Contratto di assicurazione multirischi per la protezione della casa e della famiglia Ramo 38
DARAG casa&noi
Contratto di assicurazione multirischi per la protezione della casa e della famiglia Xxxx 38
Ed. Marzo 2018
Il presente fascicolo informativo - contenente Nota informativa e Condizioni di assicurazione - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Indice
Nota informativa
Premessa
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Glossario
Condizioni di assicurazione
Norme che regolano l’assicurazione in generale Xxxxx che regolano i sinistri
Norme che regolano il Settore Infortuni del Nucleo Familiare Norme che regolano il Settore Fotovoltaico
Norme comuni ai Settori Incedio, Furto e Fotovoltaico Norme che regolano il Settore Assistenza
Informativa via web al Contraente (ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013)
È on-line l’Area Clienti di DARAG Italia S.p.A., grazie alla quale può avere sempre a disposizione le informazioni sulla sua polizza. Si registri su xxx.xxxxx.xx per ricevere le credenziali di accesso e visualizzare la sua posizione assicurativa ogni volta che desidera.
Nota informativa
Edizione 03/2018
Premessa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
DARAG Italia S.p.A., Società per azioni a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited, ha la propria sede legale in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono x00 0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx@xxxxxxxxx.xx è stata autorizzata all’esercizio della attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto di DARAG Italia S.p.A. (bilancio 2016) è pari ad € 54.793.565, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari ad € 43.900.000 e quella totale delle riserve patrimoniali è pari ad € 10.893.565.
Il coefficiente di solvibilità (“Solvency II ratio”) pubblicato nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria relativa all’anno 2016 è pari al 153,64% e rappresenta il rapporto tra il totale dei fondi propri disponibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (“SCR”) e il requisito patrimoniale di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Si rimanda al sito internet xxx.xxxxx.xx per i dati riferiti alle successive annualità.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto è stipulato con il tacito rinnovo alla sua scadenza. Qualora la Polizza sia vincolata ad un contratto di mutuo o finanziamento il contratto termina automaticamente alla sua scadenza e non è rinnovabile.
Avvertenza. Qualora non disdettato 60 giorni prima
della scadenza, la copertura si intende rinnovata per la successiva annualità così come previsto dall’Art. 8 - Proroga dell’assicurazione, delle Condizioni di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto riguardano gli indennizzi all’Assicurato per i Danni alle abitazioni assicurate causati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio, caduta di aeromobili, come meglio indicato all’Art. 14 - Che cosa garantiamo, delle Condizioni di assicurazione.
È inoltre possibile estendere le garanzie prestate al Furto del contenuto dell’abitazione assicurata (Art. 43), alla Responsabilità Civile (Art. 62,66,67), alla Tutela Giudiziaria (Art. 77), nonché, se richiesto al Settore Infortuni del Nucleo Familiare (Art. 103) e Impianti fotovoltaici e pannelli solari (Art. 135). Le garanzie sono completate dai servizi di Assistenza indicati agli (Art. 146, 148, 155) delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza. Il contratto prevede limitazioni alle coperture
assicurative come indicato dalle Condizioni di assicurazione (Artt. 3, 5, 7, 58.1, 79, 119 e 134), ed esclusioni (Artt. 20,
30, 31, 32, 41.1, 50, 58.3, 60.8,61, 64, 78, 118, 120, 137,
141, 143, 146.16, 153 e 155.6). Per la specifica indicazione si rimanda ai rispettivi Articoli delle Condizioni di assicurazione indicati fra parentesi.
Avvertenza. Per alcune tipologie di danno sono previsti
limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie come indicati agli Artt. 14, 16, 21, 36, 37, 38, 48, 54, 56, 57, 58.2, 67.1, 74,
75, 76, 97, 124, 124.1 e 139, e per le estensioni di garanzia qualora operanti.
A titolo esemplificativo, nel caso di incendio indennizzabile
nei termini di Polizza che comporti anche spese per la rimozione e deposito presso terzi del contenuto, le relative spese sono limitate al 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo: quindi nel caso sia assicurata alla partita contenuto euro 50.000, l’indennizzo per questa tipologia di danno sarà limitato al 10% di 50.000 euro = 5.000 euro ed in caso di danno superiore, ad esempio 6.000 euro, l’indennizzo sarà quindi limitato a 5.000 euro.
Avvertenza. Tra le norme che regolano il Settore Infortuni
del Nucleo Familiare è presente all’Art. 121 (Limite di età degli Assicurati) delle Condizioni di assicurazione la possibilità sia per il Contraente sia per la Società di recedere dal contratto a decorrere dal periodo di assicurazione successivo al compimento del settantacinquesimo anno di età dell’Assicurato.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio -
Nullità
Avvertenza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Con-
traente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influisco- no nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, così come indicato all’Art. 1 delle Condizioni di assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento odiminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale
dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
È ad esempio il caso di un fabbricato su cui si è intervenuti con una ristrutturazione che ha modificato le caratteristiche costruttive dello stesso inserendo ad esempio una copertura in materiale combustibile che comporta quindi un aggravamento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo.
6. Premi
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale, trimestrale o mensile (in tal caso è previsto un aumento del premio pari al 3% per il frazionamento semestrale, un aumento del premio pari al 5% per il frazionamento trimestrale e un aumento del premio pari al 7% per il frazionamento mensile)
Costi gravanti sul premio
La quota parte percepita in media dall’Intermediario sul contratto che preveda un premio ricorrente annuale e riportata come di seguito indicata:
Costi di intermediazione
Valori in percentuale | Importo medio * |
28% | euro 56,00 |
* Tale valore è calcolato sul premio medio ipotizzato di euro 200
Avvertenza. Qualora la Polizza sia vincolata ad un contratto
di mutuo o finanziamento in caso di anticipata estinzione del mutuo o del finanziamento, ovvero nei casi di surroga, il contratto può essere annullato anticipatamente e la Società provvederà alla restituzione della parte di premio, corrispondente al periodo residuo di durata, non goduto rispetto alla scadenza originaria.
In alternativa, su richiesta scritta dell’Assicurato, da inviarsi
alla Società assicuratrice, il contratto potrà rimanere in vigore e le coperture saranno prestate invariate, fino alla scadenza contrattuale originaria, a favore del nuovo Beneficiario designato dall’Assicurato.
I pagamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico SDD o SCT (SEPA Credit Transfer) sul conto corrente bancario intestato a DARAG Italia S.p.A. - UniCredit S.p.A. - Xxxxxx XX Xxxxxxxx 00 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) - IBAN: IT 63 S 02008 11758 000030029125, oppure presso l’Agenzia a cui risulta essere assegnato il contratto, a mezzo contanti, in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile bancario o circolare intestato a DARAG Italia S.p.A. o all’Intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A. o ancora con versamento su X/X xxxxxxx X. 00000000 xxxxxxxxx x XXXXX Xxxxxx S.p.A.
- Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - o a mezzo SDD (SEPA Direct Debit Core) su conto corrente bancario intestato al Contraente.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente/Assicurato non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
Il premio alla firma indicato in Polizza deve essere corrisposto con pagamento presso l’agenzia, a mezzo contanti in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile bancario o circolare intestato a DARAG Italia S.p.A. o all’Intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A. o ancora con versamento su
C/C bancario intestato all’Intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A.
Avvertenza. L’Impresa o l’Agenzia può applicare sconti di
premio qualora gli elementi di valutazione del rischio portino ad un miglioramento dello stesso rispetto allo standard.
7. Rivalse
Avvertenza. L’Assicuratore, per quanto previsto dall’Art.
1916 del Codice Civile, è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili e può quindi esercitare l’azione di rivalsa verso gli stessi. Il contratto prevede che l’esercizio della rivalsa per l’incendio sia limitato al caso di dolo, purché l’Assicurato non eserciti tale azione come meglio specificato all’Art. 19 delle Condizioni di assicurazione, mentre per le altre garanzie, con il rinvio alle norme di legge previsto dall’Art. 11 delle Condizioni di assicurazione, l’azione di rivalsa può sempre essere esercitata dall’Assicuratore.
8. Diritto di recesso
Avvertenza. Sia il Contraente che lo Società possono
inoltre recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60” giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo come indicato all’Art. 7 - Recesso in caso di sinistro, delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza. Qualora il contratto sia emesso con durata
superiore ad un anno, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Art. 180 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - i contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.
Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.
La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
11. Regime fiscale
Il premio di assicurazione, in base alle tipologie di garanzie prestate, è assoggettato ad un’imposta come di seguito indicato:
- Settori Incendio, Furto, Responsabilità Civile verso Terzi, Fotovoltaico: 22,25%
- Settore Tutela Giudiziaria: 21,25%
- Settore Infortuni del Nucleo Familiare: 2,50%
- Settore Rimborso spese per Perdita d’impiego: 21,25%
- Settore Pets: 21,25%
- Settore Assistenza: 10%
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato
devono rispettare gli obblighi indicati all’Art. 82 - Obblighi in caso di sinistro, delle Norme relative ai Settori Incendio e Furto, all’Art. 98 - Obblighi in caso di sinistro, delle Norme relative al Settore Responsabilità Civile, all’Art. 101 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, delle Norme relative al Settore Tutela Giudiziaria, dell’Artt. 147, 150 - Istruzioni per la richiesta di assistenza, delle Norme che regolano il Settore Assistenza, all’Art. 131 - Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato, all’Art. 145 - Norme relative ai sinistri, delle Norme relative al Settore Impianti fotovoltaici e pannelli solari.
Le spese relative all’eventuale nomina di periti sono sostenute da ciascuna parte per il proprio perito incaricato, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà, così come previsto dall’Art. 84 - Procedura per la valutazione del danno, delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza. Per la gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni previste in Polizza, DARAG Italia S.p.A. si avvale di Inter Partner Assistance S.A. Le prestazioni di assistenza dovranno essere richieste direttamente a Inter Partner Assistance S.A. seguendo le istruzioni dettagliatamente previste agli Art. 147, 148.7, 150 delle
Condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - fax n. 02/00000000 - indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xx - avendo cura di indicare i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione
dei reclami è l’Ufficio Reclami.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale
recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione
e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:
- Mediazione
Istituita con il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e prevede l’intervento di un Terzo imparziale (Mediatore) che svolge l’attività con lo scopo di assistere due o più soggetti nelle ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La richiesta di mediazione costituisce condizione di procedibilità nella domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale e deve essere obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Negoziazione Assistita
Introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro
50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.
- Conciliazione Paritetica
Prevista nell’accordo sottoscritto da Xxxx e alcune Associazioni di Consumatori.
Per informazioni e indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito xxx.xxxx.xx alla sezione servizi - procedura di conciliazione per le controversie X.X.Xxxx, oppure il sito xxx.xxxxx.xx nella sezione per il consumatore/conciliazione paritetica.
- Arbitrato e Perizia Contrattuale
Ove previsti secondo quanto riportato nelle Condizioni generali di assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com- petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Eventuali controversie tra le parti sulla valutazione del danno possono essere demandate ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, così come previsto dall’Art. 84 delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza. È possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Glossario
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzional- mente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate.
Abitazione principale/in locazione
Il luogo di abitazione dove di fatto l’Assicurato e la sua famiglia dimorano abitualmente.
Abitazione locata a terzi
L’abitazione di proprietà del Contraente, concessa in locazione a terzi.
Abitazione saltuaria
Il luogo dove l’Assicurato soggiorna saltuariamente.
Alluvione
Allagamento prodotto dalla fuoriuscita di fiumi o altri corsi
d’acqua dai loro alvei, oppure da piogge torrenziali.
Animali domestici
Tutti gli animali che tradizionalmente vivono assieme all’uomo.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assistenza
L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistance S.A.
Beneficiario
Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
Bicicletta elettrica
Biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
Carenza
Periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della Polizza assicurativa e l’inizio della garanzia, durante il quale la copertura assicurativa per le prestazioni indicate si intende non operante.
Cassaforte o armadio corazzato
Mezzo di custodia con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione) di peso non inferiore a 200 Kg o, nel caso di cassaforte a muro, idoneo dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
Centrale Operativa
la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A - Rappresentanza generale per l’Italia - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Collaboratori familiari
I prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici (quali colf, babysitter, badanti, giardinieri) in regola con i requisiti di legge per l’attività esercitata.
Contenuto
Mobilio ed arredamento in genere, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, scorte domestiche e quant’altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; biciclette e ciclomotori, autovetture immatricolate al PRA assicurate con Polizza RCA presso la medesima Società; mobilio, arredamento ed attrezzatura (esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari) dell’eventuale ufficio e/o studio professionale privato posto nell’abitazione od in locali con essa direttamente comunicanti; impianti di prevenzione e di allarme ed eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall’Assicurato; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri dell’abitazione.
Sono compresi, nei limiti di indennizzo previsti per ciascuna Sezione:
- per il settore incendio anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
- per il settore furto anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Contraente
La persona che stipula il contratto e paga il premio.
Cose
Ogni oggetto materiale o ogni animale.
Day-hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.
Dati
Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Decorrenza
Data di effetto della copertura assicurativa.
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio.
Documenti personali
La carta d’identità, la patente, il passaporto, la tessera
sanitaria e le autorizzazioni per figli con handicap.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Estorsione
Costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Eventi naturali
Inondazioni; grandine; vento, sotto forma di bufere, tempeste,
trombe d’arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno.
Fabbricato
I locali, di proprietà dell’Assicurato, adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante e costituenti l’intera costruzione edile o una porzione di essa.
Sono compresi: fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze esterne (come box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, attrezzature per giochi, recinzioni e simili), centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti; tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d’aria, idrici, igienici, elettrici; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione (escluso quanto indicato sotto la definizione “contenuto”), compresa tappezzeria, moquettes, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli. Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.
Riguardo alle caratteristiche costruttive dello stesso, i
fabbricati assicurabili possono essere edificati come segue:
a) costruzione tradizionale, cioè la costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili; compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno.
Sono tollerati e senza aggravio di rischio, per la costruzione tradizionale:
1) armature in materiale combustibile
2) solai e armature del tetto comunque costruiti;
3) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dalla casa stessa;
4) i materiali combustibili esistenti nelle pareti e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
5) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizza- zioni o rivestimento.
b) costruzione bioedilizia, cioè la costruzione edile purché realizzata dopo il 2000 realizzata assemblando prodotti specifici precostruiti, ed in particolare costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il terreno.
Fenomeni elettrici
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione.
Franchigia
La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con strappo (scippo)
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Gioielli e valori
Oggetti d’oro, di platino o d’argento, oggetti montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti di corallo, denaro, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere.
Impianto fotovoltaico
impianto elettrico costituito essenzialmente dall’assemblaggio di più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano l’energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente elettrica (cavi) ed elettronica (inverter) ed eventualmente di sistemi meccanici- automatici ad inseguimento solare.
Implosione
Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.
In viaggio
Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di
appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili
Sostanze e prodotti non classificabili sostanze pericolose - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti
ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o aria
umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alla norme di
cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una delle garanzie pattuite.
Istituto di cura
Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza ed il soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospizi per persone anziane, ospedali militari e istituti specializzati per la riabilitazione.
Invalidità permanente da infortunio
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Materiali incombustibili
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Natante
Galleggiante o imbarcazione ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto non dotati di motore a propulsione o con motore di piccola potenza con una lunghezza non superiore a 10 metri.
Nucleo familiare
Tutte le persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in Polizza.
Pannello solare
Pannelli di materiale speciale, costruiti per raccogliere l’energia luminosa solare e trasformarla in energia termica o elettrica.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestazioni
Coperture assicurative ed assistenza prestate all’Assicurato.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore delle cose assicurate, senza pertanto applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
Ricovero
La degenza, comportante il pernottamento, in Istituto di cura.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scasso
Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’abitazione, tali da causare l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguata riparazione.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto
Importo che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull’indennizzo liquidabile a termini di Polizza e da dedurre dall’indennizzo stesso.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono da considerarsi scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la
garanzia assicurativa.
Società
DARAG Italia S.p.A.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Terremoto
Il terremoto è una rapida e violenta vibrazione della crosta terrestre dovuta ad una repentina rottura di equilibrio all’interno delle masse rocciose costituenti la parte più esterna della litosfera.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Terrorismo
Si intende qualsiasi atto, compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
Valore a nuovo
Per fabbricato si intende la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, per il contenuto si intende il costo di rimpiazzo dei beni con altri nuovi o uguali od equivalenti per caratteristiche, funzionalità, uso e qualità.
Valore intero
Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al
momento del sinistro rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.
Vetro antisfondamento
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili.
Deve avere le seguenti caratteristiche:
- o essere costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;
- o da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI
NORMATIVE: gli aggiornamenti al Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di DARAG Italia S.p.A. (xxx.xxxxx.xx).
DARAG Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale L’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Condizioni di assicurazione
Edizione 03/2018
Premessa
La presente copertura si intende rivolta ai fabbricati ad uso civile abitazione, utilizzati dall’Assicurato o dal suo nucleo familiare.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato e/o
del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1910 del Codice Civile, il
Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti con la presente Polizza.
In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne
avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di
premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società tramite assegno, bonifico, sottoscrizione mandato SDD (Sepa Direct Debit). Il pagamento della Polizza mensile è ammesso esclusivamente tramite SDD - (Sepa Direct Debit) compreso il premio di sottoscrizione.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 dal giorno del pagamento. Il suddetto premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l’intera annualità.
In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, il mandato SDD cessa i suoi effetti e il pagamento della rata di
premio insoluta e della rata successiva deve essere effettuato in agenzia tramite bonifico o assegno.
La copertura assicurativa viene sospesa:
- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della
scadenza della prima rata insoluta;
- dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD - (Sepa Direct Debit).
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte di premio residuo a completamento dell’annualità.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere
provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione
scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato e/o del Contraente ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 8 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall’Art. 7 che precede.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del
Contraente.
Art. 10 - Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto di assicurazione è competente il foro ove ha sede, residenza o domicilio il Contraente e/o l’Assicurato.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Adeguamento automatico delle somme assicurate e del relativo premio
(non operante se nel Simplo di Polizza alla casella “indice
I.S.T.A.T. (FOI)” non risulta alcuna valorizzazione).
Si conviene fra le parti che le somme assicurate ed i relativi premi verranno aggiornati ad ogni scadenza annua della Polizza secondo le seguenti modalità:
- alla stipula del contratto viene rilevato l’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) del terzo mese precedente al mese di stipula del contratto il cui valore viene indicato nel contratto stesso;
- ad ogni ricorrenza annuale di Polizza viene nuovamente rilevato l’indice di cui sopra con riferimento al terzo mese antecedente la scadenza annuale di Polizza;
- le somme assicurate ed i relativi premi vengono di conseguenza aggiornati in proporzione alle variazioni dei due indici di cui ai commi precedenti ed avranno decorrenza dal nuovo periodo assicurativo;
- qualora la differenza fra gli stessi risulti inferiore al 2% non si procederà all’adeguamento.
Qualora invece le variazioni intervenute comportino una variazione superiore al 100% del premio iniziale, sarà facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare ai successivi adeguamenti mediante comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata spedita entro i 60 giorni precedenti alla scadenza annuale del contratto.
Art. 13 - Persona giuridica
Qualora il Contraente di Polizza sia una Persona Giuridica, vengono prestate esclusivamente le seguenti garanzie:
- Incendio
- Furto
- Responsabilità Civile della proprietà
Settore Incendio - Fabbricato e Contenuto
(le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 14 - Che cosa garantiamo
(La garanzia è prestata nella forma a “Valore Intero”) La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti di ciascuna delle somme assicurate indicate per Fabbricato (o porzione di fabbricato) e Contenuto (con i sottolimiti previsti dall’Art. 16), i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile, da:
1. Incendio.
2. Esplosione, implosione e scoppio anche di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dall’Art. 14 punto 9. Sono esclusi i danni agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l’implosio- ne per usura, corrosione o difetto di materiale.
3. Azione diretta del fulmine.
4. Caduta di alberi causati da fulmine.
5. Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificia- li, loro parti o cose da essi trasportate.
6. Onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
7. Urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato.
8. Caduta di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni non determinata da usura, corrosione o difetto di materiale; la garanzia si intende operante nei limiti della somma assicurata per il fabbricato.
9. Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi. Sono esclusi:
- i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare
della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi;
- quelli verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;
- quelli conseguenti a furto e rapina (vedi “Settore Furto” - Art. 43 lettera g;
- i danni derivanti da imbrattamento delle parti esterne dell’abitazione.
I danni saranno risarciti con applicazione di una franchigia
assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
10. Eventi atmosferici dovuti all’azione diretta della grandine e del vento (sotto forma di temporali, uragani, trombe d’aria, bufere e tempeste) o peso della neve purché la loro violenza sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona); urto di corpi in conseguenza della stessa azione del vento.
I danni di bagnamento che si verificassero all’interno del “fabbricato” ed al suo “contenuto” sono compresi, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine o dal peso della neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da
accumulo esterno d’acqua, cedimento di terreno, da valanghe e spostamenti d’aria da questi provocati, da gelo, nonché i danni causati a cose mobili in genere, in quanto posti all’aperto o su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati (ad eccezione delle tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato).
I danni saranno risarciti con applicazione di una franchigia
assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
Per i pannelli solari ed i pannelli fotovoltaici la
garanzia e prestata con un limite massimo di euro 5.000 per periodo assicurativo.
11. Sovraccarico da neve. La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del tetto causato da sovraccarico di neve. Ai fini della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa, una somma maggiore del 50% di ognuna delle somme assicurate per il Fabbricato e per il Contenuto.
La Società non risponde dei danni causati:
- da gelo, valanghe e slavine;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai
sovraccarichi da neve;
- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento non sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere.
I danni saranno risarciti con applicazione di una franchigia
assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
12. Sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse.
13. Guasti cagionati allo scopo di impedire o di limitare i
danni causati dagli eventi assicurati.
14. Fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed acci- dentale agli impianti per la produzione di calore esistenti nei locali assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini.
15. Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un
xxxxxxx xxxxxxxxxx, per sinistro e anno assicurativo,
pari a euro 1.500,00 previa applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore Furto.
16. I danni provocati dall’effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, subiti da elettrodomestici, audiovisivi, personal computer ed altri apparecchi elettrici od elettronici per uso di casa o personale, ivi compresi i cancelli elettrici.
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della
somma assicurata con il limite massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
La Società non risponde dei danni:
- causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o dal fornitore delle cose assicurate.
17. I danni provocati da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale, ingorgo o traboccamento di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o porzione di fabbricato, assicurato o contenente le cose assicurate.
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10%
della somma assicurata con il limite massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
La Società non risponde dei danni dovuti ad umidità e stillicidio.
18. I danni provocati da traboccamento di acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari.
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10%
della somma assicurata con il limite massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
La Società non risponde dei danni derivanti da rigurgito o rottura di fognature.
19. I danni provocati da rigurgito di fogna, ma soltanto se conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del fabbricato.
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della
somma assicurata con il limite massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
20. I danni provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi.
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della
somma assicurata con il limite massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di
una franchigia assoluta per sinistro di euro euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
21. I danni derivanti da gelo che comporti spargimento d’acqua a seguito di rottura delle condutture. La garanzia
si intende operante purché l’abitazione sia dotata di
impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro.
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della
somma assicurata con il limite massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
La garanzia, fermo il disposto dell’Art. 94 - Limite xxxxxxx xxxxxxxxxx, è inoltre estesa a:
22. Le spese per la ricerca e riparazione dei guasti relativi alle garanzie contraddistinte dai punti 17 e 18 del presente Articolo.
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della
somma assicurata con il limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
La garanzia comprende anche i danni connessi ad impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei solai e/o nei pavimenti.
23. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
24. Le spese per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto (nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato) resesi necessarie in
seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza,
fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.500,00 per periodo assicurativo.
25. Le spese sostenute dall’Assicurato per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali), durante il periodo in cui l’abitazione è resa inabitabile a seguito di sinistro risarcibile.
La garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo
liquidabile a termini di Polizza per il fabbricato con il massimo di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.
26. Le spese sostenute dall’Assicurato per il trasloco dell’arredamento domestico non danneggiato, assicurato come contenuto, qualora il sinistro abbia reso inagibile l’abitazione.
La garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo
liquidabile a termini di Polizza per il contenuto con il massimo di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.
27. Le spese sostenute per il rifacimento documenti personali distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati.
I danni saranno risarciti con applicazione di una franchigia
assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
28. Le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
La garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo
liquidabile a termini di Polizza per il contenuto con il massimo di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.
29. Le spese sostenute per la sostituzione di lastre di cristallo, mezzocristallo, vetro, specchio, marmo, stabilmente collocate, con altre nuove o equivalenti per caratteristiche,
comprese le spese di trasporto ed installazione, la cui rottura sia stata causata accidentalmente.
Sono esclusi i danni:
- derivanti da operazioni di trasloco, da rimozioni, da restauri e da lavori in genere sulle lastre e sui relativi supporti, sostegni o cornici;
- determinati da vizio di costruzione, difettosa
installazione o deficiente manutenzione;
- derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del fabbricato.
Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente garanzia le rigature e le scheggiature.
Questa garanzia è prestata fino ad un massimo di euro
2.000,00 per periodo di assicurazione.
30. Le spese relative all’anomalo consumo di acqua potabile in conseguenza di una rottura degli impianti di adduzione, fino alla concorrenza di euro 400,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Si intendono escluse le rotture agli impianti di irrigazione.
31. Le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di perdita a seguito di guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
32. Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’Assicurato avrà scelto e nominato per l’attività di riprogettazione, resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
33. Le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di incendio e scoppio, indennizzabili ai sensi di Polizza fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
34. Le spese sostenute per il riacquisto delle provviste contenute in frigoriferi e congelatori, a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a:
- eventi compresi in garanzia;
- eventi accidentali a seguito di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d’adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
Sono esclusi:
- i danni dei quali debba rispondere il fornitore per
difetto di costruzione o d’installazione;
- i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 300,00
per sinistro ed anno assicurativo.
35. Le spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, purchè l’ubicazione abbia gli stessi requisiti del fabbricato assicurato dalla presente copertura, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto.
36. Le spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dell’Assicurato e dei suoi familiari, ricoverati in auto, camper, roulotte, di proprietà dell’Assicurato o di un suo convivente, come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio,
fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla
partita contenuto con il massimo di euro 1.000,00 per periodo assicurativo, escluso denaro e gioielli.
37. Le spese sostenute per il riassetto locali, qualora l’Assicurato subisse, come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, menomazioni fisiche di grave entità che comportino la necessità di realizzare adattamenti funzionali al fabbricato onde renderlo lui fruibile, la Compagnia rimborserà le spese sostenute per la realizzazione materiale delle opere di adattamento fino ad un massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia vale esclusivamente per la dimora abituale indicata nel Simplo di Polizza e non comprende le spese relative ad addizioni e migliorie di carattere estetico od architettonico, o ad opere che non siano strettamente necessarie a garantire alla persona danneggiata il ripristino della fruibilità dei locali. La menomazione che determina la necessità dell’intervento di adattamento funzionale dei locali deve essere certificata da idonea documentazione medica.
38. I costi e/o oneri di urbanizzazione che l’Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione della casa come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del settore incendio, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
39. La perdita pigioni: la Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo sino
alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini
di Polizza per il danno materiale e diretto per mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre sei mesi.
Art. 15 - Colpa grave
I danni causati dagli eventi coperti vengono indennizzati anche se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere.
Art. 16 - Sottolimiti di indennizzo per l’assicurazione del contenuto
Abitazione principale/In locazione:
Nel caso sia assicurato il contenuto, la garanzia è prestata con i seguenti sotto limiti di indennizzo:
• euro 15.000,00 per singolo oggetto relativamente a pel- licce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’ar- te, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato;
• euro 10.000,00 complessivamente per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
• 5% della somma assicurata alla partita “contenuto” per
denaro, con il massimo di euro 1.000,00.
Abitazione saltuaria/Locata a terzi:
• relativamente a gioielli e preziosi, raccolte e collezioni,
carte valori, titoli di credito in genere e denaro, gli stessi
devono intendersi esclusi dalla copertura assicurativa;
• euro 5.000,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato.
Art. 17 - Anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni
sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni
dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Resta in ogni caso impregiudicata qualsiasi valutazione e
decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 18 - Buona fede
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato, e con l’intesa che gli stessi avranno l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 19 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso parenti conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di recupero verso il responsabile medesimo.
Art. 20 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni
vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e frane
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun
rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile,
di insurrezione, di occupazione militare, di invasione,
di terrorismo e simili salvo che l’Assicurato provi che il
sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione
di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non
ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o
chimiche;
e) causati o agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con
dolo;
f) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) all’apparecchio o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di
fiamma;
i) da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer;
j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in Polizza.
Art. 21 - Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
Relativamente alle garanzie prestate dal presente Xxxxxxx, vengono riportate le franchigie (che diventano minimo in presenza di uno scoperto), gli scoperti e i limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella A.
Tabella A - Limiti di indennizzo
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi | euro 100,00 | - |
Eventi atmosferici | euro 100,00 | - |
Eventi atmosferici su pannelli solari e fotovoltaici | - | euro 5.000,00 |
Sovraccarico neve | euro 100,00 | - |
Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi | euro 100,00 | euro 1.500,00 |
Fenomeno elettrico | euro 100,00 | 10% somma assicurata, max euro 5.000,00 |
Acqua condotta | euro 150,00 | 10% somma assicurata, max euro 20.000,00 |
Traboccamento di acqua a seguito di occlusione | euro 150,00 | 10% somma assicurata, max euro 20.000,00 |
Rigurgito di fogna | euro 100,00 | 10% somma assicurata, max euro 2.500,00 |
Fuoriuscita acqua a seguito rottura apparecchiature domestiche | euro 150,00 | 10% somma assicurata, max euro 1.500,00 |
Gelo | euro 100,00 | 10% somma assicurata, max euro 2.500,00 |
Spese di ricerca e riparazione da acqua condotta e traboccamento | euro 150,00 | 10% somma assicurata max euro 3.000,00 |
Demolizione e sgombero | - | 10% dell’indennizzo max euro 2.500,00 |
Rimozione e deposito presso terzi | - | 10% somma assicurata contenuto max euro 2.500,00 |
Alloggio sostitutivo | - | 10% dell’indennizzo per il fabbricato max euro 2.500,00 |
Trasloco | - | 10% dell’indennizzo per il contenuto max euro 2.500,00 |
Rifacimento documenti | euro 100,00 | - |
Onorario perito | - | 10% somma assicurata contenuto max euro 2.500,00 |
Lastre e cristalli | - | euro 2.000,00 |
Consumo anomalo acqua potabile | - | euro 400,00 |
Rimpiazzo combustibile | - | euro 1.500,00 |
Onorari tecnici, ingegneri e architetti | - | euro 10.000,00 |
Spese sanitarie | - | euro 5.000,00 |
Xxxxxxxxxx provviste in frigoriferi e congelatori | - | euro 300,00 |
Rimpiazzo effetti personali c/o terzi per pulizia | - | 10% somma assicurata contenuto |
Rimpiazzo effetti personali ricoverati in auto, camper, roulotte | - | 10% somma assicurata contenuto max euro 1.000,00 |
Spese riassetto locali | - | euro 10.000,00 |
Oneri di urbanizzazione | - | euro 10.000,00 |
Perdita pigioni | - | fino al 20% di quello liquidabile a termini di Polizza, non oltre 6 mesi |
Art. 22 - Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo relativi al contenuto
In riferimento alla partita Contenuto del presente Xxxxxxx, devono intendersi operanti i limiti di indennizzo come indicato nella Tabella B.
Condizioni aggiuntive Settore Incendio
(le seguenti condizioni aggiuntive devono intendersi
valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 23 - Pacchetto estensioni
Ad integrazione dell’Art. 14 del Settore Incendio, la copertura assicurativa viene estesa come segue:
a) Ricerca e riparazione perdite di gas. La Società indennizza, sempre che sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentale, le spese di ricerca e riparazione che abbiano provocato la fuoriuscita e dispersione di gas dalle relative tubazioni, inoltre:
1) per le tubature installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate;
2) per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata;
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della
somma assicurata per il fabbricato con il limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
b) Tubazioni interrate. La Società indennizza, purché assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto per la sostituzione delle tubazioni danneggiate (escluse quelle di irrigazione).
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della
somma assicurata per il fabbricato con il limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
c) Bonus annullamento franchigia. Qualora il Contraente abbia sottoscritto in Polizza, relativamente al Settore Incendio la “Forma con Franchigia” e qualora la Compagnia, per 5 anni consecutivi, non abbia liquidato all’Assicurato Sinistri che abbiano interessato garanzie per i danni al fabbricato e/o al contenuto assicurati, a parziale deroga delle norme che regolano i relativi Settori, la Compagnia liquida il primo Sinistro indennizzabile annullando l’applicazione dell’eventuale franchigia prevista.
Per usufruire dell’annullamento della Franchigia si contano le annualità a partire da quella successiva alla data di liquidazione - anche parziale - del Sinistro più recente.
d) Xxxxx elettrici ad apparecchi. Qualora non sia stata assicurata la partita Incendio Fabbricato, la garanzia Incendio - Contenuto si intende estesa ai danni
elettrici alle caldaie di riscaldamento autonomo o altri apparecchi/macchinari per la stessa destinazione d’uso, a servizio dell’unità assicurata con la presente copertura dell’abitazione adibita a dimora abituale dell’Assicurato. La Società non risponde dei danni:
- causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o dal fornitore delle cose assicurate.
L’estensione opera solo in assenza di eventuali coperture globali fabbricati sugli stessi beni.
La presente estensione è prestata fino alla concorrenza
di euro 1.500,00 per sinistro ed anno, con applicazione di una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
e) Veicoli immatricolati al P.R.A. La Società indennizza i danni a veicoli targati purché regolarmente coperti da Polizza RCA presso la medesima Società, purché il danno sia contestuale ad evento che colpisce il fabbricato assicurato o parte di esso (box, rimessa od altro similare) e, come danno accessorio al fabbricato venga coinvolto un veicolo.
La presente estensione è prestata fino alla concorrenza
di euro 2.000,00 per sinistro ed anno, con applicazione di una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
Art. 24 - Terremoto
La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di:
- terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della
crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni:
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di
qualsiasi genere;
- dovuti a normale assestamento del terreno.
- ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse.
Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo,
somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
Tabella B - Limiti di indennizzo
Abitazione principale/In locazione | Limite di indennizzo | Abitazione saltuaria/Locata a terzi |
Gioielli, preziosi e collezioni | euro 10.000,00 | garanzia non operante |
Denaro | 5% somma assicurata contenuto max euro 1.000,00 | garanzia non operante |
Oggetti pregiati | euro 15.000,00 per singolo oggetto | euro 5.000,00 |
Art. 25 - Terremoto e alluvione
a) Terremoto
La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di:
- terremoto cioè sommovimento brusco e repentino
della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno.
La Società non indennizza i danni:
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di
qualsiasi genere;
- dovuti a normale assestamento del terreno;
- ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse.
Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno
assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
b) Alluvione
La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da alluvioni e inondazioni. La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, Esplosione o Scoppio, subiti dal fabbricato assicurato causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche oppure da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini
- naturali od artificiali - o di corsi d’acqua, anche se provocata da Terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
La Società non indennizza i danni:
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di
qualsiasi genere;
- dovuti a normale assestamento del terreno;
- a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse;
- di sciacallaggio;
- a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o
rifacimento o ristrutturazione;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità
delle cose assicurate;
- ai locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, a tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’alluvione o dell’inondazione;
- di franamento, di cedimento o di smottamento del
terreno;
- a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona vietata alla data di costruzione delle stesse.
Il pagamento dell’indennizzo relativo alle presenti garanzie
sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di
una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno
assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
Art. 26 - Fabbricato a Primo Rischio Assoluto
A deroga delle Norme contrattuali di cui al Settore Incendio e relativamente alla definizione di Xxxxx Xxxxxxx assoluto, la garanzia “Incendio Fabbricato”, di cui alla partita fabbricato del Simplo di Polizza, viene prestata nella forma a primo rischio assoluto ossia fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore delle cose assicurate, senza l’applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 27 - Contenuto a valore commerciale
La determinazione del danno verrà effettuata per il contenuto prendendo a riferimento il valore commerciale delle cose distrutte o sottratte, che le stesse avevano al momento del sinistro, come meglio precisato all’Art. 87 - Determinazione del danno, punto III Contenuto.
Art. 28 - Contenuto a primo rischio assoluto
A deroga delle Norme contrattuali di cui al Settore Incendio e relativamente alla definizione di Xxxxx Xxxxxxx assoluto, la garanzia “Incendio contenuto”, di cui alla partita Contenuto del Simplo di Polizza, viene prestata nella forma a primo rischio assoluto ossia fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore delle cose assicurate, senza l’applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 29 - Aumento fenomeno elettrico
A parziale deroga dell’Art. 14 comma 16 del Settore Incendio, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Art. 30 - Esclusione danni d’acqua
A deroga dell’Art. 14 comma 17 e 18, le garanzie “danni provocati da acqua condotta” e “traboccamento di acqua” si intendono non operanti.
Art. 31 - Esclusione ricerca guasti
A deroga dell’Art. 14 comma 22, la garanzia “spese di ricerca e riparazione” si intende non operante.
Art. 32 - Esclusione danni elettrici
A parziale deroga dell’Art. 14 comma 16, la garanzia “correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici” si intende non operante.
Art. 33 - Cassette di sicurezza
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato, fino alla concorrenza della relativa somma assicurata nel Simplo di Polizza, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da incendio e scoppio, denaro, titoli di credito in genere, gioielli e preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza, intestate all’Assicurato o alle persone con lui conviventi, trovantesi nei locali appositamente attrezzati per tale tipo di custodia presso la banca o istituto dì credito o altri istituti regolarmente autorizzati.
La presente garanzia è operante in secondo rischio ove presente contratto di copertura assicurativa dell’Istituto stesso.
Art. 34 - Ricorso terzi
(operante se attivata la relativa partita di Polizza con il limite ivi indicato)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro, causato da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabile a termini della presente Polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o
sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- derivanti da spargimento di acqua che non sia diretta
conseguenza di incendio, esplosione o scoppio;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente con lui convivente; esclusivamente per i danni da incendio, esplosione e scoppio, sono considerati terzi i genitori ed i figli del Contraente se residenti in unità immobiliari distinte;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile.
Art. 35 - Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde, secondo le norme relative al settore Incendio, comprese
quelle concernenti la liquidazione dei sinistri, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio compreso le garanzie aggiuntive del settore incendio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione del disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di Polizza.
Art. 36 - Forma con franchigia “A”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono prestate con una franchigia assoluta di euro 250,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
Art. 37 - Forma con franchigia “B”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono prestate con una franchigia assoluta di euro 500,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
Art. 38 - Forma con franchigia “C”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono prestate con una franchigia assoluta di euro 750,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
Art. 39 - Forma con franchigia “D”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono prestate con una franchigia assoluta di euro 5.000,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
Art. 40 - Copertura mutuo base
Premesso che la copertura è prestata a favore dell’Ente vincolatario con il quale è stato contratto un mutuo ipotecario, la copertura, a deroga dell’Art. 14 del Settore Incendio, deve intendersi operante esclusivamente per il fabbricato e per i rischi di seguito indicati.
La copertura risulta prestata a valore intero.
Art. 41 - Rischi assicurati
A parziale deroga dell’Art. 14 Settore Incendio, la Società indennizza esclusivamente:
1 - i danni materiali alle cose assicurate anche se di proprietà di xxxxx:
a) direttamente causati da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni
esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
2 - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità
allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
3 - le spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto dall’Art. 81 - Limite massimo di indennizzo.
L’assicurazione è prestata a “valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso il solo valore dell’area.
Art. 41.1 - Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra civile, insurrezione, occupazione
militare, invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione
di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non
ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei
familiari conviventi;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
alluvioni e inondazioni;
e) conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana, a neve, a gelo, a rigurgito di sistemi di scarico;
f) di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è operante la garanzia;
g) causati da sviluppo di fumi, gas o vapori (salvo quanto
previsto dall’Art. 41 comma 1 lettera b;
h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) causati da tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di
terrorismo o sabotaggio organizzato;
l) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o
chimiche;
m) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la
materialità delle cose assicurate; n) conseguenti a virus informatici;
o) da inquinamento e contaminazione.
Art. 41.2 - Variazioni del contratto di mutuo
Nel caso intervengano variazioni al contratto di mutuo, al fine di aggiornare la relativa copertura assicurativa, si conviene fra le parti quanto segue:
a) Estinzione anticipata. Nel caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo o di accollo dello stesso ad altra persona, la Società, ricevuta conferma dal Contraente ed assenso del Beneficiario, sulla base della documentazione di estinzione del debito in capo all’Assicurato, procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte direttamente all’Assicurato stesso.
b) Surroga Passiva con estinzione della copertura assicurativa. Nel caso di surroga passiva del contratto di mutuo e di richiesta dell’Assicurato di estinzione della relativa copertura assicurativa, la Società, ricevuta conferma dal Contraente ed assenso del Beneficiario, sulla base della documentazione di surroga, procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte direttamente all’Assicurato stesso.
c) Surroga Passiva con conservazione della copertura assicurativa. Ferma la cessazione della copertura originaria, nel caso di surroga passiva del contratto di mutuo e di richiesta dell’Assicurato di continuazione della relativa copertura assicurativa, la Società, ricevuta conferma dal Contraente ed assenso del Beneficiario, sulla base della documentazione di surroga e delle richieste
assicurative per il nuovo contratto di mutuo, procederà alla definizione della nuova copertura assicurativa che verrà proposta all’Assicurato per il tramite del Contraente. Nel caso tale proposta non venga accettata dall’Assicurato, la Società si renderà disponibile a procedere come previsto per il caso precedente di Surroga Passiva con estinzione della copertura assicurativa.
d) Rinegoziazione. In caso di variazione dei termini del contratto di mutuo per rinegoziazione degli stessi, la Società, sulla base della documentazione prodotta dal Contraente e ricevuta conferma dal Beneficiario della rinegoziazione e del pagamento dell’eventuale premio aggiuntivo, procederà all’emissione di un nuovo certificato assicurativo conteggiando nello stesso la variazione di premio.
Qualora la differenza di premio comporti un rimborso, la Società procederà direttamente in tal senso verso l’Assicurato.
Art. 41.3 - Vincolo generico
Se dalla Polizza risulta che il contratto è vincolato, in mancanza di altro testo dattiloscritto comunicato alla Società vale quello sotto riportato.
La presente Polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di esso, a tutti gli effetti a favore dell’Istituto richiamato in Polizza. Pertanto, la Società si obbliga a:
a) riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
b) conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove
polizze che sostituiscono le originarie;
c) non liquidare alcun indennizzo, se non con il concorso e il
consenso scritto dell’Istituto;
d) pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazio- ne dell’indennizzo, senza bisogno di concorso dell’Assi- curato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’Isti- tuto stesso;
e) notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata su indicata è stata consegnata all’Ufficio postale;
f) non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.
Art. 42 - Copertura mutuo estesa
Se nel Simplo di Xxxxxxx è richiamata la presente Condizione aggiuntiva, la Società, oltre quanto previsto dal precedente Art. 40, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
- trombe, tempeste, grandine, uragani quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non; sono compresi i danni da bagnamento a parti interne del fabbricato e del relativo contenuto, conseguenti a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, pareti o serramenti dalla violenza dei suddetti eventi, tali danni verranno indennizzati previa
deduzione della franchigia di euro 150,00; sono sempre
esclusi i danni a lucernari, manufatti in plastica, a fabbricati aperti da uno o più lati e agli enti negli stessi contenuti;
- atti vandalici o dolosi, anche qualora si verificassero in
occasione di tumulto popolare, sommossa, sciopero,
tali danni saranno indennizzati previa deduzione della
franchigia di euro 250,00 per sinistro; sono esclusi i danni
commessi in occasione di furto, rapina o loro tentativi;
- acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato, tali danni verranno indennizzati previa deduzione della franchigia di euro 150,00;
- correnti o scariche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine o dell’elettricità atmosferica, tali danni saranno
indennizzati previa deduzione della franchigia di euro
100,00 per sinistro e fino alla concorrenza di euro 600,00 per periodo assicurativo. La garanzia vale limitatamente agli apparecchi elettrodomestici, audio ed audiovisivi di proprietà dell’Assicurato. Sono esclusi i danni alle
lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi
catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione.
L’assicurazione è prestata a “valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso il solo valore dell’area.
La copertura risulta prestata a valore intero.
Settore Furto
(le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se
espressamente richiamate in Polizza)
Art. 43 - Che cosa garantiamo
(La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”)
La Società si obbliga a indennizzare, per ogni anno assicurativo e nei limiti della somma assicurata, l’Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivanti dal furto delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda supera- mento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva
sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
4. con l’uso di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicurato, ai conviventi od agli eventuali ospiti. L’assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all’Autorità competente, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo.
La garanzia è inoltre estesa, fermo il disposto dell’Art. 94 - Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a:
a) rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali, prelevando e costringendo all’interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, portate a termine nei locali stessi;
b) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all’interno dei locali contenenti le cose assicurate, purché avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della Polizza. L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità competente ed esibire alla Società copia vistata di detta denuncia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con i sottolimiti di indennizzo di cui al successivo Art. 45;
c) furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali, installati da terzi per lavori di manutenzione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% sul danno
liquidabile a termini di Polizza;
d) guasti causati dai ladri, in occasione del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi fino alla concorrenza di euro 3.500,00;
e) atti vandalici commessi dagli autori del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;
f) guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato
consumato o tentato risarcibile a termini contrattuali;
g) furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e pensioni), ubicati nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. La
garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della
somma assicurata, con i sottolimiti di indennizzo di cui al
successivo Art. 45;
h) le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, fino alla concorrenza del 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di euro 3.000,00;
i) le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare a seguito di furto e purché le stesse vengano documentate. La garanzia viene prestata fino alla
concorrenza del 10% della somma assicurata per la
garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro
500,00;
j) le spese per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione purché la sostituzione avvenga entro 48 ore dalla sottrazione e l’evento sia stato denunciato alle autorità competenti. La garanzia viene prestata
fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata
per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro
500,00;
k) le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di xxxxxx, rapina ed estorsione, tentati o consumati, indennizzabili ai sensi di Polizza. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
l) l’uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat, a patto che l’Assicurato:
- abbia provveduto al blocco della carta entro le 24 ore successive al momento in cui si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dall’Istituto di credito;
- abbia sporto regolare denuncia alle Autorità;
- entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta di credito o bancomat, abbia confermato la richiesta di blocco per raccomandata a.r.
La garanzia è prestata in aumento agli eventuali indennizzi
riconosciuti all’Assicurato dall’Istituto di credito emittente la carta di credito o bancomat, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo;
m) furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati, con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione dell’Assicurato o di un suo componente del suo nucleo familiare purché di età superiore ai 12 anni.
Art. 44 - Furto a seguito di incidente stradale
La copertura assicurativa comprende i danni da furto o smarrimento subiti all’esterno dell’abitazione in occasione di un incidente stradale.
La garanzia non comprende preziosi e denaro.
Art. 45 - Sottolimiti di indennizzo “Furto contenuto” e “Furto gioielli e valori”
Se assicurata la relativa partita, in caso di sinistro, la Società non indennizzerà più:
1. Per la garanzia furto contenuto:
a) 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti,
arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti
e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, con il
massimo di euro 15.000,00 per singolo oggetto;
b) 20% della somma assicurata per mobilio, arredamento,
vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni,
contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di euro 2.000,00 per singolo oggetto.
2. Per la garanzia furto gioielli e valori (se prestata):
c) 10% della somma assicurata, con il massimo di euro 1.000,00 per denaro.
Le garanzie di cui al punto 2 non si intendono operanti per
i gioielli e i preziosi ubicati nelle dimore saltuarie e locate a terzi.
Art. 46 - Assicurazione a primo rischio assoluto
L’assicurazione di cui al presente settore “Furto” è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 47 - Mezzi di chiusura dei locali
Art. 48 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente
deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell’ effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l’avviso, salvo il disposto dell’Art. 5 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, se il trasloco comporta aggravamento del rischio.
Art. 49 - Xxxxxx, rapina, estorsione
La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti della somma
assicurata indicata nel Simplo di Polizza per la garanzia “scippo, rapina, estorsione” con il limite massimo di euro 500,00 per denaro, l’Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivanti da scippo e rapina di gioielli, valori, denaro, pellicce od altri oggetti di uso personale, commessi al di fuori dei locali di abitazione, entro il territorio dei Paesi aderenti all’Unione Europea, sottratti all’Assicurato stesso e/o ai suoi familiari conviventi, compreso il furto commesso in seguito ad infortunio o malore della persona derubata.
La garanzia non vale:
- per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che si
trovino in compagnia di persona adulta;
- per i preziosi, gioielli, valori ed altre cose che attengono ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.
Art. 50 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità, di fatto o di diritto,
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche
L’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura
verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata
in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica
sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Qualora, in caso di furto, dovesse risultare che l’autore del
reato sia penetrato nei locali attraverso un’apertura difesa da mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, oppure, in caso di presenza di persone all’interno dei locali, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato deve
rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei
locali che le contengono;
- da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela
o affinità che rientrino nella previsione dell’Art. 649
del Codice Penale (nn. 1, 2 e 3), anche se non sono
coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni oppure
scoppi provocati dall’autore del reato;
d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo
giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono
disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente a gioielli, valori, carte preziosi, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato
godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 51 - Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
Relativamente alle garanzie prestate dal presente Xxxxxxx, vengono riportati limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella C.
Condizioni aggiuntive Settore Furto
(le seguenti condizioni aggiuntive devono intendersi
valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 52 - Estensioni garanzia
A deroga delle Norme contrattuali di cui agli Artt. 43 e 49 del
“Settore Furto”, l’assicurazione viene estesa a:
1) scippo, rapina ed estorsione, all’interno della Comunità Europea, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita furto contenuto con il massimo di euro 1.000,00;
2) furto degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, ricoverati in auto, camper e roulotte, di proprietà dell’Assicurato o di un suo convivente purché, a seguito di scasso/effrazione degli stessi, fino
alla concorrenza di euro 500,00 per sinistro e periodo
assicurativo. Dalla presente estensione devono intendersi esclusi denaro e gioielli;
3) furto degli effetti personali, esclusi valori e gioielli, portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione, purché l’ubicazione abbia gli stessi requisiti del fabbricato assicurato e fermi i requisiti sui mezzi di chiusura dalla presente copertura, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto;
4) furto di pluviali, grondaie e macchinari fissi purché regolarmente installati al fabbricato assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita Furto Contenuto.
Art. 53 - Impianto d’allarme installato da ditta abilitata
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal Settore Xxxxx, che:
- i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta abilitata;
- si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la
manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme
fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 75% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 54 - Beni in cassaforte
Relativamente ai beni riposti in armadi corazzati, casseforti murate e non, i limiti di indennizzo previsti all’Art. 45, si intendono così modificati:
a) fino alla concorrenza della somma assicurata nel Simplo di Polizza per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
b) 10% della somma assicurata, con il massimo di euro 2.000,00, per denaro.
I suddetti limiti di indennizzo rappresentano comunque il massimo risarcimento che la Compagnia corrisponderà per gioielli, preziosi e valori, raccolte e collezioni, siano essi custoditi in armadi corazzati, casseforti murate e non oppure ovunque posti.
La garanzia è operante purché il furto avvenga forzando le
difese dei suddetti mezzi di custodia oppure quando vi è stata l’asportazione totale del mezzo di custodia stesso.
Art. 55 - Cassette di sicurezza
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato, fino alla concorrenza della relativa somma assicurata per sinistro ed anno assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e rapina di denaro, titoli di credito in genere, gioielli e preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza, intestate all’Assicurato o alle persone con lui conviventi, trovantesi nei locali appositamente attrezzati per tale tipo di custodia presso la banca o istituto dì credito o altri istituti regolarmente autorizzati.
La presente garanzia è operante in secondo rischio ove pre- sente contratto di copertura assicurativa dell’Istituto stesso.
Art. 56 - Forma con franchigia
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Furto sono prestate con una franchigia assoluta di euro 500,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
Art. 57 - Forma con franchigia
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Furto sono prestate con una franchigia assoluta di euro 750,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
Tabella C - Limiti di indennizzo
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Furto con utilizzo di ponteggi e/o impalcature | scoperto del 20% | - |
Uso fraudolento bancomat e carte di credito | - | euro 2.500,00 |
Spese per sostituzione serrature | - | 20% somma assicurata max euro 500,00 |
Spese per duplicazione documenti | - | 10% somma assicurata max euro 500,00 |
Onorario periti | - | 5% indennizzo max euro 3.000,00 |
Spese sanitarie | - | euro 5.000,00 |
Atti vandalici | - | 20% somma assicurata |
Furto perpetrato da collaboratori domestici | - | 10% della somma assicurata |
Guasti cagionati dai ladri | - | euro 3.500,00 |
Furto rapina/estorsione cose personali in villeggiatura | - | 10% somma assicurata |
Xxxxxx, rapina ed estorsione | - | 20% somma assicurata, max euro 500,00 per denaro |
Settore Rimborsi
(le seguenti condizioni aggiuntive devono intendersi
valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 58 - Furto di identità
La garanzia prevede il rimborso a favore dell’Assicurato e del Nucleo Familiare delle seguenti spese sostenute in caso Furto di identità:
1. Costi legali di difesa: la Società rimborsa i costi sostenuti e documentati dall’Assicurato per la sua difesa in caso di procedimenti legali promossi contro di lui come risultato di un Furto della sua identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese legali, spese per rilasciare dichiarazioni e testimonianze, spese relative ai consulenti di parte, spese notarili, imposte pagate in relazione al giudizio, spese sostenute per l’assistenza legale finalizzata ad ottenere la cancellazione di posizioni incorrette e/o false conseguenti al Furto di identità, da basi dati informative pubbliche (es. archivio protesti) o private (sistemi di informazioni creditizie). Tutte le spese
sono soggette al rimborso una volta aperto ed accertato
da parte della Società il sinistro nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente Polizza.
2. Costi amministrativi: la Società rimborsa i costi sostenuti dall’Assicurato in relazione al Furto di identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i costi di riemissione delle carte di pagamento, i costi di riemissione dei documenti di identità, i costi per la riapertura dei conti correnti, le fotocopie, le spese di viaggio, le spese per i francobolli.
3. Assenza dal lavoro: la Società rimborsa le eventuali riduzioni della retribuzione dell’Assicurato, subite in conseguenza del tempo occorso per occuparsi degli eventi conseguenti al Furto di identità, con il massimo di
euro 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni, purché
l’astensione dai lavoro sia opportunamente documentata alla Società. A titolo esemplificativo: li tempo occorso all’Assicurato per recarsi in Questura, in Tribunale per testimoniare o in banca, nel caso sia indispensabile la sua presenza fisica.
Con il termine Furto di identità si intende l’uso non autorizzato o illegale di uno o più dati identificativi dell’Assicurato nella sua qualità di consumatore, da parte di terzi.
Ai fini dell’operatività della garanzia il Furto di identità dovrà
risultare da uno dei seguenti eventi:
1. pagamento eseguito con i dati identificativi dell’Assicurato conseguenti a frode online (transazioni di carte di credito, internet banking, phishing) o clonazione delle carte di pagamento;
2. uso fraudolento dei dati identificativi dell’Assicurato come mezzo a garanzia per ottenere assegni bancari o carte di pagamento;
3. credito ottenuto con i dati identificativi dell’Assicurato, per esempio un prestito, un finanziamento oppure l’apertura di un conto corrente con i dati personali rubati;
4. abbonamento telefonico ottenuto con i dati identificativi
dell’Assicurato.
Art. 58.1 - Limiti di indennizzo
La Società risponde della garanzia Furto di identità fino ad
una massimo di euro 5.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo.
Art. 58.2 - Franchigie e scoperti
La garanzia Furto di identità è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro.
Art. 58.3 - Esclusioni
Sono escluse dall’Assicurazione le richieste di risarcimento o indennizzo derivanti da:
1. perdite causate da eventi avvenuti prima della decorrenza
della Polizza;
2. furto di identità in ambito imprenditoriale e/o professionale
(esempio: furto o utilizzo scorretto del nome dell’azienda
dell’Assicurato o di ogni altro segno distintivo dell’attività
lavorativa dell’Assicurato);
3. perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall’interruzione
dell’attività imprenditoriale o dalla perdita dl opportunità;
4. perdite risultanti da danni alla reputazione o all’avviamento;
li hanno correttamente custoditi e che hanno notificato
5. perdite di dati personali imputabili a banche dati che non l’evento all’Assicurato assumendosene le relative respon-
sabilità;
6. perdite economiche, incluse le perdite di guadagno, profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali e interessi anticipati;
7. qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta
commessa dall’Assicurato o dal coniuge, dal convivente
more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
8. embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della Pubblica Autorità;
9. danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti dl terrorismo;
10. danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
11. danni verificatisi in occasione della partecipazione attiva
dell’Assicurato a delitti dolosi e risse, tranne per il caso
di legittima difesa, e quando l’Assicurato si trovi in stato di intossicazione per uso di stupefacenti, o bevande alcoliche o abuso di farmaci;
12. costi associati a danni fisici o psichici, malattia, disabilità
o morte.
Art. 59 - Rimborso spese da infortuni e malattia
1 - Infortuni
La Società, in caso di infortuni accaduti fuori dalla
provincia di residenza dell’Assicurato in occasione di vacanze o lavoro occasionale, rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00 le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e
degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali entro il limite di euro 3.000,00 per anno assicurativo;
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite di euro 1.000,00 per anno assicurativo.
2 - Malattia
La Società, in caso di malattia fuori dalla provincia di
residenza dell’Assicurato in occasione di vacanze o lavoro occasionale, rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00 le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e
degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accer-
tamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali entro il limite di euro 3.000,00 per anno assicurativo;
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite di euro 1.000,00 per anno assicurativo.
Le garanzie sono valide in tutti gli stati aderenti all’Unione Europea.
Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute
originali di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.
Per quanto riguarda le norme in tema di denuncia dei sinistri
valgono le disposizioni di cui ai successivi Artt. 131-132-133- 134 del presente contratto per quanto compatibile.
Art. 60 - Rimborso spese per perdita d’impiego
Copertura rimborso spese bollette
Rimborso spese per fornitura di energia elettrica e/o gas Persone assicurabili: Persone Fisiche (Clienti Residenziali) oppure Persone Giuridiche (Clienti Partite IVA)
1 - Garanzie coperte:
• Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60% a seguito di infortunio o malattia (lavoratori autonomi - liberi professionisti - artigiani - dipendenti pubblici). La garanzia non opera se nella stessa annualità è già stato denunciato un sinistro di Invalidità Temporanea;
• Invalidità Totale Temporanea da infortunio o malattia (lavoratori autonomi - liberi professionisti). La garanzia non opera se nella stessa annualità è già stato denunciato un sinistro di Invalidità Permanente;
• Perdita involontaria d’impiego seguito a licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (lavoratori dipen- denti privati solo per Clienti Residenziali). Requisiti di assicurabilità: dipendenti da almeno 1 anno con con- tratto a tempo indeterminato e di imprese con almeno 3 dipendenti alla decorrenza della Polizza;
• Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (non lavoratori).
2 - Prestazioni:
• euro 100,00 al mese per il perdurare del sinistro con un massimo di 6 mesi. Massimale per sinistro e anno assicurativo: euro 600,00.
3 - Periodo di carenza:
• Invalidità Totale Permanente: 60 giorni per malattia
• Invalidità Totale Temporanea: 60 giorni per malattia
• Perdita involontaria d’impiego: 90 giorni dalla decorrenza della copertura
• Ricovero ospedaliero: 90 giorni 4 - Limite di età:
Per tutte le garanzie 65 anni non ancora compiuti tranne che per Xxxxxxxx ospedaliero 75 anni.
5 - Franchigia:
• Invalidità Totale Temporanea: 30 giorni per malattia
• Perdita involontaria d’impiego: 30 giorni
• Ricovero ospedaliero: 7 giorni 6 - Assicurato = Contraente.
7 - Rimborso spese su bollette anche intestate a coniuge per abitazione assicurata:
La somma assicurata a titolo di indennizzo è pari a alle spese sostenute dall’Assicurato per la fornitura di energia elettrica e/o gas. Le spese devono essere inerenti all’abitazione/ufficio oggetto di copertura della Sezione Incendio. L’indennizzo sarà corrisposto per un massimo di euro 100,00 al mese per il perdurare dell’evento e per un periodo massimo di 6 mesi successivi al periodo di
carenza e alla franchigia. L’indennizzo verrà corrisposto dietro presentazione delle bollette/fatture intestate al Contraente della presente assicurazione o al coniuge, aventi scadenza nel periodo di validità della presente copertura successivo al periodo di carenza e alla franchigia. L’importo massimo indennizzabile per evento e per anno assicurativo è di euro 600,00.
8 - Esclusioni:
Non sono coperti dalla presente Xxxxxxx i casi di Invalidità
Permanente Totale, i casi di Invalidità Totale Temporanea e i Ricoveri ospedalieri causati da:
- dolo dell’Assicurato, dolo del Contraente, dolo del
Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, som-
mosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e rivoluzioni;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa -
direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni
dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima
della data di decorrenza delle coperture, nonché
conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
- incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di
un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare dl brevetto idoneo o di deltaplano o di ultraleggero e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
- incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni,
record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica
del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se
l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle
disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- suicidi e tentativi di suicidi;
- sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato, dal
Beneficiario, dal Contraente;
- atti di autolesionismo;
- incapacità di intendere o di volere procurata dallo stesso Xxxxxxxxxx
- interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
- alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o
allucinogeni;
- stato di ubriachezza/ebrezza
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi;
- cure od interventi per l’eliminazione o correzione di
difetti fisici;
- parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o
complicazioni derivanti da tali eventi;
- malattie tropicali;
- svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman,
minatore o cavaiolo;
- infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento
del servizio di leva o quello sostitutivo di questo,
l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni
o motivi di carattere eccezionale;
- le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’in- fertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificiale;
- le degenze in case di riposo, di convalescenza, di
soggiorno cronicari o in stabilimenti o centri di cure
termali, idroterapici, fitoterapici, dietologi o del benessere;
- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco-depressive o stati paranoidi;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle
- partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove
comportanti l’uso di veicoli a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche, sport di
combattimento, atletica pesante, latta nelle sue varie
forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto del trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o fuori pista, bob, immersione con autorespiratore, rafting, paracadutismo o di sport aerei in genere, ogni attività in zone desertiche, competizioni di equitazione;
- uso e/o produzione di esplosivi;
- epidemie e pandemie;
In aggiunta a quanto sopra, per i casi di inabilità temporanea totale:
- mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di inabilità temporanea totale;
- le conseguenze di infortuni e malattie verificatisi
mentre l’Assicurato svolge la sua normale attività
lavorativa fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni.
Perdita involontaria d’impiego
Nessun indennizzo verrà corrisposto per i casi di disoccupa- zione se:
- l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente a tempo indeterminato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro e l’Impresa di cui era dipendente al momento della decorrenza della Polizza aveva meno di 3 dipendenti.
- l’Assicurato non si è iscritto nell’elenco anagrafico Inps con lo status di disoccupato in Italia e ne percepisca il relativo assegno;
- alla data di decorrenza l’Assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato
- la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa o motivi disciplinari o giustificato motivo soggettivo;
- la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento tra
coniugi, anche ascendenti e discendenti;
- la disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o
prepensionamento;
- la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro e se, comunque, il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita e la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, apprendistato) o dell’interruzione di un rapporto di “lavoro a progetto” (ex collaboratori coordinatori continuativi); contratti di lavoro parasubordinato; contratti di collaborazione; contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
- l’Assicurato svolge la propria normale attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
- contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- risoluzioni del rapporto del lavoro, anche consensuali, avvenuti a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
- l’Assicurato percepisce il trattamento di cassa integrazione
guadagni ordinaria, edilizia, straordinaria;
- tutti i casi che non comportino la cessazione del rapporto di lavoro ma solo una sua sospensione temporanea.
Art. 61 - Pets
Oggetto della garanzia
Gli animali domestici per i quali si garantiranno le coperture della presente Polizza sono solamente cani e gatti di età non inferiore a 6 mesi e non superiore ad 8 anni al momento della sottoscrizione di Polizza. Nel caso di tacito rinnovo la copertura non potrà comunque essere mantenuta oltre il compimento dei 10 anni di età dell’animale.
La presente garanzia è prestata per un massimo di due animali assicurati, gli stessi devono essere in possesso di libretto sanitario e delle seguenti vaccinazioni e relativi richiami:
- cani: cimurro, parvovirosi, epatite e/o leptospirosi;
- gatti: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia;
ed in ogni caso tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
L’animale dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.
Il proprietario in caso di infortunio o malattia dell’animale assicurato deve far intervenire tempestivamente un medico veterinario affinché vengano prestate le necessarie cure.
I massimali si intendono prestati per ciascun animale indicato in Polizza.
Garanzie
Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia
La Società, entro i limite massimo della somma assicurata
indicata in Polizza, rimborsa le seguenti spese per intervento chirurgico a seguito di infortunio o malattia: onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, protesi comprese rette di degenza, assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, relativi al periodo di ricovero anche in day hospital visite, esami, analisi ed accertamenti, trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal veterinario o su sua prescrizione, sostenuti nei 30 giorni precedenti all’intervento chirurgico e nei 30 giorni successivi.
Rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico
Qualora l’infortunio o la malattia non causino intervento chirurgico, la Società entro il limite massimo della somma assicurata indicata in Polizza, rimborsa le spese per: visite del veterinario, esami, analisi, accertamenti e cure ricoveri anche in day hospital medicinali, tutori, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario.
Spese funerarie per smaltimento del corpo dell’animale assicurato
Qualora l’animale deceda a causa di infortunio o malattia indennizzabili a termini di Polizza, la Società rimborsa fino ad euro 100,00 le spese di smaltimento del corpo dell’animale assicurato.
Spese a seguito di partecipazione a fiere o mostre
Nel caso in cui l’animale subisca un infortunio durante la
partecipazione a fiere e/o mostre all’indennizzo si applica una
franchigia fissa pari ad euro 300,00 per sinistro.
Spese di ricerca per smarrimento
Qualora l’animale assicurato si stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Società terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell’animale fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
La garanzia è operante esclusivamente se l’animale assicurato è provvisto di microchip.
Ipotesi 1)
Tutti i limiti devono intendersi per sinistro e per anno assicurativo.
Cani:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.000,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 500,00 scoperto 15% con minimo euro 50,00.
Gatti:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.000,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 500,00 scoperto 15% con minimo euro 50,00.
Ipotesi 2)
Tutti i limiti devono intendersi per sinistro e per anno assicurativo.
Cani:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.500,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 1.000,00 scoperto 15% con minimo euro 70,00.
Gatti:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.500,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 1.000,00 scoperto 15% con minimo euro 70,00.
Esclusioni
a) infortuni o malattie conseguenti all’impiego dell’animale
per la caccia;
b) dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale assicurato;
c) uso professionale dell’animale;
d) uso dell’animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti);
e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a
fattori ereditari, nonché pregresse e recidivanti
f) controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
g) malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi,
h) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne
quanto previsto per gli interventi chirurgici;
i) malattie mentali e problemi comportamentali;
l) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive
m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva,
infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; o) soppressione e cremazione per pericolosità;
p) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica,
oculistica, malattie dei denti e paradontopatie; q) le spese di igiene dentaria;
r) terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali
s) danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo
t) danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto, alluvione,
inondazione, eventi atmosferici)
u) infortuni verificatisi nei primi 8 giorni di decorrenza della Polizza e malattie con sintomi manifestati nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Polizza
v) cure relative a malattie croniche
w) filaria/leishmania
x) pandemia
y) qualsiasi altra spesa conseguente a morte dell’animale
salvo le spese funerarie di cui sopra
z) l’assicurazione non è operante per la garanzia infortuni per le seguenti razze di cani:
- Perro,
- Pitbull,
- Rottweiler,
- Doberman,
- Doghi,
- Bull Terrier,
- American Bulldog,
- Bull Mastiff,
- Mastino Napoletano
- e relativi incroci con le razze suddette.
Settore Responsabilità Civile verso Terzi
(le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 62 - Responsabilità Civile della vita privata
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare e/o i minori in affidamento temporaneo, nei limiti del massimale indicato nel Simplo di Polizza per la Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto questi siano tenuti a pagare - quali civilmente responsabili a termini di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per:
1) danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell’ambito della vita privata, ivi compresi i rischi derivanti:
a) alle cose od agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione con il limite di risarcimento di euro 500,00;
b) da conduzione della dimora abituale e/o saltuaria nonché dei beni mobili in esse contenute comprese le relative pertinenze e quote di parti comuni e relativi impianti fissi. Sono compresi i danni causati dall’Assicurato e dai suoi familiari ai locali presi in locazione temporanea durante i periodi di villeggiatura o durante i periodi di studio dei figli (purchè sullo stesso stato di famiglia), la presente estensione comprende anche i danni da incendio esplosione e scoppio arrecati ai locali stessi, nonché all’arredo domestico di terzi in essi presenti, per tale garanzia resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 500,00;
c) da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande;
d) dall’uso di giocattoli, anche a motore;
e) dalla proprietà, nonché dall’uso, di biciclette anche
con motore elettrico e carrozzine con motore elettrico per disabili, compreso l’uso per servizio da parte dei domestici;
f) dalla proprietà, nonché dall’uso personale e diretto, di cavalli ed altri animali da sella;
g) dalla proprietà e conduzione di impianti e attrezzature sportive ad uso domestico.
h) dalla proprietà, uso e detenzione di armi, anche da fuoco, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno e tiro a volo (escluso l’esercizio dell’attività venatoria);
i) da fatto colposo inerente la vita privata delle persone alla pari temporaneamente ospiti dell’Assicurato;
j) da responsabilità personale derivante dalla
partecipazione ad attività sociali o di volontariato;
k) da responsabilità per la partecipazione quale genitore ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati od autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
l) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni, a vela o a remi, fino a metri 6,50 di lunghezza e di wind-surf, purché non dati a noleggio o in locazione;
m) dalla pratica di hobby quali: modellismo/aereo modellismo compreso l’utilizzo di droni non ad uso professionale (esclusi i danni ai modelli), campeggio, bricolage, giardinaggio (la garanzia comprende l’impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;
n) dalla pratica di attività sportive comuni, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche. È invece esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale, nonché la pratica del parapendio e del paracadutismo;
o) da incendio di veicoli a motore ad uso privato, comprese le roulotte e i carrelli da campeggio, di proprietà dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi e posti su aree private;
p) dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti
allo svolgimento delle loro mansioni;
q) in caso di guida di veicoli e natanti non di sua proprietà per lesioni corporali provocate a terzi; la garanzia è valida sempre che l’Assicurato sia abilitato alla guida, a norma delle disposizioni di legge. La presente garanzie e prestata con il limite di risarcimento di euro 50.000,00;
r) per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di veicoli e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla Legge per la loro guida ed uso. La validità
dell’estensione di garanzia è subordinata all’esistenza, sui veicoli interessati, di operante copertura assicurativa verso terzi, ai sensi della Legge n. 990 e
successive modificazioni;
s) danni cagionati da figli minori temporaneamente affidati a terzi;
t) per danni cagionati da figli minori non presenti nel nucleo famigliare;
u) da fatti volontari di figli portatori di handicap o figli minori o minori temporaneamente affidati;
v) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, esclusi i danni al veicolo stesso;
w) per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
x) alla proprietà e/o custodia di animali da compagnia di
piccola taglia, da cortile, da sella (escluso cani e gatti); La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di euro 50,00.
2) Lesioni personali subite da collaboratori familiari, a seguito di infortuni da essi sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% del
massimale per sinistro indicato in Polizza, con il limite di euro 160.000,00 per ogni persona infortunata.
Il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
Art. 63 - Persone non considerate terze
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, anche di fatto, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente con lui convivente;
esclusivamente per i danni da acqua, incendio esplosione
e scoppio sono considerati terzi i genitori ed i figli del Contraente se residenti in unità immobiliari distinte;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio (salvo quanto previsto dalla precedente lettera a;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.
Art. 64 - Esclusioni del Settore Responsabilità Civile verso Terzi
L’assicurazione non comprende i danni:
a) cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
b) da furto;
c) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o
fiscali;
d) provocati sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o in stato di ubriachezza;
e) derivanti dalla proprietà e circolazione, anche da parte di domestici, di veicoli a motore, natanti e aerei di qualsiasi genere (salvo quanto previsto dall’Art. 62 lettera e;
f) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
g) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo
non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e del
paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
h) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regola- menti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
i) derivanti dall’esercizio della caccia;
l) da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraeleva-
zioni e demolizioni dei fabbricati di proprietà o in con-
duzione (salvo quanto previsto dall’Art. 66 comma I se
operante;
m) da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
n) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del
suolo, salvo quanto previsto dall’Art. 66 comma II;
o) derivanti dai rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile,
ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo,
sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti,
nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
p) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze
radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle
atomiche nonché derivanti dall’emissione di onde e campi
elettromagnetici;
q) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione,
manipolazione di prodotti contenenti amianto;
r) alle persone non considerate terze, come indicato nel
precedente Art. 63;
s) derivanti dalla proprietà di case diverse da quelle assicurate.
Art. 65 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo.
Limitatamente ai danni a cose negli Stati Uniti d’America e
Canada, la copertura opera con applicazione di una franchigia assoluta di euro 2.500,00 per singolo sinistro.
Art. 66 - Dalla proprietà della casa assicurata
Sono comprese le pertinenze della stessa quali le autorimesse ad uso della stessa casa, le dipendenze, le recinzioni, le attrezzature sportive ed i giochi, alberi e strade private, parchi, giardini e orti purché il tutto realizzato negli spazi adiacenti alla casa e ad uso esclusivo della stessa o parti in comune. Si intendono ivi compresi i rischi derivanti da:
I) lavori di ordinaria manutenzione compresa la committenza di lavori ordinari eseguiti in economia, nonché, quale committente, dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, fatti eseguire nella dimora abituale dell’Assicurato, sue dipendenze ed aree di pertinenza; si intendono compresi i rischi della committenza delle opere per quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
II) contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia è
prestata con un sottolimite di risarcimento pari al 10% del
massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 500,00;
III) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia. La garanzia è prestata fino alla
concorrenza del 10% del massimale per sinistro e per
anno assicurativo e resta a carico dell’Assicurato, per
ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 500,00;
IV) da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna qualora conseguenti a rotture accidentali od occlusioni di tubazioni o condutture. Per tale garanzia resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 250,00;
V) proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno non ad uso professionale, anche se non contigui all’abitazione assicurata, con un’estensione non superiore a mq 5.000.
Art. 67 - Dalla proprietà o custodia di cani e gatti
La presente garanzia è prestata con l’applicazione delle seguenti franchigie, per sinistro e limitatamente ai soli danni a cose:
• nessuna franchigia se il cane viene utilizzato per scopi
assistenziali (cani sociali, cani guida);
• euro 100,00 negli altri casi;
• sono esclusi dalla garanzia i cani appartenenti alle seguenti razze:
- Perro
- Pitbull
- Doghi
- American Bulldog
- Bull Mastiff
- American staffordshire terrier
- Staffordshire terrier
- Bull Terrier
- Tosa Inu Giapponese
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Doberman
- Rottweiler
- Mastino Napoletano
- Bullmastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Tibetan Mastiff
- Briard
- e relativi incroci con le razze suddette.
Art. 67.1 - Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
Relativamente alle garanzie prestate dal presente Xxxxxxx, vengono riportate le franchigie (che diventa minimo in presenza di uno scoperto), gli scoperti e i limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella D.
Condizioni aggiuntive Responsabilità Civile verso Terzi
(le seguenti condizioni aggiuntive devono intendersi
valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 68 - Bed & Breakfast
A parziale deroga dell’Art. 64 comma a, l’assicurazione è prestata per i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività di “Bed & Breakfast” intendendosi per tale l’attività di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o ricorrente in periodi stagionali, svolta nella dimora abituale
o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione famigliare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro.
Sono compresi in garanzia i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande di produzione dell’Assicurato, somministrati direttamente ai clienti nel solo ambito dei locali oggetto dell’assicurazione, nonché il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale.
Restano in ogni caso esclusi i danni causati alle cose date in consegna e custodia all’Assicurato.
L’assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia
assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
Tabella D - Limiti di indennizzo
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Lesioni personali subite da collaboratori familiari | - | 50% del massimale, con il limite di euro 160.000,00 per persona |
Cose o animali in consegna e custodia | - | euro 500,00 |
Danni da incendio all’arredo domestico di terzi | euro 500,00 | - |
Guida di veicoli e natanti non di sua proprietà | - | euro 50.000,00 |
Validità territoriale | - | limitatamente a Stati Uniti d’America e Canada, euro 2.500,00 |
Art. 69 - Danni cagionati dai figli
dell’Assicurato non conviventi
Le garanzie di cui all’Art 62 si estendono ai danni cagionati dai figli dell’Assicurato non facenti parte dello stesso nucleo famigliare (stato di famiglia) poiché residenti altrove per motivi di studio o presso coniuge non convivente/separato, purchè abbiano un’età massima di 26 anni compiuti e non abbiano già costituito un altro nucleo familiare.
Art. 70 - Privati amministratori di condominio
La Società si impegna a tenere indenne l’amministratore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali, ovvero il pregiudizio economico risarcibile a termini di Polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose colposamente cagionate a terzi, compresi i condomini, nell’esercizio della specifica funzione di amministratore privato del condominio assicurato, svolta nei modi e nei termini previsti dall’Art. 1130 C.C. e successive modificazioni del codice delle assicurazioni.
L’assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:
- smarrimento, distruzione o deterioramento di atti,
documenti o titoli non al portatore;
- multe ed ammende, diverse dalle sanzioni tributarie, inflitte ai condomini del fabbricato per errori imputabili all’amministratore stesso;
- mancata o inadeguata applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla “Privacy”) e successive modificazioni o integrazioni.
La garanzia comprende l’attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali nel fabbricato amministrato nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).
L’assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.
La garanzia di RC dell’Amministratore di condominio è prestata con un massimo risarcimento di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell’Assicurato lo scoperto del 10% per ogni danno risarcibile a termini di Polizza, in ogni caso con il minimo di euro 500,00.
Art. 71 - Attività di insegnante
La garanzia di cui al precedente Art. 62 si intende estesa alla responsabilità civile personale dell’Assicurato nello svolgimento dell’attività professionale di insegnante di scuola elementare, materna o nido d’infanzia.
Nel caso che l’istituto ove lavora l’Assicurato abbia una propria copertura assicurativa per i medesimi rischi, la presente garanzia opera in secondo rischio.
La garanzia è operante per tutte le attività connesse quali esercitazioni pratiche, gite scolastiche o attività parascolastiche, comprese le eventuali lezioni di recupero effettuate presso il proprio domicilio.
Art. 72 - Attività di tirocinante
La garanzia di cui al precedente Art. 62 si intende estesa alla responsabilità civile personale dell’Assicurato nello svolgimento del tirocinio formativo svolto dal Contraente Assicurato o da uno o più dei facenti parte dello stesso nucleo famigliare (stato di famiglia).
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di
validità dell’assicurazione e relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. Nell’eventualità che la presente Xxxxxxx ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il fatto che ha dato luogo alla richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, alla condizione tutte da quest’ultima previste.
La garanzia del presente contratto è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente Polizza.
La garanzia del presente contratto è prestata previa
applicazione di una franchigia fissa per danni a cose o animali pari a euro 250,00 salvo quanto diversamente previsto in Polizza.
Qualora la responsabilità civile dell’Assicurato risulti coperta da altra polizza contratta da un qualsiasi ente pubblico o privato, presso il quale l’Assicurato presta la sua opera, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, in eccedenza al massimale assicurato da tale altra polizza. Nel caso in cui l’ente pubblico o privato, presso il quale l’Assicurato presta la sua opera o il suo Assicuratore agiscano in rivalsa nei confronti dell’Assicurato, la presente garanzia si intende operante a primo rischio limitatamente a tale azione di rivalsa.
Art. 73 - Abitazioni di proprietà locate a terzi
Relativamente alle abitazioni di proprietà locate a terzi espressamente indicate in Polizza l’assicurazione copre, esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge, i danni a terzi causati dal:
- Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- al Contraente per fatto del locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze.
Inoltre, a deroga di quanto previsto dall’Art. 66, il Contraente
- nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario - nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono considerati terzi tra loro.
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
Art. 74 - Forma con franchigia “A”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza
la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Responsabilità Civile sono prestate con una franchigia assoluta di euro 250,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
Art. 75 - Forma con franchigia “B”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza
la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Responsabilità Civile sono prestate con una franchigia assoluta di euro 500,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
Art. 76 - Forma con franchigia “C”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza
la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Responsabilità Civile sono prestate con una franchigia assoluta di euro 750,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
Settore Tutela Giudiziaria
(la seguente garanzia deve intendersi valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Art. 77 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di euro 10.000,00 e delle condizioni previste nella presente Polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti esclusivamente a sinistri accaduti nell’ambito della vita privata dell’Assicurato, quali:
1) le spese per l’intervento di un legale;
2) le spese peritali;
3) le spese di giustizia nel processo penale;
4) le eventuali spese legali e/o peritali di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
5) le spese arbitrali;
La copertura assicurativa si riferisce a:
a) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato in
conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in
conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato;
c) difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o
contravvenzione;
d) controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare ove l’Assicurato è residente, nonché di altre sue eventuali abitazioni secondarie identificate in Polizza;
e) controversie di lavoro con collaboratori domestici, xxxxxx
regolarmente assunti;
f) altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a euro 250,00.
L’assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare dell’Assicurato risultanti dallo stato di famiglia, nonché al coniuge di fatto.
Le garanzie di cui alle lettere b e c si estendono, inoltre, ai collaboratori dell’Assicurato addetti ai servizi domestici, regolarmente assunti, per fatti accaduti durante l’espletamento delle loro mansioni.
Art. 78 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
3) le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due
tentativi;
4) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi
dell’Assicurato;
5) le spese per controversie in materia amministrativa, ivi
comprese quelle fiscali o tributarie;
6) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:
a) relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
b) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza
obbligatoria;
c) attinenti a qualsiasi attività lavorativa dell’Assicurato; d) fra più persone assicurate con la stessa Polizza;
e) relative alla circolazione di veicoli, aeromobili o natanti di
proprietà e/o condotti dall’Assicurato;
f) relative a danni da inquinamento dell’ambiente;
g) relativi a immobili diversi da quello di residenza dell’Assicurato e da quelli, identificati in Polizza, costituenti sue abitazioni secondarie.
Art. 79 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
1) nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera per le ipotesi
di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
2) nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino negli altri casi.
Art. 80 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora la controversia riguardi danni rientranti nella copertura di cui all’Art. 62, la garanzia Tutela Giudiziaria opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917, 3° comma, del Codice Civile.
Art. 81 - Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della Polizza, e precisamente: a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extra-contrattuale e per i
procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Norme che regolano i sinistri
Norme relative ai Settori Incendio e Furto
Art. 82 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza,
oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne
ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice
Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando,
in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito, anche al debitore, nonché
esperire - se la Legge lo consente - la procedura di
ammortamento; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile;
e) conservare tanto le cose non rubate o salvate, quanto le
tracce e gli indizi materiali del sinistro, fino ad avvenuta
liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad
alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore
delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre
che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 83 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente
l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 84 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi; il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 86 - Valore delle cose assicurate
Il “valore delle cose assicurate” al momento del sinistro viene determinato stimandone, con riferimento temporale al momento del sinistro, separatamente il relativo valore a nuovo sia per il fabbricato che per il contenuto.
Art. 87 - Determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita, prevista dal settore di garanzia interessato dal sinistro, la determinazione del danno è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricato. Si stima il relativo “valore a nuovo”; pertanto, l’ammontare del danno risarcibile è pari alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte, escluso il valore dell’area, e per riparare quelle soltanto danneggiate, diminuita del valore dei residui.
II - Contenuto. Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o uguali od equivalenti per caratteristiche, funzionalità, uso e qualità, diminuita del valore dei residui.
Tale stima viene conteggiata con il limite del doppio del valore che le cose distrutte o sottratte avevano al momento del sinistro.
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 16 - Sottolimiti di indennizzo per l’assicurazione del Contenuto del Settore Incendio e dell’Art. 45 - Sottolimiti di indennizzo per l’assicurazione Furto del Settore Furto.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 85 - Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del
sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 82 - Obblighi in caso di sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 87 - Determinazione del danno;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del
sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.
III - Contenuto. Qualora richiamata la Condizione Aggiuntiva Art. 27, la determinazione del danno si intende operante come segue: l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose distrutte o sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 16 - Sottolimiti di indennizzo per l’assicurazione del Contenuto del Settore Incendio e dell’Art. 45 - Sottolimiti di indennizzo per l’assicurazione Furto del Settore Furto.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.
Art. 88 - Assicurazione parziale
Relativamente al Settore Incendio, se il “valore delle cose assicurate” di cui all’Art. 84, fabbricato e/o contenuto, supera la somma assicurata, per il Fabbricato e/o per il contenuto, maggiorata di un importo pari al 10% della stessa, la Società risponde del relativo danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato ed il valore delle cose assicurate.
Art. 89 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro (valida solo per il Settore Furto)
In caso di sinistro le somme assicurate, ed i relativi limiti di
indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
L’Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il
reintegro dei detti importi previo versamento dei corrispettivi premi.
Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse
invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 90 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 91 - Raccolte e collezioni
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, sottratta, danneggiata o distrutta solo parzialmente, la Società risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 16 - Sottolimiti di
indennizzo per l’assicurazione del Contenuto, e dell’Art. 45 - Sottolimiti di indennizzo.
Art. 92 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Fermo il disposto dell’Art. 2 - Altre assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato; qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 93 - Cose di proprietà del coniuge o di terzi
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati dal Contraente e dalla Società.
Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 94 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile e quelli in cui sia diversamente stabilito nel contratto, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 95 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto
un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento
sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti sia dall’Art. 20 lettera e, Settore Incendio, sia dall’Art. 50 lettera b, Settore Furto.
Art. 96 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 97 - Regolazione di franchigie e scoperti
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità da liquidare verrà determinata ai sensi dell’Art. 87
- Determinazione del danno, senza tenere conto di eventuali franchigie e/o scoperti, che verranno dedotti successivamente dall’importo dell’indennizzo calcolato.
Norme relative al Settore Responsabilità Civile
Art. 98 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne
tempestivamente avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
Se l’Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente
la presentazione della denuncia del sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
La suddetta denuncia deve contenere la narrazione del fatto,
l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del
sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società.
Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo
possibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.
Art. 99 - Assicurazione di secondo rischio
Qualora esista analoga polizza stipulata con altra Società,
per lo stesso rischio e medesime garanzie, la presente assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la predetta polizza.
Art. 100 - Gestione delle vertenze -
Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, ove occorre, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere
all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giustizia penale.
Norme relative al Xxxxxxx Xxxxxx
Giudiziaria
Art. 101 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso
scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Unitamente alla denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire alla
Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con
la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
Art. 102 - Gestione del sinistro
L’Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.
La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire
all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dalla Società.
Negli stessi termini, e con adeguata motivazione, dovrà
essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Norme che regolano il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
(la seguente garanzia deve intendersi valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Art. 103 - Somme assicurate e loro suddivisione
Le somme complessivamente assicurate comprese quelle
espresse in percentuale, si intendono riferite all’intero nucleo familiare del Contraente con esclusione delle persone non assicurabili ai sensi dell’Art. 120 delle Condizioni di assicurazione.
Ciascuna persona è assicurata per l’importo ottenuto dalla
divisione delle somme complessivamente garantite nel Simplo di Polizza, per il numero delle persone, escluse quelle indicate all’Art.120, che risultino iscritte nello stato di famiglia del Contraente al momento del sinistro.
Fermo restando il criterio di determinazione sopra descritto,
in caso di infortunio che colpisca una persona assicurata di età inferiore ai 14 anni, la somma da liquidare sarà:
- per il caso di morte, il 50% di quella contrattualmente
stabilita per lo stesso caso;
- per il caso di invalidità permanente, quella
contrattualmente stabilita per lo stesso caso, più il 50%
della somma stabilita contrattualmente per il caso di morte.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi di Polizza eccedessero
le somme assicurate, esse verranno proporzionalmente ridotte.
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca
Oggetto e delimitazioni del rischio Art. 104 - Rischio assicurato
nello svolgimento delle propria attività che egli compia senza
carattere di professionalità.
Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli eventi derivanti da:
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- tumulti popolari, vandalismo, attentati, a condizione che
le persone assicurate non vi abbiano preso parte attiva;
subiti per:
- aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato;
sofferti in:
- stato di malore od incoscienza;
dovuti a:
- asfissia o soffocamento non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di
sostanze;
- lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi;
- morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le
affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche.
Si intendono altresì comprese le rotture sottocutanee di tendini.
La garanzia è operante purché l’evento sia cagionato da infortunio.
Art. 105 - Servizio militare
L’assicurazione resta valida quando l’Assicurato presta servizio a favore delle Forze Armate durante i richiami per esercitazioni da svolgersi all’interno dei confini della Repubblica Italiana.
L’assicurazione viene sospesa qualora l’Assicurato debba rispondere:
- all’arruolamento volontario;
- al richiamo per mobilitazione oppure per la partecipazione ad operazioni ed interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana.
L’assicurazione rimane sospesa altresì qualora l’Assicurato
faccia uso e/x xxxxx mezzi aerei militari e faccia uso del paracadute.
Art. 106 - Rischio volo
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne quelli effettuati:
- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente Articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un anno.
Art. 107 - Lesioni muscolari da sforzo - Ernie traumatiche o da sforzo
A parziale deroga dell’Art. 118 lettera l, la garanzia si intende estesa alle lesioni muscolari da sforzo e alle ernie traumatiche o da sforzo, limitatamente alla invalidità permanente e alla diaria giornaliera, con l’intesa che:
- la copertura assicurativa è operante dal 181° giorno
successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per la diaria senza ricovero se prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile
secondo parere medico, verrà corrisposto solamente
un indennizzo non superiore al 10%, della somma
assicurataper il caso di invalidità permanente totale;
- qualora insorga, contestazione circa la natura e/o
operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio
Medico di cui all’Art. 132 - Determinazione dell’indennizzo
- Perizia Contrattuale delle Norme che regolano i sinistri.
Qualora, per sostituzione od altra variazione di Polizza, la
presente copertura subentri - senza soluzione di continuità
- ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
- dalla data di decorrenza della precedente copertura, per
le somme e prestazioni dalla stessa previste;
- dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.
Art. 108 - Morte presunta
In caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aeromobili, sempreché sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la presenza a bordo dell’Assicurato, se entro un anno dalla data dell’incidente il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di morte.
Art. 109 - Indennità per commorienza genitori
Qualora, in conseguenza di uno stesso evento, si verifichi il contemporaneo decesso, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx, dell’Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, la Società corrisponde ai loro figli minorenni conviventi ed a quelli, anche maggiorenni, portatori di handicap, un’indennità supplementare pari al 50% della somma assicurata per la prestazione caso morte.
Art. 110 - Rischio di guerra
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti
dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 118
lettera k, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 106 delle Condizioni di assicurazione.
Art. 111 - Spese di rimpatrio
Qualora dall’infortunio derivi una invalidità permanente, indennizzabile a termini di Polizza, superiore al 5%, e lo stesso infortunio richieda un immediato rimpatrio con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 su presentazione di regolare documentazione.
Art. 112 - Indennità per perdita anno scolastico
Qualora in caso di infortunio indennizzabile a termini di Polizza lo Studente Assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e se, in conseguenza dell’infortunio stesso, si sia trovato nell’impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, la Società corrisponderà l’1% del capitale per lui assicurato per il caso di invalidità permanente.
Il pagamento dell’indennità viene effettuato soltanto previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall’Autorità scolastica dalla quale risulti che la perdita dell’anno scolastico è avvenuta in conseguenza della
predetta assenza.
Art. 113 - Danno estetico
la Società rimborserà un ulteriore importo
In caso di infortunio che comporti, oltre che l’indennizzo a titolo di invalidità permanente anche conseguenze di carattere estetico al viso,
massimo di euro 3.000,00 per le spese, documentate, sostenute dall’Assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.
Art. 114 - Rischio calamità naturali
A parziale deroga dell’Art. 1982 del Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, nonché da inondazioni.
Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati e/o più contratti con la stessa Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare la somma di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila); qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.
Art. 115 - Infortuni derivanti da colpa grave
Si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 116 - Malattie tropicali
La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità permanente da infortunio, alle malattie tropicali, intendendosi per tali quelle diagnosticate dai medici curanti, compresa la malaria.
La presente estensione di garanzia è valida sino alla
concorrenza della somma assicurata per il caso di invalidità permanente da infortunio e con un massimo indennizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila).
Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando
l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale.
La validità di questa estensione di garanzia è subordinata
al fatto che l’Assicurato, al momento della partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsi.
Art. 117 - Lesioni tendinee
A parziale deroga dell’Art. 124 la Società liquiderà un grado di invalidità pari al 2% con un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila), senza applicazione delle franchigie eventualmente previste all’Art. 124, a seguito di rottura sottocutanea di:
- tendine d’Xxxxxxx;
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell’estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.
Art. 118 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione salvo il
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che
l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per
il rinnovo;
c) dalla pratica di sport aerei in genere e dalle partecipazioni a gare o corse motoristiche e/o motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
d) dalla pratica delle seguenti discipline sportive anche se
svolte a carattere ricreativo: paracadutismo, pugilato,
atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, rafting, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo in solitaria, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e/o estremo, freeclimbing, discesa con skeleton, bob, tuff i controllati da corde elastiche (bungee jumping), rugby, football americano, hockey, immersione con autorespiratore;
e) dalla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative
prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello
professionistico o a carattere internazionale o, comunque, in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di
stupefacenti o allucinogeni;
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche
non resi necessari da infortunio;
h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
i) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o
eruzioni vulcaniche;
j) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
k) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando
non utilizzate per fini pacifici;
l) gli infarti, in ogni caso, e le lesioni muscolari da sforzo e le ernie, fatta eccezione quanto previsto dall’Art. 107 - Lesioni muscolari - Ernie traumatiche e da sforzo;
m) da attività che l’Assicurato svolga a carattere di professionalità.
Art. 119 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero.
La diaria giornaliera relativamente alla prestazione Inabilità
Temporanea (qualora prevista), al di fuori dell’Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell’Assicurato.
Art. 120 - Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive o sindromi da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica quanto disposto dall’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Condizioni di assicurazione e dagli Artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 121 - Limite d’età degli Assicurati
Sia il Contraente che la Società, ad ogni scadenza annua
successiva al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, possono recedere dall’assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 60 giorni.
Prestazioni
Art. 122 - Prestazione caso di morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e questa si
verifichi anche successivamente alla scadenza di Polizza
- entro due anni dalla data dell’infortunio - , la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in Polizza per la prestazione caso morte ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 123 - Prestazione Invalidità Permanente
L’indennizzo per Invalidità Permanente da infortunio è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente al termine della Polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio.
A) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in Polizza per la prestazione Invalidità Permanente.
B) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124.
C) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
- nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’invalidità permanente che ne consegue; nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
D) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
E) In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Art. 124 - Determinazione dell’indennizzo da liquidare per invalidità permanente
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
a) sulla parte di somma assicurata fino a euro 150.000,00
non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità
permanente accertata è di grado pari o inferiore al 3% della; se invece l’invalidità permanente accertata risulta superiore al 3% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
b) sulla parte di somma assicurata eccedente euro
150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando
l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 6% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore al 6% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 6%.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore
al 21% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art.123.
Art. 124.1 - Determinazione dell’indennizzo da liquidare per invalidità permanente
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
a) sulla parte di somma assicurata fino a euro 150.000,00
non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità
permanente accertata è di grado pari o inferiore al 5% della; se invece l’invalidità permanente accertata risulta superiore al 5% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
b) sulla parte di somma assicurata eccedente euro
150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando
l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 6% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore al 6% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 6%.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore
al 21% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art. 123.
Art. 125 - Anticipi sulla liquidazione dell’indennizzo
Qualora trascorsi due mesi dal termine della cura medica sia prevedibile che all’Assicurato infortunatosi residui un’invalidità permanente di grado superiore al 24%, la Società - su richiesta corrisponderà all’Assicurato stesso un anticipo pari alla metà di quello che gli spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva.
Art. 126 - Prestazione Rimborso spese mediche
La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termini di Polizza rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in Polizza per la prestazione Rimborso spese mediche le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli
anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accerta- menti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di labo- ratorio);
- terapie fisiche e medicinali entro il limite del 30% della somma assicurata;
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite del 10% della somma assicurata;
Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute
originali di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.
Art. 127 - Prestazione Diaria da ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di Polizza la Società corrisponde
modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori
certificati medici. Per la Diaria senza ricovero, qualora assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono
a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 132 - Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della diaria giornaliera, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art. 130 - Criteri di indennizzabilità, delle Condizioni di assicurazione possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli Articoli che precedono.
all’Assicurato la Diaria da ricovero stabilita in Polizza, per
ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100
giorni per evento e per anno assicurativo.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, di una dichiarazione rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.
Art. 128 - Day-hospital
Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero, l’operatività
della stessa si intende estesa al caso di day-hospital quando lo stesso sia di durata non inferiore a tre giorni continuativi, fatta eccezione per le festività, con un indennizzo pari al 50% di quanto previsto per la prestazione Diaria da ricovero.
Art. 129 - Prestazione Diaria da convalescenza
Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero ed il ricovero, indennizzabile a termini di Polizza, sia stato almeno di due giorni, la Società corrisponderà all’Assicurato una diaria aggiuntiva per un importo pari a quanto riconosciuto come Diaria da ricovero.
Art. 130 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette
ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 123 - Invalidità Permanente, delle Condizioni di assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Norme che regolano i sinistri del Settore Infortuni del Nucleo Familiare
Art. 131 - Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato
luogo di residenza dell’Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina
viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio medico.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera
il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale
sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza
di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in
apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti
anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 133 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritti, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 134 - Limite di indennizzo per
sinistri catastrofici
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente
xxxxx avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la
Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue
più persone assicurate con la presente Polizza, l’esborso
massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di euro 1.000.000,00.
Qualora le indennità liquidabili a termini di Polizza eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse
verranno proporzionalmente ridotte.
Norme che regolano il Settore Fotovoltaico
Art. 135 - Impianti fotovoltaici e pannelli solari
(la seguente garanzia deve intendersi valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
L’estensione riguarda le garanzie dei settori incendio e furto per gli impianti fotovoltaici e/o i pannelli solari installati sulla copertura del fabbricato assicurato con il presente contratto.
Art. 136 - Incendio e garanzie accessorie
Le garanzie di cui all’Art. 14 - Che cosa garantiamo, riguardanti i punti da 1 a 14 si intendono estese all’impianto fotovoltaico e/o ai pannelli solari installati nel fabbricato assicurato. La copertura è prestata nel limite della somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a valore intero.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
Art. 137 - Esclusioni
Si intendono operanti le esclusioni previste dall’Art. 20 - Esclusioni.
Art. 138 - Valore dell’impianto e determinazione del danno diretto
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
a) nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell’impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest’ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento
- relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato;
b) nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto danneggiato.
In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
1 - La Società rimborserà all’Assicurato per ogni giorno di inattività dell’impianto fotovoltaico per i danni indennizzabili a termini di Polizza euro 5,00 con il massimo di euro 200,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
2 - Si precisa che un danno si considera “non suscettibile” di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato.
La precedente determinazione del danno riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che:
- i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione;
- il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro.
Qualora non siano soddisfatte entrambi le suddette condi- zioni si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell’impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla fun- zionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
Art. 139 - Franchigia
L’assicurazione è prestata con un franchigia di euro 100,00
per ogni sinistro, la presente franchigia non si applica al precedente Art. 138 lettera b punto 1.
Art. 000 - Xxxxx
Xx garanzie si intendono estese al furto delle apparecchiature costituenti l’impianto fotovoltaico e/o i pannelli solari installati e pronti all’uso installati sul fabbricato e relative pertinenze assicurate in Polizza. La copertura è prestata nel limite della somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a valore intero.
Condizione essenziale per l’indennizzabilità è che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l’impianto assicurato è fissato. Pertanto il mancato sganciamento o la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita totale del diritto all’indennizzo da furto. Sono inoltre richieste le seguenti caratteristiche degli impianti:
- per le installazioni su fabbricati: esse devono essere fatte
su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- per le installazioni a terra: il rischio non risulta coperto dal contratto.
L’assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta la perdita totale del diritto all’indennizzo per ogni sinistro relativo alla presente estensione di garanzia.
Art. 141 - Esclusioni
Si intendono operanti le esclusioni previste dall’Art. 50 - Esclusioni.
Art. 142 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Norme comuni ai Settori Incendio, Furto e Fotovoltaico
Art. 143 - Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing
Sono esclusi beni già garantiti con polizza leasing e, pertanto,
gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.
Art. 144 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che il valore dell’impianto assicurato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata per l’impianto fotovoltaico e/o i pannelli solari, maggiorata di un importo pari al 10% della stessa, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo dell’Impianto stesso.
Art. 145 - Norme relative ai sinistri
Si intendono integralmente richiamati gli Articoli previsti
dalle Norme relative ai Settori Incendio e Furto: Artt. 82, 83, 84, 85, 89, 92, 95, 96, 97.
Norme che regolano il Settore Assistenza
Assistenza all’abitazione
Art. 146 - Prestazioni di assistenza
(la seguente garanzia deve intendersi valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
1 - Servizio di ricerca artigiani convenzionati
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali).
2 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all’invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
3 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all’invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario.
4 - Invio di un Fabbro/Falegname
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro/falegname per un intervento di emergenza, la Centrale
Operativa provvede all’invio di un fabbro, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
5 - Invio di un Termoidraulico
Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della
manodopera entro il limite di euro 300,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura gas da parte dell’ente
erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore.
6 - Invio di un Tecnico riparatore di elettrodomestici Qualora l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della
manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
7 - Ripristino dell’abitabilità
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l’abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa specializzata.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 250,00 per sinistro.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
8 - Asciugatura dell’abitazione
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l’abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l’agibilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa specializzata che provvederà all’asciugatura dell’abitazione. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 250,00 per sinistro.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato entro il limite di euro 300,00.
9 - Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d’inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà
alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione.
Resta a carico della Società il costo del pernottamento per
la prima notte successiva al sinistro entro il limite di euro 500,00 per sinistro e per anno.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
10 - Noleggio auto per trasferimento mobilio
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell’abitazione danneggiata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, alle seguenti condizioni:
- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- di cilindrata 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
Si specifica che:
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
11 - Trasloco
Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso entro il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito
così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
12 - Servizio di segreteria
Qualora l’abitazione risulti inagibile a causa di un sinistro, la Centrale Operativa metterà a disposizione il proprio centralino, o fax, per ricevere o trasmettere qualsiasi comunicazione.
All’Assicurato che utilizzerà il servizio, sarà attribuito un codice per garantire la riservatezza nella trasmissione dei messaggi.
Il servizio di segreteria verrà fornito per un massimo di 30
giorni dalla data del sinistro. Inter Partner Assistance non è responsabile del contenuto delle comunicazioni.
13 - Invio di una Guardia Giurata
Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l’oggettivo rischio di furti o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore consecutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
14 - Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 300,00 per sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
15 - Estensione territoriale
I servizi di Assistenza sono validi nei territori di Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
00 - Esclusioni
Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
- atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di
energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o
tentato suicidio;
- atti di pura temerarietà dell’Assicurato;
- stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci
nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse
già note all’Assicurato;
- sinistri derivanti da viaggi intrapresi dall’Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche-trattamenti medico-chirurgici;
- espianto e/o trapianto di organi;
- applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del contratto.
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
Art. 147 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24:
- Inter Partner Assistance S.A.
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000
00000 Xxxx
- numero verde: 800 969649
- oppure al numero di Roma: 06 42115649
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero: x00 00 00000000
- oppure se non può telefonare può inviare un fax a: 00 0000000 (x000 00 0000000 dall’estero)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome 3. Numero di Polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provve- derà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture,
ricevutedelle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla
Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Assistenza alla persona
I servizi di Assistenza vengono forniti da Inter Partner
Assistance S.A., Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx.
Le modalità di accesso a tali servizi sono regolate all’Art. 147. Per Centrale Operativa si intende la struttura di Inter Partner Assistance S.A., Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede, per conto della Società al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico della medesima Società.
Art. 148 - Prestazioni di assistenza
(garanzia sempre operante se attivata l’assistenza abitazione)
Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sotto indicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro:
1 - Assistenza psicologica
Se in seguito ad evento traumatico, indennizzabile a termini
di Polizza, si rendesse necessaria una assistenza psicologica, l’Assicurato potrà chiamare la Centrale Operativa di Inter Partner Assistance ed essere messo in contatto telefonicamente con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d’intervento.
2 - Consulenza medica telefonica
Il servizio medico di Inter Partner Assistance, disponibile 24 ore su 24, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:
- mezzi di soccorso d’urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali
patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto da lui richiesto.
3 - Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.
Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
4 - Reperimento ed invio di baby sitter
Qualora, per una malattia od un infortunio occorso all’Assicurato, sia previsto un ricovero superiore a due giorni, previa delega di un genitore, Inter Partner Assistance provvederà, tramite terzi, alla custodia dei figli dell’Assicurato minori di anni 15.
Inter Partner Assistance terrà a proprio carico le spese per un massimo di 2 giorni e 2 ore per giorno. L’invio della baby sitter avrà luogo nel più breve tempo possibile.
5 - Rientro anticipato
Nel caso in cui l’Assicurato fosse in viaggio e si rendesse indispensabile la presenza presso il domicilio, in seguito ad una malattia od un infortunio occorso ad un suo familiare, sempre che sia previsto un ricovero superiore a 48 ore, Inter Partner Assistance metterà a sua disposizione un biglietto di viaggio (biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica) dal luogo di soggiorno fino al domicilio.
6 - Second Opinion
La Società fornirà all’Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un “parere medico complementare” da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive relativamente alle seguenti patologie:
- oncologiche;
- cerebrovascolari;
- neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
- del cuore e dei grandi vasi.
Il parere medico complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:
- l’opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni
per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.
La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all’Assicurato, e non intende modificare l’orientamento diagnostico del medico curante.
La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta.
La Società terrà a proprio carico le spese del consulto.
7 - Modalità per accedere al servizio
L’Assicurato o il componente del nucleo familiare per usufruire del servizio di Second Opinion deve:
1) contattare la Centrale Operativa che, verificata la
regolarità della richiesta, provvederà all’apertura del
dossier comunicando le modalità di svolgimento del
servizio ed invierà il “Questionario dati anamnestici”;
2) spedire ad Inter Partner Assistance (Centrale Operativa - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx):
- la documentazione clinica completa;
- il “Questionario dati anamnestici” sottoscritto dallo stesso e dal suo medico curante;
- l’autorizzazione a contattare il suo medico curante;
- l’autorizzazione ad Inter Partner Assistance circa il trattamento dei dati forniti (D. Lgs. 196/03).
L’équipe medica di Inter Partner Assistance, per mezzo della propria Centrale Operativa:
- è a disposizione per aiutare l’Interessato nella raccolta
della documentazione clinica completa (dati anamnestici
ed esami eseguiti) e nella compilazione del “Questionario dati anamnestici”;
- verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all’Interessato ed al suo medico curante;
- invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dall’équipe medica della Centrale Operativa;
- comunica all’Interessato il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
- invia il parere medico complementare all’Interessato
o al suo medico curante, contenente l’opinione dello
specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti
terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
- su esplicita richiesta restituisce la documentazione inviata dall’Interessato.
8 - Assistenza infermieristica (prestazione valida in Italia) Qualora l’Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’Istituto di cura presso cui era ricoverato, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro e 2 (due) ore per giorno.
9 - Viaggio di un familiare in caso di ricovero (operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
10 - Rimpatrio salma (prestazione valida all’estero)
In caso di decesso dell’Assicurato all’estero, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 8.000,00 per Assicurato.
Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l’acquisto della bara.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:
- la cerimonia funebre e l’inumazione;
- l’eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.
11 - Trasferimento sanitario programmato (prestazione valida in Italia)
Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d’intesa con il medico curante dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario:
- il suo trasferimento presso l’Istituto di cura dove deve
essere ricoverato;
- il suo trasferimento dall’Istituto di cura presso cui è ricove-
rato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- il suo rientro all’abitazione al momento della dimissione. La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato con costi a carico della Società e con i mezzi ritenuti più idonei a suo insindacabile giudizio, mediante:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.
In base alle condizioni di salute dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico
della Centrale Operativa possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi
violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
12 - Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all’estero)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica
adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue
condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
- aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000,00 per
sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.
- Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico
della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la
continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi
violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
- La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
13 - Servizio di accompagnamento famigliare
Qualora a seguito di ricovero dell’Assicurato il famigliare che l’abbia accompagnato debba fare ritorno presso la propria abitazione, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro.
Art. 149 - Attivazione della struttura organizzativa
Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Centrale Operativa.
Art. 150 - Richiesta di assistenza
Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento,
l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24:
- Inter Partner Assistance S.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000
00000 Xxxx
- numero verde: 800 969649
- oppure al numero di Roma: 06 42115649
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero: x00 00 00000000
- oppure se non può telefonare può inviare un fax a: 00 0000000 (x000 00 0000000 dall’estero).
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. nome e cognome;
3. numero di Polizza preceduto dalla sigla indicata nel
Simplo di Polizza;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e
lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione
ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni
caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Art. 151 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative compensazione.
Art. 152 - Validità della copertura
L’assicurazione vale in tutto il mondo. Quando nelle prestazioni si fa riferimento all’Italia, tale riferimento s’intende esteso alla Repubblica dì San Marino e allo Stato Città del Vaticano.
Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso di ciascun anno di validità della garanzia, la copertura ha durata massima di 60 giorni.
Ad eccezione di quanto previsto per la prestazione a) Consulenza medica ciascuna delle altre prestazioni di assistenza è fornita non più di tre volte per annualità assicurativa.
Art. 153 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni assistenza
Tutte le prestazioni di Assistenza (cioè prestate ai sensi delle garanzie di cui alla Sezione Assistenza) non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteri- stiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato
suicidio;
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 c.c.;
- il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
- l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa;
- la Polizza è regolata dalla legge italiana.
Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 154 - Altre assicurazioni Assistenza
Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione
Assistenza si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra Società, le suddette prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Art. 155 - Estenzione di garanzia elettrodomestici
(la seguente garanzia deve intendersi valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
1 - Bene indennizzabile: un apparecchio di elettronica di consumo o elettrodomestico presente presso l’abitazione dell’Assicurato per uso esclusivamente personale, con un prezzo minimo di acquisto di almeno euro 150,00 e un prezzo massimo d’acquisto di euro 5.000,00, acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia e il bene viene venduto per essere utilizzato sul mercato italiano e non è incluso tra i beni non coperti. Il fabbricante deve fornire una garanzia originale di almeno 24 mesi per il bene indennizzabile.
- Guasto: un malfunzionamento interno di un bene indennizzabile che sarebbe stato coperto dalla garanzia originale del fabbricante dovuto solo ad un difetto dei materiali o della lavorazione e che determini il malfunzionamento del bene indennizzabile rispetto allo scopo previsto.
- Periodo di garanzia estesa: il periodo che inizia il giorno successivo al giorno di scadenza della garanzia originale del fabbricante (che dovrà essere di almeno 24 mesi) e termina 36 mesi dopo per tutte le categorie di prodotti ad esclusione delle categorie “Grey” e “Foto” che hanno una copertura che termina 12 mesi dopo.
Apparecchi audiovisivi (Brown)
TV LCD
TV Led Schermo al plasma Televisione - Smart TV Decoder HDVT Home Cinema DVD e video Lettore Blue Ray DVD DVR
Lettore DVD portatile Registratore DVD Proiettore Videotelefono
HI FI
Audiomediaplayer Lettore CD Amplificatore Giradischi Sintonizzatore Altoparlante MP3/Ipod Radio Sveglia
Apparecchi fotografici (Foto) Telecamera Telecamera HD Macchina fotografica Macchina fotografica digitale
Dispositivi informatici (GrEy) Desktop Laptop Netbook Tablet Stampanti e Scanner Telefono fisso Fotocopiatrice/fax
Elettrodomestici (White) Frigo Congelatore Cantina vini Asciugatrice Lavastoviglie Lavatrice Piano cottura Piano cottura elettrico Cucina a induzione Piano cottura vetroceramica Forno Forno a vapore Micro-onde Micro-onde combinato Forno piccolo Forno per riscaldare Cappa a isola Cappa-camino Cappa telescopica Aria condizionata Ventilatore Macchina per il pane Macchina Espresso Robot Cucina Lucidatrice pavimenti Aspirapolvere Lava pavimenti Ferro da stiro Macchina da cucire Umidificatore Deumidificatore Purificatore dell’aria Spazzola elettrica Piastra capelli Rasoio elettrico Spazzolino elettrico Coperta elettrica Tapis roulant
2 - Operatività
La garanzia ha durata annuale prevista una carenza di 60 giorni.
3 - Garanzie
L’Assicurato è coperto per i costi di riparazione del bene indennizzabile in seguito a guasto durante il periodo di garanzia estesa.
Qualora la riparazione non fosse possibile si provvederà all’indennizzo del bene, decurtando il prezzo d’acquisto riportato sullo scontrino, come di seguito riportato:
- per le categorie Apparecchi audiovisivi (Brown), Elettrodomestici (White) e Apparecchi fotografici (Foto): decurtazione del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene indennizzabile e la data del sinistro.
- per la categoria Dispositivi informatici (Grey): decurtazione del 2,5% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene indennizzabile e la data del sinistro.
Si specifica che l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo
d’acquisto comprensivo di IVA indicato sullo scontrino.
4 - Obblighi dell’Assicurato in caso di guasto
In caso di guasto ad un bene indennizzabile è necessario contattare la Centrale Operativa al seguente numero:
- Inter Partner Assistance S.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxx
- numero verde: 800 969649
- oppure al numero di Roma: 06 42115649
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero: x00 00 00000000
- oppure se non può telefonare può inviare un fax a: 00 0000000 (x000 00 0000000 dall’estero)
fornendo il nome dell’Assicurato, il marchio e il modello del bene indennizzabile e la data in cui si è verificato il guasto. L’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la ricevuta/ scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo
e la data d’acquisto del bene indennizzabile.
La Centrale Operativa, una volta verificato che il bene indennizzabile è effettivamente coperto, procederà all’invio di un riparatore presso il domicilio dell’Assicurato. Qualora la riparazione sul posto non fosse possibile la Centrale Operativa valuterà l’eventuale riparazione del bene presso un centro autorizzato o procederà all’indennizzo del bene.
In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
5 - Condizioni particolari
1. L’Assicurato deve fornire alla Società la ricevuta originale rilasciata dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d’acquisto del bene indennizzabile.
2. La garanzia estesa copre solo le spese di riparazione in caso di guasto del bene indennizzabile successivamente alla scadenza della garanzia originale del fabbricante che dovrà essere di almeno 24 mesi.
6 - Esclusioni particolari (ad integrazione delle esclusioni comuni)
1. furto e danno accidentale;
2. telefoni cellulari e smartphone;
3. utensili da giardinaggio alimentati elettricamente;
4. caldaie;
5. beni originali venduti per mezzo di canali non autorizzati,
in diretta concorrenza con i distributori autorizzati;
6. beni privi della garanzia originale del fabbricante valida in
Italia;
7. beni privi di istruzioni per l’uso in italiano;
8. beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati;
9. beni acquistati per essere rivenduti;
10. spese di installazione o ricostruzione o modifica di un bene;
11. spese di pulizia, compreso a titolo puramente
esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette;
12. le spese sostenute per la rettifica di eventuali blocchi (tranne il caso dei sistemi di raffreddamento delle apparecchiature di refrigerazione);
13. i costi sostenuti per lo smaltimento dei beni;
14. eventuali costi sostenuti per l’accesso e la riparazione di
apparecchiature incorporate in sistemi componibili;
15. beni utilizzati per scopi commerciali;
16. spese sostenute in relazione a riparazioni per funzionamento, ispezioni o installazioni di routine, oppure oneri per chiamate di assistenza laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel bene;
17. il software e altri accessori informatici non interamente
assemblati dal produttore;
18. danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o
dall’utilizzo di accessori non autorizzati;
19. corrosione;
20. danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza;
21. fulmini, temporali o inondazioni;
22. spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non
autorizzate dall’Assicuratore;
23. eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti
dalla garanzia originale del fabbricante.
Mod. EA 111 - 03/2018
DARAG Italia S.p.A.
Sede e direzione generale
Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxx@xxxxxxxxx.xx
DARAG Italia S.p.A. · Società per Azioni a socio unico · Capitale sociale € 43.900.000 i.v. · Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) · N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 · Partita IVA N° 10042300151 · Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 · Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.