Contract
OGGETTO: GARA A PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER CONSIP S.P.A. – ID 2150
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
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CHIARIMENTI - II FASE
1) Domanda
Al fine di agevolare gli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni di gara, con la presente siamo a richiedere la possibilità di ricevere i "moduli di dichiarazione" (es. DGUE, Domanda di partecipazione, Dich. DPCM 187.1991, ecc..) in formato "word".
Risposta
Consip S.p.A., in data 23/05/2019, ha messo a disposizione dei concorrenti ammessi a questa seconda fase della procedura i Moduli di dichiarazione in formato word.
I predetti Moduli di dichiarazione dovranno essere compilati nel rispetto di quanto indicato nella Lettera di Xxxxxx.
2) Domanda
i. Capitolato Tecnico art. 9.1 Ultimo capoverso: Chiediamo conferma che si riferisce ad obblighi che ex lege sono in capo all’Agenzia.
ii. Contratto c. speciali art. 4.1 S: Chiediamo conferma che si riferisce ai dipendenti diretti e non ai somministrati.
iii. Contratto c. speciali art. 4.3 S: Xxxxxxxxx conferma che si riferisce ai dipendenti diretti e non ai somministrati, in particolare in considerazione che le prescrizioni sulla sicurezza/sanitarie sono in capo all’utilizzatore.
iv. Contratto c. speciali art. 10 S: Chiediamo conferma che le prescrizioni ivi previste verranno adattate al servizio oggetto di gara.
v. Contratto c. generali: Xxxxxxxxx conferma della sua applicazione solo per le parti compatibili con il servizio di somministrazione lavoro (esempio responsabilità verso terzi in capo all’utilizzatore, in caso di recesso per motivi non imputabili all’agenzia o al lavoratore è riconosciuto il diritto del lavoratore di portare a termine il contratto sino alla naturale scadenza).
Risposta
Con riferimento alla domanda di cui al punto:
i. si conferma;
ii. si conferma;
iii. si conferma;
iv. si precisa che, come stabilito all’art 10 S co. 2 del Contratto (condizioni speciali), “le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e in linea con quanto previsto nel Capitolato Tecnico, par. 10 e ss”, a cui si rinvia per maggiori dettagli;
v. si rappresenta che, fermo restando l’osservanza della normativa vigente in materia, come statuito nel Contratto (Condizioni speciali), nel paragrafo dedicato alle “Premesse”: “il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto” (…) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto”.
3) Domanda
Con riferimento all’Allegato 13, chiediamo:
i. Art. 3: Ferma la responsabilità verso terzi in capo all’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15, se Xxxxxx ricevesse una richiesta di risarcimento a lei indirizzata direttamente dovrebbe risponderne per legge. Se la richiesta di risarcimento è indirizzata direttamente a CONSIP non può essere aperta sulla ns polizza. Chiediamo di stralciare l’articolo.
ii. Art. 4.1 e 4.2 pag. 2: Le Compagnie non si assumono solitamente tali obblighi verso terzi. Si potrebbe al massimo prevedere un obbligo dell’assicurato a tenere informata la Committente di eventuali modifiche alla copertura e del rinnovo della stessa. Il premio non può essere versato da un terzo.
iii. Art. 6 pag. 3: Come evidenziato all’art. 4 le Compagnie non si assumono solitamente tali obblighi verso terzi.
iv. Art. 3 d) pag. 4: Chiediamo di stralciare non trattandosi di appalto di lavori.
v. Art. 3 e) pag. 4: Chiediamo di stralciare ferma la responsabilità verso terzi in capo all’utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs. 81/15.
vi. Art. 3 pag. 5: Chiediamo di stralciare non trattandosi di lavori.
Risposta
Con riferimento alla domanda di cui al punto:
i. Art. 3: si intende consentire a Consip S.p.A., qualora un terzo indirizzasse alla stessa una richiesta di risarcimento in relazione a responsabilità connesse al Fornitore aggiudicatario del servizio, di trasmettere detta richiesta direttamente alla Società assicuratrice di detto Fornitore. E’ chiaro che la Società Assicuratrice provvederà a gestire il sinistro effettuando le dovute valutazioni.
ii. Art. 4.1 e 4.2 pag. 2: L’esperienza maturata nell’ambito delle procedure di aggiudicazione che prevedono come prassi la richiesta di presentazione da parte del fornitore aggiudicatario di coperture assicurative conformi all’Allegato n. 13 non evidenzia motivi ostativi da parte delle Compagnie assicurative a recepire il contenuto dell’art. 4. Con detta clausola Consip S.p.A. intende vedere garantita la continuità della tutela assicurativa richiesta con l’aggiudicazione dell’appalto.
iii. Art. 6 pag. 3: valga quanto già evidenziato al precedente punto ii. in ordine al consueto recepimento da parte delle Compagnie assicurative delle disposizioni di cui all’Allegato 13.
iv. Art. 3 lettera d): nel caso specifico si riferisce a danni cagionati a macchinari (ad esempio apparecchiature elettroniche) e attrezzature che possono essere utilizzate dal fornitore nello svolgimento delle attività previste dall’appalto presso la sede della Committente.
v. Art. 3 lettera e): La copertura assicurativa richiesta intende vedere garantiti i danni cagionati per responsabilità del fornitore aggiudicatario dell’appalto. La normativa richiamata nella richiesta di chiarimento si riferisce, invece, alle responsabilità del lavoratore.
vi. Art. 3 pag. 5: Con prestatore di lavoro si intende “il dipendente del Fornitore che presta il servizio”.
4) Domanda
Si chiede conferma che la disposizione di cui all’art. 9.1 del Capitolato, che dispone per il somministratore di ottemperare “a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi”, si riferisce solo ai lavoratori diretti dell’Agenzia e non ai lavoratori somministrati.
Risposta
Si precisa che i citati obblighi di cui all’art. 9.1 del Capitolato sono riferibili a tutti i dipendenti dell’Agenzia globalmente intesi, e cioè sia a quelli che svolgono la loro attività direttamente a favore di quest’ultima, sia a quelli inviati in missione presso l’utilizzatore.
5) Domanda
Si chiede conferma che la disposizione di cui all’art. 3G, comma 4, dello schema di contratto - condizioni generali, laddove prevede che “È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Consip S.p.A., a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di
sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Consip S.p.A. da qualsivoglia onere e responsabilità”, si riferisce solo ai lavoratori diretti dell’azienda somministratrice e non in capo ai lavoratori somministrati, non essendovi rischi di interferenza ed essendo imputata la responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrati all’Amministrazione utilizzatrice.
Risposta
Le previsioni di cui all’art. 3G, comma 4, delle Condizioni Generali di contratto fanno riferimento in generale agli obblighi del somministratore per i quali trova applicazione quanto previsto dal D.lgs. 81/2015, tra cui in questo contesto rilevano l’art. 35 e l’art. 37.
6) Domanda
Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 16 G, comma 5, dello Schema di Contratto – condizioni generali e dell’art. 12 del Capitolato si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali, assumendosi anche la responsabilità in tema di riservatezza dei dati medesimi. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. 16 G, comma 5, dello Schema di Contratto– condizioni generali e dell’art. 12 del Capitolato.
Risposta
L’art. 12 del capitolato trova piena applicazione in quanto tratta prevalentemente il tema della riservatezza delle informazioni e non la materia della protezione dei dati personali che viene trattata solo alla fine per quanto attiene al rispetto della normativa per i dati dei dipendenti diretti del fornitore.
Con riferimento all’art. 16 G, comma 5, del contratto si precisa che in ragione della specificità dell’attività contrattuale il Fornitore non verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in quanto non effettua trattamento di dati personali per conto di Consip; resta fermo comunque l’obbligo di rispettare le prescrizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7) Domanda
Si chiede conferma che la disposizione di cui all’art. 4S, comma 3, dello Schema di Contratto – Condizioni speciali, laddove stabilisce che “l’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti” si riferisce solo ai lavoratori diretti dell’azienda somministratrice e non in capo ai lavoratori somministrati, come da normativa vigente.
Risposta
Al riguardo rileva la risposta fornita alla precedente domanda n. 5).
8) Domanda
Con riferimento all’art. 8 G dello Schema di Contratto – condizioni generali, in particolare laddove è previsto che “Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati della Lettera di Xxxxxx, si precisa che ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.”. Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice (art. 30 d.lgs 81/2015) e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.
Risposta
Si conferma che la responsabilità del Fornitore si riferisce solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai propri dipendenti diretti e non anche a quelli causati dai lavoratori somministrati.
A tal proposito si rimanda all’Errata corrige inviato a Sistema, contestualmente ai presenti chiarimenti, a tutti agli operatori economici pre-qualificati in data 04/06/2019.
9) Domanda
Nel punto 5 del capitolato tecnico vengono date indicazioni in merito al corrispettivo e, da quanto si evince, nel costo orario del lavoro non sono incluse le ferie, rol e permessi previsti da ccnl; viene indicato che sono rifatturabili le ferie e par goduti (ma non come possono essere rifatturati); siamo pertanto a chiedere con che modalità e con quale tariffa vengono rifatturati i ratei di ferie NON goduti. Avremmo inoltre necessità di sapere se viene applicato un contratto integrativo, sul sito di Consip abbiamo reperito solo il testo del ccnl Metalmeccanico, ma al punto 5 del capitolato, si parla di contrattazione di secondo livello.
Risposta
Il costo orario per ogni specifica risorsa non include il rateo delle ferie e dei permessi. Le ferie e par godute mensilmente sono fatturabili nel corso del rapporto di lavoro mentre gli eventuali residui maturati e non fruiti saranno fatturati al momento della cessazione del rapporto, con la tariffa corrispondente alla paga oraria, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, maggiorata della Fee.
Il contratto integrativo è disponibile nel sito istituzionale della Consip nella sezione Società trasparente/Personale/Contrattazione integrativa/Contratti integrativi.
10) Domanda
In riferimento al criterio di valutazione 1.4 esperienze pregresse, siamo a chiedere quali sono le organizzazioni assimilabili a Consip.
Risposta
Per organizzazioni assimilabili a Consip si intendono, al di là del profilo dimensionale, le “società a partecipazione pubblica” di cui all’art. 2 co. 1 lett. n) del D.lgs. 175/2016.
11) Domanda
Per quanto con concerne il criterio “4.1 visita di sorveglianza” riteniamo opportuno fare la seguente osservazione, considerato che tale visita è un onere previsto ex lege in capo all’utilizzatore, inserirlo come criterio cui è attribuito un punteggio appare un po’ lesivo, soprattutto in considerazione del fatto che tale onere comporta un costo che va ad erodere il margine di agenzia e pertanto andrebbe anche giustificato in offerta economica. Chiediamo che Xxxxxx valuti la predetta osservazione e valuti di rivedere il criterio, ancorandolo ad aspetti progettuali che può proporre il concorrente.
Risposta
Fermo restando che ciascun concorrente formula la propria offerta tecnica ed economica tenuto conto di tutto quanto previsto nella Lettera di Invito e nei suoi allegati, sulla base di proprie e autonome valutazioni circa l’eventuale remuneratività della Commessa, si rappresenta che la visita medica cui fa riferimento il criterio in questione è specificamente la visita preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. L’utilizzatore si farà carico delle visite periodiche in base alla frequenza stabilita dal proprio medico competente.
12) Domanda
Nei documenti di gara si fa riferimento anche al servizio di assunzioni a tempo indeterminato. Si chiede se tale riferimento ha a che fare con eventuali contratti attivi da parte della stazione appaltante con attuali fornitori in essere. In caso affermativo si richiede il numero di tali contratti di lavoratori stabilizzati attivi.
Risposta
Allo stato non risulta presente la fattispecie delineata.
13) Domanda
Dai documenti di gara voi segnalate che le ore di ferie e permessi saranno godute in corso di contratto e saranno da rifatturare stante che i costi su cui applicare il moltiplicatore non li includono. Chiediamo conferma che anche eventuali ratei ferie /permessi non goduti in corso di missione (es. in caso di dimissioni improvvise) saranno rifatturabili.
Risposta
Si conferma che gli eventuali residui maturati e non fruiti saranno rifatturabili al momento della cessazione del rapporto.
14) Domanda
Sulla differenza tra appalto e somministrazione
Esaminato il disposto dalla Legge di gara, si sottolinea rispettosamente che alcune norme ivi previste (es. cfr. artt. 2G, 3G, 8G delle condizioni Generali – art. 6S Condizioni Speciali), fatto salvo quanto disposto nel Capitolato Tecnico, fanno riferimento all’istituto del contratto d’appalto e sono pertanto inapplicabili al (diverso) istituto della somministrazione di lavoro, che è oggetto della presente procedura (essendovi una radicale distinzione tra appalto e somministrazione nelle procedure di gare pubbliche, di guisa che la disciplina dell’uno non è applicabile all’altra; come da ultimo affermato dalla giustizia amministrativa Consiglio di Stato, Sez. III, 2 marzo 2018, n. 1571). Al fine di meglio precisare quanto sopra segnalato, si chiede cortesemente di confermare che la futura Agenzia possa fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico per regolare i propri adempimenti contrattuali.
Risposta
Si precisa che la presente procedura di affidamento è diretta ad aggiudicare un contratto d’appalto avente ad oggetto l’affidamento delle attività di ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa dei prestatori di lavoro in somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato. A ciò si aggiunga che nel contratto d’appalto in oggetto è regolamentato, come si evince dagli schemi di condizioni generali e speciali allegati alla Lettera di Xxxxxx, l’affidamento all’agenzia aggiudicataria della somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, laddove il singolo rapporto “trilatero” che coinvolge la Consip in qualità di “utilizzatore”, l’agenzia in qualità di “somministratore” e il “prestatore di lavoro” (“somministrato”) di volta in volta individuato, sarà regolato da appositi contratti di somministrazione.
15) Domanda
Sulla c.d. Clausola Sociale
L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L’inquadramento di tali lavoratori,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi,
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione e
- L’attuale fornitore.
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata. (…)
Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
Infatti, come sancito dal Consiglio di stato nel succitato parere “Potrebbe poi trattarsi, e sarà la regola per la maggior parte di esse, di informazioni di cui è in possesso solo l’imprenditore uscente: per questi dati, è rintracciabile nel sistema un obbligo di renderli noti che prescinde da specifiche previsioni contrattuali. Ci si può richiamare anzitutto alla previsione dell’art. 1375 c.c., per cui “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” ed alla previsione di cui all’art. 1175 c.c. secondo cui le parti devono comportarsi secondo correttezza. (…) Il riferimento all’articolo 1175 c.c., interpretato alla luce dell’articolo 2 della Costituzione consente di individuare obblighi di informazione e di protezione non solo nei confronti della controparte, ovvero della stazione appaltante, ma anche di terzi qualificati. E’ pertanto possibile ricavare un obbligo dell’impresa uscente direttamente nei confronti dei terzi interessati sussumendolo nella nota categoria generale degli obblighi di protezione nei confronti di terzi, che si fondano direttamente sui doveri di solidarietà richiesti dall’art. 2 Cost. (…) A carico dell’imprenditore uscente sorgono obblighi di informazione la cui esecuzione potrebbe doversi realizzare anche successivamente alla esecuzione del contratto (c.d. obblighi post- contrattuali). Il contenuto di tali obblighi è funzionale al corretto adempimento della clausola sociale.”.
Peraltro, qualora la Stazione Appaltante non fosse in possesso delle informazioni richieste dalla Scrivente, ben potrà richiederle al fornitore uscente che sarà obbligato a rilasciarle anche alla luce del fatto che si tratta “di obblighi per i quali è configurabile anche una specifica sanzione, dato che il loro ingiustificato inadempimento potrebbe integrare gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice dei contratti, e comunque essere valutato ai fini di un’esclusione dall’elenco degli imprenditori invitati alla gara”( cfr. parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale).
Risposta
Si fa presente che con riferimento alle procedure di affidamento di appalti pubblici, l’art. 50 co. 1 del D.lgs. 50/2016 dispone quanto segue: “1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo
totale del contratto.”. Ne consegue che l’obbligatorietà riferibile all’inserimento della clausola sociale nell’ambito della procedura di gara non trova applicazione nel caso di appalti aventi ad oggetto “servizi di natura intellettuale”, quale quello in oggetto.
Si veda a tal proposito quanto descritto nella Lettera di Invito al par. 3 secondo cui: “I servizi oggetto della presente procedura di gara sono da intendersi servizi di natura intellettuale”.
16) Domanda
Sull’idoneità sanitaria
Al fine di ponderare al meglio la nostra offerta economica e tecnica, si chiedono informazioni relativamente al protocollo di sorveglianza sanitaria adottato da codesto spettabile Ente con particolare riferimento alla tipologia ed al costo dei singoli accertamenti medici al fine di consentire al Vostro medico competente di accertare l’idoneità sanitaria. Si ricorda, infatti, che la stazione appaltante è tenuta a fornire tutti gli elementi utili per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria e ponderata.
Risposta
Xxxxx restando quanto rappresentato nella risposta alla precedente domanda 11, si specifica che le visite sanitarie da erogare in caso di offerta del criterio premiante “4.1 Visita di sorveglianza” sono prevalentemente quelle ascritte al protocollo sanitario definito per il gruppo omogeneo di lavoratori videoterminalisti. In merito al costo dei singoli accertamenti medici, in ogni caso, si rappresenta che Consip si avvale della Convenzione per la prestazione di servizi relativi alla Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
17) Domanda
Sull’interruzione della missione
Premesso che l’art. 45 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevede solo determinate ipotesi di interruzione della missione lavorativa (giusta causa e mancato superamento del periodo di prova), si chiede cortese conferma che, in caso di interruzione della missione al difuori delle ipotesi ivi indicate in detto art. 45 (ad es. in caso di recesso dal contratto a seguito di modifiche normative intercorse in materia di assunzioni dirette nella p.a.), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale. Infatti, in disparte le sorti del contratto concluso tra Agenzia di somministrazione e codesto Ente, l’art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di … rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Risposta
Si conferma.
18) Domanda
Sulle responsabilità dell’aggiudicatario
Stante l’estrema genericità della clausola prevista dall’art. 8 del Contratto – Condizioni generali, si chiede di circoscrivere la responsabilità del futuro aggiudicatario ai soli inadempimenti direttamente ed esclusivamente imputabili allo stesso (es. errori formali nella stipulazione del contratto di prestazione di lavoro in somministrazione), restando esclusi tutti i casi in cui il danno sia connesso ad azioni od omissioni imputabili all'Ente, così come i danni cagionati dai lavoratori somministrati in relazione ai quali interverrà la polizza assicurativa dell’aggiudicatario, secondo le condizioni ed i limiti ivi previsti nonché fatte salve le esclusioni.
Risposta
Si precisa che l’articolo 8 del Contratto – Condizioni Generali, fa riferimento alla responsabilità di carattere generico nei rapporti tra Committente e futuro aggiudicatario. Con riferimento al regime di operatività delle coperture assicurative si rinvia all’Allegato 13 – Condizione di Assicurazione come sostituito con Errata corrige inviato a Sistema, contestualmente ai presenti chiarimenti, a tutti agli operatori economici pre-qualificati in data 04/06/2019.
19) Domanda
Sull’assenteismo
Al fine di ponderare al meglio la nostra offerta economica si chiede cortese conferma che il costo dell’assenteismo sarà fatturato a parte all’evenienza. Diversamente, al fine di garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) si chiede di indicare il tasso di assenteismo medio e l’incidenza percentuale di questa voce sul costo del lavoro.
Risposta
Si conferma che il costo dell’assenteismo sarà fatturabile a parte. Si rappresenta, in ogni caso, che i dati relativi ai tassi di assenza del personale dipendente sono disponibili nel sito istituzionale della Consip nella sezione Società trasparente/Personale/Tassi di assenza.
20) Domanda
All'interno della sezione"1. FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA Sub-criterio 4.1 - Visita di sorveglianza" si chiede che venga effettuato il seguente servizio: "Impegno del Fornitore ad erogare, ad ogni lavoratore somministrato, senza oneri aggiuntivi per Consip, la visite di sorveglianza sanitaria, utile ad accertare l'idoneità del lavoratore stesso a svolgere le mansioni presso Consip, il tutto in conformità della normativa vigente in materia. Si ricorda all'uopo che l'articolo 41 del decreto 81/2008 prevede che la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente; lo stesso è nominato obbligatoriamente dall'utilizzatore; pertanto l'ApL potrà solo ed esclusivamente prevedere l'accollo del rimborso delle stesse visite mediche. In tal caso, si chiede di specificare l'ammontare del costo delle predette visite.
Risposta
Si rinvia a quanto rappresentato nelle risposte alle precedenti domande n. 11) e n. 16).
Dott.ssa Xxxxxxx D’Xxxxxxxx (Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi)