BANDO DI GARA
BANDO DI GARA
Gara a procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica.
Quesiti e risposte 1
Premessa
I quesiti inviati in modo cumulativi sono trattati singolarmente.
La numerazione data ai quesiti è una scelta effettuata dalla stazione appaltante e tiene conto indicativamente dell’ordine di arrivo.
Il Disciplinare regolamenta la gestione dei quesiti nelle “premesse”, di cui si riporta un estratto:
“È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante l’apposita funzionalità del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx … entro sette giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il 27 aprile 2021). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti tramite altro mezzo (telefono, posta ordinaria, PEC, email) e successivamente al termine indicato”.
1 Domanda
Relativamente al requisito di cui al punto 7.1.b (requisiti di idoneità), si chiede se la certificazione SPO (Special Operation) relativa all’autorizzazione all’esercizio di lavoro aereo, possa essere oggetto di avvalimento.
Risposta
Non si conferma. Il requisito relativo al possesso dell’autorizzazione all’esercizio di lavoro aereo secondo il regolamento EU 965/2012 parte SPO (Special Operation) è requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, che deve essere posseduto in proprio dall’operatore. Non, può, pertanto essere oggetto di avvalimento, come anche previsto all’art. 8 del Disciplinare di gara (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 1667 del 9 marzo 2020; TAR Napoli, sez. VIII, n. 3137 del 15 luglio 2020; Cons. Stato, sez. V, n. 7037 del 16 novembre 2020).
2 Domanda
Relativamente al requisito di cui al punto 7.2.b Fatturato Specifico (requisiti di capacità economica e finanziaria), si chiede se il suddetto fatturato non inferiore ai € 3.000.000,00+iva, ovvero €
2.400.000,00 per servizi di Riprese Aeree e Produzione di Ortofoto, € 300.000,00 per servizi di 2
Ortorettifica dati satellitari VHR e € 300.000,00 per servizi di Ortorettifica dati satellitari HR, sia da
intendersi complessivo delle tre annualità richieste o sia da considerarsi per ogni singola annualità. Questo perchè anche nel DGUE nella Parte IV Sezione B punto 2a (fatturato annuo specifico) viene richiesta la quantificazione del fatturato specifico per ogni annualità del triennio di riferimento.
Risposta
Il requisito di cui al punto 7.2.b Fatturato Specifico è da intendersi per ogni singola annualità.
3 Domanda
La società X possiede il requisito di capacità tecnica e professionale 7.3a (certificato EN ISO 9001 per servizi di telerilevamento e/o elaborazione cartografica). Per una gestione razionale delle attività, la società X esegue i lavori aerei attraverso la propria sussidiaria Y, che difatti possiede il requisito di idoneità 7.1b (autorizzazione all'esercizio del lavoro aereo secondo il regolamento EU 965/2012 parte SPO). La società Y è interamente posseduta e controllata dalla società X, che è socio unico al 100%. Si chiede se la società X può partecipare alla gara come mandataria di costituendo RTI utilizzando il requisito di idoneità 7.1b della sussidiaria Y e, in caso affermativo, quale documentazione aggiuntiva
debba essere sottomessa. In alternativa, si chiede se la società Y può partecipare alla gara avvalendosi del requisito tecnico e professionale 7.3a della società madre X con relativo avvalimento.
Risposta
Il requisito relativo all’ottenimento, in data precedente all’invio della domanda di partecipazione alla procedura di gara, dell’autorizzazione all’esercizio di lavoro aereo di cui al punto 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara deve essere posseduto e dimostrato dalla mandataria. Il suddetto requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, deve essere posseduto in proprio dalla mandataria e non può, pertanto, essere oggetto di avvalimento, come anche previsto all’art. 8 del Disciplinare di gara (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 7037 del 16 novembre 2020). Pertanto, la società X – non essendo in possesso in proprio del predetto requisito – non può partecipare alla gara come mandataria di un costituendo RTI. Il requisito relativo al possesso di una certificazione EN ISO 9001 (2008 o successive) per servizi di telerilevamento e/o elaborazione cartografica, di cui al punto 7.3 lett. a) del Disciplinare deve essere posseduto e dimostrato dalla mandataria. Il suddetto requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, può essere oggetto di avvalimento (cfr., ex multis TAR Lombardia- Milano, sez. IV, n. 1288 del 6 luglio 2020). Pertanto, si conferma che la società Y può partecipare alla gara come mandataria di un costituendo RTI, avvalendosi del requisito di capacità tecnica e
professionale della società X, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti dal 3
Disciplinare. Si precisa che la certificazione EN ISO 9001 “attesta un requisito tecnico-professionale
attinente all’organizzazione che connota l’avvalimento in senso operativo e non invece di garanzia […] quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5765 dell’8 ottobre 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2953 del 17 maggio 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 1730 del 18 marzo 2019; TAR Campania-Salerno, n. 1181 del 18 settembre 2019). L'oggetto del contratto di avvalimento deve essere, quindi, determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati. Resta fermo quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
4 Domanda
Nell’Allegato_2 - Offerta_Economica, si chiede di dichiarare la percentuale del ribasso unico offerto. Diversamente nel Disciplinare di Gara al punto 19.3 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica, nell’applicazione della formula per il calcolo del valore “Ra” si richiedono le percentuali di ribasso per tre differenti attività come riportato dalla frase “Il
valore Ra è dato dalla media semplice dei ribassi percentuali unitari offerti per ciascuna categoria di prestazioni di cui al paragrafo 3 (R1: ribasso offerto per la prestazione 1; R2 ribasso offerto per la prestazione 2; R3 ribasso offerto per la prestazione 3), riparametrati in funzione della diversa incidenza della prestazione, sulla base della seguente formula”. Si chiede pertanto se è confermato che il valore percentuale di ribasso da offrire sia unico, o si debba invece distinguere il ribasso percentuale per ogni prestazione. In quest’ultimo caso si chiede di ricevere il nuovo modello corretto per poterlo compilare e caricare nel portale.
Risposta
A riguardo si evidenzia che gli schemi delle dichiarazioni allegate alla documentazione di gara non costituiscono parte integrante della lex specialis, ma uno strumento predisposto unilateralmente dall'Amministrazione, a scopo meramente esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla gara stessa. Il Disciplinare di gara costituisce, invece, parte integrante della lex specialis ed ha, pertanto, 4
carattere vincolante nei confronti sia dei concorrenti, sia della stazione appaltante (cfr., ex multis,
Cons. Stato, sez. V, n. 3449 del 7 luglio 2014; TAR Veneto -Venezia, sez. I, n. 489 del 9 maggio 2018; TAR Abruzzo-L’Aquila, sez. I, n. 280 del 1 giugno 2019).
5 Domanda
Nel Disciplinare di Xxxx, al punto 19.4 – Metodo per il calcolo dei punteggi, si descrive come vengono applicate le formule per la valutazione dei punteggi tecnici dell’offerta. Nel paragrafo relativo alla “riparametrazione” dei punteggi, viene descritta la modalità di tale riparametrazione. Si chiede: nel caso in cui in un singolo criterio due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio non corrispondente al punteggio max di quel criterio, se il punteggio verrà riparametrato per tutti i concorrenti sul valore massimo o se il punteggio resterà invariato.
Risposta
La riparametrazione, così come prevista dalle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, è un passaggio matematico necessario per non alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore.
Pertanto, in ogni caso in cui il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunga il valore massimo, la Commissione procederà alla riparametrazione dividendo il punteggio di ciascuna offerta per il punteggio massimo attribuito per quel criterio.
6 Domanda
Nell'Allegato 5 "Schema Di Accordo Quadro" si legge al punto 27.1 che "Tutti i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti di fornitura ... saranno di titolarità esclusiva del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e modo, elaborazione o trasformazione", come auspicato e previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Tale punto 27.1 è però contraddetto dai successivi punti 27.5, in cui si concede al Fornitore la licenza d'uso dei prodotti di fornitura ed "in via esclusiva per ciò che attiene allo sfruttamento dei predetti prodotti da parte di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni", ed ancora dal punto 27.6, in cui il Fornitore può "a sua volta, concedere in licenza d’uso i prodotti di fornitura ..., solo ed esclusivamente in favore di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni". Si chiede pertanto se i punti 27.5 e 27.6 siano un refuso.
Risposta
Le previsioni di cui ai punti 27.5 e 27.6 sono un refuso. Va pertanto considerato quanto previsto dal 5
punto 27.1.
7 Domanda
In relazione al possesso del requisito di capacità economica e finanziaria al punto 7.2b del disciplinare di gara:
- confermate che per il servizio "2. Ortorettifica dati satellitari VHR" si intenda la fornitura di immagini satellitari ortorettificate con risoluzione spaziale migliore di 1m/pixel?
- confermate che per il servizio "3. Ortorettifica dati satellitari HR" si intenda la fornitura di immagini satellitari ortorettificate con risoluzione spaziale compresa tra a 1m/pixel (compreso) e 20m/pixel?
Risposta
- per il servizio "2. Ortorettifica dati satellitari VHR" si intende il servizio di ortorettifica di immagini satellitari fornite dal committente che hanno una risoluzione spaziale inferiore a 1m/pixel;
- per il servizio "3. Ortorettifica dati satellitari HR" si intende il servizio di ortorettifica di immagini satellitari fornite dal committente che hanno una risoluzione spaziale compresa tra 1m/pixel e 20m/pixel.
8 Domanda
Si chiede dove siano stati pubblicati ad oggi i quesiti e le relative risposte relativamente alle richieste di chiarimento avanzate dai partecipanti al presente bando, stante l'obbligo di evidenza sancito dal Codice degli appalti e dalle sentenze del Consiglio di Stato circa la necessità che siano accessibili a tutti i concorrenti con evidenza pubblica.
Risposta
I quesiti e le risposte date sono pubblicate al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/00000
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