Manuale Operativo
Emergenza Covid19
Garanzia dello Stato
su operazioni di Confirming, Anticipi contratto, Factoring pro solvendo e Factoring pro soluto
Manuale Operativo
Roma, 28 Aprile 2022
Indice
2. Caratteristiche dell’intervento 5
2.2 Tipologia e caratteristiche delle operazioni ammesse a garanzia 6
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE 9
3. Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia per operazioni di confirming, anticipo contratto e factoring pro solvendo e factoring pro soluto 11
4. Processo per l’ottenimento della garanzia SACE 14
5.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore 16
5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore 16
5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di garanzia SACE 18
5.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore 18
5.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE 19
5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento 19
6. Procedura “ordinaria” riservata alle Grandi Imprese 21
7. Richiesta di adeguamento in aumento di durata delle operazioni già ammesse a Garanzia Italia 23
9. Azioni successive all’ottenimento della Garanzia 29
Allegato 1 - Esempi di calcolo dell’importo massimo del prestito assumibile 31
Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Italia 33
Allegato 3 – Richiesta accreditamento Portale 45
1. Normativa di riferimento
L’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (il “Decreto”), come convertito in Legge, e modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e modificato dal Decreto Legge del 25 maggio 2021, n.73 (il “DL Sostegni bis”) e da ultimo dalla Legge del 30 dicembre 2021 n. 234, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 30 giugno 2022, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, nonché, per quelle ammissibili alla garanzia ISMEA, alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Le garanzie ai sensi del Decreto vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione.
2. Caratteristiche dell’intervento
▪ Soggetto finanziatore: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e società di factoring soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia
▪ SACE S.p.A.: concedente, fino al 30 giugno 2022, le garanzie che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto.
▪ Imprese (beneficiarie): imprese, diverse da banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività1 e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
o sede legale in Italia
o non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate come rilevabili dal soggetto finanziatore, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-192
o con riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dichiarazione di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo3 stesso ai sensi del
1 Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2 Tra le imprese non identificate come in difficoltà sono altresì incluse quelle che alla data del 29 febbraio 2020 a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 00-xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013.
3 Potranno avere accesso a Garanzia Italia anche quelle PMI che presentino un plafond residuo presso il Fondo insufficiente per la definizione e l’ottenimento di un nuovo finanziamento dal sistema bancario
Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, nonché, per quelle ammissibili alla garanzia ISMEA, alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
o che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea. Tale condizione non si applica se l’Impresa Beneficiaria dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
2.2 Tipologia e caratteristiche delle operazioni ammesse a garanzia
Sono ammessi a garanzia nuove operazioni di finanziamento con o senza concessione di un fido (“linea di credito”) che siano:
▪ riconducibili all’operatività di confirming, anticipo contratto, factoring pro solvendo e factoring pro soluto secondo le caratteristiche e modalità dettagliate nelle relative schede prodotto di cui all’allegato 2.
▪ concesse nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso, nel presente Manuale Operativo e nelle Condizioni Generali - Garanzia Italia (“CG Factoring – GI”) e relativi allegati
▪ a valere su crediti che nell’ambito del factoring pro-solvendo e nel factoring pro soluto, indicano i crediti stessi ceduti dall’Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, relativi a fatture emesse dall’Impresa Beneficiaria entro e non oltre il 30 giugno 224
4 Nell’operatività di factoring pro solvendo e pro soluto rotativo, l’anticipazione è possibile anche fino al 31 dicembre 2022, a condizione che tali fatture siano riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 30 giugno 2022.
▪ erogate entro i termini massimi previsti5 in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022:
▪ destinati a sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l’impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione. Non sono ammesse operazioni di rifinanziamento
▪ destinati6 a sostenere le esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
▪ destinati, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento.
▪ destinati all’allungamento della durata fino a 8 anni, nell’ambito di operazioni di sostituzione di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Garanzia Italia, e per i quali viene richiesta la pari sostituzione della garanzia stessa.
5 In caso di factoring pro soluto relativo a debitori pubblici, tale termine è pari a 60 giorni.
6 Limitatamente al factoring pro soluto e pro solvendo.
I finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia SACE dovranno presentare (tra l’altro) le seguenti caratteristiche:
▪ durata totale non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 30 giugno 2030)7
▪ periodo di preammortamento (non applicabile per operazioni di factoring pro solvendo e pro soluto) fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi
▪ piano di ammortamento (non applicabile per operazioni di factoring pro solvendo e pro soluto) Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest’ultima unicamente in caso di tasso fisso
▪ periodicità di pagamento delle rate trimestrale (non applicabile per operazioni di factoring pro solvendo e pro soluto)
▪ erogazioni, in unica soluzione8, e nel caso di factoring pro soluto di una parte pari ad almeno il 50% dell’importo del finanziamento, su un conto corrente dedicato intestato all’impresa richiedente, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento, esplicitando nella richiesta di utilizzo del finanziamento il CUI e la locuzione “sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020”
▪ pari passu agli altri finanziamenti in essere all’ impresa beneficiaria
Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti da Garanzia Italia si collocano almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati.
7 Subordinatamente alle condizioni esplicitate nel paragrafo 7 con riferimento alle estensioni o alle sostituzioni
8 Eccetto nel caso di cessioni di crediti nell’ambito del factoring prosolvendo o prosoluto “rotativo” in cui le erogazioni potranno avvenire anche in più soluzioni anche successivamente al 30 giugno 2022 ma non oltre 31 dicembre 2022, a condizione che le fatture siano relative a prestazioni erogate entro il 30 giugno 2022.
• Con riferimento all’importo del prestito e alla % di garanzia SACE, si rimanda allo schema seguente:
▪ ai fini dell’individuazione del limite massimo di importo agevolabile, concorrono (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da Garanzia Italia nonché quelli concessi nell’ambito delle misure messe in atto per il Covid-19 (Fondo Centrale di Garanzia), e le garanzie rilasciate da ISMEA. I valori di fatturato, costo del personale e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento.
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE
▪ la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e avente ad oggetto il
rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori. La banca o il factor si obbligano a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE. Eventuali altre garanzie ottenute da parte del soggetto finanziatore si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.
▪ le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso la banca o il factor e in rapporto all’importo garantito, sono le seguenti:
o per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
o per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno,
c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
o per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;
o per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base
per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno;
Nel successivo paragrafo 7 relativo all’estensione della durata o alla sostituzione, con un nuovo finanziamento, di un altro già garantito con Garanzia Italia, vengono inoltre, sinteticamente, riportate le specifiche casistiche.
La banca o il factor sarà ritenuto responsabile di inadempimento esclusivamente in caso di mancata retrocessione a SACE di commissioni per la garanzia regolarmente corrisposte dall’impresa beneficiaria, fatta eccezione per la commissione annuale dovuta per la prima annualità. Nel caso di Factoring pro solvendo e pro soluto “spot” o “rotativo” con durata inferiore ai 12 mesi la remunerazione SACE sarà calcolata sulla base della durata effettiva del finanziamento9.
3. Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia per operazioni di confirming, anticipo contratto e factoring pro solvendo e factoring pro soluto
Il soggetto finanziatore, dopo aver aderito alle condizioni previste dalle CG e relativi allegati, mediante “Atto di Adesione” riportato nelle CG e che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore, ovvero da persona delegata e munita dei necessari poteri di firma, e inviato via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, potrà procedere all’accreditamento mediante registrazione sul portale on-line di SACE (“Portale Garanzia Italia”).
La procedura di accreditamento al Portale Garanzia Italia richiede l’individuazione da parte del soggetto finanziatore, di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a
9 Nel caso di pro solvendo e pro soluto rotativo, sarà calcolata sulla base della percentuale garantita del limite di credito.
SACE tramite il Portale Garanzia Italia. A tale referente sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo ("ID") e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.
Il Referente di Prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).
Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell’account e del Servizio" ("CGUS") del Portale Garanzia Italia (disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l’esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell’Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell’account.
Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:
(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.
(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.
Al fine di rilascio delle credenziali per il Referente di Prodotto, il soggetto finanziatore dovrà inviare la richiesta come da allegato 3 del presente manuale operativo, opportunamente compilata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore e dal referente da esso identificato ed inviata via PEC. Solo successivamente il Referente di Prodotto riceverà via mail le credenziali per accedere al sistema on-line di SACE.
4. Processo per l’ottenimento della garanzia SACE
Il processo per l’ottenimento della garanzia SACE prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l’impresa riceve la linea di credito richiesta o l’anticipo delle fatture e prevede due modalità distinte in funzione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell’importo massimo del finanziamento, come di seguito indicato:
▪ “procedura semplificata”: per le imprese con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi di euro e con non più di 5.000 dipendenti in Italia e per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro (cfr. paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4)
▪ “procedura ordinaria”: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro10 (cfr. paragrafo 6).
5. Procedura semplificata
Le imprese beneficiarie devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla garanzia SACE il cui contenuto è esplicitato nella “Richiesta di Finanziamento Garantito”, riportata nelle CG.
La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere le seguenti dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l’accesso, costituiscono presupposto necessario:
▪ dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie antecedenti agli eventi COVID-1911
10 Incluso il caso di cumulo dei finanziamenti per singolo richiedente superiore o uguale a Eur 375mln
11
11 Le imprese che alla data del 28/02/2020 o successivamente alla data del 28/02/2020: a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono considerate ammissibili a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni
▪ dichiarazione sul rispetto del limite dell’importo della linea di credito richiesta con riferimento al fatturato e al costo del personale, desumibili dal bilancio 2019 o dalla dichiarazione fiscale 2019 ovvero dai dati certificati (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell’impresa)
▪ attestazione circa l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata dell’operazione
▪ attestazione circa l’impegno dell’impresa beneficiaria a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione
▪ attestazione sulle finalità (scopo)12
▪ attestazione circa il fatto che né l’impresa richiedente, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte dell’impresa richiedente ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie a decorrere dal 1 gennaio 2022 e si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2022. Qualora l’impresa abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta della linea di credito, l'impegno anzidetto viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta.
▪ Sarà inoltre ammessa la distribuzione dei dividendi infragruppo da parte delle società operative alla capogruppo nella misura in cui (i) la capogruppo sia debitrice o garante/coobbligato al 100% della linea garantita da SACE, (ii) le operative siano possedute al 100% dalla capogruppo e (iii) la capogruppo non distribuisca dividendi.
classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 00-xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013. Resta inteso che le imprese in tali categorie, per poter essere considerate ammissibili, dovranno essere comunque identificate come non in difficoltà finanziaria al 31/12/2019 ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.
12 Solo in riferimento alla liquidità ottenuta dall’impresa beneficiaria tramite l’anticipo
▪ attestazione circa l’assenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d) ulteriori dichiarazioni, come dettagliate nelle CG e relativa modulistica.
5.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore
5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore
Il soggetto finanziatore, ricevuta da parte del soggetto richiedente la Richiesta di Finanziamento Garantito, avvia l’istruttoria creditizia sottoponendo la proposta ad esito favorevole agli organi deliberanti aziendalmente competenti.
All’esito della positiva delibera, il soggetto finanziatore presenta a SACE la Richiesta di Xxxxxxxx, con la quale:
▪ il soggetto finanziatore dichiara:
o di aver ricevuto dall’impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento
o di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finanziamento, subordinatamente all’ottenimento della Garanzia SACE
▪ il soggetto finanziatore conferma:
o di aver concluso con esito positivo le procedure “know your customer”
o di aver verificato che il costo del finanziamento, comprensivo delle commissioni bancarie (che dovranno essere limitate al recupero dei costi) e della Garanzia SACE, risulta inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE
o che sulla base dei dati e delle dichiarazioni fornite dall’impresa beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, la stessa non rientrava, alla data del 31
dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà13 ai sensi della normativa europea di riferimento14
o che l’impresa beneficiaria non risultava, alla data del 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate come rilevabili dal soggetto finanziatore e pertanto: 1) il soggetto finanziatore classificava l'esposizione tra le Esposizioni non Deteriorate come definite ai sensi della normativa europea, 2) in centrale rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non si evidenziavano segnalazioni di sofferenze a sistema 3) in centrale rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non si evidenziava la presenza di un rapporto tra totale sconfinamenti per cassa e totale accordato per cassa superiore al 20%. Tali condizioni verifiche devono verificarsi tutte congiuntamente.
▪ il soggetto finanziatore, inoltre, fornisce:
o informazioni in merito alle caratteristiche del finanziamento (importo, scopo, durata, piano di ammortamento se applicabile, ecc.)
o gli ulteriori elementi richiesti per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 e,
13 Tra le imprese non identificate come in difficoltà sono altresì incluse quelle che alla data del 29 febbraio 2020 a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal
Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 00-xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013.
14 Le imprese che alla data del 28/02/2020 o successivamente alla data del 28/02/2020: a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
(b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono considerate ammissibili a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal
Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 00-xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013. Resta inteso che le imprese in tali categorie, per poter
essere considerate ammissibili, dovranno essere comunque identificate come non in difficoltà finanziaria al 31/12/2019 ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014
comunque, in caso di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni
15di euro (solo per procedura ordinaria).
Il soggetto finanziatore raccoglierà inoltre la copia della Richiesta di Finanziamento (Allegato 1) corredata dal Sub Allegato A - Autocertificazione Antimafia all’Allegato 1 da parte dell’impresa beneficiaria
5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di xxxxxxxx XXXX
Il soggetto finanziatore censisce e verifica la documentazione acquisita, procedendone all’archiviazione anche in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere ritenuta fino alla scadenza del 12°(dodicesimo) mese successivo al rimborso totale del finanziamento.
5.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore
Il soggetto finanziatore, che potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (pool di finanziatori) partecipanti al finanziamento, accede al Portale Garanzia Italia con le proprie credenziali, carica i dati richiesti e rende le dichiarazioni previste secondo quanto riportato nel modulo “Richiesta di Garanzia SACE”, allegato alle CG. Inoltre, qualora il finanziamento sia erogato da un pool di banche, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dalla banca agente (SACE Agent), anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori. Con riferimento agli impegni del soggetto finanziatore previsti dall’ art.
9.1 (ii) delle CG, in caso di finanziamenti erogati in pool, tali impegni dovranno ritenersi rispettati da ciascun soggetto finanziatore, ad eccezione del soggetto che svolge esclusivamente un ruolo di SACE Agent del finanziamento.
La richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad una sola linea o riguardare, in modo massivo, una pluralità di linee di credito:
▪ nel caso di singola istanza, procede al caricamento dei dati avvalendosi dell’apposito
form presente nel Portale Garanzia Italia. Il soggetto finanziatore allega, inoltre, sul
15 Incluso il caso di cumulo dei finanziamenti per singolo richiedente superiore o uguale a Eur 375mln
Portale la Richiesta di Finanziamento (Allegato 1), firmata dall’impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A- Autocertificazione Antimafia all’Allegato 1 da parte dell’impresa beneficiaria. Nel caso di istanza massiva (applicabile solo nel caso di procedura semplificata), procede al caricamento dei dati avvalendosi dell’apposito file strutturato che, una volta scaricato (funzionalità: Download) dal Portale Garanzia Italia, potrà essere caricato dal soggetto approvatore sullo stesso portale (funzionalità: Upload). Il soggetto finanziatore provvede, inoltre, ad inviare tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, la Richiesta di Finanziamento (Allegato 1), firmata dall’impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A- Autocertificazione Antimafia all’Allegato 1 da parte dell’impresa beneficiaria.
Non è ammesso modificare i dati inseriti una volta inviata la richiesta a SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova.
5.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE
SACE, una volta ricevute le richieste di garanzia, provvederà in ordine cronologico di arrivo delle stesse, a riscontrare l’esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate.
Ad esito delle verifiche:
▪ nel caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo (“CUI”) della garanzia, confermando l’avvenuta emissione della stessa attraverso il rilascio della Lettera di Garanzia
▪ la garanzia, al momento della generazione del CUI, risulterà in stato “Garanzia Emessa”. Non sarà necessario ricevere la garanzia controfirmata dal soggetto finanziatore.
5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento
Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il Portale Garanzia Italia (in modalità singola o massiva, tramite upload del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la
data di avvenuta erogazione del finanziamento. SACE assocerà al CUI della garanzia la data di erogazione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da “Garanzia Emessa” a “Garanzia Perfezionata”, attribuendo la data di decorrenza pari a quella di avvenuta erogazione del finanziamento (nel caso di factoring pro solvendo e di pro soluto rotativo a partire dalla data della prima erogazione). Il soggetto finanziatore riceverà copia del piano con indicazione delle rate di premio da corrispondere a SACE nel corso del finanziamento.
Dalla data di emissione della Garanzia SACE il soggetto finanziatore dovrà procedere all’erogazione del finanziamento (nel caso di factoring pro solvendo e pro soluto rotativo la prima erogazione) entro: (i) 30 (trenta) giorni di calendario per la procedura semplificata e
(ii) 45 (quarantacinque) giorni di calendario per la procedura ordinaria16. La mancata erogazione entro i predetti termini comportano la decadenza della garanzia.
Il premio SACE sarà corrisposto in via anticipata annualmente (il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione; i pagamenti successivi annui saranno calcolati sull’importo residuo trimestre per trimestre e saranno corrisposti entro 10 giorni dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento. I Corrispettivi Annuali per le annualità successive alla prima, vengono corrisposti, entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell’ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento.
Per quanto attiene alle forme tecniche factoring pro solvendo e pro soluto il premio sarà corrisposto come segue:
Cessione “spot” o “rotativa” con durata inferiore ai 12 mesi: il premio verrà corrisposto in modalità upfront e calcolato proporzionalmente alla durata e sull’importo della garanzia richiesta.
Cessione “spot” o “rotativa” con durata superiore ai 12 mesi: il premio è calcolato sull’importo della garanzia richiesta e verrà corrisposto come segue:
16 Nel Factoring pro soluto, nel caso di debitore ceduti pubblici, i suddetti termini si intendono pari a massimo 60 giorni
il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto in via anticipata annualmente entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione (la prima erogazione nel caso di factoring pro solvendo o pro soluto rotativo);
6. Procedura “ordinaria” riservata alle Grandi Imprese
In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000, e comunque, in ipotesi di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro, SACE applica la cosiddetta “procedura ordinaria”17 e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l’avvio della fase istruttoria.
Pertanto, prima dell’avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti di eleggibilità previsti dal Decreto per accertarne la piena sussistenza, il soggetto finanziatore dovrà:
17 Incluso il caso di cumulo dei finanziamenti per singolo richiedente superiore o uguale a Eur 375mln
Inoltre, la banca dovrà inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia:
o una scheda di sintesi dell’istruttoria, alla casella di posta elettronica dedicata (xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx), completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore stesso, oltre alle motivazioni per le quali il soggetto finanziatore ritiene, nei casi in cui dovesse essere richiesto, sussistano le condizioni per un innalzamento della percentuale di garanzia, in coerenza con quanto previsto dal Decreto, fornendo i razionali a supporto della stessa proposta
o informazioni utili per svolgere l’analisi creditizia quali: (i) Bilanci (ultimo disponibile anche provvisorio), (ii) composizione e scadenze del debito finanziario (qualora non desumibili dal bilancio), (iii) business plan ed eventuali azioni per fronteggiare l’emergenza, (iv) backlog per aziende che operano su commessa. Tali informazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica dedicata (xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx)
Una volta completata l’istruttoria, SACE ne invia gli esiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Il rilascio della garanzia (con il relativo CUI) è subordinato all’emissione di un apposito decreto da parte del MEF.
7. Richiesta di adeguamento in aumento di durata delle operazioni già ammesse a Garanzia Italia
7.1 Sostituzione di finanziamenti già assistiti da una Garanzia Italia con nuovi finanziamenti aventi durata superiore
Il soggetto finanziatore può richiedere la sostituzione, per adeguamento in aumento di durata, delle operazioni già ammesse a Garanzia Italia. Dopo il completamento delle fasi previste al paragrafo 5.1 e 5.2.1 e 5.2.2, il soggetto finanziatore effettua direttamente sul Portale Garanzia Italia la richiesta di sostituzione mediante identificazione del CUI della relativa garanzia SACE e conferma o modifica gli elementi identificativi del finanziamento oggetto di sostituzione. Possono essere modificati in aumento non solo la durata ma anche l’importo dell’operazione, prevedendo quindi eventuale finanza aggiuntiva18, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. E’ possibile inoltre modificare ad esempio il tasso e le commissioni applicate, etc..
Dopo il completamento delle fasi previste al paragrafo 5.1 e 5.2.1 e 5.2.2, il soggetto finanziatore effettua direttamente sul Portale Garanzia Italia la richiesta di sostituzione mediante identificazione del CUI della relativa garanzia SACE e conferma o modifica gli elementi identificativi del finanziamento oggetto di sostituzione. Possono essere modificati in aumento non solo la durata ma anche l’importo dell’operazione, prevedendo quindi
18 L’obbligo è previsto esclusivamente per nuove operazioni con finalità di rifinanziamento del debito accordato in essere non assistite da Garanzia Italia
eventuale finanza aggiuntiva19, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. E’ possibile inoltre modificare ad esempio il tasso e le commissioni applicate, etc..
Si riportano di seguito le diverse casistiche della sostituzione, , e le tabelle di commissioni annue applicabili.
▪ Nuovo finanziamento fino a 6 anni di durata maggiore rispetto al precedente:
Tipologia di Impresa Beneficiaria | Per 1° anno | Per 2°-3° anno | Per 4°-5°-6° anno |
Piccola Media Impresa | 25 bps | 50 bps | 100 bps |
Grande Impresa | 50 bps | 100 bps | 200 bps |
▪ Nuovo finanziamento di durata superiore a 6 anni:20
Tipologia di Impresa Beneficiaria | Per 1° anno | Per 2°-3° anno | Per 4°-5°-6° anno | Per 7°-8° anno |
Piccola Media Impresa | 75 bps | 100 bps | 150 bps | 250 bps |
Grande Impresa | 100 bps | 150 bps | 250 bps | 350 bps |
7.2 Modalità con cui è possibile richiedere la sostituzione
Il soggetto finanziatore può accedere direttamente al Portale Garanzia Italia e dalla schermata di riepilogo delle garanzie già perfezionate, può attivare una richiesta di
19 L’obbligo è previsto esclusivamente per nuove operazioni con finalità di rifinanziamento del debito accordato in essere non assistite da Garanzia Italia
20 Nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già corrisposto per l’operazione oggetto di sostituzione, la commissione
annua relativa al periodo di rischio non ancora trascorso, le commissioni annue della nuova operazione verranno calcolate al netto di quest’ultima.
sostituzione della garanzia, che gli permetterà modificare i dati del finanziamento da sostituire, tra cui, eventualmente, anche l’ammontare del finanziamento.
In tutti i casi in cui vi sia un’operazione di sostituzione la stessa deve prevedere la stipula/efficacia del nuovo finanziamento o l’erogazione (se prevista) entro la data di scadenza prevista per il pagamento della rata relativa al trimestre in corso.
Quindi se:
- l’operazione di sostituzione non prevede una nuova erogazione (quindi o perché il soggetto finanziatore decida di non estinguere anticipatamente la precedente operazione ed erogarne una nuova o perché non intenda concedere nuova finanza) il soggetto finanziatore dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo contratto di finanziamento e comunicare la data di efficacia dello stesso a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE, nel caso di operazioni in semplificata, ovvero entro 45 giorni nel caso di operazioni in ordinaria.
- l’operazione di sostituzione prevede una nuova erogazione – perché il soggetto finanziatore decide di estinguere anticipatamente la precedente operazione ed erogarne una nuova e perché intende concedere nuova finanza – il soggetto finanziatore dovrà, ricevuta la nuova garanzia, erogare il finanziamento e la nuova finanza e comunicare la data dell’erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE, nel caso di operazioni in semplificata, ovvero entro 45 giorni nel caso di operazioni in ordinaria.
- l’operazione di sostituzione prevede una nuova erogazione – perché il soggetto finanziatore decide di estinguere anticipatamente la precedente operazione ed erogarne una nuova ma non intende concedere nuova finanza – il soggetto finanziatore dovrà, ricevuta la nuova garanzia, erogare il finanziamento e comunicare la data dell’erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in
cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE nel caso di operazioni in semplificata, ovvero entro 45 giorni nel caso di operazioni in ordinaria.
- anche qualora il soggetto finanziatore decida di non estinguere anticipatamente la precedente operazione erogandone una nuova ma comunque di erogare nuova finanza, dovrà comunicare la data dell’erogazione a SACE della nuova finanza entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE nel caso di operazioni in semplificata, ovvero entro 45 giorni nel caso di operazioni in ordinaria.
7.3 Calcolo delle commissioni annue
In caso di richiesta di sostituzione sarà effettuato, se necessario, un ricalcolo delle annualità di premio non decorse e corrisposte. Il soggetto finanziatore, inserendo la data di efficacia del contratto o di erogazione qualora quest’ultima sia prevista, riceverà il nuovo piano delle commissioni annue ricalcolate.
In caso di commissioni annue già corrisposte per il periodo di rischio non ancora trascorso, le nuove commissioni annue verranno calcolate al netto. Le commissioni annue già corrisposte per il periodo di rischio già decorso non verranno invece nettate dal nuovo piano premi.
7.4 Estensione di durata dei finanziamenti già assistiti da una Garanzia Italia
Il soggetto finanziatore può richiedere l’estensione della durata del finanziamento in essere tramite la procedura variazioni direttamente sul Portale Garanzia Italia. L’estensione consente unicamente la modifica della durata door-to-door fermo restando tutte le altre condizioni del finanziamento (preammortamento, tasso/margine applicato e commissioni).
Si riportano di seguito le diverse casistiche dell’estensione, e le tabelle di commissioni annue applicabili.
▪ Estensione durata finanziamento con durata complessiva fino a 6 anni:
Tipologia di Impresa Beneficiaria | Per 1° anno | Per 2°-3° anno | Per 4°-5°-6° anno |
Piccola Media Impresa (PMI) | 25 bps | 50 bps | 100 bps |
Grande Impresa (GI) | 50 bps | 100 bps | 200 bps |
▪ Estensione durata finanziamento oltre i 6 anni e fino a 8 anni:
Tipologia di Impresa Beneficiaria | Per 1° anno | Per 2°-3° anno | Per 4°-5°-6° anno | Per 7°-8° anno |
Piccola Media Impresa (PMI) | 75 bps | 100 bps | 150 bps | 250 bps |
Grande Impresa (GI) | 100 bps | 150 bps | 250 bps | 350 bps |
E’ dovuto il pagamento della differenza tra le due tabelle precedenti con riferimento alle nuove commissioni annue applicabili e le annualità già decorse e corrisposte. Il versamento di tale differenza a SACE dovrà essere effettuato entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto il perfezionamento dell’appendice di estensione della garanzia.
Termini temporali per richiedere estensione
Le richieste di estensione potranno pervenire a SACE anche successivamente al 30 giugno 2022, fermo restando la durata massima del 30 giugno 2030 ed in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni generali pubblicate da SACE sul proprio sito internet.
7.5 Modalità con cui è possibile richiedere l’estensione
In caso di estensione il soggetto finanziatore, dovrà procedere alla richiesta di estensione della garanzia, mediante la procedura variazioni direttamente sul Portale Garanzia Italia, caricando sullo stesso l’Allegato - Richiesta di estensione del finanziamento firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal soggetto munito di poteri.
Con riferimento alle richieste di estensione della durata dei finanziamenti in bonis e della garanzia corrispondente, sarà infatti necessario allegare mediante upload la modulistica
integrativa messa a disposizione degli utenti sul portale Garanzia Italia e disponibili altresì sul sito Sace.
Le richieste di estensione saranno istruite e le garanzie estese concesse, mettendo poi a disposizione del soggetto finanziatore, apposita appendice di estensione.
7.6 Calcolo delle commissioni annue
Il nuovo corrispettivo annuale sarà comunicato da SACE contestualmente al momento del perfezionamento dell’appendice di estensione della garanzia ovvero alla comunicazione, da parte del soggetto finanziatore, dell’avvenuto perfezionamento del relativo accordo estensivo.
Esclusivamente nel caso di estensione del finanziamento oltre i 6 anni, le commissioni annue della garanzia includeranno anche l’eventuale differenziale dovuto al ricalcolo delle annualità già decorse e corrisposte. Ad esempio in relazione ad una garanzia già emessa a valere su un finanziamento di durata < 6 anni, si richiede l’estensione della durata fino a 8 anni, sarà richiesta l’integrazione di premio relativo alle annualità già decorse e corrisposte nel periodo considerato, calcolata come differenziale tra le tabelle riportate al paragrafo 7.4.
8. Monitoraggio Periodico
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore, direttamente dal portale Garanzia Italia, invierà a SACE le informazioni contenute nel format allegato alle CG (“Modello di Rapporto Trimestrale”), al fine di consentire a SACE il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, inter alia, dell’assenza di comunicazioni da parte dell’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria previsti ai sensi del Decreto (ad es. su gestione livelli occupazionali, non distribuzione di dividendi).
9. Azioni successive all’ottenimento della Garanzia
9.1. Escussione
La garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.
A seguito della ricezione di una richiesta di escussione (che la banca o il factor dovrà inviare tramite PEC alla casella xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx), secondo il modello di “Richiesta di escussione” allegato alle CG, SACE verserà, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti da parte del soggetto finanziatore, le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:
▪ 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle CG
▪ 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.
SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l’indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento (nell’ipotesi di factoring pro-solvendo e pro-soluto, in base alle scadenze dei Crediti) a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
9.2. Surroga
A seguito dell’escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l’impresa beneficiaria.
9.3. Azioni di recupero
Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.
Dopo l’escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV Srl. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l’esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.
Allegato 1 - Esempi di calcolo dell’importo massimo del prestito assumibile
Esempio 1: Impresa singola non appartenente ad alcun gruppo
Esempio 2: Impresa appartenente a gruppo con operatività sia in Italia sia all’estero
Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Italia
Emergenza Covid19
Scheda Prodotto delle operazioni di confirming, anticipi contratto, factoring pro solvendo e pro soluto alle quali può essere applicata la Garanzia Italia
Chi può richiederlo
Le imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:
▪ sede in Italia;
▪ assenza di difficoltà economica al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all’epidemia di Covid- 19;
o a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
o (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o
o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 00-xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x) x x), xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 575/2013
▪ utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza limitatamente alle PMI21 e utilizzo delle garanzie ISMEA per le aziende che ne hanno accesso.
21 L’Impresa Beneficiaria se PMI può altresì dichiarare che non ha esaurito completamente il plafond (specificando la capacità residua), in quanto insufficiente per l'ottenimento di un finanziamento
Tipologie di operazioni ammissibili
Le operazioni ammissibili riconducibili all’attività di Factoring, si distinguono in tre fattispecie:
1. Confirming
Contratto sottoscritto tra il soggetto finanziatore e l’impresa beneficiaria avente ad oggetto: la gestione, l’amministrazione ed il pagamento a scadenza da parte del soggetto finanziatore, per conto dell’impresa beneficiaria, dei crediti che fornitori di beni e/o servizi vantano e/o vanteranno nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e la concessione di un finanziamento dal Soggetto Finanziatore all’Impresa Beneficiaria per il rimborso degli importi utilizzati per il pagamento dei crediti in favore dei fornitori.
1.1 Ammontare del finanziamento
Il finanziamento non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
1.2 Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di, (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.
Il finanziamento può essere inoltre destinato alla sostituzione di un finanziamento già garantito con Garanzia Italia di durata non superiore a 6 anni, nell’ambito di operazioni di allungamento della durata fino a 8 anni.
1.3 Come funziona
Il finanziamento ha una durata non superiore a 8 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 3 mesi.
Il finanziamento deve essere erogato22 su un conto corrente dedicato attraverso un’unica erogazione entro i termini massimi consentiti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il30 giugno 2022. Su tale conto la banca o il factor ha mandato a disporre i pagamenti verso i fornitori dell’azienda beneficiaria. Il rimborso del finanziamento avverrà su un conto della banca o del factor distinto dal conto dedicato.
1.4 Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, da una commissione connessa al finanziamento (comunque limitata al recupero dei costi) e dal costo della garanzia SACE.
2. Anticipo Contratto:
L’anticipazione su contratti è una forma di finanziamento che permette al cliente di ottenere l’anticipazione su futuri crediti commerciali conseguenti a contratti di fornitura/commesse/appalti.
22 Ad eccezione che i) nell’ipotesi di sostituzione del finanziamento e ii) dell’dell’eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dal medesimo soggetto finanziatore nell’ambito di operazioni di rifinanziamento.
2.1. Ammontare del finanziamento
Il finanziamento non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
2.2. Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.
2.3. Come funziona
Il finanziamento ha una durata non superiore a 8 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 3 mesi.
Il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente dedicato attraverso un’unica erogazione entro i termini massimi consentiti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022.
2.4 Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, da una commissione connessa al finanziamento (comunque limitata al recupero dei costi) e dal costo della garanzia SACE.
3. Factoring Pro Solvendo:
3.1. Factoring pro solvendo SPOT
Prevede lo smobilizzo dei crediti relativi ad una singola fattura con una determinata scadenza o ad un portafoglio di fatture verso molteplici debitori relativi ad un unico cedente con scadenze distinte.
Ciascun credito ceduto dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento è relativo a fatture emesse dall’impresa beneficiaria entro e non oltre il 30 giugno 2022.
3.1.1. Ammontare del finanziamento
Il finanziamento non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.
3.1.2. Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale,(iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
3.1.3. Come funziona
L’importo anticipato a valere sui crediti ceduti, deve essere erogato su un conto corrente dedicato attraverso un’unica erogazione entro i termini massimi consentiti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022. Il rimborso degli importi anticipati potrà avvenire su un conto corrente diverso dal conto dedicato.
Non possono essere anticipate fatture che hanno durata residua inferiore a 7 giorni rispetto alla data di richiesta della garanzia
3.1.4 Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, da una commissione connessa al finanziamento limitata al recupero dei costi e dal costo della garanzia SACE.
3.2. Factoring pro solvendo rotativo:
Lo smobilizzo del credito avviene su base rotativa in riferimento alle fatture anche emesse successivamente al 30 giugno 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, a condizione che il contratto di fornitura di beni/servizi sia stipulato entro il 30 giugno 2022 dall’azienda cedente con uno o più debitori.23
3.2.1 Ammontare del limite di credito
Il limite di credito non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.
3.2.2 Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.
Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi
23 Le fatture emesse a partire dal 30 giugno 2022 potranno essere anticipate entro il 31/12/2022 a condizione che facciano riferimento a prestazioni erogate entro il 30/06/2022.
ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
3.2.3 Come funziona
Viene definito un limite di credito da parte del factor entro il quale verranno anticipati i crediti ceduti. Ad ogni anticipo corrisponderà un’erogazione da parte del factor sul conto corrente dedicato del cliente. Il rimborso degli importi anticipati potrà avvenire su un conto corrente diverso dal conto dedicato. Sono pertanto previste erogazioni multiple di cui la prima dovrà avvenire, entro i termini massimi consentiti successivi al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30/06/2022.
Non può essere richiesto l’anticipo di fatture che hanno durata residua inferiore a 30 giorni dalla data di richiesta della garanzia
3.2.4. Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, da una commissione connessa al finanziamento limitata al recupero dei costi e dal costo della garanzia SACE.
4. Factoring Pro Soluto:
4.1. Factoring pro soluto SPOT
Prevede lo smobilizzo dei crediti senza garanzia di solvenza prestata del cedente, relativi ad una singola fattura con una determinata scadenza o ad un portafoglio di fatture verso molteplici debitori ceduti con scadenze distinte.
Ciascun credito ceduto dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento è relativo a fatture emesse dall’impresa beneficiaria entro e non oltre il 30 giugno 2022 ed entro un limite predeterminato (cd plafond).
Il soggetto finanziatore comunicherà a SACE in fase di richiesta di emissione di garanzia l’elenco dei debitori ceduti a ciascuno dei quali è associato l’ammontare dei crediti da anticipare24.
4.1.1. Ammontare del finanziamento
Il finanziamento non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.
4.1.2. Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.
24 In caso di sostituzione di finanziamento esistente sarà necessario inserire nuovamente il file contenente l’elenco dei debitori ceduti.
Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
4.1.3. Come funziona
L’importo anticipato a valere sui crediti ceduti, deve essere erogato su un conto corrente dedicato attraverso un’unica erogazione entro i termini massimi consentiti25 in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30/06/2022. Il rimborso degli importi anticipati potrà avvenire su un conto corrente diverso dal conto dedicato.
Non possono essere anticipate fatture che hanno durata residua inferiore a 7 giorni rispetto alla data di richiesta della garanzia
4.1.4 Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, da una commissione connessa al finanziamento limitata al recupero dei costi e dal costo della garanzia SACE.
4.2. Factoring pro soluto rotativo:
Lo smobilizzo del credito, senza garanzia di solvenza avviene su base rotativa in riferimento alle fatture emesse anche entro il 31 dicembre 2022, a condizione che tali fatture siano riferibili ad attività o prestazioni eseguite entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Il soggetto finanziatore comunicherà a SACE in fase di richiesta di emissione di garanzia l’elenco dei debitori ceduti a ciascuno dei quali è associato l’ammontare massimo dei crediti
25 Per i debitori ceduti pubblici il termine massimo consentito per l’erogazione è pari a 60 giorni
da anticipare (cd Plafond). Durante la vita del finanziamento, non è possibile aggiungere/rimuovere/modificare la lista dei possibili debitori ceduti26.
4.2.1 Ammontare del limite di credito
Il limite di credito non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.
4.2.2 Finalità del finanziamento
Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.
Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
4.2.3 Come funziona
Viene definito un limite di credito da parte del factor entro il quale verranno anticipati i crediti ceduti. Ad ogni anticipo corrisponderà un’erogazione da parte del factor sul conto corrente dedicato del cliente. Il rimborso degli importi anticipati potrà avvenire su un conto corrente
26 In caso di sostituzione di finanziamento esistente sarà necessario inserire nuovamente il file contenente l’elenco dei debitori ceduti
diverso dal conto dedicato. Sono pertanto previste erogazioni multiple, di cui la prima entro i termini massimi consentiti27 successivi al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30/06/2022.
Non può essere richiesto l’anticipo di fatture che hanno durata residua inferiore a 30 giorni dalla data di richiesta della garanzia. Durante la vita del finanziamento non è possibile inserire o rimuovere
4.2.4. Costo
Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, da una commissione connessa al finanziamento limitata al recupero dei costi e dal costo della garanzia SACE.
Allegato 3 – Richiesta accreditamento Portale
(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO EROGATORE E INVIARE FIRMATO DIGITALMENTE
ALLA CASELLA PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx )
Richiesta di accreditamento al Portale Garanzia Italia
Il sottoscritto nato a il rappresentate
legale o altro soggetto munito dei necessari poteri28 del soggetto Erogatore
con partita iva e codice fiscale
27 Per i debitori ceduti pubblici il termine massimo consentito per l’erogazione è pari a 60 giorni
28 Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.
delega il sig. nato a il indirizzo mail
@ in qualità di Referente, al quale sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo ("ID") e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il Referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.
Il Referente di prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).
Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell’account e del Servizio" ("CGUS") del Portale Garanzia Italia (disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l’esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell’Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell’account.
Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:
(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.
(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.
Allegati:
- DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL REFERENTE
Firma Rappresentate legale o altro soggetto munito dei necessari poteri 29
Il
Allegato 4 - Contatti
Per maggiori informazioni
contatta l’info desk dedicato alle banche o inquadra in QR code
29 Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.
xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx
info desk banche: + 39 066736036