Contract
C C N L
29 FEBBRAIO 2012
TESTO COORDINATO
Per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
INDICE
Premessa 9
Art. 1 | - Area contrattuale | 11 |
Art. 2 | - Inquadramento | 11 |
Art. 3 | - Prova | 11 |
Art. 4 | - Doveri e diritti | 11 |
Art. 5 | - Dirigente sottoposto a procedimento penale | 12 |
Art. 6 | - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni | 12 |
Art. 7 | - Responsabilità civile verso terzi | 13 |
Art. 8 | - Struttura della retribuzione | 13 |
Art. 9 | - Stipendio | 14 |
Art. 10 | - Scatti di anzianità | 14 |
Art. 11 | - Tredicesima mensilità | 14 |
Art. 12 | - Premio aziendale | 14 |
Art. 13 | - Sistema incentivante – Azionariato | 14 |
Art. 14 | - Ferie | 14 |
Art. 15 | - Festività – Semifestività | 15 |
Art. 16 | - Permessi per ex festività | 16 |
Art. 17 | - Congedi per motivi personali | 16 |
Art. 18 | - Malattie e infortuni | 16 |
Art. 19 | - Maternità | 18 |
Art. 20 | - Richiamo alle armi | 19 |
Art. 21 | - Missioni e trasferimenti | 19 |
Art. 22 | - Formazione e aggiornamento professionale | 19 |
Art. 23 | - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio | 20 |
Art. 24 | - Assistenza sanitaria | 20 |
Art. 25 | - Long term care | 20 |
Art. 26 | - Cessazione del rapporto di lavoro | 20 |
Art. 27 | - Risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa | 21 |
Art. 28 | - Preavviso | 21 |
Art. 29 | - Trattamento di fine rapporto | 22 |
Art. 30 | - Collegio arbitrale | 23 |
Art. 31 | - Outplacement | 24 |
Art. 32 | - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro | 24 |
Art. 33 | - Rappresentanza sindacale | 25 |
Art. 34 | - Procedure per il rinnovo del contratto nazionale | 26 |
Art. 35 | - Apposito elemento della retribuzione | 27 |
Art. 36 | - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti | 27 |
Art. 37 | - Decorrenze e scadenze | 27 |
Allegati e Appendici
Allegato n. 1 - Elenco delle imprese cui si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro 31
Allegato n. 2 - Tabella economica 40
Appendice n. 1 | - Provvidenze per i disabili | 41 |
Appendice n. 2 | - Commissioni nazionali di studio | 41 |
Appendice n. 3 | - Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile | |
del sistema bancario | 42 | |
Appendice n. 4 | - Trattamento di fine rapporto e previdenza | 46 |
Appendice n. 5 | - Fondo nazionale del settore del credito per progetti | |
di solidarietà | 46 | |
Appendice n. 6 | - Enbicredito | 48 |
Appendice n. 7 | - Norma transitoria – Passaggio alla dirigenza | 54 |
Appendice n. 8 | - Nuova struttura contrattuale | 55 |
Appendice n. 9 | - Verbale di riunione sul tema dell’occupazione | |
e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore | 56 |
Appendice n. 10 - Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione
nel settore del credito (F.O.C.) 69
Appendice n. 11 - Accordo quadro sugli assetti contrattuali - Regole per un contratto sostenibile 74
Documentazione e riferimenti legislativi 81
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
Il 29 febbraio 2012, in Roma tra
– la Delegazione per le trattative costituita nell’ambito del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composta dal Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, assistiti dal Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, con la collaborazione di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx
e
– l’Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte pro- fessionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumen- tali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate (Dircredito-FD) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx e dal Segretario Nazionale Xxxxx Xxxxxx;
– la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, assistiti dai Dirigenti Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, coadiuvati dal Direttore della Federazione Xxxxxx Xxxxxxxxxxx;
nonché, per adesione
– la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx;
– la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
– la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
– Ugl Credito rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Xxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e dai Dirigenti Nazionali Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx;
– la Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx;
si è convenuto di prorogare fino al 30 giugno 2014 i contenuti economici e normativi del contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 gennaio 2008 per i dirigenti dipen- denti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, con le modifiche e/o integra- zioni concordate il 29 febbraio 2012 e in sede di coordinamento, completato in data 27 febbraio 2013.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
Il 29 febbraio 2012, in Roma tra
– la Delegazione per le trattative costituita nell’ambito del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composta dal Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, assistiti dal Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, con la collaborazione di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx
e
– l’Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte pro- fessionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumen- tali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate (Dircredito-FD) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx e dal Segretario Nazionale Xxxxx Xxxxxx;
– la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, assistiti dai Dirigenti Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, coadiuvati dal Direttore della Federazione Xxxxxx Xxxxxxxxxxx;
nonché, per adesione
– l’Unità Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx, dai Vice Segretari Generali Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx;
si è convenuto di prorogare fino al 30 giugno 2014 i contenuti economici e normativi del contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 gennaio 2008 per i dirigenti dipen- denti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, con le modifiche e/o integra- zioni concordate il 29 febbraio 2012 e in sede di coordinamento, completato in data 27 febbraio 2013.
PREMESSA
– L’acuirsi della crisi dei debiti sovrani e il peggioramento del quadro macroecono- mico internazionale e dell’Area euro in particolare, hanno reso il contesto econo- mico e le condizioni delle banche del nostro Paese estremamente complessi. A questo si aggiungono importanti e penalizzanti misure regolamentari che incidono sulla tradizionale capacità del settore bancario di svolgere un importante ruolo di supporto nei confronti delle famiglie e delle imprese;
– la prevista caduta del prodotto interno lordo metterà a ulteriore rischio i livelli di redditività delle banche italiane, peraltro già fortemente vincolati dai riflessi che il peggioramento del merito di credito dell’Italia produce sul costo della raccolta;
– le Parti stipulanti sono consapevoli che l’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari – che è perfino peggiore di quello registrato a metà degli anni ’90 – richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione, per la difesa del potere di acquisto dei salari;
– le Parti stipulanti condividono l’intento di individuare soluzioni di carattere ecce- zionale che, nel quadro di una politica salariale compatibile con il sostegno del- l’occupazione, con il recupero della redditività e la crescita dalla produttività, valorizzino la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo di soste- gno all’impiego stabile dei giovani, istituito con l’accordo 19 gennaio 2012 di rin- novo del ccnl 8 dicembre 2007 per i quadri direttivi e le aree professionali, nel- l’interesse comune delle imprese e dei lavoratori/lavoratrici.
* * *
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti costituisce una normazione unitaria e inscindibile.
Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1).
L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggior- nato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.
Art. 1 – Area contrattuale
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dirigenti delle imprese di credito, finanziarie ed a quelli delle imprese controllate che svolgono atti- vità creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
2. Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del dirigente, alle previsioni di cui al cap. I del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali.
Art. 2 – Inquadramento
1. Ai fini del presente contratto sono dirigenti i lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, come tali qualificati dall’azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’impresa.
2. Nell’ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l’impresa individua fun- zioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espleta- bili presso le strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
3. L’impresa informa gli organismi sindacali aziendali della categoria circa gli effetti conseguenti all’applicazione del comma che precede.
Art. 3 – Prova
L’effettuazione del periodo di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c., può essere richie- sta soltanto ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a sei mesi, salva la possibilità di proroga, e per altri sei mesi, se all’uopo intervenga accor- do fra le parti.
Art. 4 – Doveri e diritti
1. Il dirigente ha il dovere di dare all’impresa, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell’impresa stessa e le norme del presente contratto.
2. Il dirigente ha diritto al rispetto e alla tutela della sua dignità nell’espletamento della propria attività lavorativa.
3. Al dirigente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell’impresa, o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati e di fare parte, a qualunque titolo, di organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge.
4. I dirigenti la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all’impresa, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità possono prescindere da tale pre- ventiva segnalazione, dando all’impresa stessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.
5. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione dei valori all’apertura dello sportello.
6. Per l’assunzione l’impresa può chiedere all’interessato il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi e il certificato dei carichi pen- denti.
Art. 5 – Dirigente sottoposto a procedimento penale
1. Il dirigente il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all’impresa. Analogo obbligo incombe sul dirigente che abbia sol- tanto ricevuto informazione di garanzia.
2. Qualora l’impresa in relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 1, 1° e 2° alinea, intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al dirigente interessato.
3. L’impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’al- lontanamento dal servizio del dirigente interessato per motivi cautelari.
4. L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al dirigente interessato e può essere mantenuto dall’impresa per il tempo dalla medesi- ma ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.
5. La circostanza che il dirigente allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall’impresa, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al comma 1, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal comma 2.
6. Il dirigente allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conser- va, per il periodo relativo, il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.
7. Anche durante il periodo di allontanamento del dirigente dal servizio per moti- vi cautelari, restano ferme, così per l’impresa che per il dirigente medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all’art. 26.
Art. 6 – Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
1. Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudizia- li, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell’impresa, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni ema- nate dall’azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in con- flitto con l’azienda stessa.
3. Nei casi di cui sopra, al dirigente che sia privato della libertà personale verrà
conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di riso- luzione del rapporto da imputare a causa diversa.
4. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del dirigente, l’o- nere dell’eventuale risarcimento è a carico dell’impresa.
5. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle dispo- sizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’articolo che precede.
6. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all’impresa.
7. Le garanzie e le tutele di cui al comma 1 e 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con even- tuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
NOTA A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo, alle condi- zioni ivi stabilite, riguarda anche i dirigenti nei cui confronti sia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni per l’adempimento di obblighi posti a carico della banca per antiriciclaggio, lotta all’usura, Xxxxx e privacy.
Art. 7 – Responsabilità civile verso terzi
In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civi- le verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei dirigenti partico- larmente esposti al rischio medesimo.
Art. 8 – Struttura della retribuzione
1. La struttura del trattamento economico del dirigente – che viene fissato dall’im- presa – si determina di massima secondo quanto previsto dalle norme seguenti.
2. Detta struttura del trattamento è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzia- nità e dall’“importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità; il trattamento di cui al presente comma viene suddiviso in 13 mensilità.
3. Per il periodo di vigenza del presente contratto, relativamente alle voci stipen- dio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applica la tabella allegata.
4. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a: € 65.327,99 dal 1° dicembre 2010.
5. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.
* * *
La struttura della retribuzione definita dal contratto nazionale 1° dicembre 2000 – confermata nel ccnl 19 aprile 2005 e nel presente contratto – è stata improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione ed è stata realizzata a “costo zero” tanto per quel che concerne gli effetti nazionali quanto per gli effetti aziendali.
Art. 9 – Stipendio
La misura mensile dello stipendio è indicata nella tabella in allegato n. 2.
Art. 10 – Scatti di anzianità
1. La misura mensile dello scatto di anzianità e la misura mensile, per ciascuno scatto di anzianità, dell’importo ex ristrutturazione tabellare sono indicati nella tabel- la in allegato n. 2; a far tempo dal 1° gennaio 2001 tali emolumenti vengono ricono- sciuti al dirigente con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto nei casi di assunzione.
2. Il numero massimo complessivo di scatti e di importi ex ristrutturazione tabel- lare maturabili dal dirigente è pari a 9 se si tratta di dirigente (o funzionario) alla data del 1° luglio 1995; è, invece, pari a 7 se l’interessato è stato assunto (o nominato funzionario o dirigente) successivamente al 1° luglio 1995. Ogni scatto ed importo ex ristrutturazione tabellare decorrono dal primo giorno del mese in cui maturano (v. tabella in all. n. 2).
3. Nel passaggio da quadro direttivo di 3° o 4° livello a dirigente si mantiene l’an- zianità maturata con detto inquadramento.
Art. 11 – Tredicesima mensilità
1. Al dirigente viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratifica- zione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l’erogazione per tredici mensilità.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’an- no, la gratificazione compete in proporzione ai mesi di servizio prestato, consideran- do come mese intero l’eventuale frazione.
3. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la grati- ficazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
4. Ai fini di cui sopra, nei confronti del dirigente già destinatario dei contratti col- lettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.
Art. 12 – Premio aziendale
L’impresa stabilisce i criteri per l’attribuzione di un premio aziendale ai dirigenti, informandone gli organismi sindacali della categoria.
Art. 13 – Sistema incentivante – Azionariato
Le Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2013 i lavori di una Commissione di studio per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa.
Art. 14 – Ferie
1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni.
2. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del dirigente che svolge la propria attività presso unità operante al sabato.
3. Ai dirigenti assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione è dovuto un congedo di 2 giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.
4. Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo seme- stre.
5. L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dirigente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’in- terruzione che il dirigente stesso dimostri di aver sostenuto.
6. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di allog- gio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il dirigente si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
7. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del periodo di ferie precedentemente fissato.
8. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dirigente che non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno quanti sono i mesi interi di ser- vizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
9. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malat- tia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l’as- senza duri l’intero anno.
10. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal dirigente immediata- mente denunciati all’impresa.
Art. 15 – Festività – Semifestività
1. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre, la vigilia di Pasqua, nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono.
2. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolida- to indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’impresa ha facoltà di riconosce- re, d’intesa con il dirigente, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giorna- te di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 16 – Permessi per ex festività
1. Al dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
– che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorati- va per l’interessato;
– che il dirigente abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune cri- terio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio del- l’anno successivo.
3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
4. In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 il numero di permessi per ex festi- vità dei dirigenti è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finan- ziare il Fondo per l’occupazione, istituito con il ccnl 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti firmatarie sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esi- genze operative e organizzative dell’impresa, la completa fruizione nell’anno di com- petenza delle dotazioni previste dal presente contratto per ex festività e ferie, evitan- do l’accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.
Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento della finalità di cui sopra.
Art. 17 – Congedi per motivi personali
Su richiesta del dirigente l’impresa può concedere un congedo straordinario per comprovate necessità personali o familiari. Durante tale periodo non è dovuto il trat- tamento economico.
Art. 18 – Malattie e infortuni
1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per:
Anzianità
a) fino a 5 anni
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni
e) oltre i 20 anni e fino a 25 anni
f) oltre i 25 anni
Mesi
6
8
12
15
18
22
2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’im- presa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:
Anzianità
a) fino a 5 anni
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni
e) oltre i 20 anni e fino a 25 anni
f) oltre i 25 anni
Mesi
8
10
14
18
22
24
3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi e un massimo di 30 mesi complessivi.
5. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al dirigente per sottoporsi al trattamento di dialisi.
6. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia inizia- ta prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
7. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di xxxxx.
8. In caso di assenza conseguente a infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’impresa con deduzione di tutte le somme che il dirigente ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.
9. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai dirigenti interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previ- sto.
10. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso del- l’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio.
11. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal dirigente che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3 del presente articolo per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al dirigente, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo.
Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trat- tamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).
Esempi a verbale:
1. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al comma 2 del presente articolo, ha diritto a 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ul- timo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspet- tativa non retribuita.
2. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al comma 2 del presente articolo, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100% ed a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
RACCOMANDAZIONE
ABI raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei dipendenti affetti da patologie di analoga gravità.
Art. 19 – Maternità
1. Durante il congedo di maternità per gravidanza e puerperio, al dirigente com- pete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di tratta- menti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le presta- zioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
4. I dirigenti che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che – nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere
– facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa e ne salvaguardino la professiona- lità.
Art. 20 – Richiamo alle armi
1. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
2. I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di malattia e di preavviso.
3. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall’impresa al dirigente anche per effetto di leggi od accor- di in materia.
4. Il dirigente deve ripredere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata.
5. Non riprendendo servizio entro detto termine, il dirigente è considerato dimis- sionario, salvo il caso di forza maggiore.
Art. 21 – Missioni e trasferimenti
1. L’impresa può inviare il dirigente in missione nonché trasferirlo ad altra sede di lavoro.
2. I relativi trattamenti vengono determinati dall’impresa sulla base dei criteri generali previsti per i quadri direttivi dal contratto nazionale 19 gennaio 2012.
Art. 22 – Formazione e aggiornamento professionale
Premessa
Alla luce dell’internazionalizzazione dei mercati, dei processi di ristrutturazione e di aggregazione in atto nell’industria finanziaria, della repentina evoluzione tecnolo- gica, nonché dell’innovazione dei prodotti e dei servizi bancari, le Parti riconoscono il ruolo strategico e la centralità della formazione e dell’aggiornamento professionale dei dirigenti.
Ai fini di cui sopra le imprese si avvarranno anche delle risorse derivanti dai Fondi interprofessionali e delle altre fonti – europee, nazionali e regionali – di finan- ziamento della formazione manageriale.
1. L’impresa favorisce in maniera continua e permanente la formazione manage- riale e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, con iniziative, anche di autoformazione, consone alle funzioni da essi ricoperte e adeguate rispetto ai livelli di preparazione ed esperienza richiesti dalle responsabilità affidate.
2. Le iniziative formative devono essere opportunamente differenziate nei confron- ti dei neo dirigenti, di coloro che devono sviluppare in misura più avanzata le proprie competenze, nonché di coloro nei cui confronti, per esigenze rilevanti di ristruttura- zione e/o riorganizzazione, occorra favorire l’occupabilità.
3. L’impresa informa annualmente gli organismi sindacali della categoria in meri- to ai criteri adottati in materia.
4. Gli organismi sindacali aziendali possono prospettare proprie indicazioni in ordine a quanto comunicato in merito ai predetti criteri.
5. La partecipazione alle singole iniziative formative viene concordata fra l’impre- sa ed il dirigente interessato e non comporta alcun onere per il medesimo, nei limiti stabiliti fra le parti.
Art. 23 – Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
I dirigenti hanno diritto ad agevolazioni e provvidenze per motivi di studio corri- spondenti a quelle riconosciute aziendalmente al restante personale ai sensi del con- tratto nazionale 19 gennaio 2012.
Art. 24 – Assistenza sanitaria
1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assi- stenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo fami- liare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate a interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000.
Art. 25 – Long term care
1. A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’indivi- duo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
2. Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1° gennaio 2012, a € 400 procapite a carico dell’impresa, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno (€ 200 fino al 31 dicembre 2011).
3. Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalità anche temporali del versamento).
Art. 26 – Cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, può avvenire:
– ai sensi dell’art. 2118 c.c.;
– per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
– per superamento da parte del dirigente del periodo di conservazione del posto per malattia;
– per raggiungimento da parte del dirigente dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia, tempo per tempo vigenti;
– per dimissioni;
– per morte.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte.
Art. 27 – Risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa
1. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell’impresa ex art. 2118 c.c. il dirigente può chiedere entro 15 giorni da quello in cui ha notizia del licenziamento, la relativa motivazione che l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
2. Il dirigente medesimo, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal- l’impresa, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’art. 30.
3. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corre- sponsione al dirigente delle indennità di preavviso, del trattamento di fine rapporto e delle competenze di fine rapporto.
4. Il ricorso al Collegio arbitrale è escluso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, o comunque che abbia superato, se uomo, i 65 anni di età e, se donna, i 60 anni di età.
* * *
5. Le Parti si danno atto che quanto convenuto in materia di cessazione del rap- porto ha tenuto conto della previsione (art. 7, comma 4) contenuta nel D.M. 28 aprile 2000, n. 158 – recante la disciplina del Fondo per il sostegno del reddito e dell’occu- pazione, prorogato fino al 30 giugno 2020 ai sensi del D.M. 28 aprile 2006, n. 226 – secondo la quale “alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2 e lett. b) e b-bis), nell’ambito dei processi di cui all’art. 2” del medesimo decreto, “possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria”.
6. Qualora il dirigente fruisca dei trattamenti di cui sopra è escluso il ricorso al Collegio arbitrale.
Art. 28 – Preavviso
1. In caso di risoluzione del rapporto a iniziativa dell’impresa non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di pre- videnza aziendale migliorativo”:
– mesi 5 se il dirigente ha un’anzianità di servizio non superiore ai 2 anni;
– un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso;
in conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto non può, comunque, essere superiore a 12 mesi;
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”:
– nella misura fissa di 6 mesi.
2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine.
3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è dovuta, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
4. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’ini- zio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiuto.
5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta a iniziativa dell’impresa.
6. L’indennità di mancato preavviso viene corrisposta nella misura di cui al comma 1, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il “tratta- mento di previdenza aziendale migliorativo”.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento di previdenza, l’indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilità.
8. Per “trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
Art. 29 – Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rap- porto è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere ecce- zionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi dell’art. 21 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito o in missione.
2. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell’impresa, se i fatti che l’hanno determinata hanno provocato danno materiale all’impresa, è possibile operare la compensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c., tra quanto dovuto al dirigente e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento.
3. Ove non venga raggiunto un diretto accordo fra le parti sull’ammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre fino a concor- renza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’impresa stessa.
Art. 30 – Collegio arbitrale
1. Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. è istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contrat- to. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.
1) Il Collegio è composto da tre membri due dei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal dirigente ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e dall’ABI.
2) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene desi- gnato, su richiesta dell’ABI o dell’Organizzazione sindacale adita dal dirigente, dal Presidente del Tribunale di Roma.
3) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
4) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.
5) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
6) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI.
7) La parte interessata inoltra ricorso ad una delle Organizzazioni sindacali stipu- lanti il presente contratto, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento. Fa fede, ai fini del rispetto del termine stabilito per il ricorso, la data di spedizione della raccomandata.
8) Il Collegio viene investito della vertenza su istanza della Organizzazione sindaca- le adita dal dirigente. Detta Organizzazione inoltra al Collegio, a mezzo racco- mandata a.r., il ricorso sottoscritto dal dirigente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
9) Copia dell’istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della Organizzazione di cui al pre- cedente comma, all’ABI e al datore di lavoro interessato.
10) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla inter- venuta costituzione del nuovo Collegio.
11) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
12) Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme e i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
13) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie e un ulteriore termine per eventuali repliche.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulte- riori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
14) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
15) Xxx il Collegio, con motivato giudizio pronunciato secondo equità, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, dispo- ne contestualmente, a favore del dirigente e a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rap- porto da corrispondersi in aggiunta a quest’ultime.
16) Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio stabilisce l’indennità supplementare nella misura graduabi- le tra:
– un minimo pari al corrispettivo di 7 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavvi- so spettante al dirigente in base al presente contratto;
– un massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al presente contratto.
17) In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmen- te prestato in impresa o nel gruppo, in qualsiasi qualifica, superiore a dieci anni, l’indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, ove questa risulti fra i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
– 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto
– 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto
– 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto
– 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto
– 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto
– 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto
18) Le spese della procedura arbitrale vengono ripartite al 50% fra le parti stipulanti che hanno costituito il Collegio stesso.
Art. 31 – Outplacement
1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell’impresa ex art. 2118 c.c., questa è tenuta ad attivare una procedura di outplacement, su richiesta dell’interessato e sempreché lo stesso non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 27 e 30.
2. L’impresa terrà a proprio carico, per 6 mesi, l’importo della spesa da versare alla società di outplacement, individuata d’intesa fra l’impresa ed il dirigente interes- xxxx.
Art. 32 – Conciliazione delle controversie individuali di lavoro
1. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, posso- no scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoin- dicate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c.
2. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
3. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso gli uffici della Direzione generale dell’impresa interessata alla controversia.
4. La predetta Commissione è composta:
a) per le imprese, da un rappresentante dell’ABI;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali stipu- lanti il presente contratto.
5. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una Organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tra- mite l’ABI.
6. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte conve- nuta.
7. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazio- ne, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
8. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.
9. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente a una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c., comma 4.
10. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
11. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c.
12. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo è abili- tata alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 33 – Rappresentanza sindacale
1. Le Parti stipulanti il presente contratto definiranno i criteri e le modalità per il riconoscimento di organismi sindacali aziendali autonomi dei dirigenti, esaminando, altresì, criteri e modalità di coinvolgimento a livello di gruppo.
2. Le medesime Parti stipulanti riconoscono la rilevanza della funzione sindacale riguardante i dirigenti sia a livello nazionale che in impresa, specie nell’attuale fase di trasformazione strutturale del settore del credito.
3. Le stesse Parti ritengono che il rapporto con i dirigenti si debba ispirare ad un modello partecipativo e che gli interventi degli organismi sindacali di cui al comma 1 dovranno essere effettuati coerentemente al ruolo e alla funzione in impresa del per- sonale destinatario del presente contratto.
4. A tal fine le Parti costituiranno entro il 31 dicembre 2013 una commissione paritetica per definire i criteri e le modalità per il riconoscimento di organismi sinda- cali aziendali autonomi per i dirigenti.
NOTA A VERBALE
Ciascuna impresa comunica all’organismo sindacale aziendale dei dirigenti il
numero complessivo degli appartenenti alla categoria alla data del 31 dicembre di ogni anno.
DICHIARAZIONI DELLE PARTI
1. Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 113 del 22 giugno 2012 per le imprese ed i Gruppi di imprese di dimensione comunitaria.
In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati Aziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le atti- vità di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni comunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale.
2. Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi a incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).
Più in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particola- re, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio nazionale sulla produttività, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito
– CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.
3. Le Parti costituiranno, entro il 31 marzo 2013, un’apposita Commissione tecni- ca paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.
Art. 34 – Procedure per il rinnovo del contratto nazionale
1. Le organizzazioni sindacali dei dirigenti stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente contratto, allo scopo di evitare situazioni di ecces- sivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tra- mite il rispetto delle regole, la “saldatura” tra un contratto in scadenza e quello suc- cessivo.
2. Durante i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
3. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
4. Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impe- gni di cui sopra determinerà – a carico dei sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali – l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146 in materia di contributi sindacali.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo di cui all’art. 35 che segue.
Art. 35 – Apposito elemento della retribuzione
1. In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.
2. Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Art. 36 – Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati “intuitu perso- nae”.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria e inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.
3. È comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale opera- re, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
4. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiede- re un incontro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l’obiettivo di ricercare le possibili solu- zioni, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali.
Art. 37 – Decorrenze e scadenze
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la parte nor- mativa e per quella economica.
2. Il presente contratto, salvo quanto previsto in singole norme, è in vigore, sia per la parte economica che per quella normativa, fino al 30 giugno 2014.
3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.
ALLEGATI E APPENDICI
Allegato 1
Elenco delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale
di lavoro*
Credito Siciliano Acireale
Banca Popolare di Puglia e Basilicata Altamura
Banca di Credito Cooperativo di Anagni Anagni
Focus Gestioni Sgr Ancona
Medioleasing Ancona
Finaosta - Finanziaria Regionale Valle D’Aosta Aosta
Banca Popolare di Aprilia Aprilia
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Arezzo
Etruria Informatica Arezzo
Mecenate Arezzo
Cassa di Risparmio di Ascoli Xxxxxx Ascoli Xxxxxx
Cassa di Risparmio di Asti Asti
Banca della Campania Avellino
Banca Popolare di Bari Bari
Banca Mediolanum Basiglio
Banca Popolare di Bergamo Bergamo
Credito Bergamasco Bergamo
Unione di Banche Italiane Bergamo
Banca Sella Biella
Banca Sella Holding Biella
Biella Leasing Biella
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Biella
Adale Sistemi Bologna
Carifin Italia Bologna
Cassa di Risparmio in Bologna Bologna
Delta S.P.A. Bologna
Detto Factor Bologna
Xxxxxx Xxxxxxx Factor Bologna
e-Stat Bologna
Farbanca Bologna
Holding Reti Bologna
Imi Fondi Chiusi Sgr Bologna
Imi Investimenti Bologna
Intesa Sanpaolo Personal Finance Bologna
Neos Finance Bologna
Nettuno Fiduciaria Bologna
Plusvalore Bologna
River Holding Bologna
Unipol Banca Bologna
Unipol Leasing Bologna
Unipol Merchant - Banca per le Imprese Bologna
Alto Adige Banca Bolzano
Banca Popolare dell’Alto Adige Bolzano
Cassa di Risparmio di Bolzano Bolzano
Cassa di Risparmio di Bra Bra
Banca di Valle Camonica Breno
Banco di Brescia San Paolo Cab Brescia
Credito Lombardo Veneto S.P.A. Brescia
* Il presente elenco è aggiornato al 27 febbraio 2013.
Fineco Leasing Brescia
Quorum Brescia
Ubi Banca Private Investment Brescia
Ubi Fiduciaria Brescia
Ubi Gestioni Fiduciarie Sim Brescia
Ubi Leasing Brescia
Ubi Sistemi e Servizi Brescia
Banca Popolare dell’Etna Bronte
Banca di Credito Sardo Cagliari
Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna S.F.I.R.S. Cagliari
Xxxxxx.xx Calenzano
Banca Popolare delle Province Molisane Campobasso Finmolise p Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise Campobasso Cassa di Risparmio di Carrara Carrara
Banca Popolare del Cassinate Cassino
Banca Stabiese Castellammare di Stabia
Fincalabra S.P.A. Catanzaro
Cassa di Risparmio di Cento Cento
Es Shared Service Center S.P.A. Cernusco sul Naviglio
Hp Enterprise Services For Banking Markets Italia Cernusco sul Naviglio
Cassa di Risparmio di Cesena Cesena
Banco di Credito P. Azzoaglio Ceva
Serfina Banca Chieti
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Chieti Scalo
Banca di Cividale S.P.A. Cividale del Friuli
Banca Popolare di Cividale Cividale del Friuli
Cassa di Risparmio di Civitavecchia Civitavecchia
Cedacri S.P.A. Collecchio
Canossa Cb Conegliano
Cirene Finance Conegliano
Credem Cb Conegliano
Db Covered Bond S.R.L. Conegliano
Gespv S.R.L. Conegliano
Trevi Finance Conegliano
Trevi Finance n. 2 Conegliano
Trevi Finance n. 3 Conegliano
Banca Popolare di Cortona Cortona
Banca Xxxxxx Xxxxxxx
Banca Popolare del Mezzogiorno Crotone
Banco di Desio e della Brianza S.P.A. Desio
Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino Dogana Repubblica
X. Xxxxxx
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana Fabriano
Banca di Romagna Faenza
Cassa di Risparmio di Fano Fano
Cassa di Risparmio di Fermo Fermo
Carife S.E.I. Ferrara
Carife Sim Ferrara
Cassa di Risparmio di Ferrara Ferrara
Banca Cr Firenze Firenze
Banca Xxxxxxxx Del Vecchio Firenze
Banca Ifigest S.P.A. Firenze
Bieffe5 Firenze
Centro Factoring Firenze
Centro Leasing Firenze
Credirama Firenze
Findomestic Banca Firenze
Findomestic Network Firenze
Mps Capital Services Banca per le Imprese Firenze
Banca Popolare di Fondi Fondi
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Forlì
Cassa di Risparmio di Fossano Fossano
Argo Finance One Genova
Argo Mortgage Genova
Argo Mortgage 2 Genova
Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Genova
Banca Carige Italia Genova
Banca Passadore & C. Genova
Carige Asset Management Sgr Genova
Carige Covered Bond Genova
Carige Covered Bond 2 Genova
Creditis Servizi Finanziari Genova
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Filse Genova
Millennium Sim Genova
Priamar Finance Genova
Banca di Imola Imola
Banca delle Marche Jesi
Banca Popolare di Ancona Jesi
Xx.Xx. Jesi
Seda S.P.A. - Gruppo Kgs Jesi
Cassa di Risparmio della Spezia La Spezia
Banca Popolare di Lajatico S.C.P.A. Lajatico
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona Lanciano Carispaq Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.P.A. L’Aquila Banca Popolare Lecchese Lecco
Banca di Legnano Legnano
Bipielle Real Estate S.P.A. Lodi
Tiepolo Finance Lodi
Tiepolo Finance 2 Lodi
Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto S.P.A. Loreto
Banca del Monte di Lucca Lucca
Banco di Lucca e del Tirreno Lucca
Agrisviluppo Mantova
Banca Popolare di Mantova Mantova
Banca di Credito Cooperativo X. Xxxxxxx di Marino - Roma Marino
Banca Popolare di Marostica Marostica
Banca Popolare Pugliese Matino
Bpp Sviluppo Finanziamenti e Servizi Matino
Abf Leasing Milano
Alba Leasing Milano
Xxxxxx & C. Banca di Investimento Mobiliare S.P.A. Milano
Aletti Fiduciaria Milano
Xxxxxx Xxxxxxxxx Sgr Milano
Allianz Bank Financial Advisors Milano
Anima Sgr Milano
Aperta Sgr Milano
Arca Milano
Arca Impresa Gestioni Sgr Milano
Arepo Fiduciaria Milano
Assifact - Associazione Italiana per il Factoring Milano
Associazione Nazionale Banche Private Milano
Attijariwafa Bank Europe Milano
X.X.Xx Fondi Sgr Milano
Banca Xxxxx (Italia) Milano
Banca Xxxxxx Xxxxx Milano
Banca della Nuova Terra Milano
Banca Esperia S.P.A. Milano
Banca Euromobiliare Milano
Banca Galileo Milano
Banca Generali Milano
Banca Imi Milano
Banca Ipibi Financial Advisory Milano
Banca Italease Milano
Banca Popolare Commercio e Industria Milano Banca Popolare di Milano - Società Cooperativa a Responsabilita Limitata Milano Banca Profilo Milano
Banca Prossima Milano
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. - Filiale in Italia Milano
Banco do Brasil S.A. - Filiale in Italia Milano
Bank of America National Association - Filiale in Italia Milano
Bank of China - Filiale di Milano Milano
Barclays Bank Plc - Sede in Italia Milano
Bayerische Landesbank Milano
Bit Market Services S.P.A. Milano
Bnp Paribas - Succursale in Italia Milano
Bnp Paribas Investment Partners Sgr Milano
Bnp Paribas Lease Group Milano
Bnp Paribas Personal Finance Rete Agenti Milano
Bnp Paribas Real Estate Investment Management Italy Sgr Milano
Bnp Paribas Securities Services - Succursale di Milano Milano
Borsa Italiana S.P.A. Milano
Calit Milano
Cartasi Milano
Cassa Lombarda Milano
Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare Milano
Centrobanca Sviluppo Impresa Sgr Milano
Citibank International Plc. Succursale in Italia Milano
Citibank National Association - Sede in Italia Milano
Citicorp Finanziaria - Citifin Milano
Commerzbank Ag Milano
Cordusio Sim Advisory & Family Office S.P.A. Milano
Cordusio Società Fiduciaria per Azioni Milano
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milano
Credit Suisse (Italy) S.P.A. Milano
Credit Suisse Ag Milano
Credit Suisse Asset Management Funds Sgr Milano
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Milano
Db Consorzio Milano
Deutsche Bank Milano
Deutsche Bank Ag Milano
Deutsche Bank Mutui Milano
Duemme Sgr Milano
Equens Milano
Eurizon Capital Sgr Milano
Euromobiliare Asset Management Sgr Milano
Europe Arab Bank - Succursale in Italia Milano
Eurotlx Società di Intermediazione Mobiliare Milano
Factorit S.P.A. Milano
Farmafactoring Milano
Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio Milano
Fiditalia Milano
Fiduciaria Sant’Xxxxxx Milano
Finanza e Futuro Banca Società per Azioni Milano Finanza Sud Sim Società di Intermediazione Mobiliare per Azioni Milano Finlombarda Milano
Ge Capital Finance S.R.L. Milano
Ge Capital Interbanca Milano
Ge Commercial Distribution Finance S.R.L. Milano
Ge Leasing Italia S.P.A. Milano
Generfid Milano
Goldman Sachs International Milano
Gruppo Banca Xxxxxxxx Milano
Help Line Milano
Hsbc Bank Plc Succursale in Italia Milano
Ing Direct N.V. Milano
International Factors Italia - Ifitalia Milano
Intesa Lease Sec Milano
Intesa Sanpaolo Previdenza - Società di Intermediazione Mobiliare Milano Intesa Sanpaolo Private Banking Milano
Intesa Sanpaolo Provis S.R.L. Milano
Intesa Sec Npl Milano
Intesa Sec. Milano
Intesa Sec. 2 Milano
Intesa Sec. 3 Milano
Isp Cb Ipotecario Milano
Isp Cb Pubblico Milano
Isp Obg Milano
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Milano
Italease Finance Milano
Italease Gestione Beni Milano
Iw Bank S.P.A. Milano
Jpmorgan Chase Bank, National Association Milano
Leasint Milano
London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd Milano
Mediocredito Italiano Milano
Mediofactoring Milano
Mobilmat Imel Milano
Monte Titoli Milano
Mts - Società per il Mercato dei Titoli di Stato S.P.A. Milano
Natixis Milano
New Prestitempo Milano
Oasi Diagram - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi Milano
Optima S.P.A. - Sgr Milano
Pioneer Global Asset Management S.P.A. Milano
Pioneer Investment Management S.G.R.P.A. Milano
Portigon Ag - Succursale di Milano Milano
Profamily Milano
Profilo Asset Management Sgr Milano
Profilo Merchant Co. Milano
Profilo Real Estate Milano
Raetia Sgr S.P.A. Milano
Rbc Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano Milano
Release Milano
Rreef Fondimmobiliari Sgr Milano
Rreef Opportunities Management Milano
S.G.C. - Società Gestione Crediti Milano
S.I.Re.F. - Società Italiana di Revisione e Fiduciaria Milano
Sace Fct S.P.A. Milano
Santander Private Banking Milano
Sella Gestioni Sgr Milano
Sia Milano
Società Italiana Gestione ed Incasso Crediti Milano
Société Générale - Sede in Italia Milano
Société Générale Fiduciaria Milano
Société Générale Mutui Italia Milano
Société Générale Securities Services Milano
Sofipa Sgr Milano
Standard Chartered Bank Milano
State Street Bank Milano
Symphonia Sgr Milano
The Bank Of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd Milano
The Royal Bank of Scotland Plc - Succursale in Italia Milano
Ubi Factor Milano
Ubi Pramerica Sgr Milano
Ubs (Italia) S.P.A. Milano
Ubs Fiduciaria Milano
Unicredit Audit Milano
Unicredit Bank Ag Milano
Unicredit Business Integrated Solutions Milano
Unicredit Factoring Milano
Unicredit Global Business Services Gmbh Milano
Unicredit Leasing Milano
Unicredit S.P.A. Milano
Vegagest Immobiliare Sgr S.P.A. Milano
Vegagest Società di Gestione del Risparmio Milano
Webank Milano
Banca Interprovinciale Modena
Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx Modena
Bper Services Modena
Consultinvest Asset Management Sgr S.P.A. Modena
Consultinvest Investimenti Sim S.P.A. Modena
Puglia Sviluppo Modugno
Cattolica Partecipazioni Molfetta
Ge Capital Servizi Finanziari S.P.A. Mondovì
Claris Cinque Montebelluna
Claris Factor Montebelluna
Veneto Banca Montebelluna
Banca Popolare Valconca Morciano di Romagna
Banca Popolare del Mediterraneo Napoli
Banca Popolare di Sviluppo S.C.P.A. A R.L. Napoli
Banco di Napoli Napoli
Commercio e Finanza - Leasing e Factoring Napoli
Società per la Gestione di Attività - S.G.A. Napoli
Cassa di Risparmio di Orvieto Orvieto
Banca Antonveneta S.P.A. Padova
Banca Popolare Etica Padova
Banco delle Tre Venezie Padova
Cassa di Risparmio del Veneto Padova
Giotto Finance 2 Padova
Sec Servizi Padova
Banca Nuova Palermo
Banca Popolare Sant’Xxxxxx Xxxxxxx
Irfis - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia Palermo
Banca Monte Parma Parma
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Parma
Mediosystem Perugia
Banca dell’Adriatico Pesaro
Banca Caripe S.P.A. Pescara
Banca di Piacenza Piacenza
Banca Farnese Piacenza
Banca Interregionale Pistoia
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Pistoia
Banca Popolare Friuladria Pordenone
Sardegna Ricerche Pula
Banca Agricola Popolare di Ragusa Ragusa
Banca Popolare di Ravenna Ravenna
Cassa di Risparmio di Ravenna Ravenna
Creacasa Reggio Xxxxxx
Credem Leasing Reggio Xxxxxx
Credem Private Equity Sgr Reggio Xxxxxx
Credemfactor Reggio Xxxxxx
Credito Emiliano Holding Reggio Xxxxxx
Credito Xxxxxxxx X.X.X. Reggio Xxxxxx
Finecobank Banca Fineco Reggio Xxxxxx
Xxxxx di Risparmio di Rieti Rieti
Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A. - Carim Rimini
Eticredito - Banca Etica Adriatica Rimini
Agenzia Sviluppo Lazio Roma
Arianna Sim Roma
Artigiancassa S.P.A. Roma
Banca del Fucino Roma
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.P.A. Roma
Banca Fideuram Roma
Banca Finnat Euramerica Roma
Banca Impresa Lazio Roma
Banca Nazionale del Lavoro Roma
Banca Ubae Roma
Banco Desio Lazio Roma
Bank Sepah - Filiale in Italia Roma
Bnl Finance Roma
Bnl Positivity Roma
Bnt Consulting (in liquidazione) Roma
Bpm Covered Bond Roma
Cassa Depositi e Prestiti Roma
Cassa di Compensazione e Garanzia Roma
Cofiri (in liquidazione) Roma
Credifarma Roma
Credito Fondiario Roma
Dcc - Dexia Crediop Roma
Dexia Crediop S.P.A. Roma
Entasi Roma
Eurofinance 2000 Roma
Europrogetti & Finanza Roma
Fercredit - Servizi Finanziari Roma
Fides Roma
Finnat Fiduciaria Roma
Finnat Real Estate Roma
Fintecna Roma
Gmac Italia Roma
Ibl Family Roma
Ibl Partners Roma
Imprebanca Roma
International Credit Recovery (8) Roma
Investire Immobiliare - Societa di Gestione del Risparmio Roma
Istituto Bancario del Lavoro Roma
Istituto per il Credito Sportivo Roma
Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale
– Isveimer (in liquidazione) Roma
Italfondiario Roma
Prestinuova Roma
Prestitalia S.P.A. Roma
Sanpaolo Invest Società di Intermediazione Mobiliare Roma
Sedicibanca Roma
Simest Roma
Tamleasing Roma
Banca di Sconto e Conti Correnti di X. Xxxxx Xxxxx Vetere X. Xxxxx Xxxxx Vetere
Cassa di Risparmio di Saluzzo Saluzzo
Xxxxxxxxx 1893 Banca Popolare San Felice sul Xxxxxx
C.S.e. Consulting San Xxxxxxx di Savena
Cse Consorzio Servizi Bancari San Xxxxxxx di Savena
Cse Servizi San Xxxxxxx di Savena
Cassa di Risparmio di San Miniato San Miniato
San Genesio Immobiliare San Miniato
Fiducia San Xxxxxxx Xxxxx
Apulia Prontoprestito San Severo
Bancapulia San Severo
Banca di Sassari Sassari
Banco di Sardegna Sassari
Numera Sassari
Sardaleasing Sassari
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Savigliano
Cassa di Risparmio di Savona Savona
Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Serravalle R.S.M.
Banca Monte dei Paschi di Siena Siena
Mps Fiduciaria Siena
Mps Gestione Crediti Banca Siena
Mps Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Siena Banca Popolare di Sondrio Sondrio
Bankadati Servizi Informatici Sondrio
Credito Valtellinese S.C. Sondrio
Creset Servizi Territoriali Sondrio
Deltas Sondrio
Finanziaria San Xxxxxxx Sondrio
Mediocreval Sondrio
Stelline Servizi Immobiliari Sondrio
Banca Popolare di Spoleto Spoleto
Casse di Risparmio dell’Umbria Spoleto
Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo Teramo
Banca del Piemonte Torino
Banca Intermobiliare Torino
Banca Patrimoni Sella & C. Torino
Banca Reale Torino
Banca Regionale Europea Torino
Banca Sai S.P.A. Torino
Consel S.P.A. Torino
Equiter Torino
Exor Torino
Family Advisory Sim Sella & Partners Torino
Finpiemonte Torino
Ingenieria de Software Bancario Torino
Intesa Sanpaolo Torino
Intesa Sanpaolo Group Services Torino
Pictet & Cie (Europe) Torino
Santander Consumer Bank S.P.A. Torino
Santander Consumer Finance Media Torino
Unimanagement Torino
Banca di Credito Popolare Torre del Greco
Banca di Trento e Bolzano Trento
Cassa del Trentino S.P.A. Trento
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.P.A. Trento
Tecnofin Trentina Trento
Banca di Treviso Treviso
Banca Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Claris Leasing Treviso
Bg Fiduciaria - Società di Intermediazione Mobiliare Trieste
Bg Società di Gestione del Risparmio Trieste
Generali Investments Europe S.P.A. Trieste
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Udine
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Udine
Civileasing Udine
Hypo Alpe - Adria - Bank Udine
Nordest Banca Udine
Banca Popolare del Lazio Velletri
Cassa di Risparmio di Venezia Venezia
Banca Ifis Venezia Mestre
Banco Popolare Verona
Bp Property Management Verona
Societa Gestione Servizi Bp Verona
Unicredit Credit Management Bank Verona
Unicredit Credit Management Immobiliare Verona
Banca Valsabbina Vestone
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni Vicenza
Immobiliare Stampa S.C.P.A. Vicenza
Nordest Società di Gestione del Risparmio S.P.A. Vicenza
Servizi Bancari Vicenza
Banca di Viterbo Credito Cooperativo Viterbo
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.P.A. Viterbo
Cassa di Risparmio di Volterra Volterra
Allegato 2
Tabella economica
Importi mensili per 13 mensilità | |
Dal 1° dicembre 2010 | |
Stipendio | 5.025,23 |
Scatto di anzianità | 99,54 |
Importo ex ristrutturazione tabellare | 14,93 |
Appendice 1
Provvidenze per i disabili
1. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico – secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari – che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 103,29.
2. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handi- cap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica atte- stante, per l’anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.
Appendice 2
Commissioni nazionali di studio
1. Le Parti stipulanti si incontreranno ad esito dei lavori della Commissione nazionale di studio di cui all’appendice n. 4 in calce al contratto 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali, per una valutazione congiunta in tema di scala parametrale.
2. Le Parti firmatarie costituiranno, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, una Commissione paritetica di studio, che avrà il compito di procedere alla revisione dell’Accordo di settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 12 marzo 1997.
La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 2012.
IMPEGNO DELLE PARTI NAZIONALI
Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza complemen- tare residuale di settore cui possano aderire i lavoratori privi di forme di previdenza complementare aziendale.
Le Parti firmatarie si incontreranno entro 15 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo del contratto nazionale per i necessari adempimenti.
Appendice 3
Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario
Il 16 giugno 2004, in Roma (Omissis)
premesso che:
– il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo e agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal ccnl 11 luglio 1999, si artico- lano nel contratto collettivo nazionale di categoria – che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica – e in un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempi- stica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello;
– in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul set- tore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale;
– in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che “il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità”;
– in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 e il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraver- so i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequili- brio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentra- zione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innova- zioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la moder- nizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese e il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore;
– le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno rav- visato l’opportunità – anche alla luce dell’esperienza applicativa del ccnl stesso – di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utiliz- zo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
– il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle
Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese e attese dei lavoratori;
– con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere prin- cipi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento conti- nuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie e il proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;
– il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del ccnl 11 luglio 1999,
A) quanto sopra premesso, le Parti:
1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema di relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni ’90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l’impostazione concertativa e la funzione propulsi- va, particolarmente rilevante anche nella prospettiva di uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione e attuazione della normativa contrat- tuale;
3. riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo e il suc- cesso dell’impresa;
4. riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l’efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza;
5. si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché – in un mercato globale – venga- no rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fonda- mentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
6. riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mira- re soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di qualità e convenien- za dei prodotti e servizi offerti;
7. in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispi- rarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali e ambientali connessi all’esercizio della propria attività;
8. riaffermano in tema di sistemi incentivanti – qualora adottati dalle imprese – e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coe- renza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività e alla trasparenza dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema
di sistema incentivante – così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10, le attuali previsioni – dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise;
9. ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivan- ti, anche obiettivi di qualità;
10.convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro – da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta – per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura con- trattuale sul sistema incentivante;
11.confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che attiene alla valutazio- ne, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto.
In particolare tali obiettivi si realizzano:
– dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica nel- l’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl;
– ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del siste- ma incentivante e di eventuale variazione degli stessi;
– assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a tutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.
DICHIARAZIONI DELLE PARTI
1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di imprese crediti- zie meridionali, auspicano che, nell’ambito delle appropriate procedure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di solidarietà di settore destinate alla formazione.
2. L’ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Imprese a valutare con la mas- sima attenzione l’istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le esi- genze organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.
B)
Con riferimento alle imprese che volontariamente intendono adottare l’approccio alla Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano positivamente gli orientamenti assunti dall’Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo strategico per il nuovo decen- nio: diventare – quella europea – l’economia, basata sulla conoscenza, più competiti- va e dinamica del mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde della Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità sociale d’impresa è “l’integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)”.
Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di pro-
pria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzio- nali, cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente e al rispetto dei diritti fonda- mentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile”.
Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire la diffu- sione, nell’ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e dei valori con- nessi alla responsabilità sociale d’impresa come sopra definita. A tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati del progetto sulla responsabilità sociale d’impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione Casse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.
Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico che avrà il compito di:
– analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel sistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;
– nonché di sviluppare l’analisi e la ricerca di convergenze su tematiche che posso- no contribuire positivamente a promuovere il “valore” dell’impresa e ad ottimizza- re il clima aziendale, quali:
– relazioni sindacali ai vari livelli;
– assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;
– salute e sicurezza sul lavoro;
– formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;
– sviluppo delle competenze e crescita professionale;
– pari opportunità professionali;
– comunicazione interna alle imprese;
– work life balance;
– salvaguardia dell’ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia, carta, emis- sioni inquinanti, riciclo, etc.);
– iniziative a favore di disabili;
– iniziative a favore del volontariato e iniziative di solidarietà in genere;
– azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicolo- gici;
– gestione del patrimonio intellettuale delle imprese.
Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una Conferenza perio- dica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di promuovere, sui medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.
Appendice 4
Trattamento di fine rapporto e previdenza
Il 12 febbraio 2005, in Roma (Omissis)
si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e hanno confermato – tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva – di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito.
Appendice 5
Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà1
Il 13 gennaio 2005, in Roma
(Omissis) Premessa
In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l’emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell’Asia.
I fondi raccolti nell’anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori e le aziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre,
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare ini- ziative umanitarie di assistenza, sia nell’ambito nazionale che internazionale.
La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle Segreterie
1 Testo modificato con il Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010. Tutte le informazioni relative alla Fondazione Prosolidar sono reperibili sul sito web xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse.
Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni e ulteriori contribu- ti anche da parte di terzi.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da tratte- nere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti fir- matarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti.
Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato di rappresen- tanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure di cui al capoverso che prece- de, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all’Azienda di appartenenza.
Annualmente sarà reso noto il “bilancio” del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati.
In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consen- sualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.
NORMA TRANSITORIA
Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del mese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 e agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità.
Allegato
FAC SIMILE DEL MODULO DI REVOCA AL FONDO PROSOLIDAR
Data, ………
Io sottoscritto/a ……………, matr. n. ……………, dipendente da ,
non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Xxxxx e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tem- pestiva comunicazione all’Azienda.
Firma del lavoratore/lavoratrice
………………………………
* * *
PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE PROSOLIDAR - ONLUS
Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma (Omissis)
Premesso che:
In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del
Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Xxxxx, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa
del 5 luglio 2010,
le parti convengono che:
a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”.
Appendice 6
Enbicredito
Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicem- bre 2004.
* * * VERBALE DI ACCORDO
11 luglio 2007, in Roma (Omissis)
Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI man- dato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007.
Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’eserci- zio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto.
* * * VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 16 luglio 2009, in Roma (Omissis)
Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti – nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali – convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale ero- ghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009.
* * *
STATUTO
Articolo 1 Denominazione - Soci
In attuazione di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 4 dicembre 1998, l’Ente nazionale per il settore del credito, denominato Enbicredito, che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c. è regolato, in via esclusiva, dal presente Statuto.
Sono soci: ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca-Uil e Unità Sindacale Falcri Silcea.
Articolo 2 Sede - Durata
La sede è in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx x. 00.
La durata dell’Ente è stabilita al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 3 Scopo
L’Ente bilaterale nazionale ha la finalità principale di promuovere e sostenere il dialogo sociale tra le parti, con iniziative orientate ad interventi sul sistema di forma- zione e di riqualificazione professionale esistente nel settore creditizio-finanziario, in relazione alle intese sottoscritte in materia, che saranno stipulate tra l’ABI e le Organizzazioni sindacali e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
In particolare, l’Ente bilaterale nazionale ha lo scopo di:
a) promuovere attività in tema di formazione, di riconversione e di riqualificazione professionale ed elaborare proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, strutture scolastiche e universi- tarie;
b) promuovere e realizzare indagini sui fabbisogni di professionalità nel settore del credito e ricerche – anche in raccordo con le attività dell’Osservatorio nazionale – sui temi della formazione;
c) promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con i Fondi interpro- fessionali per la formazione continua operanti nel settore creditizio, le Regioni e/o con altri Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
d) svolgere attività di promozione, assistenza e consulenza, nei confronti delle azien- de creditizie e finanziarie, per quanto concerne sia le procedure di accesso alla formazione finanziata che le fasi di attuazione dei piani;
e) svolgere, per le aziende di cui alla precedente lett. d), il ruolo di presentatore dei piani formativi finanziabili, conseguendo in tal modo la titolarità per acquisire i relativi finanziamenti;
f) promuovere ogni iniziativa diretta a definire e certificare il livello delle competen- ze acquisite attraverso gli interventi di formazione.
g) gestire, tramite l’apposita Sezione Speciale di cui all’art. 12, l’attività del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.).
L’Ente bilaterale nazionale perseguirà anche altre finalità – svolgendo i relativi compiti e funzioni – che le Parti contrattuali concorderanno a livello nazionale di
attribuire allo stesso e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 4 Entrate
Ad eccezione dei contributi che affluiscono alla Sezione Speciale per il finanzia- mento del F.O.C., concorrono a formare il fondo comune dell’Ente le seguenti entrate:
– le risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere all’Ente;
– le somme corrisposte dai soci aggregati a titolo di contributo e di concorso spese di gestione;
– ogni altra entrata conseguente alle attività istituzionali dell’Ente previste dall’art.
3, lett. da a) a f).
I corrispettivi di prestazioni per i servizi resi a terzi e le misure dei contributi e del concorso spese di gestione annuali dovute all’Ente bilaterale nazionale dai parte- cipanti sono stabilite con accordo tra ABI e le Organizzazioni sindacali. Tali misure saranno, di volta in volta, recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, nel corso della durata dell’associazione non potranno essere distri- buiti ai soci ovvero a tutti i soggetti partecipanti fondi o riserve di alcun tipo.
Articolo 5 Soci aggregati
Sono soci aggregati:
a) le Aziende associate all’ABI che hanno conferito alla stessa apposito mandato e corrispondono specifici contributi con la finalità di usufruire dell’assistenza, della consulenza, dell’informazione e della rappresentanza nel regolamento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, compresa la stipulazione di contratti collettivi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la risoluzione delle vertenze comunque connesse con i rapporti di lavoro;
b) le altre Aziende, Enti o Associazioni operanti nel settore creditizio-finanziario: in tal caso l’ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente bilaterale nazionale.
I soci aggregati possono sempre recedere dall’Ente.
Articolo 6 Organi
Gli organi dell’Ente bilaterale nazionale sono:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato di Gestione;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 7 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni.
Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti.
Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.
Articolo 8 Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio. Esso è composto da n. 12 (dodici) membri:
n. 6 (sei) designati dall’ABI e n. 6 (sei) dalle Organizzazioni sindacali. Tra essi, sono designati il Presidente, il Vice Presidente e il Coordinatore dell’Ente, ai sensi del- l’art. 9.
Le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del- l’art. 4 dell’Accordo in materia di libertà sindacali del 7 luglio 2010, designano 4 (quattro) membri del Comitato di Gestione. Il quinto e il sesto membro espressione di parte sindacale sono designati – a rotazione seguendo il criterio della maggiore rap- presentatività – da due delle altre Organizzazioni dei lavoratori presenti nel Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Gestione, nell’ambito della Sezione Speciale di cui all’art. 12, gesti-
sce l’attività del F.O.C. secondo le attribuzioni riconosciute dal Regolamento del “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.)” del 31 maggio 2012, allegato al presente Statuto (di seguito Regolamento del F.O.C.). Inoltre, il Comitato di Gestione, in relazione alle delibere del Consiglio di
Amministrazione:
– coordina l’attività dell’Ente e gestisce, attraverso il Coordinatore, l’attività ammi- nistrativa, contabile e operativa;
– adotta i provvedimenti relativi al funzionamento e all’organizzazione interna dell’Ente;
– svolge attività di elaborazione e di proposta, rispettivamente, degli atti e delle atti- vità da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
– sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale;
– provvede ad ogni altro compito e funzione che sia ad esso delegata dal Consiglio di Amministrazione.
Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stes- se norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni di Comitato di Gestione deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo – che viene invi- tato con le stesse modalità previste per i componenti il Comitato di Gestione.
Articolo 9 Presidente - Vice Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente e la firma sociale, sovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento, anche temporaneo, egli viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Il Presidente, il Vice Presidente dell’Ente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo il criterio di alternanza di seguito indicato.
Per il primo triennio, seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente e il Coordinatore sono individuati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati da ABI, mentre il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalle Organizzazioni sindacali.
Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.
Articolo 10 Coordinatore
L’attività dell’Ente è curata da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale esegue le deliberazioni degli Organi sociali ai quali risponde.
Il Coordinatore, in particolare:
a) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Gestione;
b) per l’espletamento di tali compiti e funzioni potrà avvalersi del supporto di colla- borazioni esterne, se autorizzato dal Comitato di Gestione;
c) predispone per il Comitato di Gestione e per il Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente e redige trimestralmente un rapporto, anche tecnico-economico, in merito alle attività svolte;
d) assiste il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Gestione nello svolgimen- to delle rispettive funzioni;
e) cura la tenuta e l’aggiornamento di tutti i libri sociali, compresa la prima nota ed il libro-cassa, nonché la documentazione relativa alle operazioni eseguite dall’Ente.
Articolo 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacali.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato.
Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componen- te che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnate, in seno al collegio, dall’altra componente.
Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata.
In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.
In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni.
I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7.
In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.
Articolo 12 Sezione Speciale
In attuazione di quanto previsto dall’art. 12 dell’Accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali, e per le finalità di cui all’art. 3 del Regolamento del F.O.C, è istituita la Sezione Speciale dell’Ente, gestita, secondo le modalità e i criteri individuati dal medesimo Regolamento, dal Comitato di Gestione di cui all’art. 8.
Articolo 13 Rendiconto annuale
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato di Gestione provvede, secondo le modalità previste dall’art. 10 del Regolamento del F.O.C., alla redazione di un rendiconto economico e finanziario
annuale d’esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività dell’Ente.
Il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno, ivi compreso quello della Sezione Speciale di cui al comma che precede, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Articolo 14 Scioglimento dell’Ente
La decisione circa lo scioglimento dell’Ente, nonché in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi, compete ai soci che hanno costituito l’Ente medesimo.
Fermo quanto previsto dal comma successivo in relazione ad eventuali residui attivi del F.O.C., in ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patri- monio residuo dell’Ente dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica uti- lità, previo parere dall’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Al termine del periodo di durata del F.O.C., le Parti, secondo le modalità previste dall’art. 12 del relativo Regolamento, decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.
Articolo 15 Disposizioni finali
I componenti degli organi sociali non hanno diritto a compensi.
In attuazione dello Statuto il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di rea- lizzare un Regolamento e procedere all’approvazione dello stesso.
Le modifiche al presente Statuto saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Roma, 5 ottobre 2012
Appendice 7
Norma transitoria Passaggio alla dirigenza
NORMA TRANSITORIA
Il giorno 11 luglio 1999, in Roma (Omissis)
PASSAGGIO ALLA DIRIGENZA
Così come previsto nell’Accordo quadro 28 febbraio 1998 la nuova dirigenza sarà ricompresa fra l’1,5% e il 2,5% rispetto al totale del personale dell’impresa: a tal fine l’inquadramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato.
Le norme relative alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, previste dal
citato accordo quadro del 28 febbraio 1998, troveranno applicazione, trascorso un anno dal riconoscimento, nei confronti di coloro ai quali verrà attribuito dall’impresa tale inquadramento ai sensi del comma che precede.
Ciascuna impresa, pertanto, individuerà – tra i funzionari cui è attualmente rico- nosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai quali attribuire in rela- zione alle funzioni svolte, alla struttura e organizzazione dell’impresa stessa, l’inqua- dramento da dirigente, informando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità adottati.
Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la quota di retribuzione eccedente i 100 milioni annui. Tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futu- ri incrementi retributivi.
L’applicazione dei commi che precedono è connessa temporalmente all’espleta- mento della procedura prevista dal presente contratto in materia di quadri direttivi. Fino alla data prevista aziendalmente per l’applicazione del nuovo sistema relativo a tale categoria, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per il personale direttivo (ccnl ABI 22 giugno 1995 e ccnl ACRI 16 giugno 1995).
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che l’assegno ad personam di cui al comma 4 della presente norma è computabile ai fini della eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei tratta- menti di previdenza aziendali.
Appendice 8
Nuova struttura contrattuale
Il 28 febbraio 1998, in Roma (Omissis)
Art. 3
NUOVA STRUTTURA CONTRATTUALE
La struttura contrattuale del settore viene ridefinita, anche per quanto attiene al numero di contratti collettivi nazionali, realizzando discipline differenziate per cate- gorie di personale che, ai sensi del Protocollo 4 giugno 1997, garantiscano le specifi- cità professionali in un quadro omogeneo di regole.
Pertanto, la nuova struttura contrattuale del settore creditizio prevederà due con- tratti collettivi nazionali di lavoro: uno per i dirigenti ed uno per il restante personale.
1) NUOVA DIRIGENZA
Si individuerà una dirigenza “allargata” che sarà indicativamente ricompresa fra l’1,5% ed il 2,5% rispetto al totale del personale dell’impresa; a questo fine l’inqua- dramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali funzionari con grado più elevato.
Pertanto ciascuna impresa individuerà – tra i funzionari cui è attualmente ricono- sciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai quali attribuire, in rela-
zione alle funzioni svolte, alla struttura ed organizzazione dell’impresa stessa, l’in- quadramento da dirigente, informando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità adottati.
In sede nazionale verrà fissato unicamente il trattamento economico corrispon- dente al grado minimo di dirigente, ad un livello inferiore all’attuale.
L’eventuale differenza di trattamento economico dei funzionari inquadrati come dirigenti, nonché degli attuali dirigenti, verrà mantenuta come assegno ad personam. Fermo quanto stabilito all’art. 8 del presente accordo quadro, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di eventuali incrementi retributivi.
A tale personale si applicherà integralmente la nuova disciplina contrattuale dei dirigenti che verrà concordata fra le Parti stipulanti in sede di adeguamento di quella attuale. In particolare:
– come “declaratoria” di inquadramento dei dirigenti sarà mantenuta la seguente: “Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro i quali – sussistendo le condi- zioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del codice civile e in quanto ricoprano nell’impresa un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di auto- nomia e di potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordi- namento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’impresa – siano dalle rispettive imprese cui appartengono come tali qualificati”.
– la cessazione del rapporto ad iniziativa dell’impresa – in analogia a quanto prati- cato al riguardo per la dirigenza degli altri settori – sarà regolata esclusivamente dalle norme del codice civile, prevedendo l’introduzione di un collegio arbitrale per le controversie in materia.
Tale criterio si applica a coloro ai quali verrà attribuito dall’impresa l’inquadra- mento da dirigente secondo i suesposti principi, trascorso un anno da tale riconosci- mento.
Resta fermo che le norme di legge o contrattuali sull’orario di lavoro e sulla pre- stazione lavorativa non si applicano ai dirigenti.
Appendice 9
Verbale di riunione sul tema dell’occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore
Il 20 giugno 2007, in Roma si è tenuto un incontro tra
(Omissis)
nel corso del quale sono state trattate le problematiche concernenti il tema del- l’occupazione, con particolare riferimento all’individuazione di iniziative congiunte volte al rafforzamento del Fondo di solidarietà di settore.
L’ABI e i Xxxxxxxxx si danno atto di quanto segue.
– Il tema dell’occupazione nelle imprese bancarie, concomitante con la fase di rin- novo del ccnl 12 febbraio 2005, è urgente in considerazione della forte accelera-
zione del fenomeno delle riorganizzazioni e delle concentrazioni bancarie che pre- figura un sistema creditizio profondamente diverso da quello in essere solo pochi mesi fa, determinando una netta riduzione del numero dei grandi gruppi bancari, passati in breve tempo da 11 a 6. Le prevedibili, conseguenti ricadute sul piano occupazionale andranno opportunamente gestite, anche con l’obiettivo di favorire nuova occupazione verso attività che potranno essere utilmente sviluppate.
– Sino ad oggi le conseguenze occupazionali rivenienti da questi riassetti proprietari e organizzativi sono state governate garantendo equilibrio sociale grazie all’inter- vento del Fondo di solidarietà del settore che ha consentito soluzioni non trauma- tiche rispetto alle eccedenze di personale denunciate dalle aziende e che si sono concretizzate in uscite, per lo più volontarie, del personale prossimo al pensiona- mento.
– Il Fondo ha, dunque, consentito in questi anni di risolvere adeguatamente, senza tensioni sociali né oneri per la collettività, il problema degli esuberi: dal 2000 ad oggi sono stati sottoscritti accordi per circa 24.000 lavoratori e gli attuali percetto- ri dell’assegno straordinario sono circa 10.000.
– Il Fondo, prorogato al 2020 con il D.M. 28 aprile 2006, n. 226, è stato, tuttavia, proprio in questa fase, caricato di ulteriori oneri per le imprese, in assenza di misure e/o interventi di sostegno da parte pubblica.
– In particolare, tale ulteriore onerosità si è concretizzata con la legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha abrogato il sistema di tassazione meno oneroso applicato in precedenza alle somme corrisposte al personale con una determinata anzianità per agevolarne l’esodo: sistema sul quale le Parti contrattuali avevano concepito il Fondo stesso nel 1998.
Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue.
– È necessario che l’ammortizzatore sociale applicato nel settore continui ad essere strumento efficace e specifico del sistema bancario per governare i processi di riorganizzazione e concentrazione, ridurne le potenziali tensioni, gestire le ecce- denze di personale, mitigare gli impatti sociali e favorire l’occupazione dei più giovani.
– In questo ambito la paventata estensione al settore del credito, da parte del Governo, degli ammortizzatori sociali applicati ad altri comparti (cassa integrazio- ne guadagni, ordinaria o straordinaria, mobilità), non è considerata idonea ad affrontare e gestire le ricadute dei processi di concentrazione in atto, oltre a rap- presentare un serio ostacolo alla continuità e funzionalità del Fondo di solidarietà.
– Si tratta, infatti, di una misura dagli effetti troppo onerosi per gli stessi lavoratori e per le banche sia sotto il profilo economico che sotto quello gestionale, il cui uti- lizzo peraltro non è rispondente alle esigenze del settore creditizio.
– Il tema dell’occupazione si collega anche alla più generale questione dei c.d. “oneri senza prestazioni corrispettive” gravanti sulle imprese del settore.
– Queste problematiche formeranno oggetto di un’iniziativa congiunta di ABI e delle Segreterie Nazionali dei Sindacati nei confronti del Governo finalizzata:
• a rilanciare e accrescere, anche ripristinando l’originario regime fiscale, l’effica- cia del Fondo di solidarietà quale strumento prioritario di equilibrio sociale, valorizzandone la funzione di ammortizzatore del settore;
• a evitare interventi legislativi che pregiudichino l’utilizzo dello strumento “Fondo esuberi di settore”.
PROTOCOLLO IN TEMA DI MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE
Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma (Omissis)
Premesso che:
– il Fondo di solidarietà del settore del credito, istituito con il D.M. 28 aprile 2000,
n. 158 e prorogato con il D.M. 28 aprile 2006, n. 226, ha consentito in questi anni di affrontare le tensioni occupazionali nel sistema mitigando gli impatti sociali e senza oneri per la collettività;
– le Parti ritengono che le misure ivi previste, in particolare per la gestione degli esuberi, siano divenute onerose e non risultino più pienamente adeguate rispetto alle necessità delle imprese e dei lavoratori indotte anche dalle modifiche orga- nizzative e produttive determinatesi nel tempo;
– le Parti condividono l’opportunità di concordare misure idonee ad agevolare da parte delle aziende e in favore dei lavoratori l’utilizzo delle somme già versate derivanti dalla contribuzione ordinaria e “giacenti” presso il Fondo stesso, per destinarle a programmi formativi nonché a riduzioni d’orario o sospensioni tempo- ranee dell’attività lavorativa e ad una istituenda “sezione emergenziale”,
– le Parti ritengono altresì opportuno definire azioni congiunte con l’obiettivo di agevolare la ripresa del sistema creditizio nell’interesse delle imprese e dei lavo- ratori,
si è convenuto quanto segue:
Art. 1 (Avviso comune per favorire l’utilizzo di risorse del Fondo di solidarietà per finalità formative)
Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo di soli- darietà per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazio- ne professionale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del Regolamento del Fondo (D.M. 28 aprile 2000, n. 158), viene stipulato l’allegato “Avviso comune”, sot- toscritto in pari data e costituente parte integrante del presente Protocollo.
Art. 2 (Utilizzo delle risorse giacenti presso il Fondo di solidarietà)
Le Parti ritengono che le risorse giacenti nella parte ordinaria del Fondo di soli- darietà debbano essere utilizzate per l’anno 2010 secondo la seguente ripartizione percentuale:
1. 65%, per il finanziamento di programmi formativi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1) del Regolamento del Fondo di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158;
2. 15%, per le prestazioni relative a riduzioni d’orario o sospensioni temporanee del- l’attività lavorativa di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del Regolamento del Fondo di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158;
3. 20%, per la creazione di una “sezione emergenziale” di cui all’articolo 5, che segue.
Le somme di cui al punto 2 del presente articolo, destinate a riduzioni d’orario o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, saranno utilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento del Fondo.
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare la situa- zione ed individuare le soluzioni opportune, anche ai fini dell’eventuale riequilibrio del finanziamento delle prestazioni di cui al presente articolo.
Art. 3 (Contributo ordinario)
Considerate le attuali dotazioni finanziarie, si conferma per l’anno 2010 la volontà di mantenere la sospensione del contributo ordinario dello 0,50% di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento del Fondo. Le Parti stipulanti, pertanto, si attive- ranno affinché il Comitato amministratore del Fondo stesso provveda ad emanare la relativa delibera, ai sensi dell’art. 4, lett. d), del predetto Regolamento.
Le Parti nazionali si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare, in rela- zione all’effettivo utilizzo delle risorse “giacenti” presso il Fondo di solidarietà, le indicazioni da dare al Comitato amministratore del Fondo ai fini del contributo ordi- nario per l’anno 2011.
Art. 4 (Misura dell’assegno ordinario - Revisione dei massimali)
Le Parti stipulanti ritengono che gli importi indicati al comma 4 dell’art. 10 del Regolamento del Fondo di solidarietà (D.M. 28 aprile 2000, n. 158) debbano essere aggiornati come segue.
Nei casi di sospensione temporanea dell’attività di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’in- teressato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribu- zione lorda mensile dell’interessato è superiore a detto ultimo limite.
Le Parti stipulanti ritengono, altresì, che dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento del Fondo vadano depennate le seguenti parole: “superiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite (…) per le ore eccedenti tale limite”.
Art. 5 (Sezione emergenziale)
Si conviene, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto 3, del Presente Protocollo sulla necessità di costituire una sezione emergenziale del Fondo di solidarietà allo scopo di realizzare misure di sostegno del reddito per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b).
Ai fini di cui sopra il Fondo dovrà provvedere:
a) all’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del red- dito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale. L’accesso alle predette prestazioni è condizionato all’espletamento delle procedu-
re contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la ridu- zione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che le procedure sin- dacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.
Nei casi che precedono l’azienda e il Fondo, in parti uguali, dovranno erogare, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, una somma fino al raggiungi- mento delle seguenti misure:
– 80% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
– 70% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
– 60% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
Qualora un’azienda destinataria dei ccnl di settore assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui alla lett. a) del presente articolo, il trattamento di cui ai punti che precedono andrà a favore del- l’azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla menzionata lett. a).
Art. 6 (Supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale)
Al fine di sviluppare misure finalizzate alla riqualificazione e al supporto alla ricol- locazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che non abbia- no i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento del Fondo, le Parti stipulanti si attiveranno nei confronti del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) affinché il Fondo stesso emani tempestivamente uno spe- cifico bando in materia, destinando ad esso adeguate risorse economiche.
Gli interventi di supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale di cui al presente articolo potranno essere finanziati, per il periodo successivo alla cessazio- ne del rapporto, attraverso la “sezione emergenziale” di cui all’art. 5 che precede.
Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo per definire il testo di una convenzione in tema di outplacement, da stipulare con le più accreditate Società e/o Associazioni operanti sul mercato.
Art. 7 (Deroghe all’art. 2103 c.c.)
Le Parti stipulanti confermano la legittimità di clausole di accordi aziendali e/o di gruppo, preventivi all’utilizzo della legge n. 223 del 1991 e stipulati ai sensi degli artt. 18 o 19 del ccnl 8 dicembre 2007, che prevedano, anche in deroga al secondo comma dell’art. 2103 c.c., l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse ed infe- riori rispetto a quelle precedentemente svolte.
Art. 8 (Norma transitoria)
Le Parti stipulanti proseguiranno gli incontri in sede tecnica per definire, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo, le modifiche normative e quant’altro necessario alla realizzazione degli obiettivi concordati.
Successivamente, le Parti stesse si attiveranno per richiedere – ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477 – ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le norme conseguenti a modifica e/o integrazione del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqua- lificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”.
Art. 9 (Azioni congiunte nei confronti delle Autorità competenti)
(A) Occupazione
Le Parti stipulanti – nel confermare gli impegni assunti con il Verbale di Riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell’occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore – avvieranno un’azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti finalizzata a:
– ripristinare il più favorevole regime fiscale per il Fondo di solidarietà;
– modulare il contributo di disoccupazione gravante sulle aziende di settore in assen- za di “controprestazione” o quantomeno prevedere l’esenzione dallo stesso per le aziende che ricorrono al Fondo di solidarietà per tutto il relativo periodo e fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dall’azienda per le prestazioni del Fondo stesso;
– in alternativa all’alinea che precede, prevedere la possibilità di corrispondere l’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori che accedono al Fondo per la prestazione straordinaria, con integrazione da parte dell’Azienda, attraverso il Fondo, di quanto eccede l’indennità di disoccupazione stessa.
(B) Decontribuzione/defiscalizzazione del salario variabile
Le Parti stipulanti avvieranno un’azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti per il sostegno della contrattazione di secondo livello. In proposito, con- vengono che occorra che la disciplina legislativa in materia di agevolazioni contribu- tive a favore delle erogazioni salariali di secondo livello venga quanto prima confer- mata, implementata, resa strutturale e certa, superando l’aleatorietà dell’ammissione delle imprese alla fruizione del beneficio e riconoscendo lo sgravio ai premi aziendali che presentino i requisiti di variabilità e di riconoscimento di incrementi di produtti- vità e/o redditività sulla base di indicatori oggettivi.
* * *
AVVISO COMUNE PER FAVORIRE L’UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER FINALITÀ FORMATIVE
Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma (Omissis)
Premesso che:
– con D.M. n. 158 del 28 aprile 2000 è stato istituito presso l’Inps il “Fondo di soli- darietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqua- lificazione professionale del personale del credito”;
– la disciplina contenuta nel D.M. 158/2000 presuppone un nesso funzionale tra la formazione e i processi di cui all’art. 2 del Decreto medesimo e, a tal fine, non detta vincoli alla collocazione temporale degli interventi formativi;
– l’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del citato D.M. 158/2000 prevede l’erogazione di prestazioni ordinarie destinate al finanziamento di programmi formativi, in con- nessione con processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale, che favo- riscano la riconversione e riqualificazione professionale;
– la contrattazione collettiva del settore privilegia la formazione continua quale stru- mento strategico per la realizzazione delle trasformazioni del sistema bancario;
– il settore del credito è tuttora interessato dai processi di cui sopra, che si possono sviluppare anche nell’ambito di piani industriali di durata pluriennale;
– le Parti nazionali intendono favorire l’utilizzo per finalità formative delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo di solidarietà,
convengono quanto segue:
– il presente Avviso comune definisce uno schema generale di intesa in tema di for- mazione da utilizzare in sede aziendale (o di gruppo) per la stipulazione degli accordi di cui all’art. 7, comma 2, del menzionato D.M. 158/2000 per le prestazio- ni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del medesimo D.M. 158/2000;
– ai fini di cui sopra, il confronto a livello aziendale è finalizzato a verificare la coe- renza della proposta dell’impresa con lo schema generale nazionale;
– le Segreterie nazionali cui fanno capo gli organismi sindacali aziendali interessati dal predetto confronto si fanno carico di favorire il raggiungimento dei predetti accordi entro il mese di giugno 2010, anche ai fini delle verifiche previste dal Protocollo in tema di mercato del lavoro e occupazione da effettuare entro il 31 ottobre 2010;
– gli accordi aziendali in materia, con riferimento agli interventi formativi, devono contenere almeno quanto segue:
a) le motivazioni del ricorso ad interventi che favoriscono il mutamento o il rinno- vamento delle professionalità e la riconversione e/o riqualificazione professio- nale;
b) le caratteristiche e gli obiettivi;
c) i destinatari, specificando il relativo numero;
d) la durata e la collocazione temporale;
e) il numero delle ore di formazione stimate per ciascuno degli interventi formativi;
– le domande di finanziamento dei programmi formativi ex art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del predetto D.M. 158/2000, attraverso l’utilizzo delle risorse giacenti disponibili a tali fini, dovranno essere presentate dall’azienda al Comitato ammi- nistratore del Fondo di solidarietà.
* * * ACCORDO QUADRO
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO
Il giorno 8 luglio 2011, in Roma (Omissis)
Premesso che:
in ragione dei processi di riorganizzazione, di riconversione e di riposizionamento strategico che hanno fin ad oggi interessato il sistema bancario, le Parti hanno defini- to nelle more di una più complessiva riforma del sistema di ammortizzatori sociali, sulla base del Protocollo del 4 giugno 1997, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale;
detto Fondo di solidarietà, istituito con il D.M. 28 aprile 2000, n. 158, e successi- ve modificazioni e integrazioni, al fine di individuare politiche attive di sostegno al reddito, ha consentito in questi anni di fronteggiare tensioni occupazionali nell’ambi- to del sistema mitigando le ricadute sociali e senza oneri per la collettività;
peraltro, successivamente, con verbale del 24 gennaio 2001, le Parti hanno con- venuto sulla facoltà di utilizzare, con accordo aziendale e in presenza di specifiche circostanze, le prestazioni straordinarie del Fondo anche nel caso di richiesta di accesso volontario, evitando il ricorso a licenziamenti collettivi;
gli sviluppi normativi e regolamentari tempo per tempo intervenuti hanno tuttavia progressivamente comportato significative variazioni sia in ordine ai criteri di utilizzo del Fondo, sia riguardo agli oneri in capo alle Aziende interessate;
le Parti hanno condiviso, anche realizzando iniziative congiunte nei confronti dei Ministeri competenti, l’intervenuta onerosità delle misure previste dal regolamento
del Fondo e la esigenza di rilanciare e accrescere l’efficacia del Fondo stesso valoriz- zandone gli aspetti più qualificanti, al fine di promuovere la stabilità sociale del set- tore;
a tal fine hanno avviato un confronto sulla riforma del Fondo di solidarietà nella prospettiva di riordinare la relativa disciplina e di ricondurre la stessa ad un assetto più adeguato alle attuali necessità del settore anche condividendo l’esigenza di un miglior ricorso alle misure preventive di riduzione delle tensioni occupazionali defi- nite dalla c.d. parte ordinaria del Fondo e dal contratto collettivo nazionale (in parti- colare art. 18 del ccnl 8 dicembre 2007) nonché l’obiettivo di ricercare soluzioni ido- nee a ridurre gli oneri connessi alle relative prestazioni del Fondo;
in questo scenario le Parti, nel valorizzare l’architettura storica del Fondo e nel riconfermare la disciplina di cui al D.M. n. 158 del 2000, intendono adeguare i con- tenuti di cui al richiamato D.M. alle mutate condizioni tecniche, organizzative e pro- duttive che caratterizzano l’intero sistema nell’attuale contesto, superando così le rispettive posizioni di cui alle lettere del 7 aprile e del 18 e 22 aprile 2011;
la premessa è parte integrante del presente accordo.
Tutto ciò premesso, si conviene, in particolare, quanto segue:
1. Il Fondo assume la seguente denominazione: “Fondo di solidarietà per la ricon- versione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”;
2. le Parti nel confermare e ribadire, in particolare, le previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. n. 158 del 2000, si impegnano a valorizzare la possibilità che il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, avvenga, ove ne sussistano i presupposti, sulla base di un accordo tra le parti aziendali o di gruppo stipulato nell’ambito delle procedure contrattuali che riguardano i processi che determina- no tensioni occupazionali.
A tal fine le parti aziendali o di gruppo, ferme le previsioni di cui al D.M. n. 158 del 2000, possono pervenire ad un accordo, come fattispecie distinta del medesi- mo senza ricorrere alle procedure di cui alla legge 223/91, che definisca, anche nell’ambito di piani di incentivazioni all’esodo, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo;
3. nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calco- lato con il sistema retributivo, l’assegno straordinario netto è ridotto del:
• 8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro;
• 11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;
4. gli assegni straordinari saranno erogati dal Fondo per il periodo massimo di 60 mesi antecedente la effettiva decorrenza dei trattamenti pensionistici (ivi compre- se le c.d. finestre);
5. di disciplinare nell’ambito della normativa del Fondo di solidarietà il ricorso ai contratti di solidarietà cc.dd. “difensivi” ed “espansivi”.
Nell’intento comune di favorire l’adozione di strumenti atti a prevenire – anche nell’ambito di processi di riqualificazione, riconversione e riposizionamento pro- fessionale – le tensioni occupazionali, le Parti potranno ricorrere a contratti di solidarietà difensivi, fino al 50% dell’orario contrattuale, di durata fino a 24 mesi, elevabili a 36 con ulteriore accordo tra le Parti.
A tal fine, verranno apportate le conseguenti modifiche al D.M. n. 158 del 2000, con l’intento di assicurare ai lavoratori una copertura economica complessiva sino
all’80% della retribuzione lorda non percepita a seguito della minor prestazione, secondo i criteri stabiliti dal citato D.M., mirando ad una opportuna combinazione tra i trattamenti di integrazione salariale spettanti a norma di legge e quelli eroga- ti dal Fondo di solidarietà.
In considerazione di quanto sopra ABI inviterà le Associate a rinunciare, nell’am- bito degli accordi di cui all’art. 7 del D.M. n. 158 del 2000, alla quota di contri- buto pubblico spettante per legge all’azienda devolvendola a favore dei lavoratori interessati.
Peraltro, anche al fine di favorire l’occupazione stabile di giovani, le Parti potran- no ricorrere ai contratti di solidarietà c.d. espansivi della durata massima di 48 mesi, facendo, in tal caso, riferimento alla volontarietà dei lavoratori.
Le Parti si danno altresì atto che l’accesso alle prestazioni straordinarie che segua un periodo di riduzione di orario o di sospensione dell’attività di lavoro dovrà avvenire con modalità tali da evitare al lavoratore penalizzazioni per quanto attie- ne alla contribuzione correlata;
6. di istituire entro il 1° settembre 2011, con termine dei lavori entro il 31 gennaio 2012, un’apposita Commissione paritetica di studio composta, per parte Sindacale, da due componenti per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo:
a) per approfondire i profili tra le prestazioni straordinarie del Fondo e altri stru- menti di sostegno previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente e/o dalla contrattazione collettiva;
b) verificare gli effetti derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo dei tratta- menti pensionistici c.d. “misto” sulla determinazione dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per i lavoratori la cui ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro;
c) verificare la possibilità di individuare una clausola perequativa, ai fini della determinazione dell’assegno straordinario, per i lavoratori con retribuzione annua lorda immediatamente superiore a euro 38.000 ed il cui trattamento pen- sionistico sia integralmente calcolato con il sistema retributivo;
nell’occasione verrà valutata la possibilità di introdurre sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro riferite al personale collocato nella c.d. sezione emer- genziale del Fondo;
7. di apportare al citato D.M. n. 158 del 2000 le modifiche e/o integrazioni di cui al testo allegato. Conseguentemente le Parti si attiveranno per richiedere ai compe- tenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le conseguenti modifiche regolamentari.
Il presente accordo, ivi compresa la premessa, è unitario e inscindibile in ogni sua parte e decorre dalla data odierna.
Allegato
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
Il primo comma dell’art. 1 (Costituzione del Fondo) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:
1. È istituito presso l’INPS il «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddi- to del personale del credito».
Il terzo comma dell’art. 5 (Prestazioni) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell’ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a decorrenza della pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ivi compre- se le c.d. finestre), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rap- porto di lavoro.
L’art. 10 (Prestazioni: criteri e misure) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente1:
1. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanzia- mento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’atti- vità lavorativa di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavora- tori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria, in quanto compatibili.
3. 2. L’erogazione del predetto assegno è I trattamenti di cui ai comma 3 e 4 sono subordinati subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. 3. Nei casi di riduzione di orario o sospensione temporanea dell’attività di lavoro, su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) – al di fuori dei casi di cui al comma 4 – il Fondo eroga ai lavoratori interessati un l’assegno ordinario per il sostegno del reddi- to – ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente – calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retri- buzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore a detto ultimo limite. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all’art. 11bis, comma 3 sono aumentati con i criteri e nelle misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria.
5. 4. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato
1 Le modifiche sono state apportate rispetto al testo dell’art. 10 del D.M. n. 158 del 2000 così come risultante dalle modifiche introdotte dal D.M. 26 aprile 2010, n. 51635.
nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavora- tore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell’assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell’attività di lavoro. Nei casi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell’attività di lavoro su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) – con il ricorso alle procedure di legge – al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale si applicano le disposi- zioni di cui all’art. 5, comma 5, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, xxxxxx- xxxx in legge dalla l. n. 236 del 1993. Ad integrazione di quanto spettante in base alle norme di legge richiamate nel presente comma, il Fondo corri- sponde al lavoratore un assegno ordinario il cui importo, nei limiti dei massimali di cui al comma che precede, è calcolato nella misura del 30% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al medesimo per i periodi non lavorati. In mancanza o al venir meno del contributo di cui alla predetta norma di legge, il Fondo corrisponde al lavoratore un asse- gno ordinario secondo i criteri e le misure di cui al comma 3.
6. 5. Per l’accesso alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), Le riduzioni dell’orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa di cui ai comma che precedono non possono essere superiori comples- sivamente a diciotto ventiquattro mesi pro capite nell’arco di vigenza del Fondo., di cui non più di sei mesi nell’arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell’arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo. Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori periodi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell’attività di lavoro fino ad un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell’arco di vigenza del Fondo.
7. 6. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’as- segno ordinario dei trattamenti e della paga oraria di cui al comma 1 al presente articolo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigo- re, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
8. 7. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo dell’assegno ordinario viene determinato gli importi di cui sopra vengono determinati proporzionando gli stessi alla minore durata della prestazione lavorativa.
8. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con la volonta- rietà dei lavoratori interessati, per un massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incremen- tare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge dalla l. n. 863 del 1984.
9. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straor- dinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione gene- rale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità. Nei confronti dei lavoratori il cui trat- tamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retri- butivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione
annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione gene- rale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trat- tamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retri- butivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
9 bis. Ai fini della riduzione di cui al comma 9, lettera a), punto 1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo i criteri di cui al comma 6.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effet- tuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l’asse- gno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione (ivi comprese le c.d. finestre), fermo il limite massimo di cui all’art. 5, comma 3.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favo- re dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea del- l’attività di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), ivi compresi i casi di cui al comma 8 del presente articolo, e per i periodi di erogazione dell’assegno straor- dinario di sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzia- nità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vec- chiaia, è versata a carico del Fondo, salvo i casi in cui la contribuzione è previ- sta per legge a carico dell’Inps, ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retri- buzione di cui al comma 7 6.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddi- to, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavo- ratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulte-
riori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzio- ne del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l’importo dell’indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corri- sponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preav- viso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
L’art. 12 (Trasferimento di rapporti attivi e passivi) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:
1. Entro tre mesi dall’istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall’applicazione di accordi stipulati ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l’importo dai datori di lavoro obbligati.
L’art. 14 (Scadenza) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:
1. Il «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione profes- sionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito», disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall’art. 6, commi 7, 8, 9 e 10.
VERBALE DI ACCORDO
Il 20 ottobre 2011, in Roma (Omissis)
premesso che:
– l’8 luglio 2011 è stato sottoscritto l’accordo quadro sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito;
– l’accordo quadro è unitario e inscindibile in ogni sua parte e decorre dalla data dell’8 luglio 2011,
convengono, ad integrazione del predetto accordo quadro, che:
– le previsioni di cui al punto 3 dell’accordo quadro 8 luglio 2011 e le conseguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento del Fondo (art. 10, comma 9) riportate nell’allegato all’accordo quadro stesso, non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011.
VERBALE DI ACCORDO INTERPRETATIVO
Il 12 gennaio 2012, in Roma (Omissis)
Premesso che
– con l’accordo quadro stipulato l’8 luglio 2011 in tema di Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, le Parti hanno convenuto al punto 3 e con le conseguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento del Fondo (art. 10, comma 9) riportate nell’allegato all’accordo quadro stesso, che “nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, l’assegno straordinario netto è ridotto del:
• 8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro;
• 11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro”;
– con verbale di accordo stipulato il 20 ottobre 2011, le medesime Parti hanno chia- rito che tali previsioni “non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011”;
– l’art. 24, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”,
le Parti convengono che
la riduzione percentuale dell’assegno di cui all’accordo quadro 8 luglio 2011, punto 3, indicato in premessa, si applichi a tutti coloro che alla data dell’8 luglio 2011 risultavano integralmente destinatari del sistema retributivo per il calcolo della pensione e che accedano al Fondo sulla base di accordi stipulati successivamente a tale data.
A far tempo dal 1° gennaio 2012 la riduzione di cui sopra si applica limitatamen- te alla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedente- mente a tale data, al lordo dell’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 24 della l. n. 214 del 2011.
Appendice 10
Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.)
Roma, 31 maggio 2012
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL CREDITO (F.O.C.)
REGOLAMENTO
Art. 1 – Denominazione e finalità
1. Il “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale
di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per le aree professionali e il ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalità previste dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo.
2. Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che pro- cedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando, in particolare, la solida- rietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo stesso.
3. Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le modalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.
Art. 2 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività del Fondo, gestito per il tramite di Enbicredito, sul presupposto che – ai sensi dell’art. 3 del relativo Statuto – tale Ente è abilitato a perseguire le finalità, svolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a livello nazionale di attribuire allo stesso.
Art. 3 – Comitato di Gestione della Sezione Speciale
1. Ai fini di cui al presente Regolamento, è istituita, nell’ambito di Enbicredito, una Sezione Speciale che provvede all’erogazione delle prestazioni del Fondo.
2. Nell’ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di Gestione, com- posto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il Comitato Esecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell’Ente.
3. L’attività del Fondo è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l’anno solare.
4. La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicem- bre 2016, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i contratti colletti- vi di cui all’art. 1 e fermo, comunque, l’espletamento delle residue attività connesse all’operatività del Fondo.
Art. 4 – Alimentazione della Sezione Speciale - Contributi dei lavoratori
1. Il Fondo, come stabilito dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2016, salva proroga stabi- lita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbia- no conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferi- scono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d’anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento.
3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree pro- fessionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 50*. Con
* Rispettivamente art. 100 e art. 56 del testo coordinato.
riguardo ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell’orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d’orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.
Ai fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1/360 della retribuzione annua.
I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verse- ranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda.
4. I contributi sono versati – sul conto corrente che il Comitato di Xxxxxxxx prov- vede a comunicare – dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell’organico (lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicem- bre dell’anno precedente. Limitatamente all’anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.
Art. 5 – Mancato/Ritardato versamento
1. Tutti i versamenti – di cui all’art. 4 che precede – devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità comunicate dal Comitato di Gestione.
2. Trascorso il termine utile per il versamento, l’Azienda inadempiente deve corri- spondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta ne delibera l’applicazione, dandone comunicazione all’Azienda.
Art. 6 – Prestazioni a favore delle Aziende
1. Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, effettuate dalle Aziende nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016.
2. Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un impor- to annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore/lavoratrice che venga assunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti condizioni:
– giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
– disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità;
– donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e);
– disabili;
– lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoc- cupazione soprattutto giovanile.
Nei casi di cui agli ultimi due alinea il predetto importo annuo è maggiorato del 20%.
3. Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici con rapporti di lavoro
diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione del presente Regolamento.
4. La prestazione richiesta dall’Azienda è subordinata alla sussistenza delle disponibilità economiche da parte del Fondo medesimo.
5. Nel caso in cui le disponibilità economiche non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.
Art. 7 – Domanda di accesso alla prestazione
1. L’Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare domanda al Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun/a lavoratore/lavoratrice da assumere, la modulistica allegata al presente Regolamento.
2. Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in regola con i versamenti previsti dall’art. 4.
3. Le domande inoltrate dalle Aziende per l’accesso alle prestazioni sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l’ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato medesimo definirà tempo per tempo.
Art. 8 – Criteri di erogazione delle prestazioni
1. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare – entro 30 giorni dalla presenta- zione – l’istruttoria formale delle domande verificando, in particolare:
– il regolare versamento del contributo annuo da parte dell’Azienda richiedente;
– la sussistenza, in capo ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è richiesta la pre- stazione, dei requisiti di cui all’art. 6;
– la titolarità in capo all’Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6;
– in generale, la completezza della documentazione inoltrata.
2. Qualora sia riscontrata l’incompletezza, l’inesattezza o, comunque, l’irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all’Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale, pena la decadenza della domanda.
3. Il Comitato di Gestione, sulla base dell’istruttoria di cui ai precedenti commi, comunica all’Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l’accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego.
4. L’Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all’atto della domanda, l’avvenuta assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30 giorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non superiore a 6 mesi dalla domanda stessa.
5. L’Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima tempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del man- cato superamento del periodo di prova o per dimissioni.
6. Il Fondo eroga all’Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei limiti previsti dall’art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità:
– il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall’assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, previa comunicazione dell’Azienda della permanenza in servizio del/degli interessato/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi;
– i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del/degli interessato/i, previa comunicazione dell’Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell’Azienda;
– nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all’Azienda in un’unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al ricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato dall’Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.
Art. 9 – Impiego dei contributi e spese di gestione
1. Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell’art. 4 sono destinati alle finalità previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di gestione per l’attività svolta dal Fondo.
2. Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il Comitato di Gestione.
Art. 10 – Rendiconto annuale
1. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività di Enbicredito.
2. Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione gli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e livelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di cui al Chiarimento a Verbale, nonché i dati sull’eventuale utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.
Art. 11 – Comunicazioni e recapiti
1. Per tutte le attività di cui sopra che per i terzi implicano contatti, comunicazio- ni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare riferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi operative, qualora vengano indi- cate formalmente, ivi compresi il sito istituzionale, i recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.
Art. 12 – Privacy e trattamento dei dati personali
1. In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al rispetto del D.lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di legge e del Garante per la privacy.
Art. 13 – Disposizioni finali
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si appli- ca lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.
* Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012.
* * *
Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utiliz- zo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui.
Appendice 11
Accordo quadro sugli assetti contrattuali – Regole per un contratto sostenibile
Il 24 ottobre 2011, in Roma (omissis)
Premessa
Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esi- genze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori.
Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contri- buito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratte- rizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e priva- tizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali.
In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico e al riequilibrio competiti- vo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali.
Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retri- buzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi e istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazio- ni sindacali del Paese.
La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazio-
ne dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, posso- no dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore.
A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale e ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratteriz- zato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte stra- tegiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento.
L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibi- lità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fatto- ri per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori.
Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto cre- ditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professio- nali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori.
Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sin- dacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comun- que nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collet- tiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti.
Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrat- tuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:
Art. 1 (Assetti della contrattazione collettiva)
Gli assetti contrattuali del settore prevedono:
– un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la fun- zione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Nelle more della definizione dei criteri di rappresentatività per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla predetta contrattazione le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008.
– un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti da detto ccnl.
I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all’accordo 7 luglio 2010, possono in particolare prevedere norme e/o articolazio- ni contrattuali volte ad assicurare l’adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo svi- luppo economico e occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occu- pazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristruttu- razioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal ccnl di categoria, secondo le modalità e gli ambiti disciplinati dal ccnl stesso.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdettato almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 2 (Indice inflattivo e verifica degli scostamenti)
Per la dinamica degli effetti economici del ccnl, le Parti adotteranno, tempo per tempo, l’indice previsionale relativo all’andamento dei prezzi al consumo che sarà stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il relativo ccnl.
Al termine del triennio di valenza contrattuale, le Parti stipulanti procederanno alla verifica degli eventuali scostamenti, valutandone la relativa significatività, tra l’inflazione prevista di cui al comma che precede e quella effettivamente osservata nel triennio, tenendo conto dei criteri seguiti per la definizione della dinamica degli effetti economici del ccnl.
L’eventuale recupero di detti significativi scostamenti sarà effettuato con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 3 (Base di calcolo)
Le Parti, ai fini dell’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione, definiranno, tempo per tempo, in base agli specifici andamenti del settore, sia quando espansivi, sia quando caratterizzati da difficoltà produttive e reddituali, e al raffronto competiti- vo, la base da prendere a riferimento per la definizione degli incrementi e la misura dell’applicazione dell’indice previsionale alle componenti della retribuzione.
Art. 4 (Procedure per il rinnovo del ccnl)
Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto stesso, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la “saldatura” tra un ccnl in scadenza e quello successivo.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del ccnl e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presenta- zione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà – a carico dei Sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali – l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della L. 12.6.1990 n. 146 in materia di contributi sindacali.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che segue: in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di sca- denza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribu- zione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.
Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell’accordo di rin- novo del contratto nazionale.
Tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo quadro si impe- gnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappre- sentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del ccnl medesimo.
La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina conside- rando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.
Le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l’accordo per il rinnovo del ccnl.
Art. 5 (Secondo livello di contrattazione)
I contratti di secondo livello di cui all’art.1, secondo xxxxxx, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collet- tivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia.
Le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede.
I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali – legittimati a trat- tare ai sensi delle norme vigenti – che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti.
La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina conside- rando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.
Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattati- ve 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilate- rali né procederanno ad azioni dirette.
Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo
cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presenta- zione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.
Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali.
In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimen- to di un importo, nella misura e alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di ele- mento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.
L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.
Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio azienda- le sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumen- do le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta cor- relazione con i risultati conseguiti in sede aziendale.
Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole e in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livel- lo previsti dal contratto nazionale.
Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in ter- mini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, con- cordati fra le Parti.
Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del DL n. 98 del 2011.
Art. 6 (Forme di bilateralità)
Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integra- tivi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).
Più in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particola- re, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito – CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.
Art. 7 (Rispetto delle regole)
Le Parti si danno atto che le normative contrattuali saranno ispirate a criteri di semplificazione e razionalizzazione.
In tale ambito, saranno anche riesaminate le procedure sindacali nonché le previ- sioni contrattuali in tema di controversie collettive aziendali rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto, allo scopo di rafforza- re il ruolo conciliativo delle Parti nazionali.
Le Parti assumono il comune impegno a rispettare e a far rispettare ad ogni livello e in tutte le sedi tutte le regole che, nella loro autonoma determinazione, hanno defi- nito in materia di contrattazione collettiva e di relazioni sindacali.
* * * ACCORDO 7 LUGLIO 2010
Art. 1
All’art. 15 (Rappresentanze sindacali aziendali) è aggiunto il seguente 4° comma:
4. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali – e comunque per un massimo di quattro anni – trascorso il quale la comunicazione di cui al comma precedente deve essere rinnovata.
DOCUMENTAZIONE
E RIFERIMENTI LEGISLATIVI
• Decreto 3 agosto 2012 – Fondo di solidarietà per il soste- gno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riquali- ficazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (Decreto n. 67329)
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze
Visto l’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un’organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano de- finite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di soste- gno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione azien- dale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e i settori di impresa sprov- visti di detto sistema;
Visto il Protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un rego- lamento-quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali;
Visto l’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione azien- dale che determinino esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l’I- stituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il soste- gno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professiona- le del personale del credito»;
Visto il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco- nomica del 28 aprile 2000, n. 158, di seguito denominato decreto 28 aprile 2000, n. 158; Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante mo- difiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l’istituzione del «Fondo di so- lidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riquali-
ficazione professionale del personale del credito»;
Visto il Regolamento concernente modifiche al «Regolamento relativo all’istituzio- ne del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della ricon- versione e riqualificazione professionale del personale del credito», approvato con de- creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del- l’economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;
Visto il Protocollo in tema di «Mercato del lavoro e occupazione», stipulato in da- ta 16 dicembre 2009, tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e del 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitu- tivo del fondo;
Visto l’art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,convertito, con modifica- zioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale «con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emana- te, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’art. 1, comma 1. del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so- ciale 27 novembre 1997, n. 477. Dall’attuazione del presente comma non devono de- rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Visto il decreto interministeriale concernente modifiche al «Regolamento relativo l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito», appro- vato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Mi- nistro dell’economia e delle finanze n. 51635 del 26 aprile 2010, in attuazione della sopra citata norma di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con efficacia fino al 31 dicembre 2010;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in base al quale è stata disposta la proroga, fino al 31 marzo 2011. del termine di cui all’art. 1-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 xxxxxx- xxxx, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 con il qua- le, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il termine del 31 marzo 2011 è stato
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011;
Visto l’art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, converti- to, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 con il quale è stato disposto che la scadenza dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis è fissata al 31 dicembre 2012;
Visto l’art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il qua- le, nel determinare in ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’ac- cesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei sogget- ti interessati dalla concessione del beneficio di cui ai commi 14 e 15 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, ha stabilito che le di- sposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti pri- ma della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di pre- stazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, com- ma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
Visto l’Accordo Quadro siglato in data 8 luglio 2011 tra l’Associazione Bancaria Ita- liana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e del- le politiche sociali in data 19 luglio 2011 e l’Accordo Quadro siglato in data 20 luglio 2011 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, deposita-
to presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2011, con i quali le parti firmatarie dei citati accordi dell’8 luglio 2011 e del 20 luglio 2011 han- no inteso apportare talune modificazioni al Regolamento istitutivo del fondo;
Visti gli Accordi siglati in data 20 ottobre 2011 tra l’Associazione Bancaria Italia- na (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2011 con i quali le parti firmatarie dei citati ac- cordi, hanno inteso apportare talune integrazioni al Regolamento istitutivo del fondo;
Visto il Verbale di accordo interpretativo siglato in data 12 gennaio 2012 tra l’As- sociazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 maggio 2012;
Considerata l’esigenza di adottare disposizioni in deroga al decreto 28 aprile 2000,
n. 158, ai sensi dell’art. 1-bis del sopra citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e successive proroghe
Decreta:
Art. 1
1. In deroga all’art. 1, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqua- lificazione professionale del personale del credito», istituito presso l’INPS, è rinomi- nato «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito».
Art. 2
1. In deroga all’art. 5, comma 3, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, gli assegni straor- dinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nel- l’ambito del periodo di cui al comma 2 dell’art. 5 del medesimo decreto, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 3
1. In deroga all’art. 8, comma 1, del decreto 28 aprile 2000, n. 158, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, l’individua- zione dei lavoratori in esubero, ai fini del decreto 28 aprile 2000, n. 158, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, an- zitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
Art. 4
In deroga all’art. 10 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è stabilito quanto segue:
1. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è pari alla cor- rispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell’eventuale con- corso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione di orario o sospensione temporanea dell’attività di lavoro,
su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il Fondo eroga ai lavoratori interessati l’assegno ordinario per il sostegno del reddito – ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente – calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.078 lordi men- sili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a Euro 1.984; Euro
1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra Eu- ro 1.984 e Euro 3.137 e Euro 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile del- l’interessato è superiore a detto ultimo limite. Con effetto dal 1° gennaio 2012, gli im- porti di cui al presente comma e quelli di cui all’art. 11-bis, comma 3, introdotto, in deroga al decreto 28 aprile 2000, n. 158, dall’art. 6 del decreto n. 51635 del 26 apri- le 2010, sono aumentati con i criteri e nelle misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria.
3. Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Le riduzioni dell’orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell’attività lavo- rativa di cui al comma 2 non possono essere superiori complessivamente a 24 mesi pro capite nell’arco di vigenza del Fondo. Gli accordi aziendali possono prevedere ulte- riori periodi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell’attività di lavoro fi- no a un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell’arco di vigenza del Fondo.
5. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dei tratta- menti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le di- sposizioni contrattuali nazionali in vigore, ovvero la retribuzione sulla base dell’ulti- ma mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retri- buzione annua per ogni giornata.
6. Per i lavoratori a tempo parziale gli importi di cui sopra vengono determinati proporzionando gli stessi alla minore durata della prestazione lavorativa.
7. Nei casi di riduzioni stabili dell’orario di lavoro, attuate con la volontarietà dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro capite con ri- duzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeter- minato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le dispo- sizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla leg- ge 19 dicembre 1984, n. 863.
8. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto 28 aprile 2000, n. 158, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione gene- rale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il siste- ma retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione an- nua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell’11% qualora l’ulti- ma retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di ac-
cordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive matu- rate antecedentemente al 1° gennaio 2012. al lordo dell’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata. alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione gene- rale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui tratta- mento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell’11% qualora l’ul- tima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di ac- cordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive matu- rate antecedentemente al 1° gennaio 2012;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
9. Ai fini della riduzione di cui al comma 8, lettera a), punto 1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell’ultima mensilità percepi- ta dall’interessato secondo i criteri di cui al comma 5.
10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effet- tuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese prece- dente l’accesso al trattamento pensionistico; l’assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fer- mo il limite massimo di cui all’art. 5, comma 3, del decreto 28 aprile 2000, n. 158.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favo- re dei lavoratori interessati da riduzioni di orario o da sospensione temporanea del- l’attività di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) del decreto 28 aprile 2000, n. 158 e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pen- sione, fermo il limite massimo di cui all’art. 5, comma 3, del medesimo decreto, è ver- sata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione di vec- chiaia o anticipata e per la determinazione della loro misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o sospen- sione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’asse- gno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 5.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di ri- duzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, non- ché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, so- no calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori di- pendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti
previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ed eventuali ulte- riori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nel caso in cui l’importo dell’indennità di mancato preavviso sia superiore al- l’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corri- sponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preav- viso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum di importo pari al- la differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 5
1. In deroga all’art. 12 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, le parole «Fondo di so- lidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riquali- ficazione professionale del personale del credito» sono sostituite, ai sensi dell’art. 1, dalle seguenti «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professio- nale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito».
Art. 6
1. In deroga all’art. 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, le parole «Fondo di so- lidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riquali- ficazione professionale del personale del credito» sono sostituite, ai sensi dell’art. 1, dalle seguenti «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professio- nale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito».
Art. 7
1. Il presente decreto lascia impregiudicato quanto disposto dall’art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale, nel determinare in ulterio- ri 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento suc- cessivamente al 31 dicembre 2011, il numero dei soggetti interessati dalla concessio- ne del beneficio di cui ai commi 14 e 15 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 con- vertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, ha stabilito che le disposizioni in materia di re- quisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di pre- stazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, com- ma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto di accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età.
Art. 8
1. L’efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 2012, ai sensi dell’art.
6. comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con xxxxxx- xxxxxxx, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
• Decreto 12 marzo 2012, n. 180 – Regolamento con- cernente modifiche al regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occu- pazione e della riconversione e riqualificazione professio- nale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della pre- videnza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l’articolo 17, comma 3;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un’organica riforma degli ammortizzatori sociali, ven- gano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un re- golamento-quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali;
Visto l’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l’I- stituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il “Fondo di solidarietà per il soste- gno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professiona- le del personale del credito”;
Visto il regolamento recante l’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previ- denza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programma- zione economica, del 28 aprile 2000, n. 158;
Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante mo- difiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l’istituzione del “Fondo di so- lidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riquali- ficazione professionale del personale del credito”;
Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversio-
ne e riqualificazione professionale del personale del credito”, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’econo- mia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226; Visto il Protocollo in tema di “Merca- to del lavoro e occupazione”, stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti fir- matarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso appor- tare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;
Sentite nelle riunioni del 15 marzo 2010 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato Protocollo del 16 dicembre 2009;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 158 del 28 apri- le 2000;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione con- sultiva per gli atti normativi nell’adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 12 mar- zo 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 11-bis del presente decreto;”;
2) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Comitato fissa la quo- ta del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all’articolo 11-bis del presente decreto.”;
3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) vigilare sulla affluenza dei contribu- ti, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull’andamento della gestione, stu- diando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la rial- locazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all’ar- ticolo 5, lettere a) e c);”.
b) all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) in via emergenziale: all’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i re- quisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presen- te articolo, dei trattamenti di cui all’articolo 11-bis del presente decreto.”;
c) all’articolo 6, comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: “Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b-bis), del presente decreto è dovuto al Fondo:”;
d) all’articolo 7:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e b-bis), del presente decreto, all’espletamen- to delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e b-bis), del presente decreto, nel- l’ambito dei processi di cui all’articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria”.
e) all’articolo 10:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria, in quanto com- patibili.”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nei casi di sospensione temporanea del- l’attività di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra € 1.984 e
€ 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessa- to è superiore a detto ultimo limite.”;
f) dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente:
“Articolo 11-bis Sezione emergenziale”
1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle pre- stazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto:
a) all’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del red- dito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.
2. L’accesso alle predette prestazioni è condizionato all’espletamento delle proce- dure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la ri- duzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che le procedure sin- dacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finché permanga tale con- dizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell’eventuale con- corso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:
a) 80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
b) 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
c) 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
4. In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del pre- sente articolo, il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata calcola- ta sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da par- te del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle presta- zioni erogate dal Fondo.
6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di pre- sentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di pre- cedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sotto- posizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata.
7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della se- zione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell’articolo 4, lettera b), del presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro.
8. Qualora un’azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito as- suma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell’azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all’ar- ticolo 4, comma 1, lettera c) e al comma 5 del presente articolo.”.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorre- re dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 di- cembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successi- vamente, dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Mi- nistri 25 marzo 2011.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi- ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 marzo 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero
p. Il Ministro dell’economia e delle finanze il Vice Ministro delegato
Grilli
Visto, il Guardasigilli: Xxxxxxxx
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. SALUTE e Min. Lavoro, regi- stro n. 11, foglio n. 289
• Decreto 28 aprile 2006, n. 226 – Regolamento con- cernente modifiche al regolamento recante l’istituzione del
«Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’oc- cupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito»*
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17, comma 3;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori so- ciali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristruttu- razione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di im- presa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 no- vembre 1997, n. 447, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico
alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto l’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il Contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione pro- fessionale del personale del credito»;
Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il regolamento relativo all’istitu- zione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della ri- conversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;
Visto il Contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante mo- difiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l’istituzione del «Fondo di so- lidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riquali- ficazione professionale del personale del Credito», depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2005;
Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perché il nuovo accor- do del 5 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive
* Approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mini- stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.
di sostegno del reddito e dell’occupazione già individuate nell’accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del fondo;
Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 14 no- vembre 2005;
Udito il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 13 febbraio 2006;
Acquisito il parere della XI Commissione lavoro della Camera dei deputati e rile- vato che la 11ª Commissione lavoro del Senato non ha manifestato il proprio avviso nel termine dei venti giorni (scadenza: 28 marzo 2006) previsti dal Regolamento del Se- nato per l’espressione dei pareri su atti del Governo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 29 mar- zo 2006;
Adotta
il seguente regolamento concernente modifiche al regolamento di cui alle premesse:
Art. 1
1. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:
«2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell’ambito del periodo inter- corrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all’articolo 2.».
Art. 2
1. L’articolo 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:
«Art. 14. – Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”, disci- plinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall’articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.».
(Omissis)
Accordo di proroga del fondo di solidarietà del personale del credito
Il 5 maggio 2005, in Roma (Omissis)
premesso che
– l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che, in atte- sa di un’organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione azienda- le e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori d’impresa sprov- visti di detto sistema;
– il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 no-
vembre 1997 n. 477, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai con- tratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell’adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell’articolo 2, com- ma 28 della legge n. 662 del 1996;
– con l’accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stata convenuta, in at- tuazione delle disposizioni richiamate, la istituzione presso l’Inps del “Fondo di so- lidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e ri- qualificazione professionale del personale del credito”;
– con il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 aprile 2000 n. 158 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;
considerato che
– l’accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 stabilisce, all’articolo 6, 1º comma che “il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 3:
1) in xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx);
0) xx xxx xxxxxxxxxxxxx:
all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione figurativa di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
(omissis).
A detti interventi verranno ammessi, nell’ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3.
Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell’ambito del periodo di cui al comma che precede, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di an- zianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 me- si, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”;
– l’articolo 18 dell’accordo collettivo nazionale citato, nel precisarne il carattere spe- rimentale, stabilisce che l’accordo medesimo decorre dall’entrata in vigore del De- creto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 an- ni da tale data: esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i cri- xxxx e per il periodo che le Parti concorderanno;
– il Regolamento di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 158, citato, stabilisce all’art. 14 che “il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della ri- conversione e riqualificazione professionale del personale del credito” scade tra- scorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquida- to secondo la procedura prevista dall’art. 6, commi 7, 8, 9 e 10;
rilevato che
– in attuazione e per effetto delle norme richiamate nelle premesse, il Regolamento del Fondo di solidarietà scadrà il 30 giugno 2010 (termine del decimo anno suc- cessivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 158 del 2000: 1° luglio 2000);
– tenuto conto della scadenza attualmente stabilita, a far tempo dal 1° luglio 2005 il Fondo non potrà erogare l’assegno straordinario per il sostegno del reddito per la
durata massima prevista (60 mesi) e che l’indicato periodo di erogazione della pre- stazione verrà progressivamente a ridursi con l’approssimarsi della scadenza del Fondo;
– è interesse reciproco delle Parti che il Fondo di solidarietà per il personale dipen- dente dalle Imprese di credito continui ad operare in condizioni che assicurino al meglio la rispondenza delle prestazioni garantite rispetto alle necessità delle Im- prese medesime e dei lavoratori interessati;
– è opportuno ai predetti fini prevedere, nel rispetto delle procedure previste dal de- creto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novem- bre 1997, n. 477, modifiche dell’accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, che assicurino un adeguato prolungamento della valenza temporale della regola- mentazione, a fronte delle richiamate problematiche concernenti la durata massi- ma di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito;
si conviene quanto segue
Art. 1
La scadenza di cui all’art. 18 dell’accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 è di comune intesa fissata alla data del 30 giugno 2020.
L’accordo 28 febbraio 1998 potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza sta- bilita nel presente articolo, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.
Art. 2
Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti del de- creto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, ai competenti Dicasteri di emanare le norme conseguenti a modifica, sui punti corrispondenti, del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regola- mento relativo all’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, del- l’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di- pendente dalle imprese di credito”.
Fondo di solidarietà del personale del credito Verbale di accordo
Il 12 febbraio 2005, in Roma (Omissis)
premesso che
– l’art. 11, comma 10, dell’Accordo 28 febbraio 1998, sottoscritto dall’ABI e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori richiamate in epigrafe, relativo alla istitu- zione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle im- prese di credito, e l’art. 10, comma 9, del decreto 28 aprile 2000, n. 158 dettano i criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito;
– in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni indicate – relativamente al- la nozione di “importo netto del trattamento pensionistico”, sotto il profilo riguar- dante la disciplina fiscale applicabile al trattamento pensionistico lordo ai fini del-
la determinazione del corrispondente importo “netto” – è emersa la questione in- terpretativa se, ai predetti fini, si debba o meno tener conto delle detrazioni e/o de- duzioni fiscali eventualmente spettanti al lavoratore interessato,
si conviene quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.
Art. 2
Le disposizioni di cui in premessa si interpretano nel senso che l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’ambito dell’assicurazione generale obbligato- ria si determina assoggettando l’importo lordo del predetto trattamento alle aliquote Ir- pef per scaglioni di reddito vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavo- ro del dipendente che accede al Fondo, dovendosi ritenere pertanto esclusa, ai pre- detti fini, l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile/detrazioni di imposta, previste in base alla legislazione vigente alla stessa data e tempo per tempo.
* * *
Le Parti stipulanti il presente verbale di accordo impegnano i rispettivi rappresen- tanti nel Comitato Amministratore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddi- to, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del persona- le dipendente dalle imprese di credito” affinché, in seno al predetto Comitato, assu- mano le conseguenti deliberazioni.
Fondo di solidarietà del personale del credito Verbale di accordo
Il 12 febbraio 2005, in Roma (Omissis)
premesso che
– l’art. 11, comma 10, dell’Accordo 28 febbraio 1998, sottoscritto dall’ABI e dalle Or- ganizzazioni sindacali dei lavoratori richiamate in epigrafe, relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della ricon- versione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, e l’art. 10, comma 9, del decreto 28 aprile 2000, n. 158 dettano i criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito;
– in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni indicate – relativamente alla nozione di “importo netto del trattamento pensionistico”, sotto il profilo riguardante i criteri di computo della “maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante”, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico lordo spettante – è emersa la questio- ne se, ai predetti fini, si debba tener conto della anzianità contributiva che il lavo- ratore sarebbe in grado di maturare all’atto del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, ovvero dell’anzianità contributiva mi- nima richiesta dalle disposizioni di legge per il diritto alla pensione,
si conviene quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.
Art. 2
L’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’ambito dell’assicura- zione generale obbligatoria si determina individuando la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità, nella misura corrispondente al numero delle settimane di contribuzione che mancano sino al mo- mento della maturazione, da parte del lavoratore, dei requisiti per il diritto alla pen- sione di vecchiaia e/o anzianità.
Art. 3
Gli effetti di quanto previsto all’articolo 2 si applicano ai trattamenti per assegni straordinari di sostegno del reddito in atto alla predetta data o liquidati successiva- mente e decorrono dalla data della stipula del presente verbale di accordo.
* * *
Le Parti stipulanti il presente verbale di accordo impegnano i rispettivi rappresen- tanti nel Comitato Amministratore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddi- to, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del persona- le dipendente dalle imprese di credito” affinché, in seno al predetto Comitato, assu- mano le conseguenti deliberazioni.
Verbale di riunione*
Il giorno 31 maggio 2001, in Roma (Omissis)
in relazione a quanto previsto dal verbale di intesa del 7 febbraio 1996, e tenuto conto delle disposizioni del ccnl dell’11 luglio 1999, dell’accordo quadro del 31 otto- bre 2000 e del ccnl 1° dicembre 2000, resta chiarito che la misura del contributo an- nuo per la Casdic:
– è pari a L. 700.000 a carico dell’Azienda a favore di ciascun quadro direttivo di 3° e di 4° livello – e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a cari- co) – iscritto alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, co- me disposto dall’art. 74 del ccnl 11 luglio 1999;
– è pari a L. 1.500.000 a carico dell’Azienda a favore di ciascun dirigente – e del re- lativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico) – iscritto alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, anche ai sensi dall’art. 3 del ccnl 1° dicembre 2000;
– è pari a L. 300.000 a carico dei dirigenti, dei quadri direttivi di 3° e di 4° livello, iscritti alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, come previsto dagli specifici accordi in materia.
* Le ulteriori intese relative alla Casdic sono reperibili nella sezione “accordi” del sito web www.ca- xxxx.xx.
Resta fermo quanto previsto in proposito dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI.
La presente intesa non si applica presso le Aziende già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
Le previsioni del presente verbale di riunione non operano inoltre in quelle situa- zioni aziendali – diverse da quelle di cui al comma precedente – che, per la materia dell’assistenza sanitaria integrativa, siano diversamente definite, fermo restando che i trattamenti suindicati non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.
Verbale di incontro sul fondo di solidarietà del personale del credito
Il 15 febbraio 2001, in Roma (Omissis)
premesso che:
– l’art. 12 del Decreto 28 aprile 2000 n. 158, recante il Regolamento relativo all’i- stituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dal- le imprese del credito, prevede che “entro tre mesi dall’istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall’applicazione di accordi stipula- ti ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è tra- sferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del perso- nale del credito, il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli ac- cordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l’importo dai datori di lavoro obbligati”;
– sono stati convenuti, in attuazione del rinvio contenuto nell’art. 12 del Regola- mento, i seguenti criteri:
1. Il Fondo potrà assumere la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti da ac- cordi che abbiano disciplinato la erogazione, ai sensi dell’art. 59, comma 3 della leg- ge 27 dicembre 1997 n. 449, di trattamenti di sostegno del reddito, comprensivi del- la copertura contributiva ivi prevista;
2. Sono esclusi dal trasferimento al Fondo i trattamenti aziendali di durata residua non superiore, alla data del 1° gennaio 2001, a sei mesi.
• Decreto 28 aprile 2000, n. 158 - Regolamento rela- tivo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e ri- qualificazione professionale del personale dipendente dal- le imprese di credito
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l’articolo 17, comma 3;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori so- ciali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristruttu- razione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di im- presa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novem- bre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all’a- dozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto l’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione pro- fessionale del personale del credito»;
Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell’adozione del presente regolamen- to, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 30 agosto 1999; Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell’ambito degli in- terventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità, l’oppor- tunità di dare priorità ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano otte-
nuto finanziamenti comunitari;
Ritenuto di non dare seguito all’indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorità farebbe venire meno i criteri di precedenza e turnazione, così come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 feb- braio 2000;