INDICE
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia
REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO CON LA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 14 NOVEMBRE 2011
INDICE
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Principi
Art. 3 - Forme di procedure in economia Art. 4 – Responsabile del procedimento
PARTE SECONDA – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
Art. 5 - Acquisizione di forniture e di servizi Art. 6 - Limiti di applicazione per valore Art. 7 - Tipologie di forniture e servizi
Art. 8 - Pubblicità e comunicazioni
Art. 9 - Acquisizioni in amministrazione diretta Art. 10 - Acquisizioni per cottimo fiduciario
Art. 11 - Cottimo fiduciario con affidamento diretto Art. 12 - Requisiti degli operatori economici
Art. 13 - Mercato elettronico Art. 14 - Scelta del contraente
Art. 15 - Acquisizioni con categorie protette Art. 16 - Garanzie
Art. 17 - Forme di contratto
Art. 18 - Esecuzione forniture e servizi Art. 19 - Operazioni di collaudo
Art. 20 – Pagamenti
Art. 21 – Disposizioni per i servizi di cui all’allegato IIB
PARTE TERZA – ESECUZIONE DI LAVORI
Art. 22 - Esecuzione lavori
Art. 23 – Disposizioni per i servizi tecnici
Art. 24 - Limiti di valore per tipologia di lavori Art. 25 - Pubblicità e comunicazioni
Art. 26 - Lavori in amministrazione diretta Art. 27 - Lavori per cottimo fiduciario
Art. 28 - Cottimo fiduciario con affidamento diretto Art. 29 - Requisiti degli operatori economici
Art. 30 - Scelta del contraente Art. 31 - Garanzie
Art. 32 - Revisione prezzi Art. 33 - Forme di contratto Art. 34 - Piani di sicurezza Art. 35 - Lavori d’urgenza
Art. 36- Lavori di somma urgenza
Art. 37 - Perizia suppletiva per maggiori spese
Art. 38 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta Art. 39 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori a cottimo fiduciario
Art. 40 - Certificato di regolare esecuzione lavori Art.41 – Entrata in vigore
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 1
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze della Camera di commercio di Cagliari, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori.
2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici”, a seguito dell’abrogazione del D.p.r. 20 agosto 2001, n. 384 disposta dall’articolo 358, comma 1, lettera f), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione l’articolo 14 del “Codice dei contratti pubblici”.
ARTICOLO 2
(Principi)
1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l’applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.
4. Le procedure di acquisizione in economia si ispirano, altresì, ai seguenti principi:
a) promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l’acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;
c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.
ARTICOLO 3
(Forme di procedure in economia)
1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
b) cottimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l’affidamento ad operatori economici o a persone terze.
2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
ARTICOLO 4
(Responsabile del procedimento)
1. Per ogni singola acquisizione di forniture e servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in economia deve essere nominato un responsabile unico del procedimento, al quale competono le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 e dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. La Camera di commercio, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento per l’acquisizione di forniture e servizi e per l’esecuzione di lavori, provvede, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice dei contratti pubblici, a supportare l’attività del responsabile del procedimento mediante l’affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico- amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.
PARTE SECONDA ARTICOLO 5
(Acquisizione di forniture e di servizi)
1. La seconda parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione di forniture e servizi in economia, ai sensi dell’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e degli articoli 329-338 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi, salvo nel caso di affidamento diretto previsto all’articolo 11 del presente regolamento, è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
3. Il dirigente con la determinazione anzidetta attesta, inoltre, che al momento dell’avvio della procedura, non sono attive convenzioni Consip spa o della centrale di committenza regionale per la fornitura o il servizio che si intende acquisire, oppure, che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze motivate dell’ente camerale all’acquisizione autonoma della fornitura o del servizio, assumendo come parametri prezzo-qualità previsti dalle convenzioni di riferimento della Consip spa.
ARTICOLO 6
(Limiti di applicazione per valore)
1. Le procedure in economia per l’acquisizione di forniture e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori a euro 193.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2. Il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.
ARTICOLO 7
(Tipologie di forniture e servizi)
1. In relazione alle esigenze della Camera di commercio, sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e di servizi:
BENI
a) arredi, mobili e attrezzature non informatiche;
b) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948, n.717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;
c) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere;
d) auto, motoveicoli;
e) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
f) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio;
g) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
i) combustibili per il riscaldamento degli immobili;
j) carburanti per autotrazione delle auto e dei motoveicoli in dotazione;
k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
m)coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi;
n) contrassegni, xxxxxxx, bolli francobolli e altri valori bollati;
SERVIZI
a) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi attrezzature, impianti e mezzi;
b) servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
c) servizi di telecomunicazione;
d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;
e) servizi di caricamento dati;
f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari,
i) servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, servizi intellettuali e/o professionali;
j) servizi per la trascrizione e la traduzione di verbali, relazioni in occasione di convegni, seminari, congressi;
k) servizi di interpretariato;
l) servizi di agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering;
m)servizi di consulenza gestionale e affini;
n) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
o) servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall’articolo 286 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
p) servizi di derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia;
q) servizi di gestione degli immobili di proprietà e in uso;
r) servizi di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, traduzione e trascrizione;
s) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni;
t) servizi per la gestione di corsi di formazione;
u) servizi di noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli;
v) servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco;
w) servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di interesse e nell’interesse della Camera di commercio;
x) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;
y) prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
z) servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall’articolo 285 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
aa) altri servizi per il funzionamento degli uffici
2.L’acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall’oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti casi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, qualora non sia possibile imporre l’esecuzione nell’ambito del medesimo contratto;
c) acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio della camera di commercio.
ARTICOLO 8
(Pubblicità e comunicazioni)
1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del Codice dei contratti pubblici.
2. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l’acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
3. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all’obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web dell’ente camerale, ai sensi dell’articolo 331, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
4. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all’Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all’articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici e quanto previsto dalle disposizioni dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici.
ARTICOLO 9
(Acquisizioni in amministrazione diretta)
1. Nell’amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue le acquisizioni per mezzo del personale dipendente allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo le forniture di beni e di servizi necessari per l’esecuzione dell’intervento.
ARTICOLO 10
(Acquisizioni per cottimo fiduciario)
1. L’acquisizione di forniture e servizi mediante cottimo fiduciario viene attivata, in base all’eventuale programmazione annuale delle acquisizioni di forniture e servizi, dal responsabile del procedimento, a seguito della determinazione dirigenziale a contrarre di cui al precedente articolo 5.
2. La ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, individuati dal responsabile del procedimento sulla base di indagini di mercato, effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso o mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico di cui al successivo articolo 13. Gli operatori economici possono essere individuati anche tramite appositi elenchi aperti e periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata ai sensi dell’articolo 125, commi 11e 12 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 332 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
3. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’Iva;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento;
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le nome vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
k) le indicazioni di termini di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari.
ARTICOLO 11
(cottimo fiduciario con affidamento diretto)
1.Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.
ARTICOLO 12
(requisiti degli operatori economici)
1. Gli operatori economici che prestano forniture o servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38 e 39, del Codice dei contratti pubblici e all’articolo 26 del D.lgs. 81/2008, devono possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura , la qualità, la quantità, l’importanza della fornitura e/o del servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e tecnico- professionali, ai sensi degli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici.
2. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Camera di Commercio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.
ARTICOLO 13
(mercato elettronico)
1. La Camera di commercio, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, per l’acquisizione di forniture e servizi in economia può avvalersi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione, del mercato elettronico, inteso come l’insieme delle procedure che consentono di effettuare l’approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati. Avvalendosi del mercato elettronico, di cui all’articolo 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, le acquisizioni
vengono fatte attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.
2. Oltre al mercato elettronico, eventualmente realizzato dallo stesso ente camerale, potranno essere utilizzati, previo convenzionamento, i sistemi in essere della Consip spa o di altri organismi pubblici.
ARTICOLO 14
(scelta del contraente)
1. L’esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una Commissione giudicatrice. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo, l’esame delle offerte può essere eseguito dal responsabile del procedimento.
2. Le operazioni di valutazione della Commissione o del responsabile del procedimento devono essere verbalizzate e trasmesse al dirigente competente per gli atti conseguenti.
3. Il dirigente competente, su proposta della Commissione o del responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all’affidamento dell’acquisizione, qualora ritenga l’offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.
4. La Camera di commercio può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
ARTICOLO 15
(acquisizioni con categorie protette)
1. I soggetti affidatari di forniture di beni e servizi in economia possono essere individuati tra le cooperative sociali, iscritte all’apposito albo regionale, che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 e s.m.i e nel rispetto dell’articolo 5 della medesima legge.
ARTICOLO 16
(garanzie)
1. Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.
2. Per le forniture e servizi di singolo importo pari o superiore a euro 40.000, con la determinazione dirigenziale a contrarre, i soggetti affidatari possono essere esonerati dalla
costituzione della cauzione definitiva e da tutte le altre forme di garanzia, in relazione all’affidabilità del contraente, all’importo e alla tipologia della fornitura e del servizio.
ARTICOLO 17
(forme di contratto)
1. La forma del contratto per le acquisizioni per cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta nell’atto dirigenziale di affidamento della fornitura e/o servizio, in relazione alla natura e all’entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:
a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l’ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e della prestazione;
b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata;
2. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l’altro, riportare:
a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:
1) l’impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
2) l’assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell’esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’acquisizione delle forniture e dei servizi.
b) il codice identificativo gara “CIG” registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto “CUP.
ARTICOLO 18
(esecuzione forniture e servizi)
1. L’esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione del contratto ove nominato.
2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all’appaltatore, il dirigente competente, su segnalazione del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, rimasta senza effetto, il dirigente ha facoltà di disporre l’esecuzione in economia di tutto o parte dell’intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
3. Il dirigente competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela della Camera di commercio.
ARTICOLO 19
(operazioni di collaudo)
1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile del procedimento, o dal direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall’operatore economico fornitore.
2. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero del dirigente destinatario della fornitura e del servizio.
3. Il responsabile del procedimento o il direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero il dirigente destinatario della fornitura e del servizio sulla base degli accertamenti e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
4. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell’appaltatore, salvo l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5. In via eccezionale, il dirigente competente, su motivata proposta del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell’operatore economico fornitore.
7. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l’operatore economico da responsabilità.
ARTICOLO 20
(pagamenti)
1. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale.
ARTICOLO 21
(disposizioni per i servizi di cui all’allegato iib)
1.Le procedure previste nel presente regolamento possono essere applicate anche all’acquisizione dei servizi elencati all’allegato IIB del Codice dei contratti pubblici e contenuti nell’elenco di cui all’articolo 7.
PARTE TERZA ARTICOLO 22
(esecuzioni lavori)
1. La terza parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’esecuzione di lavori in economia da parte della Camera di commercio, con riferimento all’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. Il ricorso ai lavori da eseguire in economia, salvo quanto previsto all’articolo 28, avviene sulla base degli atti di programmazione dell’Ente, è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
3. Per l’esecuzione di lavori in economia la Camera di commercio, nel caso in cui l’organico presenti carenze o in esso non siano presenti soggetti in possesso delle specifiche professionalità necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del Codice dei contratti pubblici può affidare le funzioni di stazione appaltante ai Servizi integrati infrastrutture e trasporti, a centrali di committenza o all’Amministrazione provinciale sulla base di una apposita convenzione.
ARTICOLO 23
(disposizioni per i servizi tecnici)
1. I seguenti servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, sia inferiore a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, possono essere affidati a cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 267, comma 10, dello stesso Regolamento:
- redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
- attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
- direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
2. Per corrispettivi uguali o superiori a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi devono essere affidati con le procedure di cui all’articolo 91, del Codice dei contratti pubblici e del Titolo II, della Parte III, del medesimo Codice.
3.L’attività di direzione dei lavori è affidata, qualora la Camera di commercio non sia in grado di espletarla con proprio personale per mancanza di adeguate professionalità nel proprio organico, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 130 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare, nell’ordine, ai seguenti soggetti:
- altre amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del Codice dei contratti pubblici;
- altri soggetti scelti con le procedure di cui al precedente comma 2.
4.I servizi di supporto al responsabile unico del procedimento possono essere affidati con la procedura del cottimo fiduciario con le modalità ed i limiti economici previsti nel presente regolamento per gli incarichi di servizio.
0.Xx collaudo, ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, nell’ipotesi che l’organico della Camera di commercio presenti carenze o, in esso, non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie, può essere affidato con le procedure di cui all’articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.
ARTICOLO 24
(tipologia lavori in economia)
1. Sono eseguiti in economia per importi non superiori a euro 200.000, al netto degli oneri fiscali, i seguenti lavori per i quali è possibile formulare una programmazione, secondo le previsioni dell’articolo 128 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 13 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice :
a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà della camera di commercio ovvero in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatario;
b) lavori accessori e strumentali per l’installazione di attrezzature e impianti; 2.Sono, altresì, eseguiti in economia i lavori aventi natura prevalente di:
a) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà della camera di commercio, sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;
c) lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessita ed urgenza di completare i lavori;
f) lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell’appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.
2. I lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 197 e successivi del Codice dei contratti pubblici, sono affidati in economia entro il limite di euro 300.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singolo intervento.
3. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.
4. I costi relativi alla sicurezza, di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti pubblici, concorrono alla determinazione dei limiti sopra riportati.
ARTICOLO 25
(pubblicità e comunicazioni)
1. Le procedure per l’esecuzioni di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall’articolo 122 del Codice dei contratti pubblici.
2.L’esito degli affidamenti di lavoro mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è soggetto ad avviso post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web della Camera di commercio, ai sensi dell’articolo 173, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
3.I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all’Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all’articolo 7, commi 8 e 9, del Codice dei contratti pubblici e quanto previsto dalle disposizioni dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici.
4. Ogni intervento deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gare dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo
di gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrato nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente l’intervento.
ARTICOLO 26
(lavori in amministrazione diretta)
1. Per esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue l’intervento, per mezzo del personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l’intervento.
ARTICOLO 27
(lavori per cottimo fiduciario)
1. Per i lavori eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l’esecuzione dell’intervento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ai sensi dell’articolo 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti pubblici.
2. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Camera di commercio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’articolo 137 del Codice dei contratti;
g) le garanzie a carico dell’esecutore.
ARTICOLO 28
(cottimo fiduciario con affidamento diretto)
1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, si può procedere anche in affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
2. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:
a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all’entità dell’intervento;
b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.
ARTICOLO 29
(requisiti degli operatori economici)
1. Per i lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore a euro 150.000, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi, di cui all’articolo 90 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici . I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n.445. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e s.m.i.
2. Per i lavori di importo superiore a euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici devono essere in possesso dell’attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta alcuna dimostrazione dei requisiti richiesti.
3. La Camera di commercio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.
ARTICOLO 30
(scelta del contraente)
1.L’esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una Commissione giudicatrice. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo, l’esame delle offerte può essere eseguito dal responsabile del procedimento.
2. Le operazioni di valutazione della Commissione o del responsabile del procedimento devono essere verbalizzate e trasmesse al dirigente competente per gli atti conseguenti.
3. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera invito, in uno dei seguenti modi:
a) in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti;
b) in base al prezzo più basso, qualora i lavori da eseguire siano chiaramente individuati negli atti e non sia prevista alcuna variazione.
4. Il dirigente competente, su proposta della Commissione o del responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all’aggiudicazione dei lavori qualora ritenga l’offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.
5. La Camera di commercio può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
ARTICOLO 31
(garanzie)
1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici sono di norma esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.
2. Con esplicita previsione nella determinazione dirigenziale a contrarre, gli operatori economici affidatari di lavori di importo superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.
ARTICOLO 32
(revisione prezzi)
1. E’ esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
ARTICOLO 33
(forme di contratto)
1. La forma del contratto per esecuzione di lavori a cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta nell’atto dirigenziale di affidamento dell’intervento, tenuto conto della tipologia dei lavori, dell’entità e della qualità degli stessi in una delle sotto riportate forme:
a) scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l’ordinazione dei lavori e si riportano le condizioni evidenziate nella lettera invito;
b) capitolato speciale d’appalto e disciplinare tecnico, sottoscritti tra le parti;
c) contratto per scrittura privata.
2. Il contratto di cottimo fiduciario, in qualsiasi forma sottoscritto, deve, di norma, riportare:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l’importo complessivo per quelli a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di esecuzione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della camera di commercio di risolvere in danno il contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell’articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
g) le garanzie a carico dell’esecutore.
3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l’altro, riportare:
a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:
1) l’impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
2) l’assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell’esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’esecuzione dei lavori.
b) il codice identificativo gara “CIG” registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto “CUP.
ARTICOLO 34
(piani di sicurezza)
0.Xx rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti pubblici e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui deal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81.
ARTICOLO 35
(lavori d’urgenza)
0.Xx tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari.
2. Il verbale, predisposto dal responsabile del procedimento o dal tecnico all’uopo incaricato, corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa, viene trasmesso al dirigente competente per l’autorizzazione ad eseguire l’intervento.
ARTICOLO 36
(lavori di somma urgenza)
1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico all’uopo incaricato provvedono alla redazione del verbale, di cui al precedente articolo 35 e all’immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 200.000, al netto degli oneri fiscali, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.
3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l’affidatario.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente per l’approvazione dei lavori e la copertura della spesa.
5. Qualora i lavori non conseguano l’approvazione, il responsabile del procedimento provvede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.
ARTICOLO 37
(perizia suppletiva per maggiori spese)
1. Il responsabile del procedimento o il direttore dei lavori, se persona diversa, se durante l’esecuzione dei lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al dirigente competente una perizia suppletiva per chiedere l’autorizzazione sull’eccedenza della spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di euro 200.000, al netto degli oneri fiscali.
ARTICOLO 38
(contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)
1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori nel seguente modo:
a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture;
b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.
2. Per i lavori di importo inferiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita mediante l’apposizione del visto sulle fatture da parte del responsabile del procedimento o, se nominato, del direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza
delle forniture e delle prestazioni di xxxxxxxxxx, eventualmente assunta, con quanto fatturato.
ARTICOLO 39
(contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)
1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati in apposito libretto delle misure e liquidati dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, in base alle specifiche disposizioni contenute nel quaderno d’oneri e condizioni, con riferimento ai singoli interventi mediante eventuali acconti su presentazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione. Il saldo finale verrà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell’atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.
2. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in economia sono disciplinati dall’articolo 203 all’articolo 209 del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.
3. Per i lavori per cottimo fiduciario inferiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita dal visto sulle fatture apposto dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.
4. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall’accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.
ARTICOLO 40
(certificato di regolare esecuzione lavori)
1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è attestata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto sulla fattura.
2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall’operatore economico esecutore dei lavori.
3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall’articolo 237 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
ARTICOLO 41
(entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte della Camera di commercio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.