aver accettato il contratto a termine offertogli, senza comprovato e giustificato motivo rifiuta di prendere servizio, o, dopo aver preso servizio, senza comprovato e giustificato motivo, abbandoni il servizio stesso, non potrà più venire chiamato per l'assegnazione di un altro contratto per tutta la durata dell'anno scolastico da alcuna delle scuole dell’Area scelta che aderiscono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda, che ha effettuato la chiamata, salvo in ogni caso, le conseguenze disciplinari e le responsabilità derivanti dal comportamento dell’insegnante.
L'insegnante a cui sia stato offerto un contratto a termine di durata inferiore a 5 mesi e che abbia accettato, non potrà più venire interpellato per altri contratti dagli Enti gestori delle scuole dell’Area ove ha presentato domanda fino alla scadenza del contratto conferitogli; dovrà invece venire interpellato per l'assegnazione di contratti la cui durata sia di almeno 5 mesi; tale durata viene convenzionalmente stabilita in 145 giorni di calendario. In questo caso, se il richiedente accetta il contratto di durata di almeno 5 mesi offertagli, non potrà più venire chiamato in nessun’altra scuola, dell’Area scelta che aderisce alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda, in cui ha fatto domanda per tutta la durata del contratto stesso.
All'insegnante, che ha indicato in domanda la disponibilità (come previsto nel precedente Par. II con riferimento alla possibilità di “cumulo” di due contratti a termine), al quale sia stato assegnato un contratto a tempo determinato ad orario parziale, potranno venire assegnati contestualmente altri contratti a tempo determinato ad orario parziale purché compatibili, nell’ambito della stessa scuola, comunque nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in vigore e nei limiti della durata del contratto.
I richiedenti che hanno accettato un contratto a tempo determinato con orario pari o inferiore alle 10 ore settimanali (a contatto con i bambini), dal 1° ottobre di ogni anno scolastico potranno essere assunti contestualmente presso altre scuole dell’infanzia equiparate appartenenti alla stessa Associazione nel raggio di 15 chilometri dalla residenza o dal domicilio, dove hanno presentato domanda e indipendentemente dalla loro posizione negli elenchi di chiamata, per supplire altri insegnanti, purché tali contratti siano compatibili.
L’individuazione dei contratti che, in caso di assenza del titolare potranno essere offerti agli insegnanti sopra detti, verranno espressamente individuati nel mese di settembre di ogni anno scolastico.
Al richiedente che ha accettato un contratto a tempo determinato con orario inferiore a 12,5 ore (a contatto con i bambini) e che ha superato il periodo di prova, l’Ente gestore potrà chiedere la disponibilità ad essere riassunto presso la scuola anche l’anno scolastico successivo con il medesimo tipo di contratto e con lo stesso numero di ore settimanali, se il contratto viene riconfermato dal Programma Annuale della Provincia anche per l’anno scolastico successivo. L’insegnante interessato dovrà accettare per iscritto, entro il 30 giugno, e l’anno scolastico successivo non verrà contattato per altre assunzioni. L’Ente gestore dovrà dare comunicazione di ciò alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda.
PAR. IX - PROCEDURA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
L’offerta dei contratti a tempo determinato è effettuata telefonicamente, oppure tramite convocazione personale del richiedente l’assunzione (di cui alle successive “procedure particolari”).
Nel caso di utilizzo di un sistema vocale informatizzato ad ogni richiedente l’assunzione la cui domanda è valida verrà assegnato un codice personale segreto necessario per rispondere alla chiamata telefonica da parte del sistema sopra detto; è obbligo del richiedente l’assunzione conservare tale codice. Le risposte fornite da chi è in possesso del codice segreto d’accesso sono perfettamente
impegnative per i richiedenti l’assunzione e gli Enti gestori. Della telefonata saranno registrate la data, l'ora e le risposte date al sistema vocale di chiamata.
In corso d’anno le chiamate per tutti i tipi di contratto, per le scuole che utilizzano un sistema informatizzato gestito dalla Federazione, saranno effettuate nelle fasce comprese tra le ore 7.30 e le ore
9.30 del mattino del giorno in cui l’insegnante deve assumere servizio e nella fascia dalle ore 19.00 alle ore 20.30 della sera immediatamente precedente il giorno da cui deve decorrere l’assunzione.
Per le scuole equiparate che utilizzano un sistema informatizzato gestito da altro Ente, Associazione o Azienda le chiamate saranno effettuate nella fascia compresa tra le ore 8.30 e le ore 10.30 del mattino del giorno in cui l’insegnante deve assumere servizio e nella fascia dalle ore 19.30 alle ore 21.00 della sera immediatamente precedente il giorno da cui deve decorrere l’assunzione.
In corso d’anno scolastico per le chiamate si procede nel seguente modo:
a) per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato ciascun richiedente l’assunzione verrà contattato dalla Federazione e/o da altro Ente, Associazione o Azienda, secondo l’ordine stabilito sulla base delle precedenze, delle priorità e dei punteggi per i posti richiesti disponibili, attingendo dagli elenchi delle scuole dell’Area dove ha proposto domanda;
b) se l’interpellato accetta, lo stesso viene invitato contestualmente a presentarsi in servizio il giorno e l'ora indicati. L'Ente gestore, su richiesta dell’insegnante, può concedere il tempo strettamente necessario - e comunque non superiore alle 24 ore a partire dall'ora prevista per l’inizio servizio – per raggiungere la sede di lavoro qualora, per la notevole distanza dal domicilio eletto dalla sede scolastica o per la condizione delle strade o la mancanza di mezzi di trasporto - sempre con riferimento o al domicilio eletto - l'interessato sia impossibilitato a presentarsi in servizio il giorno e l'ora stabiliti. In ogni caso per le supplenze fino a 5 giorni l'interpellato deve prendere servizio per l'ora richiesta e, comunque, non oltre le ore 13 della giornata per cui è stato chiamato, salvo per le sostituzioni il cui servizio inizi dopo tale orario;
c) se l’interpellato non accetta, viene cancellato da tutti gli elenchi, salva la possibilità di venire nuovamente inserito qualora - nel termine di 24 ore – provveda ad inviare alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda la documentazione comprovante lo stato di malattia o di impedimenti dovuti a gravi motivi. In quest’ultimo caso la documentazione deve essere inviata tempestivamente. Di ciò il richiedente avrà conferma telefonica;
d) se il richiedente non è reperito telefonicamente perché assente, si provvederà a sentire i successivi richiedenti in elenco.
L’insegnante non rintracciato telefonicamente per 5 volte consecutive (la mancata risposta ad ogni fascia oraria equivale ad una chiamata persa) dalla Federazione o da altro Ente, Associazione o Azienda, e quindi considerato non presente dal sistema, viene cancellato da tutti gli elenchi biennali delle scuole dell’Area scelta, per l’anno scolastico in corso; la cancellazione riguarda esclusivamente le scuole dell’Area scelta che appartengono, alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda che ha effettuato la chiamata.
Della cancellazione viene data comunicazione all’interessato, che potrà chiedere alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda - con RACCOMANDATA A.
R. - il reintegro negli elenchi allegando una copia di un documento di riconoscimento e la documentazione idonea a giustificare che la mancata presenza è stata determinata da gravi motivi.
Il richiedente l'assunzione sia che abbia indicato in domanda un numero di telefonia fissa, sia un numero di telefonia mobile, qualora la zona non sia coperta dalla rete di telefonia fissa o mobile, oppure per qualsiasi altro motivo (ad esempio: cellulare spento o non raggiungibile, segreteria telefonica, interruzione della linea telefonica, ecc.) non sia possibile ottenere una risposta alla chiamata - sarà considerato come non presente al momento della chiamata stessa.
Nei casi in cui la richiedente interpellata si trovi interdetta dal lavoro in quanto è in congedo di maternità (come previsto delle disposizioni legislative in materia), questa può accettare il contratto a tempo determinato offerto; nel qual caso l'Ente gestore l’assume.
Lo stato di congedo di maternità dovrà essere immediatamente dichiarato dalla richiedente al momento dell'accettazione al sistema informatizzato di chiamata e, quindi, documentato all’Ente gestore, pena l’impossibilità ad essere assunti.
Nel caso in cui termini il rapporto di lavoro del dipendente sostituito cessa automaticamente anche il rapporto di lavoro del sostituto (supplente).
PROCEDURE PARTICOLARI
Entro la fine dell’anno scolastico verranno effettuate le convocazioni personali dei richiedenti l’assunzione presso la Federazione Provinciale Scuole Materne e presso altro Ente, Associazione o Azienda per l’attribuzione dei contratti a termine disponibili all’inizio dell’anno scolastico.
In particolare:
- verranno attribuiti i contratti a termine disponibili presso scuole dell’infanzia equiparate site nei Comuni ladini, cimbri e mocheni ai richiedenti l’assunzione in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, cimbra e mochena come previsto dalle normative vigenti (v. anche successivo Par. XI);
- successivamente, verranno attribuiti i contratti come insegnante supplementare a tempo determinato, per i quali vi sia già l'autorizzazione all'assunzione da parte del competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento, ai richiedenti l’assunzione in possesso del titolo di specializzazione, di cui alla normativa vigente, che attribuisce la precedenza per tali contratti ai sensi della L. P. n. 27/93 citata. Qualora però l’autorizzazione per l’assunzione giunga alla scuola in un momento successivo, nelle chiamate per l’attribuzione dei posti come insegnante di sostegno a tempo determinato non verranno contattati i richiedenti l’assunzione in possesso del titolo di specializzazione di cui alla normativa vigente già occupati con un contratto di lavoro della durata di almeno 5 mesi;
- successivamente, verranno attribuiti i contratti come insegnante supplementare nei casi previsti dal successivo Par. XII;
- di seguito verranno attribuiti i rimanenti contratti individuati a tempo determinato di qualsiasi durata che saranno offerti contemporaneamente al richiedente in base alla sua domanda.
Il richiedente l’assunzione verrà contattato secondo l’ordine stabilito sulla base delle precedenze, delle priorità e dei punteggi per i posti richiesti e individuati, attingendo dagli elenchi delle scuole dell’Area dove ha proposto domanda.
Si potrà procedere nel modo sopra indicato se i posti da ricoprire a tempo determinato verranno documentati agli Enti gestori e da questi alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda entro il 10 agosto e per quei posti che si renderanno disponibili in sede di convocazione (solo maternità).
L’assunzione del personale non potrà iniziare prima del 1° settembre di ogni anno scolastico.
Per quanto riguarda le Scuole a calendario particolare (che hanno un’apertura diversa dal 1° di settembre) qualora i richiedenti l’assunzione accettino un contratto in una di queste scuole, non potranno più essere contattati per altri contratti presso scuole equiparate nel periodo compreso tra la convocazione e l’inizio effettivo dell’attività lavorativa, fatta salva la possibilità di essere contattati per contratti la cui durata sia almeno di 5 mesi se vengono occupati con contratti di durata inferiore.
Nei primi 3 giorni lavorativi del mese di settembre gli eventuali contratti a termine “residui” in quanto non attribuiti durante le convocazioni di fine agosto e/o attribuiti ma liberatisi per rinuncia successiva o altro motivo e/o i contratti a termine creatisi in corso di convocazioni e gli altri contratti nuovi a termine di qualsiasi durata sorti dopo le convocazioni, verranno offerti tutti telefonicamente.
In questi primi 3 giorni le chiamate saranno effettuate dalle ore 7.30 alle ore 19.00 senza interruzione fino ad esaurimento.
Nel corso di queste chiamate non verranno sentiti i richiedenti l’assunzione che durante le convocazioni di agosto:
- hanno accettato un contratto di assunzione la cui durata sia almeno di 5 mesi, mentre coloro che hanno accettato un contratto di durata inferiore a 5 mesi verranno contattati solo per contratti la cui durata sia almeno di 5 mesi;
- hanno rifiutato un contratto a termine con un motivo valido e documentato, ai sensi del presente Accordo;
- non si sono presentati alle convocazioni stesse.
Questi ultimi, inoltre, non verranno più contattati per qualsiasi contratto a termine fino al 10 settembre compreso.
Qualora la titolare assente interrompa temporaneamente la propria assenza in coincidenza con i periodi di sospensione dell'attività didattica, l'Ente gestore, prescindendo dal rispetto dell'elenco, riconferma la stessa supplente alle seguenti condizioni:
- che l’insegnante accetti;
- che la sostituzione riguardi la stessa titolare assente già supplita prima del periodo di sospensione dell'attività didattica;
- che la riconferma avvenga all’interno dello stesso anno scolastico;
- che comunque la riconferma sia compatibile con quanto disciplinato dalla normativa in materia di contratti a termine.
Nelle scuole con calendario particolare, in coincidenza con i periodi di chiusura della scuola, l'Ente gestore, prescindendo dal rispetto dell'elenco, riconferma la stessa supplente alla ripresa dell'attività didattica alle seguenti condizioni:
- che l'insegnanti accetti;
- che la sostituzione riguardi un posto disponibile da Piano Annuale o riguardi la stessa titolare assente già supplita prima del periodo di sospensione dell'attività didattica;
- che la riconferma del rapporto di lavoro avvenga all'interno dello stesso anno scolastico;
- che comunque la riconferma sia compatibile con quanto stabilito dalla disciplina normativa in materia di contratti a termine. La riconferma di sui sopra si applica anche agli insegnanti assunti con contratto per prolungamento d'orario e come supplementare.
Entro il 31 maggio l’insegnante potrà richiedere di essere giustificato per eventuali supplenze nel mese di giugno inviando in Federazione o altra Associazione, Ente o Azienda copia della riconferma (dei mesi di luglio e agosto).
Al termine del periodo di assenza per congedo per maternità, congedo parentale, congedo parentale supplementare o aspettativa per assistenza alla prole nel caso in cui la/il lavoratrice/tore madre o padre prenda servizio da uno a sette dieci giorni lavorativi e poi si assenti di nuovo, l'Ente gestore potrà mantenere lo stesso supplente al fine di assicurare la continuità didattica. Al riguardo le parti stabiliscono che - nel rispetto della normativa in materia di contratti a termine - i periodi di assenza per congedo per maternità, congedo parentale, congedo parentale supplementare e aspettativa per assistenza alla prole come disciplinati dal C.C.L., si configurano come un unico periodo ai fini della sostituzione e gli eventuali brevi rientri della/del dipendente assente si considerano come sospensione/i del rapporto di lavoro stipulato con il supplente, il cui contratto individuale di lavoro sarà stipulato secondo le previsioni del C.C.L. citato; pertanto le suddette sospensioni non costituiscono interruzione del rapporto di lavoro. Le disposizioni sopra descritte valgono anche in caso di assenze per la fruizione di permessi sindacali.
Il rispetto e la validità della suddetta disposizione contrattuale sono condizioni essenziali per la validità del contratto.
PAR. XI - SCUOLE SITE NEI COMUNI LADINI, CIMBRI E MOCHENI
Per le assunzioni a tempo determinato e per quelle a tempo indeterminato del personale delle scuole site nei Comuni ladini, cimbri e mocheni, ha precedenza assoluta il personale attestante la conoscenza della lingua e cultura ladina, cimbra e mochena a norma dell'art. 21 della L. P. n. 13/77 citata. Pertanto i posti eventualmente disponibili in scuole site nei Comuni ladini della Valle di Fassa, nei Comuni cimbri e mocheni, sono assegnati con precedenza assoluta ai richiedenti l'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato o come supplementare che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano documentato la conoscenza della lingua e cultura ladina.
I richiedenti che intendono fruire di tale beneficio sono tenuti a dichiarare il possesso dell'attestato e a presentare in allegato alla domanda di assunzione in originale o in fotocopia detto attestato.
PAR. XXX - XXXXXXXXXXXX XXXXX X. X. X. 00/00
Il comma 2 dell'art. 6 della L. P. n. 27/93 citata si interpreta nel senso che - dopo l'assegnazione dei contratti come supplementare a tempo determinato nel rispetto delle precedenze riservate ai possessori del titolo di cui alla vigente normativa e agli idonei l'insegnante ha la precedenza ad essere riassunto anche nell’anno successivo in cui il bambino assistito continua a frequentare quella scuola dell'infanzia, sempreché l'incarico permanga a tempo determinato. Detta precedenza vale esclusivamente per quegli insegnanti che hanno avuto un effettivo rapporto con il bambino per un periodo non inferiore a 5 mesi, corrispondenti a 145 giorni di servizio, semprechè il rapporto educativo con il bambino stesso abbia dato i risultati previsti. L’accettazione dell’insegnante dovrà essere espressa per iscritto entro il 30 giugno di ogni anno scolastico (comunque dopo il superamento del periodo di prova) all’Ente gestore.
Chi svolge mansioni di insegnante supplementare, anche se in possesso del titolo di specializzazione, è tenuto a svolgere anche altre mansioni attinenti il proprio profilo professionale di insegnante sia in caso di sospensione della frequenza del bambino in difficoltà sia nel caso in cui gli venga affidata una sezione; qualora l’iscrizione del bambino in difficoltà venga ritirata dalla scuola il rapporto di lavoro dell’insegnante assunta come supplementare – con o senza titolo di specializzazione - viene a cessare.
ALLEGATO 1
TITOLI DI CULTURA
(la documentazione attestante il possesso dei Titoli deve essere presentata con la domanda di assunzione in originale o in fotocopia )
1. Laurea in Scienza della Formazione Primaria, indirizzo insegnanti scuola materna o Laurea equipollente punti 20,00;
2. Laurea in Pedagogia o in Psicologia, o Scienza della Formazione Primaria, indirizzo scuola primaria o in Scienza dell'educazione o Laurea equipollente (quinquennali)
(si valuta un solo titolo) punti 15,00;
3. Laurea in Pedagogia o in Psicologia, o Scienza della Formazione Primaria, indirizzo scuola primaria o Scienza dell'educazione o Laurea equipollente (triennali)
(si valuta un solo titolo) punti 8,00;
4. Altri Diplomi di Laurea quinquennali o del vecchio ordinamento
(si valuta un solo titolo) punti 8,00;
5. Altri Diplomi di Laurea triennali (comprensiva Laurea di Conservatorio)
(si valuta un solo titolo) punti 6,00;
6. Altro Diploma di Scuola Media Superiore (si valuta un solo titolo) punti 1,50;
7. Altro Diploma di Scuola Magistrale o Istituto Magistrale o Liceo Psico Socio Pedagogico o Titolo equipollente (si valuta un solo titolo) punti 2,00;
8. Xxxxxx e Attestati post Diploma da 1,00 a 4,50 punti e Specializzazioni universitarie conseguite a perfezionamento dei Corsi di Laurea per Xxxxxx conseguiti in corsi di durata:
- fino ad un anno (oppure fino a 800 ore di Corso) punti 1,00
- fino a due anni (oppure fino a 1600 ore di Corso) punti 2,00
- fino a tre anni (oppure fino a 2400 ore di Corso) punti 3,50
- oltre i tre anni (oppure oltre le 2400 ore di Corso) punti 4,50 (fino ad un massimo di 4,50 punti)
9. Diploma conseguito per esami nei Corsi di perfezionamento svolti dal Centro Didattico Nazionale per la scuola materna e dagli altri Centri didattici nazionali, ai sensi dell’art. 9 del
D.M. 4.6.1955 e dall'articolo UNICO del D.M. 31.7.1962; (si valutano al massimo, due diplomi, purché conseguiti al termine di corsi tenuti su argomenti diversi) punti 1,00
10. Diploma o Certificato conseguito per esami nei corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento organizzati o autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione per insegnanti di scuola materna ed elementare
- per ogni diploma o certificato punti 0,50
- per un massimo di punti 2,00
11. Idoneità conseguita in Concorsi statali ordinari per l’accesso al ruolo degli insegnanti di scuola materna punti 8,00
12. Idoneità conseguita in Concorsi statali riservati per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola materna punti 4,00
13. Secondo Titolo di idoneità conseguito in concorsi pubblici statali per l’accesso al ruolo di insegnante di scuola materna; titolo di idoneità conseguito nei concorsi pubblici indetti da Regioni, da Comuni o da altri Enti pubblici per l’accesso al ruolo di insegnante di scuola materna; seconda Titolo di idoneità conseguito nei concorsi indetti dalla P.A.T. per insegnanti di scuola dell’infanzia; Titolo di idoneità conseguito nei concorsi ordinari statali per l’accesso al ruolo di insegnanti di scuola primaria (in caso di più titoli concorrenti, si valuta quello più vantaggioso per il richiedente; tenendo conto di quanto previsto al Par. IV del presente Accordo) punti 3,00
14. Titolo di Specializzazione conseguito ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975 n. 970 e agli articoli 13, 14 e 15 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1074 o titoli considerati equivalenti dalla normativa vigente punti 6,00
15. Conseguimento dell’Attestato B1 per l’insegnamento della lingua straniera punti 6,00
16. Titolo di frequenza del Corso di Formazione linguistica organizzato dalla Federazione Provinciale Scuole Materne o corsi con le medesime caratteristiche organizzati da soggetti accreditati. punti 1,00