INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Allegato 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubbliconei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse
SEZIONE I
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.
1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome | XXXXXXXX XXXXXX | |||
Sezione RUI | E | Numero Iscrizione: | E000586732 | |
Data Iscrizione: | 15 novembre 2017 | Indirizzo: | Xxx X. Xxxxxx, X. 00 - XXX 00000 - XXXXXX | |
Tel. | 000-0000000 | |||
Sito internet: |
Nella sua qualità di:
☐ Ditta individuale
☐ Rappresentante legale
☐ Amministratore delegato
☐ Direttore Generale
☐ Responsabile dell’attività d’intermediazione
⌧ Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore)
☐ Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker
☐ Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker
☐ Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del broker
☐ Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
Nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:
Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:
Nome Cognome/Denominazione sociale | |
Sede Operativa | |
N° Iscrizione RUI Sez.E | ( ovvero) N° Iscrizione RUI Sez. E accessorio |
Data Iscrizione: | |
Telefono |
2. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:
Denominazione sociale | MAG SPA |
Sede Legale | Via delle Tre Madonne, 12 – 00000 XXXX |
Sede Operativa | Filiale |
N° Iscrizione RUI Sez. B: B000400942 | Data Iscrizione: 5 Dicembre 2011 |
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx | Telefono/Fax: 06/00000000 |
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx |
3. I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: xxx.xxxxx.xx - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187Roma.
SEZIONE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a. Il broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali nonchè disponibili per la consultazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
1. L’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
2. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018
b. il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1)
SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse
Il soggetto che entra in contatto con il cliente NON DETIENE una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di impresediassicurazione.
MAG SPA NON DETIENE una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta oindiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese).
SEZIONE IV
MAG SPA informa:
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
a) che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
b) che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico hafacoltà di proporre reclamo per iscritto al Brokeralseguente indirizzo:
MAG SPA UFFICIO RECLAMI DI GRUPPO
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione delreclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000- Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.
- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06/00000000 E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non siastatoindennizzatoattraverso lapolizza dicuialprecedentepunto.
Allegato 4 TER
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore:
ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiaturetecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
DATI DELL’INTERMEDIARIO |
MAG SPA |
VIA DELLE TRE MADONNE, 12 – 00000 XXXX |
N. ISCRIZIONE AL RUI B000400942 DEL 05 DICEMBRE 2011 |
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
▪ consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediariostesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela delcontraente (All. 3 al Regolamento Ivassn. 40/2018);
▪ consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attivitàdi consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 alRegolamento Ivass n. 40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza ediognialtro attoo documento sottoscritto dalcontraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi edandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può esseredistribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandoneevidenzainun’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice