CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
SCHEMA DI CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
REPERTORIO: N. RACCOLTA: N.
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50, art. 32, comma 14
L’anno , il mese di , il giorno , presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana X. Xxxxxxxx, sito in Roma, via Appia Nuova 1411.
Avanti a me, Dott. , ufficiale rogante, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. del a rogare, nell’interesse dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana X. Xxxxxxxx, gli atti in forma pubblica amministrativa ove sia parte l’Istituto stesso, sono personalmente comparsi:
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana X. Xxxxxxxx, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxx Xxxxx Xxxxx, nato a Basilea (Svizzera) il giorno domiciliato per la carica ove sopra nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore e legale rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana X. Xxxxxxxx, di seguito denominato “Istituto”,
E
l’impresa , di seguito denominato “fornitore”,
PREMESSO
CHE il fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente contratto;
CHE i documenti di gara cig 7056489EEC definiscono adeguatamente l’oggetto della prestazione da fornire;
CHE il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto; CHE il fornitore ha stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
CHE il fornitore ha altresì presentato la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto ed avente validità per l’intera durata del contratto stesso;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, unitamente ai documenti di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del servizio
Il servizio ha per oggetto la gestione del trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi, nei trasferimenti tra le sedi dell’Istituto, le sedi dei Laboratori di Sanità Pubblica di Area Vasta (di seguito denominati "LSP") e le sedi delle Aziende Sanitarie UUSSLL della Toscana: Centro, Nord-Ovet, Sud-Est (di seguito denominate "ASL").
La ditta aggiudicataria del servizio utilizza per il trasporto di quanto di seguito specificato mezzi destinati esclusivamente al trasferimento di materiale nei percorsi di seguito specificati; pertanto i mezzi non potranno portare al proprio interno prodotti provenienti da altri punti di prelevamento diversi rispetto a quelli indicati nel presente documento.
La ditta aggiudicataria è obbligata ad utilizzare mezzi di trasporto destinati esclusivamente al servizio in oggetto.
Art.3 – Durata dell’appalto e costi del servizio
La durata dell’appalto è pari mesi 12 dalla data di affidamento del servizio con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12.
Il costo mensile del servizio è pari ad € .
Art. 4 – Articolazione del servizio
L’articolazione del servizio deve prevedere l’osservanza di quanto previsto nel presente contratto, dalla normativa vigente per il trasporto dei materiali a rischio biologico e dalle norme del Codice Civile disciplinanti la materia.
Il servizio è gestito da personale in servizio presso il fornitore.
Sono a totale carico del fornitore le spese ed i mezzi utilizzati nell’esecuzione del servizio. Quanto non espressamente menzionato nel presente contratto è a totale carico del fornitore.
Art. 5 Calendario settimanale e percorsi
Il servizio deve garantire i seguenti percorsi negli orari di seguito specificati:
AREA NORD
SEDE | GIORNI | ||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
LSP Lucca | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
IZS Pisa | 8,30 | 8,30 | 8,30 | ||
# | # | # | # | ||
PIF USMAF Livorno | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
IZS Pisa | 12,30 | # | # | # | 12,30 |
IZS Firenze | 14,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 |
LSP Firenze | 14,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 14,30 |
ASL Massa Carrara | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | |
ASL Viareggio | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | |
ASL Lucca | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
AREA SUD
SEDE | GIORNI | ||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
LSP Firenze | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |
IZS Firenze | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
IZS Arezzo | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
LSP Siena | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
# | # | # | |||
ASL Grosseto | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
ASL Piombino | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
ASL Cecina | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
ASL Volterra | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
ASL Pontedera | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
ASL Pisa | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
AREA CENTRO
SEDE | GIORNI | ||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
IZS Grosseto* | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
IZS Siena | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
# | # | # | |||
ASL Siena | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
ASL Arezzo | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
ASL Firenze | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
ASL Prato | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | |
ASL Pistoia | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | |
ASL Empoli | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
* Scambio colli con Roma/Lazio
Art. 6. Xxxxxx di ritiro e consegna
Si specificano di seguito i luoghi di ritiro e consegna:
ASL Empoli: Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX) ASL Pistoia: Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
ASL Prato: Xxx Xxxxxxxx, 0/0 - 00000 Xxxxx
ASL Firenze: Xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00– 00000 Xxxxxxxxx (XX) ASL Cecina: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
ASL Lucca: Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxx (XX) ASL Massa-Carrara: Via Democrazia, 44 – 54100 Massa ASL Piombino: Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX)
ASL Pisa: Xxxxxxxx X.X. Xxxxxx,00 -00000 Xxxx
ASL Pontedera: Xxx X. Xxxxxx, 0 (Xxxx Xxxxxxxxxxx) - 00000 Xxxxxxxxx (XX) ASL Viareggio: Xxx Xxxxxxx Xx Xxxx'Xxxx 00 - 00000 Xxxxxxxxxxx (XX) ASL Volterra: Xxxxx Xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX)
ASL Arezzo: x/x xxxxxxxx X. Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx ASL Grosseto: Xxxxx Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxx
ASL Siena: Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx
IZS Arezzo: Xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx IZS Firenze: Xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX)
IZS Grosseto: Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx
IZS Pisa: Xxx xxxx'Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx IZS Siena: Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx
LSP Firenze: Xxx xx X. Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx
LSP Lucca: Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxx (XX) LSP Siena: Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx
PIF-USMAF Livorno : Xxxxx xx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxx XXX
Art. 7. Tipologia materiale da trasportare
Il materiale da trasportare consiste in merci varie confezionate in colli e divise per le sotto elencate tipologie di materiali:
a) Materiali appartenenti all'accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada ADR, relativamente al trasporto in classi varie con la seguente classificazione di pericolo:
- Classe 3 liquidi Infiammabili;
- Classe 4.1 Solidi Infiammabili;
- Classe 5.1 Materie comburenti;
- Classe 5.2 Perossidi organici;
- Classe 6.1 Materie Tossiche;
- Classe 6.2 Materie Infettanti;
- Classe 8 Materie Corrosive;
- Classe 9 Materie e Oggetti Pericolosi Diversi.
Per le classi di merci pericolose sopra elencate e nei casi previsti saranno applicate ai fini del trasporto le disposizioni generali previste nei Capitoli 3.4 e 3.5 dell’ADR in vigore, ovvero:
- Capitolo 3.4 Merci pericolose imballate in quantità limitate;
- Capitolo 3.5 merci pericolose imballate in quantità esenti.
Alle merci pericolose che non rientrano nei Capitoli 3.4 e 3.5, nei casi previsti e dove la normativa lo consenta, saranno applicate le disposizioni generali indicate nel Capitolo 1.1, sottosezione 1.1.3.6, ovvero Capitolo 1.1, sottosezione 1.1.3.6 “Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto”, come da tabella 1.1.3.6.3 e nei casi previsti con i calcoli indicati nella sottosezione 1.1.3.6.4.
Le materie da trasportare della classe 6.2 Materie Infettanti appartenenti ai codici di classificazione:
- I1 Materie infettanti per l'uomo (UN 2814);
- I2 Materie infettanti unicamente per gli animali (UN 2900),
saranno conferite al fornitore confezionate unicamente in imballaggi omologati e presentate al trasporto conformemente all'applicazione degli obblighi di sicurezza previsti nel Capitolo 1.4, sottosezione 1.4.2.1.
I Campioni animali non sottoposti alle disposizioni ADR saranno presentati al trasporto con un imballaggio atto a evitare ogni perdita con le modalità indicate nel Capitolo 2.2.62.1, sottosezione 2.2.62.1.5.8: “Campione animale esente”
b) Campioni umano esente o campione animale esente:
- Materiale e prodotti per laboratorio;
- Collettame vario: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, documenti, buste, rapporti di prova, contenitori vuoti, colli di materiali della portata massima di 20 Kg cadauno, riportanti l’indicazione a seconda del materiale da trasportare e della temperatura cui devono essere trasferiti.
c) Materiale medico usato o attrezzature mediche usate
Il materiale medico o le attrezzature mediche potenzialmente contaminati o contenenti materie infettanti che vengono trasportati in vista della loro disinfezione, pulizia, sterilizzazione non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR se trasportati in triplo imballaggio costruito in modo tale, che nelle normali condizioni di trasporto, essi non possono rompersi, bucarsi o lasciare fuoriuscire il loro contenuto; dovranno altresì rispettare le condizioni e le modalità indicate nella sottosezione 2.2.62.1.5.9
I colli saranno consegnati al fornitore confezionati ed imballati secondo la normativa vigente e, nei casi previsti, con l'applicazione delle istruzioni di imballaggio indicate dalla direttiva 2008/68/CE e dal D.Lgs 35/10 (di seguito ADR) singolarmente corredati di etichetta apposta su ogni singolo collo, indicante il mittente, la sede di destinazione e la temperatura da garantire, nonché eventuali altre informazioni occasionalmente necessarie, quali la classificazione e l'autorizzazione al trasporto conformemente all’ADR. Nei casi previsti e come aiuto in caso di incidente che possa sopravvenire durante un trasporto di merci pericolose, l'impresa di trasporto deve consegnare all'equipaggio del veicolo prima della partenza le Istruzioni Scritte di Sicurezza previste in ADR di cui al capitolo - 5.4.3, Sottosezione 5.4.3.2. aggiornate all’edizione vigente dell’ADR.
La confezione e l'imballo saranno a cura del personale speditore ("IZS", "LSP", "ASL", “PIF- USMAF”).
Lo speditore potrà utilizzare diversi tipi di contenitori, ferma restando la garanzia dell'imballo, della suddivisone per tipologia di trasporto ed il rispetto del peso da sollevare.
Art. 8. Tipologia di automezzi
I mezzi di trasporto che il fornitore deve utilizzare, nel numero necessario a garantire l'insieme dei servizi richiesti devono essere dotati della possibilità di trasportare materiale:
- a temperatura ambiente;
- a temperatura refrigerata;
- a temperatura congelata.
I mezzi di trasporto utilizzati dal fornitore devono garantire i seguenti requisiti minimi:
- Veicolo coperto o chiuso la cui carrozzeria è costituita da una cassa che può essere chiusa (carrozzeria a furgone);
- Massa complessiva a pieno carico uguale o inferiore a 3,5 t in regola con i requisiti amministrativi e di sicurezza in conformità ai regolamenti nazionali quali le disposizioni generali di circolazione e le dotazioni obbligatorie ove previste per poter circolare su strada;
- Capacità di carico almeno 8 m³ (nota: la capacità di carico è indicativa per la tipologia del mezzo e non per il quantitativo di merci le quali possono essere anche inferiori alla capacità richiesta).
Per il trasporto in colli e con le classi di pericolo indicate al precedente art. 6, lettera a è richiesta la tipologia di veicolo di cui al Capitolo 8.1 “Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo”
Art. 9 Temperatura di trasporto
- Temperatura durante il trasporto: rialzo termico tollerabile per periodi di breve durata.
La norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti. I limiti sono indicati nelle disposizioni mormative vigenti. I mezzi di trasporto devono rispondere ai seguenti requisiti:
- Furgone isotermico per trasporto fresco 0°C;
- Furgone isotermico di classe IN (IN isotermico normale omologato solo al trasporto per la classe A);
- Classe di trasporto temperatura A (fino a 0°C);
- Con gruppo frigorifero autonomo FNA o non autonomo FNAX (FNA frigorifero normale classe A, il veicolo è omologato al trasporto fino ad una temperatura di +0 °C).
Per i trasporti congelati -20°C, come requisito minimo la presenza sul veicolo di apparecchiatura termica (congelatore) autonoma dotata di strumento per la rilevazione della temperatura con capienza minima di 1 m³.
Art. 10 Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio deve essere effettuato secondo le modalità indicate dall’Istituto in relazione alle proprie esigenze funzionali.
Il fornitore deve garantire il rispetto di tutte le disposizioni che l’Istituto ritiene opportuno impartire al fine di garantire le necessarie esigenze funzionali dello speditore.
In caso di eventuale infortunio, sono a carico del fornitore le indennità cui dovesse sottostare, o a favore di chiunque abbia diritto, dichiarando fin d’ora di ritenere sollevato ed indenne lo speditore da qualsiasi responsabilità o pretesa.
Nel caso si verifichino ammanchi di materiale consegnati per il trasporto ovvero nel caso in cui se ne verificasse il danneggiamento e fosse accertata la responsabilità del personale addetto, il titolare del fornitore risponde direttamente nella misura che sarà accertata dallo speditore.
Il fornitore si impegna a consegnare tassativamene i colli provenienti da ciascuna sede al laboratorio di destinazione finale al giorno successivo, escluso il sabato e salvo festività, garantendo il mantenimento della temperatura di conservazione, secondo i vincoli descritti nell'articolo precedente al articolo 9: Temperatura di trasporto.
Il fornitore deve garantire il monitoraggio costante della temperatura dei materiali/campioni trasportati e, in caso di anomalia, deve provvedere ad una tempestiva comunicazione all’Istituto.
Il fornitore deve garantire un sistema di tracciabilità che preveda:
• la fornitura di un sistema di etichettatura adesivo in base ad un elenco fornito dall’Istituto sul quale sia riportato: codice identificativo del collo, mittente, sede di destinazione e temperatura di conservazione;
• il collegamento tra codice identificativo del campione/collo ed i sistemi informatici di registrazione adottati dai diversi utenti (SISPC, SIEV, SIL, SANAN);
• l’accesso ad una piattaforma WEB dove gli utenti possano seguire la tracciabilità dei colli attraverso il recupero del codice identificativo del collo/campione in ogni fase del trasporto, dal ritiro alla consegna, con le seguenti informazioni:
a. data/orario ritiro e consegna presso ciascuna sede;
b. automezzo/i di trasporto;
c. monitoraggio della temperatura durante il trasporto ed eventuale stoccaggio in hub mediante sonde che rispondano ai requisiti della norma ISO IEC 17025;
• la possibilità di esportare i dati disponibili sulla piattaforma WEB da parte di ciascun utente.
Art. 11 Personale addetto al servizio
Il fornitore si impegna ad utilizzare per lo svolgimento del servizio personale adeguatamente qualificato in possesso del Certificato di formazione professionale ADR (Patentino) e formato con riferimento alla particolarità dei prodotti da trasportare.
Il personale dell’impresa si impegna a ritirare direttamente il materiale presso aree di stoccaggio identificate in ciascuna sede di ritiro/consegna.
In ciascuna sede di ritiro/consegna è rilevato dal fornitore l’orario di passaggio del trasportatore attraverso un sistema di tracciabilità georeferenziata con GPS.
L’Istituto ha facoltà di chiedere la sostituzione di personale non gradito.
In tal caso il fornitore deve provvedere, entro gioni 5, all’allontanamento ed alla sostituzione del personale che nell’espletamento delle proprie mansioni dia motivo di lagnanze.
Il fornitore deve applicare nei confronti del personale impiegato nel servizio tutte le norme vigenti per l’assicurazione degli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché dovesse derivare al fornitore ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione del servizio.
Tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio devono essere conformi alle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 12 Rappresentanti
Il fornitore deve nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il responsabile del servizio a cui è affidata la direzione del servizio stesso. Il responsabile così nominato è il referente nei confronti dell’Istituto. Tale responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l’Istituto, quando richiesto. L’Istituto nominerà un Direttore dell’Escuzione del Contratto che controllerà la regolare esecuzione del contratto.
Art. 13 Inadempimento e penalità
Costituiscono inadempienza agli obblighi contrattuali l’omessa, incompleta, imperfetta o ritardata esecuzione del servizio in oggetto, con riferimento alle prescrizioni di legge e alle clausole contenute nella documentazione di gara, che regolamentano i rapporti di fornitura. Il fornitore è tenuto al pieno
rispetto di quanto contrattualmente pattuito, ed in particolare:
• al puntuale rispetto delle modalità di esecuzione del servizio;
• al puntuale rispetto delle modalità di gestione controllata dei campioni con particolare riferimento alle temperature di trasporto e di conservazione ed alla evidenza della tracciabilità delle temperature;
• al puntuale rispetto dei termini di ritiro e consegna dei campioni nei termini previsti. L’eventuale inadempienza e violazione delle norme contrattuali da parte del fornitore, debitamente accertate da parte dell’Istituto, verrà formalmente contestata per iscritto e darà luogo all’applicazione delle sanzioni di seguito indicate, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nel caso di nocumento per l’Istituto conseguente all’inadempimento. Il fornitore avrà tempo 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di inadempienza (inviata anche tramite mail pec e/o fax) per formulare le proprie controdeduzioni. Qualora le stesse non venissero presentate entro il predetto termine, o non venissero accolte dall’Istituto, quest’ultimo si riserva l’applicazione delle seguenti penalità:
• in caso di ritardo nell’adempimento della prestazione nei termini indicati, il fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 100,00 Euro;
• in caso di rilevazione di anomalie nelle temperature di trasporto e di conservazione il fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 200,00 Euro;
• in caso di non corretta conservazione del campione, risultato deteriorato, scongelato, o non correttamente conservato, il fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 300,00 Euro;
• in caso di rilevazione di inadempienze in relazione alla regolare tenuta degli automezzi di trasporto e altre violazioni rispetto a quanto prescritto nel presente contratto (es. mancato posizionamento dei sistemi di rilevazione delle temperature posizionati dall’Istituto), il fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 400,00 Euro;
• in caso di mancato intervento e sospensione del servizio, il fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 500,00 Euro per ogni tratta non coperta;
Alla terza rilevazione di inadempienza agli obblighi contrattuali, anche se diversa da quelle oggetto delle altre diffide: risoluzione del contratto (salvo che l’Istituto ritenga ancora possibile l’applicazione della diffida ad adempiere) e penale pari a 2.000,00 Euro. Nei primi tre mesi di esecuzione dell’appalto la risoluzione del contratto potrà avvenire alla prima rilevazione di una qualsiasi delle violazioni predette.
Art. 14 Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari
Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10, e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 15 Foro
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
Art. 16 Risoluzione
Ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi assunti con il presente contratto, l’Istituto potrà risolvere il contratto stesso, previo un termine di giorni sette per porre fine all’inadempimento. Tale termine decorre dalla ricezione di raccomandata A/R inviata dall’Istituto al fornitore per intimare l’adempimento della prestazione.
L’Istituto potrà procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.
Resta salva la facoltà dell’Istituto di procedere all’esecuzione del contratto in danno del fornitore.
Art. 17 Recesso
Ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile, l’Istituto ha diritto di recedere in caso di giusta causa o per ragioni dovute a mutamenti di tipo organizzativo della struttura.
L’Istituto comunica al fornitore di recedere dal contratto a mezzo raccomandata A/R in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30.
Art. 18 Subappalto
E fatto divieto di subappaltare la fornitura in toto od in parte, salvo che il concorrente indichi le parti della fornitura che intenda eventualmente subappaltare a terzi, nelle forme e nei limiti di quanto disposto dall art. 105 D.Lgs 50/16.
Ai sensi della normativa richiamata, il fornitore è in ogni caso vincolato al tetto massimo del 30% quale quota di prestazioni subappaltabile.
Il fornitore è obbligato a depositare presso la stazione appaltante, prima della data di inizio delle lavorazioni, il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore.
In caso di subappalto, il fornitore resta il solo ed unico responsabile di fronte all’Istituto dei servizi subappaltati.
Art. 19 Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di mancato adempimento da parte del fornitore, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto per legge.
Art. 21 Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/03, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l’esecuzione del presente contratto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 196/03, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.lgs 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell’amministrazione;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente della Direzione acquisizione Beni e Servizi.
La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione.
Art. 22 Sopravvenuta disponibilita’ di convenzioni Consip
L’Istituto si riserva di recedere dal servizio qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui il fornitore non sia disposto ad una revisione dei prezzi in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Art. 23 Modalità di pagamento
Alla fine di ogni mese il fornitore emetterà la relativa fattura.
Sulle fatture dovrà essere indicato tassativamente il CIG relativo al servizio in questione.
Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di attestazione di regolare esecuzione del contratto, mediante bonifico bancario, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all’uopo delegata.
Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all’articolo 48-bis, del D.P.R. 602/73 e s.m.i.
E’ fatto divieto di cessione del credito.
In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della Legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Il codice univoco inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.
Art. 24 Clausola finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
Per il fornitore Per Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana X. Xxxxxxxx
Sig.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Xxx Xxxxx Xxxxx