DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED660’ del 21/07/2017
1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI LUGLIO 2017
1.1) Ccnl POMPE FUNEBRI (023)
Dal mese di luglio 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 5/05/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1023 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2017 Acred650.
1.2) Ccnl LAVANDERIE INDUSTRIA (057)
Sulla base dell’ipotesi di accordo contrattuale del 13/07/2016, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1057 – 1557, alle decorrenze di luglio 2017 e luglio 2018.
1.3) Ccnl METALMECCANICI CONFAPI (061)
Sulla base dell’accordo contrattuale del 3/07/2017, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella
1061, con decorrenza dal mese di novembre 2017.
1.4) Ccnl IMPRESE PORTUALI (066)
Dal mese di luglio 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 15/12/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1066 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2016 Acred620.
1.5) Ccnl AUTOSCUOLE (073)
Dal mese di luglio 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 13/12/2016. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1073 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2017 Acred632.
1.6) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)
Secondo quanto indicato nell’accordo di rinnovo contrattuale del 6/03/2017, per i dipendenti in forza al 31/01/2017 i permessi per riduzione orario maturano sulla base di 27,50 ore annue, mentre per i dipendenti assunti a partire da 1/02/2017 gli stessi permessi non maturano (in precedenza non erano previsti permessi per riduzione orario).
La variazione ha effetto dall’elaborazione del mese di luglio 2017. Il nuovo criterio, tuttavia, doveva essere applicato a partire dal mese di febbraio 2017: di conseguenza, per i dipendenti interessati occorre aggiungere i permessi maturati nel periodo da febbraio a giugno, riportandoli sul servizio Cedolini – Anno Corrente in corrispondenza del mese di giugno.
Sempre dal mese di luglio 2017, sulla base di alcuni approfondimenti, è stato variato il criterio di calcolo degli scatti di anzianità. Innanzitutto, gli scatti maturano per i soli dipendenti a tempo indeterminato. Inoltre, il calcolo del nuovo scatto viene effettuato esclusivamente nel mese di luglio di ciascun triennio, a partire da luglio 2005 (nel mese di luglio 2017, quindi, viene effettuato il calcolo del nuovo scatto). Il nuovo scatto è calcolato in trentaseiesimi, sulla base del numero di mesi lavorati nel triennio precedente, dopodiché il nuovo scatto viene sommato al totale degli scatti maturati in precedenza (nel mese di luglio 2017, quindi, il nuovo scatto viene sommato al valore degli scatti spettanti nel mese di giugno). Infine, il totale degli scatti viene limitato al valore massimo stabilito da contratto.
I dipendenti inquadrati nel livello J hanno diritto ad un importo massimo di 10,20 euro rapportato a 30 mesi.
1.7) Ccnl ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI (093)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 27/06/2017, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella
1093, alle seguenti decorrenze: luglio 2017 / luglio 2018 / luglio 2019.
Sempre secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo, sono stati aggiornati gli importi degli scatti di anzianità sulla tabella 2093, con decorrenza dal mese di luglio 2017.
Inoltre, a partire dal mese di luglio 2017, sono variate alcune percentuali di maggiorazione relative allo straordinario.
1.8) Ccnl CASE DI CURA PRIVATE (095)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di incentivazione per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 5/12/2012.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
1.9) Ccnl CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)
A partire dal mese di luglio 2017, è stata aggiornata l’indennità di funzione calcolata tramite al voce
010, relativamente ai quadri (aumento E. 5,00 / totale E. 219,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 4,00
/ totale E. 245,00), secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 09/07/2015.
1.10) Ccnl GAS E ACQUA (098)
Con la busta paga relativa al mese di luglio 2017, è possibile erogare automaticamente il premio di risultato previsto nell’accordo di rinnovo 27/06/2017. L’elemento in questione deve essere erogato alle condizioni previste nel suddetto accordo (dipendenti di aziende aderenti ad Assogas ed assenza di premio di risultato istituito a livello aziendale): la verifica di tali condizioni (e quindi la scelta di erogare il premio di risultato) rimane a carico dell’Utente.
Per attivare l’erogazione del premio di risultato, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
La voce 043 determina la somma spettante per tutti i dipendenti in forza nel mese di erogazione. L’importo da erogare (tabella 9098, colonna 2) viene proporzionato al numero di mesi utili presenti nel periodo di riferimento (anno precedente rispetto a quello di erogazione); a tal fine, si considerano i ratei di ulteriore mensilità maturati nel periodo e l’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato relativa a ciascun mese.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.
La voce 043 è assoggettata a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.
Facciamo presente che, con l’aggiornamento di gennaio 2014 Acred520, è stata rilasciata la gestione di un ulteriore premio di risultato (tabella 9098, colonna 1), la cui gestione viene mantenuta separata rispetto al premio sopra descritto.
1.11) Ccnl PUBBLICHE ASSISTENZE / MISERICORDIE (120)
Per le Pubbliche Assistenze, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare l’elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 17/01/2014.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
Anche per le Misericordie, con la busta paga relativa al mese di luglio, è possibile erogare l’elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 26/06/2014.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
1.12) Ccnl ENTI CULTURALI FEDERCULTURE (138)
Dal mese di luglio 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 12/05/2016. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1138 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2016 Acred610.
1.13) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE UNAPASS (140)
A partire dal mese di luglio 2017, a seguito di alcune segnalazioni, è stata bloccata l’erogazione dell’indennità di funzione, in quanto già compresa nei minimi tabellari.
Inoltre, è stato variato il calcolo del contributo all’Ente Bilaterale (ENBASS): a partire dal mese di luglio 2017, la voce 78A calcola il contributo a carico del datore di lavoro applicando la percentuale prevista (0,55%) sull’imponibile previdenziale, con l’esclusione dei ratei di tredicesima e quattordicesima erogati.
1.14) Ccnl RSA E STRUTTURE RESIDENZIALI AIOP (143).
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di produttività per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo contrattuale del 12/12/2013.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
1.15) Ccnl TURISMO CONFENAL (146)
Dal mese di luglio 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 07/04/2016. L’aumento interessa la tabella 1146 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2017 Acred642.
2) ALTRE VARIAZIONI
2.1) APPRENDISTATO – NUOVE AGEVOLAZIONI
E’ stata predisposta la gestione dell’agevolazione spettante per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 2499 del 16/06/2017.
Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, nel campo Ulteriori Specifiche, è stato predisposto il nuovo codice:
- 059 – ‘Apprendisti X.Xxx.150/2015 J9 (5%)’, da attribuire agli apprendisti per i quali spetta l’agevolazione.
Precisiamo che il codice ‘059’, nel campo Ulteriori Specifiche, deve essere attribuito ai soli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, identificati dal codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato non prima del 24 settembre 2015.
Per attribuire il codice ‘059’ sui dipendenti già in forza, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/07/2017.
L’agevolazione ha effetto, sul calcolo dei contributi, a partire dal mese di luglio 2017: per gli apprendisti ai quali viene attribuito il nuovo codice ‘059’, il contributo del 10% a carico del datore di lavoro viene automaticamente ridotto al 5%.
Per gli stessi apprendisti, sempre in automatico, non viene applicata l’aliquota Aspi (1,61%).
Sulle denunce UniEmens viene riportata la nuova codifica prevista per gli apprendisti interessati dall’agevolazione: nel campo Tipo Contribuzione (servizio ‘UniEmens – Dipendenti’), viene attribuito automaticamente il codice ‘J9’. Precisiamo che tale codice risulta già incluso nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 3.9.0 del 28/06/2017.
Come indicato nel messaggio Inps, la variazione delle denunce Uniemens relative ai mesi pregressi sarà effettuata direttamente dall’Istituto (presumiamo con emissione delle corrispondenti note di rettifica).
Occorre sottolineare che il codice ‘059’, nel campo Ulteriori Specifiche, deve essere annullato quando l’apprendista viene trasformato in dipendente qualificato o in altro tipo di apprendistato. Di conseguenza, nel periodo a contribuzione ridotta Legge 56/87 (anno successivo all’apprendistato), il contributo del 10% ed il contributo Aspi sono dovuti in misura piena.
2.2) CONVENZIONI BILATERALI
Nella gestione delle convenzioni tra l’Inps e l’Assistenza Sanitaria, è stata aggiunta la nuova causale ‘MET1’, da utilizzare per il versamento delle quote all’assistenza sanitaria METASALUTE. La nuova causale è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 del 14/07/2017. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 3.9.0 del 28/06/2017).
2.3) NUOVE VOCI DISPONIBILI
Le voci di seguito elencate, possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili, a partire dal mese di luglio 2017.
- Restituzione contributi altri enti: sono state predisposte le voci 56V e 56Z, da utilizzare per l’eventuali restituzione di contributi da parte di enti diversi dall’Inps, rispettivamente alla ditta ed al dipendente. Precisiamo che la voce 56Z, relativa al dipendente, viene automaticamente assoggettata ad Irpef.
Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 (‘Varie Inps e altri Enti’).
Sulla nota contabile, la voce 56Z viene sottratta dal movimento ‘Contributi altri enti a carico del dipendente’, mentre la voce 56V viene sottratta dal movimento ‘Contributi altri Enti a carico ditta’.
- Compensazione Ore Flessibilità / Banca Ore: sono state predisposte le nuove voci 209 / 20D, che possono essere utilizzate per compensare le ore residue della Flessibilità (voce 209, in relazione alle voci 203 / 204 / 212) o della Banca Ore (voce 20D, in relazione alle voci 20F / 20G / 20H). Le nuove voci possono essere indicate sul servizio Variazioni Mensili, indicando nel campo Quantità le ore che si intende compensare. Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.4 ‘Flessibilità e residui’.
- Welfare aziendale: è stata predisposta la voce 06Y per inserire il valore del welfare aziendale, evidenziandolo sul cedolino. Precisiamo che l’importo inserito sulla voce 06Y non viene assoggettato ad alcun tipo di tassazione. Con i prossimi aggiornamenti, la voce 06Y sarà considerata nella verifica del limite annuo delle somme detassabili. Inoltre, la nuova sarà riportata automaticamente nella casella prevista sulla CU. La voce 06Y si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.2 ‘Retribuzioni in natura’ (può essere inserita anche sulle Variazioni Mensili).
2.4) AUMENTO ALIQUOTE COLLABORATORI
Segnaliamo che l’art. 7 Legge n. 81 del 22/05/2017 ha previsto, un aumento delle aliquote relative ad alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione Separata, con effetto dal 1 luglio 2017.
L’Inps, ad oggi, non ha ancora emanato le disposizioni necessarie per applicare tale aumento. Lo stesso Istituto, tuttavia, ha inviato ad Assosoftware una “bozza” della circolare in fase di approvazione, dalla quale risulta che l’aumento dovrà essere gestito effettuando un conguaglio sulla mensilità di settembre (versamento entro il 16/10/2017).
Ovviamente, rimaniamo in attesa delle disposizioni ufficiali per predisporre le modifiche necessarie.
2.5) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Segnaliamo che, ad oggi, non risulta prorogato (per l’anno di competenza 2017) il Contributo di Solidarietà previsto dal D.L. 138/2011, predisposto con gli aggiornamenti di dicembre 2011 Acred450 e gennaio 2012 Acred452.
In attesa di disposizioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal mese di luglio 2017 è stato bloccato il calcolo automatico di tale contributo. Facciamo presente che è possibile riattivare il calcolo automatico del contributo (nel caso in cui lo si ritenga opportuno), indicando il valore convenzionale ‘2’ nel campo quantità della voce 61C.
Ricordiamo che il suddetto contributo veniva calcolato e trattenuto automaticamente al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, sui soli redditi eccedenti E. 300.000 annuali.
2.6) IMPEGNO PRESENTAZIONE 770 – ULTERIORE OPZIONE
Su richiesta, abbiamo aggiunto un’ulteriore opzione sulla stampa dell’impegno alla presentazione telematica del 770.
Ricordiamo che la stampa in questione è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred652 del 13/06/2017 e può essere generata selezionando il programma ‘STAIM770’, sulla procedura ‘770: Stampe di Controllo’.
Tra le opzioni del programma, nel campo relativo alla predisposizione da parte dell’intermediario, è stata aggiunta la scelta ‘Compila l’indicazione del tipo di reddito’: selezionando tale opzione, si ottiene non solo la predisposizione delle caselle relative al tipo di reddito gestito (già prevista con l’opzione ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’), ma anche la barratura di tali caselle, sulla base delle informazioni presenti sul Frontespizio. In particolare: se sul Frontespizio risulta barrata una delle caselle relative alla gestione separata lavoro dipendente / lavoro autonomo, viene barrata la corrispondente casella sulla stampa; se risultano barrate entrambe le caselle, viene barrata la casella relativa ad entrambi i tipi di reddito; infine, se non risulta barrata alcuna delle suddette caselle ma è presente il codice ‘1’ nel campo Tipo Sostituto (quindi non sono presenti redditi di capitale), viene comunque barrata la casella relativa ad entrambi i tipi di reddito.
Da parte nostra, consigliamo di stampare l’impegno con la precedente opzione ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, barrando le caselle contestualmente alla firma. In ogni caso, ciascun Utente può scegliere l’impostazione che preferisce.
3) CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE
E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730-4/2017 (anno di imposta 2016).
Precisiamo che i criteri da adottare, per effettuare il suddetto conguaglio, non sono cambiati rispetto all’anno precedente.
E’ anche possibile importare i files relativi ai modelli 730-4, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: il nuovo servizio di importazione è stato rilasciato con l’aggiornamento Acred657 del 10/07/2017. Nello stesso aggiornamento, veniva consigliato di effettuare le importazioni in modalità ‘Provvisoria’, allo scopo di verificare se erano presenti dei modelli 730-4 relativi a soggetti cessati, per effettuare la comunicazione di diniego.
Adesso, i files relativi ai modelli 730-4 possono essere importati anche in modalità ‘Definitiva’. Precisiamo, inoltre, che se è stata effettuata l’importazione in modalità ‘Definitiva’ prima del presente aggiornamento, non occorre ripeterla.
Il nuovo servizio lancia automaticamente la procedura di importazione: una volta selezionato il file da importare ed impostati i parametri, è sufficiente cliccare sul pulsante ‘Elabora’ per lanciare la procedura.
Inoltre, il nuovo servizio permette di importare , con una sola operazione, numerosi files relativi ai 730- 4, includendoli in un unico file ZIP. Dal momento che l’Agenzia delle Entrate sta rilasciando i files relativi ai 730-4 suddivisi per sostituto, quest’ultima funzionalità risulta particolarmente utile.
Il conguaglio del 730-4 deve essere effettuato a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di LUGLIO.
Precisiamo che l’Agenzia delle Entrate, al momento del presente aggiornamento, non ha emanato alcuna nuova disposizione in merito alle modalità di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730-
4. Restano perciò valide le indicazioni riportate nella circolare 14/E del 09/05/2013 e nella risoluzione 57/E del 30/05/2014. Come negli anni precedenti, quindi, non ha rilevanza che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di luglio (criterio di “competenza”) oppure nel successivo mese di agosto (criterio di “cassa”).
Come negli anni precedenti, le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere gestite tramite le apposite voci, elencate al successivo punto 3.2. Le voci in questione devono essere riportate sulle Variazioni Mensili del mese in cui inizia il conguaglio: possono essere inserite manualmente, oppure possono essere importate automaticamente tramite il nuovo servizio di importazione, il cui funzionamento è descritto dettagliatamente al successivo punto 3.1.
Per quanto riguarda l’addizionale regionale e comunale, ricordiamo che il codice regione ed il codice catastale del comune riportati sul modello F24, vengono ricavati dall’indirizzo di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida alle seguenti date:
- 1 Gennaio 2016 per il saldo (a debito o a credito) dell’addizionale regionale e comunale relative all’anno 2016;
- 1 Gennaio 2017 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2017.
Nel caso in cui non sia presente, sul servizio anagrafico del dipendente, una decorrenza uguale o precedente alle suddette date, viene considerata, tra le decorrenze presenti, la prima successiva rispetto alle stesse date.
E’ possibile che, sul modello 730-4, sia riportato un codice regione o un codice catastale del comune diverso da quello presente nell’anagrafico del dipendente. In tal caso, il codice presente sul modello 730-4 deve essere indicato negli appositi campo previsti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, operando sulle stesse date di decorrenza sopra descritte.
I campi da utilizzare a tale scopo, sono i seguenti:
- ‘Regione da 730’ (nuovo campo) per indicare il codice regione relativo al dichiarante
- ‘Regione da 730 – Coniuge’ per indicare il codice regione relativo al coniuge
- ‘Comune da 730’ (nuovo campo) per indicare il codice catastale del comune relativo al dichiarante
- ‘Comune da 730 – Coniuge’ per indicare il codice catastale del comune relativo al coniuge Precisiamo che i campi in questione devono essere compilati soltanto se risultano diversi da quelli ricavati dalla residenza.
Ricordiamo che il servizio di importazione dei 730-4 segnala i casi in cui la regione o il comune riportato sul modello 730-4 risulta diverso (per il coniuge e/o per il dichiarante) rispetto a quello presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’.
Facciamo presente che, se la residenza presente sul servizio anagrafico risulta diversa da quella indicata sul modello 730-4, sarebbe opportuno fare le necessarie verifiche ed eventualmente variare
la residenza presente in archivio. La nuova residenza, tuttavia, dovrebbe risultare da una dichiarazione rilasciata dal dipendente al sostituto (ad esempio, dalla dichiarazione relativa alle detrazioni). Inoltre, la nuova residenza dovrebbe essere inserita effettuando una storicizzazione sulla base di quanto dichiarato dal dipendente, ma anche tenendo presente che la precedente residenza deve essere tuttora utilizzata per versare le rate delle addizionali determinate in sede di conguaglio.
Ricordiamo, infine, che non è necessario inserire la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale, in quanto tali informazioni non sono più richieste sui modelli CU / 770 (continuano ad essere previste sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ soltanto per mantenere la compatibilità con gli anni precedenti).
3.1) IMPORTAZIONE MODELLO 730-4
Il nuovo servizio di importazione dei modelli 730-4, da utilizzare per importare i files messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stato rilasciato con l’aggiornamento Acred657 del 10/07/2017, documentando l’importazione in modalità ‘Provvisoria’, per la verifica dei soggetti cessati nei mesi precedenti e la conseguente comunicazione di diniego.
Come indicato nell’aggiornamento Acred657, il nuovo servizio consente di importare numerosi files relativi ai 730-4, in formato XML (suffissati con “.rel”), includendoli in un unico file ZIP.
Rimane comunque possibile importare anche un file XML alla volta, se questa modalità è preferita dall’Utente.
Ricordiamo che i files dei 730-4, una volta scaricati tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, riportano il suffisso “.rel” (nonostante si tratti di files in formato XML). Per effettuare l’importazione massiva di tali files, includendoli in un file ZIP, è necessario che i files inclusi nello ZIP mantengano il suffisso “.rel” (il suffisso, quindi, non essere cambiato in “.xml”).
Non è possibile importare files in altri formati (P7M / PDF / ecc.), anche se messi a disposizione dall’Agenzia. Se nel file ZIP sono presenti files che non riportano il suffisso “.rel”, questi non vengono considerati dalla procedura di importazione. E’ invece possibile includere, nel file ZIP, anche le cartelle (ed eventuali sottocartelle) che contengono i files “.rel”.
E’ necessario che i nomi del file ZIP, delle cartelle e degli stessi files “.rel”, NON contengano spazi o caratteri speciali: i nomi in questione possono essere composti esclusivamente da numeri, lettere maiuscole o minuscole ed eventuali trattini di separazione (come avviene per i files forniti dall’Agenzia delle Entrate).
Ricordiamo che il servizio per l’importazione dei modelli 730-4 si trova su ‘Amministratore dello Studio’
–> ‘Importazione dati modello 730-4’.
Sul servizio occorre prima di tutto selezionare il File da importare, cliccando sull’apposita icona per la scelta del file.
Inoltre, è necessario selezionare il Tipo di file da importare: “ZIP” contenente uno o più files, oppure “XML (.rel)”, corrispondente ad un singolo file. Nel caso in cui il tipo selezionato non corrisponda al formato del file da importare, non viene effettuata alcuna importazione e non vengono prodotte le stampe previste.
Il file da importare rimane visibile sul servizio ‘Gestione Stampe’, con il nome ‘730-importazione.zip” (se viene selezionato il formato ZIP) oppure ‘730-importazione.xml’ (se viene selezionato il formato XML).
Come già precisato al punto 3, è possibile importare i files relativi ai 730-4 anche in modalità ‘Definitiva’: è consigliabile effettuare l’importazione di uno stesso file (ZIP o XML) prima in modalità ‘Provvisoria’ e poi in modalità ‘Definitiva’.
Ricordiamo che, in modalità “Provvisoria”, i dati non vengono importati in archivio, ma vengono soltanto prodotte le stampe previste, comprese le segnalazioni di eventuali sostituti o dipendenti non presenti
oppure cessati nei mesi precedenti.
Con la modalità “Definitiva”, invece, i dati vengono effettivamente importati in archivio, secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti (le voci relative al 730 sono riportate sulle Variazioni Mensili del mese di conguaglio).
Se viene utilizzata la modalità ‘Provvisoria’, è necessario selezionare nuovamente il file per effettuare l’importazione in modalità ‘Definitiva’.
Nel campo Anno del conguaglio viene automaticamente riportato ‘2017’ (non deve essere modificato). Nel campo Mese del conguaglio viene riportato Luglio: tale mese corrisponde al mese di competenza delle buste paga interessate dal conguaglio del 730 (indipendentemente dal mese effettivo di pagamento). E’ possibile selezionare i mesi di Agosto o di Settembre, nel caso in cui il conguaglio del 730 abbia inizio con le buste paga di tali mesi.
Per i mesi successivi a Xxxxxx, inoltre, è possibile scegliere se applicare o meno gli interessi a carico del dipendente (a tale proposito, occorre tenere conto di quanto più avanti indicato in merito all’applicazione degli interessi).
Infine, è possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice: tale possibilità va utilizzata soltanto nel caso in cui si desideri impostare i modelli 730-4 che interessano i dipendenti delle sole ditte relative ad una zona.
Una volta caricato il file (ZIP o XML) ed impostati i parametri, è sufficiente cliccare sul pulsante ‘Elabora’ per lanciare la procedura di importazione: a questo punto, l’andamento della procedura può essere controllato cliccando su ‘Procedure di elaborazione e stampa’ -> ‘Elenco procedure in attesa e controllo parametri’.
Una volta terminata la procedura, le stampe prodotte possono essere gestite tramite il servizio ‘Gestione stampe’. Come già precisato, insieme alle stampe è riportato anche il file di importazione (‘730-importazione.zip” / ‘730-importazione.xml’).
Le stampe prodotte, sia in modalità “Provvisoria” che in modalità “Definitiva”, sono le seguenti:
- ‘730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (sostituti e dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano presenti negli archivi Paghe oppure risultano presenti ma sono cessati nei mesi precedenti. Per quanto riguarda i dipendenti, se il rapporto di lavoro risulta cessato prima del mese del conguaglio (quindi entro il 30/06/2017), viene riportato il messaggio “Dipendente non in forza”; se, invece, non è presente alcun rapporto di lavoro dipendente o collaborazione con il sostituto, viene riportato il messaggio “Dipendente non presente”. Relativamente ai sostituti scartati, viene sempre riportato il messaggio “Ditta non disponibile” (anche nel caso in cui l’azienda risulti cessata, già elaborata o agganciata ad una zona diversa da quella selezionata). Sulla stampa è riportato anche il numero di protocollo relativo al modello 730-4, rilevato dai files importati. Sia le ditte che i dipendenti vengono ricercati, in archivio, tramite il codice fiscale. Precisiamo che la stampa in questione non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.
- ‘730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme da importare (modalità Provvisoria) oppure effettivamente importate (modalità Definitiva) sulle Variazioni Mensili. Sono indicati anche i codici regione e comune relativi alle addizionali, come risultanti dal modello 730-4, segnalando i casi in cui sono diversi rispetto a quelli risultanti dall’anagrafico del dipendente (la segnalazione è evidenziata con “ATTENZIONE”). Sono indicati anche gli estremi del soggetto (CAF / Professionista / Associazione) che ha svolto l’assistenza fiscale, oppure la condizione di “Dichiarazione precompilata”.
- ‘730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non importate sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo; la stampa non viene generata in assenza di somme non importate.
Su tutte le stampe prodotte, viene effettuato un salto pagina in corrispondenza di ciascun file importato.
Con l’importazione in modalità ‘Definitiva’, le somme risultanti dai modelli 730-4 sono riportate sulle Variazioni Mensili (presenze “correnti”), in corrispondenza dei seguenti mesi:
- il mese indicato sul servizio (impostato automaticamente a luglio), per quanto riguarda tutte le somme a credito o a debito, ad eccezione del secondo acconto;
- il mese di ottobre (ditte che adottano il criterio di “cassa”) oppure di novembre (ditte che adottano il criterio di “competenza”), per quanto riguarda il secondo acconto.
Precisiamo che le voci importate in automatico sono le stesse previste per l’inserimento manuale (successivo punto 3.2).
E’ possibile che, sulle Variazioni dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.
E’ anche possibile che i mesi interessati dall’importazione (il mese indicato al lancio, oltre ai mesi di ottobre o novembre per i secondi acconti) risultino già elaborati: in tal caso, la procedura non importa alcuna voce, emettendo la segnalazione ‘Ditta non disponibile’ sulla stampa relativa ai soggetti scartati.
In corrispondenza delle voci relative alle somme a debito, viene riportato anche l’eventuale numero di rate indicato sul modello 730-4: tale numero viene automaticamente limitato al numero massimo delle rate applicabili, tenendo conto della condizione di “cassa” o “competenza” adottata per il versamento dei tributi fiscali e considerando che le trattenute devono essere completate entro il 16 dicembre. A titolo di esempio: su un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero massimo delle rate applicabili è 4, nel caso in cui l’importazione venga effettuata sul mese di luglio.
Ricordiamo che è possibile importare i files relativi ai modelli 730-4, pervenuti successivamente all’elaborazione delle buste paga di luglio, riportando le voci sulle Variazioni Mensili di agosto o di settembre.
A tale scopo, sul servizio di importazione è sufficiente selezionare il corrispondente mese nel campo ‘Mese del conguaglio’.
In questo caso, è possibile scegliere se si intende applicare gli interessi per differimento (calcolati secondo il tasso dello 0,40% mensile). Se si ritiene corretto applicare gli interessi ai modelli 730-4 conguagliati sulle buste paga di agosto o di settembre, selezionare ‘Si’ nel campo ‘Applica interessi nei mesi successivi a luglio’, altrimenti selezionare ‘No’.
Gli interessi per differimento, se richiesti, vengono applicati su tutte le somme a debito, con l’eccezione del secondo acconto, nella misura dello 0,40% per il mese di agosto, oppure dello 0,80% per il mese di settembre. Ricordiamo che gli interessi sono riportati nel campo Importo Unitario delle singole voci interessate; sulle stesse voci, inoltre, gli interessi sono anche inclusi nel campo Importo Totale, sommati all’imposta originaria.
Segnaliamo che non esistono indicazioni specifiche in merito all’eventuale applicazione degli interessi per differimento, per i conguagli iniziati nei mesi successivi a luglio, nel caso in cui il ritardo sia imputabile alla mancata disponibilità dei modelli 730-4 in tempo utile per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.
Per quanto riguarda altri casi di applicazione degli interessi, fare riferimento a quanto indicato al successivo punto 3.4.
3.2) INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO
Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al precedente punto 3.1.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per gestire le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:
Voce 930 – Irpef - saldo a debito dichiarante
Voce 902 – Irpef - saldo a debito coniuge
Voce 931 – Irpef - saldo a credito dichiarante
Voce 901 – Irpef - saldo a credito coniuge
Voce 932 – Irpef - primo acconto dichiarante
Voce 903 – Irpef - primo acconto coniuge
Voce 921 – Irpef - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di
novembre)
Voce 904 – Irpef - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di
novembre)
| Voce | 925 | – Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante |
| Voce | 926 | – Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge |
| Voce | 927 | – Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante |
| Voce | 928 | – Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge |
| Voce | 916 | – Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante |
| Voce | 917 | – Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge |
| Voce | 918 | – Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante |
| Voce | 919 | – Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge |
| Voce | 908 | – Addizionale Comunale - acconto dichiarante |
| Voce | 909 | – Addizionale Comunale - acconto coniuge |
| Voce | 946 | – Acconto Tassazione Separata dichiarante |
| Voce | 905 | – Acconto Tassazione Separata coniuge |
| Voce | 906 | – Imposta Sostitutiva detassazione dichiarante |
| Voce | 907 | – Imposta Sostitutiva detassazione coniuge |
| Voce | 90A | – Contributo di Solidarietà dichiarante |
| Voce | 90B | – Contributo di Solidarietà coniuge |
| Voce | 90E | – Cedolare Secca - saldo a debito dichiarante |
| Voce | 90F | – Cedolare Secca - saldo a debito coniuge |
| Voce | 90C | – Cedolare Secca - saldo a credito dichiarante |
| Voce | 90D | – Cedolare Secca - saldo a credito coniuge |
| Voce | 90G | – Cedolare Secca - primo acconto dichiarante |
| Voce | 90H | – Cedolare Secca - primo acconto coniuge |
| Voce | 90J | – Cedolare Secca - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre |
o di novembre)
Voce 90K – Cedolare Secca - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 / 904 / 90J / 90K, relative al secondo acconto Irpef / cedolare secca, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di “cassa”) oppure di NOVEMBRE (criterio di “competenza”).
E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 soltanto sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze “correnti”: non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze “differite”. Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze “differite”, quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze “correnti” del mese di luglio (saldo e primo acconto) e novembre (secondo acconto, supponendo che adottino il criterio di “competenza”). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze “differite” relative al mese di luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.
Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti
e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, viene riportato nel campo Importo Totale della voce corrispondente. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate deve essere indicato in corrispondenza di ogni voce a debito (riportato nel campo Quantità); in caso contrario, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato, nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre). In particolare, per un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero delle rate non può essere superiore a 4.
Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00. Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (ad esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.
Come negli anni precedenti, il codice regione riportato sul modello F24 per l’addizionale regionale da 730 (a debito o a credito) viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (01/01/2016). Se l’anagrafico del dipendente non è presente a tale data, viene considerata la prima decorrenza successiva. La stessa regione viene utilizzata anche per l’addizionale del coniuge.
Nel caso in cui il codice regione indicato sul modello 730-4 risulti diverso dalla regione di residenza, occorre indicare il codice regione del 730 nel nuovo campo ‘Regione da 730-4’ (per il dipendente), oppure ‘Regione da 730-4 – Coniuge’ (per il coniuge, da compilare solo se risulta diverso da quello del dipendente), sempre sulla decorrenza valida al 01/01/2016. Quando i campi in questione risultano compilati, sul modello F24 viene riportato il codice regione in essi indicato, in corrispondenza delle addizionali regionali da 730.
Anche per quanto riguarda l’addizionale comunale da 730 (a debito o a credito), il codice catastale riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (01/01/2016 per il saldo, 01/01/2017 per l’acconto). Se l’anagrafico del dipendente non è presente a tali date, viene considerata la prima decorrenza successiva. Lo stesso codice catastale viene utilizzato anche per l’addizionale comunale del coniuge.
Nel caso in cui il codice catastale indicato sul modello 730-4 risulti diverso da quello di residenza, occorre indicarlo nel nuovo campo ‘Comune da 730-4’ (per il dipendente), oppure ‘Comune da 730-4
– Coniuge’ (per il coniuge, , da compilare solo se risulta diverso da quello del dipendente), sulla decorrenza valida al 01/01/2016 (saldo) oppure 01/01/2017 (acconto). Quando i campi in questione risultano compilati, sul modello F24 viene riportato il codice catastale in essi indicato, in corrispondenza delle addizionali comunali da 730.
Ricordiamo che il servizio di importazione del 730-4 segnala i casi in cui il codice regione o il codice catastale del comune, presenti sui files importati, risultano diversi da quelli presenti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’. Per emettere tale segnalazione vengono considerati anche i codici eventualmente presenti nei campi ‘Regione / Comune da 730-4’.
3.3) CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI
Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :
| Voce | 949 – Irpef - rimborso corrisposto dichiarante |
| Voce | 940 – Irpef - rimborso corrisposto coniuge |
| Voce | 950 – Irpef - saldo trattenuto dichiarante |
| Voce | 951 – Irpef - saldo trattenuto coniuge |
| Voce | 952 – Irpef - primo acconto trattenuto dichiarante |
| Voce | 955 – Irpef - primo acconto trattenuto coniuge |
| Voce | 956 – Irpef - secondo acconto trattenuto dichiarante |
| Voce | 957 – Irpef - secondo acconto trattenuto coniuge |
| Voce | 947 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante |
| Voce | 948 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge |
| Voce | 953 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante |
| Voce | 954 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge |
| Voce | 938 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante |
| Voce | 939 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge |
| Voce | 963 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante |
| Voce | 964 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge |
| Voce | 958 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante |
| Voce | 959 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge |
| Voce | 973 – Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante |
| Voce | 965 – Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge |
| Voce | 96E – Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta dichiarante |
| Voce | 96F – Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta coniuge |
| Voce | 95A – Contributo di Solidarietà trattenuto dichiarante |
| Voce | 95B – Contributo di Solidarietà trattenuto coniuge |
| Voce | 95E – Cedolare Secca - saldo trattenuto dichiarante |
| Voce | 95F – Cedolare Secca - saldo trattenuto coniuge |
| Voce | 93C – Cedolare Secca - rimborso corrisposto dichiarante |
| Voce | 93D – Cedolare Secca - rimborso corrisposto coniuge |
| Voce | 95G – Cedolare Secca - primo acconto trattenuto dichiarante |
| Voce | 95H – Cedolare Secca - primo acconto trattenuto coniuge |
| Voce | 95J – Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto dichiarante |
| Voce | 95K – Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto coniuge |
Relativamente alla trattenuta delle somme a debito, viene controllata la “capienza” sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%).
In caso di rateizzazione delle somme a debito, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate mensili e dei relativi interessi (tasso mensile 0,33%).
Per quanto riguarda la compensazione delle somme a credito, precisiamo che viene controllata la “capienza” rispetto alle ritenute fiscali effettuate, nello stesso mese, da parte del sostituto d’imposta, secondo lo stesso principio adottato negli anni precedenti. Ricordiamo che vanno considerate anche le ritenute relative alle somme a debito da 730, per determinare la capienza per il rimborso delle somme a credito (aggiornamento Acred472 del 18/07/2012). Come negli anni precedenti, restano invece escluse dalla suddetta “capienza” sia l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712 – 1713), sia le ritenute derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, se effettuato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo (tali tributi, comunque, potrebbero risultare disponibili soltanto a fine anno).
Ricordiamo che le somme a credito rimborsate dal sostituto d’imposta vengono compensate direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 13/E del 10/02/2015 (aggiornamento di luglio 2015 Acred577).
A tale riguardo, ricordiamo che NON è obbligatorio indicare, su uno stesso modello F24, i tributi a credito relativi ai rimborsi insieme ai tributi a debito relativi alle ritenute che hanno costituito la “capienza” per gli stessi rimborsi. Come confermato anche da alcune precisazioni (forum Assosoftware), i tributi relativi alle ritenute effettuate in un determinato mese e quelli relativi ai crediti rimborsati nello stesso mese possono essere riportati su modelli F24 separati, a condizione che sia rispettata la “capienza” costituita dalle ritenute, nella determinazione del totale dei crediti rimborsati.
Ricordiamo che, nel calcolo della capienza per la compensazione dei rimborsi, la procedura considera le sole ritenute fiscali gestite in ambito Paghe. Come negli anni precedenti, è possibile aumentare tale capienza, tenendo conto di altri eventuali tributi relativi al sostituto d’imposta, gestiti al di fuori dell’ambito Paghe (1038, 1040, ecc.).
A tale scopo, è possibile utilizzare la seguente voce:
Voce 94A – Aumento capienza rimborsi da 730
La voce in questione non figura in busta paga e può, quindi, essere indicata su un qualsiasi dipendente per il quale viene elaborato il cedolino del mese interessato. L’effetto di tale voce consiste esclusivamente nell’aumentare la capienza per l’erogazione dei rimborsi da 730. Ovviamente, l’Utente dovrà verificare che l’importo indicato sulla voce 94A corrisponda effettivamente al totale delle ritenute gestite esternamente all’ambito Paghe.
Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando l’importo di ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.
ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, precisiamo che il controllo della capienza, rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono la capienza delle ritenute dello stesso mese, NON deve essere utilizzata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe).
Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite il servizio ‘Cedolini – Elaborazione’, le voci di rimborso riportano sempre il valore dell’intero credito spettante; tale risultato viene comunque rettificato al momento dell’elaborazione della ditta (nella situazione di incapienza, quindi, il cedolino elaborato singolarmente non è da considerare valido).
Note sui conguagli: Nella risoluzione 57/E del 30/05/2014 è indicato che il sostituto deve conguagliare l’importo da trattenere o da rimborsare, riportato al rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4. Tale importo corrisponde alla somma algebrica tra le somme a debito e quelle a credito, presenti sullo stesso modello 730-4.
Come già precisato negli anni precedenti, tale indicazione non può essere presa alla lettera (ossia trattenendo o rimborsando un unico importo in busta paga), in quanto rimane comunque necessario dettagliare le singole imposte a debito ed a credito, sia sul modello F24 che sulla Certificazione Unica. Di conseguenza, sul cedolino relativo al mese di luglio vengono riportate sia le singole somme a debito ed a credito, sia l’indicazione del “risultato contabile” complessivo a debito o a credito, corrispondente al valore indicato nel rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4 ed ottenuto come somma algebrica delle somme da conguagliare (con esclusione dei secondi acconti).
Note sulle rateizzazioni: In caso di rateizzazione, se risultano presenti anche delle somme a credito, la procedura rateizza automaticamente la differenza tra il totale a debito ed il totale a credito, conformemente alle indicazioni riportate nella risoluzione 57/E del 30/05/2014 e nella circolare di liquidazione del modello 730.
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso le seguenti voci :
Voce 923 – Saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 924 – Primo acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 920 – Saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 922 – Saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 91A – Acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 929 – Acconto Tassazione Separata - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 92A – Imposta Sostitutiva detassazione - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 92B – Contributo di Solidarietà - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 92C – Saldo Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 92D – Primo acconto Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino. In presenza di somme sia a debito che a credito (sullo stesso dipendente), in busta paga viene riportata l’indicazione dell’importo complessivo a debito “non rateizzabile”, corrispondente alla somma delle voci sopra elencate.
Precisiamo che la parte non rateizzabile delle somme a debito viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.
Note sul prospetto contabile: Nella prima pagina della Nota Contabile vengono riportate le somme da 730 trattenute o rimborsate in busta paga, oltre ai corrispondenti tributi da versare o compensare su F24. In particolare, i crediti da 730 sono riportati indicando il valore originario (‘Credito 730’), l’importo effettivamente rimborsato (‘Rimborso 730’) e l’eventuale credito residuo non rimborsato (‘Cred. Res. 730’). Inoltre, i crediti rimborsati sono riportati in corrispondenza dei rispettivi tributi utilizzati per la compensazione su F24 (1631 / 3796 / 3797). Ricordiamo che l’importo dei tributi da versare o compensare su F24 figura sulla Nota Contabile soltanto se prodotta a livello di ditta.
3.4) GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO
Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.
ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (anche in caso di rateizzazione), occorre elaborare le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali viene attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (ad esempio amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al completamento del conguaglio delle somme derivanti dal 730.
A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, relativamente ad ogni mese elaborato. E’ anche possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare sia in caso di cessazione del rapporto, sia in seguito all’elaborazione del mese di dicembre.
Inoltre, è possibile stampare la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, in corrispondenza del primo mese del conguaglio, secondo quanto previsto dalla circolare 14/E del 9/05/2013.
Tutte le stampe sopra descritte vengono generate dal programma ‘LISTA730’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco dei programmi, 1.3 ‘Stampe di Controllo’).
Nei campi Data Iniziale e Data Finale occorre indicare l’ultimo mese elaborato (l’elaborazione deve essere stata effettuata a livello di ditta, tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte).
Precisiamo che vengono segnalati anche i residui relativi a soggetti per i quali non è stato elaborato il cedolino del mese indicato (amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), a condizione che, a partire dal mese di luglio, sia stato elaborato almeno un cedolino comprendente le voci relative al conguaglio del 730.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Xxxxx, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.
In corrispondenza del solo mese di luglio, viene prodotta la stampa ‘residuo730.credito.let’, per quanto riguarda i soggetti che presentano delle somme a credito non interamente rimborsate.
Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.
Come negli anni precedenti, non è chiaro se gli interessi per differimento debbano essere applicati, nel caso in cui il conguaglio inizi nei mesi successivi a luglio a causa della mancata disponibilità dei modelli 730-4 in tempo utile per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.