Contract
Allegato B
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO ESTIVO CON ALLESTIMENTO PARCO GONFIABILI PER L'ANNO 2022.
CAPITOLATO D'APPALTO
Articolo 1 - Oggetto
Oggetto del presente capitolato è la concessione d’uso di piazza Tobagi da parte del Comune di Limbiate per l’organizzazione di intrattenimenti con allestimento parco gonfiabili per bambini. Di conseguenza, viene concessa la gestione di un punto ristoro (da qui in avanti “allestimento”) e la promozione di eventi serali per famiglie e diverse tipologie di pubblico.
La concessione riguarda la prima sfera di Piazza Tobagi per una superficie di circa 5000 mq e e delimitata in colore verde nella planimetria allegata alla documentazione di gara (allegato F).
L’allestimento consiste in uno spazio ricreativo, per bambini ed adulti, con installazione di un parco gonfiabili diurno e serale e lo svolgimento di eventi di intrattenimento, musicale e non, per ogni tipologia di pubblico in orario serale.
Articolo 2 - Termini di esecuzione e durata del contratto
Il servizio di cui al presente capitolato deve avvenire dal 10 giugno al 25 settembre 2022 con possibilità di pre-allestimento del solo parco gonfiabili dal 20 maggio 2022. Il contratto può essere ripetuto per 1 (uno) solo anno previo accordo tra le parti.
Articolo 3 - Scheda sintetica delle caratteristiche dell’allestimento
L’allestimento estivo deve consistere in:
- uno spazio ricreativo, per bambini ed adulti, con allestimento di un parco gonfiabili diurno e serale;
- eventi di intrattenimento, musicale e non, per ogni tipologia di pubblico in orario serale. Gli eventi di intrattenimento dovranno essere organizzati e garantiti per un numero di giorni 3 (tre) la settimana, dal venerdì alla domenica. E’ possibile prevedere un numero maggiore di iniziative di intrattenimento in accordo con l’Amministrazione Comunale;
- punto ristoro con somministrazione di bevande e alimenti includendo una sufficiente varietà di proposte;
- predisposizione di almeno 160 sedie e 40 tavoli;
- il progetto di allestimento estivo dovrà prevedere strutture leggere e facilmente rimovibili al fine di garantire un rapido smontaggio il lunedì sera e montaggio il martedì pomeriggio per garantire il mercato cittadino il martedì mattina;
- creazione di un ambiente piacevole di accoglienza per il pubblico.
Le caratteristiche sopra esposte costituiscono i requisiti minimi che la ditta deve garantire nell'esecuzione del servizio. Sono ammesse migliorie.
Il concessionario deve, prima dell'apertura dell'attività, presentare una relazione redatta da un tecnico abilitato relativa alla sicurezza dei luoghi e degli impianti e/o strutture temporanee, nonché dichiarazione di corretto montaggio delle strutture/impianti, a firma di tecnico abilitato e dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto elettrico ad ogni montaggio degli impianti e/strutture.
Per quanta riguarda gli intrattenimenti musicali il concessionario ha ampia facoltà di scegliere modi e generi di intrattenimento, avendo tuttavia riguardo a venire incontro ai gusti diversificati del pubblico. Al fine di
diversificare l'offerta, il concessionario si impegna a proporre serate di intrattenimento a tema, laboratori e intrattenimento per bambini, eventi originali e innovativi anche diversi da quelli musicali.
Lo stesso soggetto dovrà garantire il rispetto dei limiti di emissione sonora sia in termini di orario sia di decibel secondo il vigente regolamento comunale.
Si precisa inoltre che sia l’organizzazione degli intrattenimenti e/o spettacoli che l’allestimento e gestione delle strutture e dei servizi connessi (compresa la pulizia dell'area utilizzata, dei servizi igienici, luci, fonica, permessi, licenze e agibilità) saranno completamente a carico del soggetto proponente, che sarà titolare e responsabile di tutte le attività.
Articolo 4 – Manutenzioni ordinarie
A fronte della concessione d'uso di Piazza Tobagi, l'aggiudicatario si impegna a garantire la manutenzione ordinaria delle piazze, prevedendo obbligatoriamente i seguenti servizi:
• sistemazione bagni nel centro di piazza Tobagi con imbiancatura, mantenimento verde circostante e predisposizione di una luce in esterna alla struttura dei servizi igienici;
• provvedere all'allestimento e abbellimento dell'ingresso di piazza Tobagi: verniciatura delle due sbarre di ingresso e del catarifrangente con materiali a norma gestione delle aiuole di ingresso con taglio erba;
• apertura e chiusura delle sbarre di ingresso in piazza Tobagi per il periodo di affidamento del servizio
• pulizia ordinaria di piazza Tobagi dopo ciascun evento con raccolta differenziata da depositare per il ritiro nei giorni di raccolta da parte della società di igiene urbana;
Sono ammesse migliorie.
Articolo 5 - Importo a base d'asta e pagamenti
L'importo a base d'asta per l'aggiudicazione del servizio è pari ad euro 2000,00= (duemila/00). Saranno, pertanto, prese in considerazione solo le offerte economiche che prevedano un miglioramento al rialzo del prezzo base. La somma offerta a base di gara sarà da versare in due tranche annuali pari ciascuna al 50% della somma complessiva: la prima entro il 15 luglio 2022, la seconda entro il 30 settembre 2022. Nel caso di rinnovo, i tempi di pagamento delle tranche saranno ridefiniti da Amministrazione comunale e affidatario.
Articolo 6 - Modi di esecuzione del servizio
Le indicazioni del presente articolo costituiscono requisiti minimi per la gestione della concessione e potranno essere modificate, previo accordo con la ditta esecutrice, in caso di sopravvenute modifiche nelle esigenze dell'amministrazione. La gestione della piazza deve avvenire nel rispetto delle normative di prevenzione sanitaria da Covid-19 ai sensi della normativa vigente.
a. generalità
La concessione e il progetto di allestimento vanno gestiti dal concessionario mediante l'utilizzo di proprio personale, apparecchiature e materiali propri presso piazza Tobagi dove sarà presente un incaricato responsabile del concessionario per ogni evenienza.
In particolare, il concessionario dovrà provvedere alla gestione della piazza nel rispetto delle normative vigenti, nazionali e locali, che regolamentano attività sonore, certificazioni, rispetto dell’ambiente e igiene urbana. Sarà cura del concessionario provvedere a richiedere tutte le autorizzazioni del caso e a realizzare le dovute segnalazioni su problematiche riguardanti la piazza.
L’organizzazione degli intrattenimenti e/o spettacoli, l’allestimento e gestione delle strutture e dei servizi connessi (compresa la pulizia dell'area utilizzata, dei servizi igienici, luci, fonica, permessi, licenze e agibilità) saranno completamente a carico del soggetto proponente, che sarà titolare e responsabile di tutte le attività.
L’Amministrazione comunale consegnerà gli spazi di Piazza Tobagi da utilizzare per intrattenimento e punto ristoro, unitamente ai servizi igienici da utilizzare, in tempo utile per consentire gli allestimenti necessari da parte del concessionario. L’Amministrazione interverrà solo per l'eventuale manutenzione straordinaria dell'area e dei servizi igienici ove ritenuta necessaria.
L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’attività svolta, che non derivi da negligenze o colpe dell’Amministrazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri di consumo di energia elettrica.
b. elaborazione e predisposizione stagione estiva
Il concessionario ha facoltà di organizzare e promuovere la programmazione degli spettacoli e manifestazioni di diverso genere.
Gli accessi agli spettacoli organizzati dalla Società aggiudicataria devono essere gratuiti. Le spese SIAE necessarie per gli intrattenimenti sono a carico del concessionario. L’aggiudicatario deve predisporre per le iniziative estive un numero minimo di 160 sedie, 40 tavolini, eventuale pedana per gli spettacoli; allestimenti anche molto semplici ma volti a creare una situazione “d’ambiente” piacevole ed efficace anche per quanto riguarda il punto ristoro.
Sono ammesse proposte di migliorie sull'organizzazione di eventi che vadano oltre all'intrattenimento tradizionale di spettacoli.
L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’attività svolta, che non derivi da negligenze o colpe dell’Amministrazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri di consumo di energia elettrica.
c. manifestazioni dell’Amministrazione comunale
L’Amministrazione comunale si riserva di proporre all’aggiudicatario, entro e non oltre il 12 giugno 2022, alcune serate, in numero non superiore a cinque, ove associazioni o gruppi del territorio fossero intenzionati o disponibili all’esecuzione di intrattenimenti o spettacoli. Sono incluse in quelle dell'amministrazione, le iniziative di associazioni patrocinate dall'Amministrazione comunale.
L’accoglimento di una o più proposte da parte del concessionario non comporterà alcun onere né adempimento a carico dell’Amministrazione, rimanendo ogni aspetto organizzativo, di autorizzazioni di pubblico spettacolo e relative certificazioni, di diritti Siae, a carico del concessionario. Non sono a carico del concessionario i costi di cachet degli spettacoli proposti dall'Amministrazione comunale.
Articolo 7 - Pubblicità
E’ fatta salva la possibilità del concessionario di procedere alla raccolta pubblicitaria e di esporre nella piazza materiale pubblicitario previo il nulla osta dell'Amministrazione comunale.
Articolo 8 - Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario si obbliga all’esatto adempimento delle condizioni del contratto, delle clausole contenute nel presente capitolato e quanto specificato nel bando di gara e dichiarato in sede di offerta.
Il non efficiente funzionamento dell’allestimento ovvero l'impossibilità della sua realizzazione, qualora non dovuti ad eventi eccezionali, imprevedibili e non riconducibili a fatti imputabili all’aggiudicatario, non può essere addotto a giustificazione della mancata o parziale esecuzione del progetto di allestimento.
Il non sufficiente quantitativo di materiali ovvero l'impossibilità di utilizzo degli stessi, qualora non dovuti ad eventi eccezionali, imprevedibili e non riconducibili a fatti imputabili alla ditta, non può essere addotto a giustificazione della mancata o parziale esecuzione della gestione della piazza.
L’aggiudicatario, inoltre, si impegna a mettere a disposizione il personale quantitativamente e qualitativamente necessario alla gestione della piazza.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni previste da leggi, decreti, regolamenti e contratti collettivi e/o aziendali in materia di assicurazione del personale, infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità, previdenza ed assistenza, contribuzione, etc.
Non è considerata causa di forza maggiore la non disponibilità, anche sopravvenuta, di personale od attrezzature e materiali sufficienti a garantire il progetto di allestimento, qualora dipendente da inadempienze dell’aggiudicatario.
Articolo 9- Garanzie
Cauzione definitiva. Il concessionario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, e comunque entro il termine comunicato dall’Amministrazione Comunale, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (parametrato alla durata della concessione: 1 anno + 1 rinnovabile).
La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa di primario istituto ovvero mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento, anche in parte, dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o di ogni altra eventuale somma di cui il Comune avesse diritto o che il Comune avesse corrisposto senza titolo. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra l’Amministrazione comunale e il concessionario, sempre che all’Amministrazione non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa.
L’atto fidejussorio deve esplicitare che la liberazione della garanzia potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito della dichiarazione scritta da parte del Comune che il contraente ha adempiuto agli obblighi garantiti. In ogni caso, resta all’Amministrazione comunale pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale l’Amministrazione dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta - la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà dell’Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.
Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al contraente entro il termine sopraindicato sempre che non sussistano pendenze tra l’Amministrazione Comunale e il concessionario e sempre che all’Amministrazione Comunale non competa il diritto di incameramento dell’intera cauzione o di parte della stessa.
La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora il concessionario receda dal contratto prima della scadenza fissata.
Copertura assicurativa. Il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente capitolato, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.
A tal fine il concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile verso terzi, con un massimale di almeno €. 500.000,00 valida fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità del contratto, che preveda:
– Responsabilità civile verso terzi
– Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (qualora vi sia personale assunto dalla società)
Articolo 10 - Contestazioni
L’ufficio competente provvederà, all'atto della consegna della Piazza, ad ulteriore verifica della corrispondenza del progetto a quanto proposto in sede di offerta nonché alla qualità e quantità stabilite dal presente capitolato speciale.
Nel caso l’allestimento, all'atto della consegna, non fosse riconosciuto, in tutto od in parte, di buona qualità, ovvero non perfettamente corrispondente al progetto presentato, il Comune di Limbiate applicherà le penali previste dal presente capitolato.
In tali casi il Comune di Limbiate esprimerà in forma scritta le contestazioni, cui la ditta ha diritto di replicare muovendo le proprie osservazioni.
In caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione, il Comune di Limbiate si riserva il diritto di rivolgersi ad altro operatore, a rischio e spese dell’aggiudicatario .
In ogni caso, l’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dei danni, materiali e/o di immagine eventualmente subiti dal Comune di Limbiate per effetto del ritardo o della imperfetta esecuzione del progetto di allestimento.
Articolo 11 - Penali
Nel caso si verifichino inadempimenti o ritardi rispetto alla corretta esecuzione del progetto di allestimento, con particolare riferimento alle caratteristiche dell’offerta proposta, il Comune di Limbiate procederà alla formale contestazione degli stessi ai sensi del precedente articolo 10.
Il Comune di Limbiate si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad euro 500,00= (cinquecento), per ciascuna violazione contestata.
E' fatto in ogni caso salvo il diritto del Comune di Limbiate al risarcimento del maggior danno, materiale e/o di immagine eventualmente subito dal Comune di Limbiate per effetto delle violazioni stesse.
Sull'applicazione della penale e sulle motivazioni (così come espresse nella contestazione), sarà data ampia e tempestiva informazione al concessionario.
In caso di recidiva e, in ogni modo, successivamente alla quinta violazione, il Comune di Limbiate si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Le penalità saranno detratte dalle competenze dovute alla ditta per l'esecuzione del servizio e, ove necessario, dalla cauzione fino ad esaurimento della stessa e fatto salvo il recupero delle somme ulteriori.
Articolo 12 - Risoluzione del contratto
Fatto salvo l'applicazione di penali di cui al precedente articolo, il contratto sarà risolto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal vigente codice civile, in tutti i casi di inadempimento, da parte dell’aggiudicatario, rispetto agli obblighi derivanti dall'incarico.
In particolare, il Comune di Limbiate si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di:
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non risolte dalla ditta a seguito di formale diffida ad adempiere;
- impiego di personale non sufficiente a garantire la corretta esecuzione del servizio;
- sospensione non autorizzata della gestione della Piazza;
- gravi ritardi nella realizzazione del progetto di allestimento.
Articolo 13 – Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 174 del D.Lvo n. 50/16 e regolamentato dall’art.23 del Capitolato Speciale d’Appalto.
E’ sempre consentita, previa autorizzazione scritta del Comune, la possibilità di gestire il punto ristoro per il tramite di un preposto o di un terzo gestore, purchè in possesso dei requisiti necessari. In caso di terzo gestore l’affidamento può essere concesso anche mediante contratto d’affitto d’azienda.
E' assolutamente vietata la cessione del contratto.
Articolo 14 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali
L’impresa aggiudicataria dovrà consegnare la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto con la forma della scrittura privata entro i termini comunicati in sede di aggiudicazione dell'appalto.
La partecipazione alla gara comporta l’assunzione dell’onere, da parte dell’impresa aggiudicataria, delle spese contrattuali e di gara.
Le imposte, le tasse ed ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto d’appalto, presente e futura, si convengono a carico dell’impresa appaltatrice.
Ove, nel termine fissato, l’impresa non ottemperi a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 15 - Controversie
Le controversie che non sia possibile dirimere in via amichevole od amministrativa sono di competenza del foro di Milano.
Articolo 16 - Disposizioni particolari e rinvio
Il Comune di Limbiate si riserva la facoltà di rivolgersi all’impresa classificata seconda nella graduatoria delle offerte valide nel caso l’impresa aggiudicataria non provveda entro il termine assegnato a produrre la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto ovvero nel caso in cui, dalla documentazione prodotta, risulti non in possesso dei requisiti dichiarati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia.