Contract
CONVENZIONE TRA AREU, ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI MILANO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI TRASPORTO DEL PERSONALE MEDICO AFFERENTE AL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
TRA
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU), con sede in Milano Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
x. 0, X.X./X. XXX 00000000000, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
E
Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano (di seguito denominata ATS), con sede in Milano, Corso Italia n.19, C.F./P.IVA 09320520969, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
E
Comune di Milano (di seguito denominata COMUNE), con sede in Xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx, 0 X.X. x X. XXX 00000000000, in atto rappresentato dal Direttore pro tempore della Direzione Mobilità e Trasporti;
Di seguito AREU, ATS e COMUNE verranno congiuntamente definite le Parti
PREMESSO CHE
• l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stata istituita dalla Regione Lombardia con L.R. n. 32 del 12 dicembre 2007 “Istituzione dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza, successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e, quindi, dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009”;
• l’AREU, ai sensi della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., è chiamata a garantire sul territorio della Regione Lombardia, anche mediante la collaborazione con altri soggetti, le seguenti attività:
✓ l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dell’attività di emergenza-urgenza extraospedaliera (118);
✓ il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
✓ il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti
✓ l’operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea;
✓ il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici come disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;
✓ l’attivazione, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117).
• la sopracitata Azienda è, inoltre, chiamata a svolgere le seguenti attività delegate:
✓ supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale;
✓ funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche amministrazioni e nei confronti del Ministero della Salute;
✓ attività di coordinamento definita nei rapporti convenzionali con gli altri enti del servizio sanitario regionale, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio;
✓ promozione del coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
• AREU ha il compito di coordinare in regione Lombardia lo svolgimento e il coordinamento intraregionale ed interregionale delle funzioni a rete relative all’indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell’attività di emergenza ed urgenza extraospedaliera;
• l’ATS è stata istituita con la Legge Regionale n. 23/2015 allo scopo di garantire il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, favorendo l’integrazione della rete di erogazione con la rete sociale del territorio;
• con il soprarichiamato intervento legislativo è astato assegnato all’ATS il governo dell’assistenza primaria, che comprende il Servizio di Continuità Assistenziale;
• la Regione Lombardia con D.G.R. n. 7771 del 18 gennaio 2018 “Determinazioni in merito alla gestione in capo ad AREU dei trasporti sanitari semplici – dializzati, dei trasporti sanitari e della Centrale Operativa Integrata (COI)” ha affidato ad AREU la graduale presa in carico del coordinamento dei Servizi, quale unico interlocutore regionale, di Continuità Assistenziale e di avvio dell’operatività del Numero Europeo a valenza sociale 116117;
• la legge 15 gennaio 1992, n. 21 costituisce la Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
• il D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 xxxxx0000, n. 59" e ss.mm.ii. ha individuato il Trasporto Pubblico Locale (in breve TPL) tra le funzioni e i compiti che sono conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali;
• nel sopracitato provvedimento normativo, art. 6, vengono “delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”;
• la L. 24 marzo 2012, n.27 prevede l’introduzione, dopo nell’art.2 della legge 15 gennaio 1992, dell’3-bis: “E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio”;
• con la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, Regione Lombardia ha avviato un percorso di riassetto del settore del TPL improntato ai seguenti obiettivi:
✓ sviluppo di un servizio di trasporti integrato più rispondente alle esigenze di mobilità;
✓ miglioramento della qualità dei servizi;
✓ perseguimento della sostenibilità economica del sistema;
✓ miglioramento del governo del sistema del trasporto pubblico;
• con deliberazione n. X/1602 della seduta del 04/04/2014 la Regione Lombardia ha approvato il Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi, in attuazione delle previsioni dell’art.28 della Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6;
• nell’ambito dell’art. 4 del soprarichiamato Regolamento è previsto che le autovetture in servizio taxi possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi “sussidiari o integrativi dei servizi di linea”, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Giunta regionale di concerto con gli Enti competenti;
• la Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 contempla, all’art.28, comma 5, lettera f), la possibilità di previsione di eventuali servizi sperimentali per i taxi;
• le Parti sono da sempre attente nell’attivazione di politiche e di strumenti finalizzati ad un efficientamento delle generali condizioni di assistenza rivolte ai cittadini che necessitano del Servizio di Trasporto Sanitario, in quanto riconducibili alle fasce deboli;
• l’Amministrazione Comunale si è fatta promotrice dell’iniziativa e primo interlocutore nei confronti delle Centrali Radio Taxi di Milano, al fine di avviare sperimentalmente l’impiego del taxi per il servizio di trasporto dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale presso i domicili dei pazienti che necessitano del relativo servizio;
• le Parti, hanno sviluppato, con la partecipazione e condivisione dei RadioTaxi, un progetto, da attivare in via sperimentale, per la durata di un anno, sul territorio cittadino, finalizzato a efficientare e razionalizzare il trasporto dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale presso i domicili dei pazienti che necessitano del relativo servizio;
• le Parti stabiliscono che l’ulteriore rinnovo di un’ulteriore annualità del progetto sarà subordinato alla verifica dei risultati individuati nel primo semestre di sperimentazione;
• Con deliberazione n. 1590 del 30.09.2019 la Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per l’avvio di detta sperimentazione;
• Con la determinazione dirigenziale del Direttore dell’Area Trasporti e Sosta del Comune di Milano n. 4205 del 1.10.2019 è stato approvato lo schema della presente Convenzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.
Art. 2 Oggetto e finalità
AREU, ATS ed il Comune di Milano (Direzione Mobilità e Trasporti) si impegnano al rispetto della presente Convenzione finalizzata a garantire, tramite l’impiego del servizio taxi di Milano e limitatamente al territorio del Comune di Milano, il trasporto dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale presso i domicili dei pazienti che necessitano del relativo servizio.
Le finalità del presente accordo mirano:
• alla riduzione dei costi del trasporto dei medici a beneficio dell’utente finale del servizio sanitario pubblico, garantendo al contempo un elevato standard;
• alla promozione e all’efficientamento della mobilità cittadina, contenendo il rapporto autoveicoli/abitanti e l’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera (la flotta taxi esistente consta per circa il 60% di auto ibride);
• alla divulgazione alla cittadinanza delle opportunità connesse alla cooperazione tra Istituzioni Pubbliche e Organismi di natura privatistica nella realizzazione convergente delle rispettive finalità.
Art. 3 Obblighi AREU
AREU garantisce:
a) la gestione centralizzata delle richieste di trasporto dei Medici della Continuità Assistenziale, tramite l’integrazione tra le centrali di assistenza sanitaria e le centrali operanti in altri settori del COMUNE, mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili, affidate alla propria Centrale Operativa Integrata (COI), nonché attraverso la sicura e rapida attivazione e trasmissione della richiesta alla Centrale di coordinamento del Servizio di taxi operante sul territorio del Comune di Milano;
b) la distribuzione in modo uniforme delle chiamate verso le Centrali incaricate del servizio taxi, fino all’eventuale attivazione di una piattaforma digitale centralizzata da parte del Comune;
c) la verifica delle tratte effettuate prima dell’emissione della fattura, nei termini e modalità oggetto del presente accordo, per i conseguenti adempimenti di carattere economico;
d) la promozione di iniziative e di azioni finalizzate al miglioramento dei veicoli della propria flotta in materia di abbattimento del livello di missioni;
e) la tempestiva acquisizione di ogni segnalazione di anomalia o criticità che può evidenziarsi anche in fase di analisi e riesame della procedura, sia prima dell’avvio della sperimentazione che nel corso della medesima a seguito di specifica indicazione da parte delle Centrali incaricate del servizio taxi coinvolte.
Art. 4 Obblighi ATS
ATS garantisce:
a) il preciso e puntuale svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Servizio di Continuità Assistenziale assicurando che i medici del servizio stesso possano svolgere la loro attività giungendo al domicilio del paziente con tempistiche contenute attraverso l’utilizzo delle Centrali incaricate del servizio taxi;
b) che i Medici dedicati al servizio di Continuità Assistenziale effettuino la richiesta di trasporto alla Centrale Operativa Integrata di AREU seguendo le procedure operative che vengono predisposte e condivise con successivi atti;
c) di effettuare, dopo le verifiche realizzate da XXXX, la liquidazione, secondo le modalità definite nel successivo art. 7, delle fatture pervenute dalle Centrali incaricate del servizio taxi coinvolte mensilmente per il trasporto dei medici del Servizio di continuità assistenziale;
d) la promozione di iniziative e di azioni finalizzate al miglioramento dei veicoli della propria flotta in materia di abbattimento del livello di emissioni.
Art. 5 Obblighi COMUNE DI MILANO
Il Comune di Milano:
a) si impegna ad essere parte attiva nel favorire presso la flotta di taxi presenti sul territorio cittadino la promozione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
b) si impegna a promuovere e proseguire il dialogo e la condivisione delle finalità e delle modalità operative del progetto, presso gli Organismi di categoria;
c) nell’ambito della propria competenza si impegna a monitorare il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori afferenti al servizio taxi;
d) promuove adeguata campagna informativa in merito alle attività del progetto oggetto del presente atto.
Art. 6 Durata
Il presente accordo ha carattere sperimentale per la durata di un anno dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo, al termine del quale le Parti valutano congiuntamente i risultati della sperimentazione.
Al termine del primo semestre, le Parti si impegnano ad attivare un Tavolo Tecnico congiunto per l’analisi e la verifica dei risultati ottenuti in termini di benefici e di costi.
In caso di esito positivo della sperimentazione il presente accordo può essere rinnovato per un ulteriore anno con le medesime modalità e forme utilizzate per il perfezionamento del presente atto.
Art. 7 Oneri e costi
I costi derivanti dalla presente convenzione sono a carico di ATS Milano in quanto titolare del Servizio di Continuità Assistenziale. L’ATS Milano si impegna a liquidare, entro 45 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile, gli importi delle fatture trasmesse Centrali incaricate del servizio taxi, preventivamente verificata da AREU nell’ambito dei propri specifici impegni.
L’importo della corsa verrà determinato dal tassametro, sarà comunque contenuto nel limite di 50 euro.
Con la stipula del presente contratto, le Parti si impegnano ad adempiere al dettame della legge inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e la fatturazione elettronica.
Art. 8 Controversie
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 9 Imposte ed oneri
Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione della presente convenzione, anche ai fini dell’imposta di bollo, sono a carico delle singole parti.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/86.
Art. 10 Riservatezza dei dati
Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi alla presente Convenzione, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Art. 11 Piano di prevenzione della corruzione e codice di comportamento
Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Art. 12 Recesso delle Parti
Le Parti possono recedere dalla Convenzione prima del termine indicato all’art. 6 in qualsiasi momento con preavviso di mesi 3 (tre), comunicando la volontà per PEC agli altri soggetti sottoscrittori.
Art. 13 Norme finali
Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento giuridico generale. La presente convenzione è approvata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Milano, data dell’ultima sottoscrizione.
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano
il Direttore Generale xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Azienda Regionale Emergenza Urgenza il Direttore Generale
xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Comune di Milano
Direzione Mobilità e Trasporti Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firme apposte digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.