COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXX XXXXX
Seduta del 27/11/2017
FATTO
La parte ricorrente espone di essere dipendente dell’intermediario A, facente parte del gruppo cui appartiene anche la banca resistente. La ricorrente rappresenta che, in virtù del contratto collettivo aziendale, i dipendenti dell’intermediario A hanno diritto di ottenere, dalla banca resistente, condizioni particolarmente favorevoli in occasione della stipula di contratti di mutuo per l’acquisto della prima casa.
Ciò premesso, la ricorrente riferisce di aver manifestato alla banca resistente la propria intenzione di acquistare un immobile in corso di costruzione, e di essere stata indotta ad accollarsi la porzione di mutuo acceso dal costruttore, per poi procedere alla surrogazione con la banca resistente. All’atto di formalizzare la surroga, tuttavia, la banca resistente ha rifiutato di riconoscere le condizioni di favore previste per l’acquisto della prima casa.
La ricorrente chiede pertanto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere, dalla banca resistente, le condizioni previste dal contratto collettivo aziendale (art. 7), e che sia quindi ordinato alla banca di erogare il finanziamento in base a tali condizioni.
L’intermediario resiste alla domanda. Espone di aver rappresentato alla ricorrente che le condizioni previste dal contratto collettivo aziendale non si applicano ai casi di acquisti di immobile in costruzione, posto che la banca valuta questo investimento come rischioso. Riferisce comunque di aver offerto alla ricorrente le condizioni di favore previste per i
propri dipendenti. Sottolinea infine che le condizioni da praticare alla clientela dipendono dalla valutazione del merito creditizio, che non è sindacabile dall’esterno.
DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Come correttamente rilevato dalla parte resistente, e come risulta dal consolidato orientamento dell’Arbitro (decisioni n. 6182/2013; n. 5235/2016), le condizioni alle quali l’intermediario bancario eroga il credito alla propria clientela non sono sindacabili dall’esterno, in quanto esse dipendono dalla valutazione del merito creditizio che l’intermediario bancario effettua nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale. Il criterio del merito creditizio è espressamente richiamato anche nel contratto collettivo aziendale invocato alla ricorrente (accordo del 8 giugno 2015, ivi punto 5) come principio cui la banca resistente si attiene anche nell’applicazione delle condizione di favore ivi previste.
Per altro verso, dalla documentazione in atti non risulta che l’intermediario abbia colposamente indotto, nella ricorrente, un affidamento circa l’applicazione delle condizioni da questa invocate; in particolare, nessun significato in tal senso può essere attribuito ai messaggi di posta elettronica in data 5 giugno 2015.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1