ADDENDUM
ADDENDUM
MISURE DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
(ANNO SCOLASTICO 2021/2022)
Emissione 01/21-22 - Documento emesso in recepimento di Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (14.08.2021 - MIUR) e Piano scuola 2021/2022.
PREMESSA
Il presente documento è stato redatto in conformità al protocollo d’intesa adottato dal Ministero dell’istruzione in accordo con le organizzazioni sindacali (14 agosto 2021) che contiene una serie di prescrizioni che il Ministero si impegna a promuovere, sostenere e monitorare in tutte le istituzioni scolastiche nazionali per la durata dello stato di emergenza. In particolare, stabilisce le regole riguardanti le modalità di ingresso e uscita, la pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature, l'igiene personale e i dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, l'uso dei locali esterni all'istituto scolastico, il supporto psicologico, la gestione di una persona sintomatica all’interno della scuola, la sorveglianza sanitaria, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, hanno convenuto:
1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, a integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull’importanza che venga garantita a tutti i livelli dell’amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al protocollo 14 agosto 2021;
3. sull’esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSSP, sui punti del protocollo 14 agosto 2021, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.
Inoltre, nel protocollo d’intesa viene stabilito che:
• ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
• il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
• è prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
• ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
• ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto;
• il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto-legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto- legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
• il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili;
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
L’istituto assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata in via ordinaria secondo le modalità e i tempi indicati in questo documento, che vanno a integrare per l’a.s. 2021-22 il più generale Piano delle pulizie adottato in istituto. Sono stati predisposti un cronoprogramma ben definito e un registro regolarmente aggiornato.
Si provvede a:
• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.
Vengono applicate le procedure disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19”.
DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Studenti
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza, “salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. È possibile abbassare la mascherina per bere e per i momenti della merenda. Tranne che in questo caso, gli studenti, come tutto il personale, sono tenuti sempre all’utilizzo corretto di mascherine, oltre che al rispetto di tutte le altre regole di sicurezza previste dai protocolli in vigore in istituto, in particolare per quanto concerne l’igiene delle mani e il distanziamento fisico.
La scuola garantisce giornalmente al personale scolastico e agli studenti la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici. Gli alunni, dal momento in cui entrano nelle aree di pertinenza dell’istituto (quindi anche all’esterno, negli spazi che precedono l’ingresso, oltre al rispetto del distanziamento fisico di 1 metro, sono tenuti a indossare in modo corretto la mascherina chirurgica.
In tutti i laboratori vige l’obbligo permanente dell’utilizzo della mascherina per studenti e insegnanti.
In palestra l’uso della mascherina è regolamentato nel rispetto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e degli insegnanti (potrà essere tolta durante le attività fisiche, da svolgersi con distanziamento interpersonale di 2 metri).
Personale della scuola
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si tiene conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico (al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista, da parte del Ministero dell’Istruzione, la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti).
Alunni con disabilità
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione per le diverse disabilità presenti, si tiene conto anche delle indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Quando non sia possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, per gli insegnanti, gli educatori ed eventualmente per gli altri studenti della classe, è previsto, a seconda dei casi, l’utilizzo della visiera, dei guanti in nitrile, unitamente alla mascherina chirurgica o FFP2.
Modalità di dismissione dei DPI non più utilizzabili
I DPI già assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati saranno smaltiti come tali in contenitori dedicati. Idonea segnaletica avverte di NON gettare i DPI monouso in contenitori non dedicati a questo scopo.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.
Palestre/campi sportivi: Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, non si prevede, se in zona bianca, l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali.
Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, anche se in zona bianca, le attività di squadra non sono consentite e saranno privilegiate le attività individuali. Se in zona bianca, le attività di squadra saranno consentite all’aperto. In zona gialla e arancione, si prevede lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale (sia all’aperto che al chiuso).
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI
Viene garantito un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali in tutti gli ambienti e aule scolastiche. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), viene mantenuto, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.
Tutti gli ambienti, in particolare uffici, aule e laboratori, sono adeguatamente e frequentemente aerati, almeno per 10 minuti ogni ora.
A tal proposito, si tiene conto delle indicazioni specifiche rese disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID- 19 n. 11/2021 e n. 12/2021.
USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
Qualora si intendesse svolgere altre attività didattiche in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione dovranno certificare preliminarmente l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione saranno definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, sarà assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulterà più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione)
SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si prevede di promuovere un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
A tale scopo si prevede:
1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. Potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori , effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con
riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid- 19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.
Per tutti coloro che accedono alla scuola a diverso titolo, visitatori compresi, vige il divieto di accesso alla scuola, con l’obbligo a restare presso il proprio domicilio, nei seguenti casi:
Temperatura superiore a 37.5 °C o altri sintomi suggestivi; |
Provenienza da zone a Rischio; |
Essere stato a contatto stretto di persona positiva al virus, nei 14 giorni precedenti. |
11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del
D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente, nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
DURATA DEL PROTOCOLLO
Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento.
Valmorea, 10/09/2021
Per i membri della commissione
Dirigente Scolastico
Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx