CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA IPOTESI DI ACCORDO N. 1 /2022
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX X. 0 /2022
Oggetto: revisione accordo n.3/2020 - Criteri per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018”
Tra le parti
così costituite:
1) Commissione di Parte Pubblica, nominata ai sensi dell’art. 42 del CCNL del 19.04.2018 relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016 – 2018;
2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U./R.S.A.), eletta il 17, 18 e 19 aprile 2018;
PREMESSE
visto l’art. 67 comma 1 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 che prevede che le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
tenuto conto che la normativa fiscale vigente (art. 51 TUIR) individua espressamente le voci che non concorrono alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente, e quindi non soggette a tassazione; premesso che i sussidi sono importi occasionali concessi dal datore di lavoro in conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e che i benefit sono incentivi economici rivolti alla generalità dei dipendenti;
visto l’accordo di contrattazione integrativa n. 3 del 6.07.2015 avente ad oggetto “Criteri per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 60 del CCNL 16.10.2008”,
visto l’accordo di contrattazione integrativa n. 2 del 23.02.2017 avente ad oggetto “Revisione accordo n.3/2015 - Criteri per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 60 del CCNL 16.10.2008”;
visto l’accordo di contrattazione integrativa n. 2 del 21.03.2018 avente ad oggetto “Revisione accordo n.2/2017 - Criteri per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 60 del CCNL 16.10.2008;
visto l’accordo di contrattazione integrativa n. 2 del 10.04.2019 avente ad oggetto “Revisione accordo n.2/2018 - Criteri per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018”;
visto l’accordo di contrattazione integrativa n. 3 del 25.05.2020 avente ad oggetto “Revisione accordo n.2/2019 - Criteri per l’erogazione di benefici economici al personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018”;
tenuto conto che si ritiene opportuno limitare alcune tipologie di spese che danno diritto alla corresponsione dei sussidi, in ragione della particolare natura dei medesimi, ampliando di converso le tipologie di spese che danno diritto alla corresponsione dei benefit;
si conviene quanto segue:
Art. 1 – Soggetti beneficiari
1. Al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato e ai collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Udine sono attribuiti sussidi e benefit nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità e i criteri di cui alle disposizioni seguenti.
2. Può presentare domanda per il sussidio e il benefit il dipendente in servizio, nonché il dipendente cessato dal servizio, purché gli eventi e le spese per le quali è richiesto il sussidio o il benefit siano anteriori alla cessazione. Le spese e gli eventi devono comunque essere successivi alla presa di servizio.
Art. 2 – Sussidi
1. I sussidi saranno concessi ai richiedenti, nei limiti di un budget annualmente destinato dall’Amministrazione sulla base di apposita graduatoria. Detta graduatoria sarà redatta secondo il criterio della situazione economica più sfavorevole risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità nel momento in cui è stata sostenuta la spesa oppure in cui è stata presentata la domanda.
2. Il sussidio verrà corrisposto nella misura sotto indicata in rapporto al valore dell’indicatore ISEE e comunque entro i limiti di importo definiti nel successivo comma 5:
Fascia | Limiti di reddito in Euro (modello ISEE) | Percentuale di sussidio da erogare | |
1 | Fino a | € 25.000,00 | 100% |
2 | da € 25.000,01 | a € 30.000,00 | 75% |
3 | da € 30.000,01 | a €35.000,00 | 30% |
Per un valore dell’indicatore ISEE superiore ai 35.000,00 Euro non spetta alcun sussidio.
3. Le parti si riservano di rivalutare, qualora si ravvisi l’opportunità, gli importi delle fasce, dei limiti di reddito e delle percentuali di sussidio.
4. Gli importi erogati, suddivisi per tipologie, verranno comunicati alla RSU e alle XX.XX. per l'informazione successiva ai sensi dell'art. 6, comma 4, del C.C.N.L. 2006-2009.
5. Danno diritto al sussidio, secondo il valore dell’attestazione ISEE, le seguenti fattispecie, avvenute nell’anno di competenza del budget, e supportate da adeguata documentazione:
a) decesso del coniuge, del convivente more uxorio, del discendente o ascendente di primo grado del dipendente, la cui convivenza risulti da dichiarazione del dipendente, o decesso di altro componente del nucleo familiare del dipendente come da dichiarazione del dipendente relativamente al momento del decesso: massimo Euro 1000. Il contributo è previsto per le spese funerarie documentate da fattura intestata al dipendente o altro familiare convivente;
b) decesso del dipendente (i soggetti legittimati a richiedere il sussidio sono il coniuge, il convivente more uxorio la cui convivenza risulti da dichiarazione relativamente al momento del decesso, i figli ovvero altro componente del nucleo familiare come da dichiarazione relativa al momento del decesso): massimo Euro 1000;
c) perdita del lavoro del coniuge o del convivente more uxorio, la cui convivenza con il dipendente risulti da dichiarazione del dipendente relativa al momento del verificarsi dell’evento: massimo Euro 1.000; lo stato di disoccupazione, è attestato da autocertificazione del dipendente con indicazione della decorrenza, dell’ultimo impiego svolto, delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro o di cessazione del lavoro autonomo, nonché del servizio competente (Centro per l’Impiego) presso il quale la dichiarazione è riscontrabile; il sussidio spetta successivamente all’erogazione dell’indennità di mobilità/disoccupazione.
d) dipendente senza stipendio a causa di periodo prolungato di malattia propria o di altro componente del nucleo familiare: in proporzione ai mesi di assenza senza assegni, secondo la posizione economica ricoperta fino ad un massimo di Euro 1000;
e) spese sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente per spese di assistenza domiciliare per non autosufficienza attestata da certificazione medica relative a componenti del nucleo familiare: fino a un massimo di Euro 1.000 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate
f) malattie di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione socio-sanitaria, occorse al dipendente o ai componenti del nucleo familiare del dipendente, fino ad un massimo di Euro 1000 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate;
g) spese sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente per apparecchi protesici (ortopedici, acustici, ortodontici ed implantologici): fino a un massimo Euro 1000 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate;
h) spese sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente per l’istruzione scolastica/universitaria, nonché di corsi certificati di lingue o altre skills nell’ambito del percorso formativo pubblico, per la formazione propria o dei figli fino al compimento del 26° anno d’età: fino a un massimo di Euro 1000 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate.
o Premesso che le spese per l’istruzione scolastica si riferiscono alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, si intendono per spese per l’istruzione scolastica/universitaria le seguenti: tasse scolastiche (compresi i contributi versati come da disposizione della scuola) e universitarie imposte da istituti pubblici; libri di testo, visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive secondo la vigente normativa ministeriale, nell’ambito del percorso formativo pubblico; trasporto pubblico e contributi per scuolabus; mensa; doposcuola; alloggio presso la sede universitaria.
6. Oltre ai sussidi previsti per le fattispecie individuate al comma 5, sarà possibile erogare, nei limiti di un budget annualmente destinato dall’Amministrazione, sussidi per altri eventi che hanno provocato evidenti situazioni di disagio economico del dipendente. Il Direttore Generale esaminerà le domande di sussidio relative al bisogno del dipendente, emergente a seguito di rilevanti circostanze personali o familiari supportate da idonea documentazione.
I sussidi saranno concessi ai richiedenti nei limiti di un importo massimo pari a Euro 1000.
7. E’ possibile accedere all’erogazione dei sussidi nel limite annuo massimo pro capite di Euro 1000.
8. Nel caso di coniugi o conviventi entrambi dipendenti, la concessione del sussidio per la medesima fattispecie deve essere richiesta da uno solo dei medesimi.
Art. 3 – Benefit
1. Fino alla concorrenza del tetto massimo pro capite annuo di Euro 260,00, il personale di cui all’art. 1 può usufruire dei seguenti benefici relativi a spese sostenute nell’anno di competenza del budget:
a. contributo per l’acquisto di prodotti dell’Azienda Agraria dell’Università, di beni e servizi del CDU e del Merchandising dell’Università effettuato dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente;
b. contributo per spese per abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente;
c. contributo per spese di tasse di iscrizione del dipendente o dei familiari a carico ai corsi dell’Università degli Studi di Udine sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente;
d. contributo per le spese di frequenza dei figli fino ai 14 anni di età a centri estivi sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente;
e. contributo per le spese mediche di tipo specialistico, comprese quelle relative alla cura di animali domestici, compresi gli integratori alimentari e i parafarmaci con prescrizione medica, fiscalmente non detraibili, per le spese per protesi ottiche (occhiali da vista o lenti a contatto), terapie fisioterapiche o riabilitative, acquisto e/o noleggio di dispositivi medico sanitari, sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente;
f. contributo per spese di formazione sostenute dal dipendente per la propria formazione o quella dei componenti il nucleo familiare relativamente a competenze informatiche, linguistiche, tecniche;
g. contributo per l’acquisto di computer e tablet, effettuato dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente;
h. contributo per l’acquisto di testi scolastici e universitari e relativo materiale di cancelleria o per lezioni individuali e corsi di recupero sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente.
i. contributo per spese per abbonamenti a parcheggi strettamente legate allo svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente e sostenute dal dipendente.
j. contributo per spese relative ad attività sportiva, attività culturali e ricreative sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente.
k. contributo per spese legate alla prestazione lavorativa resa in modalità agile effettuate dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente: spese per manutenzione e adeguamento dei pc, compresi interventi tecnici per malfunzionamento o potenziamento della rete; installazione connessioni fisse e mobili; spese per acquisto di cellulari, stampanti/scanner, toner di stampanti, sedie ergonomiche.
l. contributo per spese di utenze legate ai consumi di elettricità e di gas sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente, esclusa ogni duplicazione dovuta a residenza in luogo diverso.
Art. 4 – Procedura
Con cadenza periodica, nell’ambito dei budget stabiliti, sarà possibile presentare domanda per accedere ai benefit e ai sussidi.
Le modalità e i termini di presentazione delle domande verranno stabilite da apposito bando. Il Direttore Generale attribuirà con proprio provvedimento i benefit e i sussidi.
Art. 5 - Norme finali
Il presente Accordo di contrattazione collettiva integrativa ha validità a decorrere dal 1.01.2022.
Letto, firmato e sottoscritto. Udine, 16.03.2022
I FIRMATARI
L'Università degli Studi di Udine, nelle persone di:
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Prorettore firmato Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Direttore Generale firmato
e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali, nonché Rappresentanti sindacali unitari
- per le Organizzazioni sindacali:
FLC CGIL
CISL SCUOLA (ora CISL FSUR) firmato FED. UIL SCUOLA RUA SNALS CONFSAL
FED. GILDA UNAMS firmato
- per i Rappresentanti sindacali unitari:
Xxxxxxxxx Xxxxxxx (CGIL) firmato Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (CGIL) Xxxxxxx Xxxxxxx (CGIL) firmato Xxxxxx Xxxxxxx (SNALS CONFSAL) firmato Sepulcri Xxxxxx (CGIL) firmato Xxxxxxx Xxxxxxxxx (CGIL) Xxxxx Xxxxxx (CISL) firmato Xxxxxxx Xxxxx (CGIL) firmato Xxxxxxxx Xxxxxx (SNALS CONFSAL) firmato
Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 24.03.2022
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di recepimento del presente accordo in data 25.03.2022
IL RETTORE
Fto xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx